Ancora una volta è dimostrato, per tabulas, che l'avvocaticchio ha avuto ragione. E il Sottosegretario Dalla Chiesa no.

Comunicato a cura dell'Avvocato Leotta

Rif. 15
07-02-08

Spett.le
Unione Artisti UNAMS
Viale delle Province 184
00162
Roma

 

Alla C.A. del Segretario Generale, Prof. Dora Liguori

Spettabile Sindacato,

Egr. Prof. Liguori,

mi sia consentito esternare alcune brevi valutazioni in merito alla recente circolare emanata in materia di validità dei diplomi accademici rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi.

«Finalmente c'è la circolare. Sì, quella che certifica che i diplomi di accademie e conservatori e di tutta l'Alta formazione artistica e musicale sono equivalenti (così vi si dice) a quelli universitari ai fini dei pubblici concorsi. L'ha emanata il Ministero della Funzione pubblica indirizzandola a tutte le branche della pubblica amministrazione, compresa quella locale, nonché alle Camere di Commercio. Titolo esplicito: "Validità dei diplomi accademici rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi"».

La “notizia” ci viene data direttamente dal Sottosegretario Dalla Chiesa nel suo blog (www.nandodallachiesa.it) attraverso cui egli ha altresì l’ardire di affermare che la macchinosità con cui si è giunti all’emanazione della circolare sia stata resa «quasi necessaria dalle argomentazioni pretestuose con cui gli avvocaticchi (cioè il sottoscritto) hanno soffiato sul malcontento studentesco in questi mesi».

A prescindere dalla grave diffamazione della mia persona e della mia professionalità e dei gravi consequenziali danni alla mia immagine di professionista serio e competente, non si può non rilevare come – nella sostanza – sia il Sottosegretario Dalla Chiesa che la circolare predetta finiscano per confermare quanto affermato dal sottoscritto in seno al parere apparso di recente sul sito dell’UNAMS a cui il thread (termine tecnico con cui gli informatici identificano ogni nuovo argomento di discussione introdotto su un blog) pubblicato sul sito www.nandodallachiesa.it è, con tutta evidenza, una diretta risposta.

Quando il Sottosegretario Dalla Chiesa precisa che «restano da fare le equipollenze specifiche, quelle cioè non per livello di studio ma per affinità disciplinari, visto che molte volte i pubblici concorsi chiedono non "la laurea" (con la circolare abbiamo risolto questo primo problema) ma la laurea "in uno specifico indirizzo" (e a questo si provvederà con il celebre decreto del Presidente del consiglio dei ministri, che è stato finalmente reso possibile dall'ultimo decreto sui nuovi ordinamenti didattici, emanato da questo governo dopo gli anni e anni di attesa)» non fa altro che esprimere con parole sue quanto espresso dal sottoscritto quando ha affermato quanto segue:

«Il problema, in primis per gli studenti, è infatti proprio l’equipollenza orizzontale.

Chi, nella ricerca disperata di un posto di lavoro (più o meno precario), si è trovato a partecipare ad una procedura concorsuale per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego si è potuto rendere conto come, nella stragrande maggioranza dei casi, sia richiesto – quale requisito minimo – il possesso della laurea in materie specificamente indicate (ad esempio: architettura, lettere, giurisprudenza, storia, filosofia etc).

Ebbene il diplomato AFAM che intendesse partecipare a procedure selettive che prevedano come requisito d’accesso il possesso della laurea in qualsivoglia materia sarebbe escluso dalla graduatoria concorsuale poiché il proprio titolo di studio (diploma di conservatorio o di accademia), allo stato, non è equipollente ad alcuna laurea specifica (si veda esempio relativo al concorso presso il comune di Rosignano Marittimo già pubblicato sul sito UNAMS).

A quanto affermato dal Sottosegretario Dalla Chiesa (il quale tuttavia da un lato fa riferimento alla sentenza del TAR Lombardia che, per le ragioni anzidette, è in conferente rispetto alla problematica qui trattata, e dall’altro non porta alcuna ragione giuridica a fondamento della sua tesi), il problema potrebbe non sussistere (il condizionale è d’obbligo anche alla luce della sperimentalità dei corsi attivati presso le Istituzioni AFAM) ove il requisito d’accesso ai concorsi fosse rappresentato dal possesso di una laurea tout court . Ma, quanti sono i concorsi in cui è richiesta una “mera” laurea e quelli che, al contrario, prevedono il possesso di una laurea specifica? Per quale ragione, per mancanza del DPCM, un diplomato AFAM deve essere posto in una posizione di obiettivo svantaggio nei confronti di un laureato all’Università?»

Cosa invece afferma la circolare macchinosa? Mi sembra che all’ultimo capoverso si possa rinvenire la seguente frase: «le Amministrazioni pubbliche valuteranno i diplomi accademici di primo livello del tutto assimilabili  ai diplomi rilasciati dalle Istituzioni AFAM prima dell’entrata in vigore della legge n. 508 del 1999, ferma restando la previsione contenuta nell’articolo 2, comma 5 della legge n. 508 del 1999 in merito all’adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione concreta delle equipollenze tra titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni in questione ed i titoli universitari ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi».

Ancora una volta è dimostrato, per tabulas, che l’avvocaticchio ha avuto ragione. Ed il Sottosegretario Dalla Chiesa torto.

Avanti il prossimo. Sottosegretario, s’intende.

 

Avv. Giuseppe Leotta