Circolare 25 febbraio 2003, n. 24
Prot. n.487
Oggetto: Collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso:
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10. Anno scolastico 2003/2004.
1) PREMESSA
L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 8, nel
prevedere l'abrogazione dell'articolo 456 del decreto legislativo n.
297/94, a eccezione dei commi 12, 13 e 14, ha introdotto sostanziali
modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni, in compiti
connessi con la scuola, dei dirigenti scolastici e del personale
docente. Il sopracitato articolo prevede che, in aggiunta al contingente
di 500 unità di dirigenti scolastici e personale docente da assegnare
all'Amministrazione scolastica centrale e periferica per lo svolgimento
di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, due
ulteriori contingenti di dirigenti scolastici e personale docente,
compreso il personale educativo, nel limite massimo di cento unità
ciascuno, possano essere rispettivamente assegnati:
agli enti e alle associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
alle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti e alle istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
Dette assegnazioni comportano il collocamento in
posizione di fuori ruolo del personale interessato.
Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, le predette
associazioni, gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le
istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità
istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e
artistico, con oneri interamente a loro carico, possono
richiedere, in aggiunta al contingente di cento unità, comandi annuali
di docenti, compreso il personale educativo, e di dirigenti scolastici.
Lo stesso comma prevede, altresì, comandi di durata annuale della stessa
tipologia di personale presso le Università degli Studi e altri Istituti
di istruzione superiore, con oneri interamente a carico
dell'Istituzione richiedente.
Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di
prova . Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo
dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d'istituto
per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed
economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio
medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando, ai sensi del decreto
legge 28 agosto 2000, n.240, convertito con modificazioni nella legge 27
ottobre 2000, n.306, abbia durata non superiore ad un quinquennio, a
partire dall'anno scolastico 2000/2001, i docenti, all'atto della
cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo o di comando,
sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del
provvedimento. Ai Dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei
vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente
durata superiore ad un quinquennio, a partire dall'anno scolastico
2000/2001, comportano la perdita della sede di titolarità.
A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del
comma 8 e in posizione di comando ai sensi del comma 10 dell'art.26
della legge 23 dicembre 1998, n.448, si sommano se tra gli stessi non vi
sia soluzione di continuità.
I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o
alla cessazione del comando hanno priorità di scelta tra le sedi
disponibili, secondo le modalità definite in sede di contrattazione
decentrata nazionale in materia di mobilità.
Gli enti, le associazioni e le Università presso le quali il personale
presta servizio avranno cura di comunicare le assenze al dirigente
scolastico dell'ultima sede di titolarità del docente o, per i dirigenti
scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.
2) COLLOCAMENTO FUORI RUOLO - ART. 26 - COMMA 8 II E III PERIODO
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per motivi organizzativi connessi alla gestione unitaria dei
contingenti, le richieste di assegnazione per l'anno scolastico
2003/2004 di cui ai successivi paragrafi 2A) e 2B) dovranno essere
indirizzate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca - Direzione generale del personale della scuola e
dell'amministrazione - Ufficio VII - V.le Trastevere, 76/A - 00153 Roma
- e prodotte entro il 20 marzo 2003.
Copia della richiesta e della relativa documentazione sarà inviata
all'Ufficio scolastico regionale, individuato in base alla sede di
titolarità del personale richiesto.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico
nominale per i Dirigenti scolastici, per l'anno scolastico 2003/2004,
sono adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
competente in relazione rispettivamente alla sede di titolarità o di
incarico del personale interessato.
Al termine di ciascun anno scolastico gli enti, le associazioni e le
istituzioni, presso cui il personale presta servizio, dovranno
presentare alla sopracitata Direzione generale - Ufficio VII ed al
competente ufficio scolastico regionale una relazione nella quale
dovranno essere illustrati i compiti svolti dal personale assegnato o
comandato e i risultati conseguiti.
2A) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI
PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA, CURA, RIABILITAZIONE
E REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI ARTICOLO 26 - COMMA 8 - II PERIODO
Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da
effettuarsi presso enti e associazioni che svolgono attività di
prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione
e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a
condizione che gli enti e le associazioni risultino iscritti all'albo di
cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, nel numero massimo di cento unità.
E' necessario che alla richiesta venga allegato il certificato di
iscrizione all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento
sociale dei tossicodipendenti. Nelle regioni dove non è ancora istituito
l'albo definitivo è sufficiente l'iscrizione all'albo provvisorio.
L'iscrizione presuppone che l'ente o l'associazione sia in possesso di
tutti gli altri requisiti richiesti dal suddetto articolo 116.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte
degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, possono
essere inoltrate nei confronti di coloro che abbiano frequentato i corsi
di studio di cui al 5° comma dell'articolo 105 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990. Questo Ministero si riserva la
facoltà, in caso di disponibilità residua nel contingente di posti, di
prendere in considerazione agli stessi effetti la frequenza, presso
istituzioni universitarie, di corsi di durata almeno biennale per
operatori di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, o la
disponibilità a frequentare corsi di formazione, sulla stessa materia,
promossi dall'Amministrazione scolastica a livello nazionale e
periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione
dell'Amministrazione medesima, anteriormente alla decorrenza
dell'assegnazione (1° settembre 2003) ovvero non oltre, comunque, il 30
settembre 2003. La frequenza dei corsi suddetti deve essere documentata
con la presentazione dell'apposito attestato o con la dichiarazione
dell'interessato presentata ai sensi della normativa
sull'autocertificazione.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di
assenso dell'interessato. Gli enti e le associazioni che, in relazione
all'attività svolta, richiedono più unità di personale, devono indicarne
lo stretto ordine di priorità.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno
prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste
pervenute dai diretti interessati.
Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e
comportano il collocamento fuori ruolo.
2B) ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI,
NONCHE' PRESSO ENTI E ISTITUZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA'
ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA
EDUCATIVA E DIDATTICA ARTICOLO 26 - COMMA 8 - III PERIODO
Le assegnazioni presso le associazioni professionali dei dirigenti
scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse
promossi, nonché presso enti e istituzioni che svolgono, per loro
finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della
ricerca educativa e didattica, possono essere concesse nel limite
massimo di cento unità.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte
degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, dovranno
contenere i seguenti elementi:
il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell'istituzione;
il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono conseguire;
il personale scolastico di cui si chiede l'utilizzazione. Il numero delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;
l'ordine di priorità del personale richiesto;
la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da attivare;
gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;
periodo di durata del progetto.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la
dichiarazione di assenso dell'interessato.
In caso di associazioni professionali, alla richiesta dovrà essere
allegato inoltre lo statuto dell'associazione; per gli enti cooperativi
è indispensabile anche il documento attestante la regolare costituzione
e il certificato di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle
imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del Regolamento di
attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 3 febbraio 1996.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno
prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste
pervenute dai diretti interessati.
Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata
annuale e comportano il collocamento fuori ruolo.
3) RICHIESTE DI CONTRIBUTI IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNAZIONI DI
PERSONALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI,
NONCHE' DEGLI ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO
FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE ARTICOLO 26
- COMMA 9
Per l'attuazione del disposto di cui al comma 9 dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, si rinvia al decreto ministeriale n. 100
del 31 marzo 2000.
Con il predetto decreto vengono individuati modalità e tempi secondo i
quali le associazioni di cui al comma 8 del citato articolo 26 possono,
in sostituzione delle assegnazioni di personale della scuola, chiedere
contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per
effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.
Le richieste di contributo dovranno essere indirizzate al Direttore
Generale del Servizio per gli affari economico-finanziari (v.le
Trastevere, 76/A 00153 Roma) entro il 20 marzo 2003. Copia di
tali richieste dovrà essere inviata, per opportuna conoscenza, in pari
data, alla Direzione generale del personale della scuola e
dell'amministrazione - Ufficio VII.
4) COMANDI PRESSO LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI E ALTRI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SUPERIORE, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI,
NONCHE' PRESSO ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER
LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E IN
CAMPO CULTURALE E ARTISTICO. ARTICOLO 26 - COMMA 10.
Ai sensi del comma 10 dell'articolo 26 della citata legge n. 448/98 le
Università degli Studi, gli altri Istituti di istruzione superiore, le
associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale
docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le
istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità
istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e
artistico, possono richiedere, con oneri interamente a proprio carico,
comandi di durata annuale dei dirigenti scolastici e del personale
docente ed educativo.
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 marzo 2003
esclusivamente al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
individuato in base alla sede di titolarità o di incarico del personale
richiesto.
I relativi provvedimenti saranno adottati dal Direttore generale
dell'Ufficio scolastico regionale interessato.
Per quanto concerne i comandi presso le Università e gli altri Istituti
di istruzione superiore, la delibera del Consiglio di facoltà o di
dipartimento con la quale viene approvata la richiesta del titolare
della cattedra presso la quale il personale deve essere comandato,
controfirmata dal Preside della facoltà ovvero dal Direttore del
dipartimento, dovrà contenere chiaramente l'indicazione dell'impegno ad
assumere tutti gli oneri relativi. Tale delibera deve essere allegata
alla domanda.
Per quanto concerne le domande avanzate dai responsabili delle
associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale
docente, degli enti cooperativi da esse promossi, e degli enti,
istituzioni e amministrazioni che svolgono, per loro finalità
istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e
artistico, l'indicazione dell'assunzione di tutti gli oneri relativi
deve risultare chiaramente dalla richiesta.
Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata
annuale e comportano il collocamento in posizione di comando.
Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente
circolare e di comunicare agli uffici interessati che la stessa può
essere consultata e acquisita sul sito Internet (www.istruzione.it) e
nella rete Intranet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo