Comunicato Stampa
Unione Artisti
UNAMS

Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato circa i corsi pre-accademici e commenti vari

Pareri e commenti Liguori, Leotta, Calosci

Rif. 035
15-06-12

Pubblichiamo due commenti sul parere espresso in questi giorni dall'avvocatura generale dello stato e un prospetto.

Detto parere non può essere che in linea con le leggi vigenti e pertanto con ciò che da tempo andiamo a sostenere nell'interesse dei professori delle istituzioni e anche e soprattutto dei dei direttori.

Pubblicheremo, inoltre, il parere dell'Avvocatira Generale dello Stato nelle parti salienti.

vai qua Commento del Segretario Generale Prof.ssa Dora Liguori

vai qua Commento dell'avv. Giuseppe Leotta

vai qua Prospetto del Prof. Antonio Calosci

vai qua Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato

Commento del Segretario Generale Prof.ssa Dora Liguori

Nel corso di un'assemblea sindacale a Catelfranco Veneto, a seguito di una precisa domanda rivoltami dai docenti sui corsi pre-accademici, ebbi a rispondere che, alla luce delle leggi vigenti, detti corsi debbano essere considerati in pratica inesistenti e che, pertanto, quei direttori che raccontano che, appunto, attraverso i citati corsi sarebbe possibile ovviare a presunte e paventate posizioni di soprannumerarietà dei docenti, costoro vanno ad affermare due cose non veritiere: il concetto di soprannumero non esiste più per le Istituzioni di alta cultura e secondo non esiste nemmeno più il vincolo di dieci allievi per classi in quanto il computo si fa sui crediti e non sulle teste (vedi prospetto a cura del Prof. Calosci).

In ogni caso non essendo legali i citati corsi pre-accademici qualunque fosse il numero degli allievi immessi, i medesimi non verrebbero computati. Identicamente nessun ora aggiuntiva può essere pagata sempre per detti allievi.

Tanto dice la legge!

Questi basilari concetti, sempre a Catelfranco Veneto, vennero da me espressi, come mio costume, nel più civile e gentile dei modi. La risposta del Maestro Troncon, direttore del Conservatorio di Castelfranco, fu una verbosa ed offensiva (per il sindacato) lettera inviata ai docenti del suo conservatorio nella quale il direttore esprimeva idee in perfetta linea... con i desiderata dell'Amministrazione centrale ma in contrasto con la normativa vigente.

Premesso che, come si suol dire, alcuni hanno l'abitudine di "attaccare l'asino dove vuole il padrone", é però anche vero che, dopo, se le iniziative prese da costoro direttori dovessero risultare avventate e soprattutto illegali, oltre alla figura di totale incompetenza che farebbero, per loro esisterebbe anche il rischio concreto di restare, nei confronti della Corte dei Conti, scoperti, ovvero con il cosiddetto "cerino in mano".

Pertanto un sindacato onesto e con un minimo di competenza ha il dovere di avvertire tutti!

Ciò detto non si può però ignorare che occorre affrontare il problema dell'utenza, un problema che non può essere risolto però con l'inganno bensì con una serie di provvedimenti "ad hoc", primo fra tutti quello di chiudere con gli esami dei privatisti.

Per concludere, visto che il maestro Troncon, nella citata lettera pubblica, oltre ad esprimere tesi che non stavano né in cielo né in terra, ebbe modo anche di offendermi, oggi, alla luce anche del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato (secondo cui, infatti «.....Alla stregua delle indicazioni emergenti dal suddetto quadro normativo la Scrivente (Avvocatura Generale dello Stato, ndr) ritiene che la istituzione di 'corsi pre-accademici' non sia in esso prevista»), mi attendo, se è una persona degna e stimabile (come penso) che, altrettanto pubblicamente, mi porga le sue scuse.

Dora Liguori

Commento dell'avv. Giuseppe Leotta

L'Avvocatura Generale dello Stato ha avuto modo di chiarire come i fantomatici corsi "pre-accademici” - attivati, qua e là a macchia di leopardo, da alcuni Conservatori - non abbiano in realtà alcuna base normativa e rappresentino, quindi, un fantasioso frutto dell'invenzione di qualcuno.

Tra l'altro, come spesso accade, l'Avvocatura Generale dello Stato è stata anche fin troppo benevola, limitandosi a rilevare solo una minima (ma già decisiva) parte dei profili di criticità relativi a tali corsi.

Non si comprende, pertanto, per quali oscure ragioni, nel settore AFAM, qualcuno scelga sempre di seguire i sentieri più tortuosi (e, cioè, le fantasiose invenzioni di cui sopra) anziché incamminarsi su strade ampie e rettilinee (e, cioè, il rispetto della legalità).

Mi permetto, da ultimo, di consigliare spassionatamente ai Direttori delle Istituzioni (che so, nella maggioranza di casi, essere persone serie e scrupolose) di non ritenere le direttive che provengono dalla Direzione Generale come un dogma incontestabile poiché, viva Dio, siamo (ancora) in uno stato di diritto e non confessionale e, pertanto, la legge prevale sempre sui desiderata ministeriali.

Avv. Giuseppe Leotta

Prospetto del Prof. Antonio Calosci

Per favorire il diffondersi degli illegali corsi pre-accademici vengono generate, non si sa bene a quale fine, paure di sovrannumerarietà nei professori.
Paure inconsistenti in quanto nel nostro settore la sovrannumerarietà è praticamente scomparsa con l'approvazione della L. 508/99.

Occore fugare queste paure.
Il CCNL art. 12 (attualmente in vigore) prevede che all'insegnamento frontale nei TRIENNI E BIENNI si debbano dedicare 250 ore.
Ammesso e non concesso che esista la sovrannumerarietà essa va calcolata non sulle 324 ore/anno, ma sulle 250 ore/anno.

Detto questo occorre fare mente locale al fatto che (parlando di discipline, secondo la vecchia concezione, "principali”) i piani di studio approvati dal ministero devono aver tenuto conto delle tabelle approvate dal CNAM con precisi rapporti ore/crediti.

Detti piani di studio per discipline come PRASSI ESECUTIVA E REPERTORI devono prevedere tra le 38 e le 48 ore annue per singolo studente.
A queste si debbono aggiungere, sempre per singolo studente, discipline come LETTURA ESTEMPORANEA che non può prevedere meno di 10 ore/anno per studente.

Pertanto, nella media, ogni studente di triennio deve ricevere circa 50 ore/anno dallo stesso insegnante di strumento.

In pratica le 250 ore/anno sono espletate con CINQUE studenti per docente.

Non si dimentichi che le restanti 74 ore vanno utilizzate sia per le lezioni ai vecchi ordinamenti che ancora sono presenti (e lo saranno ad esaurimento per un bel pezzo) sia, e SOPRATTUTTO, per RICERCA E PRODUZIONE ARTISTICA.

Quindi non ci si lasci impaurire con fobie inconsistenti e finalizzate probabilmente ad una secodarizzazione di alcuni conservatori.

Antonio Calosci

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Via dei Portoghesi, 12 - 00186 ROMA

Oggetto: quesito su attivazione corsi pre-accademici


Roma,
Partenza N.
Tipo Cs 28032/11 o Sez. VII
Avv. Messineo

I - (...OMISSIS...)

II - L'art. 2 della legge 508/1999, ai commi 7 e 8, prevede che "Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:", tra l'altro, "i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica... dei docenti; ... ... le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con .altri soggetti pubblici privati... "le procedure di reclutamento del personale; ... i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio de/t autonomia regolamentare:. ... "le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; "i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi”.
È inoltre previsto che i predetti regolamenti si conformino a "principi e criteri direttivi": tra i quali, per quanto qui interessa, sono indicati, rispettivamente alle lettere d) e g) del comma 8 cit., quello concernente la "previsione... della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordine del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore" e quello concernente la ''facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore"
In attuazione di tale disciplina è stato emanato, con DPR 8/07/2005 n. 212, il Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsto dal cit.. art. 2 commi 7 e 8 della l. 508/99. In esso, per quanto rileva:

  1. all'art. 3, vengono individuati i 'corsi' che possono essere istituiti (ed i corrispondenti 'titoli' che possono essere rilasciati): tra essi non risultano menzionati i 'percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore';
  2. anche gli artt. 6 (crediti formativi), 7 (ammissione aì corsi), 8 (conseguimeto dei titoli e durata dei corsi), 9 (obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi), 10 (regolamenti didattici), nulla dicono con riguardo a tali 'percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica';
  3. all'art. 4 si prevede - genericamente - che ''Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziari comunque acquisite nei propri bilanci, attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente alla educazione degli adulti, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni”: senza, tuttavia, nulla specificare a riguardo;
  4. all'art. 5 si evidenzia che deve essere ancora emanato il "regolamnto di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), che disciplina i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi'': e, pertanto, viene dettata una disciplilla provvisoria - valevole "fino all'adozione" del suddetto regolamento - limitatamente ad alcuni corsi "di secondo livello, ... di spedalizzazione e ... di formazione alla ricerca";
  5. l'unica norma che presenta aspetti che in qualche modo potrebbero avere una correlazione con il tema qui esaminato è quella contenuta nell'art. 12: ivi si prevede nell'attuale fase transitoria - vale a dire "fino all'attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell'ambito dell'istruzione primaria e l'Accademia nazionale di danza modulano l'offerta dei relativi corsi disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore. A tale fine, il Ministro, sentito il CNAM, definisce linee guida per la stipula di eventuali convenzioni''.
  6. Si tratta, in realtà, di norma che disciplina unicamente il punto di cui alla lett. d dell'art. 2 comma 8: essa, a ben vedere, si limita a imporre ai Conservatori di strutturare il contenuto e gli orari dei propri corsi 'istituzionali' in modo tale che gli alunni delle scuole media e secondaria possano contemporaneamente frequentare sia detti corsi sia la scuola.

III - Alla stregua delle indicazioni emergenti dal suddetto quadro normativo la Scrivente ritiene che la istituzione di 'corsi pre-accademici' non sia in esso prevista. La legge 508/1999 fa riferimento soltanto alla possibilità di stipulare 'convenzioni con le istituzioni scolastiche' e non attribuisce ai Conservatori il potere di istituire corsi 'pre-accademici' rivolti agli alunni delle scuole al di fuori di convenzioni con le istituzioni scolastiche.
Si aggiunga, altresì, che allo stato attuale non appare neanche possibile stipulare siffatte convenzioni: e ciò per la decisiva ragione che non risulta ancora emanata la specifica disciplina regolamentare prevista dall'art. 2 della legge 508/1999, al comma 7. Tale disciplina specifica - è bene ricordarlo - deve riguardare, tra l'altro, ''i requisiti di qualificazione didattica, scientifica a artistica ... dei docenti; ... ... le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; ... ''le procedure di reclutamento del personale"; e tutto ciò, ovviamente, anche con specifico riferimento alle attività relative ai "percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai finì del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore" di cui si parla alla lett. g del comma 8 del cit. art. 2.

IV - Si ritiene opportuno inviare la presente nota anche al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca in considerazione degli aspetti di ordine generale in essa esaminati e per le valutazioni dì Sua competenza.

L'avvocato incaricato
Salvatore Messineo

Il Vice avvocato generale
Antonio Palatiello