Decreto Ministeriale 8 gennaio 2004 prot. n. 1/AFAM/2004
Diploma di secondo livello nei Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati
VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni; VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali; CONSIDERATO che le istituzioni di cui alla citata legge n. 508/99 sono state autorizzate ad attivare corsi sperimentali per le innovazioni didattiche, in attesa della definizione dei nuovi ordinamenti; CONSIDERATO che non è stato ancora emanato il regolamento sulla riorganizzazione didattica previsto dalla stessa legge n. 508/99; VISTO il progetto di sperimentazione presentato dalla Conferenza dei Direttori dei Conservatori di musica con nota del 22 ottobre 2003; RITENUTO che tale progetto è coerente con il riordinamento didattico previsto dal citato regolamento in itinere; RITENUTO di dover consentire l’attivazione, in via sperimentale, di un percorso formativo di secondo livello in “Discipline musicali” negli ambiti interpretativo-compositivo e tecnologico, per garantire lo sviluppo coordinato, a livello specialistico, delle competenze disciplinari e professionali, già acquisite dagli studenti diplomati Art. 1 I Conservatori di musica possono attivare dall’anno accademico 2003 – 2004, il biennio sperimentale per il conseguimento del titolo di diploma accademico di secondo livello in “Discipline musicali”, previa autorizzazione del Ministero, con le modalità e procedure indicate all’art. 2. Art. 2 Art. 3 I Conservatori di musica sono tenuti a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso. Art. 4
DECRETA
Il programma didattico formativo è determinato nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
La proposta è deliberata dal Collegio dei docenti e deve indicare gli obiettivi del percorso formativo e i relativi sbocchi professionali, nonché le discipline da attivare, individuando quelle obbligatorie per almeno il 65% dei crediti formativi, nell’ambito delle attività formative di base e caratterizzanti.
L’attivazione, previa verifica delle risorse umane e finanziarie, è deliberata dal Consiglio di amministrazione che certifica l’adeguatezza delle strutture e delle dotazioni strumentali disponibili nonché le modalità di copertura degli insegnamenti, assicurando la piena funzionalità dei corsi istituzionali di livello inferiore.
Le disposizioni di cui al presente decreto si estendono agli Istituti musicali pareggiati che presentino un progetto di percorso di studi di secondo livello concordato con l’Ente gestore di riferimento e con le modalità di cui all’art. 2 del presente decreto.
Il Ministro |