Unione Artisti
UNAMS

30 settembre: comparti di contrattazione.

Comunicato Stampa

Rif. 071
05-10-10

Nell'incontro avvenuto in ARAN il 30.09. è stata presentata, una nuova stesura della Bozza di CCNQ sui Comparti e le Aree di contrattazione per il triennio 2010/2012 (vedi anche comunicato CGIL). I Comparti ai sensi della bozza saranno quattro. Per quanto ci riguarda, come da tempo avevamo avvertito, in questa bozza viene prevista la chiusura del Comparto autonomo AFAM e il conseguente accorpamento di Accademie e Conservatori nella scuola di ogni ordine e grado (vedere qui di seguito art. 5).

Tempo fa avevamo, a proposito di quanto si stava decidendo presso l'Aran con le Confederazioni, pubblicato una scheda tecnica (che ripubblichiamo) nella quale chiaramente, a nostro parere e a parere del nostro ufficio legale, si evince che il Ministro Brunetta, nel suo decreto legislativo n. 150, non prevede affatto la chiusura del Comparto Afam. Pertanto la presente bozza, nella stesura attuale, scaturisce da un accordo e volontà prettamente sindacali, ossia sono le Confederazioni che impropriamente (in quanto il Comparto AFAM è stato istituito con legge apposita) allargano le loro competenze servendosi di quanto è consentito, appunto alle confederazioni, in fatto di Comparti (vedi D.Lgvo n. 29/93 e successive modifiche) e decidono di procedere ad un simile accorpamento con la secondaria e relativa soppressione del Comparto AFAM. Nel corso delle riunioni solo la Confederazione CGU (Gilda-Unams) si è opposta a simile progetto facendo notare l'assurdo di una legge primaria che verrebbe soppressa da un decreto legislativo ( nello specifico una cosa del genere, se lasciata passare, potrebbe significare che i sindacati sono al di sopra persino del Parlamento) e pertanto, rilevando in pieno la gravità della situazione, il sindacato ritiene di dover proclamare, a giorni, lo “STATO DI AGITAZIONE”.

Ciò detto nutriamo la convinzione che, ancora una volta, resteremo da soli ad agitarci, in quanto tutti si affretteranno (come avvenne per le famigerate declaratorie) a convincere il personale di Accademie e Conservatori che l'accorpamento non comporterà alcun pericolo!!!

In parole povere si ripeterà la favola dell'agnello, convinto dal lupo, a farsi tutelare da lui....

Lasciamo all'intelligenza di tutti il fare opportuno commento a simile ... idiozia.


ART. 5
Comparto del personale della Scuola e delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma l, lettera C, comprende il personale dello Stato di:

  • - scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché di ogni altro tipo di scuola statale, escluso quello del comparto delle Autonomie locali di cui all'art. 4 del presente CCNQ;
  • - Accademie di belle arti;
  • - Accademia nazionale di danza;
  • - Accademia nazionale di arte drammatica;
  • - Istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA;
  • - Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati.
  • COMPARTO A.F.A.M.
    (Appunto tecnico a cura di Unione Artisti UNAMS)

    La Legge Delega n 015/2009 nello spirito della "ottimizzazione", dichiarata nella Rubrica Legis, si pone (all'art. 3, comma 2 letto h) l'obiettivo del riordino delle procedure di Contrattazione collettiva. Il pur lodevole intento non è prescritto che debba essere perseguito ad ogni costo, cioè senza valutare con ogni ponderazione possibili controindicazioni di metodo. Sarebbe, infatti, deleterio e controproducente porsi in un'ottica di aggregazione "costrittiva" che vada a collidere con il principio della dovuta "omogeneità" fra le materie di regolamentazione contrattuale che si pensa di includere nel medesimo "segmento" procedurale.

    Una eventuale "disomogeneità" nell'approccio al tema andrebbe sicuramente a scadere nella approssimazione nel trattamento di materie oggettivamente differenti nella loro realtà funzionale/operativa.
    Il vincolo di privilegiare il criterio della "omogeneità" delle materie e (per implicito) di disincentivare scorciatoie semplificatorie è chiaramente esplicitato nella stessa legge di delega.
    Alla lettera h) del comma 2/art. 3 è chiaramente indicato il principio di "salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico". Non occorre diffondersi in considerazioni di troppo per sottolineare la "specificità" del settore AFAM.

    La "ratio" del diritto ad una area contrattuale distinta ad esso (AFAM) riservata è nelle argomentazioni prima svolte.

    Inoltre, in sede di conversione del DL.vo 150/2009, il Senato, nel suo prescritto parere, aveva raccomandato di tener fuori, dalla riorganizzazione dei comparti e delle aree di contrattazione, per la sua specificità, il comparto AFAM; con ogni evidenza, per questo motivo il Ministro, all'art. 54 che andava a modificare l'art. 40 del DLGS 165/2001, non fa nessun cenno al comparto AFAM, dal che si arguisce che la presente riforma non va a toccare l'AFAM. A conferma di ciò l'art. 72 (abrogazioni) non fa nessun riferimento alla Legge 508/99.

    Inoltre proprio il D.L.vo 150/2009 statuisce che la contrattazione non può derogare norme imperative e di legge se la stessa legge non indichi con chiarezza tale facoltà derogatoria.

    Fermi restando gli ambiti di specificità funzionale ed ordinamentale dell'AFAM, la mancata abrogazione della legge 508/99 e l'affidamento alla contrattazione della definizione dei nuovi comparti di contrattazione e delle corrispondenti aree dirigenziali, in assenza di disposizioni legislative necessarie alla deroga, fanno si che il comparto AFAM debba restare fuori dalla riorganizzazione contrattuale attualmente in atto.
    Il comparto AFAM infatti non è nella disponibilità delle parti (Aran e Confederazioni rappresentative) che devono dare seguito alle indicazioni legislative attraverso la definizione di un nuovo CCNQ su Comparti ed Aree.