Attivazione corsi a.a. 2004-2005 - ai sensi della legge n.143/04, articolo 2, commi 2, 4 e 4 bis - presso i Conservatori nell'ambito della Scuola di Didattica della Musica
Decreto Ministeriale 8 novembre 2004 prot. n. 100/2004
Attivazione corsi a.a. 2004-2005 - ai sensi della legge n.143/04, articolo 2, commi 2, 4 e 4 bis - presso i Conservatori nell'ambito della Scuola di Didattica della Musica
Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica
Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale; VISTO l’articolo 2, commi 2, 4 e 4 bis della legge 4 giugno 2004, n. 143 recante disposizioni speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento; CONSIDERATO che è in corso di definizione la normativa generale in materia di formazione degli insegnanti di cui all’articolo 5, comma 2, della Legge 28 marzo 2003, n. 53; ATTESA la necessità di definire le modalità per l’ammissione al corso speciale, nonché per l’ammissione all’ultimo anno dei corsi di “Didattica della Musica”, coordinati con le relative classi di strumento presso i Conservatori, al fine di conseguire la suddetta abilitazione; D E C R E T A: Articolo 1 1. Nell’anno accademico 2004 – 2005, i Conservatori di Musica, nell’ambito della scuola di didattica, ai sensi della Legge 143 del 4 giugno 2004, articolo 2, commi 2, 4 e 4 bis, possono attivare i seguenti corsi: a) corso speciale annuale - di cui all’allegata tabella A) - riservato agli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati, privi di abilitazione all’insegnamento, che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi, in una della classi di concorso 31 A o 32 A, dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004, data di entrata in vigore della suddetta Legge. b) corso corrispondente all’ultimo anno della Scuola di didattica della musica - di cui all’allegata tabella B) - coordinato con le relative classi di strumento, per l’ammissione anche in sopranumero, degli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati, privi di abilitazione all’insegnamento, che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77 A, dal 1 settembre 1999 alla predetta data del 6 giugno 2004. c) corso corrispondente all’ultimo anno della Scuola di didattica della musica - di cui all’allegata tabella C) - coordinato con le relative classi di strumento, per l’ammissione degli insegnanti in possesso di diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati, nonchè di abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso 31A o 32A, che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77 A, dal 1 settembre 1999 alla suddetta data del 6 giugno 2004. Articolo 2 1. E’ obiettivo formativo dei corsi la promozione e lo sviluppo delle attitudini e delle competenze caratterizzanti il profilo professionale dell’insegnamento di scuola secondaria nel settore musicale. 2. I Conservatori possono consorziarsi tra loro e con gli Istituti Musicali Pareggiati, per lo svolgimento dei corsi di cui all’articolo 1, anche al fine di razionalizzare l’offerta formativa sul territorio nazionale e di ottimizzare le risorse da utilizzare per il funzionamento degli stessi. 3. Il Consiglio Accademico, ove costituito, o il Collegio dei docenti dei Conservatori, sede dei corsi di abilitazione, determina il numero massimo dei candidati da ammettere ai corsi, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente, e di dotazioni didattico-strumentali. 4. Le discipline dei percorsi formativi e i relativi crediti sono indicati nelle allegate tabelle. 6. L’attivazione è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa verifica della compatibilità finanziaria, tenuto conto anche dei contributi fissati per la frequenza dei corsi. Non possono essere attivati corsi con numero di iscritti inferiore a cinque unità. Articolo 3 1. Costituisce titolo di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 1 il servizio di insegnamento prestato nelle istituzioni statali, paritarie o legalmente riconosciute, con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o alla classe di concorso. 2. Le modalità di verifica dei requisiti nonchè le modalità di ammissione e di avvio dei corsi in ciascun Conservatorio, sono definite con apposita direttiva della Direzione Generale dell’Alta Formazione Artistica e Musicale. Titoli valutabili e punteggi attribuibili: a) voto del diploma o del diploma accademico di primo livello rilasciato dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati prescritti per l’ammissione, fino ad un massimo di 10 punti: Diploma di Conservatorio (voto espresso in 10/10) Diploma accademico di I livello (voto espresso in 110/110) Punti Votazione da 6 a 6,99 Votazione da 66 a 76 0 Votazione da 7 a 7,99 Votazione da 77 a 87 2 Votazione da 8 a 8,99 Votazione da 88 a 98 4 Votazione da 9 a 9,99 Votazione da 99 a 109 6 Votazione di 10 Votazione di 110 8 Votazione di 10 con lode Votazione di 110 e lode 10 b) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti: (voti espressi in 10/10) (voti espressi in 30/30) Punti Votazione Media da 6 a 6,99 Votazione Media da 18 a 20 0 Votazione Media da 7 a 7,99 Votazione Media da 21 a 23 2 Votazione Media da 8 a 8,99 Votazione Media da 24 a 26 4 Votazione Media da 9 a 9,99 Votazione Media da 27 a 29 6 Votazione Media di 10 Votazione Media di 30 8 Votazione Media di 10 con lode Votazione Media di 30 e lode 10 c) altri titoli di studio e di ricerca fino a un massimo di 10 punti: Tipologia del titolo punti Ulteriore diploma di Conservatorio oltre a quello prescritto per l’ammissione 3 Laurea (o ulteriore diploma di conservatorio con maturità) 3 Dottorato di ricerca 3 Diploma di scuola di Specializzazione 2 Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia di S. Cecilia 3 d) titoli di servizio (0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni in aggiunta al requisito di ammissione) fino ad un massimo di 30 punti. Articolo 4 Contributo di iscrizione e di frequenza I corsi indicati all’articolo 1 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dai Conservatori mediante i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti stessi; i medesimi corsi, infatti, non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio dei singoli Conservatori.
SENTITO il parere del CNAM, espresso nelle adunanze dell’11 giugno 2004 e del 30 settembre 2004;
Attivazione dei corsi
Disposizioni generali
5. Il contingente dei posti disponibili per ciascun corso di cui all’articolo 1 e la data di inizio, sono pubblicizzati presso ciascun Conservatorio.
Ammissione ai corsi
3. Gli interessati con istanza, presentata per via telematica, indicano le sedi prescelte per la frequenza dei predetti corsi. Nel caso di richieste eccedenti il numero programmato da ciascun Conservatorio, l’ammissione avviene sulla base di graduatorie formulate secondo i seguenti criteri:
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