Studio legale LEOTTA: Brevi considerazioni sulla circolare del MUR (prot. 3678 del 21 maggio 2005) su “composizione dei Consigli Accademici e modifiche agli Statuti di autonomia”

Commento dell'Avv. Giuseppe Leotta

Rif. 047
31-05-07

Brevi considerazioni sulla circolare del MUR (prot. 3678 del 21 maggio 2005) su “composizione dei Consigli Accademici e modifiche agli Statuti di autonomia”

Oggi, a circa due anni dall’inizio della battaglia giudiziaria finalizzata all’accertamento di un diritto in capo docenti di seconda fascia (e, cioè, essere candidabili – e quindi eleggibili – in seno al Consiglio Accademico), finalmente il MUR ha deciso di fare marcia indietro ed ha ammesso di aver sbagliato nel “suggerire” a tutte le Istituzioni AFAM interessate di non riconoscere il c.d. diritto di elettorato passivo. Il MUR giustifica la propria condotta passata affermando che «l’interpretazione sistematica delle norme» del regolamento adottato con D.P.R. 132/2003 «aveva condotto ad escludere i docenti di seconda fascia dall’elettorato passivo per la carica di consigliere accademico».

Tuttavia, proprio quell’interpretazione sistematica avrebbe dovuto condurre al riconoscimento del diritto negato. Infatti la negazione derivava da una lettura eccessivamente formalistica e forse “politicamente orientata” della normativa applicabile (l’Avvocatura dello Stato ha perfino sostenuto che ai professori di seconda fascia non spetti la qualifica docente). Quando parlo di lettura “politicamente orientata” della normativa intendo sottolineare come sia improbabile che la burocrazia ministeriale sia potuta incorrere in un tale errore d’interpretazione, clamorosamente censurato dai giudici.

Per fortuna l’Accademia di Belle Arti di Bari ha deciso comunque di far candidare (e quindi eleggere) alcuni professori di seconda fascia.

Tuttavia, mi corre l’obbligo di segnalare ai lavoratori ed alle Organizzazioni Sindacali interessate che la nota in oggetto reca in sé un insidia neppure troppo nascosta. A ben guardare sembra che la visione “politicamente orientata” di cui si è detto prima non sia stata abbandonata.

Il MUR afferma infatti che le Accademie di Belle Arti «potranno opportunamente valutare l’individuazione di una quota di consiglieri da riservare ai predetti docenti, calcolata in misura proporzionale all’incidenza del personale sull’organico di ciascuna istituzione, e le relative modalità elettorali».

Tale passaggio non trova alcun fondamento giuridico e sembra avere la finalità di contingentare la presenza dei professori di seconda fascia in seno ai Consigli Accademici. Non tocca a me entrare nel merito di una tale scelta, ma mi pare opportuno segnalare come la disciplina vigente non consenta una simile operazione.

Analoga preoccupazione desta anche l’affermazione secondo cui tutte le Istituzioni «dovranno avvalersi delle facoltà di definire concretamente i requisiti di comprovata professionalità richiesti dall’art. 8 del DPR 132/2003, riferendoli ai professori di entrambe le fasce ovvero, distintamente, a ciascuna di esse». Anche in questo caso si segnala che una eventuale distinzione dei requisiti di comprovata professionalità a seconda che si tratti di professore di prima o di seconda fascia risulterebbe illegittima.

Sarebbe dunque auspicabile che gli operatori tenessero conto di tali elementi di criticità della circolare in oggetto e si adoperassero per evitare interventi di avvocati e magistrati e per far sì che la storia futura sia frutto di sane relazioni sindacali la cui costruzione mi sembra essere stata sino ad oggi ostacolata dal modus operandi del MUR.

Avv. Giuseppe Leotta