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Unione Artisti
UNAMS |
Parere sul "badege" (Rilevazione obiettiva presenza in servizio dei docenti)
Comunicato |
Rif. 084
07-12-10
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L'Unione Artisti UNAMS, a seguito di delibera congressuale, e in presenza d'iniziative discutibili già prese in alcune Istituzioni, come preannunciato, ha dato incarico allo “Studio legale Leotta” di approfondire e analizzare, in aggiunta a quanto già riportato in un documento redatto dalla UIL-AFAM, la questione relativa al cosiddetto “badge”.
Vista la materia del contendere il nostro avvocato aggiunge le seguenti ulteriori considerazioni:
Ritengo che, laddove del tutto inopinatamente, le Istituzioni avessero deciso o decidano comunque di adottare il sistema che preveda l'utilizzo del c.d. badge occorrerebbe chiedere, quale premessa, in quanto non chiaro, chi sarebbe, in capo all'Istituzione, competente a decidere l'adozione medesima del badge: il Direttore o il Consiglio di Amministrazione?
nfatti, ad avviso di chi scrive, una decisione in tal senso (che comporta anche un notevole impegno di spesa) potrebbe prenderla esclusivamente il datore di lavoro; e, per svariate ragioni, il Direttore non può essere considerato datore di lavoro. Ergo sarebbe eventualmente il CdA a dover decidere di adottare tale controverso sistema;
inoltre, altro profilo da non sottovalutare sembrerebbe quello relativo al trattamento dei dati acquisiti attraverso l'utilizzo del sistema su descritto; non si potrà infatti, in nessun caso, prescindere dal rispettare i precetti contenuti in seno al c.d. codice della privacy con tutto ciò che ne consegue in termini di obblighi in capo alle Istituzioni e diritti in capo ai lavoratori i cui dati vengono trattati;
altro profilo che riterrei da non sottovalutare sarebbe quello relativo al trattamento dei dati acquisiti attraverso l'utilizzo del sistema su descritto; non si potrà infatti, in nessun caso, prescindere dal rispettare i precetti contenuti in seno al c.d. codice della privacy con tutto ciò che ne consegue in termini di obblighi in capo alle Istituzioni e diritti in capo ai lavoratori i cui dati vengono trattati;
da ultimo intenderei ribadire che, laddove dovesse essere installato un sistema di badge dotati della tecnologia RFID (che consente un controllo a distanza del lavoratore) senza previo accordo sindacale, ciò comporterebbe una palese violazione dell'art. 4 della L. 300/1970, nota come “Statuto dei Lavoratori”.
Quale ultima considerazione desidero esprimere che, tuttavia, sarebbe auspicabile che il problema trovasse una sua soluzione in via di fatto e non nelle aule dei tribunali. Non è infatti difficile intuire come, laddove il corpo docente fosse coeso nell'opporsi all'introduzione di tale sistema, con tutta probabilità, chi sta dall'altra parte, non avrebbe alcun interesse a persistere, facendosi tanti “nemici”.
Di certo... soprassederebbe!