Pubblichiamo Ordinanza di sospensiva del TAR Lazio avverso DM elezioni CNAM

Testo e Comunicato stampa

Rif. 013
16-02-06

Testo Ordinanza
Commento

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
ROMA
SEZIONE TERZA QUATER


Registro Ordinanze:/1028/06
Registro Generale: 826t22Z)

 

nelle persone dei Signori:
LINDA SANDULLI Presidente f.f.
CARLO TAGLIENTI Cons.
UMBERTO REALFONZO Cons, relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 15 Febbraio 2006

Visto il ricorso 826/2006 proposto da:
SCOCOZZA LIGUORI DORA
UNIONE PER L 'ARTE LA MUSICA E LO SPETTACOLO UNAMS
rappresentato e difeso da:
SFORZA AVV. ARTURO
con domicilio eletto in ROMA
VIA ETTORE ROLLI, 24
presso
SFORZA AVV. ARTURO

contro

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STAT O
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede

per l'annullamento, previo sospensione dell'esecuzione, del decreto n. 236/05: regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di selezione dei componenti il Consiglio Nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visti i motivi aggiunti depositati in data odierna;

Visto l'atto di costituzione, in giudizio di:
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art 36 dei R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Nominato relatore il Consigliere Umberto Realfonzo e uditi alla Camera di Consiglio del 15 Febbraio 2006 gli avvocati come da verbale;

Considerato, quanto al primo motivo, che il danno, allo stato, è meramente eventuale, in quanto non è preclusa la partecipazione della ricorrente. La lesione potrebbe semmai sopravvenire in caso di elezione della ricorrente.

Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda cautelare relativamente al secondo motivo ed ai motivi aggiunti in quanto illogicamente si radica a livello di singola Istituzione la candidatura, impedendo quindi ad illustri personalità della stessa Accademia di candidarsi in un Collegio nazionale; e si costringe i votanti ad adire le sedi universitarie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater,

accoglie la suindicata domanda cautelare e per l'effetto sospende “in parte qua" gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità Amministrativa ed è depositata Presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 febbraio 2006.
Linda Sandulli
Umberto Realfonzo
Presidente f.f.
Consigliere, relatore

COMMENTO

Una esemplare motivazione che ben accompagna la sospensione concessa dal TAR ad un decreto che più insulso e addirittura incostituzionale per la limitazione delle libertà dei docenti non poteva essere.

Va rilevato che quando un Ministro e l'Amministrazione partoriscono cose di tal genere, potrebbe essere logico presupporre che “forse” qualche sindacato abbia garantito la condivisione di tali scelte. Infatti non è un caso che il Decreto ha registrato lo scontento di tutte le istituzioni ma a raccogliere le tante istanze contrarie sia stata, ancora una volta, l'Unione degli artisti-UNAMS.