Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della scuola e dell'amministrazione
Circolare Ministeriale 12 dicembre 2002, n. 129
Prot. n. 691/N/2002
Oggetto: D.M. 2 dicembre 2002 n. 127 - Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M 2.12.2002 n. 127 recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2003, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva.
A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.
il D.M. 2.12.2002 n. 127 registrato dall'Ufficio
Centrale del Bilancio presso questo Ministero il 4.12.2002, fissa,
all'art. 1, il termine finale del 10 gennaio 2003 per la
presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola,
delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di
servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in
servizio al raggiungimento del 65° anno di età, per gli effetti a
valere dal 1° settembre 2003
Gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze
entro la data del 10 gennaio 2003.
Poiché il compito dei Centri Servizi Amministrativi è limitato alla
comunicazione della mancata maturazione del diritto a pensione per
quanto riguarda il personale dimissionario, le scuole possono fruire
della disponibilità delle funzioni immediatamente dopo il 10.01.2003.
Il termine del 10 gennaio 2003 deve essere osservato anche da coloro
che manifestino la volontà di cessare prima della data finale fissata
in un precedente provvedimento di permanenza in servizio, nonché dal
personale che chieda la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico,
purchè ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997,
n, 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Si precisa al riguardo, che deve ritenersi esclusa, da parte degli
interessati, la possibilità di presentare contemporaneamente una
istanza di dimissioni volontarie e altra istanza di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale e ciò sia per il
fatto che le operazioni vengono effettuate in tempi diversi, sia perché
diversi sono i presupporti giuridici per l'accettazione delle stesse.
Mentre, infatti, l'accettazione delle istanze di dimissioni volontarie
non è subordinata ad alcuna condizione, salvo la sussistenza o meno a
carico degli interessati di un procedimento disciplinare, talchè le
relative cattedre e posti da essi occupati possono essere inseriti
nelle operazioni di trasferimento, l'accettazione delle istanze di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
è subordinata sia al numero delle medesime che alla eventuale assenza
di personale in esubero dopo il completamento delle operazioni di
mobilità.
Stante, pertanto, la incompatibilità delle istanza in argomento, ove
esse vengano presentate, dovrà ritenersi valida esclusivamente quella
di dimissioni volontarie.
Il personale docente, educativo ed ATA deve indirizzare le domande in
questione, compresa l'eventuale revoca delle medesime, alla Scuola di
titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di
titolarità), e, per conoscenza, al competente Centro Servizi
Amministrativi. Se già presentate, le istanze medesime devono essere
inviate all'istituzione scolastica e al competente Centro Servizi
Amministrativi nei termini precisati, qualora gli stessi non ne siano
già in possesso.
Dopo il 10 gennaio 2003, per il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario, una copia delle istanze di
dimissioni volontarie, nonché quelle di collocamento a riposo per
compimento del 40° anno di servizio, non revocate, dovrà essere
rimessa, da parte delle istituzioni scolastiche, alla competente sede
provinciale dell'I.N.P.D.A.P.
Si ritiene opportuno rammentare che, in virtù del D.P.R. 28 aprile
1998, n. 351, per le domande di collocamento a riposo per compimento
del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie e di trattenimento
in servizio, qualora esse non siano state revocate, come già
precisato nella circolare ministeriale 30 dicembre 1998, n. 496, non
occorre emettere alcun provvedimento formale; le istanze stesse si
intendono accettate alla data del 10 gennaio 2003.
Parimenti, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 2001 n. 101 non
occorre emettere alcun provvedimento formale in casi di cessazione dal
servizio per raggiungimento del limite di età.
L'emissione di un provvedimento formale è, invece, richiesta quando
le autorità competenti hanno comunicato agli interessati, entro 30
giorni dal 10 gennaio 2003 e, cioè entro il 9 febbraio 2003,
l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di
dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.
Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con effetto
dalla data di emissione del relativo provvedimento, che rientra nella
competenza del dirigente scolastico.
Circa la possibilità per gli interessati di optare per la pensione
liquidata con il sistema contributivo si rinvia alle istruzioni
contenute nella informativa dell'I.N.P.D.A.P. n. 65 del 30.11.2001
reperibile anche sul sito INTERNET del predetto Istituto.
L'art. 2 del decreto ministeriale in esame disciplina i casi di
mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del
personale dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti;
l'accertamento del diritto alla pensione resta, anche per il corrente
anno scolastico, nella competenza dei Centri Servizi Amministrativi a
livello provinciale che hanno sostituito i soppressi Provveditorati
agli Studi.
In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno
comunicare il mancato conseguimento del diritto alla pensione entro il
1° marzo 2003 agli interessati, i quali, entro 5 giorni dal
ricevimento della comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la
domanda di dimissioni volontarie.
Si tenga presente che è necessario fornire alle scuole le
informazioni sul personale docente per grado di scuola, dando la
precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni di movimento, hanno
per prime l'obbligo di comunicare i dati al sistema informatico. Si
precisa, altresì, che i Centri Servizi Amministrativi possono
provvedere all'inserimento dei dati degli interessati, da trasferire
nel supporto magnetico, appena dispongano di tutti gli elementi
necessari per la definizione della posizione pensionistica e
previdenziale degli stessi, senza attendere la scadenza fissata per le
operazioni di mobilità per ogni ordine di scuola.
A tale acquisizione nel SIMPI, compresa la revoca delle dimissioni
volontarie in caso di mancata maturazione del diritto a pensione,
provvederanno, le istituzioni scolastiche di titolarità di ciascun
interessato.
B) Trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio sino al 1° settembre 2003.
La necessità di garantire agli interessati la
corresponsione della pensione senza soluzione di continuità, rispetto
allo stipendio, rende inevitabile il mantenimento, presso i Centri
Servizi Amministrativi della competenza in ordine agli adempimenti
relativi al trattamento di quiescenza per le cessazioni dal servizio
che si verificheranno sino al 1° settembre 2003 comprese, pertanto,
anche quelle per limiti di età, per compimento del 40° anno di
servizio e per dimissioni volontarie, secondo le indicazioni contenute
nelle circolari ministeriali n. 213 dell'8 settembre 2000, n. 234 del
19 ottobre 2000 e n. 175 del 21 dicembre 2001.
Con l'occasione, si precisa che, anche per i casi di liquidazione
dell'indennità "Una tantum" in luogo di pensione, occorre
inviare il prospetto informativo oltre alla documentazione specificata
nelle precitate circolari n.213, 234 e 175, necessaria per tale forma
di trattamento di quiescenza, inclusa la domanda di liquidazione,
senza l'eventuale mod. L. 322, adempimento che sarà effettuato dalla
competente sede provinciale territoriale dell'I.N.P.D.A.P.
Per gli stessi motivi, i Centri Servizi Amministrativi provvederanno
alla compilazione del prospetto dati nei casi di cessazione dal
servizio che avverranno entro la precitata data del 1.9.2003 per
infermità non dipendente da causa di servizio, decesso, decadenza,
licenziamento, destituzione, dispensa, incapacità o persistente
insufficiente rendimento, superamento del periodo massimo di assenze
per malattia di cui all'art. 23 del C.C.N.L. 4 agosto 1995.
C) Valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione.
Si ritiene opportuno rammentare che per le domande
di riscatto e/o di computo, di ricongiunzione di cui alla legge
29/1979 e 45 /1990 e di sistemazione contributiva di cui all'art. 142,
comma 2, del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092 devono essere tenute
presenti le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n.
213/2000 e n. 234/2000. Si reputa altresì utile rammentare che non
devono essere inviati alle Ragionerie Provinciali dello Stato, per il
prescritto riscontro, i provvedimenti emessi sulla base delle suddette
istanze presentate entro il 31 agosto 2000 se riferite al personale
cessato o cessando nel periodo dal 2 settembre 2002 al 1° settembre
2003, mentre rimane il riscontro in questione se le domande stesse non
sono connesse a cessazione dal servizio.
Le domande di valutazione relative all'applicazione degli Istituti di
cui sopra recanti data successiva al 31.08.2000 devono essere
indirizzate dagli interessati alla competente sede periferica dell'I.N.P.D.A.P.
e, per conoscenza, alla Scuola di titolarità.
Le domande già presentate dal 1° settembre 2000 dovranno essere
fatte pervenire, dall'ufficio che ne è in possesso, alla competente
sede periferica dell'I.N.P.D.A.P. dandone comunicazione alla scuola di
titolarità, se diversa da tale ufficio.
Successivamente la sede periferica dell'Ente previdenziale procederà
all'istruttoria delle medesime richieste, chiedendo le notizie
occorrenti ai Centri Servizi Amministrativi per l'anno scolastico in
corso.
Si precisa, altresì, che qualora una persona abbia prodotto una
domanda anteriore mentre al 1° settembre 2000 e un'altra dopo tale
data, la prima istanza va definita secondo le modalità più sopra
descritte.
Infine, per quanto riguarda le informazioni richieste dalla Sede
periferica dell'I.N.P.D.AP., vanno comunicati i dati retributivi come
sono presenti al sistema informativo, con riserva di fornire quelli
aggiornati una volta definita la posizione economica degli
interessati.
D) Indennità di buonuscita - Liquidazione e riscatto.
L'art. 2 commi 1 e 2, della legge 8.8.1995 n. 335
prevede il passaggio all'I.NP.D.A.P. delle competenze in materia
pensionistica e non anche alcuni adempimenti connessi al trattamento
di fine servizio, come attività diretta alla compilazione dei modelli
PL.1, PL 2 e PR 1.
Pertanto, i Centri Servizi Amministrativi vorranno curare, come per il
passato, le operazioni che ineriscono alla liquidazione dell'indennità
di buonuscita.
E) Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1°.9.2003
La cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 1.3.2002 dell'area V della dirigenza ed, in particolare, dagli artt. 28, 29, 30, 31 e 35. Al riguardo si ritiene, tuttavia, di dover dare alcune indicazioni specifiche in ordine alle seguenti cause di cessazione.
a) compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall'Ufficio scolastico regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione, sempre che l'interessato non chieda di usufruire dei benefici di cui all'art. 509, commi 2 e 3, oppure, in alternativa, del comma 5 dello stesso articolo del D.Lgs: 297/94, con istanza da inviare entro il 10 gennaio del 2003.
b) Compimento dell'anzianità massima di servizio ai fini del pensionamento (anni 40): l'Ufficio scolastico regionale risolve il rapporto senza preavviso, sempre che l'interessato non chieda, almeno tre mesi prima del compimento del 40ennio, di permanere in servizio fino al 65° anno di età. Resta salva la possibilità di usufruire anche della proroga di un biennio oltre il suddetto limite di età, ai sensi del comma 5 del predetto art. 509.
c) Dimissioni dal servizio: Per tale fattispecie l'art. 35, comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo. L'Ufficio scolastico competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare, che è diramata d'intesa con l'I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Zucaro
Decreto Ministeriale 2 dicembre 2002, n. 127
Cessazione dal servizio
Il Ministro
Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto l'art. 1 - comma 2 - di tale regolamento il quale prevede che il Ministro dell'Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale, annualmente, il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio;
Considerato che, in base al comma 4 del citato art. 1, per le domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5, del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 e per le domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65° anno di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal servizio e di collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento;
Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;
Considerata l'esigenza di individuare i termini che, per la loro connessione con le altre operazioni riguardanti la rilevazione delle disponibilità dei posti e la mobilità del personale, siano coerenti con le cadenze operative finalizzate alla tempestiva assegnazione del personale alle singole scuole e classi;
Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 1° marzo 2002, nel quale, per il personale dell'area V della Dirigenza scolastica sono state convenute norme e procedure particolari per le cessazioni dal servizio del personale incluso in detta area.
Decreta
Art. 1
Per il personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola, nonché per i Dirigenti Scolastici,
limitatamente a quanto non previsto dal C.C.N.L. 1/3/2002 citato in
premessa, è fissato al 10 gennaio 2003 il termine per la
presentazione delle domande di collocamento a riposo per compimento
del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di
trattenimento in servizio a qualsiasi titolo, oltre il raggiungimento
del 65° anno di età, a valere, per gli effetti, dal 1° settembre
2003, nonché per la eventuale revoca di tali domande.
Lo stesso termine del 10 gennaio 2003 si applica anche al personale
che intenda cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata
nel provvedimento di trattenimento in servizio, e da quello che
intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo
parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione,
ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la
Funzione Pubblica.
Art. 2
L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze che saranno previste per l'acquisizione al sistema informatico delle domande di cessazione. Tali scadenze dovranno tener conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario, che potrà ritirare la domanda entro cinque giorni.
Art. 3
L'accettazione delle domande di collocamento a riposo per
compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal
servizio e di trattenimento in servizio si intende avvenuta alla
scadenza del termine di cui all'art. 1, senza l'emissione del
provvedimento formale.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 1,
l'Amministrazione comunica l'eventuale rifiuto o ritardo
nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un
procedimento disciplinare.
Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia
ritardato per procedimento disciplinare in corso, l'accettazione delle
domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del
relativo provvedimento.
Art. 4
I Dirigenti, per quanto da loro richiesto, provvederanno ad inoltrare le relative istanze direttamente alle Direzioni Scolastiche Regionali.
IL MINISTRO
F.to Moratti