DECRETO 22 ottobre 2004, n.270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i
decreti ministeriali 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 28 novembre
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
18 del 22 gennaio 2001; 2 aprile 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25;
Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del
lavoro;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso
il 25 settembre 2003, il parere del Consiglio nazionale degli
studenti universitari (CNSU) reso il 19 giugno 2003, il parere
della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) reso
il 23 settembre 2003 e il parere del Comitato di valutazione del
sistema universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre
2003 e del 22 marzo 2004;
Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400
del 1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) cosi' come
attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 12
luglio 2004, n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per decreto o decreti ministeriali, uno o piu' decreti
emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni;
c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di
cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n.
341;
d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i
regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341;
e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale
e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale,
il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei
corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme
dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;
h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti
di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249
del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;
i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
l) per credito formativo universitario, la misura del volume
di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale,
richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale
per l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita'
formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e
abilita' che caratterizzano il profilo culturale e professionale,
al conseguimento delle quali il corso di studio e'
finalizzato;
n) per ordinamento didattico di un corso di studio,
l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio,
come specificato nell'articolo 11;
o) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o
prevista dalle universita' al fine di assicurare la formazione culturale
e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai
corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o
di laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al
tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle
attivita' di studio individuale e di autoapprendimento;
p) per curriculum, l'insieme delle attivita' formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del
relativo titolo.
Art. 2.
Finalita'
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il
presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali
per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia
dei titoli di studio rilasciati dalle universita'.
2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di
cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le
universita', con le procedure previste dalla legge e dagli statuti,
disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in
conformita' con le disposizioni del presente regolamento e di successivi
decreti
ministeriali.
1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di
specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale,
di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle universita'.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici
generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di
specifiche conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al
comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro
ed all'esercizio delle correlate attivita' professionali
regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione
europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire
allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio
di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire
allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste
nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere
istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o
di direttive dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del
relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e
6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e
di servizi didattici integrativi. In particolare, in
attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
le universita' possono attivare, disciplinandoli nei
regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di
alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento
della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali
sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo
livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita'
italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo,
anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque
denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti
e le conseguenti attivita' formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza,
nel seguito denominate classi.
2. Le classi sono individuate da uno o piu' decreti
ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere
adottate, anche su proposta delle universita', con decreto del
Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia
di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti
attivita' formative.
3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello
stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico
valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8.
4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto
del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della
funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso
a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le
equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a piu'
classi.
Art. 5.
Crediti formativi universitari
1. Al credito formativo universitario, di seguito
denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per
studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente
determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per
singole classi, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantita' media di impegno complessivo di
apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno e'
convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresi',
per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario
complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre
attivita' formative di tipo individuale.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa
sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di
altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la
valutazione del profitto e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo
11, comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da
uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso
della stessa universita' ovvero nello stesso o altro corso di
altra universita', compete alla struttura didattica che accoglie
lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti
nel regolamento didattico di ateneo.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme
di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne
la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di
crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli
studi universitari o contestualmente impegnati in attivita'
lavorative.
7. Le universita' possono riconoscere come crediti
formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze
e abilita' professionali certificate ai sensi della normativa
vigente in materia, nonche' altre conoscenze e abilita' maturate in
attivita' formative di livello postsecondario alla cui progettazione
e realizzazione l'universita' abbia concorso.
Art. 6.
Requisiti di ammissione ai corsi di studio
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere
in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attivita'
di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11,
comma 7, lettera g), richiedono altresi' il possesso o l'acquisizione
di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi
regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e
ne determinano le modalita' di verifica, anche a conclusione
di attivita' formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
Se la verifica non e' positiva vengono indicati specifici
obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti
dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi
ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione
minima.
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale
occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di
durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per
i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa
vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'universita'
stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di
accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari
e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli
atenei, con modalita' definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione
ai corsi di laurea magistrale puo' essere consentita
dall'universita' anche ad anno accademico iniziato, purche' in tempo utile per
la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite
nei regolamenti stessi.
3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i
decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di
laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola
secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da
normative dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi,
titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il
periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7,
lettera
a), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle
professioni legali.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione
occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo
di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto
delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i
decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione
ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali
crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio
gia' conseguito.
5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca
occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro
titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio
conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e
di dottorato di ricerca e' deliberata dall'universita' interessata,
nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
Art. 7.
Conseguimento dei titoli di studio
1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito
180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza
obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione
europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle
minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo
modalita' stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento
ai livelli richiesti per ogni lingua.
2. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve
aver acquisito 120 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che
lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di
specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste
da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione
europea.
4. Per conseguire il master universitario lo studente deve
aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti
per conseguire la laurea o la laurea magistrale.
Art. 8.
Durata dei corsi di studio
1. Per ogni corso di studio e' definita di norma una durata in
anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo
7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai
sensi del comma 2 dell'articolo 5.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la
durata normale dei corsi di laurea e' di tre anni; la durata normale
dei corsi di laurea magistrale e' di ulteriori due anni dopo la
laurea.
Art. 9.
Istituzione e attivazione dei corsi di studio
1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti
nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e
delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema
universitario.
2. Con apposite deliberazioni le universita' attivano i corsi
di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e
di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto
del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri
della programmazione del sistema universitario, previa relazione
favorevole del Nucleo di valutazione dell'universita'. Nel caso di disattivazioni, le universita' assicurano comunque la
possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi
conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facolta' per gli studenti di
optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 e' subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri
stabiliti con apposito decreto ministeriale.
Art. 10.
Obiettivi e attivita' formative qualificanti delle classi
1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per
ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti
e le attivita' formative indispensabili per conseguirli,
raggruppandole nelle seguenti tipologie:
a) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari
relativi alla formazione di base;
b) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.
2. I decreti ministeriali determinano altresi', per ciascuna
classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli
ordinamenti didattici riservano ad ogni attivita' formativa e ad ogni
ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo
percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di
studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i
corsi preordinati all'accesso alle attivita' professionali, tenuto
conto degli obiettivi formativi generali delle classi.
3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresi', il
numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di
studio adeguatamente differenziati.
4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per
ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi
formativi qualificanti e le attivita' formative caratterizzanti
indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei
crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso
alle attivita' professionali.
5. Oltre alle attivita' formative qualificanti, come previsto
ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:
a) attivita' formative autonomamente scelte dallo studente purche' coerenti con il progetto formativo;
b) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari affini
o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con
riguardo alle culture di contesto e alla formazione
interdisciplinare;
c) attivita' formative relative alla preparazione della
prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con
riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una
lingua straniera oltre l'italiano;
d) attivita' formative, non previste dalle lettere
precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche,
nonche' abilita' informatiche e telematiche, relazionali, o comunque
utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonche' attivita'
formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la
conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio puo'
dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e
di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del
Ministero del lavoro;
e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attivita' formative relative agli stages e ai tirocini formativi
presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati
ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi
professionali, sulla base di apposite convenzioni.
Art. 11.
Regolamenti didattici di ateneo
1. Le universita' disciplinano gli ordinamenti didattici dei
propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono
redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni
del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che
sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche
sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli
ordinamenti didattici e' stabilita nel decreto rettorale di
emanazione.
3. Ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire
nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle
lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o piu' settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento
del titolo di studio.
4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle universita' previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione
dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve
comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in
modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
6. Il regolamento didattico di ateneo puo' prevedere piu' corsi
di studio appartenenti alla medesima classe.
7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli
statuti, disciplinano altresi' gli aspetti di organizzazione
dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio, con particolare
riferimento:
a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo,
fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti
vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e
procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine
i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli
iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi
affini di essi cosi' come definiti dai singoli ordinamenti di
ateneo, condividano le stesse attivita' formative di base e
caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione
dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo
criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la
prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;
b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le
competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla
programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle
attivita' formative;
c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici
annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese
le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di
tutorato;
d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle
altre verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
e) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque
essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e
in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
f) alla valutazione della preparazione iniziale degli
studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi
di laurea magistrale;
g) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche
alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che
accedono ai corsi di laurea, nonche' di quelle relative agli
obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;
h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il
coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione
con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche' in ogni
corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
i) all'eventuale introduzione di apposite modalita'
organizzative delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo
pieno;
l) alle modalita' di individuazione, per ogni attivita',
della struttura o della singola persona che ne assume la
responsabilita';
m) alla valutazione della qualita' delle attivita' svolte;
n) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle
decisioni assunte;
o) alle modalita' per il rilascio dei titoli congiunti di
cui all'articolo 3, comma 10.
8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalita'
con cui le universita' rilasciano, come supplemento al diploma di
ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo
modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le
principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo
studente per conseguire il titolo.
9. Le universita', con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere
degli studenti in accordo con le disposizioni del presente
regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici
di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee
sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con
propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti
nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte
le universita'.
Art. 12.
Regolamenti didattici dei corsi di studio
1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio,
deliberato dalla competente struttura didattica in conformita' con
l'ordinamento didattico nel rispetto della liberta' d'insegnamento, nonche'
dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli
aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento e' approvato
con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.
2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina
in particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei
settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le
eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra
attivita' formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza,
degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di
studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle
attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati
sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo
parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre
analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non
sia favorevole la deliberazione e' assunta dal senato accademico.
Il parere e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine la deliberazione e' adottata
prescindendosi dal parere.
4. Le universita' assicurano la periodica revisione dei
regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto
riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra
attivita' formativa.
Art. 13.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509.
2. Le universita' adeguano i regolamenti didattici di ateneo
alle disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10,
recanti la modifica delle classi dei corsi di studio vigenti, entro i
termini stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo
9 si applicano a decorrere dall'anno 2004-2005.
4. In via di prima applicazione del presente regolamento e
comunque non oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di
laurea magistrale ai sensi del comma 1, le universita' possono
ridefinire, ad eccezione dei corsi di studio di cui all'articolo 6, comma 3,
gli ordinamenti didattici dei corsi di studio gia' istituiti ed
attivati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in
particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma
7, lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici
stessi sono rideterminati sulla base dei settori
scientifico-disciplinari, gia' ricompresi nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
5. A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo
di cui al comma 1, le universita' assicurano la conclusione dei
corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli
ordinamenti didattici previgenti, agli studenti gia' iscritti alla data
di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano,
altresi', la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi
di studio previsti dai nuovi ordinamenti.
6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in
base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti
e riconosciuti dalle universita' per il conseguimento della laurea
di cui all'articolo 3, com-ma 1. La stessa norma si applica agli
studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a
fini speciali istituite presso le universita', qualunque ne sia la
durata.
7. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale
o specialistica e il dottorato di ricerca, competono,
rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e
dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresi',
a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli
ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 ottobre 2004