Unione Artisti
UNAMS

In merito alle ordinanze di sospensiva emesse dal TAR

Di Avv. Giuseppe Leotta

Rif. 073
30-10-08


L’ordinanza sospensiva emessa dal TAR del Lazio all’esito della camera di consiglio del 22 ottobre 2008 rappresenta, a parere di chi scrive, un atto giuridicamente dovuto, nel senso che il TAR – attesa la palese illegittimità del DM MIUR 482/2008 – non avrebbe potuto fare altrimenti che sospenderne, in via cautelare, l’efficacia.

È bene tuttavia che i lavoratori sappiano che, lo stesso giorno, si è celebrata l’udienza pubblica di discussione per il giudizio di merito relativo ad altro ricorso vertente su medesimo oggetto. Nel giro di qualche settimana questo giudizio sarà definito con sentenza.

Per cui, il DM 482, sarà “censurato” sia dalla sospensiva ottenuta dall’UNAMS (che è già oggi giuridicamente efficace) che dalla sentenza di merito che sarà emessa all’esito del giudizio del citato ricorso.

L’Unione Artisti UNAMS, comunque, a breve farà istanza affinché il TAR fissi l’udienza di discussione del merito in relazione ai ricorsi sui DM 482 e 483 su cui, come sopra detto, è già stata ottenuta la c.d. sospensiva. Ciò per una duplice finalità: consolidare con una pronuncia di merito un preciso orientamento giurisprudenziale e far condannare il MIUR alla rifusione delle spese legali, in quanto parte soccombente. Quelli della Direzione Generale AFAM ci dovranno poi spiegare, a prescindere da eventuali appelli “sfornati” con finalità propagandistiche e per mistificare la verità, perché persistano in questo modus agendi. È infatti palese che gli artisti – non essendo giuristi e magari confidando ancora su una corretta amministrazione – possano cadere nell'inganno e non accorgersi dei pericoli ai quali vengono giornalmente esposti. Mai come in questi ultimi tempi la Direzione Generale AFAM sembra utilizzare la tecnica, ahinoi tristemente nota, di affermare volutamente “inesattezze” – l’eufemismo è volontario – affinché, propagandosi di bocca in bocca, assumano le sembianze di “verità” incontestabili. Se poi queste "verità" vengono cassate dai Tribunali la colpa non è della Direzione Generale che le ha concepite, ma di chi, non trovandosi in accordo con l'Amministrazione, difende i diritti dei lavoratori.

Più aberrazione di questa!!!

Una volta ottenuta giustizia chi andrà a pagare per la dolosa reiterazione di un provvedimento già dichiarato illegittimo in passato. È giuridicamente legittimo che chi sbaglia non paghi mai? Lo è politicamente? Lo è anche eticamente? Ai lavoratori l’ardua sentenza e la preghiera, se non vogliono trovarsi sul "lastrico", di porre maggiore attenzione a quanto sta avvenendo.

Sul piano pratico la sospensiva del DM 482 evita che quella abnorme disciplina giuridica, diventando diritto “vivente”, vada ad intaccare la titolarità e le competenze dei singoli docenti innescando meccanismi che, molto probabilmente (per non dire certamente), avrebbero fatto proliferare ancor di più pratiche (quali ad esempio favoritismi, ricatti, raccomandazioni etc.) non certamente orientate alla valorizzazione dei “migliori” (tra l’altro, in un settore come quelle dell’arte, come si fa a stabilire chi è migliore di un altro sopratutto quando ci si trova di fronte a titolari di cattedra? E chi, in una situazione di parità di inquadramento giuridico, potrebbe effettuare tale giudizio?). L’esperienza di tutti i giorni ci dimostra come questi meccanismi siano, purtroppo, finalizzati alla creazione di sacche di potere “deviato” (nel senso di non rispondente ai criteri di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione) alimentate da un consenso spesso “coattivamente” estorto ai lavoratori. E questo noi non possiamo permettere che avvenga.

Avv. Giuseppe Leotta