Comunicato Stampa
Unione Artisti
UNAMS

Pubblichiamo gli emendamenti proposti dall'UNAMS al DDL 1574 (conversione del DL n. 104 del 12.09.2013)

Comunicato Stampa

Rif. 067
26-09-13

 

DDL N. 1574  CONVERSIONE DEL DL N. 104 DEL 12/9/2013

VERSIONE INCOLONNATA

ARTICOLO 19 AFFERENTE ACCADEMIE E CONSERVATORI E RELATIVI EMENDAMENTI

 

ARTICOLO 19

EMENDAMENTI

1.  Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

 

 

2.  I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) che abbia maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento, possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7 lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per la copertura di posti che risultino vacanti e disponibili, in subordine agli incarichi di cui al comma 1.

 

 

 

dopo il comma 2,  inserire il seguente comma:

“2-bis. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto e che abbia svolto incarichi di insegnamento presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno tre anni accademici è iscritto in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato o determinato presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.”

MOTIVAZIONE

Questo emendamento è finalizzato, nell’interesse degli studenti, a dare stabilità di docenza in un settore altamente specializzato tramutando, dopo numerosi anni di insopportabile precariato, anche le graduatorie d’istituto, in subordine a quelle della legge 143/2004, in graduatorie utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato.

 

 

Dopo i commi 2 e 2 bis,  inserire il seguente comma:

“2-ter. Fino all’esaurimento delle graduatorie di cui al presente articolo è riservato al personale in esse iscritto il 50 per cento delle cattedre che annualmente si rendono vacanti presso le accademie di belle arti, a livello nazionale, a seguito di pensionamento dei titolari. Il restante 50 per cento è riservato alla progressione dei professori di seconda fascia che possono concorrere anche per insegnamenti di altro ambito disciplinare, mediante concorso riservato per soli titoli, disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le disposizioni del secondo periodo si applicano altresì ai conservatori di musica nella misura del dieci per cento delle cattedre che annualmente si rendono vacanti.” 

MOTIVAZIONE

Con questo emendamento si prevede una soluzione graduale ed equilibrata all’annoso problema della seconda fascia di docenza di Accademie e Conservatori senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

 

 

Dopo i commi 2, 2-bis e 2-ter, inserire il seguente comma:

“2-quater. Il personale tecnico e amministrativo di cui all’allegato A al contratto collettivo nazionale del comparto alta formazione e specializzazione artistica e musicale 2006/2009 in servizio con contratto a tempo determinato nell’area EP/1 che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato servizio per almeno tre anni accademici nelle istituzioni afam ovvero che alla medesima data sia titolare di un contratto triennale ai sensi dell’art. 5 c. 4 bis del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 è incluso, con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in apposita graduatoria ad esaurimento utile per l’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato e determinato; le assunzioni a tempo indeterminato sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Fino all’adozione del regolamento di cui all’art. 2, comma 7 lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è consentito, con modalità definite con  decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’aggiornamento annuale della graduatoria con l’inclusione del personale dell’area EP/1 che abbia maturato tre anni accademici di servizio.” 

MOTIVAZIONE

Il presente emendamento tende ad assicurare stabilmente la copertura della dotazione organica del personale non docente delle figure apicali, sempre nell’ottica dell’ottimizzazione del sistema AFAM, tenendo conto in particolare  che si tratta di personale indispensabile per la gestione contabile delle istituzioni che ha superato concorsi pubblici per esami e titoli, che è munito di Laurea magistrale in discipline giuridico-economiche, che è in servizio da almeno tre anni accademici ed è titolare di contratti triennali ai sensi dell’articolo 5 c. 4 bis del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (c.d. deroga assistita).

3.  Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite, con incarico deliberato dal Consiglio di amministrazione, a personale dell'area "Elevata professionalità" del comparto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire o, in assenza di detto personale, a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Sostituire il comma 3 con il seguente comma:

“3.  Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nei casi di gravi difficoltà gestionali gestionali e/o di incompatibilità con gli organi debitamente documentate, le funzioni di direttore amministrativo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono eccezionalmente attribuite, con incarico deliberato dal Consiglio di amministrazione, a personale dell'area "Elevata professionalità" del comparto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire o, in assenza di detto personale, a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

MOTIVAZIONE

Il presente articolo intende circoscrivere il ripristino dell’incarico di direttore amministrativo, che è stato oggetto di grande conflittualità nelle istituzioni AFAM, esclusivamente ai casi di documentate difficoltà nella gestione amministrativo-contabile. In proposito si evidenzia che l’incarico, già previsto dall’art. 13 c. 3 del DPR 28 febbraio 2003, n. 132, è venuto meno a seguito della sentenza n. 6451/2009 del Consiglio di Stato che ha annullato il comma 3 del citato articolo. Si evidenzia altresì che, allo stato, nell’organico delle  istituzioni AFAM  sono contemplati i seguenti funzionari: uno o due direttori amministrativi (area EP/2 CCNL 2006/2009) e un direttore di ragioneria (area EP/1 CCNL 2006/2009) e che le declaratorie delle relative aree di appartenenza sono differenti così come le corrispondenti posizioni economiche. In tale contesto si può giustificare il ripristino di un incarico per il conferimento di funzioni già proprie del profilo professionale di EP/2 esclusivamente in presenza delle citate gravi difficoltà gestionali; diversamente la disposizione risulterebbe inutile oltre che foriera di probabili contenziosi giurisdizionali.

4.  Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 3 milioni di euro.

 

 

5.  Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto.

 

 

Dopo il comma 5,  inserire il seguente comma:

“6. A decorrere dall’anno 2015 e fino alla definizione dei provvedimenti di statizzazione di cui all’articolo 2, comma 8, lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al finanziamento degli istituti superiori di studi musicali (ex istituti musicali pareggiati) si provvede mediante un prelievo fiscale, con aliquota definita  con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sull’attività di gioco e scommesse. L’importo del prelievo fiscale è versato in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai comuni nel cui territorio gli istituti hanno sede, con destinazione vincolata al finanziamento dei medesimi istituti.”

MOTIVAZIONE

Il presente emendamento intende evitare la chiusura di prestigiosi e storici Istituti Superiori di Studi Musicali che di molto penalizzerebbe il territorio di competenza.

 

Dopo i commi 5 e 6,  inserire il seguente comma:

“7. ”Al primo periodo del comma 6 dell’articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole <<dei docenti universitari a tempo definito>>  sono aggiunte le parole << dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale>>”

MOTIVAZIONE

La disposizione intende favorire, come già ritenuto necessario per le università, l’esercizio dell’attività libera attività professionale in campo artistico (es. attività concertistica, mostre d’arte, attività teatrale, televisiva, coreutica, ecc.) anche per i docenti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale sul presupposto della positiva influenza che, specialmente nel settore artistico, deriva alle attività didattiche dalla pratica professionale che, arricchendo il patrimonio culturale del docente con l’esperienza concreta correlata alla continua evoluzione delle varie discipline, rende l’insegnamento più aderente al continuo divenire della realtà con enorme beneficio per gli studenti e per il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro.

 

Dopo i commi 5, 6 e 7, inserire il seguente comma:

“8. Per il personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale la rilevazione obiettiva della presenza in servizio ai fini del computo del monte ore annuo è assicurata attraverso il registro dei corsi tenuti, vidimato dal Direttore dell’istituzione; il docente dovrà annotarvi l’argomento e la durata di ciascuna lezione o esercitazione ed apporvi la propria firma.”

MOTIVAZIONE

L’emendamento intende omologare il personale docente delle istituzioni AFAM al personale degli altri ordini di scuola e delle università, personale per il quale non esiste altro sistema di rilevazione della presenza.

 

Dopo i commi 5, 6, 7 e 8,  inserire il seguente comma:

“9. All’articolo 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 i commi da 74 a 76 sono soppressi.” 

MOTIVAZIONE

La disposizione intende ripristinare nella sua interezza il congedo per motivi artistici, da sempre caratterizzante il settore e ingiustamente ridotto dalla legge 183/2011, nell’ottica di favorire l’esercizio delle attività artistiche, di studio e di ricerca dei docenti dell’alta formazione artistica e musicale – che sono docenti di livello universitario come ribadito anche dal Consiglio di Stato con sentenza  n. 1673/2011 - sul presupposto della positiva influenza che ne deriva alle attività didattiche e del grande beneficio che ne ottengono gli studenti.

 

Dopo i commi 5, 6, 7, 8 e 9,  inserire il seguente comma:

“10. Al comma 107 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 le parole << conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge >> sono soppresse.”

 

In subordine, dopo i commi 5, 6, 7, 8 e 9,  inserire il seguente comma:

“10. Al comma 107 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, le parole << conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge >> sono soppresse.” Al medesimo comma, dopo le parole << dalla data di entrata in vigore della presente legge. >> inserire la seguente frase << Le istituzioni, entro l’anno accademico 2016/2017, termineranno definitivamente i corsi relativi al previgente ordinamento consentendo agli studenti il passaggio ai nuovi ordinamenti, secondo le modalità contenute nel DPR 8 luglio 2005, n. 212 >>.

MOTIVAZIONE

Il presente articolo tende ad evitare sperequazioni createsi per i continui ritardi e per le ambiguità del processo riformatore, considerando che uno stesso diploma accademico non può avere valori diversi a seconda dell’anno del conseguimento.

 

 

 

PRECISAZIONI RELATIVE ALL’EMENDAMENTO PRESENTATO PER I COLLEGHI DELLA SECONDA FASCIA

L’emendamento UNAMS tiene conto della legislazione vigente che non consente la progressione di carriera senza il superamento di una qualsivoglia formula concorsuale. Al momento non vediamo altre uscite e ricordiamo che se questa soluzione fosse stata accolta nell’ultimo contratto il problema oggi non esisterebbe. In ogni caso se vi fossero altre soluzioni giuridicamente percorribili (e non ne vediamo) saremmo ben felici di percorrerle.

 

A richiesta pubblichiamo il testo dell’articolo 2-bis legge 143 relativo alla costituzione delle graduatorie nazionali (attuato con DM 16 giugno 2005 pubblicato sulla G.U. n. 51 del 28.6.2005)

ARTICOLO 2-bis. Graduatorie dell'AFAM.

1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (1).


(1)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143.