Si richiama lattenzione degli Uffici scolastici provinciali che non abbiano ancora attivato i corsi di cui alloggetto sulla necessità di avviare con urgenza la sessione riservata e di concluderla al più tardi nel mese di dicembre p.v..
Quanto sopra, considerato che il personale che consegue labilitazione o lidoneità con la procedura in questione ha titolo allinserimento nelle graduatorie permanenti, il cui aggiornamento, a norma dellart. 2, comma 1 del d.l. n. 255/2001, convertito nella legge n. 333/2001, deve avvenire entro il 31 maggio 2002.
In ogni caso si pregano gli Uffici di voler comunicare, utilizzando le apposite funzioni del sistema informativo, i dati significativi riguardanti la procedura (domande pervenute per settore scolastico e per il settore di scuola secondaria, per classe di concorso), precisando lo stato di avanzamento delle attività ovvero il prevedibile inizio delle medesime.
Modalità di istituzione e svolgimento dei corsi
Le modalità di istituzione e svolgimento dei corsi sono quelle già indicate nelle OO.MM. 153/1999 e 33/2000, nonché nella C.M. 111 del 10 aprile 2000.
In ordine ai costi dei corsi svoltisi ai sensi delle citate OO.MM., si precisa che é stata riscontrata una abnorme spesa per retribuire il personale AT.A. per le attività svolte nellassistenza allo svolgimento dei corsi. Si raccomanda, pertanto, di limitare al massimo il ricorso a detto personale nei corsi da istituire. Per ogni corso dovrà essere impiegata 1 sola unità di personale per le esclusive esigenze di funzionamento dei corsi, ovvero 2 unità, dividendo il servizio in turni e limitando lorario di utilizzazione a quello di effettivo svolgimento dei corsi.
Situazioni particolari
Ci si riferisce ai candidati ammessi a partecipare ai sensi dellO.M. 153/1999 o dellO.M.33/2000 a corsi concernenti classi di concorso dellistruzione secondaria di II grado di particolare specializzazione, che non abbiano trovato in ambito regionale la possibilità di essere avviati ai corsi per mancanza dei docenti titolari della classe di concorso che potessero assumere la docenza del corso, la cui situazione, pur comunicata a questo Ministero ( art.3, comma 6, OM.153/99 ; art. 4, comma 1 O.M. 33), non è stata regolata essendo mancati, in relazione allo stato di avanzamento dei corsi, i tempi tecnici necessari per provvedere allassegnazione. Rientrano nella medesima categoria i candidati che, pur assegnati, non abbiano potuto essere avviati alla frequenza per lavvenuta conclusione dei corsi nella provincia assegnataria.
Non essendo imputabile agli interessati la mancata frequenza, gli stessi dovranno essere avviati prioritariamente ai corsi di cui alla presente O.M., sulla base della istanza presentata ai sensi delle precedenti OO.MM., mantenendo comunque la posizione con riserva nella III fascia delle graduatorie permanenti.
Ove nella regione in cui gli interessati hanno prodotto listanza di partecipazione permanga tuttora limpossibilità di istituire il corso per mancanza dei docenti titolari della classe di concorso che possano assumere la docenza del corso stesso, è necessario che, previe opportune intese tra gli Uffici scolastici provinciali interessati, venga individuata adeguata sistemazione presso provincia di regione limitrofa, in cui risulti in servizio personale titolare della medesima classe di concorso. La comunicazione agli interessati del cambiamento della sede sarà effettuata dallUfficio scolastico provinciale individuato quale sede idonea allistituzione del corso che provvederà ad informare di ciò anche questo Ministero. In proposito si fa presente che sarà inviato a cura del sistema informativo un apposito prospetto aggiornato contenente lindicazione, per ciascuna provincia, delle unità di personale titolare in ciascuna classe di concorso.
Si precisa comunque che la sistemazione dei candidati fuori regione, per cui peraltro sono previste particolari agevolazioni ai sensi dellO.M. 33/2000 e della C.M. 111/2000, potrà essere disposta solo in caso di assoluta mancanza nella regione di titolari che possano assumere la docenza dei corsi.
Personale che ha frequentato senza titolo le precedenti sessioni riservate e superato gli esami finali pur privo dei requisiti di ammissione.
Il personale in questione, ove si trovi attualmente nelle condizioni di ammissibilità, può ottenere, ai sensi dellart.3 dellO.M. 1/2001 lo scioglimento della riserva ovvero, qualora escluso con provvedimento definitivo, la revoca del provvedimento di esclusione dal corso adottato con decreto ministeriale, con effetti dalla conclusione del corso istituito ai sensi dellO.M. 1/2001 cui avrebbe avuto titolo a partecipare.
Contenzioso gerarchico
Si rammenta che secondo le indicazioni contenute nella nota prot. n. 6155 del 17 luglio 2001 del Dipartimento per i servizi sul territorio - Direzione generale per lorganizzazione dei servizi sul territorio, le decisioni su ricorsi gerarchici avviati dopo il 1° marzo 2001 in materia di sessioni riservate di abilitazione o di idoneità spettano ai Direttori regionali competenti per territorio.