Modifiche all'ordinamento della Scuola di Didattica della Musica
Decreto Ministeriale 12 novembre 2004 prot. n. 109/2004
Modifiche all'ordinamento della Scuola di Didattica della Musica
Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica
Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Istituzioni di Alta Formazione e specializzazione artistica e musicale; VISTA la legge 22 novembre 2002, n. 268 ed in particolare l’art.6, comma 2 il quale, fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, riconosce al diploma di Didattica della musica valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole e per l’ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purchè congiunto al diploma di istruzione secondaria superiore e al diploma di Conservatorio; VISTI i decreti ministeriali 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994 con i quali sono state dettate disposizioni in ordine alla ridefinizione dei corsi straordinari, ivi compreso quello di Didattica della musica e sono stati disciplinati i programmi didattici e i criteri in ordine agli esami di ammissione, passaggio e diploma nonché alla frequenza degli studenti; ATTESA l’esigenza di garantire una omogeneità di valutazione dei titoli abilitanti al fine di evitare disparità di trattamento; RITENUTO pertanto, di dover apportare alcune modifiche all’ordinamento della Scuola di Didattica della musica; 2.Possono essere, comunque, ammessi a sostenere l’esame finale abilitante gli studenti che abbiano completato l’intero percorso formativo in un periodo temporale di almeno quattro semestri. 3.Ai fini dell’ammissione all’esame finale è necessario aver frequentato l’80% delle attività didattiche programmate per ciascun semestre. 4.La frequenza del predetto percorso di studi è incompatibile con la frequenza di altri corsi accademici o universitari, anche di diverso livello, sia ordinamentali che sperimentali. 5.Le valutazioni degli esami e delle prove per il conseguimento del diploma sono espresse in trentesimi anziché in decimi. 6.La Commissione per l’esame finale è presieduta dal Direttore del Conservatorio o da un suo delegato ed è composta dai docenti della Scuola di Didattica della musica e da un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 7.Per quanto non espressamente previsto col presente decreto restano in vigore le norme dei DD.MM. 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994.
CONSIDERATO che è in corso di definizione la normativa generale in materia di formazione degli insegnanti, di cui all’art.5 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
VALUTATA l’opportunità di consentire agli studenti, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e di conservatorio, la possibilità di conseguire in un arco temporale abbreviato, in relazione ai curricola formativi già acquisiti, il diploma di Didattica della musica con valore abilitante;
ACQUISITO il parere del CNAM, espresso nelle sedute del 30 settembre 2004 e del 26 ottobre 2004;
DECRETA
1.Per le motivazioni indicate in premessa, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, che hanno attivato nei loro ordinamenti la Scuola di Didattica della musica, possono ammettere gli studenti iscritti, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio, a sostenere gli esami per il passaggio agli anni successivi, anche con cadenza semestrale, purchè nell’arco del semestre sia stato completato il relativo percorso formativo.
Il Ministro |