Unione Artisti
UNAMS

DDL Università approvato con due importanti novità!

Comunicato

Rif. 088
24-12-10

Il DDL di riforma delle Università iero, 23 dicembre 2010 è stato definitavamente approvato.


Contiene una importantissima novità: è stato approvato con l'introduzione del comma 21 (così come liquidato dalla Camera dei Deputati) in seno all'art. 28 (Norme Transitorie)..
Detto comma introduce la possibilità di doppia frequenza Universiotà-corsi AFAM musicali.

Ecco il testo:
21. Con decreto del Ministro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del CUN e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono disciplinate le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza.

Inoltre, il Senato ha approvato il seguente Ordine del Giorno:
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (A.S n. 1905-B),
considerato che ad oggi non è stato ancora ultimato il processo di riforma della legge n. 508 del 1999;
considerato che i diplomi di primo e di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dall'Accademia di danza, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati, risultano titoli di studio non ancora spendibili in quanto non equipollenti a nessuna laurea e laurea magistrale;
tenuto conto che il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 prevedeva che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si sarebbero dovute dichiarare le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della suddetta legge e quelli universitari;
visto l'articolo 17 del disegno di legge n. 1905-B che stabilisce l'equipollenza tra i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e le lauree, rinviando ad un decreto del Ministro l'individuazione della classe di appartenenza cui fanno riferimento detti diplomi triennali;
impegna il Governo
ad emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 508 del 1999, al fine di individuare le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della suddetta legge e i titoli di studio universitari.