MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO
8 novembre 2011
Riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico, di
cui al decreto 28 settembre 2007, n. 137 e al decreto 7 ottobre 2004,
n. 82. (11A15372)
(GU n. 280 del 1-12-2011
)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 concernente il Regolamento
sulla disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi
dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in
particolare l'art. 3, comma 3, il quale prevede che "i percorsi
formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche,
musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e
secondo grado sono attivati dalle Universita' e dagli istituti di
alta formazione artistica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508,
nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico
di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo";
Visto inoltre, l'art. 5 dello stesso decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249 sulla disciplina della programmazione degli accessi ai
percorsi formativi di cui trattasi;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie
di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003,
n. 132, concernente il Regolamento sui criteri per l'autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni
artistiche e musicali, a norma delle legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.
212, concernente il Regolamento sulla disciplina per la definizione
degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21
dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, recante "Regolamento concernente la struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2,
comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286";
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28
settembre 2007, n. 137 concernente l'attivazione, nei conservatori di
musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di
secondo livello, ad indirizzo didattico;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione, nelle
accademie di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad
indirizzo didattico;
Ritenuto di dover avviare il processo di riordino dei corsi
biennali di secondo livello delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica in attuazione del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. A decorrere dall'anno accademico 2011/2012 i corsi biennali di
secondo livello ad indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 e al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 sono riordinati in attuazione del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in conformita' agli ordinamenti
ivi definiti e alle relative tabelle allegate.
Art. 2
Modalita' di istituzione dei corsi
1. In attesa della definizione degli specifici requisiti di cui
all'art. 3, le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e
coreutica, da qui in poi AFAM, possono istituire, anche con le
modalita' di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, i corsi di studio di cui
all'art. 1 esclusivamente presso le istituzioni sedi dei corsi
biennali di secondo livello ad indirizzo didattico di cui al decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n.
137, purche' sedi di Dipartimenti di Didattica della Musica, e al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 7 ottobre 2004, n. 82.
2. Le proposte di istituzione, deliberate dal Consiglio di
Amministrazione previa approvazione del Consiglio Accademico, sono
presentate al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca per l'approvazione, sentito il Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale secondo quanto stabilito al comma 3.
3. Le proposte di istituzione sono trasmesse al Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale, per quanto riguarda
l'anno accademico 2011/2012, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per, quanto riguarda i
successivi anni accademici, le proposte sono trasmesse al Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale entro il 30
giugno di ogni anno.
4. L'effettiva attivazione resta subordinata all'autorizzazione con
specifico decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, finalizzata al rispetto della programmazione in ambito
regionale del fabbisogno di personale docente delle istituzioni
scolastiche e dei contingenti stabiliti per ciascuna classe di
abilitazione. A tal fine, le proposte di cui al comma 3 contemplano
altresi' una tabella in cui e' fissata la proposta di offerta
formativa. Nel caso dei corsi di cui alla tabella 9 allegata al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249, relativi alla classe di
abilitazione A 077, strumento musicale nella scuola secondaria di
primo grado, la proposta di offerta formativa e' ripartita per i
singoli strumenti ricompresi nella predetta classe di concorso. Le
proposte di offerta formativa sono altresi' rinnovate o modificate da
parte delle Istituzioni entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 3
Assetto a regime dei corsi di studio
1. Entro dodici mesi dall'adozione dei regolamenti previsti
dall'art. 14, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca provvede a elaborare e proporre al
Ministro i requisiti necessari per la istituzione e la attivazione a
regime dei corsi di studio di cui all'art. 1, da adottare con
successivo decreto.
2. Le istituzioni AFAM, entro ventiquattro mesi dalla adozione del
decreto di cui al comma 1, si adeguano ai requisiti ivi previsti,
relativamente ai corsi di cui all'art. 1, pena la soppressione e
conseguente disattivazione degli stessi.
Roma, 8 novembre 2011
Il Ministro: Gelmini