Brevi note di commento alle sentenze del TAR LAZIO n. 1936, 1936 e 1561 del 2007

Commento a cura dell'Avv. Arturo Sforza

Rif. 011
03-03-07

BREVI NOTE DI COMMENTO ALLE RECENTI SENTENZE DELLA SEZIONE III QUATER DEL T.A.R. DEL LAZIO CON CUI SONO STATI ANNULLATI I DECRETI MINISTERIALI N.141 E N.142 DEL 2006 SULLA "DEFINIZIONE DEI SETTORI ARTISTICI..... ECC..." DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI DI MUSICA STATALI.

All'Udienza del 17/01/2007 il Tribunale Amministrativo del Lazio (sez. terza quater) con le sentenze nn.1937, 1561 e 1936 del 2007 ha accolto tre ricorsi, rispettivamente presentati dalle OO.SS. Unione Artisti UNAMS. e SNALS. e da un gruppo di docenti di Conservatorio, avverso i Decreti ministeriali nn. 141 e 142 siglati nel 2006 dal Ministro Moratti per la "definizione dei settori artistici, scientifico disciplinari, declaratorie e campi paradigmatici" delle Accademie di BB.AA. e dei Conservatori di musica statali, condividendo la maggior parte delle censure formulate dai ricorrenti .

Le motivazioni con le quali il T.A.R. del Lazio ha annullato i Decreti ministeriali sopra specificati sono estremamente interessanti in quanto non si limitano all'esame degli aspetti formali, ma entrano nel merito della materia trattata, di fondamentale importanza per la riforma delle Istituzioni di Alta Cultura di cui all'art.33 Cost.

Passiamo, allora, ad individuare gli argomenti principali che hanno indotto il Giudice amministrativo ad annullare i provvedimenti impugnati.

  • Innanzitutto, è stata rilevata la violazione dell'art. 5 del C.C.N.L. del 16/02/2005 "che disciplina gli obblighi di del Ministero nei confronti delle Organizzazioni sindacali".
    Il T.A.R. ha sposato in pieno la tesi esposta nel ricorso dell'U.N.A.M.S., secondo la quale "provvedimenti incidenti in maniera significativa sui contenuti delle classi di insegnamento sono destinati a produrre effetti sulla distribuzione degli organici; in ogni caso l'atto qui impugnato appare senz'altro un elemento della riforma in itinere, talchè il Ministero era obbligato a fornire le relative informazioni".
  • In secondo luogo, il Ministro non ha il potere di intervenire nella materia disciplinata dai provvedimenti impugnati e, comunque, avrebbe dovuto acquisire il parere del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (C.N.A.M. ).
  • Inoltre, con molta chiarezza il Giudice Amministrativo ha osservato che la finalità dichiarata dai Decreti Ministeriali impugnati era quella di consentire, ai sensi dell'art. 21, co.2, del C.C.N.L. 16 febbraio 2005, gli inquadramenti degli insegnanti nei settori disciplinari di appartenenza.
    Tuttavia, attraverso i DD.MM. 141 e 142 del 2006 sono state sostanzialmente ridefinite illegittimamente le classi di insegnamento degli Istituti di Alta Cultura, fra cui i Conservatori di musica, in violazione della legge 21/12/1999 n.508 e del D.P.R. 8/07/2005, n.212, che non attribuiscono allo stesso Ministro alcun potere specifico di modificare i contenuti delle classi di insegnamento e di sopprimere quelle esistenti.
  • In definitiva, la normativa disciplinatrice della materia impone che ogni intervento negli ordinamenti didattici generali e nelle scuole debba farsi attraverso apposito Regolamento con l'acquisizione di tutti i pareri prescritti, ivi compreso quello del Consiglio di Stato.

    Queste, in estrema sintesi, le ragioni che hanno determinato l'annullamento dei decreti ministeriali surriferiti da parte del T.A.R. del Lazio.

    Avv. Arturo SFORZA

    Piccola chiosa.

    Queste tre sentenze del TAR, nella loro sostanza, mi riportano alla mente un episodio avvenuto durante il fatale ventennio e che riguardava il grande musicista Pietro Mascagni.

    In occasione di un concorso per assunzione di professori d'orchestra al Teatro dell'Opera, concorso con presidente Pietro Mascagni, un gerarca importantissimo aveva raccomandato un clarinettista. Purtroppo il clarinettista oltre che super-raccomandato era anche una supe-nullità musicale. E Mascagni, non poté farlo vincere ma, per mitigare la cosa scrisse testualmente al gerarca: “in tutta onestà debbo dirle che il clarinettista di sua conoscenza a parte la musicalità, il suono, la tecnica e l'esperienza, per il resto sarebbe potuto anche andare”.

    Traduzione: il resto che poteva andare era.... Zero. Più o meno quello che dice il giudice per le “declaratorie”.

    D.L.