Nota circolare UPPA n. 09/08
Roma, lì 31 gennaio 2008
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Roma
Alle Amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo
Loro sedi
Al Consiglio di Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma
Alla Corte dei Conti
Ufficio del Segretario generale
Roma
All'Avvocatura generale dello Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma
Alle Agenzie
Loro sedi
All'ARAN
Roma
Agli Enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Loro sedi
Agli Enti pubblici
(ex art. 70 del D.Lgs n. 165/01)
(tramite i Ministeri
vigilanti)
Loro sedi
Agli Enti di ricerca
(tramite i Ministeri
vigilanti)
Loro sedi
Alle Istituzioni universitarie
(tramite il Ministero
dell'Università e della ricerca)
Loro sedi
Alle Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
(tramite il Ministero dello Sviluppo Economico)
Loro sedi
Alla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione
Roma
Alle Regioni
Loro sedi
Alle Autonomie locali
(Tramite le Regioni e le Province)
Loro sedi
OGGETTO: validità dei diplomi accademici rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi.
Pervengono a questo Ufficio numerosi quesiti in merito alla validità, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, dei diplomi accademici rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
Al riguardo si richiama la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e degli Istituti musicali pareggiati, che ha considerato il settore artistico allo stesso livello delle Università ed ha definito le Accademie e le altre istituzioni artistiche, quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale.
Il comma 3-bis dell'articolo 4 della legge citata, aggiunto dall'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n. 268, ha equiparato, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, i diplomi rilasciati dalle predette istituzioni in base all'ordinamento previgente alla legge n. 508 del 1999, alle lauree previste dal Regolamento di cui al D. M. 3 novembre 1999, n. 509, purché conseguiti da coloro che siano in possesso anche del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
La finalità perseguita dal legislatore appare quella di salvaguardare il valore dei titoli di studio conseguiti antecedentemente alla legge n. 508 del 1999 equiparandoli automaticamente ai diplomi accademici previsti dalla legge di riforma per i quali l'equivalenza con quelli universitari è sancita dal disposto dell'articolo 2, comma 5 della medesima legge.
Il successivo regolamento, di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle suddette istituzioni, all'articolo 3, prevede specificatamente che, in analogia al sistema universitario, le istituzioni del settore artistico e musicale attivino corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master.
Nelle more dell'emanazione dei relativi decreti attuativi, è stata autorizzata l'attivazione, in via sperimentale, di percorsi formativi triennali, validati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che, nella sostanza, anticipano i nuovi ordinamenti essendo strutturati con un impegno complessivo degli studi e con l'acquisizione di crediti formativi più qualificanti rispetto ai corsi del previgente ordinamento.
Considerato quanto sopra evidenziato si può ritenere che i diplomi accademici di I livello, rilasciati all'esito dei predetti corsi, abbiano il medesimo valore dei diplomi del previgente ordinamento, atteso che entrambi consentono, tra l'altro, l'accesso ai corsi di secondo livello, di specializzazione e ai master.
Conseguentemente le Amministrazioni pubbliche valuteranno i diplomi accademici di primo livello del tutto assimilabili ai diplomi rilasciati dalle Istituzioni AFAM prima dell'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999, ferma restando la previsione contenuta nell'articolo 2, comma 5 della legge n. 508 del 1999 in merito all'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione concreta delle equipollenze tra titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni in questione ed i titoli universitari ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.