REGOLAMENTO RECANTE NORME SULLE MODALITA' DI INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE GRAUATORIE PERMANENTI PREVISTE
DAGLI ARTICOLI 1, 2, 6 e 11, COMMA 9, DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Considerati gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 26 marzo 1998, del 15 dicembre 1998, del 2, 3, 16 e 17 marzo 1999 e del 14 aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 23/2000, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota prot. n. D1/2276 del 27 marzo 2000);
ADOTTA
Il seguente regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124:
TITOLO I
Personale docente della scuola materna, elementare, media e secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e personale educativo
2. In tale fase, i docenti di cui al comma 1 possono chiedere il trasferimento ad altra provincia e sono parimenti inseriti nella graduatoria base della provincia richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza, aggiornato ai sensi del comma 3. Può essere chiesto il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento d'iscrizione per tutte le graduatorie per le quali l'aspirante ha diritto ad essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie della o delle province da cui chiede il trasferimento. Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla base della tabella approvata con Decreto Ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con Decreto Ministeriale 29 gennaio 1994 (Allegato A).
4. La prima integrazione delle graduatorie base avviene con l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie e nel seguente ordine di precedenza, di:
a1) coloro che alla data di entrata in vigore della legge (25 maggio 1999) sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo; 360 giorni di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta;
a2) coloro che maturano i requisiti di cui alla precedente lettera a1 alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente;
b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'art.7, comma 6 della O.M. n.371 del 29.12.1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi dell'art. 7, comma 7 della medesima O.M. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 31 marzo 1995, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l'Ordinanza Ministeriale n.371 del 29 dicembre 1994, come modificata dalla O.M. n. 66 del 27.2.1995.
5. Coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge, sono iscritti negli scaglioni di cui alle lettere a2) o b) del comma 4, a seconda che siano in possesso o meno del requisito dei 360 giorni di servizio prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie.
6. All'interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato A..
7. Il personale di cui ai commi 4 e 5 può chiedere, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze, l'inserimento in una sola provincia e per tutte le graduatorie permanenti per le quali è in possesso dei requisiti di ammissione.
Art. 3
2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella provincia prescelta in coda all'ultimo incluso, in scaglioni distinti in relazione a quello di provenienza e sulla base del punteggio posseduto.
2. I nuovi aspiranti possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti di una sola provincia.
3. Il personale di cui al comma 1 è graduato secondo il punteggio spettante per i titoli posseduti, in base alla tabella di valutazione di cui all'allegato A..
4. Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 è effettuato l'aggiornamento, a domanda, nell'ambito dello scaglione di appartenenza, delle posizioni di coloro che sono già iscritti, con la valutazione dei nuovi titoli prodotti dagli interessati, sulla base della tabella di valutazione (All. A). Nella medesima fase, coloro che sono già inseriti in coda alle graduatorie permanenti, in quanto trasferiti dalle corrispondenti graduatorie di altre province nei precedenti anni scolastici intermedi, sono inseriti a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza con il punteggio posseduto, eventualmente aggiornato con quello spettante per effetto della valutazione dei nuovi titoli prodotti, in base alla tabella di valutazione allegata (All. A). Analogamente si procede all'inserimento a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza nei confronti di coloro che chiedono il trasferimento di graduatoria in questa fase di integrazione e aggiornamento delle graduatorie. Per quest'ultima categoria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 in materia di iscrizione e depennamento dalle graduatorie.
TITOLO II
Docenti di strumento musicale nella scuola media
Art. 5
Istituzione delle graduatorie permanenti relative alla
classe di concorso di strumento musicale nella scuola media
1. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media sono istituite graduatorie provinciali permanenti distinte per le specialità strumentali previste nei programmi allegati al Decreto Ministeriale 6 agosto 1999 n. 201.
2. La compilazione delle graduatorie previste al comma 1 è subordinata alla conclusione delle procedure per l'espletamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione all'insegnamento prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge.
2. L'inserimento nelle graduatorie permanenti può essere richiesto per la provincia in cui l'aspirante presta servizio, alla data di presentazione della domanda, per l'insegnamento di strumento musicale o, in mancanza, nella provincia in cui sia stato prestato l'ultimo dei servizi d'insegnamento utili ai sensi del comma 1.
2. La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli artistico-professionali, la valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate da apposite commissioni presiedute dal Provveditore agli Studi o da un suo delegato e composte da: un docente dello specifico strumento del Conservatorio di musica della provincia o, in mancanza, di provincia viciniore; due presidi di scuole medie nelle quali funzionino corsi ad indirizzo musicale; un insegnante di corso ad indirizzo musicale con il quale sia stato stipulato contratto per strumento diverso da quello cui si riferiscono le graduatorie da compilare; un insegnante a tempo indeterminato di educazione musicale che non abbia prodotto domanda per l'inclusione nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 5 e sia in possesso del diploma relativo allo strumento cui si riferisce la specifica graduatoria o, in mancanza, di diploma di strumento affine.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un impiegato di livello non inferiore al quinto.
4. I componenti della Commissione e il segretario sono nominati dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente.
2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella graduatoria della nuova provincia prescelta in coda a coloro che vi si trovano già inclusi.
3. Nel caso di più aspiranti al trasferimento, gli stessi sono graduati tra loro in base al punteggio con il quale erano inclusi nella graduatoria di provenienza.
TITOLO III
Responsabili amministrativi
Art. 10
Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti
2. In tale fase, il personale di cui al comma 1 può chiedere il trasferimento ad altra provincia ed è parimenti inserito nella graduatoria base della provincia richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza, aggiornato ai sensi del comma 3. Può essere chiesto il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il depennamento dalla graduatoria della o delle province da cui chiede il trasferimento. Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla base della tabella approvata con Decreto Ministeriale n. 292 del 7 maggio 1997 - Allegato C).
4. La prima integrazione della graduatoria base avviene con l'inclusione, in coda alla medesima graduatoria e nel seguente ordine di precedenza, di:
a) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti; 360 giorni di servizio di responsabile amministrativo prestati nel triennio scolastico antecedente, oppure cinque anni di servizio prestati nei ruoli della terza qualifica funzionale della scuola (immediatamente inferiore a quella cui si concorre).
b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o d'istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'art.12, comma 15 della O.M. n.59 del 21.2.1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi del medesimo articolo della stessa O.M.. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 23 aprile 1994, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l'Ordinanza Ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994.
5. All'interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato C.
6. Il personale di cui al comma 4 può chiedere, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze, l'inserimento in una sola provincia.
2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella provincia prescelta in coda all'ultimo incluso, in scaglioni distinti in relazione a quello di provenienza e sulla base del punteggio posseduto.
Art. 13
2. I nuovi aspiranti possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti di una sola provincia.
3. Il personale di cui al comma 1 è graduato secondo il punteggio spettante per i titoli posseduti, in base alla tabella di valutazione di cui all'allegato C.
4. Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 è effettuato l'aggiornamento, a domanda, nell'ambito dello scaglione di appartenenza, delle posizioni di coloro che sono già iscritti, con la valutazione dei nuovi titoli prodotti dagli interessati, sulla base della tabella di valutazione (All. C). Nella medesima fase, coloro che sono già inseriti in coda alle graduatorie permanenti, in quanto trasferiti dalle corrispondenti graduatorie di altre province nei precedenti anni scolastici intermedi, sono inseriti a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza con il punteggio posseduto, eventualmente aggiornato con quello spettante per effetto della valutazione dei nuovi titoli prodotti, in base alla tabella di valutazione allegata (All. C). Analogamente si procede all'inserimento a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza nei confronti di coloro che chiedono il trasferimento di graduatoria in questa fase di integrazione e aggiornamento delle graduatorie. Per quest'ultima categoria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di iscrizione e depennamento dalle graduatorie.
TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 14
2. Il personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso deve dichiarare esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed il personale educativo (approvata con D.M. 29.3.1993, modificata con D.M. 29 1.1994)
A
- Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, vengono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.Nel predetto limite dei punti 36 vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1) i seguenti punti:
punti 12 per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59;
punti 15 per il punteggio da 60 a 65;
punti 18 per il punteggio da 66 a 70;
punti 21 per il punteggio da 71 a 75;
punti 24 per il punteggio da 76 a 80;
punti 27 per il punteggio da 81 a 85;
punti 30 per il punteggio da 86 a 90;
punti 33 per il punteggio da 91 a 95;
punti 36 per il punteggio da 96 a 100.
I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
E' equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti d'istruzione artistica.
Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione.
B
- Per l'insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, o per il servizio prestato dal personale educativo, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:per ogni anno, punti 12;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 12), punti 2.
Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.
C
- Per l'insegnamento in scuole elementari, in scuole od istituti di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiati, parificati, legalmente riconosciuti e in scuole materne non statali autorizzate e con nomina dei docenti approvata dalla competente Autorità scolastica, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:per ogni anno, punti 6;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6), punti 1.
Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.
D - ALTRI TITOLI
1) Per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso; per il superamento di altri concorsi per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti: punti 3 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.
2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):
punti 6 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.
La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2) è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).
________________
NOTE
(1) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo con il quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati (*).
(*) AVVERTENZA. Ai candidati che abbiano superato il concorso per esami e titoli avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame rapportato in centesimi.
Tabella di valutazione dei titoli per i docenti di strumento musicale nella scuola media
I - TITOLI CULTURALI
Diploma di strumento attinente alla graduatoria
con votazione fino a 7/10 punti 6
con votazione fino a 9/10 punti 8
con votazione fino a 10/10 punti 10
con votazione di 10/10 e lode punti 12
Nota alla categoria I
Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia
II - TITOLI DIDATTICI
Nota alla categoria II
Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno 180 giorni.
Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.
Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole.
III - TITOLI ARTISTICI (fino ad un massimo di punti 66)
(per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6) da punti 0,5 a punti 1
Note alla categoria III
Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza.
Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.
Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.
Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.
Tabella di valutazione dei titoli per i responsabili amministrativi della scuola.
(Approvata con D.M. n.292 del 7.5.1997)
Avvertenze
A - Il servizio prestato nei precorsi profili professionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola di cui al D.P.R. 588/85 e nelle precorse qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 è equiparato al servizio prestato nei corrispondenti attuali profili del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola.
B - Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla metà. La relativa certificazione deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.
C - Il servizio militare prestato in costanza del rapporto di impiego statale è a tutti i fini equiparato a tale servizio statale.
Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego statale è valutato come "altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato". Il servizio prestato dal personale scolastico all'estero, certificato dalle competenti autorità, è equiparato al servizio prestato nel territorio della Repubblica.
D - Sono da intendersi servizi prestati in scuole statali anche quelli resi in tali scuole come dipendenti da comuni o da province, limitatamente a quel personale che i predetti enti siano tenuti per legge a fornire alle singole scuole.
E - Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti da cui risultino la qualifica rivestita, la carriera o il profilo di appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione. Tale circostanza può, altresì, essere oggetto di dichiarazione resa sotto la propria responsabilità del candidato, il quale comunque deve dichiarare se gode o meno di altri trattamenti pensionistici.
F - La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.
G - Ai fini della presente tabella di valutazione dei titoli si intende anno di servizio:
1 - il servizio a tempo determinato (o di supplente) con nomina da parte dei Provveditori agli Studi prestato fino alla scadenza prevista per la nomina medesima;
2 - il servizio a tempo determinato o di supplente prestato nel medesimo anno scolastico, anche in modo non continuativo, da non meno di 180 giorni a 360 giorni;
3 - 360 giorni di servizio anche non continuativo prestato con contratto a tempo determinato (o in qualità di supplente) nel corso di diversi anni scolastici (in misura inferiore ai 180 giorni nel medesimo anno scolastico). L'eventuale residua frazione superiore a giorni 180 (6 mesi) si considera intero anno.
Titoli di Cultura
(si valuta un solo titolo tra quelli complessivamente indicati al punto 1 e al punto 2);
1
- Laurea specifica: giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie oppure laurea in discipline non specifiche.Punti da 10 a 14 definiti come segue: media della valutazione rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi che saranno aggiunti ai punteggi sottoindicati) media del 6 punti 10; media del 7 punti 11; media dell'8 punti 12; media del 9 punti 13; media del 10 punti 14.
Il medesimo punteggio deve essere assegnato ai titoli di specializzazione: diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario); corsi di formazione professionale regionale di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo - contabili e di durata non inferiore a 600 ore; diploma universitario relativo a corsi specifici.
2
- Titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo della scuola (D.P.R. 7.3.1985, n. 588 e successive integrazioni e modificazioni) e titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli di segretario della scuola (art. 9 del D.P.R. 31.5.1974, n. 420): diploma di maturità oppure diploma di qualifica specifico (segretario d'azienda; addetto alla segreteria d'azienda, contabile d'azienda; addetto alla contabilità d'azienda).Punti da 6 a 10 definiti come segue:
a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Per quanto concerne i titoli di studio il cui punteggio non sia espresso in decimi, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
b) Nel caso di titoli espressi in giudizi si attribuirà il seguente punteggio; sufficiente punti 6; buono punti 7,50; distinto punti 8,50; ottimo punti 10.
I titoli di cui al presente punto 2) sono aumentati di punti 4 qualora il candidato abbia prodotto anche uno dei titoli di cui al precedente punto 1).
I punteggi di cui al punto 1 e al punto 2 non si sommano fra loro; si valuta solamente il punteggio più favorevole, tenuto conto anche di quanto stabilito al precedente capoverso.
3
- Per una ulteriore laurea o un ulteriore titolo di specializzazione (v. precedente punto 1):(si valuta un solo titolo ulteriore) Punti 4
4
- Per un ulteriore titolo fra quelli indicati al precedente punto 2):(si valuta un solo titolo ulteriore) Punti 2
5
- Idoneità conseguita nel concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi o della precorsa qualifica dei segretari della scuola (si valuta una sola idoneità) Punti 46
- Idoneità conseguita in un secondo concorso di cui al punto precedente o idoneità conseguita nel concorso riservato per esami per il passaggio alla quinta qualifica funzionale (art. 13 D.P.R. 420/74) (si valuta una sola idoneità): Punti 27
- Idoneità in concorso pubblico per esami per posti di ruolo delle carriere di concetto bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola idoneità) Punti 18
- Attestato di formazione professionale per i servizi meccanografici rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, oppure per attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includono anche uno o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici" (si valuta un solo titolo): Punto 0,50Titoli di Servizio
9
- Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: Punti 2
10
- Servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di cuoco o infermiere nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: Punti 1
Il servizio prestato ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1988, n. 426 e dell'art. 582 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 in sostituzione del coordinatore o responsabile amministrativo assente è considerato come servizio di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo secondo il computo più favorevole al candidato evitando ogni duplicazione di valutazione del medesimo periodo.
11
- Altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici territoriali ivi compreso ogni altro tipo di servizio scolastico.Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: Punti 0,50