Unione Artisti UNAMS |
Articolo 4 dello Schema |
Articolo 7 dello Schema |
Art. 4 - Testo tratto dallo Schema
(Liceo artistico)
1. Il percorso del liceo artistico approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per maturare una cultura estetica, per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.
2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) arti figurative;
b) architettura, design, ambiente;
c) audiovisivo, multimedia, scenografia.
Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:
a) nel Laboratorio di figurazione, dell'indirizzo Arti figurative, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione
plastica);
b) nel Laboratorio di progettazione e nelle relative Discipline progettuali dell'indirizzo Architettura, design, ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici dell'architettura e delle problematiche urbanistiche (Sezione Architettura e Ambiente) oppure delle mtodologie proprie della progettazione di oggetti (Sezione Design, articolata nei distinti settori della produzione artistica);
c) nel Laboratorio audiovisivo, dell'indirizzo Audiovisivo, multimedia, scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell'allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.
3. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie settimanali, e di 726 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 22 ore medie settimanali, per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2; di 1122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie settimanali, e di 792 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 24 ore medie settimanali, per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 429 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 13 ore medie settimanali, per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2, e di 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 11 ore medie settimanali, per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2.
4. Il Piano degli studi del Liceo artistico e dei relativi indirizzi è definito dall'allegato B al presente regolamento.
Commento
LICEO ARTISTICO
Appare di dubbia efficacia l'impostazione e la struttura del percorso artistico che ingloba al suo interno gli Istituti d'Arte.
Infatti la confluenza dei diversi percorsi, in tre nuovi indirizzi, non fornisce sufficienti garanzie di formazione. In particolare, le ore di laboratorio subiscono una forte ed ingiustificata riduzione che rischia di annullare quella specificità propria delle discipline di indirizzo, che da sempre hanno generato talenti e punte di eccellenza per il nostro Paese.
Il testo, ad un certo punto, prevede che venga lasciata la possibilità di potenziamento e di articolazione dell'offerta formativa, “per corrispondere alle esigenze e vocazioni delle realtà territoriali”, a “specifiche intese con le Regioni”.
E nel caso che simile intesa non dovesse/potesse avvenire?
Quali interventi saranno garantiti onde evitare la scomparsa delle predette discipline che così come vengono previste nella bozza di regolamento risultano insufficienti e inadeguate a corrispondere al fabbisogno orario proprio della formazione specifica?
Alla luce di queste considerazioni l'UNAMS ritiene che, per quanto attiene ai Licei Artistici e agli Istituti d'Arte (in particolare quest'ultimi) simile scelta del Governo vada a pregiudicare seriamente il settore delle Arti Applicate: uno dei grandi vanti italiani. Una tale scelta diviene ancora più “suicida” se si pensa alle Riforme mirate e culturalmente accorte già emanate dagli altri Paesi europei.
Nel confronto che ci attende: Povera Italia ... e non certo per mancanza di qualità artistiche!
Art. 7 - Testo tratto dallo Schema
(Liceo musicale e coreutico)
1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie ad acquisire, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 594 ore nel primo biennio, corrispondenti a 18 ore medie settimanali, e 627 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 19 ore medie settimanali,. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, corrispondenti a 14 ore medie settimanali, e 429 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 13 ore medie settimanali.
3. Il Liceo musicale e coreutico può anche essere costituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, attraverso specifiche convenzioni tra istituzioni scolastiche e istituzioni dell'alta formazione musicale e coreutica. La convenzione disciplina i reciproci rapporti, con riferimento anche alle modalità di utilizzo del personale e delle strutture e attrezzature didattiche, e gli aspetti economici e finanziari. Con le stesse modalità possono essere costituite specifiche sezioni di Liceo musicale e coreutico nell'ambito di istituzioni scolastiche già esistenti.
4. Il Piano degli studi del Liceo musicale e coreutico e delle relative sezioni è definito dall'allegato E al presente regolamento.
LICEO MUSICALE e COREUTICO
Desta molta perplessità l'impostazione data ad un istituendo liceo nel quale, per rispondere esclusivamente a ragioni economiche si ipotizza la realtà di un liceo musicale che non sia esaustivo in tutte le sue discipline ma che imponga agli alunni di frequentare discipline di cultura generale da una parte e quelle specifiche dell'indirizzo in altra sede. Ciò significherebbe avallare l'annosa situazione che ha visto, sin qui, gli studenti costretti a frequentare contemporaneamente due istituti: scuola e conservatorio, con tutte le difficoltà che tale situazione ha comportato sino ad oggi.
La formula ottimale, tra l'altro seguita in tutti i Paesi europei, sarebbe invece quella, appunto, di prevedere “licei musicali” a se stanti con proprio specifico personale, non confrontabile con quello dei Conservatori attualmente impegnato a impartire lezioni per il rilascio di diplomi accademici di primo e secondo livello. Tra l'altro una simile commistione comporterebbe problemi giuridici insormontabili e di difficile, se non impossibile, gestione.
In subordine la bozza di regolamento prevede uno ipotizzato inserimento dell'indirizzo musicale e coreutico nell'ambito di Istituzioni scolastiche già esistenti. Questa subordinata non rappresenterebbe il massimo delle aspettative per il settore della formazione musicale che da cinquant'anni attende una riforma ma almeno, in via temporanea (in un'ottica di risparmio economico) risolverebbe il problema. Tenendo, però, fermo il principio che le discipline per l'indirizzo musicale e coreutico vengano impartite da un nuovo e specifico personale.
Su questo argomento ci appare infatti assurdo e anti-giuridico affidare, attraverso convenzioni, al personale dei Conservatori l'incombenza della disciplina musicale propria del liceo, in quanto non solo sono già impegnati (di fatto l'orario è ultimamente aumentato) ma appartengono ad altro comparto.
Ad esempio è logico chiedersi: come sarà gestita la valutazione degli alunni da parte di ipotetici docenti di Conservatorio che non appartengono ad alcun organo collegiale della scuola secondaria di II grado?
Tutto ciò, oltre ad essere un “monstrum” giuridico creerebbe grave danno alle future generazioni di docenti che non troverebbero, come invece sancito dalla Costituzione, risposta al loro “diritto al lavoro”. Fatalmente a catena, senza la previsione di sbocchi di lavoro, si andrebbero a impoverire anche le iscrizioni nei Conservatori con fatale chiusura di parte dei medesimi.
Quale famiglia, infatti, consiglierà ai propri figli di iscriversi in un settore di istruzione che non preveda (a parte pochissimi geni) certezza di lavoro nel futuro?
L'Unione Artisti UNAMS sull'argomento intende riaffermare qualcosa che è ovvio e logico in tutti i Paesi del mondo, tranne che in Italia, ossia il concetto di diversità di contenuti fra l'insegnamento della Musica intesa quale cultura musicale e della Musica quale professione. Infatti sono due rami importantissimi e carenti in Italia (Paese della Musica) poiché l'educazione musicale è presente solo nella scuola media senza logica continuazione nei licei, e per quanto invece attiene alla professione, nonostante la 508/99 non siamo ancora giunti a prevedere l'intero arco della formazione (dalla primaria all'università).
Ci auguriamo che i previsti 40 istituendi licei, anche in presenza di una consistente richiesta, vadano aumentati ai sensi del “diritto allo studio” di quei cittadini che dimostrino di possedere qualità e attitudini musicali.