Diploma di secondo livello nei Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati

Allegati


Decreto Ministeriale 8 gennaio 2004 prot. n. 1/AFAM/2004

Diploma di secondo livello nei Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati



VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;

CONSIDERATO che le istituzioni di cui alla citata legge n. 508/99 sono state autorizzate ad attivare corsi sperimentali per le innovazioni didattiche, in attesa della definizione dei nuovi ordinamenti;

CONSIDERATO che non è stato ancora emanato il regolamento sulla riorganizzazione didattica previsto dalla stessa legge n. 508/99;

VISTO il progetto di sperimentazione presentato dalla Conferenza dei Direttori dei Conservatori di musica con nota del 22 ottobre  2003;

RITENUTO che tale progetto è coerente con il riordinamento didattico previsto dal citato regolamento in itinere;

RITENUTO di dover consentire l’attivazione, in via sperimentale, di un percorso formativo di secondo livello in  “Discipline musicali” negli ambiti interpretativo-compositivo e tecnologico, per garantire lo sviluppo coordinato, a livello specialistico, delle competenze disciplinari e professionali, già acquisite dagli studenti diplomati


DECRETA

Art. 1

I Conservatori di musica possono attivare dall’anno accademico 2003 – 2004, il biennio sperimentale per il conseguimento del titolo di diploma accademico di secondo livello in “Discipline musicali”, previa autorizzazione del Ministero, con le modalità e procedure indicate all’art. 2.
Il programma didattico formativo è determinato nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2
La proposta è deliberata dal Collegio dei docenti e deve indicare gli obiettivi del percorso formativo e i relativi sbocchi professionali, nonché le discipline da attivare, individuando quelle obbligatorie per almeno il 65% dei crediti formativi, nell’ambito delle attività formative di base e caratterizzanti.
L’attivazione, previa verifica delle risorse umane e finanziarie, è deliberata dal Consiglio di amministrazione che certifica l’adeguatezza delle strutture e delle dotazioni strumentali disponibili nonché le modalità di copertura degli insegnamenti, assicurando la piena funzionalità dei corsi istituzionali di livello inferiore.

Art. 3

I Conservatori di musica sono tenuti a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 4
Le disposizioni di cui al presente decreto si estendono agli Istituti musicali pareggiati che presentino un progetto di percorso di studi di secondo livello concordato con l’Ente gestore di riferimento e con le modalità di cui all’art. 2 del presente decreto.



Roma, 8 gennaio 2004
Prot. n. 1/AFAM/2004

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)


Allegati:
Allegato 1
Allegato 2