Attivazione corsi a.a. 2004-2005 - ai sensi della legge n.143/04, articolo 2, commi 2, 4 e 4 bis - presso i Conservatori nell'ambito della Scuola di Didattica della Musica

Allegati


Decreto Ministeriale 8 novembre 2004 prot. n. 100/2004

Attivazione corsi a.a. 2004-2005 - ai sensi della legge n.143/04, articolo 2, commi 2, 4 e 4 bis - presso i Conservatori nell'ambito della Scuola di Didattica della Musica




Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica
Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica


VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;

VISTO l’articolo 2, commi 2, 4 e 4 bis della legge 4 giugno 2004, n. 143 recante disposizioni speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento;

CONSIDERATO che è in corso di definizione la normativa generale in materia di formazione degli insegnanti di cui all’articolo 5, comma 2, della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

ATTESA la necessità di definire le modalità per l’ammissione al corso speciale, nonché per l’ammissione all’ultimo anno dei corsi di “Didattica della Musica”, coordinati con le relative classi di strumento presso i Conservatori, al fine di conseguire la suddetta abilitazione;
 
SENTITO il parere del CNAM, espresso nelle adunanze dell’11 giugno 2004 e del 30 settembre 2004;

D E C R E T A:

Articolo 1
Attivazione dei corsi

1. Nell’anno accademico 2004 – 2005,  i Conservatori di Musica, nell’ambito della scuola di didattica, ai sensi della Legge 143 del 4 giugno 2004, articolo 2, commi 2, 4 e 4 bis, possono attivare i seguenti corsi:

a) corso speciale annuale - di cui all’allegata tabella A) - riservato agli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati, privi di abilitazione all’insegnamento,  che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi, in una della classi di concorso 31 A o 32 A, dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004, data di entrata in vigore della suddetta Legge.

b) corso corrispondente all’ultimo anno della Scuola di didattica della musica - di cui all’allegata tabella B) - coordinato con le relative classi di strumento, per l’ammissione anche in sopranumero, degli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati, privi di abilitazione all’insegnamento, che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77 A,  dal 1 settembre 1999 alla predetta data del 6 giugno 2004.

c) corso corrispondente all’ultimo anno della Scuola di didattica della musica - di cui all’allegata tabella C) - coordinato con le relative classi di strumento, per l’ammissione degli insegnanti in possesso di diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati, nonchè di abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso 31A o 32A,  che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77 A, dal 1 settembre 1999 alla suddetta data del 6 giugno 2004.

Articolo 2
Disposizioni generali

1. E’ obiettivo formativo dei corsi la promozione e lo sviluppo delle attitudini e delle competenze caratterizzanti il  profilo  professionale dell’insegnamento di scuola secondaria nel settore musicale.

2. I Conservatori possono consorziarsi tra loro e con gli Istituti Musicali Pareggiati, per lo svolgimento dei corsi di cui all’articolo 1, anche al fine di razionalizzare l’offerta formativa sul territorio nazionale e di ottimizzare le risorse da utilizzare per il funzionamento degli stessi.

3. Il Consiglio Accademico, ove costituito, o il Collegio dei docenti dei Conservatori, sede dei corsi di abilitazione, determina il numero massimo dei candidati da ammettere ai corsi, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente, e di dotazioni didattico-strumentali.

4. Le discipline dei percorsi formativi e i relativi crediti sono indicati nelle allegate tabelle.

 
5. Il contingente dei posti disponibili per ciascun corso di cui all’articolo 1 e  la data di inizio, sono pubblicizzati presso ciascun Conservatorio.

6. L’attivazione è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa verifica della compatibilità finanziaria, tenuto conto anche dei contributi fissati per la frequenza dei corsi. Non possono essere attivati corsi con numero di iscritti inferiore a cinque unità.

Articolo 3
Ammissione ai corsi

1. Costituisce titolo di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 1 il servizio di insegnamento prestato nelle istituzioni statali, paritarie o legalmente riconosciute, con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o alla classe di concorso.

2. Le modalità di verifica dei requisiti nonchè le modalità di ammissione e di avvio dei corsi in ciascun Conservatorio, sono definite con apposita direttiva della Direzione Generale dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.


3. Gli interessati con istanza, presentata per via telematica, indicano le sedi prescelte per la frequenza dei predetti corsi. Nel caso di richieste eccedenti il numero programmato da ciascun Conservatorio, l’ammissione avviene sulla base di graduatorie formulate secondo i seguenti criteri:

Titoli valutabili e punteggi attribuibili:

a) voto del diploma o del diploma accademico di primo livello rilasciato dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati prescritti per l’ammissione,  fino ad un massimo di 10 punti:

Diploma di Conservatorio

(voto espresso in 10/10)

Diploma accademico di I livello

(voto espresso in 110/110)

Punti

Votazione   da 6 a 6,99

Votazione   da 66 a 76

0

Votazione  da 7 a 7,99

Votazione   da 77 a 87

2

Votazione  da 8 a 8,99

Votazione   da 88 a 98

4

Votazione  da 9 a 9,99

Votazione   da 99 a 109

6

Votazione   di 10

Votazione   di 110

8

Votazione   di 10 con lode     

Votazione   di 110 e lode

10

b) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

(voti espressi in 10/10)

(voti espressi in 30/30)

Punti

Votazione  Media da 6 a 6,99

Votazione  Media da 18 a 20

0

Votazione  Media da 7 a 7,99

Votazione  Media da 21 a 23

2

Votazione  Media da 8 a 8,99

Votazione  Media da 24 a 26

4

Votazione  Media da 9 a 9,99

Votazione  Media da 27 a 29

6

Votazione  Media di 10

Votazione  Media di 30

8

Votazione Media  di 10 con lode

Votazione Media  di 30 e lode

10

c) altri titoli di studio e di ricerca fino a un massimo di 10 punti:

Tipologia del titolo

punti

Ulteriore diploma di Conservatorio oltre a quello prescritto per l’ammissione

3

Laurea (o ulteriore diploma di conservatorio con maturità)

3

Dottorato  di ricerca

3

Diploma di scuola di Specializzazione

2

Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia di S. Cecilia

3

d) titoli di servizio (0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni in aggiunta al requisito di ammissione) fino ad un massimo di 30 punti.

  1. Gli idonei non ammessi in relazione al numero programmato per l’anno accademico 2004/2005, mantengono il diritto all’ammissione per gli anni accademici successivi, sulla base della graduatoria già formulata.
  2. La frequenza dei predetti corsi è incompatibile con la frequenza di altri corsi accademici o universitari anche di diverso livello, sia ordinamentali che sperimentali.
  3. L’impegno complessivo richiesto all’allievo corrisponde a sessanta crediti, distribuiti tra le varie attività, entro i limiti stabiliti dalle tabelle allegate al presente decreto.
  4. A conclusione dei corsi è prevista una prova di verifica per ciascuna disciplina dei percorsi formativi .
  5. Le commissioni per dette prove sono nominate dal Direttore del Conservatorio e formate dal docente della materia cui si riferisce la prova e da altri due docenti dei corsi.
  6. Ad ogni esame viene attribuita una votazione espressa in trentesimi. Supera l’esame il candidato che raggiunge una votazione di almeno 18/30.
  7. Ai fini dell’ammissione all’esame finale, è necessario aver frequentato l’80% delle attività formative previste da ciascuna tipologia di corsi.
  8. Lo studente che ha conseguito tutti i crediti previsti dal piano di studi è ammesso all’esame finale.
  9. Detto esame, avente valore di esame di Stato, consiste nella discussione di una tesi originale, redatta dal candidato, al quale viene attribuita una votazione espressa in trentesimi.
  10. L’esame è superato con una votazione di almeno 18/30.
  11. Il voto complessivo di abilitazione è espresso in sessantesimi ed è dato dal voto di ammissione sommato al voto dell’esame finale.
  12. All’unanimità la commissione può attribuire la lode.
  13. La Commissione per l’esame finale è nominata dal Direttore del Conservatorio ed è composta da quattro docenti del corso e da un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
  14. Al termine del corso di studio, con il superamento dell’ esame di Stato, il candidato consegue l’abilitazione all’insegnamento per le classi corrispondenti, utile anche per il conseguente inserimento nelle relative graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 94 n. 297 e successive modificazioni.
  15. Il relativo certificato rilasciato dal Conservatorio è sottoscritto anche dal rappresentante del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

Articolo 4

 Contributo di iscrizione e di frequenza

I corsi indicati all’articolo 1 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dai Conservatori mediante  i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti stessi;  i medesimi corsi, infatti, non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio dei singoli Conservatori.



Roma, 8 novembre 2004
Prot. n. 100/2004

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)


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Allegato 1