Personale non docente Istituzioni AFAM: Il Senato approva emendamento di modifica n. 1.0.2 al DDL n. 3684.

Comunicato Stampa

Rif. 003
23-01-06

Diamo in tempo reale (ore 17.11) la notiza che il Senato ha approvato l'emendamento n. 1.0.2 (testo 3) di modifica del DDL 3684.

(visualizza emendamento)

Non appena il DDL 3684 sarà interamente approvato dal Senato dovrà ricevere l'approvazione anche della Camera dei Deputati.

Seguirà comunicato stampa

Il webmaster Prof. Antonio Calosci

1.0.2 (testo 3)
LA COMMISSIONE

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
        Per l’anno accademico 2006-2007, le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, al fine di assicurare con carattere di continuità la funzionalità amministrativa, sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, per il profilo professionale di coadiutore, un contingente non superiore a 716 unità. Le medesime istituzioni sono, altresì, autorizzate a bandire procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dallo stesso anno accademico 2006-2007, del personale tecnico ed amministrativo, appartenente agli altri profili professionali, per un contingente complessivo non superiore a 200 unità. Le predette assunzioni sono effettuate esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in organico contestualmente alla cessazione dall’incarico di un corrispondente numero di unità di personale assunte in servizio con contratto a tempo determinato e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le modalità di reclutamento, in attesa dell’entrata in vigore del regolamento governativo di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato in 62.500 euro per l’anno 2006 ed in 375.000 euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente, Fondo speciale dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. ll Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredate da apposite relazioni illustrative».