Stabilizzazione personale Tecnico e Amministrativo Comunicato stampa
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03-02-06 |
Come già preannunciato la Camera dei deputati ha definitivamente approvato la conversione in legge del DL 250/05 con le modifiche inserite in sede di approvazione al Senato.
L'UNAMS sin dallo scorso mese di maggio ha costantemente seguito a tutti i livelli il difficile iter della norma relativa alla stabilizzazione del personale precario tecnico amministrativo delle Istituzioni AFAM. Ora ha già chiesto al MIUR l'apertura di un tavolo tecnico sui problemi relativi al personale non docente sia per la pronta applicazione della norma di legge appena varata sia per dare concreta attuazione all'art. 76 del CCNL.
Nel festeggiare intanto per l'approvazione del provvedimento l'UNAMS ringrazia tutti coloro che hanno concretamente dimostrato il proprio impegno ed in particolare il Vice-Ministro Dott. Nanni Ricevuto unitamente agli uffici del MIUR che hanno con lui collaborato nel difficile iter parlamentare ed il Senatore Franco Asciutti, Presidente della VII Commissione al Senato come sempre attento alle problematiche dell'AFAM.
Testo della norma approvata
(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale). -
1. Per l'anno accademico 2006-2007, le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, al fine di assicurare con carattere di continuità la funzionalità amministrativa, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, per il profilo professionale di coadiutore, un contingente non superiore a 716 unità. Le medesime istituzioni sono altresì autorizzate a bandire procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dallo stesso anno accademico 2006-2007, del personale tecnico ed amministrativo, appartenente agli altri profili professionali, per un contingente complessivo non superiore a 200 unità. Le predette assunzioni sono effettuate esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in organico contestualmente alla cessazione dall'incarico di un corrispondente numero di unità di personale assunte in servizio con contratto a tempo determinato e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le modalità di reclutamento, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento governativo di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 62.500 euro per l'anno 2006 ed in 375.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.