Per meglio comprendere le declaratorie
Esempi a cura di ANTONIO CALOSCI |
16-03-07 |
Il M° Carioti (sponsor ufficiale delle declaratorie) in risposta ad una lettera del M° Silveri commenta le sentenze e a suo dire quanto discenderà da dette sentenze.
Non sappiamo se questo è realmente il pensiero del Dott. Civello ma, così come lo esprime Carioti, ci riporta in mente quella tale barzelletta che racconta:
“ti ho incontrato, mi hai detto ciao, ciao somiglia a miao, il gatto miagola e mangia il topo, il topo mangia il formaggio, il formaggio si fa con il latte di vacca, il marito della vacca è il toro, il toro ha le corna... mi hai chiamato cornuto!”
Tornando seri andiamo a vedere cosa in realtà dice l'art. 23 del contratto citato da Carioti.
1. Fermo restando per i professori la responsabilità del corso di titolarità, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione e attraverso modalità da definire in contrattazione integrativa, attribuiscono prioritariamente ai propri professori, secondo le loro specifiche competenze e con il consenso degli stessi, l'affidamento e la supplenza di ulteriori moduli o corsi non previsti nell'organico. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori di prima e seconda fascia e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.
Ciò premesso passiamo alle declaratorie.
Le FAMIGERATE DECLARATORIE ci assegnano la titolarità esclusivamente di quello che è indicato in premessa del DM stesso, ovvero “La corrispondenza tra la vecchia classe di concorso ed il nuovo settore artistico-disciplinare è riferita alla prima delle discipline comprese nell'elenco dei campi paradigmatici di competenza.”
PERTANTO
Il docente della cattedra di Pianoforte principale, applicando la declaratoria di cui sopra, se non fosse intervenuta la sentenza del TAR, avrebbe potuto fare solo: Prassi esecutiva e Repertorio così perdendo :
Come guadagno non c'è proprio male!
Risulta quindi chiaro che l'art. 23 del CCNL, parlando espressamente di MODULI E CORSI NON PREVISTI IN ORGANICO, non tocca la cattedra appunto in organico!
Per maggiore chiarezza vediamo cosa significa corso in organico.
Il corso in organico è quello che abbiamo sempre fatto e che, grazie alla VECCHIA TITOLARITÀ difesa e mantenuta dal “RUOLO AD ESAURIMENTO MANTENENDO LA FUNZIONE”, come previsto dalla L. 508/99, comprende tutto ciò che ognuno di noi ha sempre svolto.
Le declaratorie invece, smembrando la titolarià in tante discipline, senza la sentenza del Tar, avrebbero comportato la riduzione radicale delle proprie competenze e, dette competenze, sin qui svolte per diritto avrebbero potuto in parte essere assegnate al vecchio titolare; ma ciò solo per gentile concessione del Direttore o di chi per lui, o meglio ancora distribuite a docenti esterni a contratto.
Il discorso, a questo punto, diviene anche drammatico se lo si lega alla legge Bassanini. Infatti, riducendo le competenze dei titolari fatalmente si andavano a ridurre anche le cattedre poiché, divenendo discrezionale svolgere le già espletate competenze, i nuovi corsi (non più in organico) potevano essere assegnati a tanti nuovi docenti (corsi a tempo).
Questo sistema alla fine comportava un radicale ridimensionamento del numero delle cattedre occorrenti e i vecchi titolari, non più tutelati dalla loro classe di concorso, abolita con le declaratorie, tranne uno o due sarebbero andati in soprannumero. Il che significava, per effetto della legge Bassanini, che dopo due anni che questi docenti erano a disposizione del Conservatorio o dell'Accademia avrebbero potuto essere utilizzati come meglio lo Stato avrebbe ritenuto, ovvero in altre strutture del Pubblico Impiego.
Ciò non è fantascienza ma è già avvenuto nella secondaria.
Sarà anche noioso leggere ma riteniamo che se vogliamo tutelare la nostra cattedra vale la pena di comprendere determinati meccanismi; altrimenti chi vuole procurarci il danno, conoscendone la pervicacia, ci può riprovare.
E statene certi: lo farà!