Circolare 25 febbraio 2003, n. 25
Prot. n.488
Oggetto: Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Legge 23/12/1998, n 448- art. 26, comma 8. Anno scolastico 2003/2004
1. PREMESSA
L'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede
che l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi,
per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica,
dell'opera di dirigenti scolastici e di docenti, compreso il personale
educativo, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e
professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento
unità, determinato con decreto interministeriale n.30 del 9 febbraio
1999, del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro
del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il personale
che presenta domanda di assegnazione ai sensi della normativa in
oggetto, deve dichiarare la propria disponibilità a permanere in tale
posizione per la durata prevista dall'ufficio per l'assegnazione stessa,
che comunque non può essere inferiore a due anni.
Per l'individuazione delle funzioni attraverso cui si esprime
l'autonomia sembra opportuno far riferimento, in relazione alle esigenze
dei singoli uffici, in via esemplificativa, alle seguenti aree:
area di sostegno e supporto alla didattica , in relazione all'attuazione dell'autonomia (supporto alla pianificazione dell'offerta formativa, iniziative di continuità tra i vari ordini di scuola, organizzazione flessibile del tempo scuola, formazione e aggiornamento del personale, innovazione didattica, progetti di valutazione e qualità della formazione, progetti a carattere internazionale, orientamento, elevamento dell'obbligo ecc.);
area di supporto per l'attuazione dell'autonomia nel territorio (documentazione, consulenza, iniziative di sportello, monitoraggio ecc.);
area di sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca (educazione degli adulti, educazione alla salute, integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap, pari opportunità donna-uomo, dispersione scolastica, consulte provinciali degli studenti, attività complementari e integrative);
area di raccordo interistituzionale (rapporti scuola lavoro, istruzione e formazione superiore integrata, rapporti col territorio);
area gestionale e organizzativa, compreso il supporto informatico (organizzazione degli organi collegiali, attivazione di reti di scuole, utilizzo delle nuove tecnologie).
2. CONTINGENTE DEI POSTI ASSEGNATI
ALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA CENTRALE E PERIFERICA
Il contingente di dirigenti scolastici e di docenti utilizzato per la
realizzazione dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia
scolastica, è fissato in complessive 500 unità.
Il suddetto contingente viene assegnato all'Amministrazione Centrale e
agli Uffici scolastici Regionali rispettivamente in numero di 119 unità
e di 381 unità, come dal piano di ripartizione fissato con la circolare
n.71 del 13 aprile 2001, che ad ogni buon fine, si allega alla presente
(allegato 1).
Con separato provvedimento il contingente assegnato ai Dipartimenti va
ripartito tra gli Uffici di livello dirigenziale generale compresi nei
Dipartimenti stessi.
I Direttori generali degli uffici scolastici regionali provvederanno, a
loro volta, a destinare i dirigenti scolastici e i docenti alle
articolazioni territoriali definite con proprio atto, ai sensi
dell'articolo 6, comma 7, del D.P.R. 347/2000, assicurando, comunque, la
permanenza nella stessa area territoriale a coloro la cui assegnazione
non scade il 31/8/2003.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I Dipartimenti, gli Uffici di livello dirigenziale generale ad essi
afferenti, i Servizi e gli Uffici scolastici regionali, in base al
numero di unità del contingente assegnato, dovranno dare comunicazione
alle organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area V della
dirigenza scolastica aventi titolo alla contrattazione decentrata, delle
aree di utilizzazione del personale, dei posti disponibili, dei criteri
di selezione del personale e della durata dell'assegnazione.
L'avviso della procedura di selezione viene affisso all'albo degli
uffici entro il 10 aprile 2003.
Al fine di favorire la capillare pubblicazione delle suddette procedure,
ogni ufficio invia con e-mail all'indirizzo del Servizio per la
comunicazione (comunicazione.pubblicazioni@istruzione.it)
una copia di essi, per l'inserimento nei siti Intranet e Internet di
questo Ministero.
Le domande del personale interessato, riferite alle assegnazioni con
decorrenza dall'anno scolastico 2003/2004, devono essere inviate
all'ufficio centrale o regionale presso il quale si chiede
l'assegnazione entro il termine stabilito dallo stesso ufficio e
comunque non oltre il 10 maggio 2003.
La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
cognome, nome, luogo e data di nascita;
qualifica (se dirigente o docente), materia di insegnamento;
sede di titolarità e sede di servizio in caso siano diverse;
data di immissione in ruolo.
In allegato alla domanda deve essere trasmesso il
curriculum personale nel quale devono essere specificati i titoli
culturali, scientifici e professionali posseduti, nonché la conoscenza
eventuale di lingue straniere.
Può essere formulata domanda, da parte degli interessati, a un solo
ufficio centrale e regionale. A tal fine l'interessato deve rilasciare,
sotto al propria responsabilità, in calce alla domanda, apposita
dichiarazione di non aver presentato analoga richiesta presso altro
ufficio centrale o regionale, nonché di aver superato il periodo di
prova.
Le domande prive di tali indicazioni, ovvero indirizzate genericamente
al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non sono
prese in considerazione.
4. VALUTAZIONE DEGLI ASPIRANTI
Il personale chiamato a svolgere compiti di supporto all'autonomia deve
essere in possesso di specifici requisiti che connotano il proprio
profilo professionale. In via esemplificativa tali caratteristiche
potrebbero essere raggruppate nel modo seguente:
competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale;
motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione;
capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità;
spessore culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti dall'autonomia.
La tipologia dei titoli, secondo la previsione della
normativa in oggetto, va ripartita in tre aree: titoli culturali, titoli
scientifici e titoli professionali.
Tra i titoli che possono essere presi in considerazione si indicano i
seguenti:
titoli culturali: diplomi e lauree posseduti in aggiunta al
titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza, specializzazioni
universitarie, dottorati di ricerca, contratti universitari, vincite di
altri concorsi, borse di studio; titoli scientifici: ricerche,
pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti multimediali, altri lavori
originali; titoli professionali: incarichi svolti all'interno
dell'amministrazione dell' istruzione, dell'università e della ricerca e
delle istituzioni scolastiche, attività di progettazione, ricerca,
sperimentazione, formazione anche nell'ambito di progetti che vedono
coinvolti Università, I.R.R.E., centri di ricerca e formazione, ecc.
L'esame dei candidati è effettuato da una Commissione appositamente
costituita presso ciascun ufficio, attraverso la valutazione dei titoli
presentati e un colloquio finalizzato all'accertamento delle capacità
relazionali del candidato e delle competenze coerenti con le
problematiche dell'area di utilizzazione.
Sulla base dei titoli presentati e del colloquio effettuato, viene
predisposta una graduatoria di merito in base alla quale sono
individuati i candidati che, in relazione ai posti disponibili e ai
compiti da svolgere, risultino in possesso della qualificazione
richiesta.
5. COLLOCAMENTI FUORI RUOLO
Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di
prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai
dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio di istituto
per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed
economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio
medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando, ai sensi del decreto
legge 28 agosto 2000, n.240, convertito con modificazioni nella legge 27
ottobre 2000, n.306, abbia durata non superiore a un quinquennio, a
partire dall'anno scolastico 2000/2001, i docenti, all'atto della
cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo o di comando,
sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del
provvedimento. Ai dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei
vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente
durata superiore a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico
2000/2001, comportano la perdita della sede di titolarità.
A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del
comma 8 e in posizione di comando ai sensi del comma 10 dell'art.26
della legge 23 dicembre 1998, n.448, si sommano se tra gli stessi non vi
sia soluzione di continuità.
I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o
della cessazione del comando hanno priorità di scelta tra le sedi
disponibili, secondo le modalità definite in sede di contrattazione
decentrata nazionale in materia di mobilità.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico
nominale per i Dirigenti scolastici, con decorrenza dall'anno scolastico
2003/2004 sono adottati, anche per il personale assegnato presso gli
uffici centrali, dal direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale competente in relazione rispettivamente alla sede di
titolarità o di incarico del personale interessato.
L'Ufficio, per sopraggiunti motivi, può revocare anticipatamente il
collocamento fuori ruolo dandone tempestiva comunicazione
all'interessato. Il personale collocato fuori ruolo può rinunciare
all'assegnazione per sopravvenuti gravi motivi personali o familiari,
dandone comunicazione all'ufficio che valuterà la richiesta. Sia la
revoca da parte dell'ufficio, che la rinuncia da parte dell'interessato
hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
6. DISPOSIZIONI FINALI
Gli uffici al termine di ciascun anno scolastico, inviano alla Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici - Area dell'autonomia - Viale
Trastevere, 76/a - 00153 Roma, una relazione sull'attività svolta dal
personale assegnato.
Gli uffici presso i quali il personale presta servizio devono aver cura
di comunicare le assenze al dirigente scolastico dell'ultima scuola di
titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, all'ufficio
scolastico regionale di appartenenza.
Si pregano le SS. LL. di dare alla presente massima diffusione
comunicando agli uffici interessati che la stessa può essere consultata
e acquisita sul sito Internet (www.istruzione.it) e nella rete Intranet
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo
Collocamento fuori ruolo
ex articolo 26, comma 8 legge 23 dicembre 1998, n. 448
UFFICI AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
contingente assegnato |
Dipartimento per lo sviluppo dellistruzione |
59 |
Dipartimento per i servizi nel territorio |
47 |
Servizio per lautomazione informatica e linnovazione tecnologica |
7 |
Servizio per la comunicazione |
6 |
Totale |
119 |
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE |
contingente assegnato |
ABRUZZO |
14 |
BASILICATA |
9 |
CALABRIA |
19 |
CAMPANIA |
36 |
EMILIA-ROMAGNA |
25 |
FRIULI |
11 |
LAZIO |
34 |
LIGURIA |
15 |
LOMBARDIA |
43 |
MARCHE |
14 |
MOLISE |
6 |
PIEMONTE |
23 |
PUGLIA |
27 |
SARDEGNA |
13 |
SICILIA |
35 |
TOSCANA |
31 |
UMBRIA |
7 |
VENETO |
19 |
totale |
381 |
totale complessivo |
500 |