Unione Artisti UNAMS |
CAMERA DEI DEPUTATI – DISEGNO DI LEGGE N. 1574 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104
ARTICOLO 19 |
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TESTO ORIGINARIO DEL DL 12.9.2013 N. 104 |
EMENDAMENTI APPROVATI IN COMMISSIONE CULTURA |
EMENDAMENTI APPROVATI IN AULA (TESTO FINALE PER LESAME DEL SENATO |
Articolo 19. (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). |
Articolo 19. (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). |
Articolo 19. (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). |
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01. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto emanato il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016. |
01. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto emanato il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016. |
1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. |
1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. |
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attivit per lanno accademico 2013-2014, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. |
2. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) che abbia maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento, possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per la copertura di posti che risultino vacanti e disponibili, in subordine agli incarichi di cui al comma 1. |
2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica alla data di entrata in vigore del presente decreto inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento disposto con modalit definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca. |
2. Il personale docente che non sia gi titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dellalta formazione artistica, musicale e coreutica che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento disposto con modalit definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca. |
3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite, con incarico deliberato dal Consiglio di amministrazione, a personale dell'area Elevata professionalit del comparto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire o, in assenza di detto personale, a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facolt assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
3. Soppresso. |
3. Soppresso. |
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3-bis. Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area Elevata professionalit o all'area terza di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, pu essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. |
3-bis. Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area Elevata professionalit o all'area terza di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, pu essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. |
4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficolt finanziarie degli stessi, autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 3 milioni di euro. |
4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficolt finanziarie degli stessi, autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro. |
4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficolt finanziarie degli stessi, autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro. |
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto. |
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori, si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto. |
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori, si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che devono tenere conto anche della spesa nellultimo triennio di ciascun istituto e delle unit di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dellalta formazione artistica, musicale e coreutica.
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5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficolt finanziarie delle accademie di belle arti non statali che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro. |
5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficolt finanziarie delle accademie di belle arti non statali che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro. |
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5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa dell'ultimo triennio di ciascuna accademia e delle unit di personale assunte secondo le disposizioni del CCNL del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. |
5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa dell'ultimo triennio di ciascuna accademia e delle unit di personale assunte secondo le disposizioni del CCNL del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. |
CAMERA DEI DEPUTATI – DISEGNO DI LEGGE N. 1574 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104
ARTICOLO 3 |
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TESTO ORIGINARIO DEL DL 12.9.2013 N. 104 |
EMENDAMENTI APPROVATI IN COMMISSIONE CULTURA |
EMENDAMENTI APPROVATI IN AULA (TESTO FINALE PER LESAME DEL SENATO |
Articolo 3. (Borse di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica). |
Articolo 3. (Premi per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica). |
Articolo 3. (Premi per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica). |
1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero dell'istruzione, dell'universit e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le suddette Istituzioni. Il bando stabilisce l'importo delle singole borse di studio nei limiti delle risorse disponibili, nonch le modalit per la presentazione delle domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati. |
1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero dell'istruzione, dell'universit e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, premi a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le suddette Istituzioni. I bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a piani nazionali di ricerca e iniziative nazionali di promozione del settore Afam, l'importo dei singoli premi nei limiti delle risorse disponibili, nonch le modalit per la presentazione delle domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati. |
1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero dell'istruzione, dell'universit e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, premi a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le suddette Istituzioni. I bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e iniziative nazionali di promozione del settore Afam, l'importo dei singoli premi nei limiti delle risorse disponibili, nonch le modalit per la presentazione delle domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati. |
2. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri: |
2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri: |
2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri: |
a) per i residenti in Italia, condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni; |
a) identica; |
a) identica; |
b) per i non residenti in Italia, condizioni economiche comprovate mediante autocertificazione; |
b) identica; |
b) identica; |
c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica della qualit delle opere artistiche eventualmente prodotte. |
c) identica. |
c) identica. |
3. Le borse di studio sono attribuite fino a esaurimento delle risorse e sono cumulabili con quelle assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei destinatari delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'universit e della ricerca entro il 30 novembre 2013. |
3. I premi sono attribuiti fino a esaurimento delle risorse e sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei destinatari dei premi sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'universit e della ricerca entro il 31 dicembre 2013. |
3. I premi sono attribuiti fino a esaurimento delle risorse e sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei destinatari dei premi sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'universit e della ricerca entro il 31 marzo 2014 attraverso il sito istituzionale del medesimo Ministero. |
4. Ai fini del presente articolo autorizzata la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2014. |
4. Ai fini del presente articolo autorizzata la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2014. |
4. Ai fini del presente articolo autorizzata la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2014. |