Roma, 22 giugno 1999
Oggetto: Applicazione disposizioni legge 3/5/99 n.124, art.11, comma 4.
La legge n.124/99, all'art.11, comma 4 stabilisce che il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte ed orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle OO.MM. n. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989 e delle OO.MM. n. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990 e che ne sia stato escluso, pur essendo in possesso del requisito riconosciuto utile dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicato nella C.M. n.344 del 2 giugno 1997, è da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
Ciò premesso, nel richiamare i contenuti della citata C.M. 344/97, si sottolinea che, per l'individuazione delle categorie di personale docente beneficiario delle disposizioni di legge di cui trattasi, è necessario fare puntuale riferimento ai principi sanciti nelle decisioni dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
In particolare con le suddette decisioni vengono riconosciuti:
1. la valutabilità del periodo estivo in cui il supplente annuale ha maturato il diritto alla retribuzione;
2. il diritto alla partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione, citate in premessa, ai docenti di ruolo;
3. il diritto alla partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione per la classi di concorso anche non corrispondenti all'insegnamento impartito.
Pertanto la disposizione in questione trova applicazione esclusivamente nei confronti di coloro che abbiano partecipato alle sessioni riservate di abilitazione tassativamente elencate nella disposizione di legge e ne siano stati esclusi, dopo il superamento delle prove, per carenza dei requisiti riconosciuti invece validi dal Consiglio di Stato ed anche essi tassativamente indicati nella C.M. 344/97.
Poiché quindi la concreta applicazione della norma nei confronti degli interessati è subordinata alla verifica delle predette condizioni, si invita, ciascuno per la parte di propria competenza, a procedere, con la massima tempestività, ai necessari accertamenti.
A seguito poi della richiesta di certificazione, i competenti Sovrintendenti s colastici, previa verifica diretta del possesso dei requisiti prescritti dalla legge in capo ai richiedenti, o attraverso l'acquisizione di tali elementi di giudizio da parte del Provveditore agli Studi, provvederanno al rilascio del certificato che, secondo il modello allegato, dovrà contenere un esplicito riferimento, sia all'art.11 comma 4 della legge n.124/99, sia alla data di conseguimento dell'abilitazione, fissata dalla medesima legge alla data di entrata in vigore della legge stessa (25/5/1999).
Si ritiene opportuno sottolineare come la disposizione sia indirizzata a tutti coloro che rientrino nelle condizioni previste dalle disposizioni prescindendo dall'eventuale acquiescenza prestata al provvedimento negativo dell'Amministrazione ovvero dall'intervenuta decisione sfavorevole per l'interessato, adottata anche in via definitiva.
Si allega modello da utilizzare per il rilascio agli interessati del certificato di abilitazione, previo pagamento della prescritta tassa.
IL MINISTRO
f.to Berlinguer