Annullate da TAR le "famigerate" declaratorie
Comunicato Stampa |
01-01-07 |
Cronistoria di un attacco al “cuore” della docenza
di Dora Liguori
COMMENTO
Il mai dimenticato Prof. Damiani, diceva spesso che si può discutere su tutto ma che “sul lavoro non si scherza”. Con ciò intendendo che una delle cose più sacre che appartengono all'uomo consiste nel mantenimento del lavoro e dei propri diritti acquisiti - poiché il metterli in discussione, per qualsiasi motivo e da parte di qualsivoglia persona, significherebbe commettere una “barbaria giuridica”, lesiva della dignità, appunto, dell'uomo.
In sintesi è proprio questa la sostanza della sentenza del TAR che, accogliendo il ricorso, afferma (detto in soldoni) che a nessuno è consentito, nemmeno ad un Ministro, o a chi per esso, svegliarsi al mattino e, senza rispettare neppure la forma, puntare “dritto al cuore della docenza” annullando i diritti acquisiti dei professori ovvero annullando la loro “funzione” e i contenuti della loro cattedra di titolarità.
Per meglio esplicitare questo concetto riassumiamo in breve il senso di “funzione” partendo dal Dettato Costituzionale.
L'art. 33 della Costituzione sancisce che ... omissis ...“Università e Accademie (Conservatori di Musica) sono Istituzioni di Alta Cultura” etc.
Appare ovvio che i nostri “padri costituenti” parlando di Alta Cultura non potevano riferirsi alle mura delle Istituzioni bensì al corpo docente. Pertanto questo principio costituzionale non poteva che essere ripreso nella stesura di una “Legge di riforma” attuativa del dettato Costituzionale ( vedi art. 2 comma 1, legge n. 508).
Sempre in conseguenza di ciò, e ancora all'art. 2 comma 6, il legislatore confermava questo principio con le parole:
“il personale docente e non docente in servizio nelle Istituzioni di cui all'art. 1 alla data di entrata in vigore delle presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento mantenendo le funzioni”.
Il legislatore dunque ha inteso tutelare la “funzione” (ovvero la quint'essenza della cattedra) all'interno della classi di concorso esistenti che devono permanere al “più alto livello” e non può essere cancellata (per diritto costituzionale) da alcuno e tanto meno da cosiddette declaratorie che, tra l'altro, con tratto di penna annullano anche il numero della classe di concorso, ovvero, di fatto, tolgono il ruolo.
In effetti, e per concludere, il passaggio al nuovo ordinamento deve essere disciplinato sempre, però, salvaguardando la “funzione” del docente, già riconosciuta dalla L. 508 ovvero: al più alto livello.
Con ogni evidenza, sempre per questo principio, non è possibile effettuare anche formule concorsuali tendenti a retrocedere lo “status” giuridico attualmente in possesso dei docenti.
Pertanto ancora una volta .... benedetta 508.
Ciò premesso desidero aggiungere che tutta questa vicenda mi ha procurato, sia come Presidente del passato CNAM, sia come responsabile di un sindacato e soprattutto come docente, una grande indignazione ed amarezza, e per questo resto in attesa che qualcuno, se in buona fede, senta il dovere, morale e civile, di formulare delle scuse.
Vorrei, altresì, ricordare ai colleghi che sarebbe opportuno se, con più attenzione, partecipassero al dibattito e alle varie iniziative ministeriali onde valutare autonomamente le azioni di chi li tutela e, all'occorrenza, affiancarne la battaglia. Infatti, se ancora una volta si è riusciti a tamponare questo pericolosissimo ed ennesimo “attacco alla docenza” non è detto che i miracoli ... sempre riescano. TESTO PARZIALE DELLA SENTENZA TAR CON RIGUARDO ALLE CLASSI DI INSEGNAMENTO ... omissis ... premesso al riguardo che il Collegio non ravvisa nel disposto del citato art. 21 c.2 la necessità di rideterminare i settori disciplinari di appartenenza, rinviando la disposizione, per la fase transitoria, a due decreti ministeriali del 2003 e del 2004, si osserva come dal quadro normativo applicabile alla fattispecie, costituito sostanzialmente dalla legge 21 dicembre 1999 n. 508 e dal DPR 8 luglio 2005 n. 212, non emerge alcun potere specifico del ministro di modificare i contenuti delle classi di insegnamento. ... omissis ... P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez. III quater, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il D.M. n. 142/06 impugnato. Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore dei ricorrenti degli oneri di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 ... omissis