Unione Artisti UNAMS |
Parere di questa organizzazione sindacale (e non solo dell'UNIONE ARTISTI UNAMS) è che sia difficile, se non impossibile, intervenire con emendamenti alla bozza di schema di “Regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico” poiché è tutto l'impianto della bozza medesima che andrebbe riscritto. Infatti, come da noi già detto, e persino confermato dal CNAM nel suo documento-parere, la filosofia insita nella bozza di regolamento procede con intenti diametralmente opposti con quanto espresso nella legge di Riforma 508. Inoltre, in un distruttivo “combinato disposto” con il D.M. 483 (ultimamente firmato dal Ministro) la bozza va a ledere gli interessi di tutti, poiché:
Ciò premesso condensiamo il nostro parere nelle seguenti considerazioni ben sapendo che, per rendere accettabile il testo in discussione, di emendamenti ne occorrerebbero un centinaio. Il che equivale a ripensare e riscrivere interamente il testo.
Titolo I
Programmazione, riequilibrio e sviluppo del sistema
Art.3 (Obiettivi)
Da un punto di vista metodologico è necessario riportare alle prime lettere la valorizzazione e il potenziamento dell'esistente per cui , ad esempio, i principi espressi nella lettera f) dovrebbero essere formulati come primo punto alla lett. a).
Manca tra gli obiettivi un principio di salvaguardia delle pari opportunità fra le Istituzioni anche attraverso una politica di distribuzione delle risorse che dia attenzione a quelle Istituzioni che maggiormente versano in una situazione di disagio.
Inoltre, non ci sta nell'articolo alcun riferimento specifico agli Istituti musicali pareggiati, riferimento che, invece, si rende quanto mai opportuno per le difficoltà in cui attualmente operano e anche perché espressamente previsto dalla lettera e) dell'art. 7, comma 8, della legge 508/99 tra i principi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i regolamenti attuativi.
Art. 5 (Valutazione)
Tutta la formulazione appare estremamente limitativa se non proprio vuota di contenuti: quanto prescritto dalla lett. i) dell'art 2 comma 7 della legge di riforma si risolve in pratica nell'indicazione dell'organo deputato alla valutazione, rimandando tutta l'individuazione delle modalità e dei criteri di massima di valutazione ad un successivo decreto del Ministro. Anche sotto un profilo di legittimità la questione è discutibile: si può rimandare sicuramente ad un DM la specifica di aspetti operativi e procedurali ma non la sostanza della materia che la legge prescrive essere oggetto di DPR.
Art. 7 (Istituzioni non statali)
Dal combinato disposta dei commi 1 e 2, nell'attuale formulazione, si evince che per le Istituzioni non statali prima viene rilasciata l'autorizzazione a rilasciare i titoli di studio di cui al DPR 212/05, poi (comma 2) viene effettuata la verifica sulla validità giuridica di tali titoli. È evidente l'assurdità.
L'autorizzazione deve essere rilasciata previa verifica della conformità degli ordinamenti didattici a quelli statali anche per dare certezze agli studenti di tali Istituzioni.
Inoltre è necessario che siano rispettati i criteri di evidenza pubblica per il reclutamento del personale docente che opera in tali Istituzioni, e che allo stesso sia applicato identico trattamento economico e giuridico del personale statale (troppi privati usano i co.co.pro per avvalersi di docenti).
Questo articolo in particolare richiede una diversa impostazione, una più incisiva presenza del CNAM e di altri organismi tecnici nelle procedure autorizzative, e, in definitiva, una completa riscrittura.
Art. 8 (Fondazioni)
Indispensabile precisare la natura di “enti strumentali” che tali fondazioni devono avere con tutte le conseguenze che tale dizione comprende. In tal senso vanno esplicitati i meccanismi di controllo su tali enti sia nel merito che sotto il profilo contabile.
Titolo II
Reclutamento del personale del sistema
È necessario, in primo luogo, disciplinare l'inquadramento del personale in servizio in apposito articolo e non sotto la stessa rubrica “idoneità” (art. 10). Infatti l'idoneità riguarda il nuovo mentre in prima istanza, è necessario definire e stabilizzare il presente. Non è solo un discorso tecnico: un apposito articolato per il personale già in servizio, e non sotto la rubrica “idoneità”, è necessario sia emanato per chiarezza di esposizione e impostazione sostanziale.
Per quanto attiene gli attuali docenti a tempo indeterminato è poi necessario stabilire:
Per quanto attiene gli attuali docenti con contratti a tempo determinato vanno invece previste in un DPR sul reclutamento le procedure per la stabilizzazione. Infatti non è ipotizzabile un prolungamento del loro stato di precarizzazione. L'attuale precariato non può far parte “del nuovo” poiché, ai sensi delle leggi vigenti, è parte “dell'esistente”. Invece l'attuale bozza prevede che le Istituzioni “possono” (e non “devono”) proporre al Ministero la trasformazione dei singoli posti di lavoro da tempo determinato ad indeterminato. Quindi vuol dire ampia discrezionalità (chi si arroga il potere di decidere che un precario dopo magari dieci anni di servizio non può entrare in ruolo!!), e ricaduta sul farraginoso sistema delle autorizzazioni annuali del Ministero dell'economia per l'autorizzazione ad immettere in ruolo. L'art. 2 comma 6 della legge 508/99 recita testualmente:
“per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili”. Per cui è evidente che i contratti quinquennali valgono per i posti che, appunto, non sono: “nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti”, e pertanto è necessario prevedere procedure di reclutamento con contratti a tempo indeterminato. Il DPR, in tal senso, deve dare certezze e superare per il sistema Afam il cosiddetto blocco delle assunzioni.
Per quanto riguarda il reclutamento del nuovo personale si fa inoltre presente quanto segue:
ULTERIORI CONSIDERAZIONI
Il Consiglio di Stato si è già pronunciato sull'opportunità che venga completato in modo unitario il sistema dei regolamenti previsti dall'art. 2 comma 7 della legge 508/99.
In particolare si rileva come nella presente bozza non ci sia alcun riferimento a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del DPR 132/03 per l'individuazione dei requisiti di comprovata professionalità per l'elezione, a regime, dei direttori. Considerato che sono passati 5 anni sarebbe opportuno normare la materia in questo testo per uscire dalle fase di “prima applicazione”.