In merito alla Circolare n. 9 annunciata con enfasi dal Sottosegretario Nando Dalla Chiesa

Comunicato stampa  

Rif. 14
06-02-08

Siamo estremamente felici che il Sottosegretario Nando Dalla Chiesa finalmente la pensa come noi.

Infatti, un paio di giorni fa sul suo blog il Sottosegretario Nando dalla Chiesa con grande enfasi ha annunciato che il Ministero della Funzione Pubblica ha emanato una attesissima circolare circa le equipollenze dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni AFAM. Per l’esattezza il Sottosegretario ha scritto: “Prima notizia. Finalmente c'è la circolare. Sì, quella che certifica che i diplomi di accademie e conservatori e di tutta l'Alta formazione artistica e musicale sono equivalenti (così vi si dice) a quelli universitari ai fini dei pubblici concorsi. L'ha emanata il Ministero della Funzione pubblica indirizzandola a tutte le branche della pubblica amministrazione, compresa quella locale, nonché alle Camere di Commercio. Titolo esplicito: "Validità dei diplomi accademici rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi".”

Poi continua, non mancando di confermare la sua stima ad alcuni “avvocaticchi” di parte: “Insomma ci siamo riusciti. Ora restano da fare le equipollenze specifiche, quelle cioè non per livello di studio ma per affinità disciplinari, visto che molte volte i pubblici concorsi chiedono non "la laurea" (con la circolare abbiamo risolto questo primo problema) ma la laurea "in uno specifico indirizzo" (e a questo si provvederà con il celebre decreto del Presidente del consiglio dei ministri, che è stato finalmente reso possibile dall'ultimo decreto sui nuovi ordinamenti didattici, emanato da questo governo dopo gli anni e anni di attesa). Anche su questo concetto semplice la circolare appare macchinosa; ma, dietro mia telefonata, gli uffici del ministero hanno garantito di essere pronti a emanare nuove note di chiarimento”.

Dopo attenta analisi ci chiediamo a cosa possa servire la predetta osannata Circolare.

Infatti, da un lato, dopo ampi preamboli, al penultimo capoverso si legge che “Considerato quanto sopra evidenziato si può ritenere che i diplomi accademici di I livello, rilasciati all’esito dei predetti corsi, abbiano il medesimo valore dei diplomi del previgente ordinamento, atteso che entrambi consentono, tra l’altro, l’accesso ai corsi di secondo livello, di specializzazione e ai master”.

Precisamente, la Circolare non fa che ribadire quanto già si sapeva ed era stato ampiamente sostenuto dall’Unione Artisti UNAMS e da vituperati “avvocaticchi”. Ovvero che i nuovi titoli accademici hanno un valore di laurea valido solo per accedere ad altri corsi successivi (un I livello serve per accedere ad un secondo livello).

Poi la Circolare può che confermare le nostre tesi dicendo che (notare la parte sottolineata): “Conseguentemente le Amministrazioni pubbliche valuteranno i diplomi accademici di primo livello del tutto assimilabili ai diplomi rilasciati dalle Istituzioni AFAM prima dell’entrata in vigore della legge n. 508 del 1999, ferma restando la previsione contenuta nell’articolo 2, comma 5 della legge n. 508 del 1999 in merito all’adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione concreta delle equipollenze tra titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni in questione ed i titoli universitari ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi”.

In pratica ribadisce, e non poteva fare diversamente, che ai possessori di titoli Accademici di I e II livello (secondo i nuovi ordinamenti) è ancora negato l’accesso ai pubblici concorsi mancando a tutt’ora il famoso Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

Esattamente quanto ci stiamo affannando a dire da anni e che pare abbia creato tanto risentimento al sottosegretario e ad altri!

Prof. Antonio Calosci