Ministero dellIstruzione, dellUniversità e della
Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento
Ufficio 2
Circolare Ministeriale 7 marzo 2003, n. 27
Prot. n. 561/Dip/U02
Oggetto: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004 - Trasmissione schema di decreto interministeriale
Al fine di garantire il puntuale e ordinato inizio
dell'anno scolastico 2003/2004, anche alla luce delle disposizioni
introdotte dal decreto legge 25 settembre 2002 n. 212 convertito nella
legge 22 novembre 2002 n. 268, dalla legge 28/12/2001 n. 448
(Finanziaria 2002) e dalla legge 27/12/2002 n. 289 (Finanziaria 2003) si
rende necessario che codesti Uffici provvedano, con la massima
sollecitudine, alla definizione delle dotazioni organiche del personale
docente relative al citato anno scolastico; tanto anche nella
considerazione che tale adempimento è preliminare rispetto alla
scansione delle operazioni e delle fasi relative alla mobilità, alle
utilizzazioni e alle nomine del personale stesso.
Perché le SS.LL. possano disporre degli elementi e
dei dati occorrenti per dare subito avvio alle complesse e laboriose
procedure relative alla citata incombenza, si trasmette, con la
presente, la bozza del decreto interministeriale da assumere di concerto
col Ministero dell'Economia e delle Finanze previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Resta inteso, ovviamente, che sarà
cura di questo Ministero comunicare alle SS.LL. eventuali variazioni che
dovessero rendersi necessarie per effetto di interventi modificativi da
parte dei citati organi.
In conformità delle prescrizioni normative vigenti,
le dotazioni organiche vengono assegnate a livello regionale. Spetterà,
pertanto, alle SS.LL. procedere alla ripartizione di tali dotazioni tra
le province di rispettiva competenza, prendendo a riferimento gli
attuali assetti delle istituzioni e delle platee scolastiche e sulla
base dei criteri definiti dal decreto.
Le consistenze delle dotazioni organiche regionali
sono riportate nelle tabelle allegate al testo succitato. Tali
consistenze sono state ridimensionate rispetto a quelle degli organici
di diritto dell'anno scolastico 2002/2003 tenendo innanzitutto in
considerazione l'effettiva situazione degli alunni risultante
dall'organico di fatto, la previsione dell'andamento della popolazione
scolastica per l'anno prossimo, nonché dei flussi di scolarità riferiti
agli ultimi anni.
Inoltre, ai fini del ridimensionamento, sono stati
applicati i seguenti criteri:
per la scuola
elementare: si è ridotta la quota di
organico funzionale in dotazione, non utilizzata per le esigenze di cui
al comma 1 dell'art. 26 del D.M. n. 331/1998 (formazione delle classi,
costituzione di posti per il sostegno, costituzione di posti per
l'insegnamento della lingua straniera), quota riferita, per ciascuna
regione, all'anno in corso;
per l'istruzione
secondaria: si è soppressa la quota dei
posti utilizzati in ciascuna regione per l'istituzione, a norma del
decreto ministeriale 3 aprile 2000 n. 105, dell'organico funzionale; si
è ricondotto a 18 ore, ai sensi della disposizione contenuta nell'art.
35, comma 1 della citata legge n. 289/2002, la quantità oraria delle
cattedre attualmente costituite con un orario di insegnamento inferiore.
Per quel che concerne la scuola materna, al fine di
corrispondere alle esigenze delle famiglie e di ridurre il fenomeno
delle liste di attesa, è stato confermato, in ciascun ambito regionale,
il numero di posti istituiti per l'anno scolastico 2002/2003, nella fase
di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto.
Per i posti di sostegno, l'organico di diritto è
stato rideterminato sulla base del rapporto di un posto ogni 138 alunni,
come previsto dalla legge n. 448/1997, e ricondotto nei limiti della
dotazione organica di cui alla tabella allegata al D.I. n. 168 del
20/11/2001.
Al riguardo, si richiama l'attenzione su quanto
previsto dall'art. 35, comma 7, della legge n. 289/2002 che definisce,
come destinatari delle attività di sostegno ai fini dell'integrazione
scolastica, "gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica
o sensoriale stabilizzata o progressiva". La stessa norma, modificando
le disposizioni del D.P.R. 24 febbraio 1994 "atto di indirizzo e
coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali in
materia di alunni portatori di handicap", affida l'individuazione e la
certificazione dell'handicap ad accertamenti collegiali da effettuarsi
secondo modalità e criteri previsti da apposito D.P.C.M. in corso di
elaborazione.
In merito a tale ultimo aspetto si fa riserva di
ulteriori comunicazioni.
CRITERI DI ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANICI
Circa i criteri di articolazione degli organici si
precisa che, fermo restando l'impianto generale definito con D.I. n. 131
del 18/12/2002, il decreto interministeriale introduce alcune modifiche
sia per dare attuazione alle prescrizioni dell'art. 35 della legge n.
289/2002, sia per rendere effettivamente raggiungibili gli obiettivi di
contenimento fissati dalla legge n. 448/2001.
Scuola materna ed elementare
Nessuna modifica viene apportata, per le scuole
materna ed elementare, ai criteri fissati con il D.I. n. 131 del
18/12/2002.
L'intervento di riduzione è stato operato sulla quota
di organico funzionale della scuola elementare non utilizzata per le
esigenze di cui al citato comma 1 dell'art. 26 del D.M. n. 331/1998,
(formazione delle classi, costituzione di posti di sostegno,
costituzione di posti per l'insegnamento della lingua straniera), ed è
stato effettuato con criteri di proporzionalità rispetto alle
consistenze complessive di ciascuna realtà regionale.
Per quanto riguarda l'insegnamento della lingua
straniera nelle prime due classi della scuola elementare, si fa riserva
di ulteriori istruzioni e indicazioni, anche in relazione ai prevedibili
effetti del provvedimento di legge "Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e di formazione".
Analoga riserva si ritiene di dover formulare in
ordine ad eventuali revisioni delle quantità organiche relative alla
prima classe dell'istruzione primaria, in dipendenza dell'eventuale
ammissione degli alunni alla frequenza anticipata.
Istruzione secondaria di I e di II grado
Per l'organico delle scuole di istruzione secondaria
di primo e secondo grado sono introdotte le seguenti innovazioni e
modifiche:
riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre
costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento,
salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina.
Stante quanto precisato al riguardo dalla citata
legge Finanziaria, la norma viene applicata nei limiti in cui non si
determinino situazioni di soprannumerarietà, ad eccezione delle
titolarità sulle cattedre costituite tra più scuole sulle quali la
possibilità di mantenimento della titolarità va accertata una volta
soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre
interne.
I posti acquisiti al Sistema informativo al solo fine
di salvaguardare le titolarità non sono disponibili per le operazioni di
mobilità. Per la scuola media di 1° grado, atteso che le cattedre di
orario inferiore alle 18 ore sono in linea di massima presenti nelle
scuole con classi
funzionanti a tempo prolungato, al fine di garantire
gli spazi di flessibilità che tale forma di organizzazione scolastica
richiede, la riconduzione a 18 ore è operata solo se sia possibile
utilizzare eventuali spezzoni residui dopo la formazione delle cattedre
interne;
riconduzione nella configurazione ordinamentale della dotazione organica delle scuole che hanno attivato l'organico funzionale indipendentemente dalla presenza di docenti titolari;
per quanto riguarda la formazione delle classi, fermi restando i limiti massimi previsti dal D.M. n. 331/1998, viene modificato il comma 4 dell'art. 18 del citato D.M. n. 331/1998 nel senso che il numero minimo di alunni (20) per l'istituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso è invalicabile, e pertanto non può subire deroghe. Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di alunni di diversi indirizzi di studio.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione
non sia sufficiente per la costituzione di una prima classe, il
competente consiglio d'istituto stabilisce i criteri di redistribuzione
degli alunni tra i diversi corsi di studio della stessa scuola, ferma
restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad
altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo o la
"sperimentazione" richiesti.
Le predette disposizioni hanno lo scopo di evitare
dispersione di risorse e l'attivazione di indirizzi di studio anemici
che non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento di
classi con un sufficiente numero di alunni.
Sempre con riferimento all'istruzione secondaria di
II grado si ritiene di dover evidenziare che l'eventuale istituzione di
nuovi indirizzi di studio, ferma restando l'osservanza delle vigenti
disposizioni in materia, non potrà comunque comportare incremento del
numero dei posti complessivamente assegnati.
Educazione degli adulti
Per quanto concerne i Centri territoriali permanenti,
le relative consistenze di organico non possono superare, in ciascuna
realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno
scolastico 2002/2003. Ciò anche in previsione di una revisione e di una
disciplina aggiornata della materia. Rimane ferma, ovviamente,
l'esigenza di puntuali e attente verifiche da parte delle SS.LL. volte a
stabilire se le consistenze stesse, in relazione all'andamento delle
effettive frequenze, debbano subire riduzioni.
Situazioni di fatto
Per quanto riguarda le situazioni di fatto, la legge
n. 268 del 22/11/2002, come è noto, ha fornito l'interpretazione
autentica dell'art. 3, 1° comma, della legge 20/8/2001 n. 333.
Il citato primo comma va pertanto applicato nel senso
che i dirigenti scolastici, nella fase di adeguamento dell'organico alle
situazioni di fatto, possono disporre incrementi del numero delle classi
assolutamente indispensabili nel caso in cui si registri un numero di
alunni superiore a quello previsto nell'organico di diritto, e tale da
legittimare gli incrementi stessi, ma sono anche tenuti ad operare i
necessari accorpamenti di classi qualora il numero degli alunni iscritti
risulti inferiore alle previsioni e non più rispondente ai parametri
fissati dal D.M. n. 331/1998.
Poiché la corrispondenza tra la previsione
dell'organico di diritto e la situazione di fatto costituisce il
presupposto essenziale per la corretta e razionale gestione delle
risorse, nonché per il tempestivo avvio dell'anno scolastico, si
richiama la responsabilità dei dirigenti scolastici, cui sono affidate
le proposte per la formazione delle classi e la definizione degli
organici, affinché le previsioni siano improntate alla massima
oculatezza, avendo cura di tenere in considerazione la serie storica dei
flussi di scolarità, delle ripetenze e dei tassi di passaggio, nonché di
valutare i contesti e le aree di riferimento e le variabili che
concorrono alla determinazione delle platee scolastiche. Al riguardo si
richiama, poi, l'attenzione sulla necessità di un'attenta gestione del
fenomeno delle richieste di nulla-osta per il passaggio da
un'istituzione scolastica all'altra, che spesso determina, da una parte,
il mantenimento di classi ingiustificatamente anemiche, dall'altra, la
formazione di un numero di classi superiore a quello previsto
nell'organico di diritto.
Sulla materia si richiama, parimenti, la
responsabilità degli Uffici regionali i quali valuteranno puntualmente
le proposte dei dirigenti scolastici, anche nell'ottica complessiva
delle disponibilità delle risorse.
Sempre per effetto della citata legge n. 268/2002 è
fatto divieto di sdoppiamento e di istituzione di nuove classi dopo il
1° settembre, anche in presenza di eventuali incrementi tardivi di
alunni.
La stessa legge Finanziaria n. 289/2002 dispone
inoltre che la necessità di istituire posti di sostegno in deroga debba
essere valutata dal competente Direttore regionale che provvede alle
necessarie autorizzazioni.
Verifiche e monitoraggio
Gli Uffici regionali, al fine di poter disporre in
ogni momento di un quadro chiaro e aggiornato delle situazioni, che
consenta di valutare l'impiego razionale e oculato delle risorse, nel
rispetto dei contingenti di posti assegnati, effettueranno un costante
monitoraggio delle operazioni e delle fasi volte alla determinazione
degli organici. I medesimi Uffici cureranno, inoltre, il monitoraggio
delle attività di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale e
tempestivo espletamento delle stesse e verificando che gli incrementi
delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle
effettive necessità.
Ai fini di cui sopra, le SS.LL. vorranno costituire
un'apposita struttura permanente, corrispondente all'analoga struttura
istituita e funzionante presso questo Ministero, avendo cura di
segnalare a questo Dipartimento (n. fax 0658492848 - e-mail
dpst.staff.uff2@istruzione.it) e alla Direzione Generale del Personale
(n. fax 0658492997 - e-mail eugenia.volpe@istruzione.it) il nominativo,
il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del dirigente o
del funzionario di riferimento.
IL CAPO DIPARTIMENTO
- Pasquale Capo -
Decreto Interministeriale
Disposizioni sulla determinazione degli Organici del Personale Docente per lanno scolastico 2003/2004
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Riceca
di concerto con il
Ministro dellEconomia e delle Finanze
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;
Visti l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché l'articolo 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331, e l'articolo 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200 riguardanti l'organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che ha previsto l'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
Visti l'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 concernenti l'assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;
Vista la legge 20 gennaio 1999 n. 9 contenente disposizioni per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Vista la legge 2 agosto 2001 n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
Vista la legge 28 dicembre 2001 n. 488, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
Vista la legge 22 novembre 2002 n. 268, di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'Università, la Ricerca scientifica e tecnologica e l'Alta Formazione artistica e musicale;
Vista la legge 27 dicembre 2002 n. 289, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1997 n. 176 e 6 agosto 1999 n. 200 nelle parti relative ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati dello Stato, nonché alla definizione degli organici del personale educativo;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141 recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000 n. 347 contenente norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2000 n. 105 concernente l'istituzione dell'organico funzionale in un campione di scuole di istruzione secondaria di I e II grado;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;
Vista la circolare ministeriale prot. n. 3462 del 20 dicembre 2002 riguardante le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della citata legge 28 dicembre 2001 n. 488, "Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e alla sua ripartizione su base regionale";
Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola;
Preso atto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rispettivamente, nelle sedute del .............. e del ..............;
Art. 1 -
Consistenza dotazioni
1. Le consistenze delle dotazioni organiche regionali
per l'anno scolastico 2003/2004 sono quelle riportate nelle allegate
tabelle "A", "B", "C", "D" e "E", costituenti parte integrante del
presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla
previsione dell'entità della popolazione scolastica e con riguardo alle
esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di
densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della
distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione
provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori
interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale
delle diverse realtà.
2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate,
altresì, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni
scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione
degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché, per la scuola elementare
e la scuola materna, alla configurazione degli organici funzionali, così
come previsto rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998,
n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200, e alla necessità
di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari
situazioni di disagio.
3. Relativamente all'istruzione secondaria, le
predette dotazioni organiche sono determinate anche con riguardo alle
entità orarie dei curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola,
alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche.
4. I Direttori regionali acquisiscono i dati e gli
elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle
realtà territoriali di propria competenza, anche attraverso la
costituzione di appositi organismi di rilevazione, di monitoraggio e di
verifica e promuovono conferenze di servizio e momenti di confronto e di
consultazione con la partecipazione dei responsabili dei Csa e dei
dirigenti scolastici, finalizzati ad un approfondimento puntuale ed
esaustivo della materia, all'individuazione e definizione degli aspetti
e delle situazioni problematiche, nonché ad una verifica puntuale degli
adempimenti posti in essere dai citati dirigenti.
Art. 2 -
Dotazioni provinciali
1. I Direttori Generali degli Uffici scolastici
regionali, informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente
Contratto Collettivo Nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione
delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di
competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle
specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di
funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di
impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve,
altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche
situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle
piccole isole.
2. I Direttori Generali regionali, previa informativa
alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le
dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per
far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai
fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica
e/o sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni
regionali di cui alle tabelle allegate.
3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite
dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta
formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate,
sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell'organico
regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano,
adeguatamente motivandole, al Direttore Generale regionale le esigenze
definite nel Piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto
utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di
contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell'andamento
della popolazione scolastica negli ultimi anni e degli elementi in
possesso, la
previsione sia rispondente alle reali esigenze e non presenti
significativi scostamenti.
4. I Direttori Generali regionali assicurano il
rispetto dei contingenti definiti nelle tabelle allegate intervenendo
direttamente nelle operazioni di definizione delle consistenze di
organico ed effettuando puntuali controlli in ordine alle proposte
formulate dai dirigenti scolastici.
Art. 3 -
Insegnamento della lingua straniera
nell'istruzione primaria
1. L'insegnamento della lingua straniera è assicurato, prioritariamente, nell'ambito delle dotazioni organiche, nelle classi del secondo ciclo della scuola elementare. I dirigenti scolastici, in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 22, comma 5, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, utilizzano i docenti specializzati in servizio nella scuola. In via subordinata possono essere attivati ulteriori posti da finalizzare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991, alla diffusione di tale insegnamento in ragione di sei o sette classi per ciascun insegnante elementare specialista.
Art. 4 -
Istruzione secondaria
1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia
e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la
determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è
effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso,
comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali,
nonché di quelle connesse all'integrazione degli alunni portatori di
handicap.
2. Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27
dicembre 2002 n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore
all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono ricondotte a 18 ore
settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi
diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre,
salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In
sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di
riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al
presente comma trova applicazione qualora, nelle singole istituzioni
scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà,
fatta eccezione per le cattedre costituite tra più scuole per le quali
la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una volta
soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre
interne. I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle
titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità. Nelle
scuole medie di 1° grado le cattedre sono ricondotte a 18 ore nei limiti
in cui sia possibile utilizzare eventuali spezzoni residui dopo la
formazione delle cattedre interne.
3. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la
costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede principale di
istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede
alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa
scuola. In
presenza di docente titolare su una delle sedi sopraindicate, la
titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno
un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è
assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di
orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la
titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di
stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente
si procede in assenza di titolari.
4. Nei corsi serali gli eventuali posti orario
vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei
corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
5. Qualora gli spezzoni residui non possano essere
utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede
alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra
istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in
vigore.
6. Prima di procedere alle assunzioni a tempo
determinato di propria competenza, i dirigenti scolastici, fatte salve
le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in
servizio nell'istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di
insegnamento oltre l'orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore
settimanali.
7. In relazione alla disposizione dell'articolo 4,
comma 7 del decreto interministeriale n. 131 del 18 agosto 2002 che ha
disapplicato, dall'anno scolastico 2002/2003, le norme di cui al decreto
3 aprile 2000 n. 105, concernente l'attuazione dell'organico funzionale
in un numero limitato di istituzioni scolastiche dell'istruzione
secondaria di primo e secondo grado, la dotazione organica delle scuole
interessate viene ricondotta nella configurazione ordinamentale
indipendentemente dalla presenza di docenti titolari.
Art. 5 -
Formazione delle classi nelle scuole di
istruzione secondaria di II grado
1. Le prime classi di sezioni staccate, scuole
coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche
sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero
di alunni non inferiore a 20.
2.
Le prime classi non possono essere articolate in
gruppi di studio di diversi indirizzi ancorché in presenza di progetti
di modificazione "sperimentale" ovvero di innovazione degli ordinamenti
didattici.
3. Nel caso in cui il numero delle domande di
iscrizione ad alcune sezioni sia insufficiente per la costituzione di
una classe, il competente consiglio d'istituto stabilisce i criteri di
ridistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti
nella stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni
di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzioni la sezione,
l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.
4. Le classi intermedie vanno accorpate ove si
preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media
indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331; parimenti si
procede
all'accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il
funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di
non frazionare il gruppo classe.
5. Per quanto non previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni dei decreti ministeriali n. 331/1998 e n.
141/1999.
Art. 6 -
Dotazione organica dei Centri
territoriali permanenti
1. In attesa di una disciplina aggiornata della materia, la dotazione organica che a livello regionale è assegnata ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta non può essere superiore a quella dell'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2002/2003.
Art. 7 -
Sezioni ospedaliere
1. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria superiore, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le ulteriori aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.
Art. 8 -
Dotazione organica di sostegno
1. La dotazione organica dei posti di sostegno per
l'integrazione degli alunni portatori di handicap è determinata secondo
le entità riportate nella tabella E costituente parte integrante del
presente provvedimento.
2. I Direttori Generali regionali determinano la
dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l'organico
di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della
tabella E.
3. Nell'ambito dei contingenti assegnati i Direttori
Generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di
sostegno, correlata all'effettiva presenza di alunni portatori di
handicap.
4. Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla
differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al
comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell'articolo 40,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 26, comma
16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con
provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo
indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo
determinato fino al termine delle attività didattiche.
Art. 9 -
Organizzazione didattica
1. Nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate i dirigenti scolastici, col responsabile coinvolgimento delle varie componenti scolastiche, adottano le soluzioni organizzative più idonee a creare le condizioni per l'impiego ottimale delle risorse stesse, avvalendosi degli strumenti offerti dall'autonomia scolastica, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275.
Art.
10 -
Istituzioni educative
1. Per effetto di quanto contemplato dall'articolo 4/ter
della legge 20 agosto 2001 n. 333, concernente l'unificazione dei ruoli
provinciali del personale educativo maschile e femminile, la consistenza
delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali
e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali
annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo
alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché al
numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.
2. Entro il limite massimo di personale determinato
per effetto del conteggio di cui al comma 1, i competenti dirigenti
delle istituzioni scolastiche educative definiscono la ripartizione dei
posti da assegnare distintamente al personale educativo maschile e a
quello femminile.
3. Le dotazioni organiche degli istitutori e delle
istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e
delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle
semiconvittrici, di cui al comma 1, ai sottoelencati parametri:
1) in presenza di
convittori e/o convittrici
a) con almeno trenta convittori: cinque posti
b) con almeno trenta convittrici: cinque posti;
c) per ogni ulteriore gruppo di otto convittori e/o
convittrici: un posto;
d) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori
e/o semiconvittrici: un posto;
e) con almeno venti convittori o convittrici ed
almeno trenta semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti;
f) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o
convittrici: è aggiunto un posto oltre quelli di cui alla lettera c).
2) in assenza di
convittori e/o convittrici
a) con almeno cinquanta semiconvittori e/o
semiconvittrici: quattro posti;
b) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori
e/o semiconvittrici: un posto.
4. Qualora l'istituzione educativa sia unica in
ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere
assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici
stabilito ai punti 1a), 1b) e 2a). Per quel che concerne la fattispecie
di cui al punto 2a), la dotazione organica è costituita esclusivamente
da un'unità di personale educativo per ogni gruppo di sedici
semiconvittori e/o semiconvittrici.
5. Per le istituzioni convittuali per non vedenti o
per sordomuti che non beneficiano della deroga prevista al punto
precedente le dotazioni organiche sono raddoppiate.
Art. 11 -
Gestione delle situazioni di fatto
1. Ai sensi della legge 2 agosto 2001 n. 333, i
dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento
motivato, incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e
dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate
all'aumento effettivo del numero degli alunni, da valutare secondo la
normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri
di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331 come modificato ed integrato dal
decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141, dal decreto interministeriale
18 dicembre 2002 n. 131 e dal presente decreto
2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 268 del 22
novembre 2002, i medesimi dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione
degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle
classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.
3.
Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove
classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.
4.
Le variazioni di cui al comma 1 sono comunicate
immediatamente e comunque non oltre il 10 luglio al competente Direttore
regionale.
5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni
carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di
istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio
1977 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono
essere attivati in presenza di personale in esubero che non possa essere
utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine
delle attività didattiche.
6. L'istituzione di posti di sostegno in deroga al
rapporto insegnanti/alunni, di cui all'articolo 40 della legge 27
dicembre 1997 n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto
dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal
Direttore Generale regionale assicurando comunque le garanzie per gli
alunni in situazione di handicap di cui all'articolo 3 della legge n.
104 del 5 febbraio 1992.
Art. 12 -
Verifica e monitoraggio
1. Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio
in itinere
della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle
disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la rispondenza
delle dotazioni stesse con gli obiettivi formativi nel rispetto dei
contingenti di posti assegnati. I medesimi Uffici effettuano, inoltre,
il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico,
vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché
gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno,
siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessità.
2. L'apposita struttura istituita presso
l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento
delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e
della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia.
Un'analoga struttura è costituita presso ciascuno degli Uffici
scolastici regionali.
Art. 13 -
Scuole di lingua slovena
1. Con proprio decreto il Direttore Generale dell'Ufficio regionale del Friuli-Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali.
Art. 14 -
Oneri finanziari
1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C" "D" e "E" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca |
Il Ministro dell'economia e delle finanze |
NOTA OPERATIVA ALLA CONSULENZA TECNICA
TABELLA A - SCUOLA DELL'INFANZIA
Previsione organico per l'a.s. 2003/2004
|
||||
Regione
|
Organico
2002/2003 |
Organico
2003/2004 |
Variazione
organico |
% Variazione
organico |
(A)
|
(B)
|
(C=BA)
|
(D=C/A*100)
|
|
Abruzzo |
2.453
|
2.480
|
27
|
1,10%
|
Basilicata |
1.352
|
1.360
|
8
|
0,59%
|
Calabria |
4.572
|
4.586
|
14
|
0,31%
|
Campania |
12.186
|
12.192
|
6
|
0,05%
|
Emilia Romagna |
3.413
|
3.486
|
73
|
2,14%
|
Friuli-Venezia Giulia |
1.406
|
1.410
|
4
|
0,28%
|
Lazio |
6.351
|
6.360
|
9
|
0,14%
|
Liguria |
1.627
|
1.634
|
7
|
0,43%
|
Lombardia |
8.455
|
8.543
|
88
|
1,04%
|
Marche |
2.672
|
2.674
|
2
|
0,07%
|
Molise |
601
|
604
|
3
|
0,50%
|
Piemonte |
5.258
|
5.300
|
42
|
0,80%
|
Puglia |
7.634
|
7.671
|
37
|
0,48%
|
Sardegna |
2.883
|
2.883
|
0
|
0,00%
|
Sicilia |
8.762
|
8.782
|
20
|
0,23%
|
Toscana |
4.777
|
4.826
|
49
|
1,03%
|
Umbria |
1.406
|
1.406
|
0
|
0,00%
|
Veneto |
3.377
|
3.400
|
23
|
0,68%
|
|
|
|
|
|
Totale |
79.185
|
79.597
|
412
|
0,52%
|
(A): Totale regionale
dei posti dell'organico di diritto a.s. 2002/2003 (ad esclusione del
sostegno). (B): Totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno). (C): Variazione dell'organico. (D): Percentuale di variazione dell'organico. |
TABELLA B - SCUOLA ELEMENTARE
Previsione organico per l'a.s. 2003/2004
|
||||
Regione
|
Organico
2002/2003 |
Organico
2003/2004 |
Variazione
organico |
% Variazione
organico |
(A)
|
(B)
|
(C=BA)
|
(D=C/A*100)
|
|
Abruzzo |
5.347
|
5.220
|
127
|
2,38%
|
Basilicata |
3.051
|
2.962
|
89
|
2,92%
|
Calabria |
10.805
|
10.401
|
404
|
3,74%
|
Campania |
27.790
|
27.086
|
704
|
2,53%
|
Emilia Romagna |
13.908
|
14.090
|
182
|
1,31%
|
Friuli-Venezia Giulia |
4.555
|
4.579
|
24
|
0,53%
|
Lazio |
20.844
|
20.692
|
152
|
0,73%
|
Liguria |
5.295
|
5.301
|
6
|
0,11%
|
Lombardia |
35.115
|
35.316
|
201
|
0,57%
|
Marche |
5.707
|
5.734
|
27
|
0,47%
|
Molise |
1.427
|
1.426
|
1
|
0,07%
|
Piemonte |
16.524
|
16.576
|
52
|
0,31%
|
Puglia |
17.520
|
17.113
|
407
|
2,32%
|
Sardegna |
7.110
|
6.843
|
267
|
3,76%
|
Sicilia |
23.437
|
22.948
|
489
|
2,09%
|
Toscana |
12.487
|
12.553
|
66
|
0,53%
|
Umbria |
3.271
|
3.276
|
5
|
0,15%
|
Veneto |
17.934
|
18.046
|
112
|
0,62%
|
|
|
|
|
|
Totale |
232.127
|
230.162
|
1.965
|
0,85%
|
(A): Totale regionale
dei posti dell'organico di diritto a.s. 2002/2003 (ad esclusione del
sostegno). (B): Totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno). (C): Variazione dell'organico. (D): Percentuale di variazione dell'organico. |
TABELLA C - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Previsione organico per l'a.s. 2003/2004
|
||||
Regione
|
Organico
2002/2003 |
Organico
2003/2004 |
Variazione
organico |
% Variazione
organico |
(A)
|
(B)
|
(C=BA)
|
(D=C/A*100)
|
|
Abruzzo |
3.613
|
3.578
|
35
|
0,97%
|
Basilicata |
2.274
|
2.226
|
48
|
2,11%
|
Calabria |
8.113
|
7.884
|
229
|
2,82%
|
Campania |
21.618
|
21.433
|
185
|
0,86%
|
Emilia Romagna |
8.253
|
8.387
|
134
|
1,62%
|
Friuli-Venezia Giulia |
2.636
|
2.690
|
54
|
2,05%
|
Lazio |
13.792
|
13.851
|
59
|
0,43%
|
Liguria |
3.239
|
3.300
|
61
|
1,88%
|
Lombardia |
21.567
|
21.682
|
115
|
0,53%
|
Marche |
3.659
|
3.699
|
40
|
1,09%
|
Molise |
1.034
|
1.034
|
0
|
0,00%
|
Piemonte |
9.979
|
10.012
|
33
|
0,33%
|
Puglia |
13.109
|
13.039
|
70
|
0,53%
|
Sardegna |
5.858
|
5.683
|
175
|
2,99%
|
Sicilia |
18.950
|
18.707
|
243
|
1,28%
|
Toscana |
7.752
|
7.790
|
38
|
0,49%
|
Umbria |
2.049
|
2.064
|
15
|
0,73%
|
Veneto |
11.418
|
11.550
|
132
|
1,16%
|
|
|
|
|
|
Totale |
158.913
|
158.609
|
304
|
0,19%
|
(A): Totale regionale
dei posti dell'organico di diritto a.s. 2002/2003 (ad esclusione del
sostegno). (B): Totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno). (C): Variazione dell'organico. (D): Percentuale di variazione dell'organico. |
TABELLA D - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Previsione organico per l'a.s. 2003/2004
|
||||
Regione
|
Organico
2002/2003 |
Organico
2003/2004 |
Variazione
organico |
% Variazione
organico |
(A)
|
(B)
|
(C=BA)
|
(D=C/A*100)
|
|
Abruzzo |
5.783
|
5.464
|
319
|
5,52%
|
Basilicata |
3.304
|
3.157
|
147
|
4,45%
|
Calabria |
11.322
|
10.835
|
487
|
4,30%
|
Campania |
28.115
|
27.655
|
460
|
1,64%
|
Emilia Romagna |
13.110
|
12.869
|
241
|
1,84%
|
Friuli-Venezia Giulia |
4.347
|
4.171
|
176
|
4,05%
|
Lazio |
22.205
|
21.477
|
728
|
3,28%
|
Liguria |
4.851
|
4.765
|
86
|
1,77%
|
Lombardia |
28.973
|
28.190
|
783
|
2,70%
|
Marche |
6.274
|
5.979
|
295
|
4,70%
|
Molise |
1.592
|
1.592
|
0
|
0,00%
|
Piemonte |
14.311
|
13.876
|
435
|
3,04%
|
Puglia |
19.768
|
19.317
|
451
|
2,28%
|
Sardegna |
8.540
|
8.049
|
491
|
5,75%
|
Sicilia |
23.655
|
23.374
|
281
|
1,19%
|
Toscana |
12.344
|
11.968
|
376
|
3,05%
|
Umbria |
3.415
|
3.306
|
109
|
3,19%
|
Veneto |
16.012
|
15.745
|
267
|
1,67%
|
|
|
|
|
|
Totale |
227.921
|
221.789
|
6.132
|
2,69%
|
(A): Totale regionale
dei posti dell'organico di diritto a.s. 2002/2003 (ad esclusione del
sostegno). (B): Totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno). (C): Variazione dell'organico. (D): Percentuale di variazione dell'organico. |
TABELLA E - SOSTEGNO
Previsione organico per l'a.s. 2003/2004
|
|||||
Regione
|
Organico
D.I. n. 131/2002 |
Organico
di diritto 2003/2004 |
Posti aggiuntivi
a.s. 2003/2004 |
Totale posti
a.s. 2003/2004 |
Differenza
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D=B+C)
|
(BA)
|
|
Abruzzo |
1.266
|
1.260
|
213
|
1.473
|
6
|
Basilicata |
668
|
668
|
83
|
751
|
0
|
Calabria |
2.248
|
2.202
|
415
|
2.617
|
46
|
Campania |
8.289
|
8.146
|
143
|
8.289
|
143
|
Emilia Romagna |
2.478
|
2.478
|
518
|
2.996
|
0
|
Friuli-Venezia Giulia |
812
|
694
|
211
|
905
|
118
|
Lazio |
4.785
|
4.785
|
432
|
5.217
|
0
|
Liguria |
1.137
|
1.137
|
72
|
1.209
|
0
|
Lombardia |
5.528
|
5.057
|
1.911
|
6.968
|
471
|
Marche |
983
|
983
|
412
|
1.395
|
0
|
Molise |
275
|
275
|
87
|
362
|
0
|
Piemonte |
2.987
|
2.987
|
563
|
3.550
|
0
|
Puglia |
4.665
|
4.665
|
568
|
5.233
|
0
|
Sardegna |
1.662
|
1.662
|
201
|
1.863
|
0
|
Sicilia |
6.538
|
6.340
|
554
|
6.894
|
198
|
Toscana |
2.220
|
2.196
|
654
|
2.850
|
24
|
Umbria |
551
|
548
|
217
|
765
|
3
|
Veneto |
2.646
|
2.597
|
1.020
|
3.617
|
49
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
49.738
|
48.680
|
8.274
|
56.954
|
1.058
|
TABELLA DI RIEPILOGO
Previsione organico per l'a.s. 2003/2004
|
||||
Regione
|
Organico
2002/2003 |
Organico
2003/2004 |
Variazione
organico |
% Variazione
organico |
(A)
|
(B)
|
(C=BA)
|
(D=C/A*100)
|
|
Abruzzo |
17.196
|
16.742
|
454
|
2,64%
|
Basilicata |
9.981
|
9.705
|
276
|
2,77%
|
Calabria |
34.812
|
33.706
|
1.106
|
3,18%
|
Campania |
89.709
|
88.366
|
1.343
|
1,50%
|
Emilia Romagna |
38.684
|
38.832
|
148
|
0,38%
|
Friuli-Venezia Giulia |
12.944
|
12.850
|
94
|
0,73%
|
Lazio |
63.192
|
62.380
|
812
|
1,28%
|
Liguria |
15.012
|
15.000
|
12
|
0,08%
|
Lombardia |
94.110
|
93.731
|
379
|
0,40%
|
Marche |
18.312
|
18.086
|
226
|
1,23%
|
Molise |
4.654
|
4.656
|
2
|
0,04%
|
Piemonte |
46.072
|
45.764
|
308
|
0,67%
|
Puglia |
58.031
|
57.140
|
891
|
1,54%
|
Sardegna |
24.391
|
23.458
|
933
|
3,83%
|
Sicilia |
74.804
|
73.811
|
993
|
1,33%
|
Toscana |
37.360
|
37.137
|
223
|
0,60%
|
Umbria |
10.141
|
10.052
|
89
|
0,88%
|
Veneto |
48.741
|
48.741
|
0
|
0,00%
|
|
|
|
|
|
Totale |
698.146
|
690.157
|
7.989
|
1,14%
|
(A): Totale regionale
dei posti dell'organico di diritto a.s. 2002/2003 (ad esclusione del
sostegno). (B): Totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno). (C): Variazione dell'organico. (D): Percentuale di variazione dell'organico. |