Unione Artisti UNAMS |
Riceviamo e pubblichiamo quanto a noi inviato dalla Prof.ssa Maria Agata Amato dell'Accademia di BB.AA. di Bologna Lettera |
Gentile prof.ssa Liguori,
in vista della contrattazione le invio un documento su importanti questioni che riguardano l'attuale situazione dei docenti di ruolo di II fascia delle accademie di belle arti.
La legge 508/99 nell'istituire il ruolo ad esaurimento, ha inteso includervi l'intera docenza, oggi configurata in due fasce, avendo la 2-a fascia assorbito gli ex assistenti, come già aveva individuato la legge 124/99.
Per questa seconda fascia della docenza, il testo ministeriale del regolamento in discussione, non disegna alcun profilo all'interno del reclutamento e della progressione di carriera. Problema cruciale, poiché laddove per i docenti di 1-a fascia è ribadita la sussistenza del legame con la “cattedra”, la docenza di 2-a fascia appare perennemente in mobilità nell'ambito dei campi disciplinari della nuova offerta formativa (anche se dette materie sono utilizzate per gli affidamenti, dai docenti di ambedue le fasce).
I docenti di 2-a fascia prestano, già da prima della sperimentazione avviata dalla Riforma, servizio di didattica e di ricerca artistica. Svolgendo tali funzioni, con maggiore autonomia e rinnovata elaborazione didattica, anche nei nuovi corsi del Nuovo Ordinamento, al pari della 1-a fascia. Ciò anche sulla base delle competenze professionali e contrattuali a loro riconosciute dal contratto siglato 2002/2005 e pubblicato sulla G.U. n. 55 dell'8/03/05, art. 20, comma 2; svolgono, dunque, in pieno la funzione docente, sostengono esami, discutono tesi ma, il sistema attuale non riconosce di fatto questo lavoro; non garantisce la realizzazione della reale autonomia didattica; non garantisce la valorizzazione dei titoli didattici, scientifici ed artistici maturati in anni di servizio; creando ostacoli e disparità professionali ed economiche anche gravi proprio nell'attuazione della Riforma.
Al contrario, lo stesso testo non tralascia di menzionare il personale docente incluso nelle graduatorie stabilite in base alla legge 143/2004 stabilendone l'assunzione a tempo determinato, includendo dopo cinque anni, il passaggio a tempo indeterminato anche con la qualifica di docenza di 1-a fascia.
Per meglio entrare nel merito, si pongono alla considerazione degli organi del comparto AFAM e agli organi Ministeriali di competenza, i punti in elenco:
A) Gli attuali insegnamenti, facendo parte della sperimentazione in atto, vengono coperti con incarichi di affidamento annuale dai professori di 1-a e 2-a fascia, come recita la legge 508/99, considerati i piani di studio decisi dai Consigli Accademici sulla base delle singole autonomie statuarie, portando di fatto a titolarità (competenza che giuridicamente è riconosciuta solo alla 1-a fascia docente) anche gli insegnamenti offerti dai docenti di 2-a fascia e assegnati sulla base delle competenze, dei titoli artistici e dell'attività d'immissione in ruolo a tempo indeterminato, in quanto materie affini.
B) Ne consegue l'evidente necessità risolutiva sul piano giuridico ed economico che porti al passaggio dei docenti della 2-a fascia alla 1-a fascia sulla base della materia d'immissione in ruolo, potendo così correttamente sopperire alla nuova gestione didattica nella sede di attuale appartenenza.
C) La progressione di carriera è requisito insito nel contratto generale del Pubblico Impiego e deve essere applicata anche all'intera docenza dell'AFAM come indica all'art. 66 del contratto vigente.
Del resto, già nel 1982, con la legge 20 maggio n. 270, art. 52 e nel 1991 fu riconosciuta ai docenti incaricati nei corsi speciali l'equiparazione giuridico-economica all'odierna 1-a fascia dei nuovi insegnamenti complementari: esistono quindi dei precedenti normativi in merito.
D) Il servizio didattico maturato in sette anni pregressi, secondo la normativa vigente in altri settori ministeriali, quale, ad esempio, l'accesso alla carriera di Dirigente Scolastico dei docenti della Pubblica Istruzione, o in cinque anni, come richiesto nella legge 143/2004, potrebbe conferire ai docenti di 2-a fascia uno scaglionamento ragionevole per il passaggio diretto alla 1-a fascia; i docenti attualmente in ruolo che già hanno maturato i sette anni ; passano automaticamente alla 1 fascia, considerati i titoli di servizio e i titoli artistici professionali altrettanto maturati.
E) I docenti rilevano che occorre tenere conto della professionalità didattica e artistica acquisita nelle materie oggetto degli attuali incarichi di affidamento annuale, come previsto dalle declaratorie, affinché possa essere tutelato il servizio svolto in tali discipline. Discipline che concorrono, all'ottenimento del titolo accademico finale equipollente, come previsto dal D.P.R. 212 e il comma 5 dell'art. 23 L.508 , ai titoli di studio rilasciati dalle università per l'accesso alle qualifiche funzionali del Pubblico Impiego, per le quali ne è prescritto il possesso.
Riguardo al conseguimento dell'idoneità si fa presente che:
1. La Mobilità decretata dal Concorso a titoli 1997/98-1998/99-1999/2000 che prevedeva il passaggio verticale degli ex Assistenti alla 1 fascia per la materia di titolarità in ruolo e/o trasversale su disciplina affine, ha consentito per un breve periodo, a pochi fortunati di passare alla prima fascia, riconoscendo loro una identità di fatto; gli altri sono rimasti attualmente docenti di ruolo di seconda fascia e vengono scavalcati da graduatorie più “recenti”!
2. I docenti che sono stati immessi in ruolo con la legge 3 maggio 1999 n. 124 O.M. 20 ottobre 1999 n. 247, in quanto precari a tale data, in molti se non tutti, hanno superato anche l'idoneità alla 1-a fascia ottenendola regolarmente.
3. IL D.L. 1999 e O.M. 1999 n. 247 ha escluso di fatto ai docenti già di ruolo nella 2-a fascia di accedere all'esame di idoneità.
4. I docenti in ruolo, avendo interpretato la legge suddetta e in correttezza di intenzione e comportamento non vi hanno partecipato, potrebbero avvalersi del fatto che, tramite Concorso Nazionale per Esami e Titoli del 1990 e con effetto di entrata in ruolo nel 1992, la parola idoneità non era vincolante come non lo era per il concorso a titoli dei corsi complementari.
5. I docenti che, per riesamina del D.D. 16 ottobre 2001 e successive integrazioni, sono stati inclusi in graduatoria nazionale di 1-a fascia pur non avendone i requisiti di legge al pari degli altri;e attualmente in ruolo con sentenza vedi D.D. 4 dicembre 2008 n. 273 e D.D. (decreto direttoriale) 12 novembre 2008 n. 241. hanno usufruito del diritto di idoneità pur fuori dai termini di corretta partecipazione al concorso!
6. Nella recente bozza “Regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, nonché per il reclutamento del personale Docente e del personale Amministrativo e Tecnico” capo 2 Reclutamento del personale del sistema, Art. 9 Idoneità dei docenti al comma 9 si legge .... “che abbiano svolto attività didattiche per almeno un biennio consecutivo”.... Mentre per i docenti di ruolo di seconda fascia che hanno svolto attività didattica anche da più di venti anni non si da nessuna opportunità di accedere alla 1° fascia anche nella propria disciplina d'insegnamento.
7. Si nota che nell'art. 10- Incarichi di insegnamento della stessa bozza si legge ...il personale Docente con contratto a tempo indeterminato è inquadrato con provvedimento Ministeriale nei settori artistico-disciplinari ... i predetti Docenti mantengono la Titolarità dell'insegnamento, fatta salva la possibilità di attribuzione di diversa Titolarità del settore, su richiesta dell'interessato, nell'ambito della programmazione annuale.
8. Nella relazione illustrativa l'art.10 prevede l'inquadramento dei Docenti già di Ruolo nei settori scientifico disciplinari definiti con decreto Ministeriale con il mantenimento della Titolarità dell'insegnamento.
(E' chiaro che si tratta di Tutti i Docenti!) ...per ogni insegnamento per il quale non sussista o sia esaurita la relativa graduatoria nazionale, la stipula di contratti .... E QUINDI I ANCHE I DOCENTI DI SECONDA FASCIA DI RUOLO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI? Certamente sono pronti a ricoprire gli insegnamenti di prima fascia che si liberano all'interno della propria Accademia di appartenenza, con i pensionamenti, trasferimenti, conversioni, “congelamenti” e quant'altro!!!!!
Pertanto, a fronte di tale situazione, si sostiene il diretto e tempestivo riconoscimento giuridico ed economico degli ATTUALI DOCENTI DI RUOLO DI SECONDA FASCIA ALLA PRIMA FASCIA nella materia di immissione in ruolo e nella sede di attuale appartenenza, passaggio necessario alla corretta funzionalità dell'assetto accademico futuro, in vista dell'imminente appuntamento europeo.
Maria Agata Amato
Accademia di Belle Arti di Bologna
mariaagataamato@tiscali.it