Sollecitata dal coordinamento nazionale, si è svolta a Firenze l'assemblea nazionale dei docenti di II fascia delle Accademie di Belle Arti, che ha prodotto il documento pervenuto che volentieri pubblichiamo.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Rif. 071
08-11-07

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti di Seconda Fascia delle Accademie di Belle Arti si è riunito il giorno 8 ottobre 2007 presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze.

Con questo incontro si rileva la preoccupazione per il perdurare del vuoto legislativo e normativo relativo alla docenza di seconda fascia. Permangono, infatti, ambiguità giuridiche nell'applicazione della legge di riforma e nell'articolazione dell'attuale offerta formativa; in particolare, la normativa in itinere non disciplina le modalità della progressione di carriera, da troppi anni disattesa.

Lo “Schema di decreto recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, nonché per il reclutamento del personale docente” in discussione presso il CNAM, presenta in particolare due aspetti critici che qui si portano all'attenzione.

Lo “Schema “ prevede esplicitamente, all'art. 11, c. 4, che una sola fascia di docenza (i “docenti già titolari di insegnamento conferito con contratto a tempo indeterminato”) sia degna di tutela. Infatti, mentre per i docenti di prima fascia viene ribadito nel nuovo ordinamento il legame con la cattedra di insegnamento, i docenti di seconda fascia risultano implicitamente collocati in una situazione di mobilità ( o meglio: di indeterminatezza) nell'ambito dei campi disciplinari della nuova offerta formativa. I docenti di seconda fascia svolgono in autonomia compiti e funzioni didattiche e di ricerca artistica e scientifica nell'ambito dei corsi del nuovo ordinamento, al pari dei colleghi di prima fascia; ciò anche sulla base delle competenze professionali riconosciute dal capo IV del CCNL 2002/2005, in particolare all'art. 20, c. 2; svolgono, dunque, piena funzione docente, in armonia con il dettato del D.Lgs. 165/2001 che norma tutto il pubblico impiego e colloca tutto il personale in due aree distinte: quello della docenza e della non docenza.
Risulta dunque inspiegabile, se non apertamente discriminante, lo zelo espresso dallo ”Schema” nel citare e tutelare la posizione di una sola parte del personale docente, rimandando alla sede contrattuale la soluzione della docenza di seconda fascia.
Vale la pena ricordare che la legge 508/99, nell'istituire il ruolo ad esaurimento, ha incluso l'intera docenza, ivi compresi gli ex assistenti delle Accademie delle Belle Arti, gli ex accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di Musica e gli ex pianisti accompagnatori delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica.

Il secondo aspetto che desta la preoccupazione dei docenti di seconda fascia è l'assenza di qualunque accenno nello “Schema” alle modalità di progressione di carriera e di reclutamento.
La progressione di carriera è un diritto previsto dalle norme che regolamentano il pubblico impiego (DPR 3/57, D. Lgs. 165/01), e pertanto deve essere prevista e regolamentata anche per l'intera docenza dell'AFAM. I criteri e i precedenti giuridici da valutare per individuare soluzioni possibili possono essere molteplici. Giova ricordare, a questo riguardo, che già nel 1982, la Legge 20 maggio n. 270, art. 53, riconosceva ai docenti dei corsi complementari l'equiparazione giuridico-economica all'odierna prima fascia. Per esempio, il servizio maturato in sette anni pregressi, secondo la normativa vigente in altri settori ministeriali (ad esempio, l'accesso alla carriera di dirigente scolastico dei docenti delle scuole secondarie), o in cinque anni (requisito richiesto per la stabilizzazione in ruolo dei precari secondo la bozza di decreto in itinere) potrebbe essere analogo requisito d'accesso per il passaggio alla prima fascia dei professori attualmente in seconda fascia.

Il ruolo ad esaurimento è stato inteso dalla L.508/ 99 a tutela delle prerogative acquisite e non come una gabbia e un impedimento insormontabile all'esercizio del diritto costituzionale al progresso di carriera. Fermo restando, quindi, il ruolo ad esaurimento come garanzia per il personale assunto a tempo indeterminato ante L.508/99, la normativa deve prevedere anche le modalità di progresso di carriera per il personale che desiderasse esercitare tale diritto. Si fa presente che la permanenza forzata nella seconda fascia preclude non solo il progresso economico ma anche il diritto ad accedere alle cariche dirigenziali e di governo degli istituti, attualmente preclusi a questa fascia della docenza.

La tutela e la garanzia dei diritti costituzionali dell'intera docenza Afam, comprensiva anche della docenza di seconda fascia, deve trovare visibilità in sede consultiva e legislativa, concretizzandosi in opportuni correzioni allo schema di decreto citato.

Per le suesposte ragioni i docenti di seconda fascia si mobilitano con il proposito di attivare tutte le forme di protesta e di tutela consentite dalle leggi vigenti.

Qualora queste istanze non trovassero accoglimento e volontà di confronto, i docenti di seconda fascia si riservano di ricorrere alla Corte Europea per il riconoscimento dei diritti lesi.

Firenze, 8-12 ottobre 2007

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti di Seconda Fascia delle Accademie di Belle Arti