Unione Artisti UNAMS |
Applicazione art. 74 D.L. 112/08 - L. 133/08 Scheda |
A seguito della lettera inviata al Ministro Renato Brunetta è stata approntata una prima scheda tecnica sul problema relativo all'Applicazione art. 74 D.L. 112/08 - L. 133/08).
La Legge n° 508/1999 ha enucleato come settore con peculiare fisionomia e valenza formativa l'insieme delle Accademie (di Belle Arti, di Danza, d'Arte Drammatica), dei Conservatori di Musica nonché degli Istituti superiori delle Industrie Artistiche.
In analogia a quanto previsto per le Università dalla L. n° 168/1989 l'ispirazione di autonomia statutaria e regolamentare (stabilita dalla L. n° 508/1999) ha consentito di modulare e correlare alle necessità di ciascuna istituzione anche l'organico del personale di supporto amministrativo nonché ausiliario.
Nonostante l'autonomo potere decisionale conferito gli organici del suddetto personale risultano tuttora, nei fatti, ancorati ai limiti numerici fissati nella L. n° 262/1963, richiamati nell'art.- 260 del T.U. n ° 297/1994.
In concreto: il contingente di personale di IV qualifica funzionale (le figure uniche di direttore amministrativo e direttore di ragioneria sono per evidenti ragioni escluse) è attestato a 5 unità e quello di III qualifica (ausiliari) a 6 unità, con maggiorazione di 1 per ogni 2 classi oltre le 12. Il servizio di supporto alle attività di "alta formazione artistica e musicale" viene, quindi, allo stato attuale assicurato sulla base di organici fissati ben 45 anni addietro (art. 9 della L. n° 262/1963).
In relazione alle iniziative che si andranno ad intraprendere per l'applicazione dei principi di razionalizzazione affermati nell'art. 74, in un'ottica efficientistica della spesa pubblica, il settore AFAM presenta un quadro di riferimento quantitativo che è riassunto nei dati numerici già esposti.
Questa Unione Artisti UNAMS, sindacato maggioritario di categoria, richiama l'attenzione sui principi di "efficienza e razionalità " stabiliti nell'art. 74 (lettera a) del comma 1 D.L. 112/08) che devono orientare la predisposizione dei piani di ridimensionamento degli "assetti organizzativi esistenti", finalizzati a un complessivo obiettivo di economia nell'impiego di risorse pubbliche.
La normativa di settore testè richiamata (L. 262/1963 e T.U. 297/1994) impone tuttora ristrettezze operative alle Accademie e ai Conservatori. A tali istituzioni mal si attagliano i parametri della "concentrazione" e della "unificazione di strutture" espressamente indicati nel D.L. 112 (comma 1, lettera a), dell'art. 74), pena il venir meno della necessaria salvaguardia di una funzionalità essenziale delle stesse che hanno localizzazione territoriale non diffusa.
La questione, a parere di questa Unione, dovrà essere oggetto di attenta valutazione affinché sia fatta corretta applicazione della Legge (n° 133, di conversione del D.L. 112) che del tutto ragionevolmente delimita aree di interventi per le "riduzioni" e pone i vincoli efficientistici già sottolineati.
Tanto nell'evidente intento di salvaguardare ambiti la cui efficacia operativa, come nel caso dell'AFAM, non può essere messa a rischio da tagli di organici che metterebbero in crisi istituzioni fondamentali per la diffusione della cultura artistica e musicale.
In sostanza: i risparmi ben vengano ma non si traducano in riduzione di un servizio pubblico. Quindi, che si focalizzino sugli obiettivi giusti e permettano davvero eliminazione di sprechi, incidendo sui settori dove tali sprechi si annidano e non quelli dove sono solo "supposti" e, perciò, apparenti e individuati al solo scopo di raggiungere obiettivi di risparmio "globale".