Unione Artisti UNAMS |
Pubblichiamo la missiva del M¡ Pisa (Direttore Conservatorio Vicenza) e la replica dell'Avv. Leotta Comunicato stampa |
Riceviamo preg.mo M° Enrico Pisa una (Direttore del Conservatorio di Vicenza) una missiva al nostro [] comunicato del 25 gennaio 2013 rif 012 che pubblichiamo in calce alla risposte dell'Avv. Giuseppe Leotta.
Ho appreso che il sintetico parere da me elaborato, su incarico dell'O.S. UNAMS, circa la vexata quaestio sollevata, fra le tante, da una circolare emessa dalla Direzione del Conservatorio di Vicenza non è stato "gradito" dall'autore della stessa (Maestro Enrico Pisa) il quale si è finanche peritato di redigere un'articolata replica chiedendone la pubblicazione in virtù di un fantomatico (ma invero inesistente) "diritto di replica".
Premesso, per l'appunto, che non esiste, nel caso di specie, alcun "diritto di replica" a cui dar voce e rilevato altresì che il sottoscritto non è aduso a cimentarsi in dibattiti pubblici (per giunta via internet) con le proprie (potenziali) controparti, di concerto con l'O.S. UNAMS si è comunque deciso di accontentare il Maestro Enrico Pisa (affinché egli non abbia mai a pensare che vi sia da parte mia o del Sindacato alcunché di personale nei suoi confronti: qui ognuno si limita a svolgere il proprio "ruolo" e nulla più!) pubblicando quanto dallo stesso richiesto.
Sia consentita una brevissima e schematica replica:
Concludendo: è giusto che ognuno svolga il proprio ruolo. Il Direttore faccia il Direttore, il docente faccia il docente, il Sindacato faccia il Sindacato, l'Avvocato faccia l'Avvocato. Per cui se il Direttore è convinto della propria posizione è doveroso che la persegua. Deciderà un Tribunale chi avrà avuto ragione. Se il Direttore avrà fatto bene il proprio dovere ne prenderemo atto, così come, al contrario, esigeremo che anch'egli prenda atto dell'eventuale errore commesso pagando in prima persona per lo stesso (vedi Riforma Brunetta). Come democrazia imporrebbe.
Avv. Giuseppe Leotta
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Oggetto: Libera Professione e incarichi altro genere.
In risposta alla Vs del 25 gennaio 2013, rif. 012, pubblicata sul sito dell'Unams se ne contesta in toto il contenuto per i motivi di seguito esplicitati:
in nessun modo nella circolare n. 9, del 10 gennaio 2013, la preventiva autorizzazione necessaria per svolgere un incarico per conto di un soggetto esterno all'ente di appartenenza configura una novità introdotta dalla Legge 190/2012. Difatti nella stessa circolare emerge chiaramente che le novità, introdotte dalla legge di cui sopra, si concentrano principalmente nel comma 12 dell'art. 53, D.Lgs 165/2011, che pone a carico dell'Amministrazione l'obbligo di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo ove previsto.
Novità di cui Voi stessi avete preso atto, pubblicando tra l'altro l'intero art. 53 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dalla L. 190/2012, e affermando che la circolare n. 9 si pone in sintonia con quanto previsto legislativamente.
Pertanto appare incongruente, oltre che priva di fondamento giuridico, l'affermazione che la circolare n. 9 è illegittima se analizzata alla luce di quanto previsto nel comma 6 dell'art. 53 e alla luce di quanto previsto negli artt. 23 e 24 del CCNL, comparto Afam. Prima di tutto il comma 6 dell'art. 53 parla di categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali: l'incompatibilità prevista dal testo unico, applicabile a tutti i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno, è una incompatibilità di carattere generale quasi assoluta cui fanno eccezione soltanto le deroghe speciali oggettive e soggettive espressamente previste da una norma positiva. Le norme derogatorie al principio generale assumono un carattere speciale, eccezionale e straordinario e sono da considerare di stretta interpretazione, quindi non suscettibili di essere applicate estensivamente alle fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate. Pertanto nessuna discrezionalità è lasciata all'Amministrazione nell'individuare tali incarichi.
L'art. 23 del nostro contratto collettivo disciplina le attività aggiuntive conferite dall'Amministrazione ai propri docenti secondo le modalità definite in sede di contrattazione integrativa. Queste pertanto, essendo conferite dall'Amministrazione di appartenenza, non necessitano di nessuna autorizzazione e neanche di un “semplice nulla osta”, che altro non è che una forma di autorizzazione (nulla osta significa autorizzazione a compiere un'azione), e in quanto tali non rientrano nella previsione normativa di cui al comma 6 dell'art. 53. Le attività aggiuntive non configurano libera professione, non sono attività extraistituzionali, rientrano tra i compiti e i doveri d'ufficio del dipendente. In definitiva tali incarichi non rientrano nella previsione di cui al comma 6 dell'art. 53 del D.lgs 165/2001, che disciplina gli incarichi non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio del dipendente, ma sono disciplinati nel comma 14 dello stesso articolo ed è prevista la loro comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica, entro il 30 giugno di ciascun anno.
Premesso quanto sopra, priva di fondamento giuridico appare l'affermazione: “Se quanto detto è vero, allora non può mancare di evidenziarsi che conseguenza immediata di quanto da ultimo rappresentato sia l'illegittimità della circolare n. 9 del Direttore del Conservatorio di Musica di Vicenza. Per cui, per lo svolgimento ad opera di docenti del Conservatorio di incarichi aggiuntivi non occorrerebbe alcuna preventiva autorizzazione (ma un semplice nulla-osta) da parte dell'Istituzione di appartenenza.” Difatti la circolare n. 9 si riferisce agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti per lo svolgimento di un incarico extraistituzionale o per conto di soggetti terzi all'Amministrazione di appartenenza. Non è pertinente il richiamo dell'art. 23 del CCNL, che disciplina gli incarichi aggiuntivi, con quanto richiamato nella circolare n. 9. Pertinente risulta invece il richiamo dell'art. 24 del CCNL, rubricato Incarichi presso altre istituzioni, al cui ultimo comma è previsto che “l'istituzione rilascerà il necessario nulla osta dietro richiesta dell'interessato”. A questo punto credo sia opportuno chiarire che per autorizzazione s'intende: quel provvedimento amministrativo attraverso il quale la P.A., nell'esercizio di un'attività discrezionale amministrativa, provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente a un diritto soggettivo o a una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario. Rientra tra le autorizzazioni il Nullaosta, provvedimento mediante il quale una P.A. dichiara di non avere nulla da obiettare, in relazione all'interesse pubblico di cui è portatrice, circa l'adozione di un provvedimento di competenza di altra autorità amministrativa. In definitiva il nulla osta è nient'altro che un'autorizzazione che, si ripete, deve essere richiesta per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali o per incarichi conferiti da soggetti terzi all'Amministrazione e non per lo svolgimento di attività aggiuntive.
Parimenti pare priva di fondamento giuridico l'affermazione: “Per l'effetto non vi sarebbe alcun obbligo del docente alla compilazione di un modulo ad hoc ("Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di un incarico per conto di un soggetto esterno al conservatorio"), ma al più un onere informativo circa lo svolgimento di incarichi aggiuntivi. Ed infatti, il nulla osta dovrà esser rilasciato da ciascuna amministrazione all'inizio di ogni a.a. per gli incarichi aggiuntivi che il docente vorrà assumere nell'arco dell'a.a. in corso. Pertanto il docente, pur dovendo formulare espressamente la richiesta, non sarà tenuto a specificare analiticamente il tipo di incarico, il soggetto committente e l'eventuale compenso, ma dovrà limitarsi a fornire le informazioni utili al fine di consentire all'Istituzione di appartenenza un vaglio in punto di compatibilità dell'incarico con gli obblighi professionali derivanti dall'attività di docenza”. Non esiste alcun onere informativo a carico del dipendente circa lo svolgimento di incarichi aggiuntivi che sono conferiti dall'Amministrazione ai propri dipendenti e secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione integrativa. Non sussiste alcun dovere in capo all'Amministrazione a rilasciare all'inizio di ogni anno accademico il nulla osta per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi. Esiste un dovere in capo al dipendente di richiedere l'autorizzazione a svolgere qualsiasi incarico extraistituzionale al fine di verificare l'assenza di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente (art. 98 Cost.; artt. 60 e ss del D.PR. 3/1957; art. 24 CCNL comparto AFAM; art 53 D.lgs. 165/2001). L'inosservanza delle norme imperative sulle incompatibilità ed esclusività danno luogo a varie conseguenze di natura disciplinare, economica, penale e contabile che coinvolgono, a diverso titolo, i dipendenti, le pubbliche amministrazioni di appartenenza, le altre pubbliche amministrazioni o i soggetti privati che si avvalgono di attività professionali extra istituzionali di pubblici dipendenti.
Non si capisce sulla base di quale norma il dipendente non sia tenuto a specificare analiticamente il proprio incarico ma semplicemente a fornire informazioni utili al fine di consentire all'istituzione un vaglio in punto di incompatibilità dell'incarico con gli obblighi professionali se lo stesso art. 53, comma 1, del D.Lgs. 165/2011, impone l'obbligo in capo alle Amministrazioni di comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.
In ultima analisi l'art. 27 del nostro CCNL al primo comma fa espressamente riferimento al regime di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
Tutto ciò premesso è priva di fondamento l'affermazione circa l'illegittimità della circolare n. 9, mentre illegittime, oltre che fuorvianti, appaiono le affermazioni contenute nella Vostra.
Certi di essere stati chiari si porgono distinti saluti.
Il Direttore
M° Enrico Pisa