Decreto Ministeriale n. 50
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE SCOLASTICO PER L'A.S. 2006/07
VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art.22 della legge 23.12.98 n.448 e dall'art.20 della legge 23.12.1999, n.488;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003;
VISTO il decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 20 agosto 2001, n.333;
VISTO il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito nella legge 4 giugno 2004 n. 143;
VISTO il decreto interministeriale n.79 del 18 ottobre 2005, con il quale il Ministero viene autorizzato, in base alla programmazione triennale per gli anni scolastici 2005/2006- 2006/2007 - 2007/2008, ad assumere per l'a.s. 2006/2007 un contingente complessivo di 20.000 unità di personale docente;
VISTO il D.P.R. 18 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2006, con il quale lo stesso Ministero viene autorizzato ad assumere per l'a.s. 2006/2007 un contingente complessivo di 3.500 unità di personale AT.A.;
TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente ed ATA delle istituzioni scolastiche ed educative per l'a.s. 2006/2007;
VISTO il 3° comma dell'art. 1 del citato decreto interministeriale n.79/2005, che stabilisce che "le nomine sono conferite solo se nel triennio di attuazione del piano non determinano situazioni di soprannumerarietà";
RILEVATA la necessità di ripartire i contingenti di assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione e profili professionali;
DECRETA
DISPOSIZIONI SULLE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
E A.T.A.
anno scolastico 2006-2007
ART. 1
Contingente
1.1 Il contingente di 20.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo e di 3.500 assunzioni a tempo indeterminato di personale A.T.A., è ripartito in contingenti provinciali, come da
tabella allegata.
ART. 2
Personale docente ed educativo
2.1 Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 per il personale docente ed educativo è definito, proporzionalmente alle disponibilità dei posti residuati dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità, tenendo conto dell'esigenza di non creare soprannumero nel corso del triennio.
2.2 Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
2.3 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione, tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, così come modificata dalle disposizioni contenute nel citato decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 333/2001 e nel decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 5 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni.
2.4 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art.3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie permanenti.
2.5 Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra indicate, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie. Nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto.
2.6 Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria.
2.7 Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in altra provincia prima del decorso di tre anni scolastici.
ART. 3
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
3.1 Nell'ambito del contingente complessivo di tremilacinquecento unità, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene determinato proporzionalmente alle disponibilità di posti residuati dopo l'espletamento delle procedure di mobilità del personale appartenente ai vari profili professionali, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province.
3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui posti che risultino disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale.
3.3 Le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. 91 del 30 dicembre 2004 ed hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2006 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio. Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono effettuate in base alle disposizioni contenute nell'art. 6 , comma 10, della Legge 3.5.1999, n. 124, nell'art. 7, comma 7 del D.M. 146/2000 e nell'art. 55 del vigente C.C.N.L. ed hanno decorrenza giuridica 1° settembre 2006 ed economica dal 1° settembre successivo al superamento da parte dell'interessato delle prove finali dello specifico corso di formazione.
3.4 Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.