Testo della CM 29 in formato .pdf |
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Circolare n. 29
Prot. n. 464
Roma, 5 marzo 2004
Destinatari
Oggetto: Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - Indicazioni e istruzioni.
Come è noto alle SS.LL., nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del
2 marzo 2004 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la
"Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a
norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53".
Il citato decreto, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, nel prossimo anno scolastico
dovrà trovare attuazione, da parte di tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie, nella
scuola dell'infanzia, in tutte le classi della scuola primaria e nella prima classe della scuola secondaria
di primo grado.
In tale prospettiva questo Ministero sta provvedendo a realizzare, in una linea di continuità
rispetto agli interventi posti in essere nei due decorsi anni scolastici, una serie di azioni e di misure di
supporto, di indirizzo e di chiarimento, intese a sostenere, nella maniera più idonea e
collaborativa, l'impegno degli uffici dell'Amministrazione, delle istituzioni scolastiche e delle relative
componenti, degli operatori, delle famiglie, degli enti locali e dei soggetti a vario titolo interessati e
coinvolti in questa prima delicata fase di avvio della riforma.
Alla esigenza sopraccennata intende rispondere anche la presente circolare, con la quale:
Con specifico riguardo all'autonomia scolastica si evidenzia che il nuovo Titolo V della
Costituzione attribuisce alla stessa, nell'ambito e in funzione delle finalità del sistema
scolastico nazionale, un riconoscimento di rango primario.
La riforma, prevista dalla legge di delega n. 53/2003 e dal primo decreto legislativo di applicazione,
dà contenuto sostanziale a tale riconoscimento, in quanto pone le istituzioni scolastiche al centro
del sistema educativo di istruzione e formazione, rimettendo alla loro capacità organizzativa e
didattica il raggiungimento degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di
apprendimento attraverso la personalizzazione dei piani di studio.
Il passaggio dalla prescrittività dei programmi ministeriali alla consapevole e partecipata adozione
delle Indicazioni nazionali, i cui caratteri di inderogabilità attengono soltanto alla
configurazione degli obiettivi di apprendimento, esalta il ruolo dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e riconosce ai docenti una responsabilità di scelte che ne valorizza il profilo
professionale.
Spetta infatti alle istituzioni scolastiche autonome il compito di dare efficace attuazione ai principi
fondamentali ed alle norme generali definiti nel sistema di istruzione, secondo modalità e criteri
ispirati alla più ampia flessibilità, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4
e 5 del DPR 275/1999 sull'autonomia didattica e organizzativa. Ciò, ovviamente, garantendo
l'unità del sistema nazionale di istruzione e assicurando il raggiungimento dei livelli essenziali
di prestazione e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento ai quali si è fatto sopra
riferimento.
Aspetti significativi del provvedimento legislativo
Significato ed ambiti di alcuni istituti ed attività della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
1. Scuola dell'infanzia (articoli 1, 2, 3 e 12 del Decreto
legislativo)
Gli istituti e le attività più significativi introdotti dal decreto legislativo sono quelli
relativi a:
1.1 - Anticipi delle iscrizioni (articoli 2 e 12)
Si premette che l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo prevede, in via generale, che alla scuola
dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il
30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
Per l'anno scolastico 2004/2005 la circolare ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2004, concernente le
iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, ha previsto, ai sensi
dell'articolo 7, comma 5 della legge n. 53/2003, l'iscrizione anticipata delle bambine e dei bambini che
compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005, subordinatamente all'esistenza delle seguenti
condizioni:
1.2 - Nuove professionalità e modalità organizzative (articolo
12)
Fermo restando il concorso delle condizioni sopra indicate, per l'acquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche delle richieste di iscrizione, l'attuazione degli anticipi va realizzata, ai sensi
dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo più volte citato, in forma di sperimentazione,
prevedendo anche nuove professionalità e modalità organizzative. Trattasi di misure di
sostegno che, nella fase di avvio degli anticipi, non hanno natura strutturale e carattere di
definitività.
Nella considerazione che le citate professionalità e modalità possano concretare l'esigenza
di istituire nuovi profili professionali del personale scolastico e che, comunque, sono destinate ad
incidere sulla declaratoria delle funzioni già previste, nonché su modelli e soluzioni
organizzative del lavoro, si darà sollecito avvio alla relativa fase negoziale, ai sensi
dell'articolo 43 del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola.
Solo a conclusione della citata fase sarà possibile attivare, in maniera graduale e sperimentale, la
pratica degli anticipi.
Nell'ottica suddetta si sta procedendo alla rilevazione dei dati relativi alla consistenza delle richieste
di iscrizione anticipata, al fine di verificare l'effettiva entità del fenomeno e quantificare le
conseguenti necessità in termini di risorse da impiegare.
Sempre in vista dell'attuazione degli anticipi, si sta esaminando, tra l'altro, la possibilità di
incrementare le dotazioni in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, sulla
base di parametri da individuare ai fini dell'incremento stesso.
Il processo di attuazione degli aspetti della riforma prima richiamati sarà comunque accompagnato da
azioni di formazione del personale in servizio a vario titolo interessato, al fine di realizzare una mirata
qualificazione dello stesso e la diffusione dei modelli e delle esperienze più
significative.
1.3 - Orario di funzionamento (articolo 3)
L'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo prevede un orario di funzionamento calcolato su base annuale,
compreso tra 875 e 1700 ore. Rimane affidato all'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni
scolastiche il compito di definire, sulla base dei progetti educativi, i quadri-orario settimanali e
giornalieri compatibili con le risorse di organico assegnate e con le prevalenti richieste delle
famiglie.
Del ruolo assegnato alle famiglie nella richiesta del tempo scuola nella sua estensione minima o massima,
si è fatto cenno nel paragrafo Aspetti significativi del provvedimento legislativo, al quale
pertanto si rinvia.
All'interno della prevista fascia oraria complessiva, che nella scansione settimanale si può
considerare compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 48-49 ore per 35 settimane all'anno, possono
essere delineati, a titolo indicativo ed in corrispondenza con quelli preesistenti, modelli-orario
riferiti, rispettivamente, ad un servizio minimo attivato per la sola fascia antimeridiana di 25 ore, ad un
servizio medio di 40 ore e ad un servizio massimo di 48-49 ore.
A riprova di quanto sopra precisato, si ritiene opportuno porre a confronto questa nuova previsione di
orario di funzionamento con quella adottata dalle istituzioni scolastiche secondo le norme
previgenti.
In base alle citate norme previgenti:
Situazioni orarie a confronto
Orario normale - medio | Orario minimo | Orario massimo | ||||
Ordinamenti | Annuo | Settimanale | Annuo | Settimanale | Annuo | Settimanale |
Riforma | 1.400 | 40 | 875 | 25 | 1.700 | 48/49 |
Norme previgenti | 1.400 | 40 | 875 | 25 | 1.750 | 50 |
1.4 - Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività
educative (articolo 12 e Allegato A)
L'articolo 12 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e
organizzativo, da disciplinare con regolamento governativo previsto dal decreto legislativo, si adottano in
via transitoria le Indicazioni nazionali per i Piani personalizzati, allegate al medesimo
provvedimento.
Nel suggerire, pertanto, l'opportunità di un attento esame del predetto documento, si richiama
l'attenzione su taluni aspetti significativi dello stesso.
Le Indicazioni recano un'articolata rassegna delle prestazioni che le scuole sono chiamate ad
assicurare, sia per garantire l'unità nazionale del sistema educativo, che per consentire alle
bambine e ai bambini di sviluppare, in termini adeguati alla loro età, tutte le dimensioni della
loro personalità. L'elencazione degli obiettivi specifici di apprendimento sotto i titoli "il
sé e l'altro", "corpo, movimento, salute", "fruizione e produzione di messaggi",
"esplorare, conoscere e progettare" non ha valore prescrittivo.
Si tratta, cioè, di descrizioni di attività che il docente, attraverso la valorizzazione
della propria autonomia professionale, è chiamato a modulare nella sua azione didattica ed educativa
in relazione ai bisogni, alle capacità ed al grado di autonomia e di apprendimento di ciascun
bambino e in coerenza con la personalizzazione del processo formativo.
Va aggiunto, inoltre, che gli obiettivi specifici di apprendimento, anche se presentati nelle
Indicazioni in maniera analitica, sono tra di loro strettamente correlati, in quanto obbediscono ad
una visione unitaria dell'intervento educativo.
Un'altra innovazione, sulla quale sembra opportuno richiamare l'attenzione, attiene alla necessità
di documentare, in collaborazione con le famiglie, in una logica storico-narrativa ed anche al fine di
favorire la continuità con il primo ciclo di istruzione, lo sviluppo del processo educativo ed i
livelli di autonomia dei singoli bambini, in relazione al Profilo educativo a conclusione della scuola
dell'infanzia (documento in corso di elaborazione). Per un maggiore approfondimento di tali aspetti, si
richiamano le riflessioni contenute nelle Indicazioni nazionali nello specifico paragrafo "Il
Portfolio delle competenze individuali".
Rimane affidato alle istituzioni scolastiche il compito di realizzare nella maniera più idonea il
nuovo impianto educativo delineato dal decreto legislativo, utilizzando efficacemente le risorse di
organico loro assegnate.
2. Scuola primaria (articoli 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 del decreto legislativo)
Si indicano, di seguito, gli istituti e le attività più significativi, disciplinati dal
decreto legislativo:
2.1 - Anticipi delle iscrizioni (articolo 6)
Si premette che l'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo ribadisce il principio, già affermato
dalla legge di delega n. 53/2003, secondo cui le bambine e i bambini assolvono il diritto-dovere
all'istruzione a 6 anni, da compiere entro il 31 agosto dell'anno che precede quello scolastico di
riferimento.
Con tale precisazione si intendono superate le ricorrenti incertezze interpretative, legate alla generica
formulazione dell'articolo 143 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in ordine al compimento
dell'età di accesso alla scuola dell'obbligo.
Costituisce innovazione di notevole rilievo la previsione dell'ammissione anticipata alla prima classe
delle bambine e dei bambini che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento (articolo 6 comma 2 del decreto). È, però, opportuno precisare che la data
del 30 aprile attiene all'applicazione a regime degli anticipi. Per l'anno scolastico 2003/2004 l'anticipo
ha riguardato, invece, le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio
2004. Per gli anni scolastici successivi al 2003/2004 il decreto prevede, all'articolo 13, comma 1, che
"può essere consentita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, sino al limite temporale del 30 aprile di cui
all'art. 6, comma 2".
Per l'anno scolastico 2004/2005, con riferimento a quanto reso noto con la citata circolare n. 2/2004 e per
le ragioni nella stessa esplicitate, il termine rimane fissato al 28 febbraio, analogamente a quanto
stabilito per l'anno scolastico 2003/2004.
La legge n. 53/2003 destina appositi stanziamenti al finanziamento degli oneri occorrenti per la
istituzione di nuove classi e di nuovi posti di insegnamento conseguenti all'attuazione degli
anticipi.
2.2 - Orari di funzionamento (articolo 7)
Il decreto legislativo più volte citato prevede, all'articolo 7, comma 1, che l'orario obbligatorio
annuale delle lezioni nella scuola primaria è di 891 ore che, distribuite su 33 settimane
convenzionali di lezione, corrispondono ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla
prima alla quinta.
Come per la scuola dell'infanzia, il monte ore di lezione è determinato su base annua, mentre rimane
demandata all'autonomia organizzativa e didattica delle scuole la concreta articolazione dello stesso
durante l'anno, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.
Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie, tenuto conto delle
previsioni del Piano dell'offerta formativa, organizzano in coerenza con il Profilo e nell'ottica
della personalizzazione dei piani di studio, insegnamenti e attività per ulteriori 99 ore annue
(articolo 7, comma 2), corrispondenti mediamente a 3 ore settimanali, la cui scelta è
facoltativa opzionale per le famiglie degli allievi e la cui frequenza è gratuita.
Le famiglie contribuiscono, in maniera attiva e partecipata, alla definizione dei percorsi formativi dei
propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche
attraverso la scelta delle attività educative, da svolgere nell'orario facoltativo
opzionale.
Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004, sono state fornite prime
indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie, con la precisazione che tali scelte, da esprimere
all'atto delle iscrizioni, utilizzando l'apposito modulo (identico a quello degli anni precedenti),
dovessero riguardare il solo orario obbligatorio o, in aggiunta, anche quello facoltativo
opzionale.
Inoltre, con la succitata circolare, nel rinviare a titolo orientativo agli assetti didattici e
organizzativi esistenti, si faceva riserva di fornire ulteriori, più dettagliate istruzioni e
indicazioni, una volta entrati in vigore l'impianto ordinamentale e i contenuti dei piani di studio di cui
al decreto legislativo e alle Indicazioni ad esso allegate.
Alla luce di quanto previsto dal decreto di cui trattasi e dalle suddette Indicazioni nazionali,
è ora possibile sciogliere la riserva sopra richiamata.
Ne consegue che, per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, in relazione
alle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti, valutate
le prevalenti richieste delle famiglie, provvederanno a modulare l'orario facoltativo opzionale in
insegnamenti e attività, da ricomprendere nel Piano dell'offerta formativa (articolo 7, comma 2
del decreto).
In tale ottica, le istituzioni scolastiche attiveranno le iniziative più opportune al fine di
acquisire, in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione delle
relative attività, le opzioni da parte di quelle famiglie che, all'atto delle iscrizioni, hanno
avanzato richiesta di orario aggiuntivo.
Sulla base delle opzioni espresse, le suddette istituzioni articoleranno l'offerta formativa secondo
modelli unitari comprendenti il tempo scuola obbligatorio e il tempo scuola facoltativo opzionale; per
l'organizzazione del tempo scuola facoltativo opzionale potranno fare riferimento sia al gruppo classe che
a gruppi di alunni appartenenti a classi diverse.
Le istituzioni scolastiche, nell'adeguare, attraverso i competenti organi collegiali, il Piano dell'offerta
formativa al Profilo e alle Indicazioni nazionali, potranno disporre per ciascuna classe, per
l'anno scolastico 2004/2005, di un orario settimanale pari a 30 ore, comprensive dell'orario obbligatorio
di 27 ore settimanali e delle ulteriori 3 ore settimanali, facoltative opzionali per le famiglie, ma
obbligatorie per le scuole.
La scelta dell'orario facoltativo opzionale deve intendersi, di regola, riferita all'intera quota di 99 ore
annue (tre ore mediamente per settimana), in considerazione della circostanza che, nella situazione
attuale, ragioni organizzative e didattiche suggeriscono di escludere la possibilità di utilizzare
quote orarie ridotte.
2.3 - Consistenze di organico (articolo 15)
Come già detto, il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 1 e 2, prevede che il tempo scuola
è fissato nel limite di 990 ore annue, comprensive dell'orario obbligatorio e di quello facoltativo
opzionale. A tale orario si aggiunge il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella
sua estensione massima è di 330 ore annue.
Ciò premesso, tenuto conto dell'obbligo delle istituzioni scolastiche di assicurare, su richiesta
delle famiglie, un'offerta formativa corrispondente a 30 ore settimanali e considerata la ristrettezza dei
tempi a disposizione, in sede di elaborazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005, si
esclude la possibilità di effettuare una compiuta e puntuale ricognizione e verifica delle scelte
delle famiglie, sulla cui base quantificare i fabbisogni orari occorrenti.
Si ritiene, pertanto, di dovere fissare, per il prossimo anno scolastico, le consistenze di organico nella
misura di 30 ore settimanali, corrispondenti a 27 ore obbligatorie e a 3 ore facoltative opzionali per
ciascuna classe.
Tale soluzione si fonda, tra l'altro, sulla previsione che una efficace interazione tra scuola e famiglia,
assicurata anche dalla funzione tutoriale, potrà comportare una diffusa adesione ai nuovi modelli,
fino a creare le condizioni per una stabilizzazione del modello integrato di tempo obbligatorio e tempo
facoltativo opzionale.
Inoltre, l'articolo 15 del decreto legislativo stabilisce che, in via di prima applicazione, rimane
confermato, per l'anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti complessivamente attivati a livello
nazionale nell'anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno.
All'orario obbligatorio e a quello facoltativo opzionale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, fermo
restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti di cui al citato articolo 15 del decreto
medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella sua espansione
massima è di 330 ore annue, sino a 10 ore settimanali, anch'esse facenti parte a pieno titolo delle
complessive consistenze di organico.
I servizi di mensa, necessari per garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche, di
cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo più volte menzionato, vengono
erogati utilizzando l'assistenza educativa del personale docente, che si intende riferita anche al tempo
riservato al "dopo mensa".
Per comodità di riscontro e di consultazione, si pongono a confronto le nuove previsioni orarie con
quelle precedentemente adottate. Da tale confronto emerge che non sussistono sostanziali differenze tra le
quantità orarie complessive dei servizi scolastici riferite all'ordinamento vigente e quelle
corrispondenti all'ordinamento pregresso.
Come è noto, l'orario di funzionamento della scuola elementare era fissato, su base settimanale, in
27 ore (comma 1, art. 129 del Testo Unico), elevabili, nelle classi terze, quarte e quinte, fino a
30 ore in presenza dell'insegnamento della lingua straniera (comma 7, art. 129 del T.U.). Dall'anno
2003/2004 l'orario di 30 ore è stato esteso anche alle classi prime e seconde per effetto del
decreto n. 61/2003, che ha introdotto in maniera generalizzata lo studio della lingua straniera.
Rapportato all'anno scolastico (33 settimane convenzionali), tale orario corrispondeva a 990 ore.
Erano altresì previste attività di tempo lungo (art. 130, commi 1 e 2 del T.U.),
secondo due tipologie organizzative: una, di 37 ore settimanali (comma 1) comprensiva di tempo
mensa, poco diffusa, e l'altra, di 40 ore settimanali (comma 2), molto diffusa, denominata "tempo
pieno", comprensiva del tempo mensa.
Su base annuale l'orario relativo al tempo pieno corrispondeva a 1.320 ore.
Situazioni orarie a confronto
Tempo scuola | ||||||
Annuo | Settimanale | |||||
Ordinamenti | Obbligatorio | Facoltativo | Totale | Obbligatorio | Facoltativo | Totale |
Riforma * | 891 | 99 | 990 | 27 | 3 | 30 |
Testo unico (tempo normale) * |
(990) | - | (990) | 30 | - | 30 |
* Possono essere aggiunti settimanalmente uno o più periodi di tempo-mensa di durata varia
Offerte di Tempo lungo | ||||||
Settimanale | Annuo | |||||
Ordinamenti | Attività didattica | Mensa e dopo mensa | Totale | Attività didattica | Mensa e dopo mensa | Totale |
Riforma | 30 | 10 | 40 | 990 | 330 | 1.320 |
Testo unico | Non quantificato | Non quantificato | 40 | Non quantificato | Non quantificato | (1.320) |
2.4 - Funzione tutoriale (articolo 7)
Il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, prevede che, al perseguimento delle finalità
proprie della scuola primaria, soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio, concorre
prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, il docente in possesso
di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni
di:
Il docente al quale sono affidati tali compiti assicura, nei primi tre anni della scuola
primaria, "un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali"
(articolo 7, comma 6).
Le norme sopra citate prevedono che il docente incaricato di svolgere tali attività, facenti parte
tutte della funzione tutoriale, sia in possesso di specifica formazione. L'attività tutoriale non
comporta l'istituzione di una nuova figura professionale, concretizzandosi invece in una funzione
rientrante nel profilo professionale del docente.
Tenuto conto che il decreto legislativo, al comma 5 dell'articolo 7, enuncia espressamente la
contitolarità educativa e didattica di tutti i docenti, ne consegue che la citata funzione del
docente incaricato non si estrinseca in un rapporto di sovraordinazione sugli altri docenti.
Le modalità di svolgimento della funzione tutoriale costituiranno oggetto di appositi
approfondimenti e confronti nelle sedi competenti, in esito ai quali saranno impartite ulteriori
indicazioni e precisazioni.
Per l'anno scolastico 2004/2005, in attesa della compiuta definizione degli ambiti di applicazione della
funzione tutoriale e della realizzazione dei previsti interventi di formazione, le singole scuole,
nell'ambito delle propria autonomia, provvederanno al conferimento dell'incarico in questione, sulla base
di criteri di flessibilità individuati dagli stessi organi, e in particolare il collegio dei
docenti, competenti a fornire al dirigente scolastico i criteri generali per l'assegnazione dei docenti
alle classi.
Nell'espletamento di detta funzione, e soprattutto per lo svolgimento delle attività relative alla
documentazione, alla valutazione e all'orientamento, il docente tutor si avvarrà dell'apporto degli
altri docenti, anche in considerazione della affermata contitolarità degli insegnanti sullo stesso
gruppo classe.
2.5 - Valutazione (articoli 4, 8 e 19)
L'articolo 8 del decreto legislativo stabilisce che la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti
e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze dagli stessi acquisite, sono affidate
ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai Piani di studio
personalizzati.
Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli
riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli alunni.
Ai sensi del citato articolo 8, commi 1 e 2, gli insegnanti procedono alla valutazione conclusiva dei
singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Gli stessi, con decisione assunta
all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe intermedia, "in casi eccezionali e
comprovati da specifica motivazione".
Considerato che l'articolo 4 del decreto in questione prevede, nella scuola primaria, un primo anno di
raccordo con la scuola dell'infanzia e due periodi didattici biennali, il passaggio dalla scuola primaria
alla scuola secondaria di I grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del
secondo periodo didattico biennale.
L'esame di licenza elementare rimane in vigore per l'anno scolastico in corso. Per quel che concerne gli
anni successivi, si fa rinvio a quanto disposto dall'articolo 19 comma 3 del decreto legislativo.
2.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento (articolo 13 e
Allegati B e D)
L'articolo 13 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e
organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottino, in via transitoria, le
Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, allegate al decreto medesimo.
Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione su alcuni punti
significativi del medesimo.
Le Indicazioni nazionali evidenziano come la scuola primaria debba favorire l'acquisizione, da parte
dell'alunno, sia della lingua italiana, indispensabile alla piena fruizione delle opportunità
formative scolastiche ed extrascolastiche, sia di una lingua comunitaria, l'inglese, privilegiando, ove
possibile, la coltivazione dell'eventuale lingua madre che fosse diversa dall'italiano. Favorisce, inoltre,
l'acquisizione delle varie modalità espressive di natura artistico-musicale, motoria,
scientifico-tecnica, oltre che delle coordinate storico-geografiche, organizzative della vita
umana.
È compito dei docenti utilizzare gli obiettivi specifici di apprendimento per progettare
Unità di apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i
singoli allievi, compresi quelli in situazione di handicap, volte a garantire la trasformazione delle
capacità di ciascuno in reali e documentate competenze coerenti con il Profilo.
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per attività educative e disciplinari e
articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che
l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.
Nell'ambito degli obiettivi specifici di apprendimento costituiscono elemento di novità, per la loro
generalizzazione, l'insegnamento della lingua inglese e l'alfabetizzazione tecnologica e
informatica.
Relativamente alle situazioni in cui sono in atto insegnamenti di una lingua diversa dall'inglese, in via
transitoria detti insegnamenti proseguiranno fino all'esaurimento del percorso scolastico, fermo restando
comunque l'avvio dell'insegnamento dell'inglese fin dalla prima classe.
Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi
all'educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare e all'affettività) che non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza
in un'offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti contitolari del
gruppo classe.
3. Scuola secondaria di I grado (articoli 4, 9, 10, 11, 14, 15 e 16 del decreto
legislativo)
Si richiamano, di seguito, gli istituti e le attività più rilevanti disciplinati dal decreto
legislativo con riferimento alla scuola secondaria di I grado:
In conformità con quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'articolo 14
del decreto succitato, la riforma della scuola secondaria di I grado andrà a regime, nella sua
globalità, dall'anno scolastico 2006/2007 e per l'anno scolastico 2004/2005 troverà
applicazione limitatamente al primo anno del corso di studi.
3.1 - Orari di funzionamento (articolo 10)
Il decreto legislativo prevede all'articolo 10, comma 1, che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni,
nella scuola secondaria di I grado, è di 891 ore, che, distribuite su 33 settimane convenzionali di
lezione, corrispondono, a regime, ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima
alla terza.
Per l'anno scolastico 2004/2005 tale orario obbligatorio è riferito alle sole prime classi, mentre
per le seconde e le terze classi si intendono vigenti le previsioni orarie di cui all'articolo 166 del
decreto legislativo n. 297/1994.
Come per gli altri ambiti di scolarità, il monte ore di lezione è determinato su base annua;
rimane invece demandata all'autonomia delle scuole l'articolazione dello stesso durante l'anno scolastico,
ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.
Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie e nell'ottica della
personalizzazione dei piani di studio, in coerenza con il Profilo, organizzano insegnamenti e
attività per ulteriori 198 ore annue (articolo 10, comma 2), corrispondenti mediamente a sei
ore settimanali.
Tale offerta, facoltativa opzionale per le famiglie, la cui frequenza è gratuita, impegnerà
per il prossimo anno scolastico le sole classi prime, mentre per le seconde e le terze classi varrà
quanto già sopra precisato con riferimento all'orario obbligatorio delle lezioni, nel senso che
rimarranno in vigore gli attuali assetti orari.
All'orario obbligatorio e a quello facoltativo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, fermo restando il
limite costituito dal numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15 del decreto medesimo, va aggiunto
il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo-mensa, che, nella sua espansione massima, è di
231 ore annue (sino a 7 ore settimanali).
I servizi di mensa, eventualmente occorrenti per garantire lo svolgimento delle attività educative e
didattiche, sono erogati con l'assistenza educativa del personale docente.
Le famiglie contribuiscono in maniera attiva e partecipata alla definizione dei percorsi formativi dei
propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche
attraverso la scelta degli insegnamenti e delle attività educative, da svolgere nell'orario
facoltativo opzionale.
Come già chiarito nel paragrafo Aspetti significativi del provvedimento legislativo, le
scelte delle famiglie, durante la fase transitoria e, in particolare, per l'anno scolastico 2004/2005,
vanno rese compatibili con la gamma delle opportunità che le istituzioni scolastiche possono
offrire, in relazione alle dotazioni organiche loro assegnate e alle risorse professionali di cui
dispongono.
In tale ottica, occorre creare una proficua e puntuale collaborazione e interazione tra famiglie e scuole,
sulla cui base poter contemperare le richieste e le attese delle prime con l'effettiva capacità di
risposta delle seconde.
In un quadro di sistema a regime, le scuole, anche sulla base delle prevalenti e ricorrenti richieste delle
famiglie e delle indicazioni complessive ricavate dal Portfolio, saranno in condizione di
predisporre un repertorio di offerte formative organiche che rispondano ai bisogni educativi degli alunni e
valorizzino, nel contempo, le scelte delle famiglie già all'atto dell'iscrizione.
Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004, sono state fornite prime
indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie riferite all'orario facoltativo opzionale, con la
precisazione che tali scelte potevano riguardare la richiesta del solo orario obbligatorio o di quello
comprensivo della quota oraria facoltativa opzionale.
Inoltre, con la più volte citata circolare, si rinviava, a titolo orientativo, agli assetti
didattico-organizzativi esistenti, facendo riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni, una volta entrati
in vigore il nuovo impianto ordinamentale e i contenuti dei Piani di studio di cui al decreto
legislativo e alle Indicazioni nazionali allo stesso allegate.
Allo stato, si ritiene di poter sciogliere la riserva secondo le procedure e le modalità di seguito
indicate.
Per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, provvederanno ad articolare
l'orario facoltativo opzionale in insegnamenti e attività, da ricomprendere nel Piano dell'offerta
formativa (articolo 10, comma 2 del decreto), tenuto conto delle consistenze di organico loro
assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti e valutate le prevalenti richieste delle
famiglie.
Per quanto attiene, in particolare, alle opzioni delle famiglie, le istituzioni scolastiche elaboreranno,
in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione delle relative
attività, un repertorio di offerte formative e attiveranno tutte le iniziative volte ad orientare e
a rendere più agevoli le opzioni stesse. Tale repertorio si intende ovviamente riferito anche alle
azioni di rafforzamento e di approfondimento destinate ad alunni in particolari condizioni.
Giova comunque precisare che, in relazione a quanto disposto dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo
e nella considerazione che nel prossimo anno scolastico la riforma, applicata solo nelle prime classi,
comporterà la contestuale vigenza del nuovo e del pregresso ordinamento, le opzioni delle famiglie
potranno trovare accoglimento, compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle istituzioni
scolastiche.
3.2 - Dotazioni organiche (articoli 14 e 15)
Per l'anno 2004/2005, tenuto conto delle previsioni degli articoli 14 e 15 del decreto in questione,
restano confermati l'assetto organico delle scuole secondarie di I grado secondo i criteri fissati dal
D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni, nonché il numero dei posti
attivati complessivamente a livello nazionale per le attività di tempo prolungato.
Fermo restando quanto disposto dai succitati articoli in materia di organico, le istituzioni scolastiche,
nella loro autonomia, adegueranno la configurazione oraria delle cattedre ai nuovi piani di studio.
In coerenza con le succitate precisazioni, si procederà all'assegnazione delle risorse di organico
secondo i criteri e le modalità previgenti. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia,
avranno cura di assicurare il completamento dell'orario di cattedra, anche nell'ambito delle quote
opzionali e facoltative, di quei docenti per i quali l'offerta obbligatoria dovesse comportare una
contrazione di orario, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo. Per quel che concerne i
carichi orari relativi a talune discipline, si rinvia al paragrafo riguardante gli assetti delle
discipline.
Nella fase di prima applicazione e, in particolare, per il prossimo anno scolastico, le attività
facoltative opzionali e i servizi di assistenza educativa alla mensa saranno assicurati entro il limite
delle risorse di organico determinate a livello nazionale.
3.3 - Assetti delle discipline di insegnamento (articolo 14 e Allegato C)
L'articolo 14, comma 2 del decreto prevede che, in via transitoria, fino all'emanazione del regolamento
governativo, si adotti l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo di cui alle Indicazioni
nazionali per i Piani di studio personalizzati per la scuola secondaria di I grado (Allegato C del
decreto), facendo riferimento al Profilo individuato nell'Allegato D.
Le Indicazioni nazionali contengono, tra l'altro, le consistenze orarie delle discipline, con la
conseguente quantificazione, minima, media e massima del monte ore annuo, la cui articolazione, rimessa
all'autonomia scolastica, è suscettibile di compensazione, nel rispetto delle 891 ore annue.
In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari e dei provvedimenti che dovranno ridefinire le classi
di abilitazione all'insegnamento in coerenza con i nuovi piani di studio, le istituzioni scolastiche si
intendono vincolate agli assetti delle discipline di insegnamento di cui alle Indicazioni
nazionali.
Per quel che concerne lo studio delle due lingue comunitarie, è opportuno precisare, per completezza
di quadro espositivo, che i relativi insegnamenti riguarderanno solo le prime classi e non anche le seconde
e le terze, alle quali si applicherà l'ordinamento previgente.
In dipendenza di quanto sopra, all'atto della determinazione dell'organico di diritto, si provvederà
alla definizione delle cattedre e dei posti relativi ad una sola lingua straniera, secondo le attuali
consistenze orarie. In una fase successiva, sarà quantificato il fabbisogno legato allo studio della
seconda lingua e si procederà alla copertura delle relative disponibilità. Ciò,
tenendo conto, ovviamente, anche delle risorse esistenti per effetto di sperimentazioni già
consolidate della seconda lingua, e non trascurando, altresì, la possibilità di utilizzare lo
stesso docente, ove disponibile, per entrambi gli insegnamenti, qualora in possesso dei previsti
requisiti.
Ad ogni buon fine, si fa riserva di ulteriori dettagliate indicazioni a conclusione di valutazioni e
approfondimenti, da effettuare nelle sedi competenti.
Per quel che attiene alle posizioni di servizio e all'impiego dei docenti di educazione tecnica, in via
transitoria e in attesa della revisione delle classi di concorso, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 del
decreto legislativo, tali docenti saranno assegnati all'insegnamento di tecnologia nel quadro degli
insegnamenti previsti nell'area disciplinare "matematica, scienze e tecnologia".
Per l'eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali 3 ore previste per l'insegnamento di
educazione tecnica), i docenti in questione troveranno utilizzazione nelle attività facoltative
opzionali (ivi comprese quelle di laboratorio), secondo le competenze professionali possedute (articolo
14, comma 5).
Anche con riferimento ai suddetti docenti si fa riserva di ulteriori dettagliate indicazioni, a seguito di
valutazione e approfondimenti da effettuare nelle sedi competenti.
Per l'insegnamento dello strumento musicale, si osserva che lo stesso, entrato in ordinamento con la legge
n. 124/1999 ed attivato sulla base delle scelte formulate dalle famiglie, risulta coerente con il nuovo
quadro ordinamentale, rientra nelle consistenze dell'organico di diritto e si colloca nell'ambito delle
opportunità da recepire nel piano dell'offerta formativa.
Del resto già in questa logica sono stati forniti chiarimenti alle scuole e sono state attivate le
procedure selettive degli alunni aspiranti a tali indirizzi di studio.
Analogamente a quanto avviene per gli altri docenti, si confermano i criteri di costituzione delle cattedre
di insegnamento dello strumento musicale, secondo la normativa previgente.
3.4 - Funzione tutoriale (articolo 10)
Il decreto legislativo, all'articolo 10, comma 5, prevede che, al perseguimento delle finalità
proprie della scuola secondaria di I grado, da realizzare soprattutto attraverso la personalizzazione dei
piani di studio, concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che, in
costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni tutoriali analoghe a quelle
già descritte in occasione della trattazione della funzione per la scuola primaria al precedente
paragrafo 2, punto 4.
Per lo svolgimento dei succitati compiti, il docente preposto alla funzione tutoriale si avvale degli
apporti e dei contributi degli altri docenti.
Nelle more della realizzazione della specifica formazione prevista dal decreto legislativo, l'attribuzione
dell'incarico dovrà avvenire nell'ambito delle disponibilità e delle risorse esistenti,
ricorrendo a soluzioni di tipo transitorio e adottando criteri di flessibilità, da ponderare
opportunamente da parte delle istituzioni scolastiche.
In ordine alla specifica funzione e ai compiti operativi, nonché all'individuazione dei criteri per
il conferimento della funzione tutoriale, valgono le osservazioni già formulate per l'analoga
funzione riferita alla scuola primaria, con la precisazione che ulteriori approfondimenti sulla delicata
materia costituiranno oggetto di confronti nelle sedi competenti.
3.5 - Valutazione (articoli 4, 11 e 19)
Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n. 53/2003, il decreto legislativo stabilisce,
all'articolo 4, che la scuola secondaria di I grado sia articolata in un periodo didattico biennale e in un
terzo anno di orientamento e di raccordo con il secondo ciclo.
Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto dispone che, ai fini della validità dell'anno scolastico,
ciascun alunno deve maturare una frequenza minima di tre quarti dell'orario annuale obbligatorio e
facoltativo prescelto.
Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni eccezionali, possono autonomamente stabilire
deroghe ai limiti massimi di assenze.
Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli
riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli studenti.
Gli insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al
periodo successivo. Con deliberazione motivata, gli insegnanti possono, altresì, non ammettere gli
alunni alla classe intermedia.
Il terzo anno si conclude con l'esame di Stato, che è titolo di accesso al sistema dei licei e a
quello dell'istruzione e della formazione professionale.
3.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento (articolo 14 e
Allegati C e D)
L'articolo 14 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e
organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottano in via transitoria le
Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, allegate al decreto medesimo.
Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione su alcuni aspetti
significativi dello stesso.
In via preliminare giova rilevare che il carattere unitario del primo ciclo di istruzione esige che i piani
di studio della scuola secondaria di I grado siano strutturati secondo una linea di continuità e di
coerenza con quelli della scuola primaria.
Si evidenzia il fatto che, in attuazione della legge n. 53/2003, tra le discipline di insegnamento è
stata inserita una seconda lingua comunitaria e tra i nuovi contenuti disciplinari sono state comprese
tecnologia e informatica.
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per discipline e articolati per periodi didattici.
Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola
aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.
Gli obiettivi specifici sono strutturati nelle seguenti discipline di insegnamento: italiano, storia e
geografia, matematica, scienze e tecnologia, inglese e seconda lingua comunitaria, arte e immagine, musica
e scienze motorie e sportive.
L'individuazione delle modalità con cui tradurre gli obiettivi specifici di apprendimento negli
obiettivi formativi delle unità di apprendimento individuali, del gruppo classe, ovvero di gruppi di
livello, di compito o elettivi, è affidata alla responsabilità delle diverse équipe
dei docenti.
Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi
all'educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare e all'affettività) che, come già precisato per la scuola primaria, non
costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e
didattiche unitarie a cui concorrono i docenti del gruppo classe.
Le SS.LL., nel dare la massima diffusione alla presente circolare, vorranno, per la parte di rispettiva
competenza, porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati alla puntuale attuazione delle indicazioni e
delle istruzioni nella stessa contenute.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.
IL MINISTRO
Letizia Moratti
Destinatari:
Ai Sottosegretari di Stato
SEDE
Ai Capi dei Dipartimenti
SEDE
Ai Direttori Generali degli Uffici centrali
SEDE
Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico
per la Provincia di
BOLZANO
All'Intendente scolastico
per le Scuole in lingua tedesca
BOLZANO
All'Intendente scolastico
per le Scuole delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente studi
per la Regione autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA
Ai Centri Servizi Amministrativi
LORO SEDI
e, p.c.,
Al Gabinetto
SEDE
All'Ufficio legislativo
SEDE