MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 10 settembre 2010, n. 249
Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (11G0014) (GU n. 24 del 31-1-2011  - Suppl. Ordinario n.23)
testo in vigore dal: 15-2-2011
  
        
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, secondo comma, lettera n), e sesto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62; Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 268; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; Visto l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto l'articolo 64 e, in particolare, il comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; Visto il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell' istruzione, dell' universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 , n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 concernente l'attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione, nelle accademie di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente norme sull'autonomia didattica degli atenei, che ha sostituito il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37 concernente le classi di abilitazione nella scuola secondaria di primo grado; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 25 giugno 2009; Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 26 maggio 2009; Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nell'adunanza del 26 giugno 2009; Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 22 giugno 2009; Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sessione consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Ritenuto di non doversi adeguare al parere della VII Commissione della Camera dei deputati riguardo alla condizione 5, in quanto la possibilita' di approfondire determinate aree disciplinari nel percorso di Scienze della Formazione Primaria e' gia' contemplata nei crediti a scelta dello studente e la figura di docente esperto in determinati ambiti non e' attualmente prevista dall'ordinamento vigente; riguardo alla condizione 8, poiche' la maturazione di competenze docimologiche e' gia' prevista negli insegnamenti indicati nelle tabelle ed e' approfondita nel corso del tirocinio; riguardo alla condizione 11, perche' i criteri di scelta dei tutor sono oggetto di successivo decreto e la previsione di eventuali meccanismi premiali esula dall'ambito del presente decreto; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 7 settembre 2010; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, collegato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, i requisiti e le modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni di cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell'istruzione dell' universita' e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64.

          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          all'amministrazione  competente  per   materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.   
          Nota al titolo: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 416, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante:  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008): 
                «416. Nelle more del complessivo processo di  riforma
          della formazione iniziale e del reclutamento  dei  docenti,
          anche al fine di assicurare regolarita' alle assunzioni  di
          personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e
          disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause
          che  determinano   la   formazione   di   precariato,   con
          regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione
          e dal Ministro dell'universita' e della  ricerca  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione,   previo    parere    delle    Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere  finanziario  da  rendere  entro  il  termine  di
          quarantacinque giorni, decorso il  quale  il  provvedimento
          puo' essere comunque adottato, e'  definita  la  disciplina
          dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale e
          dell'attivita'  procedurale   per   il   reclutamento   del
          personale  docente,  attraverso  concorsi   ordinari,   con
          cadenza biennale, nei limiti delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente  per  il  reclutamento  del  personale
          docente,  senza  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica e fermo restando il vigente regime  autorizzatorio
          delle assunzioni. E'  comunque  fatta  salva  la  validita'
          delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Sono  abrogati
          l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.» 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 33, sesto comma  e
          117,  secondo  comma,  lettera  n)  e  sesto  comma   della
          Costituzione: 
                «Le  istituzioni  di  alta  cultura,  universita'  ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.» 
              «Lo Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a)-m) (omissis) 
                n) norme generali sull'istruzione;» 
              «La potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite.» 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Per il testo dell'articolo 2, comma 416  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244 concernente: "Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008)", si veda la nota al titolo. 
              - La legge 2 dicembre 1991, n. 390 recante: "Norme  sul
          diritto agli studi universitari" e' stata pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1991, n. 291. 
              -  La  legge  5  febbraio   1992,   n.   104   recante:
          "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti delle persone  handicappate"  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante
          "Testo unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado", e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19
          maggio 1994, n. 115, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 95, della
          legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: "Misure  urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di controllo": 
                «95.   L'ordinamento   degli    studi    dei    corsi
          universitari, con esclusione del dottorato di  ricerca,  e'
          disciplinato  dagli  atenei,  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,
          n. 341 , in conformita' a criteri  generali  definiti,  nel
          rispetto della normativa comunitaria  vigente  in  materia,
          sentiti  il  Consiglio   universitario   nazionale   e   le
          Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, di concerto con  altri  Ministri  interessati,
          limitatamente ai criteri relativi agli  ordinamenti  per  i
          quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
          in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni  dei
          commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti  di  cui
          al presente comma determinano altresi': 
                  a) con riferimento ai  corsi  di  cui  al  presente
          comma,  accorpati  per  aree  omogenee,  la  durata,  anche
          eventualmente  comprensiva  del  percorso  formativo   gia'
          svolto, l'eventuale serialita' dei  predetti  corsi  e  dei
          relativi  titoli,  gli  obiettivi  formativi  qualificanti,
          tenendo  conto  degli   sbocchi   occupazionali   e   della
          spendibilita'  a   livello   internazionale,   nonche'   la
          previsione  di  nuove  tipologie  di  corsi  e  di   titoli
          universitari,  in  aggiunta  o  in  sostituzione  a  quelli
          determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4,  comma  1,
          della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli
          ordinamenti e  la  durata  di  quelli  di  cui  al  decreto
          legislativo 8 maggio 1998, n.  178,  in  corrispondenza  di
          attivita'   didattiche   di   base,   specialistiche,    di
          perfezionamento scientifico, di alta formazione  permanente
          e ricorrente; 
                  b) modalita' e strumenti per l'orientamento  e  per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso   l'utilizzo   di   strumenti   informatici    e
          telematici; 
                  c) modalita' di attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di ricerca, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui  al
          Capo II del Titolo III del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  commi  4  e  5,
          della legge 3  agosto  1998,  n.  315  recante  "Interventi
          finanziari per l'universita' e la ricerca": 
                «4.  Le  universita'  possono  utilizzare   personale
          docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine
          di svolgere compiti di  supervisione  del  tirocinio  e  di
          coordinamento del medesimo con altre  attivita'  didattiche
          nell'ambito di corsi di laurea in scienze della  formazione
          primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento
          nelle scuole secondarie. Le modalita' di  utilizzazione  di
          detto personale sono determinate con decreti del  Ministero
          della pubblica istruzione, nel limite di un  onere  per  il
          bilancio  dello  Stato,  relativo   alla   spesa   per   la
          sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi  per
          il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999  e  di  lire  50
          miliardi  a  decorrere  dal  2000.   In   sede   di   prima
          applicazione delle disposizioni del  presente  comma,  tali
          modalita' sono individuate  nella  concessione  di  esoneri
          parziali   dal   servizio.   Gli   atenei,   con    proprie
          disposizioni, adottano apposite  procedure  di  valutazione
          comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare,
          sulla  base   di   criteri   generali   determinati   dalla
          commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della  legge  9
          maggio 1989, n. 168 , nonche' disciplinano le modalita'  di
          partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici.
          Delle commissioni incaricate  dagli  atenei  di  provvedere
          alle   valutazioni   comparative   fanno   comunque   parte
          componenti designati dall'amministrazione scolastica. 
                5. Per le finalita' di cui al comma 4 possono  essere
          altresi'  utilizzati  per  periodi  non  superiori   a   un
          quinquennio, docenti e dirigenti  scolastici  della  scuola
          elementare, su richiesta  delle  strutture  didattiche  dei
          corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel  limite  del
          contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del testo
          unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
          297 . Le utilizzazioni sono disposte con  le  procedure  di
          cui al  comma  4  sui  posti  gia'  disponibili  e  che  si
          renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.» 
              - La legge 2 agosto 1999,  n.  264  recante  "Norme  in
          materia  di  accessi  ai  corsi  universitari",  e'   stata
          pubblica nella Gazzetta Ufficiale del  6  agosto  1999,  n.
          183. 
              - La legge 21 dicembre 1999, n.  508  recante  "Riforma
          delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale  di
          danza, dell'Accademia nazionale di arte  drammatica,  degli
          Istituti  superiori  per  le  industrie   artistiche,   dei
          Conservatori  di   musica   e   degli   Istituti   musicali
          pareggiati" e' stata pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 4 gennaio 2000, n. 2. 
              - La legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme  per  la
          parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
          all'istruzione"  ,  e'  stata  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 21 marzo 2000, n. 67. 
              - Il testo del decreto-legge 25 settembre 2002, n.  212
          recante "Misure urgenti per la  scuola,  l'universita',  la
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  l'alta  formazione
          artistica e musicale", e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 26 settembre 2002, n.  226  e  convertito  in
          legge, con  modificazioni,  dall'art.  1,  della  legge  22
          novembre 2002, n. 268 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 25 novembre 2002, n. 276. 
              - Il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
          59 recante: "Definizione delle norme generali relative alla
          scuola dell'infanzia e al primo  ciclo  dell'istruzione,  a
          norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53"  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2  marzo  2004,  n.
          51, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226
          recante  "Norme  generali  e   livelli   essenziali   delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'articolo  2  della
          L. 28  marzo  2003,  n.  53."  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  605,
          lettera c) della legge  27  dicembre  2006,  n.296  recante
          Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007): 
                «605. Per meglio qualificare il ruolo  e  l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore    efficacia    ed    efficienza    al     sistema
          dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
                  a)-b) (omissis); 
                  c)  la  definizione  di  un  piano  triennale   per
          l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
          gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, circa  la  concreta  fattibilita'  dello
          stesso, per complessive 150.000 unita',  al  fine  di  dare
          adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e  di
          evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere  piu'
          funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni  tese
          ad abbassare l'eta' media del  personale  docente.  Analogo
          piano di assunzioni a tempo  indeterminato  e'  predisposto
          per il  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
          (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
          attuazione dei piani di  cui  alla  presente  lettera  sono
          conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
          di assunzioni di cui all'articolo 39,  comma  3-bis,  della
          legge   27   dicembre   1997,   n.   449.   Contestualmente
          all'applicazione del piano  triennale,  il  Ministro  della
          pubblica istruzione realizza un'attivita'  di  monitoraggio
          sui cui  risultati,  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  riferisce  alle
          competenti  Commissioni  parlamentari,  anche  al  fine  di
          individuare nuove modalita' di formazione e abilitazione  e
          di  innovare  e   aggiornare   gli   attuali   sistemi   di
          reclutamento del personale docente, nonche' di  verificare,
          al   fine   della   gestione   della   fase    transitoria,
          l'opportunita' di  procedere  a  eventuali  adattamenti  in
          relazione a quanto previsto  nei  periodi  successivi.  Con
          effetto dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo  1  del
          decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,  n.  143,  sono
          trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi
          gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare  per
          il biennio 2007-2008 per i  docenti  gia'  in  possesso  di
          abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di
          abilitazione, per i docenti che frequentano, alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, i corsi  abilitanti
          speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n.  97
          del 2004, i corsi  presso  le  scuole  di  specializzazione
          all'insegnamento  secondario  (SISS),  i   corsi   biennali
          accademici  di  secondo  livello  ad  indirizzo   didattico
          (COBASLID), i corsi di  didattica  della  musica  presso  i
          Conservatori di musica e il  corso  di  laurea  in  Scienza
          della formazione primaria. La predetta riserva  si  intende
          sciolta con il conseguimento del  titolo  di  abilitazione.
          Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito
          il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e'
          successivamente disciplinata la valutazione  dei  titoli  e
          dei servizi dei docenti inclusi nelle predette  graduatorie
          ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e
          titoli. In correlazione alla predisposizione del piano  per
          l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente
          previsto dalla presente lettera, e'  abrogata  con  effetto
          dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3),
          lettera  h),  della  tabella  di  valutazione  dei   titoli
          allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,  n.  143.  E'
          fatta salva la valutazione in  misura  doppia  dei  servizi
          prestati anteriormente alla predetta data.  Ai  docenti  in
          possesso   dell'abilitazione   in   educazione    musicale,
          conseguita entro  la  data  di  scadenza  dei  termini  per
          l'inclusione nelle graduatorie permanenti  per  il  biennio
          2005/2006-2006/2007, privi del  requisito  di  servizio  di
          insegnamento che, alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti  negli  elenchi
          compilati ai sensi del decreto del Ministro della  pubblica
          istruzione 13  febbraio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 102 del 3  maggio  1996,  e'  riconosciuto  il
          diritto  all'iscrizione   nel   secondo   scaglione   delle
          graduatorie permanenti di strumento musicale  nella  scuola
          media  previsto   dall'articolo   1,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge  3  luglio  2001,  n.  255,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 agosto  2001,  n.  333.  Sono
          comunque fatte salve le assunzioni  a  tempo  indeterminato
          gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
          Sui  posti  vacanti  e  disponibili  relativi   agli   anni
          scolastici 2007/2008,  2008/2009  e  2009/2010,  una  volta
          completate le nomine di cui al comma 619, si  procede  alla
          nomina dei candidati che  abbiano  partecipato  alle  prove
          concorsuali della procedura riservata bandita  con  decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.
          76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato  la  relativa
          procedura concorsuale riservata,  alla  quale  siano  stati
          ammessi per effetto dell'aliquota  aggiuntiva  del  10  per
          cento e siano risultati idonei e non nominati in  relazione
          al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente  si
          procede alla nomina dei candidati che  abbiano  partecipato
          alle prove concorsuali delle  procedure  riservate  bandite
          con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale,  4a  serie  speciale,  n.  100  del  20
          dicembre 2002 e con  il  predetto  decreto  ministeriale  3
          ottobre  2006,  che  abbiano  superato  il   colloquio   di
          ammissione ai corsi di formazione previsti  dalle  medesime
          procedure,  ma  non  si  siano  utilmente  collocati  nelle
          rispettive graduatorie per la  partecipazione  agli  stessi
          corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare  a
          domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi
          a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali
          previsti nei citati  bandi,  inserendosi  nelle  rispettive
          graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere  relativo  al
          corso di formazione previsto dal  precedente  periodo  deve
          essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti  di
          bilancio.   Le   nomine,   fermo   restando    il    regime
          autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo
          39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
          conferite secondo  l'ordine  di  indizione  delle  medesime
          procedure  concorsuali.  Nella  graduatoria  del   concorso
          riservato indetto con il decreto dirigenziale  17  dicembre
          2002  sono,  altresi',  inseriti,  ulteriormente  in  coda,
          coloro che hanno  frequentato  nell'ambito  della  medesima
          procedura il corso di formazione, superando  il  successivo
          esame finale, ma  che  risultano  privi  del  requisito  di
          almeno un anno di incarico di presidenza;» 
              La  rubrica  dell'articolo  13,  del  decreto-legge  31
          gennaio 2007, n.  7,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti  per  la  tutela
          dei  consumatori,  la  promozione  della  concorrenza,   lo
          sviluppo di  attivita'  economiche,  la  nascita  di  nuove
          imprese,      la       valorizzazione       dell'istruzione
          tecnico-professionale e la  rottamazione  di  autoveicoli),
          reca: 
                «Art.  13.  Disposizioni  urgenti   in   materia   di
          istruzione  tecnico-professionale   e   di   valorizzazione
          dell'autonomia   scolastica.   Misure   in    materia    di
          rottamazione   di    autoveicoli.    Semplificazione    del
          procedimento di  cancellazione  dell'ipoteca  per  i  mutui
          immobiliari. Revoca delle concessioni per la  progettazione
          e la  costruzione  di  linee  ad  alta  velocita'  e  nuova
          disciplina degli affidamenti contrattuali nella  revoca  di
          atti amministrativi. Clausola di salvaguardia.  Entrata  in
          vigore.» 
              - Il testo  del  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.85
          recante  Disposizioni  urgenti  per   l'adeguamento   delle
          strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi
          376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2008,  n.
          114, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
          della  legge  14  luglio  2008  n.  121,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2008, n.164. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 64,  comma  4,  del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.112,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  recante
          Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria: 
                «4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
                  a. razionalizzazione ed accorpamento  delle  classi
          di concorso, per una  maggiore  flessibilita'  nell'impiego
          dei docenti; 
                  b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
                  c. revisione dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi; 
                  d.   rimodulazione   dell'attuale    organizzazione
          didattica della scuola primaria ivi compresa la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
                  e. revisione dei criteri e  dei  parametri  vigenti
          per la determinazione della consistenza  complessiva  degli
          organici del personale docente ed ATA, finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi; 
                  f.            ridefinizione            dell'assetto
          organizzativo-didattico dei centri di  istruzione  per  gli
          adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente
          normativa; 
                  f-bis. definizione di criteri,  tempi  e  modalita'
          per  la  determinazione  e  articolazione  dell'azione   di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
                  f-ter. nel caso di chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti.» 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   5-bis   del
          decreto-legge   1°   settembre   2008,   n.   137   recante
          Disposizioni   urgenti   in   materia   di   istruzione   e
          universita', convertito con modificazioni  dalla  legge  30
          ottobre 2008, n. 169: 
                «Art. 5-bis. Disposizioni in materia  di  graduatoria
          ad esaurimento - 1. Nei termini e con le modalita'  fissati
          nel provvedimento di  aggiornamento  delle  graduatorie  ad
          esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai  sensi
          dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296,  e  successive  modificazioni,  i
          docenti che hanno frequentato i corsi del IX  ciclo  presso
          le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
          (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello  ad
          indirizzo   didattico   (COBASLID),   attivati    nell'anno
          accademico  2007/2008,  e  hanno   conseguito   il   titolo
          abilitante  sono  iscritti,  a  domanda,   nelle   predette
          graduatorie e sono collocati nella posizione  spettante  in
          base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti. 
                2. Analogamente sono  iscritti  ,  a  domanda,  nelle
          predette  graduatorie  e  sono  collocati  nella  posizione
          spettante  in  base  ai  punteggi  attribuiti   ai   titoli
          posseduti i docenti che hanno frequentato  il  primo  corso
          biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei
          docenti di educazione musicale  delle  classi  di  concorso
          31/A e 32/A e di  strumento  musicale  nella  scuola  media
          della  classe  di  concorso  77/A  e  hanno  conseguito  la
          relativa abilitazione. 
                3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con  riserva
          nelle suddette graduatorie  coloro  che  si  sono  iscritti
          nell'anno  accademico  2007/2008  al  corso  di  laurea  in
          scienze della formazione primaria e ai  corsi  quadriennali
          di didattica della musica; la riserva e'  sciolta  all'atto
          del conseguimento dell'abilitazione relativa  al  corso  di
          laurea  e  ai  corsi  quadriennali  sopra  indicati  e   la
          collocazione in graduatoria  e'  disposta  sulla  base  dei
          punteggi attribuiti ai titoli posseduti.» 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme in materia di autonomia
          delle istituzioni scolastiche" e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  luglio
          2005, n. 212 concernente Regolamento recante disciplina per
          la   definizione   degli   ordinamenti   didattici    delle
          Istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica, a norma dell'articolo 2  della  L.  21  dicembre
          1999, n. 508, e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          del 18 ottobre 2005, n. 243. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009, n. 81 recante Norme  per  la  riorganizzazione  della
          rete scolastica e il razionale ed efficace  utilizzo  delle
          risorse umane della  scuola,  ai  sensi  dell'articolo  64,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          luglio 2009, n. 151. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009, n. 89 recante Revisione  dell'assetto  ordinamentale,
          organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e  del
          primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  15  luglio
          2009, n. 162. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca del 28 settembre 2007, n.  137  reca:  «Attivazione
          biennio di secondo livello per la  formazione  dei  docenti
          nella classe di concorso di educazione musicale (A 31  e  A
          32) e di strumento musicale ( A 77).» 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  7  ottobre  2004  n.82,
          riguarda la Formazione degli insegnanti: attivazione  corsi
          abilitanti presso le Accademie di Belle Arti. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  22  ottobre  2004,  n.270
          recante Modifiche al regolamento recante norme  concernenti
          l'autonomia didattica degli atenei, approvato  con  D.M.  3
          novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
          ricerca scientifica  e  tecnologica,  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2004, n. 266. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  26  marzo  2009,  n.37,
          ridefinisce le  classi  di  abilitazione  all'insegnamento,
          compresi i relativi titoli di accesso, in  coerenza  con  i
          nuovi piani di studio  della  scuola  secondaria  di  primo
          grado. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 2,  comma  416,  legge  24
          dicembre  2007,  n.244  recante:   "Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008), si veda la nota al titolo. 
              - Per il testo dell'articolo 64, comma 4,  lettera  a),
          del decreto legge 25 giugno 2008, n.112,  convertito  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133  recante  Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  tributaria,  si  vedano  le   note   alle
          premesse. 

          
        
        
Art. 2 Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti 1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 e' finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente. 2. E' parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il fondamento dell'unitarieta' della funzione docente.


          
                      Note all'art. 2: 
              Per i riferimenti  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme  in  materia
          di autonomia delle istituzioni scolastiche", si  vedano  le
          note alle premesse. 

          
        
        
Art. 3 Percorsi formativi 1. I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione all'insegnamento, all'acquisizione delle competenze di cui all'articolo 2. 2. I percorsi formativi sono cosi' articolati: a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso; b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo. 3. I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle universita' e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto. 4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2: a) l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l'abilitazione; b) l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacita' di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, piu' in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilita'; c) l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. 5. I percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3 prevedono nel corso della laurea magistrale e nel corso accademico di secondo livello periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione, ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 12. 6. La frequenza dei corsi previsti dal presente decreto e' incompatibile, ai sensi dell'articolo 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l'iscrizione a: a) corsi di dottorato di ricerca; b) qualsiasi altro corso che da' diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati. 7. I percorsi formativi previsti dal presente decreto sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' avvalersi anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).


          
                      Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8,  comma  2,  del
          decreto del  Ministro  del'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante Modifiche  al
          regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
          degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre  1999,  n.  509
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica: 
                «2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma
          3, la durata normale dei corsi di laurea e' di tre anni; la
          durata  normale  dei  corsi  di  laurea  magistrale  e'  di
          ulteriori due anni dopo la laurea.» 
              - Per i riferimenti della legge 21  dicembre  1999,  n.
          508  recante  "Riforma  delle  Accademie  di  belle   arti,
          dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
          di  arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per   le
          industrie artistiche, dei Conservatori di  musica  e  degli
          Istituti musicali  pareggiati",  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Il testo della Raccomandazione del Parlamento Europeo
          e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a  competenze
          chiave  per  l'apprendimento  permanente  (2006/962/CE)  e'
          stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
          Europea del 30 dicembre 2006. 
              - Per i riferimenti della legge 5 febbraio 1992, n. 104
          recante:  "Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione
          sociale e i diritti delle persone handicappate" , si vedano
          le note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  142,  del  Regio
          decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante  Approvazione  del
          testo unico delle leggi sull'istruzione superiore: 
                «Art.  142.   Nelle   Universita'   e   negl'Istituti
          superiori si puo' ottenere l'iscrizione solo in qualita' di
          studenti. 
                Salvo  il  disposto  dell'art.  39,  lettera  c),  e'
          vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Universita'  e
          a diversi  Istituti  di  istruzione  superiore,  a  diverse
          Facolta' o Scuole della stessa Universita' o  dello  stesso
          Istituto e a diversi corsi di laurea  o  di  diploma  della
          stessa Facolta' o Scuola.» 

          
        
        
Art. 4 Corsi di laurea magistrale 1. Le universita' istituiscono i corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche in deroga al numero minimo di crediti di cui all'articolo 10, commi 2 e 4 dello stesso decreto, in ragione del loro carattere professionalizzante. 2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui al comma 1 e' subordinata al possesso di specifici requisiti necessari definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 3. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o piu' facolta' dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facolta' di piu' atenei o in convenzione tra facolta' universitarie e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. 4. La convenzione, sottoscritta dal rettore di ciascuna delle universita' e dal direttore di ciascuna delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano all'istituzione del corso, indica la facolta' o l'istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, sede amministrativa dello stesso, e definisce l'apporto di personale docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie messi a disposizione da ciascun ateneo o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per il funzionamento dei corsi. 5. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle competenze psico-pedagogiche e didattico-disciplinari messe a disposizione dalle universita' e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' le risorse economiche e organizzative, le stesse universita' e istituzioni possono istituire ed attivare strutture di servizi comuni o Centri interateneo o interistituzionali di interesse regionale o interregionale che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo, nonche' coordinamento didattico ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di diploma accademico e alle attivita' formative previste per il tirocinio formativo attivo. 6. E' vietata la creazione di organi di gestione dei corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello indipendenti dalle facolta' di riferimento, dalle universita' e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate. 7. Dall'attuazione dei commi 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


          
                      Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  9,  comma  2,  e
          dell'articolo 10, commi 2 e  4  del  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   22
          ottobre 2004,  n.  270  recante  Modifiche  al  regolamento
          recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli
          atenei, approvato con D.M. 3  novembre  1999,  n.  509  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica: 
                «2.  Con  apposite   deliberazioni   le   universita'
          attivano i corsi  di  studio  nel  rispetto  dei  requisiti
          strutturali, organizzativi e di qualificazione dei  docenti
          dei   corsi   determinati   con   decreto   del    Ministro
          nell'osservanza  degli  obiettivi  e  dei   criteri   della
          programmazione del sistema universitario, previa  relazione
          favorevole del Nucleo di valutazione dell'universita'.  Nel
          caso di disattivazioni, le universita' assicurano  comunque
          la  possibilita'  per  gli  studenti   gia'   iscritti   di
          concludere gli  studi  conseguendo  il  relativo  titolo  e
          disciplinano la facolta' per gli  studenti  di  optare  per
          l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.» 
                «2. I decreti ministeriali determinano altresi',  per
          ciascuna classe di corsi di laurea,  il  numero  minimo  di
          crediti che gli ordinamenti  didattici  riservano  ad  ogni
          attivita' formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al
          comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei
          crediti necessari per conseguire il titolo di  studio,  non
          superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i
          corsi preordinati all'accesso alle attivita' professionali,
          tenuto  conto  degli  obiettivi  formativi  generali  delle
          classi. 
                3. (omissis). 
                4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente
          per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi
          formativi   qualificanti   e   le    attivita'    formative
          caratterizzanti indispensabili per  conseguirli  in  misura
          non superiore al 40  per  cento  dei  crediti  complessivi,
          fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle  attivita'
          professionali.» 

          
        
        
Art. 5 Programmazione degli accessi 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13. 2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) deliberato ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, previo parere del ministero dell'economia e delle finanze e del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. 3. Le modalita' di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13 sono definite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.


          
                      Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 39 della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 recante Misure per la stabilizzazione
          della finanza pubblica: 
                «Art. 39. Disposizioni in materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time.  -  1.  Al
          fine di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e  di
          ottimizzare le risorse per il  migliore  funzionamento  dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche sono tenuti  alla  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 
                2. Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo quanto  previsto  per  il
          personale  della  scuola  dall'articolo   40,   il   numero
          complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su  basi
          statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica.  Per  l'anno  1998,  il  predetto
          decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello  stesso  anno,
          con l'obiettivo della riduzione complessiva  del  personale
          in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in  misura  non
          inferiore all'1 per cento rispetto al numero  delle  unita'
          in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31  dicembre
          1999  viene  assicurata  una  riduzione   complessiva   del
          personale in servizio in misura non inferiore  all'1,5  per
          cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data
          del 31 dicembre 1997. Per l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento  rispetto
          al personale in servizio al 31 dicembre  1997.  Per  l'anno
          2001 deve essere realizzata una riduzione di personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
          68. Nell'ambito della programmazione e delle  procedure  di
          autorizzazione    delle     assunzioni,     deve     essere
          prioritariamente garantita l'immissione in  servizio  degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi espletati alla data del  30  settembre  1999.  Per
          ciascuno degli anni 2003 e 2004, le  amministrazioni  dello
          Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli  enti
          pubblici non economici con organico superiore a 200  unita'
          sono tenuti a realizzare una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 2002. 
                2-bis. Allo scopo di  assicurare  il  rispetto  delle
          percentuali annue di riduzione  del  personale  di  cui  al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati  quantitativi  raggiunti  al  termine   dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per gli enti pubblici non economici con organico  superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Ai
          predetti fini i Ministri per la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno. 
                3.  Per  consentire  lo  sviluppo  dei  processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
                3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
                3-ter. 
                4. Nell'ambito della programmazione di cui  ai  commi
          da 1 a 3,  si  procede  comunque  all'assunzione  di  3.800
          unita' di personale, secondo le modalita' di cui  ai  commi
          da 5 a 15. 
                5. Per il potenziamento delle attivita' di  controllo
          dell'amministrazione finanziaria si provvede con i  criteri
          e le modalita' di cui al comma 8  all'assunzione  di  2.400
          unita' di personale. 
                6. Al fine di potenziare la vigilanza in  materia  di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300 unita' di personale  destinate  al  servizio  ispettivo
          delle Direzioni provinciali e regionali del  Ministero  del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  di  300  unita'  di
          personale destinate all'attivita'  dell'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale; il predetto Istituto  provvede  a
          destinare un numero non inferiore  di  unita'  al  Servizio
          ispettivo. 
                7.  Con  regolamento  da  emanare  su  proposta   del
          Presidente del Consiglio dei ministri e  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, previo parere delle competenti  Commissioni
          parlamentari, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono indicati i criteri e le
          modalita', nonche' i processi formativi,  per  disciplinare
          il passaggio, in  ambito  regionale,  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio ispettivo delle Direzioni regionali e  provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
                8. Le  assunzioni  sono  effettuate  con  i  seguenti
          criteri e modalita': 
                  a)   i   concorsi   sono    espletati    su    base
          circoscrizionale  corrispondente  ai  territori   regionali
          ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento,  o
          compartimentale, in relazione all'articolazione  periferica
          dei dipartimenti del Ministero delle finanze; 
                  b) il numero dei posti da mettere a concorso  nella
          settima qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione
          territoriale e' determinato sulla base  della  somma  delle
          effettive vacanze di organico  riscontrabili  negli  uffici
          aventi sede  nella  circoscrizione  territoriale  medesima,
          fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio  della
          provincia autonoma di Bolzano, con riferimento  ai  profili
          professionali  di  settima,   ottava   e   nona   qualifica
          funzionale, ferma restando, per le ultime  due  qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti da mettere a concorso viene effettuata con le  stesse
          modalita', avendo a riferimento  il  profilo  professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale; 
                  c) i concorsi consistono in una prova  attitudinale
          basata su una serie di quesiti a risposta  multipla  mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,  economico  e  finanziario,  per   svolgere   le
          funzioni  del  corrispondente  profilo   professionale.   I
          candidati  che  hanno  superato  positivamente   la   prova
          attitudinale  sono  ammessi  a   sostenere   un   colloquio
          interdisciplinare; 
                  d)   la   prova   attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali; 
                  e) ciascun candidato puo' partecipare ad  una  sola
          procedura concorsuale. 
                9. Per le graduatorie dei concorsi  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo  11,  commi  settimo  e  ottavo,
          della  legge  4  agosto  1975,  n.  397  ,  in  materia  di
          graduatoria  unica  nazionale,  quelle  dell'articolo   10,
          ultimo  comma,  della  stessa  legge,  con  esclusione   di
          qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
          2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni. 
                10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua all'interno del contingente di  cui  all'articolo
          55, comma 2, lettera b), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree  funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento  e
          del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti,  previa
          specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,  il
          personale destinato al Dipartimento delle entrate ai  sensi
          del comma 5, nonche' altri  funzionari  gia'  addetti  agli
          specifici settori, scelti sulla base della loro  esperienza
          professionale e formativa, secondo criteri e  modalita'  di
          carattere oggettivo. 
                11. Dopo l'immissione in servizio  del  personale  di
          cui al comma 5, si  procede  alla  riduzione  proporzionale
          delle  dotazioni  organiche  delle  qualifiche   funzionali
          inferiori   alla   settima   nella    misura    complessiva
          corrispondente  al  personale  effettivamente  assunto  nel
          corso  del  1998  ai  sensi  del   comma   4,   provvedendo
          separatamente per i singoli ruoli. 
                12. (omissis). 
                13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
          sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29  ,  e   successive   modificazioni,
          conservano validita' per un periodo di diciotto mesi  dalla
          data della loro approvazione. 
                14. Per far fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  presenti   nelle   aree
          soggette  a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i   beni
          culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto  disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche complessive, ad assumere 600 unita' di  personale
          anche in eccedenza ai contingenti previsti  per  i  singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate tramite concorsi  da  espletare  anche  su  base
          regionale mediante una prova  attitudinale  basata  su  una
          serie   di   quesiti    a    risposta    multipla    mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,  informatico,  per  svolgere  le  funzioni   del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato con esito  positivo  la  prova  attitudinale  sono
          ammessi  a  sostenere   un   colloquio   interdisciplinare.
          Costituisce titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per
          almeno un  anno,  in  corrispondente  professionalita',  ai
          piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
          marzo 1988, n. 86 , convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 
                15. Le amministrazioni dello Stato possono  assumere,
          nel limite di 200  unita'  complessive,  con  le  procedure
          previste  dal   comma   3,   personale   dotato   di   alta
          professionalita',  anche  al  di  fuori   della   dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24  dicembre
          1993, n. 537 , in  ragione  delle  necessita'  sopraggiunte
          alla  predetta  rilevazione,  a  seguito  di  provvedimenti
          legislativi  di  attribuzione   di   nuove   e   specifiche
          competenze alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato.  Si
          applicano per le assunzioni di cui  al  presente  comma  le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11. 
                16. Le assunzioni di cui  ai  commi  precedenti  sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere dal  1°  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995,  n.
          549 , che richiama le disposizioni di cui all'articolo  22,
          comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
                17.  Il  termine  del  31  dicembre  1997,   previsto
          dall'articolo 12, comma 3, del  decreto-legge  31  dicembre
          1996, n. 669 , convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          28  febbraio  1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione
          temporanea  di   mansioni   superiori,   e'   ulteriormente
          differito alla data di entrata in vigore dei  provvedimenti
          di revisione degli ordinamenti professionali  e,  comunque,
          non oltre il 31 dicembre 1998. 
                18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
          assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre  di  ciascun  anno,  anche  la   percentuale   del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo parziale o altre tipologie  contrattuali  flessibili,
          salvo che per le Forze armate, le Forze di  polizia  ed  il
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale  non
          puo' essere inferiore al  50  per  cento  delle  assunzioni
          autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di  spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni di personale. Per  le  amministrazioni  che  non
          hanno raggiunto una quota di  personale  a  tempo  parziale
          pari almeno al 4 per cento del totale  dei  dipendenti,  le
          assunzioni  possono  essere  autorizzate,  salvo   motivate
          deroghe, esclusivamente con  contratto  a  tempo  parziale.
          L'eventuale trasformazione a tempo pieno  puo'  intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
                18-bis. E'  consentito  l'accesso  ad  un  regime  di
          impegno  ridotto  per  il  personale  non   sanitario   con
          qualifica  dirigenziale   che   non   sia   preposto   alla
          titolarita'  di  uffici,  con   conseguenti   effetti   sul
          trattamento  economico   secondo   criteri   definiti   dai
          contratti collettivi nazionali di lavoro. 
                19. Le regioni, le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano,  gli  enti  locali,  le   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata  delle
          spese di personale. 
                20. Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le
          determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi  di
          cui ai commi 1 e  18,  adeguando,  ove  occorra,  i  propri
          ordinamenti con l'obiettivo di una  riduzione  delle  spese
          per il personale. Agli  enti  pubblici  non  economici  con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3. 
                20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle  quali  non
          si applicano discipline  autorizzatorie  delle  assunzioni,
          fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi  19   e   20,
          programmano le proprie politiche di assunzioni  adeguandosi
          ai  principi  di  riduzione  complessiva  della  spesa   di
          personale, in particolare per nuove assunzioni, di  cui  ai
          commi 2-bis, 3, 3-bis  e  3-ter,  per  quanto  applicabili,
          realizzabili anche mediante  l'incremento  della  quota  di
          personale  ad  orario  ridotto  o   con   altre   tipologie
          contrattuali  flessibili  nel   quadro   delle   assunzioni
          compatibili  con  gli  obiettivi  della  programmazione   e
          giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
          funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme  le
          disposizioni dell'articolo 51. 
                20-ter.    Le    ulteriori    economie    conseguenti
          all'applicazione  del  presente  articolo,  realizzate   in
          ciascuna  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a  duecento  unita',  sono
          destinate, entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 43, comma 5, ai fondi  per  la  contrattazione
          integrativa  di  cui  ai   vigenti   contratti   collettivi
          nazionali di lavoro ed alla retribuzione di  risultato  del
          personale dirigente. Con  la  medesima  destinazione  e  ai
          sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
          e gli enti che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza di personale di una percentuale superiore  allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione  annua  di  cui  al  comma  2  possono   comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite. 
                21. Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
          ed  il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica  possono  avvalersi  di  personale
          comandato da altre amministrazioni dello Stato,  in  deroga
          al contingente determinato ai sensi della legge  23  agosto
          1988, n. 400 , per un numero massimo di 25 unita'. 
                22. Al fine  dell'attuazione  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e'
          autorizzata, in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione,  ad
          avvalersi di un contingente  integrativo  di  personale  in
          posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad  un  massimo
          di cinquanta unita', appartenente alle  amministrazioni  di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29  ,  nonche'  ad  enti
          pubblici economici. Si applicano le  disposizioni  previste
          dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127 . Il personale di cui al  presente  comma  mantiene  il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni  o
          degli enti di appartenenza e i relativi oneri  rimangono  a
          carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di  cui
          al  presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e   il
          trattamento economico accessorio spettanti al personale  di
          ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se  piu'
          favorevoli. Il servizio prestato presso la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  e'  valutabile  ai   fini   della
          progressione della carriera e dei concorsi. 
                23. All'articolo 9, comma 19,  del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608,  le  parole:  «31  dicembre
          1997» sono sostituite dalle seguenti: «31  dicembre  1998».
          Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  1995,
          n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18,  lettera
          c), della legge 15 maggio 1997, n.  127  ,  le  parole  «31
          dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
          1998». L'eventuale trasformazione  dei  contratti  previsti
          dalla citata legge n.  549  del  1995  avviene  nell'ambito
          della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del  presente
          articolo. 
                24. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , l'entita'
          complessiva di giovani iscritti alle liste di leva  di  cui
          all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica
          14 febbraio 1964, n. 237  ,  da  ammettere  annualmente  al
          servizio ausiliario di leva  nelle  Forze  di  polizia,  e'
          incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia  di
          Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo  della  guardia
          di  finanza,  in  proporzione  alle  rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare  all'Arma
          dei   carabinieri,   nell'ambito   delle    procedure    di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo. 
                25. Al fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo parziale e garantendo in ogni caso che  cio'  non  si
          ripercuota negativamente  sulla  funzionalita'  degli  enti
          pubblici con un basso numero di dipendenti, come i  piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo' prevedere che i  trattamenti  accessori  collegati  al
          raggiungimento  di  obiettivi  o  alla   realizzazione   di
          progetti,  nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali   non
          collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura non frazionata o non direttamente  proporzionale  al
          regime orario adottato. I decreti di  cui  all'articolo  1,
          comma 58-bis, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  ,
          introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997, n. 140, devono essere emanati  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in  cui
          l'attivita' che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di appartenenza o in concorrenza  con  essa,  con  motivato
          provvedimento emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione  di
          appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica. 
                26. Le domande  di  trasformazione  del  rapporto  di
          lavoro da tempo pieno  a  tempo  parziale,  respinte  prima
          della data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          riesaminate d'ufficio secondo  i  criteri  e  le  modalita'
          indicati  al  comma  25,  tenendo   conto   dell'attualita'
          dell'interesse del dipendente. 
                27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
          L. 23 dicembre 1996, n. 662,  in  materia  di  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano   al   personale
          dipendente delle regioni e degli enti  locali  finche'  non
          diversamente disposto da  ciascun  ente  con  proprio  atto
          normativo. 
                28.    Nell'esercizio    dei    compiti    attribuiti
          dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662 , il Corpo della guardia di finanza agisce  avvalendosi
          dei poteri di polizia tributaria  previsti  dal  D.P.R.  26
          ottobre 1972, n. 633 , e dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600.  Nel  corso  delle
          verifiche previste dall'articolo 1, comma 62,  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662 , non  e'  opponibile  il  segreto
          d'ufficio.» 

          
        
        
Art. 6 Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 1. Il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) e' a numero programmato con prova di accesso. Il corso e' attivato presso le facolta' di scienze della formazione e presso altre facolta' autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale e' richiesto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. 3. Il corso di laurea magistrale e' strutturato secondo la tabella 1 allegata al presente decreto. 4. Le attivita' di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalita' tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all'ultimo anno. 5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorita' accademica, e' integrata da due docenti tutor di cui all'articolo 11 e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.


          
                      Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante Modifiche  al
          regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
          degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre  1999,  n.  509
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica: 
                «2.  Per  essere  ammessi  ad  un  corso  di   laurea
          magistrale occorre essere in possesso della  laurea  o  del
          diploma universitario di durata triennale, ovvero di  altro
          titolo  di  studio  conseguito   all'estero,   riconosciuto
          idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i  quali
          non sia previsto  il  numero  programmato  dalla  normativa
          vigente  in  materia  di  accessi  ai  corsi  universitari,
          l'universita'  stabilisce  per   ogni   corso   di   laurea
          magistrale, specifici criteri  di  accesso  che  prevedono,
          comunque,  il   possesso   di   requisiti   curriculari   e
          l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli
          atenei, con modalita' definite nei  regolamenti  didattici.
          L'iscrizione ai corsi  di  laurea  magistrale  puo'  essere
          consentita  dall'universita'  anche  ad   anno   accademico
          iniziato, purche' in tempo utile per la  partecipazione  ai
          corsi nel rispetto delle norme  stabilite  nei  regolamenti
          stessi.» 

          
        
        
Art. 7 Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado 1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, comprendono: a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso; b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10. 2. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7, allegate al presente decreto, individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37: a) i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a); b) la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).


          
                      Note all'art. 7: 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  26  marzo  2009,  n.37,
          ridefinisce le  classi  di  abilitazione  all'insegnamento,
          compresi i relativi titoli di accesso, in  coerenza  con  i
          nuovi piani di studio  della  scuola  secondaria  di  primo
          grado. 

          
        
        
Art. 8 Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado 1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, comprendono: a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso; b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante disciplinati dall'articolo 10. 2. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).


          
                      Note all'art. 8: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  64,  comma   4,   del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.112,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  recante
          Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e  la  perequazione  tributaria,  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
          n. 226 recante "Norme generali e livelli  essenziali  delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'articolo  2  della
          L. 28 marzo 2003, n. 53" si vedano le note alle premesse. 

          
        
        
Art. 9 Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado 1. I percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo grado comprendono: a) il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso; b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10. 2. Le tabelle 8, 9 e 10 allegate al presente decreto individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37: a) i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a); b) i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b). 3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in relazione alle modifiche di ordinamento conseguenti all'attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, sono adottate le tabelle che individuano, per le classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b. 4. Per l'utilizzazione dei docenti tutor si applicano le disposizioni dell'articolo 11, con gli adattamenti resi necessari dalle specificita' ordinamentali, organizzative e gestionali delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le funzioni demandate ai consigli di facolta' sono attribuite ai consigli accademici. Per le attivita' del tirocinio formativo attivo e la suddivisione in crediti si applica la tabella 11 allegata al presente decreto.


          
                      Note all'art. 9: 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  26  marzo  2009,  n.37,
          ridefinisce le  classi  di  abilitazione  all'insegnamento,
          compresi i relativi titoli di accesso, in  coerenza  con  i
          nuovi piani di studio  della  scuola  secondaria  di  primo
          grado. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  64,  comma   4,   del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.112,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si vedano
          le note alle premesse. 
              - Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
          n. 226, si vedano le note alle premesse. 

          
        
        
Art. 10 Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado 1. Il tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 7 comma 1 lettera b), 8 comma 1 lettera b) e 9 comma 1 lettera b) e' un corso di preparazione all'insegnamento riservato ai soggetti che abbiano conseguito i titoli di cui agli articoli 7 comma 1 lettera a), 8 comma 1 lettera a) e 9 comma 1 lettera a). A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, e nella scuola secondaria di secondo grado, sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22; le attivita' in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti formativi, suddivisi secondo la tabella 11 allegata al presente decreto. 2. Il tirocinio formativo attivo e' istituito presso una facolta' di riferimento ovvero presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che ne sono altresi' sedi amministrative. Il corso di tirocinio puo' essere svolto in collaborazione fra piu' facolta' della stessa universita' ovvero fra facolta' di una o piu' universita' o tra facolta' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. 3. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attivita': a) insegnamenti di scienze dell'educazione; b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in collaborazione con il docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attivita' formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilita'. c) insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico; d) laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio. 4. La gestione delle attivita' del tirocinio formativo attivo e' affidata al consiglio di corso di tirocinio, cosi' costituito: a) nelle universita', dai tutor coordinatori di cui all'articoli 11 comma 2, dai docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso e' eletto tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta; b) negli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, dai tutor coordinatori di cui all'articolo 11 comma 2, dai docenti dei predetti istituti che in essi ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso e' eletto tra i docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, il suo mandato dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta. 5. Il consiglio di corso di tirocinio cura l'integrazione tra le attivita' di cui al comma 3, organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le modalita' di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. 6. L'attivita' di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attivita'. Della relazione finale di tirocinio e' relatore un docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che ha svolto attivita' nel corso di tirocinio e correlatore l'insegnante tutor che ha seguito l'attivita' di tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attivita' svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacita' del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attivita' svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attivita' di laboratorio. 7. La frequenza alle attivita' del tirocinio formativo attivo e' obbligatoria. L'accesso all'esame di abilitazione e' subordinato alla verifica della presenza ad almeno il 70% delle attivita' di cui al comma 3 lettere a), ad almeno l'80% delle attivita' di cui al comma 3 lettera b), ad almeno il 70% delle attivita' di cui al comma 3 lettera c) e ad almeno il 70% delle attivita' di cui al comma 3 lettera d). 8. Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che ne costituisce parte integrante e che consiste: a) nella valutazione dell'attivita' svolta durante il tirocinio; b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione; c) nella discussione della relazione finale di tirocinio. 9. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorita' accademica, e' composta: a) nelle universita', da 3 docenti universitari che hanno svolto attivita' nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed e' presieduta da un docente universitario designato dalla facolta' di riferimento; b) nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica da 3 docenti delle predette istituzioni che hanno svolto attivita' nel corso del tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed e' presieduta da un docente delle istituzioni medesime designato dall'istituzione di riferimento. 10. La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attivita' svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 8 lettera b); fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. L'esame di tirocinio e' superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70. 11. La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, e' il voto di abilitazione all'insegnamento. 12. La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione secondo le modalita' previste dal presente articolo costituisce, unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento e che da' luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma.


          
                      Note all'art. 10: 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  26  marzo  2009,  n.37,
          ridefinisce le  classi  di  abilitazione  all'insegnamento,
          compresi i relativi titoli di accesso, in  coerenza  con  i
          nuovi piani di studio  della  scuola  secondaria  di  primo
          grado. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  64,  comma   4,   del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.112,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, si vedano le note
          alle premesse. 
              - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione  30
          gennaio  1998  n.   39,   reca   Testo   coordinato   delle
          disposizioni impartite  in  materia  di  ordinamento  delle
          classi di concorso a cattedre e  a  posti  di  insegnamento
          tecnico-pratico  e  di  arte  applicata  nelle  scuole   ed
          istituti di istruzione secondaria ed artistica. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 9  febbraio  2005,  n.  22
          reca Integrazione D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998  -  Lauree
          specialistiche. 

          
        
        
Art. 11 Docenti tutor 1. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio le facolta' di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualita' di: a) tutor coordinatori; b) tutor dei tirocinanti. 2. Ai tutor coordinatori e' affidato il compito di: a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti; b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attivita' di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attivita' di tirocinio; c) supervisionare e valutare le attivita' del tirocinio diretto e indiretto; d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attivita' in classe. 3. I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attivita' e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda. 4. I corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 6 si avvalgono altresi' di tutor organizzatori, cui e' assegnato il compito di: a) organizzare e gestire i rapporti tra le universita', le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici; b) gestire tutte le attivita' amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l'Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attivita' di tirocinio in generale; c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole; d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio. 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 e la loro ripartizione tra le facolta' o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonche' i criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti. Sulla base dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei contingenti ad esse assegnati, le facolta' di riferimento provvedono all'indizione ed allo svolgimento delle selezioni. La facolta' provvede all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni, non e' consecutivamente rinnovabile ed e' prorogabile solo per un ulteriore anno. L'incarico e' soggetto a conferma annuale secondo quanto previsto al comma 7. Il suo svolgimento comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e, per i tutor organizzatori, l'esonero totale dall'insegnamento stesso. 6. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al consiglio di facolta'. 7. Il consiglio di facolta' procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori sulla base dei seguenti parametri: a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo; b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti; c) gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria; d) gestione dei casi a rischio. 8. Il consiglio di facolta' puo' predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblici.
        
Art. 12 Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate 1. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio le universita' o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tal fine accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di cui all'articolo 3, comma 5, e agli articoli 6, 10, 13 e 14, avendo cura di evidenziare per ogni istituzione scolastica i seguenti dati: a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae; b) piano di realizzazione e di inserimento nell'attivita' della scuola delle attivita' di tirocinio attivo; c) eventuali precedenti esperienze di tirocinio; d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi; e) eventuale partecipazione dell'istituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali; f) presenza di laboratori attrezzati; g) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche. 3. I criteri per l'accreditamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4. Ciascun Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto, da parte delle istituzioni scolastiche inserite nell'elenco, delle convenzioni di cui al comma 1 e sulla persistenza delle condizioni previste per l'inserimento nell'elenco. Nel caso di mancato rispetto della convenzione o del venir meno delle predette condizioni l'istituzione scolastica interessata e' espunta dall'elenco.


          
                      Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 632  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
                «632. Ferme restando le competenze  delle  regioni  e
          degli enti locali in materia, in relazione  agli  obiettivi
          fissati dall'Unione europea, allo scopo di  far  conseguire
          piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta,
          anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza
          della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per
          l'educazione degli adulti e  i  corsi  serali,  funzionanti
          presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine  e  grado,
          sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti
          territoriali  e  ridenominati   «Centri   provinciali   per
          l'istruzione degli adulti». Ad essi e' attribuita autonomia
          amministrativa,   organizzativa   e   didattica,   con   il
          riconoscimento di un proprio organico  distinto  da  quello
          degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in  sede
          di contrattazione  collettiva  nazionale,  nei  limiti  del
          numero delle autonomie scolastiche  istituite  in  ciascuna
          regione  e  delle  attuali  disponibilita'  complessive  di
          organico. Alla riorganizzazione di cui al  presente  comma,
          si  provvede  con  decreto  del  Ministro  della   pubblica
          istruzione,  sentita  la  Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.» 

          
        
        
Art. 13 Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' 1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' si consegue esclusivamente presso le universita'. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita', che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformita' ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati. 2. Le universita' possono avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non attivati nell'ambito dell'ateneo, di personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali. 3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle universita'. 4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'. 5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.
        
Art. 14 Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera 1. Le universita' nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa. 2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari. 3. Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita' si adeguano ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale. 4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale e' rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
        
Art. 15 Norme transitorie e finali 1. Conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10: a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, e' corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22. b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l'anno accademico 2010-2011, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a). c) per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) gia' valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica. 2. I decreti di cui (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e all'articolo 9 comma 3 possono prevedere, in caso di ampliamento degli insegnamenti relativi alle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado ovvero in ordine alle attivita' di insegnamento previste dalle Indicazioni nazionali di cui all'articolo 10, comma 3 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, alle Linee guida emanate con Direttiva ministeriale n. 65, registrata alla Corte dei Conti il 20 agosto 2010 e alle Linee guida emanate con Direttiva ministeriale n. 57, registrata alla Corte dei Conti il 4 agosto 2010, ulteriori crediti formativi universitari o accademici, per un massimo di 24, da acquisire, ove non gia' posseduti, nel corso del tirocinio formativo attivo in aggiunta ai crediti previsti dalla tabella 11 ai fini dell'integrazione e del rafforzamento delle relative competenze disciplinari. 3. I titoli posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1 mantengono la loro validita' ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, sostituiscono integralmente per tutti gli altri soggetti e per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni. 4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, comma 1. 5. Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, e' predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalita' indicate nel comma 13. 6. Il test preliminare si svolge a livello nazionale secondo le modalita' previste dal comma 7. La data di svolgimento della prova e' fissata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 7. Il test preliminare e' una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di tre ore, comprende un numero di domande pari a 60. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti. 8. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30. 9. La prova scritta, predisposta a cura delle universita' o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica, consta di domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso. Nel caso di classi di concorso per l'insegnamento delle lingue classiche sono previste prove di traduzione; nel caso di classi di concorso per l'insegnamento dell'italiano e' prevista una prova di analisi dei testi. 10. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30. 11. La prova orale, valutata in ventesimi, e' superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova e' organizzata tenendo conto delle specificita' delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione per l'insegnamento delle lingue moderne e' previsto che la prova si svolga in lingua straniera; nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale puo' essere sostituita da una prova pratica. 12. Il superamento della prova orale e' condizione imprescindibile per l'accesso al tirocinio formativo attivo. 13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono cosi' suddivisi: a) servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui e' bandita la selezione: i) 360 giorni: 4 punti; ii) da 361 a 540 giorni: 6 punti; iii) da 541 a 720 giorni: 8 punti; iv) da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni. Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d). Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attivita' di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo , in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attivita'. b) titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6 punti; c) attivita' di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti. Salvo che lo impedisca l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio formativo attivo senza interrompere o sospendere il rapporto con l'istituzione di appartenenza e anche in assenza di preventiva autorizzazione della stessa.; d) valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti; e) votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti; f) pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti. 14. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo e' formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 21/30 per il test, maggiore o uguale a 21/30 per la prova scritta e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianita' di servizio nelle istituzioni scolastiche ovvero, nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato piu' giovane. 15. Ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'articolo 10, comma 10, si considera la media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o della laurea specialistica o la media degli esami di profitto della laurea di vecchio ordinamento in base alla quale si e' avuto accesso al tirocinio formativo attivo e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, ovvero degli esami integrativi di cui ai commi 3 e 4, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, e' il voto di abilitazione all'insegnamento. 16. Le facolta' di cui all'articolo 6, comma 1 possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997. L'ammissione al percorso e' subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalita' di cui al comma 5 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 8, 10 e 11. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all'articolo 2. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui e' relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. La commissione di abilitazione e' composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale. Il punteggio e' espresso in centesimi. 17. Coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l'iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10 senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti. 18. Per assicurare il completamento del percorso di studi degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo parziale presso le facolta' in cui si sono svolti i predetti corsi durante l'anno accademico 2009-2010, a domanda, possono essere confermati nell'incarico di docenza fino al completamento dei corsi. 19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione. 20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validita' ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento. 21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto del ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007 n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi. 22. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui agli (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e 9, comma 3, ai fini dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado i settori scientifico disciplinari di scienze dell'educazione della tabella 11 sono integrati dai settori: M-PED/01 e M-PED/02. 23. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12, le universita' o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresi' attivita' di vigilanza sulle attivita' di tirocinio. 24. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 25. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione Val d'Aosta , delle scuole funzionanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e delle scuole delle localita' ladine si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa rispettivamente con la Regione Val d'Aosta, con la Regione Friuli Venezia-Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano al fine dell'adattamento delle disposizioni contenute nel presente decreto alle particolari situazioni linguistiche e nel rispetto degli accordi con le universita' e con i centri di ricerca degli altri Stati. 26. Con specifiche disposizioni si provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente decreto e le eventuali successive modifiche riguardanti la disciplina vigente relativa al reclutamento del personale docente, agli ordinamenti scolastici ed al sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. 27. Le universita' adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall'anno accademico 2011/2012.


          
                      Note all'art. 15: 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 9  febbraio  2005,  n.  22
          reca Integrazione D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998  -  Lauree
          specialistiche. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  10,  comma  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          89 concernente Regolamento recante  revisione  dell'assetto
          ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a  norma
          dell'articolo 64, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
                «3. Le attivita' e gli insegnamenti  obbligatori  per
          tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento  delle
          conoscenze, delle abilita' e delle competenze essenziali ed
          irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale.
          Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente
          definite annualmente con il  decreto  interministeriale  ai
          sensi dell'articolo 22 della legge  23  dicembre  1998,  n.
          448,  e  successive  modificazioni,   fermi   restando   il
          conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di  cui
          all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e  subordinatamente  alla  preventiva  verifica  da
          parte del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e
          delle finanze, circa la sussistenza di economie aggiuntive,
          puo'  essere  previsto  un  contingente  di   organico   da
          assegnare  alle   singole   istituzioni   scolastiche   e/o
          disponibile  attraverso  gli  accordi  di   rete   previsti
          dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
          8  marzo  1999,  n.  275,  con  il  quale  possono   essere
          potenziati  gli  insegnamenti  obbligatori  per  tutti  gli
          studenti e/o attivati ulteriori  insegnamenti,  finalizzati
          al  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal   piano
          dell'offerta  formativa  mediante  la  diversificazione   e
          personalizzazione dei piani di studio.  L'elenco  di  detti
          insegnamenti  e'  compreso  nell'allegato  H  al   presente
          regolamento.» 
              -   La   Direttiva   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca n. 65 del 28 luglio  2010,
          concerne la definizione delle linee guida per il  passaggio
          al nuovo ordinamento  degli  Istituti  Professionali,  come
          previsto all'articolo 8, comma 6 del d.P.R. 15 marzo  2010,
          n. 87. 
              -   La   Direttiva   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca n. 57 del 15 luglio  2010,
          concerne la definizione delle linee guida per il  passaggio
          al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici, come  previsto
          all'articolo 8, comma 3 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88. 
              - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione  30
          gennaio  1998  n.   39,   reca   Testo   coordinato   delle
          disposizioni impartite  in  materia  di  ordinamento  delle
          classi di concorso a cattedre e  a  posti  di  insegnamento
          tecnico-pratico  e  di  arte  applicata  nelle  scuole   ed
          istituti di istruzione secondaria ed artistica. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 6,  della
          legge 27 dicembre  1997,  n.  449  recante  Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica: 
                «6.  Le  universita',  gli  osservatori  astronomici,
          astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
          di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993,  n.  593  ,  e
          successive modificazioni e integrazioni,  l'ENEA  e  l'ASI,
          nonche' il Corpo forestale dello Stato,  nell'ambito  delle
          disponibilita'  di  bilancio,  assicurando,   con   proprie
          disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e
          la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per la
          collaborazione ad  attivita'  di  ricerca.  Possono  essere
          titolari degli assegni dottori di  ricerca  o  laureati  in
          possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per
          lo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione  del
          personale di ruolo  presso  i  soggetti  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma. Gli assegni  hanno  durata  non
          superiore a quattro anni e  possono  essere  rinnovati  nel
          limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto,  ovvero
          di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per
          il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse
          di studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  quelle
          concesse da istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad
          integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca
          dei titolari  di  assegni.  Il  titolare  di  assegni  puo'
          frequentare corsi di dottorato di ricerca anche  in  deroga
          al numero determinato, per ciascuna universita',  ai  sensi
          dell'articolo  70  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382  ,  fermo  restando  il
          superamento  delle  prove  di  ammissione.  Le  universita'
          possono fissare il numero massimo dei titolari  di  assegno
          ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato.
          Il titolare in servizio  presso  amministrazioni  pubbliche
          puo' essere collocato in aspettativa  senza  assegni.  Agli
          assegni di cui al presente comma si applicano,  in  materia
          fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della  legge
          13 agosto 1984, n.  476  ,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle  di
          cui all'articolo 2, commi 26  e  seguenti,  della  legge  8
          agosto  1995,  n.  335,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni. Per la determinazione degli importi e per  le
          modalita' di conferimento degli  assegni  si  provvede  con
          decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica (223). I soggetti di cui al primo
          periodo del presente  comma  sono  altresi'  autorizzati  a
          stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi
          di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222
          e  seguenti  del  codice  civile,  compatibili  anche   con
          rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello
          Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti
          non danno luogo a diritti in ordine  all'accesso  ai  ruoli
          dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 14,  della
          legge 4 novembre 2005, n. 230  recante  Nuove  disposizioni
          concernenti i professori e  i  ricercatori  universitari  e
          delega al Governo per  il  riordino  del  reclutamento  dei
          professori universitari: 
                «14. Per svolgere attivita' di ricerca e di didattica
          integrativa  le   universita',   previo   espletamento   di
          procedure   disciplinate   con   propri   regolamenti   che
          assicurino la valutazione comparativa dei  candidati  e  la
          pubblicita' degli  atti,  possono  instaurare  rapporti  di
          lavoro subordinato  tramite  la  stipula  di  contratti  di
          diritto  privato  a  tempo  determinato  con  soggetti   in
          possesso del titolo di dottore di  ricerca  o  equivalente,
          conseguito in Italia o all'estero, o, per  le  facolta'  di
          medicina  e   chirurgia,   del   diploma   di   scuola   di
          specializzazione,   ovvero   con   possessori   di   laurea
          specialistica e magistrale o altri  studiosi,  che  abbiano
          comunque una elevata qualificazione  scientifica,  valutata
          secondo procedure stabilite dalle universita'. I  contratti
          hanno durata massima triennale e possono  essere  rinnovati
          per una durata complessiva  di  sei  anni.  Il  trattamento
          economico di tali  contratti,  rapportato  a  quello  degli
          attuali ricercatori confermati, e' determinato da  ciascuna
          universita' nei limiti delle compatibilita' di  bilancio  e
          tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito il Ministro per la funzione pubblica.  Il  possesso
          del  titolo  di  dottore  di  ricerca  o  del  diploma   di
          specializzazione, ovvero l'espletamento di un  insegnamento
          universitario mediante contratto stipulato ai  sensi  delle
          disposizioni vigenti alla data di entrata in  vigore  della
          presente   legge,   costituisce    titolo    preferenziale.
          L'attivita' svolta dai soggetti di cui  al  presente  comma
          costituisce    titolo     preferenziale     da     valutare
          obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione
          dei titoli. I contratti di cui al presente comma  non  sono
          cumulabili con gli assegni di ricerca di  cui  all'articolo
          51 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  per  i  quali
          continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.  Ai  fini
          dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa
          delle    universita',    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  deve  tenere  conto  del
          numero dei professori ordinari,  associati  e  aggregati  e
          anche del numero dei contratti di cui al presente comma.» 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  7  ottobre  2004  n.  82,
          riguarda la Formazione degli insegnanti: attivazione  corsi
          abilitanti presso le Accademie di Belle Arti. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca del 28 settembre 2007,  n.  137,  reca  Attivazione
          biennio di secondo livello per la  formazione  dei  docenti
          nella classe di concorso di educazione musicale (A 31  e  A
          32) e di strumento musicale ( A 77). 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25  luglio
          1997, n. 306 concernente Regolamento recante disciplina  in
          materia di contributi  universitari,  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1997, n. 216. 

          
        
        
Art. 16 Norma finanziaria 1. I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle universita' e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.
        
Art. 17 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 settembre 2010 Il Ministro: Gelmini Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 119 La sezione del controllo nell'adunanza del 7 gennaio 2011 ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione: dell'art. 8, comma 2; dell'art. 15, commi 2 e 22, nella parte in cui fanno rinvio al citato art. 8, comma 2; dell'art. 15, comma 24; all'art. 5, comma 2, terzo rigo, vanno espunte le parole "ed e'", tra le parole "statali" e "deliberato".
        
Allegato TABELLA 1 (Articolo 6) Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (LM -85 bis) Obiettivi formativi qualificanti I laureati nel corso di laurea magistrale della classe LM-85 bis devono aver acquisito solide conoscenze nei diversi ambiti disciplinari oggetto di insegnamento e la capacita' di proporle nel modo piu' adeguato al livello scolastico, all'eta' e alla cultura di appartenenza degli allievi con cui entreranno in contatto. A questo scopo e' necessario che le conoscenze acquisite dai futuri docenti nei diversi campi disciplinari siano fin dall'inizio del percorso strettamente connesse con le capacita' di gestire la classe e di progettare il percorso educativo e didattico. Inoltre essi dovranno possedere conoscenze e capacita' che li mettano in grado di aiutare l'integrazione scolastica di bambini con bisogni speciali. In particolare devono: a) possedere conoscenze disciplinari relative agli ambiti oggetto di insegnamento (linguistico-letterari, matematici, di scienze fisiche e naturali, storici e geografici, artistici, musicali e motori); b) essere in grado di articolare i contenuti delle discipline in funzione dei diversi livelli scolastici e dell'eta' dei bambini e dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione; c) possedere capacita' pedagogico-didattiche per gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalita' al livello dei diversi alunni; d) essere in grado di scegliere e utilizzare di volta in volta gli strumenti piu' adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, mutuo aiuto, lavoro di gruppo, nuove tecnologie); e) possedere capacita' relazionali e gestionali in modo da rendere il lavoro di classe fruttuoso per ciascun bambino, facilitando la convivenza di culture e religioni diverse, sapendo costruire regole di vita comuni riguardanti la disciplina, il senso di responsabilita', la solidarieta' e il senso di giustizia; f)  essere in grado di partecipare attivamente alla gestione della scuola e della didattica collaborando coi colleghi sia nella progettazione didattica, sia nelle attivita' collegiali interne ed esterne, anche in relazione alle esigenze del territorio in cui opera la scuola. In coerenza con gli obiettivi indicati il corso di laurea magistrale prevede accanto alla maggioranza delle discipline uno o piu' laboratori pedagogico-didattici volti a far sperimentare agli studenti in prima persona la trasposizione pratica di  quanto appreso in aula e, a iniziare dal secondo anno,  attivita' obbligatorie di tirocinio indiretto (preparazione, riflessione e discussione delle attivita', documentazione per la relazione finale di tirocinio) e diretto nelle scuole. Le attivita' di tirocinio, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, devono svilupparsi ampliandosi via via dal secondo anno di corso fino al quinto e devono concludersi con una relazione obbligatoria. Il tirocinio e' seguito da insegnanti tutor, e coordinato da tutor coordinatori e tutor organizzatori distaccati a tempo parziale e a tempo pieno presso il Corso di Laurea. Prevede attivita' di osservazione, di lavoro in situazione guidata e di attivita' in cui lo studente sia pienamente autonomo. Il percorso va articolato prevedendo, dal secondo anno, una parte di tirocinio nella scuola dell'infanzia. La tesi di laurea verte su tematiche disciplinari collegate all'insegnamento che possono avere relazione con l'attivita' di tirocinio. Al termine del percorso i laureati della classe conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria. Il conseguimento del titolo e' l'esito di una valutazione complessiva del curriculum di studi, della tesi di laurea e della relazione di tirocinio da parte di una commissione composta da docenti universitari integrati da due tutor e da un rappresentante ministeriale nominato dagli Uffici scolastici regionali. Il profilo dei laureati dovra' comprendere la conoscenza di: 1) matematica: i sistemi numerici; elementi di geometria euclidea e cartesiana e geometria delle trasformazioni; elementi di algebra; elementi di calcolo delle probabilita'; i temi della matematica applicata. 2) fisica: misure e unita' di misura; densita' e principio di Archimede; la composizione atomica dei materiali; elementi di meccanica e meccanica celeste e astronomia; elementi di elettrostatica e circuiti elettrici; il calore e la temperatura; fenomenologie di termodinamica; il suono. 3) chimica: elementi di chimica organica e inorganica. 4) biologia: elementi di biologia umana, animale e vegetale; elementi di cultura ambientale; elementi di scienze della terra. 5) letteratura italiana: testi e problemi della letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni nel quadro della letteratura europea. 6) linguistica italiana: linguistica e grammatica italiana; didattica della lingua italiana per stranieri. 7) lingua inglese: elementi avanzati di lingua inglese. 8) storia: elementi di storia antica, medioevale, moderna e contemporanea. 9) geografia: elementi di geografia fisica e umana. 10) attivita' motorie: metodi e didattiche delle attivita' motorie. 11) arte: disegno e le sue relazioni con le arti visive; elementi di didattica museale; acquisizione di strumenti e tecniche nelle diverse aree artistiche; educazione all'immagine; calligrafia. 12) musica: elementi di cultura musicale. 13) letteratura per l'infanzia: testi e percorsi di letteratura per l'infanzia. 14) pedagogia: pedagogia generale; pedagogia interculturale; pedagogia dell'infanzia. 15) storia della pedagogia: storia dell'educazione; storia della scuola. 16) didattica: didattica generale; pedagogia e didattica del gioco; didattica della lettura e della scrittura; tecnologie educative; il gruppo nella didattica. 17)  pedagogia speciale: pedagogia speciale; didattica speciale. 18) pedagogia sperimentale: metodologia della ricerca; tecniche di valutazione. 19) psicologia: elementi di psicologia dello sviluppo e dell'educazione; psicologia della disabilita' e dell'integrazione. 20) sociologia: elementi di sociologia dell'educazione. 21) antropologia:  elementi di antropologia culturale. 22) diritto: elementi di diritto costituzionale e di legislazione scolastica. 23) neuropsichiatria infantile: elementi di neuropsichiatria infantile. 24) psicologia clinica: psicopatologia dello sviluppo. 25) igiene generale e applicata: igiene ed educazione sanitaria ed alimentare. Si precisa che: a) i crediti liberi devono essere coerenti con il percorso professionale; b) nei CFU di ogni insegnamento disciplinare deve essere compresa una parte di didattica della disciplina stessa; c) gli insegnamenti disciplinari possono comprendere un congruo numero di ore di esercitazione; d) e' necessario che nell'insegnamento delle discipline si tenga conto dei due ordini di scuola cui il corso di laurea abilita. Pertanto esempi, esercizi e proposte didattiche devono essere pensati e previsti sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria; e) i laboratori di lingua inglese (L-LIN/12) dovranno essere suddivisi nei cinque anni di corso. Al termine del percorso gli studenti dovranno aver acquisito una formazione di livello B2. ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI TABELLA 2 (Articolo 7) Classe di abilitazione A043 - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado 1) Requisito di accesso alla prova di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): L'acquisizione nel corso di laurea di almeno 102 CFU nei SSD di seguito elencati: M-STO/01 STORIA MEDIEVALE M-STO/02 STORIA MODERNA M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE L-ANT/02 STORIA GRECA L-ANT/03 STORIA ROMANA L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIOEVALE E UMANISTICA L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA M-FIL/02 LOGICA E FILO SOFIA DELLA SCIENZA M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE M-FIL/04 ESTETICA M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE M-GGR/01 GEOGRAFIA M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA SPS/01 FILOSOFIA POLITICA SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE SPS/04 SCIENZA POLITICA SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA I 102 CFU comprendono: - almeno 18 CFU nei SSD L-FIL-LET/10, Letteratura italiana e L-FIL-LET/11, Letteratura italiana contemporanea e fra questi almeno 12 CFU in L-FIL-LET/10; - almeno 18 CFU nei SSD M-STO/01 Storia medioevale, M-STO/02 Storia moderna, M-STO/04, Storia contemporanea; - almeno 12 CFU in L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, L-LIN/01 Glottologia e linguistica; - almeno 9 CFU in ciascuno dei seguenti SSD: 1) L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina; 2) M-GRR/01 Geografia. - almeno 36 CFU nei SSD sopra elencati; 2) Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 7 comma 2 lettera b): laurea magistrale nella classe LM-14 - Filologia moderna, all'interno della quale i CFU sono acquisiti conformemente alla seguente tabella: TABELLA 3 (Articolo 7) Classe di abilitazione A045 - Lingua inglese e seconda lingua straniera 1) Requisito di accesso alla prova di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a):l'acquisizione nel corso di laurea di almeno 66 CFU nei seguenti SSD: a) almeno 18 CFU nei SSD relativi alla lingua inglese (ivi compresi eventuali crediti nel SSD L-LIN 11); b) almeno 12 CFU nella seconda lingua comunitaria per la quale si intende conseguire l'abilitazione; c) almeno 12 CFU per ciascuna nelle due corrispondenti letterature per complessivi 24 CFU; d) almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate; e) almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-LIN/01 Glottologia e linguistica, L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne, L-FIL-LET/12 Linguistica italiana; 2) Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 7 comma 2 lettera b): Laurea magistrale nella classe LM-37 - Lingua straniera, all'interno della quale i cfu sono acquisiti conformemente alla seguente tabella: TABELLA 4 (Articolo 7) LM-95 Classe di abilitazione A059 - Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI I laureati nei corsi magistrale della classe: - hanno una solida preparazione culturale di base e una buona padronanza dei metodi fondamentali e del linguaggio della matematica, incluse le capacita' di dimostrare e ragionare rigorosamente, di modellizzare, di risolvere problemi, con particolare riferimento ai contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria; - hanno una solida preparazione culturale di base e una buona padronanza dei metodi fondamentali delle discipline fisiche, chimiche, biologiche e di scienze della terra, dell'informatica e della statistica, con particolare riferimento ai contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria e ai metodi sperimentali; - possiedono una buona conoscenza dello sviluppo storico delle discipline predette; - possiedono una buona capacita' di collegare le conoscenze scientifiche acquisiti con i problemi tecnologici e le applicazioni pratiche - hanno acquisito una buona padronanza nella pratica di laboratorio, nell'uso degli strumenti, nella tecniche di misura, nell'organizzazione ed elaborazione dei dati sperimentali; - sono in grado di progettare e presentare relazioni orali e scritte di contenuto scientifico mirate a diversi livelli di conoscenza degli ascoltatori, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche; - possiedono conoscenze psicologiche, pedagogiche e relazionali utili per comunicare con studenti; - sono in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilita' di progetti; - conoscono almeno al livello B2 la lingua inglese e il lessico matematico e scientifico in tale lingua. I laureati magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con funzioni di responsabilita', attivita' in tutti gli ambiti che, oltre allo specifico profilo professionale della laurea posseduta, richiedano il contributo di una figura di ampio spessore culturale, con una buona conoscenza delle scienze e dei loro metodi, e con una buona capacita' di comunicare. In particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della classe si potranno inserire, si indicano: - l'industria culturale ed editoriale; - Centri della Scienza e Musei; - L'informazione e la divulgazione scientifica e tecnologica; - organismi e unita' di studio per lo sviluppo della scienza presso enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che internazionali. Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe: - prevedono attivita' di laboratorio o ambientali, dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, all'uso di strumenti e tecnologie, alla misura e/o alla raccolta di dati, all'elaborazione statistica dei dati stessi; - possono prevedere attivita' esterne come tirocini formativi presso laboratori di enti di ricerca, istituti scolastici, aziende, strutture della pubblica amministrazione; - prevedono il superamento di una prova finale nella quale viene discusso un elaborato originale predisposto con la supervisione di un relatore. Per ciascuno studente e' previsto un piano di studio individuale obbligatorio che garantisce che nel curriculum complessivo dello studente (nella laurea e nella laurea magistrale) siano presenti almeno 132 crediti nelle aree scientifiche: MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01 di cui almeno: 30 in MAT; 12 in FIS: 6 in CHIM; 6 in GEO; 6 in BIO; 6 in INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01. Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): acquisizione nel corso di laurea di almeno 90 CFU cosi' articolati: a) almeno 12 CFU nei seguenti SSD (Settori Scientifico Disciplinari): MAT/01 Logica MAT/02 Algebra MAT/03 Geometria MAT/04 Matematiche Complementari MAT/05 Analisi matematica MAT/06 Probabilita' e Statistica matematica MAT/07 Fisica matematica MAT/08 Analisi numerica MAT/09 Ricerca operativa b) almeno 6 CFU nei seguenti SSD: FIS/01 Fisica Sperimentale FIS/02 Fisica teorica, Modelli e metodi matematici FIS/03 Fisica della materia FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare FIS/05 Astronomia e astrofisica FIS/06 Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) FIS/08 Didattica e storia della fisica c) almeno 6 CFU nei seguenti SSD: CHIM/01 Chimica analitica CHIM/02 Chimica fisica CHIM/03 Chimica generale e inorganica CHIM/04 Chimica industriale CHIM/05 Scienza e tecnologia dei materiali polimerici CHIM/06 Chimica organica CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie CHIM/08 Chimica farmaceutica CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo CHIM/10 Chimica degli alimenti CHIM/11 Chimica e biotecnologia delle fermentazioni CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali GEO/01 Paleontologia e paleoecologia GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica GEO/03 Geologia strutturale GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia GEO/05 Geologia applicata GEO/06 Mineralogia GEO/07 Petrologia e petrografia GEO/08 Geochimica e vulcanologia GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali GEO/10 Geofisica della terra solida GEO/11 Geofisica applicata GEO/12 Oceanografia e fisica dell'atmosfera BIO/01 Botanica generale BIO/02 Botanica sistematica BIO/03 Botanica ambientale e applicata BIO/04 Fisiologia vegetale BIO/05 Zoologia BIO/06 Anatomia comparata e citologia BIO/07 Ecologia BIO/08 Antropologia BIO/09 Fisiologia BIO/10 Biochimica BIO/11 Biologia molecolare BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica BIO/13 Biologia applicata BIO/14 Farmacologia BIO/15 Biologia farmaceutica BIO/16 Anatomia umana BIO/17 Istologia BIO/18 Genetica BIO/19 Microbiologia generale d) almeno 6 CFU nei seguenti SSD: INF/01 Informatica ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni SECS-S/01 Statistica. ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI TABELLA 5 (Art. 7) Classe di abilitazione A030 - Scienze motorie e sportive 1) Requisito di accesso alla prova di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): Laurea nella classe L-22 - Scienze delle attivita' motorie e sportive; diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136. 2) Laurea magistrale nella classe LM-67 - Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate ovvero nella classe LM-68 - Scienze e tecniche dello sport, strutturate come segue. I laureati nel corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella Classe di abilitazione A030 - Scienze motorie e sportive devono essere in grado di utilizzare avanzati strumenti culturali, metodologici e tecnico-pratici con particolare riferimento a: a) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attivita' motorie e sportive condotte a livello scolastico finalizzate allo sviluppo psicofisico e sociale del giovane. b) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica dell'attivita' di preparazione fisica ed atletica e delle attivita' sportive per disabili. c) Preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra. I laureati magistrali devono possedere competenze specifiche ed approfondite nel campo delle attivita' motorie e sportive con attenzione alle differenti tipologie disciplinari e, nell'ambito del concetto di tutela della salute psico-fisica dell'allievo, alle differenze legate all'eta', al genere, al contesto socio-culturale di appartenenza, al livello di maturazione psico-culturale e alla presenza di disabilita' fisica. Devono inoltre possedere competenze specifiche ed approfondite di ambito pedagogico e psicosociale atte a promuovere l'educazione allo sport attraverso lo sport a livello scolastico. Devono conoscere almeno al livello B2 la lingua inglese. Ai fini indicati, i laureati dovranno: - conoscere le basi biologiche dell'adattamento all'esercizio fisico finalizzato alla pratica agonistica amatoriale e avanzata in funzione del tipo di pratica sportiva, del livello di prestazione atteso, delle condizioni ambientali, dell'eta' e del genere del praticante; - possedere le conoscenze pedagogiche e didattiche per scegliere e padroneggiare i metodi di insegnamento delle attivita' motorie nel contesto delle attivita' della scuola secondaria; - possedere le conoscenze scientifiche ed epistemologiche necessarie per svolgere la funzione di educatore capace di instaurare relazioni positive e motivanti con gli allievi, con le famiglie e con gli altri insegnanti coinvolti nel processo educativo a livello scolastico; - possedere le basi pedagogiche, didattiche, scientifiche e culturali per trasmettere i valori etici ed educativi dell'agonismo sportivo; - possedere le conoscenze necessarie per elaborare una progettazione articolata e centrata sull'allievo, capace di promuovere l'educazione alla salute e al rispetto della persona, e l'adozione di atteggiamenti corretti nei confronti di fenomeni degenerativi dello sport e della vita sociale; - possedere le conoscenze per promuovere ed organizzare le attivita' motorie e sportive scolastiche fungendo da cerniera tra il mondo dell'educazione presente nella scuola e quello dello sport agonistico e promozionale; - possedere le conoscenze sull'organizzazione del sistema scolastico e del suo territorio al fine di contribuire efficacemente allo sviluppo di politiche territoriali per il benessere dei cittadini; - essere capaci di interagire con i docenti di altre discipline al fine di favorire attivita' di ricerca didattica inserendo le attivita' motorie in un contesto di educazione interdisciplinare della persona; - avere solide basi concettuali sulle teorie dell'allenamento nei vari contesti di pratica sportiva individuale e di squadra con capacita' di adattare i diversi modelli anche in funzione di eta', genere e abilita' dei praticanti; - conoscere in modo approfondito metodi e tecniche delle attivita' motorie e sportive finalizzate e specifiche per le differenti discipline sportive con capacita' di utilizzare tali conoscenze adattandole ai diversi contesti di attivita' sportiva, alle specificita' di genere, all'eta', alla presenza di disabilita', al contesto socio-culturale di riferimento, nonche' agli obiettivi individuali e di gruppo; - conoscere metodi e strumentazioni della valutazione funzionale applicata agli apparati coinvolti nella pratica sportiva anche al fine di consulenza tecnica e collaudo relativamente ai beni e servizi impiegati; - conoscere i metodi di valutazione delle prestazioni fisiche e sportive, saperli utilizzare e valutarne i risultati in funzione delle diverse discipline nel contesto di specificita' di genere, eta', presenza di disabilita' e degli obbiettivi della pratica sportiva; - conoscere i rischi in termini di salute del praticante legati all'attivita' sportiva, saper identificare i limiti di prestazione individuale oltre i quali la pratica sportiva si traduce in danno alla salute, essere in grado di prevenire l'incidenza di infortuni legati alla pratica motoria e sportiva, ridurne le conseguenze negative e favorire il pieno recupero dell'atleta; - possedere conoscenze di nutrizione umana applicata alla prestazione sportiva anche in relazione alla specificita' dell'allenamento e del recupero nelle diverse discipline; - conoscere i rischi per la salute derivati dall'uso di pratiche di potenziamento delle prestazioni fisiche, siano esse state dichiarate illecite o no dalle agenzie ufficiali, conoscere la relativa normativa e essere in grado di intervenire con efficaci misure per prevenire, combattere ed eliminare l'uso di tali pratiche; - essere in grado di proporsi come progettisti di percorsi formativi realizzati attraverso la pratica sportiva e di orientare i destinatari della loro azione educativa alla scelta di attivita' motorie e sportive adeguate ai propri livelli di crescita motoria, mentale, relazionale ed emotivo-affettiva; - possedere le conoscenze generali relative a gruppi, fenomeni dinamici della vita del gruppo, processi di costituzione e di sviluppo dei gruppi, finalizzate alla creazione ed alla gestione del gruppo-squadra o gruppo-associazione; - acquisire le conoscenze sui processi di comunicazione interpersonale e sociale finalizzate anche alla creazione e alla gestione di relazioni con le istituzioni, le associazioni e le famiglie; - conoscere i regolamenti che disciplinano le attivita' sportive e le normative relative alle responsabilita' del proprio operato, alle istituzione e agli enti coinvolti nelle attivita' sportive. A tal fine i laureati devono acquisire, in relazione a obiettivi specifici professionalizzanti del corso, adeguate tecniche motorie per un numero di CFU non inferiore a 20 mediante tirocini formativi sotto la diretta responsabilita' degli Atenei. TABELLA 6 (Articolo 7) Classe di abilitazione A032 - Musica 1) Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): l'acquisizione nel corso di laurea di almeno 72 CFU nei seguenti SSD: M-STO/01 STORIA MEDIEVALE M-STO/02 STORIA MODERNA M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE L-ANT/02 STORIA GRECA L-ANT/03 STORIA ROMANA L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA L-FIL-LET/13 FILOLOGIA ITALIANA L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA M-DEA/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE M-FIL/04 ESTETICA M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE M-GGR/01 GEOGRAFIA M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA I 72 CFU comprendono almeno 30 CFU nei SSD L-ART/07-08; 12 CFU nei SSD L-ART/01-06 e 6 CFU in almeno due dei seguenti SSD o gruppi di SSD: a) Musicologia e Storia della musica L-ART/07 e Etnomusicologia L-ART/08; b) Discipline relative alla letteratura italiana (L-FIL-LET/10 oppure L-FIL-LET/11 oppure L-FIL-LET/12) oppure alla linguistica e alle lingue e letterature straniere (L-LIN/01, L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13); c) Discipline filosofiche (M-FIL/01-08); d) Discipline storiche (L-ANT/02 oppure L-ANT/03 oppure M-STO/01 oppure M-STO/02 oppure M-STO/04); e) Discipline psicopedagogiche (M-PED/01 oppure M-PSI/01 oppure M-DEA/01); f) Discipline artistiche (L-ART/01-04) oppure dello spettacolo (L-ART/05-06). 2) di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 7 comma 2 lettera b): Laurea magistrale nella classe LM-45 - Musicologia e beni musicali, all'interno della quale i cfu sono acquisiti conformemente alla seguente tabella: TABELLA 7 (Articolo 7) LM-96 Classe di abilitazione A033 - Tecnologia OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe: - hanno una solida preparazione culturale di base nell'area delle scienze matematiche, statistiche, fisiche, chimiche e naturali e una padronanza dei metodi di queste discipline che consenta loro un adeguato inquadramento teorico di tutte le questioni tecnologiche in cui tali discipline intervengono, con particolare riferimento ai contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria e ai metodi sperimentali; - hanno una buona conoscenza dei concetti, dei metodi e degli strumenti dell'informatica, dell'elettronica e della sistemica. - conoscono in modo approfondito le problematiche associate alle tecnologie e al loro sviluppo, con particolare riguardo a quelle che si riconducono ai settori dell'ingegneria civile, industriale e dell'informazione; - possiedono un buon inquadramento culturale del rapporto tra sviluppi tecnologici e scienze fisico-matematiche e naturali; - conoscono la relazione tra lo sviluppo tecnologico e le problematiche di impatto ambientale; - sono in grado di predisporre e organizzare esperienze di laboratorio, di utilizzare strumenti, di realizzare misure, di trattare i dati sperimentali; - sono in grado di progettare e presentare relazioni orali e scritte di contenuto scientifico- tecnologico mirate a diversi livelli di conoscenza degli ascoltatori, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche; - possiedono conoscenze psicologiche, pedagogiche e relazionali utili per comunicare con studenti; - sono in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilita' di progetti; - conoscono almeno al livello B2 la lingua inglese e il lessico matematico e scientifico in tale lingua. I laureati magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con funzioni di responsabilita', attivita' in tutti gli ambiti che, oltre allo specifico profilo professionale della laurea posseduta, richiedano il contributo di una figura di ampio spessore culturale, con una buona conoscenza delle scienze e dei loro metodi, e con una buona capacita' di comunicare. In particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della classe si potranno inserire, si indicano: - l'industria culturale ed editoriale; - Centri della Scienza e Musei; - l'informazione e la divulgazione scientifica e tecnologica; - organismi e unita' di studio per lo sviluppo della scienza presso enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che internazionali. Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe: prevedono attivita' di laboratorio o ambientali, dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, all'uso di strumenti e tecnologie, alla misura e/o alla raccolta di dati, all'elaborazione statistica dei dati stessi; possono prevedere attivita' esterne come tirocini formativi presso laboratori di enti di ricerca, istituti scolastici, aziende, strutture della pubblica amministrazione; prevedono il superamento di una prova finale nella quale viene discusso un elaborato originale predisposto con la supervisione di un relatore. 1) Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): acquisizione nel corso di laurea di almeno 90 CFU cosi' articolati: MAT/01 LOGICA MAT/02 ALGEBRA MAT/03 GEOMETRIA MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI MAT/05 ANALISI MATEMATICA MAT/06 PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA MAT/07 FISICA MATEMATICA MA/08 ANALISI NUMERICA MAT/09 RICERCA OPERATIVA INF/01 INFORMATICA FIS/01 FISICA SPERIMENTALE FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI FIS/03 FISICA DELLA MATERIA FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA FIS/06 FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA) FIS/08 DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA CHIM/01 CHIMICA ANALITICA CHIM/02 CHIMICA FISICA CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI CHIM/06 CHIMICA ORGANICA CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA GEO/03 GEOLOGIA STRUTTURALE GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA GEO/05 GEOLOGIA APPLICATA GEO/06 MINERALOGIA GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFIA GEO/08 GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI GEO/10 GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA GEO/11 GEOFISICA APPLICATA GEO/12 OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA BIO/01 BOTANICA GENERALE BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE BIO/05 ZOOLOGIA BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA BIO/07 ECOLOGIA BIO/08 ANTROPOLOGIA BIO/09 FISIOLOGIA BIO/10 BIOCHIMICA BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA BIO/14 FARMACOLOGIA BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA BIO/16 ANATOMIA UMANA BIO/17 ISTOLOGIA BIO/18 GENETICA BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE AGR/06 TECNOLOGIA DEL LEGNO E UTILIZZAZIONI FORESTALI AGR/07 GENETICA AGRARIA AGR/08 IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI AGR/09 MECCANICA AGRARIA AGR/10 COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE AGR/13 CHIMICA AGRARIA AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI AGR/17 ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO ICAR/01 IDRAULICA ICAR/02 COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE ICAR/04 STRADE, FERROVIE ED AREOPORTI ICAR/05 TRASPORTI ICAR/06 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA ICAR/07 GEOTECNICA ICAR/08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI ICAR/10 ARCHITETTURA TECNICA ICAR/11 PRODUZIONE EDILIZIA ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA ICAR/13 DISEGNO INDUSTRIALE ICAR/14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA ICAR/15 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO ICAR/17 DISEGNO ICAR/18 STORIA DELL'ARCHITETTURA ICAR/19 RESTAURO ICAR/20 TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA ICAR/21 URBANISTICA ICAR/22 ESTIMO ING-IND/01 ARCHITETTURA NAVALE ING-IND/02 COSTRUZIONI E IMPIANTI NAVALI E MARINI ING-IND/03 MECCANICA DEL VOLO ING-IND/04 COSTRUZIONI E STRUTTURE AREOSPAZIALI ING-IND/05 IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI ING-IND/06 FLUIDODINAMICA ING-IND/07 PROPULSIONE AEROSPAZIALE ING-IND/08 MACCHINE A FLUIDO ING-IND/09 SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE ING-IND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI ING-IND/18 FISICA DEI REATTORI NUCLEARI ING-IND/19 IMPIANTI NUCLEARI ING-IND/20 MISURE E STRUMENTAZIONI NUCLEARI ING-IND/21 METALLURGIA ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI ING-IND/23 CHIMICA FISICA APPLICATA ING-IND/24 PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA ING-IND/25 IMPIANTI CHIMICI ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA ING-IND/28 INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI SCAVI ING-IND/29 INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME ING-IND/30 IDROCARBURI E FLUIDI DEL SOTTOSUOLO ING-IND/31 ELETTROTECNICA ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA ING-IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE ING-INF/01 ELETTRONICA ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI ING-INF/04 AUTOMATICA ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA ING-INF/07 MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE SECS-S/01 STATISTICA SECS-S/01 STATISTICA ECONOMICA ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI TABELLA 8 (Articolo 9, comma 2) Classe di abilitazione A032 - Musica 1) Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a): Un diploma accademico di I livello in Didattica della musica e dello strumento ovvero un diploma accademico di I livello con il conseguimento di almeno 21 CFA nei settori artistico-disciplinari dell'area di Didattica della musica (da CODD/01 a CODD07); diploma di conservatorio o istituto musicale pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 bis della legge 21 dicembre 1999 n. 508. 2) Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b: Diploma accademico di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di abilitazione di musica (A032) ------------------------------------------------------------------ ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area comune) ( 1 ) 12 CFA Pedagogia generale Psicologia generale e dell'eta' evolutiva Didattica e pedagogia speciale; Didattica generale Legislazione e organizzazione scolastica ( 1 ) Le discipline contenute in quest'area «possono essere attivate dalle singole istituzioni in convenzione con l'Universita'» (cfr. tabella B, nota 1 D.M. 137/07). ------------------------------------------------------------------ ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area musicale) ( 2 ) 36 CFA CODD/04 Pedagogia musicale CODD/04 Psicologia musicale CODD/02 Elementi di composizione e analisi per Didattica della musica CODD/02 Tecniche di arrangiamento e trascrizione CODD/01 Direzione e concertazione di coro per didattica della musica CODD/01 Fondamenti di tecnica vocale CODD/06 Storia della musica per Didattica della musica CODD/06 Metodologia d'indagine storico-musicale CODD/06 Elementi di semiologia musicale CODD/06 Elementi di sociologia musicale CODD/05 Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica CODD/05 Pratica dell'accompagnamento estemporaneo CODD/05 Metodologie di armonizzazione e trasposizione al pianoforte ------------------------------------------------------------------ ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI ( 2 ) 40 CFA CODD/04 Metodologia dell'educazione musicale CODD/02 Didattica dell'improvvisazione (per l'educazione musicale) CODD/02 Didattica della composizione (per l'educazione musicale) CODD/01 Repertorio corale CODD/01 Didattica del canto corale CODD/06 Didattica dell'ascolto CODD/06 Didattica della storia della musica CODD/03 Pratiche di musiche d'insieme CODM/02 Antropologia della musica CODD/07 Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea ------------------------------------------------------------------ ATTIVITA' FORMATIVE INTEGRATIVE 12 CFA COME/05 Informatica musicale CODI/23 Improvvisazione vocale Improvvisazione allo strumento ( * ) CODM/06 Storia delle musiche d'uso CODM/06 Storia della musica jazz COCM/01 Tecniche dell'organizzazione COCM/02 Tecniche della comunicazione COME/06 Sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialita' COME/04 Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio COMJ/13 Prassi esecutive e repertori di musica etnica CODM/06-Storia della popular music (*) il codice sara' attribuito a seconda dello strumento di riferimento ------------------------------------------------------------------ LABORATORI DIDATTICI 10 CFA ------------------------------------------------------------------ TESI FINALE 10 CFA ------------------------------------------------------------------ TOTALE 120 CFA ------------------------------------------------------------------- (2) Le discipline corrispondenti ad uno stesso Codice possono essere accorpate in un unico modulo di insegnamento, ferma restando l'acquisizione delle specifiche competenze previste. Tabella 9 (Art. 9, comma 2) Classe di abilitazione A077 Strumento musicale 1. Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) : diploma accademico di I livello relativo alla specifica classe di strumento; diploma di conservatorio o di istituto musicale pareggiato relativo alla specifica classe di strumento congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 bis della legge 21 dicembre 1999 n. 508. 2. Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) : Diploma accademico di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di concorso di strumento (A077) ------------------------------------------------------------------- ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area comune) (1) 12 CFA ------------------------------------------------------------------- Pedagogia generale Psicologia generale e dell'etą evolutiva Didattica e pedagogia speciale; Didattica generale Legislazione e organizzazione scolastica ------------------------------------------------------------------- ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area musicale) 28 CFA ------------------------------------------------------------------- CODD/02 Elementi di composizione per didattica della musica CODD/01 Direzione e Concertazione di coro per didattica della musica CODD/03 Pratiche di musica di insieme CODD/04 Pedagogia musicale CODD/06 Storia della musica per didattica della musica CODD/05 Pratica della lettura vocale e pianistica per didattica della musica CODD/07 Tecniche di consapevolezza ed espressione corporea ------------------------------------------------------------------- ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI 48 CFA ------------------------------------------------------------------- Prassi esecutive e repertori ( * ) Metodologia dell'insegnamento strumentale ( * ) COMI/03 Musica da camera ( * )Il codice sara' attribuito a seconda dello strumento di riferimento ------------------------------------------------------------------- ATTIVITA' FORMATIVE INTEGRATIVE (a scelta) 12 CFA ------------------------------------------------------------------- COME/05 Informatica musicale COTP/02 Lettura della partitura CODI/23 Improvvisazione vocale Improvvisazione allo strumento ( * ) Pratica dell'accompagnamento estemporaneo (*) CODM/06 Storia delle musiche d'uso CODM/06 Storia della musica jazz COCM/01 Tecniche dell'organizzazione COCM/02 Tecniche della comunicazione COME/06 Sistemi,tecnologie,applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialita' COME/04 Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio COMJ/13 Prassi esecutive e repertori di musica etnica CODM/06 Storia della Popular Music ( * )Il codice sara' attribuito a seconda dello strumento di riferimento ------------------------------------------------------------------- Laboratori didattici 10 CFA ------------------------------------------------------------------- Tesi finale 10 CFA ------------------------------------------------------------------- TOTALE 120 CFA -------------------------------------------------------------------- ( 1 ) Le discipline contenute in quest'area «possono essere attivate dalle singole istituzioni in convenzione con l'Universita'» (cfr. tabella B, nota 1 D.M. 137/07). --------------------------------------------------------------------- - TABELLA 10 (Art. 9, comma 2) Classe di abilitazione A028 - Arte e immagine 1. Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a): diploma accademico di I livello; diploma di accademia delle belle arti o di istituto superiore di industria artistica congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 bis della legge 21 dicembre 1999 n.508. 2. Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b): Diploma accademico di secondo livello strutturato secondo la tabella seguente: --------------------------------------------------------------------- - TABELLA 11 (Art. 10, comma 6) Il tirocinio formativo attivo (TFA) e' un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale istituito presso una facolta' universitaria di riferimento o presso una istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica che sono rispettivamente sedi amministrativa del corso cui fanno capo tutte le attivita', secondo le norme dell'art. 10 Gli abilitati del corso di tirocinio formativo attivo devono: a) aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e possedere la capacita' di proporle nel modo piu' adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto; b) essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalita' alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti piu' adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo, nuove tecnologie); c) avere acquisito capacita' pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali; d) aver acquisito capacita' di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilita' organizzative. Al fine di conseguire tali obbiettivi il percorso del tirocinio formativo attivo prevede: insegnamenti di scienze dell'educazione, con particolare riguardo alle metodologie didattiche e ai bisogni speciali; insegnamenti di didattiche disciplinari che possono essere svolti anche in contesti di laboratorio in modo da saldare i contenuti disciplinari con le modalita' di insegnamento in classe; un tirocinio, una parte del quale, pari a 75 ore, dedicata al settore della disabilita', che prevede sia una fase indiretta di preparazione, riflessione e discussione delle attivita' e una diretta di osservazione e di insegnamento attivo, presso istituti scolastici sotto la guida di un tutor; infine alcuni laboratori pedagogico-didattici, dei quali almeno uno dedicato al settore della disabilita', indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche didattiche proposte e delle esperienze di tirocinio. Il consiglio di corso di tirocinio organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici prevedendo modalita' di collaborazione tra i docenti universitari o dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i tutor e i tutor coordinatori. Le attivita' del tirocinio formativo attivo fanno capo alle facolta' o alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di riferimento. L'attivita' di tirocinio formativo attivo nelle scuole e' seguita e coordinata da tutor a questo scopo distaccati a tempo parziale presso l'universita' o presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e seguito da tutor che accolgono gli studenti nelle classi di cui sono responsabili. I tutor vengono indicati dai dirigenti degli istituti scolastici convenzionati con la facolta' sede del tirocinio formativo attivo. I tutor coordinatori svolgono anche attivita' di coordinamento fra le scuole e la facolta' sede del tirocinio formativo attivo. Il consiglio di corso del TFA e' costituito secondo le norme stabilite dall'art. 10 comma 4. L'attivita' di tirocinio si conclude con la stesura di una relazione di cui e' relatore un docente universitario, ovvero dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e correlatore il tutor o il tutor coordinatore che ha seguito l'attivita' di tirocinio. La relazione deve consistere in un elaborato originale, non limitato a una semplice esposizione delle attivita' svolte. Esso deve evidenziare la capacita' del tirocinante di integrare a un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attivita' svolta in classe con le conoscenze psicopedagogiche e con le conoscenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare in particolar modo nelle attivita' di laboratorio. Al termine del percorso gli studenti conseguono il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, e dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.