Osservazioni sul D.M. già siglato e sullo schema di rigolamento sul reclutamento del Personale.

Comunicato stampa

Rif. 012
31-01-08

A seguito di quanto detto nei giorni scorsi forniamo sul D.M. siglato dal Ministro e sul regolamento del reclutamento le seguenti osservazioni:

  • premesso che il D.M. firmato dal Ministro, pur non adeguandosi in alcune parti al parere rilasciato dal CNAM, riteniamo che di per sè, nell’attuale stesura non comporti eccessivi problemi. A parte il fatto che sarebbe stato opportuno, visto i tempi che corrono, precisare alcune clausole di salvaguardia per le titolarità esistenti. Il danno reale e gravissimo avviene quando il D.M. viene applicato in ricaduta, o meglio, in combinazione con la bozza di regolamento sul reclutamento che ieri ha iniziato, per il prescritto parere, il suo iter presso il CNAM.
  • Passando ad un esame del citato regolamento rileviamo grandi problemi nel:

    TITOLO PRIMO - Programmazione

    Tutta l’impostazione della bozza di DPR risente di una scarsa considerazione sia nel merito che nella stessa impostazione dell’articolato. Basti pensare, ad esempio, che nell’art. 2 “la valorizzazione delle strutture esistenti” è relegata alla lettera f), mentre prima viene dedicato spazio alla istituzione di nuove strutture, alla soppressione o trasformazione dell’esistente ecc. Mettere in ordine le cose vorrà dire anche qualche cosa ... da un punto di vista metodologico l’attenzione dovrebbe essere accentrata sulle attuali Istituzioni, invece tutto sembra puntare sul privato.

    Questa impressione traspare ancora più evidente per l’ampio spazio che viene appunto dedicato appunto alle Istituzioni private là dove si prevede per loro addirittura: prima il rilascio dell’autorizzazione e poi la verifica sulla possibilità di riconoscere gli effetti giuridici ai titoli rilasciate dalle stesse istituzioni preliminarmente autorizzate!!!!! (art. 7 comma 1 e 2). Identico discorso viene fatto per le fondazioni i cui limiti operativi e istituzionali non vengono ben definiti tanto da dare la possibilità, in un futuro, alla fondazione di “mangiarsi” di fatto l’Istituzione!!!

    TITOLO SECONDO - reclutamento

    Sarebbe necessario, in primo luogo, disciplinare l’inquadramento del personale in servizio in apposito articolo e non sotto la stessa rubrica “idoneità” (art. 10). Infatti l’idoneità riguarda il nuovo mentre in prima istanza, è necessario definire e stabilizzare il presente. Non è solo un discorso tecnico: un apposito articolato per il personale già in servizio, che non ha chiaramente bisogno di ulteriori “idoneità”, è necessario sia per chiarezza di esposizione che impostazione sostanziale.

    Per quanto attiene gli attuali docenti a tempo indeterminato è poi necessario stabilire:

  • l’inquadramento automatico nei nuovi settori disciplinari in applicazione dei DM 482 e 483 del 2008.
  • la priorità per i docenti di seconda fascia ad essere inquadrati nella prima fascia anche mediante procedure riservate da concordare.
  • Per quanto attiene gli attuali docenti con contratti a tempo determinato vanno invece previste in un DPR sul reclutamento le procedure per la stabilizzazione. Infatti non è ipotizzabile un prolungamento, sia pure per un quinquennio, del loro stato di precarizzazione. L’attuale precariato non può far parte “del nuovo” poiché, ai sensi delle leggi vigenti, è parte “dell’esistente”. Invece l’attuale bozza fa solo finta di interessarsi del problema stabilendo che le Istituzioni “possono” (e non “devono”) proporre al Ministero la trasformazione dei singoli posti di lavoro da tempo determinato ad indeterminato!! Quindi vuol dire ampia discrezionalità (chi si arroga il potere di decidere che un precario dopo magari dieci anni di servizio non può entrare in ruolo!!), ricaduta sul farraginoso sistema delle autorizzazioni annuali del Ministero dell’economia ecc. ecc. Insomma, ancora promesse senza niente di concreto!

    Per quanto riguarda il reclutamento del nuovo personale si fa solamente presente in questo momento quanto segue:

  • Non è in linea con i principi del reclutamento universitario la richiesta come “conditio sine qua non” del titolo di studio, per cui se ne chiede l’abrogazione. Il titolo potrà essere oggetto di valutazione.
  • L’art. 2 comma 6 della legge 508/99 recita testualmente: “per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche si provvede esclusivamente mediante l’attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili.” Per cui è evidente che “nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti” è necessario prevedere procedure di reclutamento con contratti a tempo indeterminato.
  • Le procedure di reclutamento devono essere trasparenti e, una volta stabilite procedure concorsuali, devono valere per tutti: non è ipotizzabile la riserva di una quota (20%) per canali privilegiati.
  • Pertanto:

    l’unica possibilità di salvezza consisteva nel fatto che il CNAM, opportunamente, presa visione della improponibilità del regolamento per le sue ricadute dannose a tutti i livelli, sia per le Istituzioni che per il personale, e presa anche visione dei pareri negativi espressi da più parti, compresi i sindacati, avesse ritenuto di soprassedere alla discussione.

    Infatti è ormai risaputo che essendo il CNAM un organo tecnico solo consultivo e non vincolante, una volta dato il parere, il Ministro può cambiare a suo piacimento il testo. L’esperienza del presente e del passato ci racconta che quasi mai i Ministri hanno rispettato il parere di quest’organo tecnico e, dunque, essendo in arrivo un nuovo Governo era possibile provare a far ragionare il nuovo Ministro. Infatti, il Ministro se fosse stato reso edotto di una ferma posizione del CNAM sulla negatività del testo medesimo, avrebbe potuto provvedere, dopo un chiarimento con tutti, a riformulare in modo diverso e positivo il regolamento stesso.

    Questa era l’unica via da espedire per evitare uno sconvolgimento totale del settore poiché una volta emesso il provvedimento, così come compilato, deve tornare chiaro a tutti che correre ai rimedi sarà assolutamente difficile se non impossibile.

    Dopo aver atteso per i regolamenti attuativi, e non certo per colpa del CNAM passato e presente, oltre nove anni, attendere meno di un mese era assolutamente cosa saggia oltre che rispettosa delle volontà del personale e delle Istituzioni che non meritano simile trattamento.

    D.L.

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