Validità titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni AFAM

Parere Studio Legale LEOTTA

Rif. 039
05-05-07

STUDIO LEGALE LEOTTA

a:

Unione Artisti UNAMS
Viale delle Province, 184
00162 Roma

Alla C.A. del Segretario Generale. Prof. Dora Liguori

Spettabile Sindacato, faccio seguito alla richiesta avanzata dalla Prof. Dora Liguori per esplicitare il mio pensiero in ordine alla questione relativa al valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni AFAM.

Innanzi tutto, per non ingenerare alcun fraintendimento, bisogna evidenziare come ogni titolo di studio possa avere, quantomeno in termini teorici, un duplice "valore". Può cioè avere il valore di requisito per l'accesso ad altri livelli di studio oppure può acquisire una rilevanza “extrascolastica", di carattere sociale. È solo su questo secondo aspetto, oggetto di controversie interpretative, che sarà incentrata la breve analisi che segue.

Ed infatti, gli uffici pubblici (nonché le Professioni liberali) sono ordinati nel senso che per accedere ai concorsi (ovvero agli esami di Stato) è necessario possedere il titolo di studio richiesto.

Ciò posto, per quanto attiene più specificamente ai titoli rilasciati dalle Istituzioni AFAM, è necessario partire dall'esame di quanto contenuto in seno alla Legge di riforma, la n. 508 del 1999.

All'art. 2, comma 5, si legge: «Le predette istituzioni (e, cioè, Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli 11 Istituti musicali pareggiati) rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello. nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette Istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 dello legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso».

Orbene, il valore legale dei titoli rilasciati sarebbe dovuto essere disciplinato con DPCM analogamente a quanto previsto per l'ordinamento universitario (Legge n. 341 del 1990, art. 9, comma 5).

Invero, per quanto attiene ai diplomi rilasciati in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della Legge di riforma è stato previsto che essi mantengano «la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione» purché l'aspirante docente abbia ottenuto la relativa abilitazione attraverso la frequenza dei corsi di didattica della musica, dei c.d. cobaslid o delle SISS universitarie.

Inoltre, «ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi», tali diplomi «sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n, 509» (e, cioè, la c.d. laurea triennale) purché «conseguiti da coloro che siano in possesso dei diploma di istruzione di secondo grado» (cfr. Legge n. 508 dei 1999, art. 4, così come modificata dalla Legge n. 268 dei 2002).

Tuttavia allo stato, non essendosi provveduto all'emanazione del DPCM di cui all'art. 2, comma 5, della Legge n. 508 del 1999, rimane ancora aperto il fronte del valore dei titoli rilasciati successivamente all'entrata in vigore della riforma.

Triste a dirsi ma, in assenza dei DPCM predetto che avrebbe dovuto specificare le c.d. equipollenze, i diplomi di primo e secondo livello rilasciati dalle Istituzioni AFAM non costituiscono valido titolo per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico Impiego.

Né, in senso contrario, può essere richiamata la recente nota emanata dai Ministero della Pubblica Istruzione (n. 5485 dei 19 marzo 2007) in materia di graduatorie ad esaurimento (già permanenti) dei personale docente ed educativo dei comparto Scuola per il biennio didattico 2007/2009. Questa infatti, al punto 5, si limita a precisare che i diplomi di secondo livello rilasciati dai Conservatori di Musica e dalle Accademie di Belle Arti danno diritto a punteggio quali "altri titoli” rispetto a quello necessario per l'inserimento in seno alla graduatoria medesima.

Rimanendo a Vostra disposizione per i chiarimenti del caso, invio i miei migliori saluti,

Avv. Giuseppe Leotta

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