DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001 n. 165
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 - S.O.
n. 112 )
NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
Ultimo aggiornamento: 29/05/2007
INDICE del D.lgs. n. 165/2001:
TITOLO I - Principi generali
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993,
come modificato dall'art. 1del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 2 - Fonti
(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 80
del 1998)
Art. 3 - Personale in regime dì diritto pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs. n.
29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs. n.546 del 1993 e
successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 4 - Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità
(Art. 3
del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 470 del
1993 poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 1 del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 5 - Potere di organizzazione
(Art. 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1993, successivamente
modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 396 del 1997, e nuovamente sostituito
dall'art. 4 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 6 - Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche
(Art. 6
del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs. n. 546 del
1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 7 - Gestione delle risorse umane
(Art. 7 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 5 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato
dall'art. 3 del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 7-bis - Formazione del personale
Art. 8 - Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
(Art. 9 del d.lgs. n.
29 del 1993)
Art. 9 - Partecipazione sindacale
(Art. 10 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 80 del 1998)
TITOLO II - Organizzazione
CAPO I - Relazioni con il pubblico
Art. 10 - Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art. 11 del d.lgs. n. 29
del 1993, come modificato dall'art. 43, comma 9 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 11 - Ufficio relazioni con il pubblico
(Art. 12, commi da 1 a 5-ter del d.lgs. n.
29 del 1993, come sostituiti dall'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1993 e
successivamente modificati dall'art. 3 del decreto legge n. 163 del 1995,
convertito con modificazioni dalla legge n. 273 del 1995)
Art. 12 - Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(Art. 12-bis del d.lgs. n.
29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. n. 80 del 1998)
CAPO II - Dirigenza
SEZIONE I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Art. 13 - Amministrazioni destinatarie
(Art. 13 del d.lgs. n. 29 del 1993,come
sostituito prima dall'art. 3 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 8 del d.lgs. n.
80 del 1998)
Art. 14 - Indirizzo politico-amministrativo
(Art. 14 del d.lgs. n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9
del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 15 - Dirigenti
(Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 4 del d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10
del d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e 3, come
sostituiti dall'art. 7 del d.lgs. n. 470 del 1993)
Art. 16 - Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
(Art. 16 del d.lgs. n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 11 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4
del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 17 - Funzioni dei dirigenti
(Art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del d.lgs. n.
80 del 1998)
Art. 17-bis - Vice dirigenza
Art. 18 - Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
(Art. 18
del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 470 del 1993)
Art. 19 - Incarichi di funzioni dirigenziali
(Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13
del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs. n.
387 del 1998)
Art. 20 - Verifica dei risultati
(Art. 20 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato
prima dall'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998 poi dall'art. 6 del d.lgs. n.
387 del 1998 e, infine, dagli artt. 5, comma 5 e 10, comma 2 del d.lgs. n. 286
del 1999)
Art. 21 - Responsabilità dirigenziale
(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 29
del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7
del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 22 - Comitato dei garanti
(Art. 21, comma 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 23 - Ruolo unico dei dirigenti
(Art. 23 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 15 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art.8 del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 23-bis - Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato
Art. 24 - Trattamento economico
(Art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16 del d.lgs. n.
80 del 1998 e successivamente modificato prima dall'art. 9 del d.lgs. n. 387 del
1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998)
Art. 25 - Dirigenti delle istituzioni scolastiche
(Art. 25-bis del d.lgs. n. 29
del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs. n.
29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 59 del 1998)
Art. 26 - Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
(Art. 26,
commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, modificati prima dall'art. 14
del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 45, comma 15 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 27 - Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali
(Art.
27-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 28 - Accesso alla qualifica di dirigente
(Art. 28 del d.lgs. n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs. n. 470 del 1993, poi dall'art. 15
del d.lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 5-bis del
decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni della legge n. 273
del 1995, e poi nuovamente sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 29 - Reclutamento dei dirigenti scolastici
(Art. 28-bis del d.lgs. n. 29 del
1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 59 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 11, comma 15 della legge n. 124 del 1999)
CAPO III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Art. 30 - Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
(Art. 33
del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs. n. 470
del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)
Art. 31 - Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività
(Art.
34 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del
1998)
Art. 32 - Scambio di funzionare appartenenti a
paesi diversi e temporaneo
servizio all'estero
(Art. 33-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1
del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 33 - Eccedenze di personale e mobilità collettiva
(Art. 35 del d.lgs. n. 29
del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del d.lgs. n. 470 del 1993 e
dall'art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del d.lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 34 - Gestione del personale in disponibilità
(Art. 35-bis del d.lgs. n. 29
del 1993, aggiunto dall'art. 21 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 34-bis - Disposizioni in materia di mobilità del
personale
Art. 35 - Reclutamento del personale
(Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs. n. 29
del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2,
comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con
modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 23 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs. n. 267 del 2000)
Art. 36 - Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale
(Art. 36, commi 7 ed 8 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art.
17 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 37 - Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei
concorsi pubblici
(Art. 36-ter del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 13
del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 38 - Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea
(Art. 37
d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 39 - Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per
portatori di handicap
(Art. 42 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 1
del d.lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 22, comma 1 del d.lgs. n. 387 del 1998)
TITOLO III - Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale
Art. 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi
(Art. 45 del d.lgs. n. 29
del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi
dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43,
comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 40-bis - Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa
Art. 41 - Poteri di indirizzo nei confronti
dell'ARAN
(Art. 46 del d.lgs. n. 29
del 1993, come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 396 del 1997 e
successivamente modificato prima dall'art. 44, comma 3 del d.lgs. n. 80 del 1998
e poi dall'art. 55 del d.lgs.n .300 del 1999; Art. 44, comma 8 del d.lgs. n. 80
del 1998)
Art. 42 - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi dì lavoro
(Art. 47 del d.lgs. n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 396 del 1997)
Art. 43 - Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva
(Art.
47-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. n. 396 del 1997,
modificato dall'art. 44, comma 4 del d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del d.lgs. n.
80 del 1998, come modificato dall'art. 22, comma 4 del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 44 - Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
(Art. 48
del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs. n. 470 del
1993)
Art. 45 - Trattamento economico
(Art. 49 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1993)
Art. 46 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni
(Art. 50,commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs. n. 29 del 1993,come
sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n.
396 del 1997)
Art. 47 - Procedimento di contrattazione collettiva
(Art. 51 del d.lgs. n. 29 del
1993, come sostituito prima dall'art. 18 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi
dall'art. 4 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14,
comma 1 del d.lgs. n. 387 del 1998; Art. 44, comma 6 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 48 - Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle
amministrazioni pubbliche e verifica
(Art. 52 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituto prima dall'art. 19 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs. n.
396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del d.lgs. n.
387 del 1998)
Art. 49 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi
(Art. 53 del d.lgs. n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1993 e
successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 50 - Aspettative e permessi sindacali
(Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs. n.
29 del 1993, come modificati prima dall'art. 20 del d.lgs. n. 470 del 1993 poi
dall'art. 2 del decreto legge n. 254 del 1996, convertito con modificazioni
dalla legge n. 365 del 1996, e, infine, dall'art. 44, comma 5 del d.lgs. n. 80
del 1998)
TITOLO IV - Rapporto di lavoro
Art. 51 - Disciplina del rapporto di lavoro
(Art. 55 del d.lgs. n. 29 del 1993)
Art. 52 - Disciplina delle mansioni
(Art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
(Art. 58 del d.lgs. n.
29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del
1993, convertito dalla legge n.448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge
n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n.437 del 1995, e,
infine, dall'art. 26 del d.lgs. n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del d.lgs. n.
387 del 1998)
Art. 54 - Codice di comportamento
(Art. 58-bis del d.lgs. n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 26 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente sostituito
dall'art. 27 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 55 - Sanzioni disciplinari e responsabilità
(Art. 59 del d.lgs. n. 29 del
1993, come sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente
modificato dall'art. 2 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con
modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, nonché dall'art. 27, comma 2 e
dall'art. 45, comma 16 del d.lgs n. 80 del 1998)
Art. 56 - Impugnazione dette sanzioni disciplinari
(Art. 59-bis del d.lgs. n. 29
del 1993, aggiunto dall'art. 28 del d.lgs. n. 80 del 1998)
Art. 57 - Pari opportunità
(Art. 61 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 29 del d.lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato prima
dall'art. 43, comma 8 del d.lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del d.lgs. n.
387 del 1998)
TITOLO V - Controllo della spesa
Art. 58 - Finalità
(Art. 63 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 30
del d.lgs. n. 546 del 1993)
Art. 59 - Rilevazione dei costi
(Art. 64 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1993)
Art. 60 - Controllo del costo del lavoro
(Art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1993)
Art. 61 - Interventi correttivi del costo del personale
(Art. 66 del d.lgs. n. 29
del 1993)
Art. 62 - Commissario del Governo
(Art. 67 del d.lgs. n. 29 del 1993)
TITOLO VI - Giurisdizione
Art. 63 - Controversie relative ai rapporti di lavoro
(Art. 68 del d.lgs. n. 29
del 1993, come sostituito prima dall'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 18
del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 63 bis - Intervento dell'ARAN nelle
controversie relative ai rapporti di lavoro
Art. 64 - Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed
interpretazione dei contratti collettivi
(Art. 68-bis del d.lgs n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 30 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 19, commi 1 e 2 del d.lgs n. 387 del 1998)
Art. 65 - Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali
(Art. 69 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 34 del d.lgs. n.
546 del 1993 e poi dall'art. 31 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato prima dall'art. 19, commi da 3 a 6 del d.lgs. n. 387 del 1998 e poi
dall'art. 45, comma 22 della legge n. 448 del 1998)
Art. 66 - Collegio di conciliazione
(Art. 69-bis del d.lgs. n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 32 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 19, comma 7 del d.lgs. n. 387 del 1998)
TITOLO VII - Disposizioni diverse e norme transitorie finali
CAPO I - Disposizioni diverse
Art. 67 - Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con
la Ragioneria generale dello Stato
(Art. 70 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 35 del d.lgs. n. 546 del 1993)
Art. 68 - Aspettativa per mandato parlamentare
(Art. 71, commi da 1 a 3 e del d.lgs. n.29
del 1993)
CAPO II - Norme transitorie e finali
Art. 69 - Norme transitorie
(Art. 25, comma 4 del d.lgs. n. 29 del 1993; art. 50,
comma 14 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs. n.
470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4
del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del d.lgs. n. 546 del
1993; art. 73, comma 2 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37
del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 28, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998; art. 45,
commi 5, 9, 17 e 25 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22,
comma 6 del d.lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 387 del 1998)
Art. 70 - Norme finali
(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs. n. 29 del
1993, come modificati dall'art. 21 del d.lgs. n. 470 del 1993, successivamente
sostituiti dall'art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9,
comma 2 del d.lgs. n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del d.lgs. n. 80 del
1998 e dall'art. 20 del d.lgs. n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11,
21, 22 e 23 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del
d.lgs. n. 387 del 1998, dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma
13,della legge n. 388 del 2000)
Art. 71 - Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti
collettivi
Art. 72 - Abrogazioni di norme
(Art. 74 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art.
43, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 21 del d.lgs. n. 387 del
1998; art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati
dall'art. 22, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 387 del 1998; art. 28, comma 2 del d.lgs. n.
80 del 1998)
Art. 73 - Norma di rinvio
Allegato A (Art. 71, comma 1)
Allegato B (Art. 71, comma 1)
Allegato C (Art. 71, comma 2)
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001 n. 165
(
Indice
Aggiornamenti )
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 - S.O.
n. 112 )
NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
Il Presidente della Repubblica
Visti gli
articoli 76 ed
87 della
Costituzione.
Vista la
legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'articolo 2;
Vista la
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'
articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n.
340;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
seduta del 7 febbraio 2001;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del
21 e 30 marzo 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Principi generali
Art. 1 (
note)
Finalità ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs. n. 80
del 1998)
- Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli
uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle
province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
- accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei
corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il
coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
- razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva
per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche
amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei
dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
- Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
- Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si
attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I
principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e
successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì,
per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Aggiornamento
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con
L. 21 febbraio 2003, n. 27, ha disposto "i collegi di
revisione o sindacali degli enti ed organismi pubblici di cui al
comma 2 del presente articolo, ad eccezione delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunità montane e loro
consorzi e associazioni, degli enti pubblici non economici
regionali e locali, degli ordini dei
collegi professionali, sono integrati da un componente nominato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a
carico dello Stato e degli enti o degli organismi pubblici.
Tale disposizione non opera quando nei collegi di
revisione o sindacali dei suddetti enti ed organismi pubblici
é già prevista la presenza di uno o più
componenti in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze".
Aggiornamento
Il D.L. 21 luglio 2004, n. 168, convertito con L. 30 luglio 2004, n. 191, ha
disposto che "la spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, escluse le universita',
gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non
superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta
del 15 per cento".
Ha inoltre disposto che "la spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, per missioni
all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve
essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001
al 2003, ridotta del 15 per cento".
Aggiornamento
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto che "Per l'anno 2005, le
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi
di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo
108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalita' nel
triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio
presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della
legge 5 aprile 1985, n. 124, non puo' superare quella sostenuta per lo stesso
personale nell'anno 2004."
Aggiornamento
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248, ha
disposto che "fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 del presente articolo, per organi
collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti
nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a
quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano
con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
suddetto decreto 223/2006, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti
di spesa".
Art. 2
Fonti
(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del
d.lgs. n. 546 del 1993
e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali
fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti
organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i
modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni
organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
- funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal
fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi
operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e
ad eventuale revisione;
- ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni
operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di
comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici;
- garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa,
anche attraverso t'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai
cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della
responsabilità complessiva dello stesso;
- armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le
esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi
dell'Unione europea.
- bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati
nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
- I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte
salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali
disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da
successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso
contrario.
- I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le
modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione
di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti
collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le
disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a
far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti
economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle
misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono
incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
Art. 3 (
note)
Personale in regime di diritto pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del
d.lgs. n. 546 del 1993
e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai
rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di
polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e
successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
- bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di
impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il
personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico
secondo autonome disposizioni ordinamentali.
- ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della
carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento.
- Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori universitari
resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai
principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione
ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n.421.
Art. 4
Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità
(Art. 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs. n.
470 del 1993 poi
dall'art. 3 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1
del d.lgs. n. 387 del 1998)
- Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed
adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
- le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di
indirizzo interpretativo ed applicativo;
- la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali
per l'azione amministrativa e per la gestione;
- la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da
destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di
livello dirigenziale generale;
- la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e
di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche
disposizioni;
- le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al
Consiglio di Stato;
- gli altri atti indicati dal presente decreto.
- Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché
la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione
e dei relativi risultati.
- Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate
soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
- Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i
propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro.
Art. 5
Potere di organizzazione
(Art. 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del d.lgs. n.
546 del 1993,
successivamente modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 396 del 1997,
e nuovamente sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al
fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e
la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
- Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2,
comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti
alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
- Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la
rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo
2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di eventuali interventi
correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei
confronti dei responsabili della gestione.
Art. 6 (
note)
Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche
(Art. 6 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs. n.
546 del 1993
e poi dall'art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 387 del 1998)
- Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli
uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono
determinate in funzione delle finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, previa
verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle
dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche
temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni
economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.
Ai fini della mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano annualmente
rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o
area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione
dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
- Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si
applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La
distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla
dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al
personale effettivamente in servizio aI 31 dicembre dell'anno precedente.
- Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede
periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a
seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni
amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
- Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate
dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli
strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale. Per le
amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle
dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli
affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative
di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si
applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni
vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le
attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
- Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello
appartenente alle categorie protette.
Art. 7 (
nota)
Gestione delle risorse umane
(Art. 7 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del d.lgs. n.
546 del 1993
e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 387 del 1998)
- Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
- Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e
l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica,
scientifica e di ricerca.
- Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità
nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione
degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di
volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
- Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'Aggiornamento del
personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì
l'adeguamento dei programmi formativi. al fine di contribuire allo sviluppo
della cultura di genere della pubblica amministrazione.
- Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici
accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
- Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad
esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e
progetti specifici e determinati;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione.
- bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche,
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli
incarichi di collaborazione.
- ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di
cui al comma 6.
Art. 7-bis
Formazione del personale
- Le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e
degli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle
risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di
formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o
fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze
necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione
delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il
piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie
necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili,
prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e
comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in
riferimento ai diversi destinatari.
- Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30
gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo
trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non
oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione
del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie,
devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse
utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi
formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione,
non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione
pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi
all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Art. 8
Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
(Art. 9 del d.lgs. n. 29 del 1993)
- Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa
per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le
risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle
compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e
di bilancio.
- L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle
aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti
di cui all'articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli
obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
Art. 9
Partecipazione sindacale
(Art. l0 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 80
del 1998)
- I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli
istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti internidi
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
TITOLO II
Organizzazione
CAPO I
Relazioni con il pubblico
Art. 10 (
note)
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art. 11 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 43, comma 9 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento,
definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi
informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
- La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24
novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio
1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui
all'articolo 11, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle
amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui
all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 11 (
note)
Ufficio relazioni con il pubblico
(Art. 12, commi da 1 a 5-ter del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art.7 del d.lgs. n. 546 del 1993
e successivamente modificati dall'art. 3
del decreto legge n. 163 del 1995,
convertito con modificazioni dalla legge n.
273 del 1995)
- Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni,
individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il
pubblico.
- Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante
l'utilizzo di tecnologie informatiche:
- al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
- alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla
propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza.
- Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito
delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con
idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico,
eventualmente assicurato da apposita formazione.
- Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le
amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per
l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze,
si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un
piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
- Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme vigenti che
dispongono la tassa a carico del destinatario.
- Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il
personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il
supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il
pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e
all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in
possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
- L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente
verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai
fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del
dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in
concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi
di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al
Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione
delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.
Art. 12
Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(Art. 12-bis del d.lgs. n. 29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. n. 80 del
1998)
- Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche
creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte
le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più
amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne
regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la
gestione di tutto o parte del contenzioso comune.
CAPO II
Dirigenza
SEZIONE I
Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Art. 13
Amministrazioni destinatarie
(Art. 13 del d.lgs. n. 29 del 1993,come sostituito prima dall'art. 3 del
d.lgs. n.
470 del 1993 e poi dall'art. 8 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Art. 14 (
note)
Indirizzo politico-amministrativo
(Art. 14 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs.
n. 546
del 1993 e poi dall'art. 9 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal
fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui
all'articolo 16:
- definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le
conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
- effettua, ai finì dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della
lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità
delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed
integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli
uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta
gli altri provvedimenti ivi previsti.
- Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di
uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di
raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso
regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo
o comando;
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle
norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita'
e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi
compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al
presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni
dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato.
Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e'
determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15
marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente,
a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la
qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto
legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed
ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei
Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di
Stato.
-
Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a se o
altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di
inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale
il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia
permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un
commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo
2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo
quanto previsto dalL'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento
emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimità.
Aggiornamento
Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con L. 17 luglio 2006, n. 233, ha
disposto che "il termine di cui al comma 2 del presente articolo, decorre,
rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti
salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17
maggio 2006".
Art. 15 (
nota)
Dirigenti
(Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 470
del 1993
e successivamente modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 80 del 1998
Art. 27 del d.lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e 3, come sostituiti dall'art. 7 del d.lgs. n. 470 del 1993)
- Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo 23. Restano salve
le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e
le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6.
- Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli
altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della
Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono
alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
- In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del
dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è
sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.
- Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale
dirigenziale.
- Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per
la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che
il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza
rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della
Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il
presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello
generate sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.
Art. 16 (
nota)
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
(Art. 16 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del d.lgs.
n. 546 del 1993
e poi dall'art. 11 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 387 del 1998)
- I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati,
nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i
seguenti compiti e poteri:
- formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua
competenza;
- curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal
Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di
specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono
perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e
materiali;
- adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale;
- adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di
spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei
propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
- dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in
caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle
misure previste dall'articolo 21;
- promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di
transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della
legge 3 aprile 1979, n.103;
- richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e
rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di
gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi
internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive
dell'organo di direzione politica, semprechè tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
- I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro
sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro
lo richieda o lo ritenga opportuno.
- L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere
conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più
amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
- Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice
dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al
presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
- Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto
un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato,
con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne
definiscono i compiti ed i poteri.
Art. 17
Funzioni dei dirigenti
(Art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10
del d.lgs.
n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano,
fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
- formulano proposte ed esprimono pareri ai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e
provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione
delle entrate;
- svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
- dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi
dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri
sostitutivi in caso di inerzia;
- provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate ai propri uffici.
- bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono
delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato,
alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e)
del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate
nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso
l'articolo 2103 del codice civile.
Art. 17-bis
Vicedirigenza
- La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione
di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale
laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato
complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle
corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima
applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale
non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato
vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva
anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle
competenze di cui all'articolo 17.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale
dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto
Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo
quanto stabilito dall'articolo 27.
Art. 18
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
(Art. 18 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 470
del 1993)
- Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del presente decreto,
i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure
organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei
rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni
organizzative.
- Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all'Istituto
nazionale di statistica - ISTAT - l'elaborazione di norme tecniche e criteri per
le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione - AIPA, l'elaborazione di procedure informatiche
standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei
rendimenti rispetto a valori medi e standards.
Art. 19 (
note)
Incarichi di funzioni dirigenziali
(Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs.
n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 387 del 1998)
- Per il conferimento di ciascun incarico
di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei
risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva
annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103
del codice civile.
- Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti
secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di
conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui
al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti
dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche
degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che,
comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di
cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il
corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
- Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di
direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico
di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in
possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
- Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,
in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri
dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali
richieste dal comma 6.
- bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono
conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.
- Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono
conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai
dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
c).
- bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da
ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di
cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento
fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
- ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di
livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo,
tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.
- Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da
ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal
presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di
tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di
cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche
presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità
commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
- Comma abrogato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145
- Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-bis,
limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e
al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo.
- Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato
della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai
titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
- I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi
compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in
rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
- Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli
affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la
ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata
ai rispettivi ordinamenti.
- Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli
incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i
rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
- bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
Aggiornamento
Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115,convertito con L. 17 agosto 2005, n. 168, ha stabilito che la presente modifica "non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145".
Aggiornamento
Le disposizioni di cui al comma 8, come modificato dal comma 159 del presente articolo, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
Art. 20 (
nota)
Verifica dei risultati
(Art. 20 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 470
del 1993
e successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 1 del d.lgs. n.
80 del 1998
poi dall'art. 6 del d.lgs. n. 387 del 1998 e, infine, dagli artt. 5,
comma 5 e 10,
comma 2 del d.lgs. n. 286 del 1999)
- Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che
esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di giustizia, le operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro per i
dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di
livello dirigenziale generale. I termini e le modalità di attuazione del
procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del
Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento
ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
ed integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto,
con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
Art. 21 (
nota)
Responsabilità dirigenziale
(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del d.lgs. n. 80
del
1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del d.lgs. n. 387 del 1998)
- Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive
imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma
restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina
contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso
incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può,
inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di
cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le
disposizioni del contratto collettivo.
- Comma abrogato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145
- Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche
dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e
delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 22
Comitato dei garanti
(Art. 21, comma 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- I provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, sono adottati previo
conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato è presieduto da
un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione,
designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti
dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da
apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, collocato fuori molo per la durata del mandato, e un
esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra soggetti con
specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione
amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni
dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il
comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.
Art. 23 (
nota)
Ruolo dei dirigenti
(Art. 23 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del d.lgs. n. 80
del 1998
e successivamente modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 387 del 1998)
- In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito
il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel
cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale
specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso
i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia
transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di
uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti
di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre anni senza
essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di
responsabilità dirigenziale.
- E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti dei posti
disponibili, in base all' articolo 30 del presente decreto. I contratti o
accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità
dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti
connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento
del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine
rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di
previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente
i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.
Art. 23-bis
Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato
- In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e
prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono, a
domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di
attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in
sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.
Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei
casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della
qualifica posseduta e il riconoscimento
dell'anzianità di servizio. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi
contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979,
n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato
gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi
operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a
carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di
destinazione non disponga altrimenti.
- I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in
aspettativa senza assegni e con il riconoscimento
dell'anzianità di servizio per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al
comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di
appartenenza.
- Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e
procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in
aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative
all'accoglimento della domanda.
- Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al
comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza.
- L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti
privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque
essere disposta se:
- il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a
funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha
stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività.
Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si
estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano
interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono
controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- il personale
intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro
natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente
esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o
comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.
- Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che
comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma
5.
- Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di
interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato,
l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o
imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a
carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso
imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione
di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.
- Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione
temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della
progressione di carriera.
- Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei
confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
- Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi
internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure
attuative del presente articolo.
Aggiornamento
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto che "il comma 1 del presente
articolo si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia
nonche' ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e
procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti
e organismi pubblici, e' riconosciuta l'anzianita' di servizio. E' fatta salva
l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della
presente legge 296/06".
Art. 24 (
note)
Trattamento economico
(Art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs.
n. 546 del 1993
e poi dall'art. 16 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato prima dall'art. 9 del
d.lgs. n. 387 del 1998 e poi dall'art. 26, comma
6 della legge n. 448 del 1998)
- La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata
dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento
economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse
responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del
trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto
ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando
comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie
fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi
dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il
trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali,
e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato
al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi
importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di
contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione.
- Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera
tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto
dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione
del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano
servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle
risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
- Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato
dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo
2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dalle successive
modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
- Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle
risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di
cui all'articolo 3, indicano te somme da destinare, in caso di perequazione, al
riequilibrio del trattamento economico del restante personali dirigente civile e
militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei
rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati
nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
- I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre
1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono
assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione
dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività
di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le
università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche
le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli
affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che
svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi
dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di
cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno
aggiuntivo pensionabile.
- I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di
cui all'articolo 23o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico
attribuito ai sensi dei commi precedenti.
- Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le
risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi
fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi
previsti dal presente articolo.
- COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON L. 27
LUGLIO 2004, N. 186
Art. 25 (
nota)
Dirigenti delle istituzioni scolastiche
(Art. 25-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 59 del
1998;
Art. 25-ter del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 59
del 1998)
- Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la
qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni
scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica
ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati
in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in
ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle
funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione
istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un
dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione
stessa.
- Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne
ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse
umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica
secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle
relazioni sindacali.
- Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico
promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del
territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come
libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio
della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto
all'apprendimento da parte degli alunni.
- Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta
al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del
personale.
- Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il
dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo,
che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi
generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
- Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al
consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento
dell'attività formativa, organizzativa è amministrativa al fine di garantire
la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle
competenze degli organi della istituzione scolastica.
- I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi
compresi i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice
direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa
frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle
istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a
norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni, salvaguardando. per quanto possibile, la
titolarità della sede di servizio.
- Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli
obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di
partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce
i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso;
individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili
dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i
criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro
affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati
anche tra loro associati o consorziati.
- La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti,
degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali
di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo
salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
- Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai
vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono
soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono
soppressi i relativi ruoli.
- I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario
di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo
o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati
fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di
appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo,
ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso
l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli
inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione
ad una istituzione scolastica autonoma.
Art. 26 (
nota)
Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
(Art. 26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, modificati prima
dall'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 45, comma 15 del d.lgs. n.
80 del 1998)
- Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso
pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del
relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente
alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale
nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è
altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con
rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata
presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso
studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto
analogo a quello previsto per corrispondenti profili del molo medesimo.
- Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in relazione
alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all'articolo
3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della
posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto
dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. E' assicurata la corrispondenza
di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato
livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo
sanitario.
- Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto
alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni
funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo.
Art. 27
Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali
(Art. 27-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del d.lgs. n. 80 del
1998)
- Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà
statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai
principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto
delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si
adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li
disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
- Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi
dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in
attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne
cura la raccolta e la pubblicazione.
SEZIONE II
Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione
Art. 28 (
nota)
Accesso alla qualifica di dirigente
(Art. 28 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs.
n. 470 del 1993,
poi dall'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1993, successivamente
modificato dall'art. 5-bis
del decreto legge n. 163 del 1995,convertito con
modificazioni della legge n. 273 del 1995,
e poi nuovamente sostituito dall'art.
10 del d.lgs. n. 387 del 1998)
-
L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per
concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione.
- Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque
anni di servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito
presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i
dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso,
il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi
soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche
non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del
diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea. Sono altresi'
ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario,
che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso
enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali
apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
- Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le
modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea
nonche' di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario
rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie
istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalita' di riconoscimento
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Scuola
superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere
ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea,
che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di
laurea.
Possono essere ammessi, altresi', dipendenti di strutture private, collocati
in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i
dipendenti pubblici, secondo modalita' individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea
e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni
professionali all'interno delle strutture stesse.
-
Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed e' seguito, previo
superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni
pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un
esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione e'
corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
-
Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita,
per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, sono definiti:
- le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate
al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al
corso-concorso;
- la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna
amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;
- i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici;
- le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione
delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima
applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore
al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
- l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.
-
I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento
del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato
ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo'
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere,
enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il
medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo' svolgersi
anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero
primarie istituzioni formative pubbliche o private.
-
In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30
giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno
vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica,
entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della
pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al
comma 3. Il corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.
-
bis.Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti
pubblici non economici comunicano, altresi', entro il 30 giugno di ciascun anno
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione
organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo
19, commi 5-bis e 6, nonche' alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa
e mobilita', con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le
informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a
cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati
prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalita' individuate con
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
- Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche
dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia,
delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
- All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di
euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art. 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici
(Art. 28-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 59 del
1998
e successivamente modificato dall'art. 11, comma 15 della legge n. 124 del
1999)
- Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso
concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo
di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola
elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti
educativi. Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle
istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio
effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei
rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
- Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per
la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le
istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili
per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli
inquadramenti di cui all'articolo 25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori
del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio
successivo per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati della
percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di
un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare
alla mobilità.
- Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso
di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di
ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal
bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente
inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero
dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola
elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni
educative, maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per
il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure
di inquadramento di cui all'articolo 25, il 50 per cento dei posti così
determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per
almeno un triennio le funzioni di preside incaricato previo superamento di un
esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di
formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del
predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e
dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato.
- Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal
decreto di cui all'articolo 25, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed
esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune
e specifica, i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento sono
disciplinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il
Ministro per la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a
realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e
i limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la
tipologia del servizio prestato.
- In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno
superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso, rispettivamente per
la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le
istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio delle
procedure d'inquadramento di cui all'articolo 25, il 50 per cento dei posti
messi a concorso è riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio
come preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo
nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle
graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla
graduatoria. L'assegnazione della sede è disposta sulla base dei principi del
presente decreto, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I
vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attività docente. Essi
possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti
assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di
approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di
presidenza.
- Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite
del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i
dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale tra i diversi settori.
L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito positivo delL'esame finale
relativo ai moduli frequentati.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la funzione
pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni
esaminatrici.
CAPO III
Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Art. 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
(Art. 33 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del
d.lgs.
n. 470 del 1993
e poi dall'art. 18 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 20,
comma 2 della Legge n. 488 del 1999)
- Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il
trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
- I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri
generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni
caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo
esperimento di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale.
- bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono
attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via
prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla
stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle
amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento é disposto, nei
limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di
provenienza.
- ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in
ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene
previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai
dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda
di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.
- quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le
situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità
richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare
al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del
servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione
nel ruolo dell'amministrazione
di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica
esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso
quello accessorio, previsto nei contratti collettivi
vigenti nel comparto della
stessa amministrazione
.
Art. 31 (
note)
Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività
(Art. 34 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80
del 1998)
- Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o
conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o
loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale
che passa alle dipendenze ditali soggetti si applicano l'articolo 2112 del
codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di
cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Art. 32
Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio
all'estero
(Art. 33-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. n. 387
del 1998)
- Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze
amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di
appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione
pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso
amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati
candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di
collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le
organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.
- Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di
provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero
essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'unione europea o
da una organizzazione o ente internazionale.
- Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli
effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata
all'estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.
Art. 33 (
note)
Eccedenze di personale e mobilità collettiva
(Art. 35 del d.lgs. n. 29 del 1993. come sostituito prima dall'art. 14 del d.lgs.
n. 470 del 1993 e
dall'art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del
d.lgs. n. 80 del 1998
e successivamente modificato dall'art. 12 del d.lgs. n. 387
del 1998)
- Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono
tenute ad informare preventivamente Le organizzazioni sindacali di cui al comma
3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano,
salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge
23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5,
commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata
riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto
anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In
caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si
applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
- La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e
alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che
determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i
quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze
all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione,
delle qualifiche de personale eccedente, nonché del personale abitualmente
impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e
dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte
medesime.
- Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1,
a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del
personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente,
o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire
ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero
presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia è in quello
diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto
comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile
confronto.
- La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con
apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il
confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con L'assistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed
integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1.
- I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e
procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la
gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre
amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in
relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla
situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
- Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca
in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente
nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato
presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso La
diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
- Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le
obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il Lavoratore ha diritto ad
un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo
comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di
godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei
requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto
altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2
del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 34 (
note)
Gestione del personale in disponibilità
(Art. 35-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del d.lgs. n. 80 del
1998)
-
Il personale in disponibilità é iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine
cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.
- Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per
gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco,
avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e
della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle
strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui
al comma 3.
- Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali
e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di
riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del
personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego,
si adeguano ai principi di cui al comma 2.
- Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto
all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi
prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di
appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al
raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al
medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a
tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali
relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità
sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di
riferimento per tutto il periodo della disponibilità.
- I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la
riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo
33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla
ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.
- Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata
impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto
nell'apposito elenco.
- Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore
spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del
loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la
riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
- Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali
che hanno dichiarato il dissesto.
Art. 34-bis
Disposizioni in materia di mobilità del
personale
- Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo
3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute
a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area,
il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire
il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali
specifiche idoneità richieste.
-
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le
strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono,
entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianita' di
iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilita' ai
sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali,
accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle
amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici
giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle
amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito
nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione,
l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilita' nel
proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
- Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
- Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione
di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici
nazionali, comprese le universita', e per conoscenza per le altre
amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le
posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi
del comma 2.
- Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo
sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
- bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu' tempestiva ricollocazione
del personale in disponibilita' iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34,
comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le
amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in
mobilita' dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 1995, n. 273.
Art. 35
(
note)
Reclutamento del personale
(Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1993
e poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 80 del
1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter
del decreto legge 17
giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999;
Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d.lgs. n. 80 del
1998
e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs. n.
267 del 2000)
- L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto
individuale di lavoro:
- tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte
all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno;
- mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il
solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori
requisiti per specifiche professionalità.
- Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche,
aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai
sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della
invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli
del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive
modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta
nominativa.
- Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano
ai seguenti principi:
- adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che
garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di
espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire;
- rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- decentramento delle procedure di reclutamento;
- composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
- Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono
adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione
triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca,
con organico superiore alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e'
subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure
di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita',
inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti
finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36.
- I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e
nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali
deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate
dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale,
compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.
- bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
- Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria,
amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il
disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive
modificazioni ed integrazioni.
- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti
locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli
impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei
principi fissati dai commi precedenti.
Art. 36
(
note)
Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale
(Art. 36, commi 7 ed 8 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art.
17 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul
reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei
contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri
rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in
applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230,
dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del
decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o
integrazione della relativa disciplina.
- bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1
solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure
inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonche' previa
valutazione circa l'opportunita' di attivazione di contratti con le agenzie di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero
di esternalizzazione e appalto dei servizi.
- bis.1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di
principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali.
- ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
- In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando
ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di
disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
Art. 37
(
nota)
Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi
pubblici
(Art. 36-ter del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 13 del d.lgs. n. 387
del 1998)
- A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono
l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.
- Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello
di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.
- Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza,
anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le
modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento
stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica.
Art. 38
(
nota)
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea
(Art. 37 d.lgs.
n.29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del d.lgs. n. 80 del
1998)
- I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai
posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio
diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela
dell'interesse nazionale.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti
indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
- Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario,
all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri
competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli
accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della
nomina.
Art. 39
(
note)
Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di
handicap
(Art. 42 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 546
del 1993
e modificato prima dall'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998
e poi
dall'art. 22, comma 1 del d.lgs. n. 387 del 1998)
- Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di
assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12
marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dai Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il
Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
TITOLO III
Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale
Art. 40 (
nota)
Contratti collettivi nazionali e integrativi
(Art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs.
n. 470 del 1993
e dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente
modificato dall'art. 43
comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al
rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
- Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative
ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della
contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I
dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o piu'
comparti. I professionisti degli enti pubblici, gia' appartenenti alla X
qualifica funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa
a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in
separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione
di ruolo e funzioni. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del
ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni. Agli accordi che
definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui
all'articolo 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di
elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o che comportano
iscrizione ad albi e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il
requisito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254,
nonche' per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui
all'articolo 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata
responsabilita', svolgono compiti tecnico scientifici e di ricerca, sono
stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
- La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore
privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la
struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli, le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e
riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri
non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
- Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i
contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione
definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.
Art. 40-bis
Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa
- Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i
comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle
implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di
comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui
contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
- Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano
annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa
al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno
specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
- In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi
vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3.
- Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono
ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto
legislativo.
Art. 41
Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN
(Art. 46 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 396
del 1997 e
successivamente modificato prima dall'art. 44, comma 3 del d.lgs. n.
80 del 1998
e poi dall'art. 55 del d.lgs. n. 300 del 1999; Art. 44, comma 8 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei
confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di
contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze associative o
rappresentative, le quali danno vita a tal fine a comitati di settore. Ciascun
comitato di settore regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento e
di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo
all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di
contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e
non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative
delle pubbliche amministrazioni del comparto.
- Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato,
opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei ministri tramite
il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica nonché, per il sistema
scolastico, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università
e della ricerca e, per il comparto delle
Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle
medesime..
- Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per ciascun
comparto di contrattazione collettiva viene costituito:
- nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le
amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI e
dell'Unione delle province d'Italia - UPI e dell'Unioncamere, per gli enti
locali rispettivamente rappresentati;
- nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le università;
- nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del presente
articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio
dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, rispettivamente per
gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca.
- Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanità,
partecipa al comitato di settore per il compatto di contrattazione collettiva
delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.
- L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di appositi
protocolli.
- Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti
o le aree di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più
comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le
altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate in
forma collegiale, tramite un apposito organismo di coordinamento dei comitati di
settore costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il
Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede.
- L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai comitati di
settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa
non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualità delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee in
settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.
Art. 42 (
note)
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
(Art. 47 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 396
del 1997)
- Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono
tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano
emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che
sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in
attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23
ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei
diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio
della contrattazione collettiva.
- In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al
comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43,
siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi,
possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19
e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le
garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del
1970, e le migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi.
- In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al
comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al
comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti,
un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle
quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
- Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le
confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo
43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del
personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il
voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione
della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste,
oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad
altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un
proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi
che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la
presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni
sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non
superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o
strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle
di dimensioni superiori.
- I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle
condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del
personale comuni a più amministrazioni di enti di modeste dimensioni ubicati
nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti
organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle
amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
- I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati
ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente
decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il
funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono
trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le
garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
- I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la
rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di
informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali
aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della
contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini
dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza
unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del compatto.
- Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle
caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui
ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni
previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi
oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di
sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o
struttura periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione
collettiva dai contratti collettivi nazionali.
- Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la
rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni,
agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
- Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del
comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma
2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza
unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro
incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici
collegi elettorali.
- Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della
provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.
58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.
Art. 43 (
nota)
Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva
(Art. 47-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. n. 396 del
1997, modificato
dall'art. 44, comma 4 del d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7
del d.lgs. n. 80 del 1998,
come modificato dall'art. 22, comma 4 del d.lgs. n. 387
del 1998)
- L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni
sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non
inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato
associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al
totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze
unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito
considerato.
- Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area
partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
- L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla
base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai
sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di
accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra
dato associativo e dato elettorale neI comparto o nell'area contrattuale, o
almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
- L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli
accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i compatti o le aree
o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o
riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due
comparti o due aree contrattuali; siano affiliate organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi del comma 1.
- I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono
disciplinati, in conformità all'articolo 40, comma 3, dai contratti collettivi
nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli
organismi di rappresentanza unitaria del personale.
- Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali
rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi
che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse
alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno
titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale
alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della
diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel
comparto o nell'area.
- La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I
dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno
considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno
successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante
dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la
riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di
indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei
dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati
relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni,
della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche
amministrazioni.
- Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la
certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che
può essere articolato per
comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione collettiva nazionale.
- Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle
deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della
misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni
sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più
della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni
sindacali del comparto o dell'area.
- Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei
voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la
contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel
comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni
dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro
per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni
dalla ricezione.
- Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali
rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
- A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di
informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla
riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive disposizioni correttive ed integrative.
- Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e
delle regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti
rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e
provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con
forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative,
previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al
presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche
lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della
regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della
rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti
territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
Art. 44 (
nota)
Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
(Art. 48 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. l6 del d.lgs. n. 470
del 1993)
- In attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di
partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione
del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. Sono
abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva,
del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni
pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva
nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno
commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati.
Art. 45 (
nota)
Trattamento economico
(Art. 49 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 546
del 1993)
- Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai
contratti collettivi.
- Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque
trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
- I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di
misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
- alla produttività individuale;
- alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun
dipendente;
- all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate
obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti
la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di
criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
- I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici
accessori.
- Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale
non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano
all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le
istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo
di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari
esteri.
Art. 46 (
note)
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(Art. 50,commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs. n. 29 del 1993,come sostituiti prima
dall'art. 17
del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 396 del
1997)
- Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli
effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello
nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni
attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti
collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini
dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione
della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n.
146, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle
prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.
- Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN
ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese,
l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni
dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei
comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione
collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche
amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi
determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
- L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione
necessario all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza
trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e alle commissioni
parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto
dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione
dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione
di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in sede di
predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del
monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo
del lavoro pubblico.
- Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e
sulla contrattazione collettiva integrativa, viene istituito presso l'ARAN un
apposito osservatorio a composizione paritetica. I suoi componenti sono
designati dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle organizzazioni sindacali
firmatarie dei contratti collettivi nazionali.
- Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro
cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione delle
modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali
e pluriennali di bilancio.
- Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da cinque componenti ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, designa tre dei componenti, tra i quali, sentita la Conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-città, il presidente. Degli altri componenti,
uno è designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e l'altro
dall'ANCI e dall'UPI.
- I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia
di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica
amministrazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto legislativo 29 luglio
1999, n. 303. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti
possono essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti.
Non possono far parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che
ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni.
- Per la sua attività, l'ARAN si avvale:
- delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole
amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in
servizio. La misura annua del contributo individuale è concordata tra l'ARAN e
l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6. ed è riferita a
ciascun biennio contrattuale;
- di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre
prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne
avvalgano.
- La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:
- per le amministrazioni dello State direttamente attraverso la
previsione di
spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione
di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- per le amministrazioni diverse dal]o Stato, mediante un sistema di
trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli
aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-città.
- L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia
organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono
direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN
definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna,
il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al
controllo del Dipartimento della funzione pubblica da esercitarsi entro quindici
giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al
controllo consuntivo della Corte dei conti.
- Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è costituito da cinquanta unità, ripartite tra il personale dei livelli e delle qualifiche dirigenziali
in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si
provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici,
ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati
dalle norme di diritto privato.
- L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di venticinque unità di
personale anche di qualifica dirigenziale proveniente dalle pubbliche
amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o collocati fuori ruolo.
I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed
il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono
attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci
retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non
dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il
collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le
disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese,
anche personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli
enti rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio, l'ARAN
può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto
stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10.
- Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi,
per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche
istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai
sensi del comma 2.
Art. 47 (
nota)
Procedimento di contrattazione collettiva
(Art. 51 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del d.lgs.
n. 470 del 1993
e poi dall'art. 4 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente
modificato dall'art. 14,
comma 1 del d.lgs. n. 387 del 1998; Art. 44. comma 6 del
d.lgs. n. 80 del 1998)
- Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati
dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in
cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle
amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre
dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti
riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria
nazionale.
- L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo
svolgimento delle trattative.
- Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del
comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e
indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni
interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo
41, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la
funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi
di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del
Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione
pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza
nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per
l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso
dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali
il Governo ha formulato osservazioni.
- Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno
successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte
dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti
certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con
gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine
elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la
certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e
degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con
la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di
accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.
- La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della
quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si
intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato
dalla Corte all'ARAN. al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è
positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto
collettivo.
- Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, l'ARAN,
sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri,
assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi
contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga
possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle
trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione espressa
dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte
dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei
costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità
con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
- La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi
entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i
quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame
dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine
puo' essere sospeso una sola volta e per non piu' di quindici giorni, per
motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del
Consiglio dei ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro
i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve
comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti
richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva
l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle
clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il
cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che e'
trasmesso dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato
di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso
comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico
del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle
amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il
termine di cui al comma 3 del presente articolo.
- I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40, commi 2
e 3, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 48 (
note)
Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni
pubbliche e verifica
(Art. 52 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituto prima dall'art. 19 del d.lgs.
n. 470 del 1993
e poi dall'art. 5 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente
modificato dall'art. 14,
commi da 2 a 4 del d.lgs. n. 387 del 1998)
- Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni. l'onere derivante dalla
contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con
apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni
dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3.
- Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi
bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.
- I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva
per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole
la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai
limiti di spesa.
- La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito
fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla
sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, le somme destinate a ciascun compatto mediante assegnazione diretta a
favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci
delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto
l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le
amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti
cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al
rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono
approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.
- Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare
specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti
beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi
bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere
incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
- Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40,
comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale
organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo
interno ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286.
- Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la
Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche
amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di
amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua
richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.
Art. 49
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
(Art. 53 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 546
del 1993
e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del
1998)
- Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo,
stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in
questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
Art. 50 (
note)
Aspettative e permessi sindacali
(Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificati prima
dall'art. 20 del d.lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 2 del decreto legge n. 254
del 1996,
convertito con modificazioni dalla legge n. 365 del 1996, e, infine,
dall'art. 44, comma 5 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione
delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la
contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo,
tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo
43.
- La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di
utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le
confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro
rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di
contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a
decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la provincia
autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
- Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero
complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.
- Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del
personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire
una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati
riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione
annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29
marzo 1983, n. 93.
TITOLO IV
Rapporto di lavoro
Art. 51 (
nota)
Disciplina del rapporto di lavoro
(Art. 55 del d.lgs. n. 29 del 1993)
- Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma
1.
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero
dei dipendenti.
Art. 52
Disciplina delle mansioni
(Art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 80
del 1998
e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998)
- Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della
classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle
corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per
effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di
appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o
dell'assegnazione di incarichi di direzione.
- Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere
adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
- nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi,
prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
- nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata
dell'assenza.
- Si considera svolgimento di mansioni sUperiori, ai fini del presente
articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo
qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
- Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il
lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei
posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta
giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni,
devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
- Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del
lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior
onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione
della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti
collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti
collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4.
Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti
automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.
Art. 53 (
note)
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
(Art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto
legge n. 358 del 1993,
convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1
del decreto legge n. 361 del 1995,
convertito con modificazioni dalla legge n.
437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs. n. 80 del 1998
nonché dall'art.
16 del d.lgs. n. 387 del 1998)
- Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle
incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per
i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1,
commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì
le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della
relativa disciplina.
- Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti
incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano
espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che
non siano espressamente autorizzati.
- Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello
Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
- Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati,
l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente
previsti dalla legge o da altre fonti normative.
- In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione,
nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o
persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti
dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che
tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento
della pubblica amministrazione.
- I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di
quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali
lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di
cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi
nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma,
un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
- dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere
dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- dalla partecipazione a convegni e seminari;
- da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese
documentate;
- da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione
di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le
stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
- bis. da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
- I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non
siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per
il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso
di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto,
del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti.
- Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi
sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa
autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il
funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di
diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove
gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito
all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti.
- Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di
inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze,
avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme
riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
- L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta
all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o
privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi
sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è
subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde
dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio
non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da
parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere,
l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente
negata.
- Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che
erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono
tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.
- Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che
conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute
a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al
Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o
autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione
dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è
accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione
delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli
incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai
principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si
intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con
le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o
fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
- Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di
appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica,
in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i
compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione
abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
- Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo
1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su
supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai
propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori
esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con
l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei
propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
- Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a
14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti
di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono
nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
- Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun
anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di
pubblicita' e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa
per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli
incarichi stessi.
Art. 54
Codice di comportamento
(Art. 58-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 26 del d.lgs. n. 546
del 1993
e successivamente sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce un codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione
alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.
- Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al
dipendente all'atto dell'assunzione.
- Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai sensi
dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70, comma 4, affinché il codice venga
recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi principi vengano
coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità
disciplinare.
- Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle
associazioni di categoria adottano un codice etico che viene sottoposto
all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di
inerzia il codice è adottato dall'organo di autogoverno.
- L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite
le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e le
associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di cui al
comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine
della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per
ogni singola amministrazione.
- Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i
dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
- Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del
personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al
presente articolo.
Art. 55 (
note)
Sanzioni disciplinari e responsabilità
(Art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 546
del 1993
e successivamente modificato dall'art. 2 del decreto legge n. 361 del
1995,
convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, nonché
dall'art. 27,
comma 2 e dall'art. 45, comma 16 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina
attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale
e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
- Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106
del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20
maggio 1970, n. 300.
- Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la
definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di
cui all'articolo 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.
- Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su
segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta
l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e
applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e
censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede
direttamente.
- Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve
essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al
dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce
o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione
per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi
quindici giorni.
- Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere
ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.
- Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro
venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di
un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato,
può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione
in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni
dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la
sanzione resta sospesa.
- Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti
dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da
un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le
organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci
rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che,
di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo,
l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale
del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di
rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne
garantiscono l'imparzialità.
- Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio
arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di
funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.
- Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti
del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di
ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme
di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
Art. 56 (
note)
Impugnazione delle sanzioni disciplinari
(Art. 59-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 28 del d.lgs. n. 80 del
1998)
- Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure
di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate
dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, con
le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi sesto e settimo,
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 57
Pari opportunità
(Art. 61 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. n. 546
del 1993,
successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 8 del d.lgs. n. 80
del 1998
e poi dall'art. l7 del d.lgs. n. 387 del 1998)
- Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
- riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei
posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio
di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e);
- adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra
uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
- garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di
formazione e di Aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro
presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la
conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
- possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati
pari opportunità nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
- Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9,
adottano tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in
materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
TITOLO V
Controllo della spesa
Art. 58 (
note)
Finalità
(Art. 63 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 30 del
d.lgs. n. 546
del 1993)
- Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche
articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con
particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla
acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le
amministrazioni pubbliche.
- Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche
impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o
valutati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui
al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed
integrazioni, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
- Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del
personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei
sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti
economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle
modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema
informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono
disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.
Art. 59
Rilevazione dei costi
(Art. 64 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 31 del d.lgs. n. 546
del 1993)
- Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività
e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei
costi.
- Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i
relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica al fine di rappresentare i profili economici della
spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e
provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità
amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei
bilanci pubblici a carattere sperimentale.
- Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi
dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del
Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento.
Art. 60 (
nota)
Controllo del costo del lavoro
(Art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 546
del 1993)
- Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del
personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli
oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la
loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora,
altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e
prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
- Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni
anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della finzione pubblica, il conto annuale delle spese
sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il
conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche
espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli
obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e
della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto
si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del
Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province
d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
all'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM), per via
telematica.
- Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica
utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono
tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in
conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il
predetto Dipartimento della funzione pubblica.
- La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione
delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico,
avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a
richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche
materie, settori ed interventi.
- Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone
visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi,
per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli
oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte
dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso
le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al
comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i
servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le
funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di
cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
- Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5
puo' partecipare l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette
dipendenze del Ministro per la funzione pubblica. (L'ispettorato stesso si
avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di
finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'economia e
delle finanze, funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di
comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'ambito di personale di
altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il
quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive Modificazioni.)
L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione
delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane,
la conformita' dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon
andamento, l'efficacia dell'attivita' amministrativa, con particolare
riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, e
l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti
e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro. Per l'esercizio delle
funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli
incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, l'ispettorato si avvale dei dati
comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai
sensi dell'articolo 53. L'ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a
segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte
irregolarita', ritardi o inadempienze delle amministrazioni, di cui all'articolo
1, comma 2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali
l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via
telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti
delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai
fini dell'individuazione delle responsabilita' e delle eventuali sanzioni
disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli
ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale
ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura
generale della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.
Art. 61 (
nota)
Interventi correttivi del costo del personale
(Art. 66 del d.lgs. n. 29 del 1993)
- Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi
di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per
qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese
destinate al personale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, informato dall'amministrazione competente, ne
riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a
ripristinare l'equilibrio del bilancio. La relazione è trasmessa altresì al
nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso
il CNEL.
- bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative al rapporti
di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi
significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o
indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo'
intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura
civile.
- Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza
di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne
danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori
oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica presenta, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle
decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al
Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza
una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa
globale.
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste
pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali
divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2
sulla entità della spesa autorizzata.
Art. 62 (
note)
Commissario del Governo
(Art. 67 del d.lgs. n. 29 del 1993)
- Il Commissario del Governo, fino all'entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei
confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti
nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai
bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1. Ogni comunicazione
del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo.
TITOLO VI
Giurisdizione
Art. 63 (
nota)
Controversie relative ai rapporti di lavoro
(Art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 33 del d.lgs.
n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 18 del d.lgs. n. 387 del 1998)
- Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle
relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie
concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi
dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le
indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché
vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano
rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.
L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo
rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.
- Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i
provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla
natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto
all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di
norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo
o estintivo del rapporto di lavoro.
- Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le
controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da
organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative
alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti
del presente decreto.
- Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le
controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese
quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
- Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo
64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione
o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui
all'articolo 40.
Art. 63 bis Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai
rapporti di lavoro
- L'ARAN puo' intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta
interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le
controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle
specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio puo'
essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze.
Art. 64 (
note)
Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei
contratto collettivi
(Art. 68-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 30 del d.lgs. n. 80 del
1998 e
successivamente modificato dall'art. 19, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 387 del
1998)
- Quando per la definizione di una controversia individuale di cui
all'articolo 63, è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione
concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un
contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'ARAN ai sensi
dell'articolo 40 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella
quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione
non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della
cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva
all'ARAN.
- Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca
le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un
accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo,
ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo
sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le
disposizioni dell'articolo 49. Il testo dell'accordo è trasmesso, a cura
dell'ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne
avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si
intende conclusa.
- Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla
modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola
questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore
istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine
di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.
Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una
copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti,
determina la sospensione del processo.
- La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo
383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha
pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa può essere fatta
da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo,
per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi
effetti.
- L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel
processo anche oltre i] termine previsto dall'articolo 419 del codice di
procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento alla proposizione
dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al
comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di
merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie è dato
avviso alle parti, a cura della cancelleria.
- In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere
sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima
questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la
decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio,
l'udienza per la prosecuzione del processo.
- Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una
questione di cui al comma 1 sulla quale è già intervenuta una pronuncia della
Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della
Corte, si applica il disposto del comma 3.
- La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi
del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del
codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.
Art. 65 (
note)
Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali
(Art. 69 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 34 del d.lgs.
n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 31 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato prima dall'art. 19,
commi da 3 a 6 del d.lgs. n. 387 del 1998 e poi
dall'art. 45, comma 22 della legge n. 448 del 1998)
- Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo
obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura
civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero
davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, secondo le
disposizioni dettate dal presente decreto.
- La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla
promozione del tentativo di conciliazione.
- Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di
conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 2 e 3, o che
la domanda giudiziale è stata proposta prima della scadenza del termine di
novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle
parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di
conciliazione. Si applica l'articolo 412-bis, commi secondo e quinto, del codice
di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il
termine di novanta giorni, il processo può essere riassunto entro il termine
perentorio di centottanta giorni. La parte contro la quale è stata proposta la
domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con
l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci
giorni prima dell'udienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese
e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili
d'ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice
dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la
disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.
- Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede,
mediante mobilità volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di
conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva
realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie
individuali di lavoro nel settore pubblico e privato.
Art. 66 (
note)
Collegio di conciliazione
(Art. 69-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 32 del d.lgs. n. 80 del
1998
e successivamente modificato dall'art. 19, comma 7 del d.lgs. n. 387 del
1998)
- Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di
conciliazione di cui all'articolo 65 si svolge, con le procedure di cui ai commi
seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso la Direzione
provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il
lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del
rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il
tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il
collegio di conciliazione è composto dal direttore della Direzione o da un suo
delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un
rappresentante dell'amministrazione.
- La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è consegnata alla Direzione presso la quale
è istituito il collegio di
conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello
stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza.
- La richiesta deve precisare:
- l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;
- il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla
procedura;
- l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della
pretesa;
- la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la
delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.
- Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta,
l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita
presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio
rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni
successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il
tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore
può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o
conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del
potere di conciliare.
- Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa
avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto
dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale
costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le
disposizioni dell'articolo 2113, commi, primo, secondo e terzo del codice
civile.
- Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione
deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la
proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con
indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
- Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il
comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento
delle spese.
- La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica
amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al
comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo,
secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a
responsabilità amministrativa.
TITOLO VII
Disposizioni diverse e norme transitorie finali
CAPO I
Disposizioni diverse
Art. 67 (
nota)
Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la
Ragioneria generale dello Stato
(Art. 70 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 35 del d.lgs. n. 546 del 1993)
- Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 48,
commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 è realizzato attraverso
l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal
Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.
- L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati,
per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli
effetti degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.
- Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque
sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle
amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della
funzione pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato
incidenti nella medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in apposite
conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui all'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 68
Aspettativa per mandato parlamentare
(Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993)
- I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento
nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in
aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la
conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità
corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento
presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
- Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e
del trattamento di quiescenza e di previdenza.
- Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli
eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle
amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
- Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2
e 3.
CAPO II
Norme transitorie e finali
Art. 69 (
note)
Norme transitorie
(Art. 25, comma 4 del d.lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del d.lgs. n. 29
del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi
dall'art. 2 del d.lgs. n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del d.lgs. n. 29 del
1993, come sostituiti dall'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 73, comma 2
del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37 del d.lgs. n. 546 del
1993; art. 28, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25
del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs. n. 387
del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 387 del 1998)
- Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti deI
Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme
generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994
e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di
lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono
inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del
quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi
contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal
momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti
collettivi del quadriennio 1998-2001.
- In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta
ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in
materia di trattamento di fine rapporto.
- Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972. n. 748, e successive
modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9
marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21
febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono
attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di
particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio,
ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento
economico è definito tramite il relativo contratto collettivo.
- La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun
ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei contratti
collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
- Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29
dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non
hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa
rilevazione dei carichi di lavoro.
- Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del
presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
- Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a
questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno
1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di
lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza,
entro il 15 settembre 2000.
- Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto
collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano
ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all'articolo 484 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
- Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi
alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'articolo 28, comma 2,
lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma
3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono
ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di
specializzazione.
- Sino all'applicazione dell'articolo 46, comma 12, l'ARAN utilizza
personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144,
come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme
che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio
delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad
ordini o albi professionali. Il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al
relativo ordine professionale.
Aggiornamento
La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto che "nei limiti del 50 per cento
dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di
seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui al
comma 3 del presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' inquadrato, previo superamento di concorso riservato per
titoli di servizio e professionali, da espletarsi entro centottanta giorni dalla
medesima data, nella seconda fascia dirigenziale".
Art. 70 (
note)
Norme finali
(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificati
dall'art. 21 del d.lgs. n. 470 del 1993, successivamente sostituiti dall'art. 37
del d.lgs. n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9, comma 2 del d.lgs. n. 396 del
1997, dall'art. 45, comma 4 del d.lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del d.lgs. n.
387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs. n. 80 del
1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs. n. 387 del 1998, dall'art.
89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della legge n. 388 del
2000)
- Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le
norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per
la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di
attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di
posti nel pubblico impiego.
- Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti i segretari comunali e
provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 -
sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla
stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto,
nonché, per i
segretari comunali e provinciali, dall'art.11, comma 8 del Decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
- Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai
contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e
successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984. n. 312, 30 maggio
1988, n. l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre
1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250,
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
adeguano i propri
ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti
dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed
individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2,
all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti
e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi
che li riguardano, Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e
dalla Cassa depositi e prestiti di
intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il
Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 41, comma 2. La
certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le
procedure dell'articolo 47.
- Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7,
non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n.
319.
- A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli
organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si
intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
- A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data,
contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti
amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti
di uffici dirigenziali generali.
- Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della
scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte
salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 3, comma 1
del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui
all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni ed integrazioni.
- I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto non si
applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.
- Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e
seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
- In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti
pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni
pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la
utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale,
in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione,
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di
appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di
cui al presente comma sì applica al personale comandato, fuori ruolo o in
analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del
sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente
decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma
6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale
inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze
istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283, in posizione di comando,di fuori ruolo o in altra analoga posizione,
presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico
dell'amministrazione di appartenenza.
- In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la
disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non
incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia
venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti.
Aggiornamento
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto che "Per l'anno 2005, le
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi
di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo
108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalita' nel
triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio
presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della
legge 5 aprile 1985, n. 124, non puo' superare quella sostenuta per lo stesso
personale nell'anno 2004."
Art. 71
Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti
collettivi
- Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di
produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati
A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto
contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti
collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1
dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili
con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
- Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre
effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata
1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.
- Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed
aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla
tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà
alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del
pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della
Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti
collettivi nazionali o dei contratti quadro.
Art. 72 (
note)
Abrogazioni di norme
(Art. 74 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 38 del d.lgs. n. 546
del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998 e poi
dall'art. 21 del d.lgs. n. 387 del 1998; art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, commi da 1 a 3 del
d.lgs. n.
387 del 1998; art. 28, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)
- Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
- articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3;
- capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle
disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che,
nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale
dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo
del presente decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748
del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto;
- articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533;
- articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6 della
legge 11 luglio 1980, n. 3l2;
- articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
- articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla stipulazione dei
contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma quarto, 27,
comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29 marzo 1983, n. 93;
- legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che riguardano
l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
- articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
- articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,
n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
- articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n. 254;
- articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
- articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro
riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
- articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, limitatamente al personale
disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;
- articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, limitatamente al
personale disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n.
287;
- articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533;
- articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
- articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
- decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52 della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
- articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 7l6;
- articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla data di
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto;
- articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112;
- decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli articoli da 33 a
42 e 45, comma 18;
- decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli articoli 19,
commi da 8 a 18 e 23.
- Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall'articolo 31 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni che non vi hanno
ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio
1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate tutte le
disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati
incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
- A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio
1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'articolo
2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del
Presidente della Repubblica l0 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi
collegate.
- A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del
quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di riferimento, cessano di produrre
effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 55 del presente decreto.
- Contestualmente alla definizione della normativa contenente la disciplina
di cui all'articolo 50, sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e
la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni
pubbliche.
Art. 73
Norma di rinvio
- Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o
provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs. n. 29 del 1993 ovvero del d.lgs. n. 396 del 1997, del
d.lgs. n. 80 del 1998 e 387 del 1998, e fuori dai casi
di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende effettuato alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportate da ciascun
articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato A
(Art. 71, comma 1)
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti
correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n.
421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei
contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non
dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente
decreto.
- Ministeri
- Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997):
- articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a
87, da 91 a 99, 134, 146, commi 1, lettera d) e parte successiva, e 2, decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
- art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
- art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
- art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
- art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge
17 dicembre 1985, n. 17;
- art. 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21, comma 1, lettera b), decreto Presidente
della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
- art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;
- art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n. 870;
- art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
- articoli 13, 15, 16, 18, 19, 32 e 50, decreto Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n. 266;
- art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre
1987, n. 436;
- articoli da 5 a 7, decreto Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n.
494;
- art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20
maggio 1988, n. 160;
- articoli 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,
n. 395;
- legge 22 giugno 1988, n. 221;
- articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
- art. 3, comma 1, lettera i) punto 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;
- articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
- articoli 7, 8, commi da 12 a 14; 10, 14, decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
- art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
- art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con
legge 1° giugno 1991, n. 169;
- art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
- art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge
1° febbraio 1993, n. 23.
- art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL integrativo del 12 gennaio 1996):
- articoli 9, commi 7 e 8; da 10 a 12, decreto del Presidente della Repubblica
8 maggio 1987, n. 266.
- Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22 ottobre 1997):
- articoli 10, 67, 69, 70 e 124, decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
- art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
- articoli 29 e 31, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266;
- articoli da 14 a 16, decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987,
n. 269;
- articoli 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n.
335;
- art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14.
- Dal 27 febbraio 1998 (art. 7 CCNL integrativo del 26 febbraio 1998,
relativo al personale dell'amministrazione civile dell'interno):
- articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della legge del 27 ottobre 1977,
n. 801; 13, 17, 18, limitatamente al personale della carriera di ragioneria; da
20 a 27 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
- Enti pubblici non economici
- Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 -1997):
- articoli 8, comma 1; 9, comma 1 e 2, salvo quanto previsto dall'art. 3,
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e comma 3, per
la parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermità; 11,
12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;
- articoli 7 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n.
411;
- articoli 6, 17 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979,
n. 509;
- articoli 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
346;
- articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
- articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, 18, 20 e 21 lettera b), decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
- articoli 5, commi da 1 a 7; 7, da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
- articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
- articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
- articoli 5 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n.
43;
- art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il personale con qualifica
dirigenziale - sezione II):
- articoli 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3;
- articoli 8, comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3, per la parte relativa alle
assenze per gravidanza e puerperio e per infermità; 11, 12, 23, 27 e 28, legge
20 marzo 1975, n. 70;
- articoli 17 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n.
411;
- articoli 6, 17, 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979,
n. 509;
- articoli 2 e 7, con le decorrenze di cui all'art. 66 ultimo periodo del
contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale con qualifica
dirigenziale, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346;
- art. 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
- articoli da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
- articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze di cui all'art. 66,
ultimo periodo del Contratto collettivo nazionale del lavoro, per il personale
con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
- articoli 7 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987,
n. 494;
- articoli 2, 4 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,
n. 395;
- articoli 1, da 3 a 5, 12 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 13
gennaio 1990, n. 43;
- art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Regioni ed autonomie locali
- Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997):
- articoli da 12 a 17, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1980, n. 810;
- art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
- articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 347;
- articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
- articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b) commi 6 e 7; 11, commi da 1 a
11; 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera a) e b); 56 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
- articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395;
- art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554, disapplicato fino al 13
maggio 1996;
- articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
- articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1988, n. 127;
- articoli 3 e 4, 5, con effetto dal 1° gennaio 1996; 6, con effetto dal 1°
gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43 a 47, decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
- art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
- art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL integrativo del 13 maggio 1996):
- art. 124, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- art. 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
- art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.
- Sanità
- Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997):
- articoli da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a
123, 129 e 130, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957 n. 686;
- art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi 30
giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo triennio di vita del bambino;
- articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente alla parola
"doveri"; 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47, 51, 52, da 54 a
58, 60, 61 e 63, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761;
- articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto del Ministro della sanità 30
gennaio 1982;
- art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
- decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
- articoli 4, 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
- articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57 e 112, decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
- art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
- decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
- art. 7, comma 6, ultimi due periodi, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
- art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
- articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto Presidente del Consiglio
dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
- articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a 43, 46, comma 1,
relativamente all'indennità di bilinguismo e comma 2, ultimo periodo; 49, comma
1, primo periodo e comma 2, per la parte riferita al medesimo periodo del comma
1 nonchè commi da 3 a 7; da 50 a 52 e da 57 a 67, con effetto dal 1° gennaio
1996, fatto salvo quanto disposto dall'art. 47, comma 8 del contratto collettivo
nazionale del lavoro per il quale la disapplicazione dell'art. 57, lettera b)
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica decorre dal 1° gennaio
1997; 68, commi da 4 a 7, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
1990, n. 384;
- art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma 1 CCNL del 22
maggio 1997):
- art. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
- Istituzioni ed enti di ricerca
- Dall'8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997):
- articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68 commi da 1 a 7, e 8 ad
esclusione della parte relativa all'equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a
99, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 134, decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
- art. 14, 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
- articoli 8, comma 1, 9, commi 1 e 3, per la parte relativa alle assenze per
gravidanza, puerperio e infermità; 11, 12, 23, 36, 39, legge 20 marzo 1975, n.
70;
- articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 1976, n. 411;
- articoli 11, commi 3 e 4; 21, decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509;
- articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
- articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2, 4; 21 lettera b), decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
- articoli da 3 a 6, da 9 a 11, 29 e 36, decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
- articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395;
- art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
- articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
- art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1989, n.
127
- articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con esclusione del comma 5; 23, fatti
salvi gli effetti delle assunzioni già avvenute alla data di stipulazione del
Contratto collettivo nazionale del lavoro; 34, 37, 38, comma 3, 39, decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;
- art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Scuola
- Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97):
- art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;
- art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
- art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948;
- articoli 12, da 13 a 17, solo con riferimento al personale ATA, da 14 a 17,
37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70, 71, solo con riferimento al personale ATA;
da 78 a 87, da 91 a 99, da 100 a 123 e 134, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
- art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734;
- articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi 1 e 3, decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
- art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312;
- art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270;
- art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
- art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;
- articoli 4, da 18 a 20, 21, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 1986, n. 13;
- articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2; 7, 9, 11, 12, commi 1, 5,
6 e 8; da 13 a 21, 23 e 30, decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 209;
- art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1987;
- articoli 4, 11 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,
n. 395;
- articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12; da 6 a 13, 14,
commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11, 14, 18, 19 e 21; 15, 16, 18, 20, da
23 a 26, 28 e 29, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
399;
- articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del Presidente del Consiglio 17
marzo 1989, n. 117;
- articoli 3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4, comma 20, legge 24 dicembre 1993, n.
537.
- Dal 2 maggio 1996 (art. 9 dell'accordo successivo, con riguardo al
personale in servizio presso le istituzioni educative):
- articoli da 92 a 102, regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;
- art. 14, comma 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
399.
- Università
- Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997):
- articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71,
da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131 e 134, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- articoli 14, 18, da 30 a 34 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
- art. 50, legge 18 marzo 1968 n. 249;
- art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808;
- articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n. 312;
- art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
- articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, da 18 a 20 e 21, lettera b), decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
- articoli 2, 23, commi da 1 a 3; 24, comma 3, legge 29 gennaio 1986, n. 23;
- articoli da 2 a 7; 8, con la decorrenza prevista nello stesso art. 56 del
Contratto collettivo nazionale del lavoro, 9, 12, 13, 20, comma 5; 23 comma 2;
da 24 a 28, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567;
- articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
- art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
- articoli 1, comma 1; 2, commi 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1989 n. 117;
- art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n.
127;
- articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi 2 e 3; 27, commi 3 e 4,
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319;
- art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Aziende autonome
- Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997):
- articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma 1, 68, commi da 1 a 8; 70,
71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
- articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
- art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
- art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
- art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
- articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
- art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno
1986;
- art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
- articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105 lett. d), decreto del
Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;
- art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
- articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395;
- art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521;
- articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
- articoli 5, 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990,
n. 335;
- articoli 3, commi 23, 37, 38, 39, 40, 4; 4, comma 20, legge del 24 dicembre
1993, n. 537.
- Enea
- Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994 1997):
- art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a
27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42, comma 1, da 44 a 55, 57, 59, 60, da 63 a 79
del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991;
- Parte generale, allegati, appendici e codici di autoregolamentazione del
diritto di sciopero afferenti al previgente C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30
dicembre 1991.
Allegato B
(Art. 71, comma 1)
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti
correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n.
421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei
contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale dirigenziale
ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.
- Ministeri
- Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997):
- articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87,
da 91 a 99 e 200, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
- art. 20, da 47 a 50, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
- articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
- decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20 novembre
1982, n. 869;
- legge 17 aprile 1984, n. 79;
- art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
- art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge
17 dicembre 1985, n. 17;
- articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986, n. 13;
- art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n. 870;
- art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
- art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre
1987, n. 436;
- art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20
maggio 1988, n. 160;
- legge 22 giugno 1988, n. 221;
- art. 3, comma 1, lettera i) parte 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;
- articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
- art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
- art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con
legge 1° giugno 1991, n. 169;
- art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
- art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge
1° febbraio 1993, n. 23;
- art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Dal 30 settembre 1997 (art. 15 CCNL integrativo 30 settembre 1997):
- art. 18, comma 2-bis, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- Enti pubblici non economici
- Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997):
- articoli 9, 10, 37, 66, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
- articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo 1975, n. 70;
- art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
- articoli 2, 3, commi 1 e 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito,
con modificazioni, con legge 8 marzo 1985, n. 72;
- articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2; 14, 15 e 16, comma 1, decreto del Presidente
della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
- art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88;
- art. 5, comma 3, decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito con legge
23 gennaio 1991, n. 21;
- art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Regioni ed autonomie locali
- Dall'11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997):
- articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio
1957, n. 686;
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1980 n. 810;
- art. 25, legge 29 marzo 1983 n. 93;
- art. 7, da 17 a 19, 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983 n. 347;
- articoli 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986 n. 13;
- art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera d); da 40 a 42, 56, 61 e 69,
comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987 n. 268;
- articoli 4, 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n.
395;
- art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990 n. 142, salvo che per i limitati
casi di cui all'art. 46;
- articoli 3, 4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40, 43, 44, 46, decreto del Presidente
della Repubblica 3 agosto 1990 n. 333;
- articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Sanità
- Per il personale con qualifica dirigenziale medica e veterinaria, dal 6
dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e 75 CCNL 1994-1997):
- articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, con
l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione
del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo
le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
- art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi 30
giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al
compimento del terzo anno;
- articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56,
comma a punti 1) e 2); 57, 60, 61, decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761;
- articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982;
- art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
- decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno del 1983, n. 348;
- articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986, n. 13;
- art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.
268;
- articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a 90, 92, comma 8; 112,
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
- articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
333;
- articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109, 110, commi 1, 5 e 6; da
111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo quanto previsto dall'art. 65, comma
9, del Contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 per il quale la
disapplicazione della lettera b) del sesto comma decorre dal 1° gennaio 1997;
da 124 a 132; 134, commi da 4 a 6, decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1990, n. 384;
- art. 18, commi 1 lettera f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del secondo
capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):
- art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761;
- art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla durata
dell'incarico;
- art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Per il personale con qualifica dirigenziale sanitaria professionale,
tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6 e 72 CCNL
1994 - 1997):
- articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, con
l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione
del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo
le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n.
686;
- art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi
trenta giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al
compimento del terzo anno;
- articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, comma
1, punto 1) e 2); 57, 60 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761;
- articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982;
- art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
- decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
- articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
n. 13;
- art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.
268;
- articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112, decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
- articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
333;
- articoli da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall'art 72 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro; 16, 34, 41, da 44 a 47, 53, da 57 a 67, nei
limiti definiti dall'art. 72 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 68,
commi 4, 5 e 9; 76, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n.
384 ;
- art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- art. 18, commi 1 p.to f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del secondo
capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- Dal 6 agosto 1997 (articolo 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):
- art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761;
- art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
- art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla durata
dell'incarico;
- articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1989, n. 127;
- art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Istituzioni ed enti di ricerca
- Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997):
- articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 7 e comma 8, con
esclusione del riferimento all'equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 122, 124, 126,
127, da 129 a 131, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3;
- articoli 14 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
- articoli 8, comma 1, relativamente all'obbligo di residenza; 9, commi 1 e 3;
11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo 1975, n. 70;
- articoli. 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411;
- articoli 11, commi 3 e 4; 17, decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509;
- articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
- articoli 7, 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4; 21, lettera b), decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
- articoli 1, da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1987, n. 568;
- articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395;
- articoli 1, 11, 17, commi 1 e da 5 a 13, con la decorrenza prevista dall'art.
80 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 18, commi 1, 2 e 5, con la
decorrenza prevista dall'art. 80 del contratto collettivo nazionale del lavoro e
6; 19, commi 1 e 2; 34, 38, comma 3; 39, decreto del Presidente della Repubblica
del 12 febbraio 1991, n. 171;
- art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Università
- Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997):
- articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi da 1 a 7; 70, 71, da 78
a 87, da 91 a 122, 124, 126, 127, 129 e 131, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
- art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
- articoli 15, da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
- art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
- art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301;
- art. 2, 3 comma 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con legge
8 marzo 1985, n. 72;
- art. 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
- art. 1, decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con legge 28
febbraio 1990, n. 37;
- art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- art. 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile
1994, n. 439.
- Aziende autonome
- Dall'11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997):
- articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; da 69 a 71, da 78 a
87, da 91 a 99 e 200, con le decorrenze previste dall'art. 53 lett. h, del
contratto collettivo nazionale del lavoro, decreto del Presidente della
Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
- articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957 n. 686;
- legge 3 luglio 1970, n. 483, per la parte relativa al personale con qualifica
dirigenziale;
- articoli 20, da 47 a 50, decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno
1972, n. 748;
- decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1977, n. 422;
- articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
- decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20 novembre
1982, n. 869;
- articolo 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197;
- legge 17 aprile 1984, n. 79;
- articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986, n. 13;
- decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con legge 11 luglio 1986, n.
341;
- art. 13 decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito con legge 3 ottobre
1987, n. 402;
- art. 6, decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con legge 4
novembre 1987, n. 460;
- art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20
maggio 1988, n. 160;
- art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
- art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Enea
- Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997):
- art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter, 20,
20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 39, 41, 42, da 44 a 55, 57, 59, 60, 63, 64, 67,
69, 70, 75, da 77 a 79 del previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre
1991;
- Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i Codici di
autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente CCL ENEA 31
dicembre 1988-30 dicembre 1991.
Allegato C
(Art. 71, comma 2)
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti
correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n.
421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei
contratti collettivi nazionali per il quadriennio 1998-2001 per il personale
delle Regioni ed autonomie locali (ai sensi dell'art. 69, comma 1, terzo periodo
del presente decreto).
- Personale non dirigenziale
- Dal 1° aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001):
- articoli 10, 27, e allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 347;
- allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665;
- articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a 59, 62, comma 1; 69, comma 1; 71 e
73, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
- articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da 34 a 36, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e tabelle 1, 2 e 3 allegate;
- articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, dalla data di
effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto collettivo nazionale del
lavoro.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
presidente della Repubblica e sulle Pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
approvati.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 76 della
Costituzione:
"L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti".
Si trascrive il testo vigente dell'art. 87 della Costituzione: "Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega
al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità,
di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale):
"Art. 2 (Pubblico impiego)
- Il Governo della Repubblica è delegato a emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più
decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della
spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della
produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:
- prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli
interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono
indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni
dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma,
della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile
e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina
transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore
nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini
dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;
- prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della
contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la
rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un
apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformità alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto
collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia
trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al
Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non
superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata;
prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione
governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi
entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
- prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici
dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le
controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri
da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le
disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla
emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase
transitoria di cui alla lettera a); la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta
subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito
positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con
legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con
atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:
- le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di
procedure amministrative;
- gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni
complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni
sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
- la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed
altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
- prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera
a) garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque
trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;
- mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto
attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato,
al personale militare e delle forze di polizia, al personale delle carriere diplomatica e
prefettizia;
- prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i
distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di
accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello,
con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina
uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche
mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in
relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e
gestionali-organizzative;
- prevedere:
- la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione
amministrativa; affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di programma degli
obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri di
direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie
attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la
gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e
rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;
- la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti
generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati
particolarmente qualificati nel controllo di gestione;
- la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il
collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti
della gestione;
- i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e
degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e
della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale
individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti;
dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei
dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi
della presente norma;
- una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non
compreso nella lettera e), cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale
interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato
riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche
dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per
la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
- prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti
pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna
amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre
amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a
preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato
sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando
l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione
degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di
esercizio del controllo stesso;
- prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il
rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato;
- definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi
stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali
entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli
accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia
temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di
valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o delle organizzazioni
sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti
sostitutivi di quelli affidatigli dal citato articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle
rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della
funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace
perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento
della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;
- prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità
globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che
il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro
presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive,
una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura
d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa
globale;
- prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'articolo 2103 del
codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto
all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione
con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non
eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle
mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni
stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;
- procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che
influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono
trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici
dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi
contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività
individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto
partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere
introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di
attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità
personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti
economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o
corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il
principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria
dei trattamenti economici accessori;
- prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione
possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che
l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale
dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al
presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del
personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo
scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo
stesso art. 24;
- abrogato);
- prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi
di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non
possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie
protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto
dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di
copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a
seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere
norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di
permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il
relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo
anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con
dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria,
compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale
eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio
e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 72 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del
trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso
di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o
consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione,
che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed
aziende;
- prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego
presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, concorsi unici per profilo professionale, da espletarsi a livello regionale,
abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni,
degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle
procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle
graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la
possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di
selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psicoattitudinali avvalendosi di
sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;
- prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n.
482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata
numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite
dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
- al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle
amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali,
prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere
utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni
relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;
- prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio,
del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e
classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola
diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è
consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta,
secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero
e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici
scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili
professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle
dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione
scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente
dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8
febbraio 1991, e successive modificazioni;
- prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione
professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga
sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore
mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di
diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei
programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali
l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella
territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla
mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per
le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in
ciascun anno scolastico;
- prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche
aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed
artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica
di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico
1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n.
270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che
autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di
istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le
forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche
attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità
strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali
previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una
utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità;
- prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente
alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite
per le diverse attività di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni;
- procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze
annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura
dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato
personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle
supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio;
procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente
che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle
sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30
aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene
confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che
non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo
svolgimento di altri compiti;
- procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del
personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni
giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento
complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più
razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile
delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle
commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un
adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino
per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve
comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da
sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;
- procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del
personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne
l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per
quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una
previa selezione per soli titoli;
- prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica
istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla
effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità
scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti
efficaci per il loro superamento;
- prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile
1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;
- prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di
garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241;
- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al
Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni
per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del
trattamento di quiescenza e di previdenza;
- al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni
pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati,
procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari,
prevedendo altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di
efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire
ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione
degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire
l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
- Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi
desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni
a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
- Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di
attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia
autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di
posti nel pubblico impiego.
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle
commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le
commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
- Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle
commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti
legislativi, fino al 31 dicembre 1993".
-
La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.63, S.O., del 17
marzo 1997, reca "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa".
-
Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
6 febbraio 1993, S.O., n. 30 reca "Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
-
Si trascrive il testo vigente
dell'art. 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n.
340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi legge di semplificazione 1999):
- Entro il 31 marzo 2001, il Governo è delegato, sentito il parere delle
competenti commissioni parlamentari e della conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino
delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'art.
2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto
dall'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il
migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:
- le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del
quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 29 del
1993, e successive modificazioni;
- le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre
effetti, ai sensi dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive
modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del
secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto".
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 97, primo comma, della Costituzione:
"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione".
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 117 della Costituzione:
"La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non
siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di
enti locali;
urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di
interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti
lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le
leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la
loro attuazione".
- Per il testo vigente dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note
alle premesse.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
- Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti
principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente
capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998.
A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi
contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art.
2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra
compiti e responsabilità di direzione politica tra compiti e responsabilità di direzione
delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai
seguenti principi e criteri direttivi:
- completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro
privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice
civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle
amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4
e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di
un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
- semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva;
riordinare e potenziare l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni
interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere
di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
- prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la
disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui
all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che
svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca;
- garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione;
prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche
amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire
un comitato di settore;
- prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la
quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla
certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di
cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla
Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di
tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso
il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il
testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni
statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza
rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il
contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere
che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione
definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di
sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
- devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto
previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti
amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure
organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni
dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e
arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice
amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali,
ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i
procedimenti pendenti;
- prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali
firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti
interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
- prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle
sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle
singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole
amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le
modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione
pubblica".
Note all'art. 3:
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (istituzione di un comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio):
"Art. 1. - E' istituito un "comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio", al quale spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in
materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria.
Il comitato è composto del Ministro per il tesoro, che lo presiede, e dei Ministri per
i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il
commercio con l'estero.
Si applicano, quanto alle competenze, alle facoltà e alle funzioni del comitato
interministeriale, le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito
nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni".
- La legge 4 giugno 1985, n. 281, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.142, S.O., del
18 giugno 1985, reca "Disposizioni sull'ordinamento della commissione nazionale per
le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni
quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione
delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e
disposizioni per la tutela del risparmio".
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 13
ottobre 1990, reca "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato".
- Si riporta il testo dell'articolo 33 della Costituzione:
"Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per
tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza
oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per
la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomici nei limiti stabiliti dalle legge dello Stato".
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.108, S.O.,
dell'11 maggio 1989 reca "istituzione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica".
- Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, vedi
nelle note alle premesse.
Note all'art. 6:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti).
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
- l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti
comunitari;
- l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di
legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate dalla legge;
- (abrogato).
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina
delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.
- Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più
ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
- I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali,
che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri sono determinate,
con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto
dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
- riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari
di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di
direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici,
mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e
loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le
duplicazioni funzionali;
- previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione
dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni
pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)
- Al fine di
assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio,
gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482.
- Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo
quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei
dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e
parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il
predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della
riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura
non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre
1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del
personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle
unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31
dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi
restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la
quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della
programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza
pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
- bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del
personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati
quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i ministeri e le
altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici
non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le
Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri
per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.
- Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni
pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto
degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le
necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze
di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di
ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle
assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di
riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni
restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le
vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente art. si
applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
- bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si
applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso
anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto
delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
- ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e
riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di
autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle
iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di
funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le
predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è
diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o
all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico
superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una
apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione
della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo,
di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne
accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la
delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
- Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque
all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a
15.
- Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria
si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità
di personale.
- Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede
altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle
direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di
300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale; il predetto istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al
servizio ispettivo.
- Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i
processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale
delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di
mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e
provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:
- i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori
regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
- il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in
ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive
vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione
territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava
e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la
disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la
determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità,
avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore
coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
- i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a
risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori
giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato
positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
- la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna
delle circoscrizioni territoriali;
- ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.
- Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi
settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica
nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno
dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua
all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da
personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore
dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica
formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle
entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici
settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo
criteri e modalità di carattere oggettivo.
- Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla
riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto
nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
- (Omissis).
- Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano
validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
- Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali
presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e
ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti
delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in
eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le
dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi
da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie
di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e
specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei
settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni
del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito
positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in
corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni.
- Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità
complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione
dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di
provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse
amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
- Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di
idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal
1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
- Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente
differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti
professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
- Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei
Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il
primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente
con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo
che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo
parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono
essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti
riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.
- bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non
sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con
conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro.
- Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai
principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di
personale.
- Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per
l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di
cui ai commi 2 e 3.
- bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline
autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20,
programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione
complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi
2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento
della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili
nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e
giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le
università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
- ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente art.,
realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono
destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la
contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed
alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a
ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per
cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2
possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.
- Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato,
in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un
numero massimo di 25 unità.
- Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi,
per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di
comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni
previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui
al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o
enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento
economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.
- All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18,
lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione
dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della
programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
- In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere
annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di
3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo
della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere
dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle
assunzioni di cui al presente articolo.
- Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si
ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di
dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva
può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla
durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo
parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario
adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente
nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con
quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con
motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
- Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono
riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto
dell'attualità dell'interesse del dipendente.
- Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente
delle regioni e degli enti locali finche non diversamente disposto da ciascun ente con
proprio atto normativo.
- Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso
delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non
è opponibile il segreto d'ufficio".
-
Si trascrive il testo vigente degli articoli 5, comma 3 e 16 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei
lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
- "Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari
norme dettate dai rispettivi ordinamenti relativamente ai limiti di età per il
pensionamento di cui al presente articolo".
"Art. 16 (Formazione)
- La formazione medica di cui all'art. 6, comma 2,
implica la partecipazione guidata o diretta alla totalità delle attività mediche, ivi
comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attività di pronto soccorso, l'attività
ambulatoriale e l'attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonché la graduale
assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata
alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione. La formazione comporta
l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta. Durante il periodo di
formazione è obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e
corsi teorico-pratici nella disciplina".
Nota all'art. 7:
- La legge 11 agosto 1991, n. 266, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22
agosto 1991, reca: "Legge-quadro sul volontariato".
Note all'art. 10:
-
Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, vedi nelle note alle premesse.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344
(Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al
periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico
impiego), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante
corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al
periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico
impiego):
"Art. 18
- Ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei progetti per
recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione, nella provincia di
Milano può essere costituito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, un comitato metropolitano presieduto
dal prefetto, composto dai dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato da
due esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica.
- In particolare, il comitato metropolitano, ai fini di cui al comma 1, nell'ambito
della quota parte dei finanziamenti assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi di cui
all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67:
- individua le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento dell'azione
amministrativa verificando la funzionalità, l'efficienza e la produttività delle
strutture dell'amministrazione periferica dello Stato nella provincia;
- (Abrogato);
- si avvale di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, o di enti o
istituti privati particolarmente esperti nel settore.
- I progetti, in materia di organizzazione e miglioramento dei servizi, possono essere
anche a carattere integrato fra le diverse amministrazioni statali, dalle quali dipendono
gli uffici periferici.
- Il comitato metropolitano, sempre ai fini predetti, correlativamente alla durata di
ciascun progetto, può assumere, in via sperimentale, personale con contratto a termine, a
tempo pieno o parziale, entro un limite di spesa non superiore al cinque per cento dei
fondi assegnati per l'attuazione del progetto. A tal fine non trova applicazione il
disposto dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
- Il Ministro per la funzione pubblica su richiesta motivata del comitato
metropolitano, può autorizzare una deroga al limite predetto.
- L'assunzione del personale avviene mediante ricorso alle graduatorie degli idonei
per concorsi banditi in ambito locale dalle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo. Qualora le graduatorie non sussistano oppure siano esaurite, il
comitato metropolitano, entro i limiti indicati nei commi 4 e 5, procede all'assunzione
attraverso selezione dei candidati in possesso dei titoli professionali preventivamente
determinati dallo stesso comitato in rapporto alle mansioni richieste. La selezione è
effettuata con questionari a risposta multipla o prove tecnico-pratiche. E' garantita in
ogni caso la pubblicità del reclutamento.
- Per la realizzazione dei progetti il comitato metropolitano può stabilire forme di
incentivazione a favore del personale incaricato dell'esecuzione del progetto medesimo,
nel rispetto della quota parte di finanziamento destinata a tale scopo. Il riconoscimento
degli incentivi è incompatibile con emolumenti fruiti dal personale agli stessi fini ed
aventi pari natura.
- Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti interagenti con gli uffici periferici
statali, il comitato metropolitano può raggiungere intese con gli enti locali e con gli
enti pubblici nazionali o territoriali.
- Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati per l'esecuzione dei progetti
possono entrare a far parte, previa verifica di funzionalità, del patrimonio
indisponibile delle amministrazioni interessate.
- Il comitato metropolitano riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sullo svolgimento delle iniziative
intraprese e sui risultati conseguiti.
- Le determinazioni del comitato metropolitano che, limitatamente alla provvista di
beni e servizi necessari all'attuazione dei progetti, possono essere assunte anche in
deroga alle norme di contabilità dello Stato, vengono adottate con decreto del prefetto,
previo parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici periferici dello Stato
interessati.
- Il controllo sui decreti adottati dal prefetto è esercitato dalla delegazione
regionale della Corte dei conti".
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67
[Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988)]:
"Art. 26.
- Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al
miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi,
e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti
rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un
apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
- -8. (Abrogati)".
Note all'art. 11:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.192 del 18
agosto 1990 n. 192, reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi". Il capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241, reca "Partecipazione al procedimento amministrativo".
Note all'art. 14:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino
del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato):
"Art. 3 (Gestione del bilancio).
- Contestualmente all'entrata in vigore della
legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni
interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini
della gestione e della rendicontazione.
- I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio,
assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari
dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli
obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi,
degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di
previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei
conti.
- Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della
gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e
strumentali assegnate.
- Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse
assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i
dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale
responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con
evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni
parlamentari competenti e alla Corte dei conti".
-
Per il testo vigente dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
vedi nelle note all'art. 6.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
- Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano
l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad
adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa): "1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1
dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge
23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
- - m) (Omissis);
- rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il
trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei
Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e
disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro
straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari.
- - t) (Omissis)".
- Il regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.164 del 14 luglio 1924, convertito in legge con legge 21 marzo 1926 n. 597, reca
"Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari
dei sottosegretari di Stato".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
- Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:
- - m) (Omissis);
- le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità
dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di
Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle
province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
- (Omissis)".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 6 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):
"Art. 6 (Art. 5 testo unico 1926). - Salvo che la legge disponga altrimenti,
contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via
gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto è definitivo.
Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro
per l'interno".
- Si trascrive il testo dell'art. 10 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
(Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773
delle leggi di pubblica sicurezza):
"Art. 10. - Il Ministro dell'interno può, in qualunque tempo, sia sopra denuncia,
sia per propria iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullità degli atti e dei
provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza che contengano violazioni di legge o
di regolamenti generali o speciali o che ritenga non fondati sopra una causa di pubblico
interesse".
Nota all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 33 della Costituzione si veda nelle note all'art. 3.
Nota all'art. 16:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.
103 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato):
- Le divergenze che insorgono tra il competente ufficio dell'Avvocatura dello
Stato e le amministrazioni interessate, circa la instaurazione di un giudizio o la
resistenza nel medesimo, sono risolte dal Ministro competente con determinazione non
delegabile".
Nota all'art. 19:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2103 del codice civile:
"Art. 2103 (Mansioni del lavoratore). - Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di
assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente
all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non
abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a
tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è
nullo".
Nota all'art. 20:
- Per il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note
all'art. 6.
Nota all'art. 21:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 17.
- Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
- prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico
di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al
massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;
- prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi,
dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente
l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro
violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua
partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla
valutazione dei risultati;
- prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque
annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed
economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
- collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
- costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati
sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata
o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli
obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento;
contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono
all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza
da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione
dell'indennizzo stesso.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente una relazione al
Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1".
Nota all'art. 23:
- Per il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi
nelle note all'art. 6.
Note all'art. 24
- Si trascrive il testo dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante
autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del
3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di
polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle
Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici):
- Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale
della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei
dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media
degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste
dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente.
- Gli oneri finanziari recati dall'applicazione delle procedure previste dal
decreto legislativo di cui al comma 1 non possono superare gli appositi stanziamenti di
spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilità
economiche generali definite dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio
pluriennale".
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 1, comma 2 e 2 della legge 2 ottobre
1997, n. 334 (Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari
categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto):
- L'indennità di cui al comma 1, nelle stesse misure e con i medesimi criteri,
spetta al personale delle carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata a
dirigente generale, nonché ai dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e
qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo
d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza effetti ai fini della
determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro
beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla
cessazione dal servizio, nonché ai dirigenti generali equiparati per effetto
dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscano di compensi o
indennità aventi analoga natura, fatto salvo il trattamento di miglior favore, con onere
a carico dei bilanci degli enti di appartenenza".
"Art. 2. (Trattamento economico del personale dirigente non contrattualizzato).
- Il bilancio triennale 1998-2000, e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle
risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, indicano le
somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato, nonché dei
professori e ricercatori universitari, con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto dei Ministeri, tenendo conto dei
rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi di trattamento comunque
determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1,
comma 2.
Nota all'art. 25
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 21.
- L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti
educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della
autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione,
fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché
gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e
programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni
scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole
medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica
degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia
per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in
materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
- Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al
parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono
essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per
armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge .
- I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e
dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate
nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di
istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o
ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni
locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le
deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è
per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale
siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
- La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche
di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3
attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31
dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per
loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di
formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi
perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità
di iniziativa delle istituzioni stesse.
- La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso
di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita
dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si
suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria
è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione
prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con
possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti,
sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria
delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire
l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali
necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari
gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono
confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli
intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è
rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie
residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla
dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di
concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.
- Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per
l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi
compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre
istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le
vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore
per le successioni e le donazioni.
- Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia
ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia,
previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al
comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del
sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
- L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità,
della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla
integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica
liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della
lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego
dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie,
tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non
meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di
servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece
che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
- L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali
del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della
libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e
tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa
l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto
delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto
dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la
determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale
orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle
discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e
l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività
scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
- Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche
realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa
che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture
e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del
lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e,
nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati
tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche
autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio
dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e Aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la
Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui
alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
- Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la
personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori
per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
- Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo
scopo di favorire attività di Aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
- Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai
commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e
coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
- Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per
la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta
dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del
riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi
contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
- Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di
riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando
l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
- armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi
organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a
norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
- razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
- eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto
dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
- valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12,
comma 1, lettera i);
- attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della
libertà di insegnamento.
- Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con
l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale
contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle
singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica
dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti
criteri:
- l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di
autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di
gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai
risultati;
- il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le
attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi
dell'articolo 13, comma 1;
- la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con
adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio,
assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
- Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di
contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
- Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici
periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti
locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
- Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a
decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una
relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche
normative che si rendano necessarie.
- Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei
limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
- bis) Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta
stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10
dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione
Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n.
425".
Nota all'art. 26:
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 3 (Organizzazione delle unità sanitarie locali )
- Le regioni,
attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di
cui all'art. 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'art. 4.
- bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie
locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia
imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto
aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni
regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia
gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.
- ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio,
attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse
finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e
servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in
materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato
indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-bis.
- quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio sindacale. Il
direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis; è responsabile della
gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il
direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore
amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la
direzione e il coordinamento delle attività socio-sanitarie a elevata integrazione
sanitaria.
Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 per le
attività ivi indicate .
- quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal
direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la
responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle
funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e
di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.
- (Abrogato).
- L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi
socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli
stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione.
L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle
necessarie disponibilità finanziarie.
- (Abrogato).
- Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria
competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali
prevedendo tra l'altro:
- - f) (Abrogati).
- i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali
delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per
l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
- Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale,
sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche
attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20,
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la
corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché
l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina
dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del
decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590,
senza necessità di valutazioni comparative. L'autonomia di cui al comma 1 diviene
effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. I contenuti di
tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono
fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità,
del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome . Il
direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere
reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari.
In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore
generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore
sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più
anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede
alla sostituzione. Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata
attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o
private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai
fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore
generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un
laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata
attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o
private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi
amministrativi dell'unità sanitaria locale. Sono soppresse le figure del coordinatore
amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché
l'ufficio di direzione.
- (Abrogato).
- Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli
provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le
funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei
medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano
cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In
ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia
ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la
quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la
data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e
non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in
unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui
ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con
quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome,
di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di
assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di
rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono
esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono
attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai
direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è
altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché
in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono
esercitate le funzioni.
- (Abrogato).
- Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o
direttori sanitari delle unità sanitarie locali:
- coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non
inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei
mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto
dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
- coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una
misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della
legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, legge 19 marzo 1990, n. 55;
- coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata .
- Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con
funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario.
Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati -
con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria
locale è presente un presidio ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale
infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata
la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio
al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo
organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si
esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi
favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione
provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di
elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio.
- Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico
provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto
dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi
il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede
ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza
di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio.
Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta
giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della
regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le
proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua
lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10
per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al
presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità
fissata per gli altri componenti.
- Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del
comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione,
provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di
indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale
di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni,
verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani
programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla
regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il
territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o
dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza
costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza
con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.
Nota all'art. 28:
-
Per il testo vigente dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle
note all'art 6.
-
Per il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi
nelle note all'art. 6.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.193 del 18 agosto 1999, reca "Riordino della scuola superiore della pubblica
amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
Note all'art. 31:
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 2112 del codice civile:
"Art. 2112 (Trasferimento dell'azienda). - In caso di trasferimento dell'azienda,
il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il
lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione
dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro .
L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai
contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro
scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa
dell'acquirente.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto
dell'azienda".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre
1990, n. 428 -Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990):
- Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, un
trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e
l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima,
alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge
20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive
associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione
sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.
L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b)
le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali
misure previste nei confronti di questi ultimi.
- Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di
categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal
ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali
richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo
inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente
o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo
costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
- I primi tre commi dell'art. 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il
lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione
dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai
contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro
scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa
dell'acquirente .
- Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della
normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per
sè motivo di licenziamento".
Note all'art. 33
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.175,
supplemento ordinario, del 27 luglio 1991, reca "Norme in materia di cassa
integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della
Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4, commi 2 e 11 e dell'art. 5, commi 1 e 2
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro):
- "Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute
a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive
associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve
essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può
essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato".
- "Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente
articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice
civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte".
"Art. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese)
- L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle
esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei
criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4,
comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in
concorso tra loro:
- carichi di famiglia;
- anzianità:
- esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
- Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa è tenuta
al rispetto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. L'impresa non può
altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla
percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in
considerazione".
-
Si trascrive il testo vigente degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti
in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 3 (Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali).
- Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi
alle eccedenze di personale temporanee e strutturali.
- In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di
armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali
delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera c), della
citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni è svolto l'esame congiunto previsto nelle
procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello
previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale. Le regioni
promuovono altresì gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di
solidarietà.".
"Art. 4 (Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego).
- L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare
l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche
formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2,
comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;
- costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede
concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee
programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di
tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente
per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della
rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la
pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere
di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
- costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul
territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le
politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle
province e degli altri enti locali;
- affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui
all'art. 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con
autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento
dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a)
e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di
cui all'art. 11;
- gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e
ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate
"centri per l'impiego";
- distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali
con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio
geografiche;
- possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi,
anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla
regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
- possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed
attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche
prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati
che ne facciano richiesta.
Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali,
prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e
all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2,
comma 1. L'art. 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai
Centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali.
- I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31
dicembre 1998".
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69
(Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali
ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti
portuali ed altre disposizioni urgenti):
"Art. 2
- Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle
prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori
assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di
servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non
territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni
familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque
denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5, decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere
corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del
presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
- L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al
reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i
nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto
fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e
le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire
due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova,
divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal
1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più
figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni
figlio, con esclusione del primo.
- Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel
testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che
disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di
famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
- La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per
effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri
diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
- Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in
servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'art. 12, decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, legge 25 agosto 1982, n.
604.
- Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente
ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni
compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto
fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo
lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i
figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni
compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto
fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo
lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i
figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni
compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto
fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito
il diritto a pensione ai superstiti.
- -bis) Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed
equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un
trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata
stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento
degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
- Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a
corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
- Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia
titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18
anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale,
nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
- bis) Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per
i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è
compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
- Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi
complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno
fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo
semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare
1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi
compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito
i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti
stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui
sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni
di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la
dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del
dichiarante.
- L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da
altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al 70 per cento
del reddito complessivo del nucleo familiare.
- L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
- I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro
maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno
1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione
percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la
corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
- bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'art. 4 del
decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
e successive modificazioni e integrazioni.
- L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in
lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
- Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio".
Note all'art. 34:
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 5 dell'8 gennaio 1998, reca "Conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59".
-
Per il testo vigente dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle
note all'art. 6.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.227, supplemento ordinario, n. 162 del 28 settembre 2000, reca "Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Note all'art. 35:
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68, supplemento
ordinario, del 23 marzo 1999, reca "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili".
- La legge 13 agosto 1980, n. 466, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.230 del 22
ottobre 1980, reca "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici
e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche".
-
Per il testo vigente dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle
note all'art. 6.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53
(Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di
custodia e al Corpo forestale dello Stato):
"Art. 26
- Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle
altre forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è
richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai
concorsi della magistratura ordinaria".
Note all'art. 36:
- La legge 18 aprile 1962, n. 230, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 17
maggio 1962, reca "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato".
-
Si trascrive il testo dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro):
"Art. 23 (Disposizioni in materia di contratto a termine).
- L'apposizione di
un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1
della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
all'art. 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti
collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi
stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con
contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo
indeterminato.
- I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo
determinato nelle ipotesi previste dall'art. 8-bis, decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di
precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a
condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro.
- Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di
manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni,
determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti
alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta
assunzione deve essere data comunicazione all'ufficio di collocamento entro il primo
giorno non festivo successivo.
- I lavoratori assunti con contratti a tempo determinato la cui durata complessiva non
superi quattro mesi nell'anno solare conservano l'iscrizione e la posizione di graduatoria
nella lista di collocamento".
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726
(Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a
sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali):
"Art. 3
- I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni
possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con
contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile,
dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della
richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12
agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi
precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di
professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e
riduzioni di personale.
- bis. Nelle aree indicate dall'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per
il mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
nonché in quelle svantaggiate del centro-nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n.
407, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32
anni.
- Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per
cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei
requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di
collocamento si procede ai sensi del comma 1.
- I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono
stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed
approvati dalla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la delibera della
commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla
loro presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive
generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalità formative ed
occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai
criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi
devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero
dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti
interessino più ambiti regionali i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera
sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti
all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e
lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei
lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per
l'impiego.
- I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle
regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono
essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, secondo le modalità di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal fine le regioni
ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma
dell'art. 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno
precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i sindacati
di cui al comma 3 del presente articolo.
- Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che
disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente
decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in
caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo
indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di
formazione e lavoro.
- Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a
quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure
previste per la generalità dei lavoratori.
- Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività
svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione
all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
- La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite
dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.
- In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto
di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla
data dell'instaurazione del relativo rapporto.
- I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo
dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di
particolari normative e istituti.
- Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere
convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del
lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso
continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine
originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.
- I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro dodici mesi
dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o
da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attività
corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i
limiti di tempo fissati dal presente comma dal medesimo datore di lavoro, il periodo di
formazione è computato nell'anzianità di servizio. La commissione regionale per
l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni di mercato nonché delle
caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite fino ad un
massimo di trentasei mesi.
- (Abrogato).
- Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con
il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali
quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed
autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6. 15.
- Ferme restando le altre disposizioni
in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al
comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e
tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di
formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.
- Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma
precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi
finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo
tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.
- Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il
possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione
del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette
attività.
- I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968,
n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle
percentuali d'obbligo di cui all'art. 11 della stessa legge".
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299
(Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti
in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali):
"Art. 16 (Norme in materia di contratti di formazione e lavoro)
- Possono
essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici
e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese,
associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, enti pubblici di
ricerca nonché datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di
formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in
conformità a quanto previsto al comma 7.
- Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:
- contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalità
intermedie; 2) acquisizione di professionalità elevate;
- contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale
mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità
professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
- I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione.
- La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i
ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 e i dodici mesi per i
contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma.
- I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 2 devono prevedere
rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo
della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera b) del comma 2 deve
prevedere una formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla disciplina
del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale
e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuibilità di
eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.
- Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 continuano a trovare applicazione
i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b) del
predetto comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per
una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in
misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di
formazione medesimo. Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione,
allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al
comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare
applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di
cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti
ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto
alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo.
- (Abrogato).
- (Omissis).
- Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), il
datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale
per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal
lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello
di formazione acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro
di cui alla lettera b) del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un
attestato sull'esperienza svolta.
- Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti
possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di
imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una
pluralità di imprese, individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto
resta ferma in capo alle singole imprese.
- La misura di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è
elevata al sessanta per cento.
- (Abrogato).
- Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati
i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125.
- Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 1, primo periodo, non
trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro già stipulati
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo
periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti dei contratti di
formazione e lavoro stipulati entro il 30 giugno 1995, sulla base di progetti che alla
data del 31 marzo 1995 risultino già approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come
modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169.
- Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992,
n. 300, è eliminato il procedimento per l'approvazione dei progetti di formazione e
lavoro da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863".
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154,
supplemento ordinario, del 4 luglio 1997, reca "Norme in materia di promozione
dell'occupazione".
Nota all'art. 37:
-
Per il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi
nelle note all'art. 6.
Nota all'art. 38:
-
Per il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note
all'art. 6.
Note all'art. 39:
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme
per il diritto al lavoro dei disabili):
"Art. 11 (Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa).
- Al fine di
favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo
di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall'art. 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro
convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento
degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
- Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il
datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute
vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con
finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo
svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo,
purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è
affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
- La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono
obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
- Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di
integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
- Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire
l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative
sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con
i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla
realizzazione degli obiettivi della presente legge.
- L'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, come modificato dall'art. 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe
ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per
le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del
comma 6 dell'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate
da specifici progetti di inserimento mirato.
- Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa
devono:
- indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le
modalità del loro svolgimento;
- prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli
appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di
cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al
lavoro del disabile;
- prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la
convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle
attività di sorveglianza e controllo".
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
- "Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei
ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, nonché le funzioni del
dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite,
anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni
ed agli enti locali. Il ministero esercita la vigilanza sull'agenzia per i servizi
sanitari regionali, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, sull'agenzia per
il servizio civile, di cui all'art. 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo sul
riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 88, sull'agenzia per la formazione e
l'istruzione professionale".
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
- "A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui
il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei
commissari di Governo nelle regioni.
- A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del
decreto legislativo sul riordinamento dei ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento
degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite
le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane".
Nota all'art. 40:
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421):
"Art. 15 (Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie)
- Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è
collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello,
articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede
di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle
disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni
dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi
dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato
alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità del risultato.
- La dirigenza sanitaria è disciplinata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
- L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle
proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di
esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente
ampliati. L'autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, si esercita
nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e
programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale e
aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni
appropriate e di qualità. Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi
concordati da realizzare e alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è
responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello
contrattualmente definito.
- All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti
professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi
del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e
corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile
della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi prefissati e al perfezionamento delle competenze tecnico
professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla
natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità
professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di
cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono
attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza,
studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti
incarichi di direzione di strutture semplici.
- Il dirigente è sottoposto a verifica triennale; quello con incarico di struttura,
semplice o complessa, è sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico. Le
verifiche concernono le attività professionali svolte e i risultati raggiunti livello di
partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione continua di cui all'art.
16-bis, e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e
presieduto dal direttore del dipartimento. L'esito positivo delle verifiche costituisce
condizione per la conferma nell'incarico o per il conferimento di altro incarico,
professionale o gestionale, anche di maggior rilievo.
- Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre
a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e
organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e
gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale
operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto
espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità
preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro
affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse
attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il
nucleo di valutazione.
- Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami,
disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine. Gli
incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in
possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall'art.
15-ter, comma 2. Si applica quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 10 del
decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
- L'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato
dall'art. 16-quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del
primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico,
determina la decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico
quinquennale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla
regione; i dirigenti confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato
di formazione manageriale.
- I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di salvaguardia
del trattamento economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229".
Note all'art. 42:
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 19, 23, 24 e 30 della legge 20 maggio
1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento):
"Art. 19 (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali). - Rappresentanze
sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità
produttiva, nell'ambito:
- delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale;
- delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano
firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità
produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono
istituire organi di coordinamento".
"Art. 23 (Permessi retribuiti). - I dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a
permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai
permessi di cui al primo comma almeno:
- un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive
che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
- un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della
categoria per cui la stessa è organizzata;
- un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è
organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori
dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto
ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende
di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora
all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali".
"Art. 24 (Permessi non retribuiti). - I dirigenti sindacali aziendali di cui
all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto
giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono
darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali".
"Art. 30 (Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali). - I componenti degli
organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19, hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per
la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti".
-
Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n.
421, vedi nelle note alle premesse.
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
6 gennaio 1978, n. 58 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali):
"Art. 9. - Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite
esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca
e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei
lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali
aziendali e comunque in ordine all'esercizio di tutte le attività sindacali comprese
quelle di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947, n. 804, e
successive modificazioni, i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Alle associazioni e alla confederazione di cui al primo comma è altresì esteso il
diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli
enti costituiti per la tutela dei loro interessi, nell'ambito provinciale o aventi
competenza regionale.
La maggiore rappresentatività della confederazione di cui al primo comma è accertata
dal consiglio provinciale. Il relativo provvedimento è impugnabile dinanzi alla sezione
autonoma di Bolzano del tribunale amministrativo regionale".
- Il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 12 del 16 gennaio 1990, reca "Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali".
Nota all'art. 43:
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5,
supplemento ordinario, dell'8 gennaio 1997, reca "Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Nota all'art. 44:
-
Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 23 ottobre 1992, n.
421, vedi nelle note alle premesse.
Nota all'art. 45:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 44, supplemento ordinario, del 18 febbraio 1967, reca
"Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri".
Note all'art. 46:
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della
commissione di garanzia dell'attuazione della legge):
"Art. 2
- Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'art. 1 il
diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione
delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1,
con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo.
I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel
termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni,
dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle
amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito
presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8, che ne cura la
immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'art. 12.
- Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di
sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'art. 1, ed in relazione alla natura
del servizio ed alle esigenze della sicurezza, nonché alla salvaguardia dell'integrità
degli impianti, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di
servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui
all'art. 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili
che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, le modalità e
le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui
al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero
di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal
caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati ovvero possono disporre
forme di erogazione periodica e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare
tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia
necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti
sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di
utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'art.
1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste
procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da
esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono
adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono
richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha
rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi
pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia
parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre
misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o
dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la
Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la
provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3. Le amministrazioni
e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti,
contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi
che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano
definiti dagli accordi previsti al presente comma.
- I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali
di cui all'art. 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero,
le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle
prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di
erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.
- La Commissione di cui all'art. 12 valuta l'idoneità delle prestazioni individuate
ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di
servizio nonché i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono
comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate.
- Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di
predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo altresì, di favorire lo svolgimento
di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di
usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore
a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da
emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'art. 47 del
medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui
all'art. 2-bis della presente legge possono essere determinati termini superiori.
- Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'art. 1 sono tenute
a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima
dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello
sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e
rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia
terminata.
Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da
parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di
cui all'art. 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data
informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione
sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'art. 4,
commi da 2 a 4-bis.
Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali
comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure
alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali
radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le
emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di
agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato. Le
amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire
tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni
riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii
degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei
conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai
fini di cui all'art. 4, comma 4-sexies.
- Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione
della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine
costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza
dei lavoratori".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 31. (Consiglieri ed esperti).
- -3. (Abrogati).
- I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a
dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di
fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del
Governo, cessano di avere effetto.
- (Abrogato)".
- Il decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
205, supplemento ordinario, del 1° settembre 1999, reca "Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59".
-
Per il testo vigente dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, vedi
nelle note all'art. 14.
Nota all'art. 47:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468
(Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 1-bis (Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio).
- La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato è ispirata
al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:
- entro il 30 giugno il documento di programmazione economico-finanziaria, che viene,
altresì, trasmesso alle regioni;
- entro il 30 settembre il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria, la relazione
previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico che vengono,
altresì, trasmessi alle regioni;
- entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.
- La Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, esprime il proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del comma 1, entro il
15 luglio, e di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro il 15 ottobre, e lo comunica
al Governo ed al Parlamento".
Note all'art. 48:
-
Per il testo vigente dell'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, vedi nelle
note all'art. 47.
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468:
"Art. 11 (Legge finanziaria).
- Il Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.
- La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3,
dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel
bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari
agli obiettivi.
- La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza
dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
- il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da
finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
- le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure
che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte
indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1°
gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti
all'andamento dell'inflazione;
- la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a
carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
- la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge
finanziaria;
- la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
- gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più
di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali
nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il
rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia
classificati tra le spese in conto capitale;
- gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti
tabelle;
- l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel
bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15
della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo
del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime
contrattuale;
- altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi
vigenti;
- bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse
quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino
per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);
- ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto
sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di
interventi di carattere localistico o microsettoriale;
- La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per
ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura
di nuove o maggiori spese.
- In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria
può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori
spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi
dell'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate
tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni
di spesa corrente.
- In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o
maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare
tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale,
incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
193 del 18 agosto 1999, reca "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59".
Note all'art. 50:
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27
maggio 1970, reca "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento".
-
Per il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978,
n. 58, vedi nelle note all'art. 42.
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge
quadro sul pubblico impiego):
"Art. 16 (Relazione al Parlamento). - Nella relazione al Parlamento di cui
all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione
degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione
amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano
eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni
ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.
La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15
della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione
previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una apposita
relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione".
Nota all'art. 51:
-
Per i riferimenti alla legge 20 maggio 1970, n. 300, si veda nelle note all'art. 50.
Note all'art. 53:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22, supplemento ordinario, del 25 gennaio 1957, reca "Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato".
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 (Norme regolamentari sulla disciplina del
rapporto di lavoro a tempo parziale):
- Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione
dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di
lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili
con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente".
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303,
supplemento ordinario, del 28 dicembre 1996, reca "Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica".
-
Si trascrive il testo vigente degli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508, 676 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado):
"Art. 267 (Cumulo di impieghi)
- Il divieto di cumulo di impieghi di cui
all'art. 508 del presente testo unico non si applica al personale docente dei conservatori
di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di quanto previsto nell'art.
273".
"Art. 273 (Contratti di collaborazione)
- I conservatori di musica, per lo
svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile
provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il
personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa
autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono
provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del
personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo
di amministrazione del conservatorio.
- Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono
disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al
conferimento delle supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente
all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica esercitata.
- I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente
rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo.
- I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.
- Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere
onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento economico complessivo che
compete ad un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della
tredicesima mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di
cui le norme vigenti vietano il cumulo.
- Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso
viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda
classe di stipendio del personale di ruolo.
- Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e
delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività
di rispettiva competenza.
- Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è iscritto, in
apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per
la stipula dei contratti di collaborazione.
- Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni anno alla ripartizione di tale
stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate".
"Art. 274 (Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data del
13 luglio 1980).
- I docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13 luglio
1980, abbiano esercitato, oltre l'insegnamento, attività presso enti lirici o istituzioni
di produzione musicale e che, avvalendosi della facoltà di scelta del rapporto di
dipendenza organica per l'una o l'altra attività, abbiano optato, entro il 31 ottobre
1993, per la dipendenza dagli enti lirici o istituzioni predette, perdendo
conseguentemente la qualità di titolari nei conservatori di musica, hanno la precedenza
assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di
collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.
- Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere rinnovato per
periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60o anno di età.
- In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.
- Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione relativo al
personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed è pari
all'entità del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli
interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nell'art. 273. Dopo un
quinquennio di attività contrattuale il compenso è rivalutato secondo quanto previsto al
comma 6 dell'art. 273, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della
seconda classe.
- Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del 13 luglio 1980, non si dà luogo
alla riduzione dello stipendio di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
2960, e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine del 31 ottobre 1993.
- Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di
pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque
in misura non superiore all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina
derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici".
"Art. 508 (Incompatibilità)
- Al personale docente non è consentito
impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
- Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il
direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e
la loro provenienza.
- Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico
o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la
continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
- Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al
provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio
scolastico provinciale.
- Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni
private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale
divieto.
- Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
- L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di
ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro
rapporto di impiego pubblico.
- Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata
notizia all'amministrazione.
- L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego
precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai
sensi delle disposizioni in vigore.
- Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale,
industriale e professionale, nè può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di
privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti
di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia
intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
- Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.
- Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal
direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli
studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
- L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
- Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata,
viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio
centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il
personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi,
sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola
materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
- Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o
del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio
all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili
con l'orario di insegnamento e di servizio.
- Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi,
che decide in via definitiva".
"Art. 676 (Norma di abrogazione)
- Le disposizioni inserite nel presente testo
unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad
eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che
sono abrogate".
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992,
n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica):
- "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo,
artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è
incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato.
- Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro
trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di
durata biennale".
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n.
412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica):
- "Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di
lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente,
pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì
incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la
compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi
con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di
chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della unità sanitaria
locale al quale compete altresì l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni
di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 1993, al personale medico con rapporto di
lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
è garantito il passaggio, a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo
pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni
organiche, sulla base del diverso rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle
posizioni soprannumerarie. L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici
dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego,
purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o
all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'art. 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale
all'accertamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti.
Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117, decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di
cui all'art. 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833, è definito il campo di applicazione del
principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi
convenzionali".
-
Per il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi
nelle note all'art. 6.
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997,
n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica):
"Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla
disposizione dell'art. 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, o che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o
subordinato rese dai dipendenti pubblici in violazione dell'art. 1, commi 56, 58, 60 e 61,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di
appartenenza, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive,
si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto
qualsiasi forma a dipendenti pubblici".
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329,
supplemento ordinario, del 30 novembre 1981, reca "Modifiche al sistema penale".
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
- "Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di
appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi
superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai
soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione
del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato".
- "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che
affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano elenchi
nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare
erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica".
Note all'art. 55:
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 2106 del codice civile:
"Art. 2106 (Sanzioni disciplinari). - L'inosservanza delle disposizioni contenute
nei due articoli precedenti può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari,
secondo la gravità dell'infrazione".
- Si trascrive il testo dell'art. 7, commi primo, quinto e ottavo della legge 20 maggio
1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento):
"Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle
quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle
stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo
accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e
contratti di lavoro ove esistano".
"In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non
possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per
iscritto del fatto che vi ha dato causa".
"Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due
anni dalla loro applicazione".
-
Si trascrive il testo degli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 502 (Censura e avvertimento)
- La censura è inflitta dal provveditore
agli studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni
scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto è inflitto dal competente direttore
didattico o preside al personale docente".
"Art. 503 (Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione)
- Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2,
lettere b) e c), sono:
- il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli
provinciali;
- il competente direttore generale o capo del servizio centrale se trattasi di
personale appartenente ai ruoli nazionali.
- Competente ad irrogare la sanzione di cui al comma 2, lettere d) ed e),
dell'articolo 492 è in ogni caso il Ministro della pubblica istruzione.
- Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, delle assistenti-educatrici,
degli accompagnatori delle accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore
dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 1, la
competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento
scritto e della censura.
- Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 è attribuita al capo del
servizio centrale, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 2, la competenza a
provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di
quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.
- L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da
ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del parere del consiglio di
disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente
della scuola materna, elementare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore e di personale appartenente a ruoli nazionali,
salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente".
"Art. 504 (Ricorsi)
- Contro i provvedimenti del direttore didattico, del
preside o del provveditore agli studi, con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari
nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della
pubblica istruzione, che decide su parere conforme del competente consiglio per il
contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione".
"Art. 505 (Provvedimenti di riabilitazione)
- Il provvedimento di
riabilitazione di cui all'articolo 501 è adottato:
- con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di
disciplina del consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna,
elementare e media o sentito il consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore;
- con decreto del direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il
competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se
trattasi del personale appartenente a ruoli nazionali".
"Art. 506 (Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale)
- Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli dal 91
al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
- I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti:
- dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli
provinciali;
- dal direttore generale o dal capo del servizio centrale competente, quando si tratta
di personale appartenente ai ruoli nazionali.
- La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal Ministero della
pubblica istruzione.
- Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere
disposta dal direttore didattico o dal preside, sentito il collegio dei docenti per il
personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo
convalida da parte dell'autorità competente cui il provvedimento dovrà essere
immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni
dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.
- La sospensione è disposta immediatamente d'ufficio nei casi di cui all'articolo 1,
comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione così disposta cessa quando nei
confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di
non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della
misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. L'organo competente
a provvedere al riguardo è determinato ai sensi del comma 2".
"Art. 507. (Rinvio)
- Per quanto non previsto dal presente testo unico si
applicano, per quanto compatibili, le norme in materia disciplinare degli impiegati civili
dello Stato".
Note all'art. 56:
- Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento):
"Art. 7 (Sanzioni disciplinari). - Le norme disciplinari relative alle sanzioni,
alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle
procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori
mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia
è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti
del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito
a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere
disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro;
inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della
retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci
giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non
possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per
iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando
la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata
una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione,
tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di
conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un
terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da
parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli
dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui
al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro
adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni
dalla loro applicazione".
Note all'art. 58:
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1993, reca: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23
ottobre 1992, n. 421".
Nota all'art. 60:
- Si trascrive il testo dell'art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468
(Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):
- "Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato
agli enti di cui all'articolo 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano
regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi".
- Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché
disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma
3, della legge 3 aprile 1997, n. 94):
- "Il dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha competenza nel
settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti della
spesa pubblica, sulla quale esercita i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento,
provvedendo anche alla valutazione della fattibilità e della rilevanza
economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche
di rilevanza comunitaria, alla verifica della quantificazione degli oneri e della loro
coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio
delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie:
- analisi e tecniche della previsione finanziaria; copertura finanziaria della
legislazione di spesa e di minore entrata; rapporti con organismi internazionali nelle
materie di competenza;
- formazione e gestione del bilancio dello Stato, ivi compresi gli adempimenti di
tesoreria;
- integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con
i relativi flussi di tesoreria; monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei flussi di
cassa, fermo restando il pieno accesso del Dipartimento del tesoro a tutti i dati di
contabilità pubblica e dei flussi di cassa;
- studio e analisi delle problematiche funzionali e applicative dell'informatizzazione
dei dati di contabilità dello Stato e dei profili generali di informatizzazione,
integrazione e consolidamento informatico dei dati di contabilità pubblica; studio,
analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità
operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del
Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la
collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le
verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie
di competenza;
- analisi, verifica e valutazione dei costi dei servizi e dell'attività delle
amministrazioni pubbliche, ai fini della programmazione finanziaria e di bilancio e della
predisposizione del progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 4-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, anche sulla base degli elementi forniti dagli uffici centrali
del bilancio e dalle ragionerie operanti presso i dipartimenti provinciali del Ministero,
nonché della contabilità economica per centri di costo prevista dall'articolo 10 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
- monitoraggio e coordinamento della spesa pubblica; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio
degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale
delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attività predeliberativa del CIPE e relativi adempimenti di
attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento;
- ispettorato generale e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie
pubbliche, anche attraverso i servizi ispettivi del Dipartimento, da riordinare secondo
criteri di programmazione, flessibilità e decentramento, anche in relazione allo
svolgimento dei compiti di cui alla lettera e);
- partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio
dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti
oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei
controlli comunitari affidati dall'Unione europea; gestione del fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183, e
del fondo di garanzia previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n.
196;
- gestione della mobilità interna al dipartimento e agli uffici dipendenti e
formazione specialistica nelle materie di competenza".
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 (Regolamento recante norme
sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma
3, della legge 3 aprile 1997, n. 94):
- "Il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è articolato nei
seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di
livello C, con le competenze di seguito indicate:
- (Omissis);
- Ispettorato generale di finanza: attività ispettiva e di vigilanza istituzionale
sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile, ai sensi delle vigenti
disposizioni; esame dei bilanci degli enti ed organismi pubblici e valutazione dei
risultati gestionali; proposte per la designazione alle funzioni sindacali e di revisione
presso enti, istituti o società, accertamento del regolare adempimento dei relativi
compiti ed esame e coordinamento dei risultati; attività diretta ad assicurare, mediante
opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la
puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; attività normativa,
interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti
amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare l'esatta
ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni sulla contabilità generale
dello Stato; attività ispettiva e di vigilanza interna sugli uffici centrali del bilancio e sulle
ragionerie costituite presso i dipartimenti provinciali del Ministero.
- - l) (Omissis)".
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983,
n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego):
-
"Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla
Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia,
comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta
applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni,
hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale
della Corte dei conti le irregolarità riscontrate".
Nota all'art. 61:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di
bilancio):
- "Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto
alla previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della
copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro
del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti
iniziative legislative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di
organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri".
Note all'art. 62:
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
- "Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità
del titolare dell'ufficio territoriale del governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio
territoriale del governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni
diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio
territoriale del governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei
servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando
un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare la specificità
professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento
disciplina inoltre le modalità di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici
territoriali del governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui
competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresì il mantenimento
dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite
all'ufficio territoriale del governo e della disciplina vigente per il reclutamento e
l'accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale
del governo o di sue articolazioni dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle
materie di competenza".
Nota all'art. 63:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento):
"Art. 28 (Repressione della condotta antisindacale). - Qualora il datore di lavoro
ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e
della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi
locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del
luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi,
convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la
violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli
effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui
il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del
comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice
del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni
degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla
sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del
codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei
modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale".
Note all'art. 64:
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 383 del codice di procedura civile:
"Art. 383 (Cassazione con rinvio). - La Corte, quando accoglie il ricorso per
motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro
giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.
Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al
giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.
La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice
d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a
quest'ultimo".
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 419 del codice di procedura civile:
"Art. 419. (Intervento volontario). - Salvo che sia effettuato per l'integrazione
necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può
aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità
previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili".
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 96 del codice di procedura civile:
"Art. 96. (Responsabilità aggravata). - Se risulta che la parte soccombente ha
agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza
dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che
liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un
provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale,
oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata
condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza
la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma
precedente".
Note all'art. 65:
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 410 del codice di procedura civile:
"Art. 410. (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende proporre in
giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi
deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca
mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata
secondo i criteri di cui all'articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione
interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per
i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
La commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della controversia,
convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento
della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione è istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore
dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la
medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di
conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato che rispecchino la
composizione prevista dal precedente terzo comma.
In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e
di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno
uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del
lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione".
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 412-bis del codice di procedura civile:
"Art. 412-bis (Procedibilità della domanda). - L'espletamento del tentativo di
conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui
all'articolo 416 e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui
all'articolo 420.
Il giudice ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero
che la domanda giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione
del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di
sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione.
Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo può
essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni.
Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio
l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo
308.
Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei
provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I
del libro IV".
-
Si trascrive il testo dell'art. 308 del codice di procedura civile:
"Art. 308. (Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza). - L'ordinanza che
dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori
dell'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178 commi
terzo, quarto e quinto.
Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza se respinge il reclamo, e con
ordinanza non impugnabile se l'accoglie".
Note all'art. 66:
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 2113 del codice civile:
"Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e le transazioni, che hanno per
oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della
legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409
del codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di
cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono
intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con
qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la
volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta
ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile".
-
Si trascrive il testo vigente dell'art. 420 del codice di procedura civile:
"Art. 420 (Udienza di discussione della causa). - Nell'udienza fissata per la
discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la
conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza
giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della
decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e
conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.
Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale,
il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita
con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il
potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi
ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini
della decisione.
Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.
Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o
se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre
pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla
discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.
Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le
parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con
ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.
Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla
prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non
superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di
note difensive.
Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la
controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli
ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata
a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova
dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.
L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di
necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi. Nel caso
di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice
fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il
provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto,
osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 415. Il termine
massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del
provvedimento di fissazione.
Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata,
depositando la propria memoria a norma dell'articolo 416.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.
Le udienze di mero rinvio sono vietate".
Nota all'art. 67:
-
Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
"Art. 14.
- Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
- La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente
debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi
richiesti.
- -bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi
partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione.
In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei
commi 3-bis e 4.
- -ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività
del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su
richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse
pubblico prevalente.
- Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente
convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite
rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che
essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti
giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle
determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso
da quelle originariamente previste.
- -bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della
conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la
determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella
dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al
presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa
delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa
delibera del consiglio regionale consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso
di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione
che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso
inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta.
- Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione
procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto
ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5
gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
- -bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di
interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o,
previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che
cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza
può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
Note all'art. 69:
- Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera c) della
lettera 23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note alle premesse.
- La legge 29 marzo 1983, n. 93, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 93 del 6 aprile 1983, reca "legge quadro sul pubblico impiego".
- Si trascrive il testo vigente degli artt. 60 e 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle
funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo):
"Art. 60 (Ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive).
- I ruoli organici delle carriere direttive, amministrative e
tecniche, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono modificati come segue, fermo restando quanto stabilito
dal titolo I: i posti previsti per le qualifiche corrispondenti ai
parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi;
le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o
equiparate, sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una
autonoma nuova dotazione organica da determinare con l'osservanza dei
seguenti criteri:
- la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad
esaurimento è stabilita in misura pari alla somma del numero degli
impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, in
attività di servizio e del numero dei posti di organico previsti per
la qualifica di direttore di divisione, o equiparata, o se più
favorevole, del numero degli impiegati con tale qualifica in
attività di servizio, ridotta del numero complessivo dei posti di
organico previsti per le corrispondenti qualifiche di dirigente
superiore e di primo dirigente;
- il numero dei posti delle due qualifiche ad esaurimento è
stabilito, rispettivamente, in misura pari alla metà della dotazione
organica complessiva rideterminata ai sensi della precedente lettera
a);
- i posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da quelli
previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparate,
in ragione di un terzo delle future vacanze, dopo il riassorbimento
del soprannumero di cui all'articolo 65.
Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo
dirigente, riordinate ai sensi del titolo II, sono rideterminate con
l'osservanza dei seguenti criteri:
- la dotazione organica complessiva è pari a quella prevista dalle
vigenti disposizioni, per l'intero ruolo organico, tenuto anche
conto delle variazioni apportate in conseguenza del riordinamento
delle carriere ex speciali, ridotta dei posti istituiti con il
presente decreto per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;
- la dotazione della qualifica di direttore aggiunto di divisione,
o equiparata, è pari ad un quarto della dotazione organica
complessiva di cui al precedente punto 1); la dotazione cumulativa
delle qualifiche di direttore di sezione e consigliere, o
equiparate, è pari ai restanti posti;
- in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti dal
precedente primo comma per le qualifiche di ispettore generale e di
direttore di divisione, o equiparate, sono accantonati altrettanti
posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o
equiparata.
Ai fini di quanto previsto all'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i dirigenti precedono i
funzionari delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di
direttore di divisione, o equiparato".
"Art. 61 (Trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento). -
Gli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nella
corrispondente carriera dei dirigenti ai sensi del precedente art. 59
conservano nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 la qualifica
rivestita e l'anzianità di carriera e di qualifica possedute. La
promozione ad ispettore generale, o qualifiche equiparate, resta
disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in
vigore del presente decreto.
Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore
generale e di direttore di divisione, o equiparate, è stabilito, con
effetto dal 1° luglio 1972, in misura pari a quattro quinti di quello
spettante rispettivamente al dirigente superiore ed al primo dirigente
con pari anzianità di qualifica. Le indennità, i proventi ed i
compensi indicati nel primo comma dell'art. 50 continuano ad essere
corrisposti in conformità delle vigenti disposizioni.
Il trattamento giuridico ed economico previsto dai precedenti commi è
esteso agli impiegati che accederanno al ruolo ad esaurimento
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'art. 65".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 15 della legge 9 marzo
1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro):
"Art. 15 (Funzionari direttivi).
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20
marzo 1975, n. 70, in possesso della qualifica di direttore o
consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori
della ex-categoria direttiva, alla data degli inquadramenti operati
in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è esteso ad personam, e sulla
base delle anzianità di servizio a ciascuno già riconosciute e non
riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed economico
degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui
all'art. 61, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, e successive modifiche e integrazioni.
- In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni
funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della
categoria direttiva della ottava e nona qualifica e vengono
determinate le indennità per l'effettivo espletamento delle funzioni
medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a
quelle previste dagli accordi di categoria. Le funzioni
indennizzabili e l'ammontare delle predette indennità sono definite
sulla scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e
del livello di responsabilità e di preparazione professionale
richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti
di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata
specializzazione dell'area informatica, ad attività ispettive di
particolare complessità, nonché a funzioni vicarie. I dirigenti
preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle
indennità di cui al presente comma".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 22, commi 17 e 18 della
legge 29 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica):
- "L'individuazione delle procedure, la loro razionalizzazione,
semplificazione ed eventuale riduzione di cui alle lettere b) e c)
del comma 15, sono effettuate e comunicate al Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro prima della successiva
verifica biennale dei carichi di lavoro, così da pervenire,
nell'arco del primo anno, all'individuazione delle procedure o
procedimenti e, entro l'anno successivo, alla razionalizzazione,
semplificazione e riduzione degli stessi. Resta, in ogni caso, ferma
la cadenza triennale prevista dall'art. 30, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche delle pubbliche amministrazioni".
- "Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di congruità del
Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di
rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni
indicate nel comma 1 dell'art. 6, decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli
enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni.
L'esito delle verifiche di congruità delle metodologie di
rilevazione dei carichi di lavoro è comunicato al Ministero del
tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi
compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di
cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con
deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che
ne attestano nel medesimo atto la congruità".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 199 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato):
"Art. 199 (Modalità). - L'amministrazione che, per speciali esigenze
di determinati servizi, ritenga necessario avvalersi stabilmente
dell'opera di un impiegato appartenente alla carriera direttiva di
altra amministrazione, in quanto dotato di particolare competenza in
tali servizi, può avanzare motivata richiesta al Presidente del
Consiglio dei Ministri che, sentiti l'amministrazione cui l'impiegato
appartiene ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione,
ne dispone, con il consenso dell'interessato, il trasferimento nei
ruoli dell'amministrazione richiedente.
Analoga richiesta può essere avanzata dalle amministrazioni che, in
relazione alla situazione di organico ed alle esigenze di servizio,
ritengono di poter utilizzare contingenti di impiegati di altre
amministrazioni, appartenenti a carriere diverse da quelle direttive,
tanto dei ruoli organici che dei corrispondenti ruoli aggiunti.
Il Presidente del Consiglio, sentita l'amministrazione cui
appartengono i contingenti richiesti e previo parere del Consiglio
superiore della pubblica amministrazione, ne dispone il trasferimento
con proprio decreto.
Alle conseguenti variazioni di organici si provvede con regolamento di
esecuzione.
L'iniziativa di chiedere il trasferimento di contingenti di impiegati
di carriere diverse da quelle direttive dall'una all'altra
amministrazione spetta altresì al Consiglio superiore della pubblica
amministrazione.
Gli impiegati che, ai sensi delle disposizioni precedenti, sono
trasferiti ad altra amministrazione sono inseriti nei nuovi ruoli nel
posto che loro spetta secondo la data di nomina alla qualifica già
ricoperta e con la relativa anzianità di carriera e di qualifica".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 484 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 484 (Ricorso).
- Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio o a
domanda è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che
decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n.
144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1° marzo 1994, reca
"Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento
dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 8, comma 4, della legge 15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):
- "In attesa della riforma della procedura della contrattazione
collettiva di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui all'art.
7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla
legge 17 maggio 1995, n. 186, può essere concessa sino al 31 marzo
1998".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 6, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421):
- "Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il
personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla
data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e
socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal
senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del
collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso
del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. è
fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i
laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria".
Note all'art. 70:
- Il Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227, S.O., del 28
settembre 2000, reca "Segretari comunali e provinciali".
- Si trascrive il testo vigente degli artt.10 e 13 della legge 7
marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia
municipale).
"Art. 10 (Trattamento economico del personale di polizia municipale)
- Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in
livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni
attribuite.
- Le indennità attualmente previste dall'art. 26, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347,
in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29
marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo
dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'art. 43, terzo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia
attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'art. 5 della
presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o
collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento
delle anzidette funzioni.
- L'indennità di cui all'art. 26, quarto comma, lettera f), del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non
è cumulabile con qualsiasi altra indennità".
"Art. 13 (Decorrenza dell'indennità prevista dall'art. 10). -
L'indennità prevista dall'art. 10 della presente legge sarà
corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per
il personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in
vigore della presente legge".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11, comma 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento
recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali
e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio
1997, n. 127):
- "Il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il
rapporto di lavoro dell'autonoma tipologia professionale dei
segretari comunali e provinciali ai sensi dell'art. 17, comma 74,
della legge, sulla base delle direttive impartite dal Governo all'A.R.A.N.,
sentite l'ANCI e l'UPI e nei limiti delle compatibilità economiche
predeterminate, può stabilire il numero delle fasce professionali e
la loro eventuale articolazione interna, i requisiti per
l'appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento
giuridico ed economico".
- La legge 26 dicembre 1936, n. 2174, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, n. 2 del 4 gennaio 1937, reca "Esposizione universale ed
internazionale indetta in Roma per l'anno 1941".
- La legge 13 luglio 1984, n. 312, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.195 del 17 luglio 1984, reca "Interventi straordinari ed
integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni
concertistiche assimilate".
- La legge 30 maggio 1988, n. 186, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 133 dell'8 giugno 1988, reca "Istituzione dell'Agenzia
spaziale italiana".
- La legge 11 luglio 1988, n. 266, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 14 luglio 1988, reca "Disciplina dello stato
giuridico e del trattamento economico di attività del personale
dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione
italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del
Registro aeronautico italiano (RAI)".
- La legge 31 gennaio 1992, n. 138, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1992, reca "Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI)".
- La legge 30 dicembre 1986, n. 936, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987, reca "Norme sul Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro".
- Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997, reca "Istituzione
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 7 del decreto legge 19
settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di
sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali):
"Art. 7 (Misure in materia di pubblico impiego)
- Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina
emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29
marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I
nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994. Per l'anno 1993
al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una
somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al
personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto
1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4
giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n.
287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non
economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società
produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le
disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa
decorrenza del periodo contrattuale.
- Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per
il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale
ad esso comunque collegate, previsti dall'art. 2, comma 5, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché quelli previsti per il personale
di cui all'art. 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dal medesimo art. 8.
- Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque
comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi
stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per
progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di
funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate.
- Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed
ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque
denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono
essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di
bilancio per l'anno finanziario 1991.
- Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di
qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto
amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale,
di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di
contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque,
rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono
corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.
- Le indennità di missione e di trasferimento, le indennità
sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di
rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso
programmato di inflazione e con le modalità previste dalle
disposizioni in vigore.
- L'art. 2, comma 4, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, va
interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del
predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti
di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori
all'11 luglio 1992.
- Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla
ridefinizione delle piante organiche possono indire concorsi di
reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223. In ogni caso per
l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle
amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da
specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di
cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n.
412. Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2
dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. I riferimenti
temporali già prorogati dall'art. 5, comma 2, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno.
- Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di
soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non può svolgere
attività di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilità della
divisione o servizio di cui è titolare per l'intero periodo di
svolgimento delle funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve
essere basata sul possesso di competenze specifiche oggettivamente
attestabili nei settori igienico-sanitari".
- Il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1998, reca "Riordino
dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della
legge 17 dicembre 1997, n. 433".
- Per il testo vigente dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59, vedi nelle note all'art. 25.
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1993, reca "Riordino della
normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 115, S.O., del 19 maggio 1994, reca
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado".
- Per il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, vedi nelle note all'art. 6.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283 (Istituzione dell'Ente tabacchi
italiani):
- "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato e addetto alle attività di cui all'art. 1, comma 2, è
inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle
finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente nel numero
necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'Ente
medesimo. Il predetto personale, in tutto o in parte, viene
progressivamente trasferito all'ente in base ai fabbisogni previsti
dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e
commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all'art. 2,
comma 2".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185, S.O., del 9 agosto 1994,
reca "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi".
Note all'art. 72:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge 11 agosto
1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e
delle controversie in materia di previdenza e di assistenza
obbligatorie):
"Art. 5 (Arbitrato irrituale). - Nelle controversie riguardanti i
rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile
l'arbitrato irrituale è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge
ovvero dai contratti e accordi collettivi. In questo ultimo caso, ciò
deve avvenire senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire
l'autorità giudiziaria".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge 11 luglio
1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato):
"Art. 4 (Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale
in servizio al 1° gennaio 1978). - Il personale in servizio alla data
del 1° gennaio 1978 è inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai
fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978,
avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1978 e secondo
le seguenti corrispondenze: nella seconda qualifica funzionale il
personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di
commesso o qualifica equiparata e gli operai comuni;
nella terza qualifica funzionale il personale della carriera
ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso capo o qualifica
equiparata, delle carriere ausiliarie strutturate su un'unica
qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 165,
della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a
quella di commesso e gli operai qualificati;
nella quarta qualifica funzionale il personale della carriera
esecutiva ordinaria con le qualifiche di coadiutore e coadiutore
principale e qualifiche equiparate, della carriera ausiliaria atipica
con la qualifica corrispondente a quella di commesso capo, i vigili
del fuoco, gli operai specializzati, il personale con la qualifica di
tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia e di capo guardia di
sanità;
nella quinta qualifica funzionale il personale della carriera
esecutiva ordinaria con la qualifica di coadiutore superiore o
qualifica equiparata, delle carriere esecutive strutturate su un'unica
qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 245,
della carriera esecutiva atipica con le qualifiche corrispondenti a
quelle di coadiutore e coadiutore principale, i capi operai, i capi
squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
nella sesta qualifica funzionale il personale della carriera di
concetto con le qualifiche di segretario e segretario principale o
qualifiche equiparate, della carriera esecutiva atipica con la
qualifica corrispondente a quella di coadiutore superiore ed i capi
reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
nella settima qualifica funzionale il personale della carriera di
concetto con la qualifica di segretario capo o qualifica equiparata,
delle carriere di concetto strutturate su un'unica qualifica,
limitatamente al personale con parametro di stipendio 370, e della
carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore di
sezione o qualifiche equiparate;
nell'ottava qualifica funzionale il personale della carriera direttiva
con la qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifica
equiparata e personale delle carriere direttive strutturate su una
unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio
387 e superiore.
Ai fini dell'inquadramento previsto nel primo comma, si considerano
carriere ausiliarie atipiche quelle con parametro iniziale di
stipendio superiore a 100 e con parametro finale superiore a 165 e
carriere esecutive atipiche quelle con parametro superiore,
rispettivamente, a 120 e a 245.
Sono considerate inoltre atipiche, ai fini dell'inquadramento nelle
nuove qualifiche funzionali, le posizioni operaie ed impiegatizie per
le quali risulta una sola qualifica con parametri superiori a quelli
delle corrispondenti qualifiche tipiche.
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge
riveste la qualifica di commesso, coadiutore principale, segretario
principale, direttore di sezione o qualifiche corrispondenti e gli
operai specializzati che abbiano maturato oppure abbiano in corso di
maturazione l'anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato
titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento
rispettivamente della qualifica di commesso capo, coadiutore
superiore, segretario capo, direttore aggiunto di divisione e capo
operaio, sono inquadrati o saranno inquadrati a mano a mano che
matureranno detta anzianità nella qualifica superiore anche in
soprannumero. A tale fine si osserverà l'ordine risultante dal ruolo
di provenienza.
Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1978 e la
data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle
qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri innanzi indicati.
L'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dal giorno
della nomina ed economica da quello della effettiva assunzione in
servizio.
Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia
conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per
effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un
nuovo inquadramento nella qualifica con decorrenza dalla data del
conseguimento dei miglioramenti stessi.
Nel caso in cui, dopo il 1° gennaio 1978, il dipendente abbia
conseguito un passaggio di carriera o una promozione alla qualifica
superiore che, se ottenuta prima, avrebbe determinato l'inquadramento
nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data del
passaggio o della promozione, ad un nuovo inquadramento nella suddetta
qualifica, secondo le corrispondenze stabilite nel presente articolo.
Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita,
corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai
profili professionali di cui al precedente art. 3, è inquadrato nelle
qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta
corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini
dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica.
I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non
inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla
qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere
inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione
d'inquadramento prevista dal successivo art. 10, nel profilo
professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni
esercitate.
I dipendenti assunti in servizio posteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972,
n. 319, quali vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica
iniziale del troncone di concetto delle soppresse carriere speciali,
indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nella qualifica funzionale settima
al compimento di due o di quattro anni di effettivo servizio nella
carriera di concetto, se provvisti, rispettivamente, di diploma di
laurea o di titolo di studio equipollente, ovvero di diploma di
istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
L'inquadramento alla predetta qualifica avverrà secondo gli stessi
criteri stabiliti per il personale della carriera direttiva con
qualifica di consigliere.
Gli inquadramenti del personale di cui ai precedenti commi ottavo,
nono e quattordicesimo decorrono ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978
ed ai fini economici dal 1° luglio 1978.
Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n 319, si applicano ai
soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni stesse anche nei confronti degli impiegati del Ministero
delle finanze già inquadrati nei ruoli indicati nel primo comma
dell'art. 2 del citato decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 2
della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dopo il 1° luglio 1970 ma con
decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.
Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, già appartenenti alle soppresse carriere speciali e
successivamente inquadrati nelle carriere di concetto ordinarie in
virtù di opzione, possono chiedere, entro novanta giorni dalla
predetta data, di essere inquadrati, anche in soprannumero, nella
settima qualifica funzionale se pervenuti ai parametri 255 o 297
ovvero, all'ottava qualifica funzionale se pervenuti al parametro 370.
Fermi restando gli effetti derivati dall'applicazione dell'art. 14
della legge 4 agosto 1975, n. 397 le disposizioni della suddetta norma
sono estese al personale incluso nelle graduatorie formate ai sensi
del medesimo articolo, provvedendosi all'inquadramento nelle
qualifiche quarta e sesta, anche in soprannumero, degli aventi diritto
secondo l'ordine delle predette graduatorie, con le decorrenze
giuridica ed economica previste dal presente titolo.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 26, 27 comma primo e 30
della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego):
"Art. 26 (Disposizioni speciali). - La presente legge si applica anche
ai dipendenti degli istituti autonomi case popolari, della Cassa per
il Mezzogiorno e delle camere di commercio.
Restano disciplinati dalle rispettive normative di settore il
personale militare e quello della carriera diplomatica e della polizia
di Stato.
Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano
gli ordinamenti giuridici ed economici dei magistrati ordinari e
amministrativi, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché dei
dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie
contemplate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691".
"Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento
della funzione pubblica). - Nell'ambito della Presidenza del Consiglio
dei Ministri è istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui
competono:
- la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei
dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni
internazionali;
- l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia
di pubblico impiego;
- il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica
amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per
quanto concerne i connessi aspetti informatici;
- il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione
amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e
dei risultati conseguiti;
- (abrogato);
- il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del
trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la
definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti
adempimenti amministrativi;
- la individuazione dei fabbisogni di personale e la
programmazione del relativo reclutamento;
- gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine
ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il
personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei
singoli Ministeri;
- (abrogato);
- le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore
della pubblica amministrazione;
- la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti
con l'OCSE, l'UES e gli altri organismi internazionali che svolgono
attività nel campo della pubblica amministrazione".
"Art. 30 (Norme transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti
civili dell'amministrazione dello Stato). - L'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel
senso che l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato è di trentasei
ore settimanali.
La norma di cui al comma precedente non ha, per il periodo antecedente
alla data di entrata in vigore della presente legge, riflessi di
ordine economico".
- La legge 10 luglio 1984, n. 301, abrogata dal presente decreto
legislativo, ad esclusione delle disposizioni che riguardano l'accesso
alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato,
recava:
"Norme di accesso alla dirigenza statale".
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551,
abrogato dal presente decreto legislativo, recava "Adeguamento della
disciplina dei dirigenti del parastato a quella dei dirigenti delle
amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della
legge 8 marzo 1985, n. 72".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4, della legge 7 luglio
1988, n. 254 (Norme in materia di primo inquadramento nella nona
qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto
ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello
Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili
professionali del personale ministeriale):
"Art. 4 (Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili
professionali del personale dei Ministeri).
- Le disposizioni di cui all'art. 28-ter del decreto-legge 6
giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 1981, n. 432, cessano di avere effetto con l'emanazione del
primo provvedimento di ciascuna amministrazione statale di
inquadramento del personale nei profili professionali in
applicazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio, 1980,
n. 312.
- Dalla data del provvedimento di cui al comma 1 e fino al
completamento delle procedure di inquadramento del personale nei
profili professionali in applicazione dell'art. 4, nono e decimo
comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'art. 2 del
decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le amministrazioni statali non
possono indire concorsi di reclutamento. Sono comunque fatte salve
le assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi già indetti
alla data di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, se
consentite dalle disposizioni di legge vigenti".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti)
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
- l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei
regolamenti comunitari;
- l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale;
- le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge;
- l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge 30 dicembre
1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) il cui
comma 9 è abrogato limitatamente alla disciplina sui contratti di
lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti
del Servizio sanitario nazionale:
"Art. 4 (Assistenza sanitaria)
- Il Governo determina, con effetto dal 1° gennaio 1992, i livelli
di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità
sul territorio nazionale nonché gli standard organizzativi e di
attività da utilizzare per il calcolo del parametro capitario di
finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992. Il
provvedimento è adottato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ed emanato à termini dell'art. 1
della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sulla base dei seguenti limiti e
principi:
- i livelli di assistenza sanitaria sono definiti nel rispetto
delle disposizioni di legge, delle direttive comunitarie e,
limitatamente alle modalità di erogazione, degli accordi di lavoro
per il personale dipendente;
- gli standard organizzativi e di attività sono determinati a
fini di calcolo del parametro capitario di finanziamento e non
costituiscono vincolo organizzativo per le regioni e le unità
sanitarie locali;
- il parametro capitario per ciascun livello di assistenza è
finanziato in rapporto alla popolazione residente. La mobilità
sanitaria interregionale è compensata in sede nazionale;
- per favorire la manovra di rientro è istituito, nell'ambito
delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, un fondo di
riequilibrio da utilizzarsi per sostenere le regioni con dotazione
di servizi eccedenti gli standard di riferimento;
- in ogni caso è garantita la somministrazione gratuita di
farmaci salvavita ed il regime di esenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria prevista dalle leggi vigenti. La verifica
dell'andamento della spesa ed il rispetto dell'uniformità delle
prestazioni è effettuata in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano. I risultati della verifica sono trasmessi al Parlamento
al 31 luglio ed al 31 dicembre, anche ai fini dell'adozione di
eventuali misure correttive.
- Le regioni, con apposito provvedimento programmatorio di
carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale,
possono dichiarare la decadenza delle convenzioni in atto per la
specialistica esterna e con le case di cura e rideterminare il
fabbisogno di attività convenzionate necessarie per assicurare i
livelli obbligatori uniformi di assistenza, nel rispetto delle
indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 23 ottobre 1985,
n. 595. Le convenzioni possono essere stipulate anche con
istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da
società che erogano prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio
generale e specialistico in materia di analisi chimico-cliniche, di
diagnostica per immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di
terapia radiante ambulatoriale, di medicina nucleare in vivo e in
vitro. Dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al regime di
autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui all'art. 43 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e devono avere un direttore sanitario o
tecnico, che risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e
funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli
professionali da parte del personale che ivi opera.
- Le regioni sono tenute ad attuare, a modifica di quanto previsto
dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, il modello delle aree
funzionali omogenee con presenza obbligatoria di day hospital,
conservando alle unità operative che vi confluiscono l'autonomia
funzionale in ordine alle patologie di competenza, nel quadro di una
efficace integrazione e collaborazione con altre strutture affini e
con uso in comune delle risorse umane e strumentali.
- A decorrere dal 1° gennaio 1992, la quota di partecipazione alla
spesa farmaceutica del 40 per cento è elevata al 50 per cento con
arrotondamento alle cinquecento lire superiori; la quota fissa sulle
singole prescrizioni farmaceutiche è determinata in lire 3.000 e in
lire 1.500 per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti
in fleboclisi e in confezione monodose. Tale quota è dovuta da tutti
i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla partecipazione alla
spesa sanitaria per motivi di reddito e gli invalidi di guerra
titolari di pensione diretta vitalizia, nonché, ai sensi dell'art. 5
della legge 3 aprile 1958, n. 474, i grandi invalidi per servizio.
La quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989,
n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990,
n. 8, e per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione è
determinata nella misura del 50 per cento. A decorrere dal 1°
gennaio 1992, per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie,
esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche, è dovuta una
quota fissa di lire 3.000 da corrispondere, all'atto della
prestazione, dagli assistiti non esentati dalla partecipazione alla
spesa sanitaria. E' soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'art.
5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e il limite massimo di
partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche e di
diagnostica strumentale e di laboratorio e per prestazioni di
medicina fisica e di riabilitazione è fissato in lire 70.000 per
prescrizioni contemporanee di ciascuna branca specialistica oltre al
pagamento della quota fissa per singola ricetta; la quota di
partecipazione alla spesa per le cure termali è determinata nella
misura del 50 per cento delle tariffe convenzionate con il limite
massimo di lire 70.000 per ciclo di cura; il limite massimo di
partecipazione alla spesa farmaceutica è fissato in lire 50.000 per
ricetta oltre al pagamento della quota fissa per singola
prescrizione. Le quote di spettanza sul prezzo di vendita al
pubblico delle specialità medicinali in prontuario terapeutico sono
fissate per i grossisti al 7,5 per cento sul prezzo di vendita al
pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); per i
farmacisti al 25,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al
netto dell'IVA.
A decorrere dal 1° gennaio 1992 i prezzi delle specialità medicinali
collocate nelle classi di cui all'art. 19, comma 4, lettere a) e b),
della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ridotti delle seguenti misure
percentuali: specialità medicinali con prezzo fino a lire 15.000: 1
per cento; specialità medicinali con prezzo da lire 15.001 a lire
50.000: 2 per cento; specialità medicinali con prezzo superiore a
lire 50.000: 4 per cento.
La riduzione non si applica ai prezzi delle specialità medicinali
determinati con il metodo di cui al provvedimento del CIP n. 29 del
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre
1990, ai prezzi dei farmaci di cui alla parte "A" dell'allegato alla
direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, ed inclusi
nell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
ed a quelli di biotecnologia da DNA ricombinante. Per le cessioni
effettuate dalle farmacie i nuovi prezzi si applicano al
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del relativo provvedimento del CIP. Nel 1992 non si dà
luogo all'ammissione nel prontuario di nuove specialità che
rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma o
di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario e che
comportino un aumento del costo per ciclo terapeutico.
Le ricette a carico del Servizio sanitario nazionale per
prescrizioni o prestazioni con prezzo superiore a lire 100.000 sono
sottoposte a controllo, anche con riscontri presso gli assistiti,
adottando il codice fiscale come numero distintivo del cittadino,
incrociando i dati di esenzione con quelli fiscali e previdenziali e
inserendo gli esenti per reddito nelle verifiche fiscali a cura
dell'amministrazione finanziaria, adottando metodiche che permettano
l'evidenziazione delle ricette per gli esenti, formalizzando e
pubblicizzando gli indicatori di consumo di farmaci di esenzione per
cittadino e di consumo dei farmaci per giornata di degenza per le
distinte unità operative ospedaliere, riorganizzando le farmacie
ospedaliere e procedendo agli acquisti di farmaci solo attraverso
normali gare di appalto, adottando la numerazione progressiva sui
bollini autoadesivi delle specialità medicinali ed effettuando
dall'interno dell'Osservatorio dei prezzi e delle tecnologie il
controllo incrociato tra i dati delle forniture farmaceutiche
industriali per regione e i dati di liquidazione alle farmacie, con
le seguenti azioni repressive, anche a cura dei carabinieri dei
Nuclei antisofisticazione e sanità, in caso di accertate anomalie di
danno del Servizio sanitario nazionale, restando attribuiti alla
responsabilità regionale gli ulteriori ritardi nella adozione
generalizzata della lettura ottica delle prescrizioni mediche e la
conseguente mancata attivazione delle Commissioni professionali di
verifica previste dal contratto di lavoro e dalle convenzioni; gli
amministratori straordinari sono responsabili della piena attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 6, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, relative alle sanzioni a carico dei cittadini
e dei medici che fanno uso abusivo delle esenzioni dalla
partecipazione alla spesa sanitaria. I comuni e le unità sanitarie
locali sono tenuti a rendere disponibili per la consultazione
pubblica gli elenchi dei soggetti esenti dalla partecipazione alla
spesa sanitaria per motivi di reddito.
- In caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica
correlata ai livelli obbligatori uniformi di cui al comma 1 non
compensata da minori spese in altri settori, le regioni decidono il
ricorso alla propria e autonoma capacità impositiva ovvero adottano,
in condizioni di uniformità all'interno della regione, le altre
misure previste dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1986 n. 41.
- In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei livelli
uniformi di assistenza e dei rispettivi finanziamenti, sono
consentite sperimentazioni gestionali, ivi comprese quelle
riguardanti modalità di pagamento e di remunerazione dei servizi,
quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti
singoli, istituzioni ed associazioni volontarie di mutua assistenza
aventi personalità giuridica, consorzi e società di servizi.
- Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico
rapporto di lavoro. Tale rapporto e incompatibile con ogni altro
rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri
rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale
è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la
titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che
possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.
L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di
chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario
dell'unità sanitaria locale al quale compete altresì l'adozione dei
conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono
cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. A decorrere dal 1° gennaio 1993, al personale medico con
rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, è garantito il passaggio, a
domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno.
In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione
delle dotazioni organiche, sulla base del diverso rapporto orario,
con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti
del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico
d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno
delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione
di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale
di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382. Per detto personale all'accertamento delle
incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti. Resta
valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117, decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. In sede di
definizione degli accordi convenzionali di cui all'art. 48, legge 23
dicembre 1978, n. 833, è definito il campo di applicazione del
principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi
accordi convenzionali.
- E' abolito il controllo dei comitati regionali di controllo
sugli atti delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, nonché degli enti di cui all'art.
41, secondo comma, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e degli enti
ospedalieri di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge 6
febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 1991, n. 111. Limitatamente agli atti delle unità sanitarie
locali e dei sopracitati enti ospedalieri riguardanti il bilancio di
previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo, la
determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa
complessiva del personale, la deliberazione di programmi di spese
pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei
contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo è assicurato
direttamente dalla regione, che è tenuta a pronunciarsi, anche in
forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento
dell'atto. I provvedimenti come sopra approvati diventano
definitivi. Per gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il controllo di cui agli articoli 16, 17 e 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, è
esteso anche ai provvedimenti riguardanti i programmi di spesa
pluriennali e quelli per la disciplina e l'attribuzione dei
contratti e delle convenzioni. Il termine di trenta giorni previsto
dall'art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 617, è modificato in quaranta giorni.
- La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi
riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario
nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale è
costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei
Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento
della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La
delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza
permanente, con un apposito ufficio al quale è preposto un dirigente
generale del Ministero della sanità a tal fine collocato fuori
ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'art.
6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 come sostituiti dall'art. 18
della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale
trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni
dalla stipula.
- Le tariffe relative alle prestazioni di cui all'art. 7 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono rideterminate, a decorrere dal
1° gennaio 1992, con riferimento alle tariffe vigenti nell'anno 1981
incrementate della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al
consumo per famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 1981 e
1991; la rideterminazione deve comunque comportare un incremento
delle tariffe non inferiore al 70 per cento di quelle vigenti al 31
dicembre 1991. A partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme
di cui all'art. 69, primo comma, lettere b), c) ed e), della legge
23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unità sanitarie
locali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, per essere totalmente utilizzate ad integrazione del
finanziamento di parte corrente.
- Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano, le misure del 20 per cento, del 10 per cento e
del 5 per cento, di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 28
dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per
cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per il finanziamento
degli oneri a carico dei rispettivi bilanci conseguenti alle
riduzioni disposte dal predetto art. 19, le regioni e le province
autonome possono assumere mutui con istituti di credito nel rispetto
dei limiti massimi previsti dai rispettivi statuti e dalle vigenti
disposizioni.
- Quanto disposto dall'art. 2, comma 6, della legge 28 luglio
1989, n. 262, non si applica nei confronti delle istituzioni ed
enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura
sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo
Stato, dalle regioni o dalle unità sanitarie locali.
- Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di manutenzione
straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in
sostituzione di quelle obsolete sono autorizzate per l'anno 1992 ad
assumere mutui decennali, ad un tasso di interesse non superiore a
quello massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un
complessivo importo di lire 1.500 miliardi; per le stesse finalità,
per l'anno 1992, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico nonché gli istituti zoo-profilattici sperimentali sono
autorizzati a contrarre mutui per un importo complessivo di lire 100
miliardi. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, delibera gli importi
mutuabili da ciascuna regione, da ciascun istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico e da ciascun istituto zoo-profilattico
sperimentale. Le operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende
e gli istituti di credito ordinario speciale individuati da apposito
decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti oneri di
ammortamento valutati in lire 384 miliardi per l'anno 1993 e in lire
288 miliardi per gli anni successivi si provvede con quota parte del
Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - allo scopo
vincolata.
- Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 257, gli stanziamenti di cui all'art. 6, comma 2, della legge 29
dicembre 1990, n. 428, sono integrati di lire 30 miliardi, per
l'anno 1991, di lire 60 miliardi per l'anno 1992 e di lire 90
miliardi per gli anni 1993 e successivi. Ai conseguenti maggiori
oneri si provvede per il 1991 con quota parte delle risorse
accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente da
destinare nel medesimo anno agli interventi di piano e per gli anni
1992 e successivi con quote del Fondo sanitario nazionale da
vincolare alle predette finalità.
- Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i
policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti
zoo-profilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità
possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi
di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita
quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro
della sanità, previo conforme parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano in sede di definizione della disponibilità per i mutui.
- Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è
costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
una commissione tecnica per la verifica, entro il 31 luglio 1992,
degli andamenti di spesa nelle distinte regioni in attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.
L'attuazione delle disposizioni è condizione preliminare per essere
ammessi alla verifica. La predetta Conferenza esamina in seduta
plenaria le risultanze della verifica.
- Per l'anno 1992, in attesa della approvazione del piano
sanitario nazionale, la quota del Fondo sanitario nazionale
destinata alla prevenzione è fissata in una misura non inferiore al
6 per cento.
- Dal 1° gennaio 1992 i cittadini che non abbiano ritirato i
risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti
al pagamento per intero della prestazione usufruita. E' compito
dell'amministratore straordinario della unità sanitaria locale
stabilire le modalità più idonee al recupero delle somme dovute".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10 della citata legge n. 412
de 1991:
"Art. 10 (Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico
impiego)
- Per la valutazione della dinamica della spesa conseguente ai
trattamenti giuridici ed economici dei pubblici dipendenti è
istituito un Nucleo di valutazione.
- (Abrogato).
- Il Nucleo di valutazione è composto da sette componenti nominati
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta formulata
congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica entro una rosa di almeno il doppio del numero dei
componenti formulata dal Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL), tra esperti in materia economica, giuridica e di
contabilità di Stato.
- I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica sei
anni.
- Per lo svolgimento delle proprie attività il Nucleo di
valutazione si avvale delle strutture e del personale del CNEL che
può instaurare rapporti convenzionali con soggetti estranei alla
Pubblica amministrazione.
- Il nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti
ha accesso alle informazioni, ai dati e alle elaborazioni di tutte
le pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria generale
dello Stato".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, il cui comma 8 è abrogato limitatamente al personale
disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281:
"Art. 2.
- Le amministrazioni, soggette a limitazioni delle assunzioni in
base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992,
non possono effettuare nuove assunzioni, con esclusione di quelle
consentite da specifiche disposizioni legislative.
- Per l'anno 1992, ulteriori aumenti a titolo di perequazione
automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche
e private, possono essere erogati qualora gli aumenti già applicati
non abbiano determinato un incremento medio annuo superiore al tasso
di inflazione programmato. A tal fine il Governo, entro il mese di
settembre dello stesso anno, verificherà, d'intesa con le
organizzazioni sindacali, l'entità degli aumenti.
- Per l'anno 1992, le somme relative ai fondi di incentivazione ed
ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque
denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono
essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di
bilancio per l'anno finanziario 1991.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono soppressi: il secondo periodo del terzo comma
dell'art. 4, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869,
il secondo periodo del comma 7 dell'art. 1, del decreto-legge 16
settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1987, n. 468, nonché il comma 22-bis dell'art. 2, del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
- L'indennità di funzione di cui all'art. 13, comma 4, della legge
9 marzo 1989, n. 88, resta determinata, per l'anno 1992,
nell'ammontare deliberato e corrisposto per l'anno 1991. Le delibere
del comitato esecutivo di cui al predetto art. 13 sono sottoposte, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministero del tesoro.
- Per l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri di
cui all'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, a
seguito delle ipotesi di accordo, può essere accordata qualora,
sulla base di verifiche da compiersi dopo il 31 dicembre 1992, non
risulti un aumento complessivo, per qualunque causa, nè della massa
salariale nè della retribuzione media, rispetto a quelle registrate
nel 1991, superiore al tasso di inflazione programmato.
- Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o società produttrici di
servizi di pubblica utilità non possono adottare delibere in materia
di retribuzioni e normazione del personale dipendente che, tenuto
conto del vincolo dell'invarianza delle tariffe e dei prezzi dei
servizi prodotti, comportino il peggioramento dei saldi dei
rispettivi bilanci o comunque determinino variazioni del costo
complessivo del rispettivo personale superiori al tasso programmato
di inflazione.
- La disposizione di cui al comma 6 è estesa anche nei confronti
del personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8
agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186,
4 giugno 1985, n. 281, nonché del personale comunque dipendente da
enti pubblici non economici.
- Per il periodo di cui al comma 6 il trattamento economico del
personale dirigente dello Stato e delle categorie di personale ad
esso comunque collegate, nonché il trattamento economico del
personale di cui all'art. 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, restano determinati nelle misure in vigore al 1° gennaio
1992".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza
convertito, con modificazioni di sanità e di pubblico impiego, nonché
disposizioni fiscali), dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il cui
comma 1 è abrogato limitatamente al personale disciplinato dalla legge
4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287:
"Art. 7 (Misure in materia di pubblico impiego)
- Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina
emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29
marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I
nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994. Per l'anno 1993
al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una
somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al
personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto
1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4
giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n.
287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non
economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società
produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le
disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa
decorrenza del periodo contrattuale.
- Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per
il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale
ad esso comunque collegate, previsti dall'art. 2, comma 5, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché quelli previsti per il personale
di cui all'art. 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dal medesimo art. 8.
- Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque
comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi
stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per
progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di
funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate.
- Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed
ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque
denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono
essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti
di bilancio per l'anno finanziario 1991.
- Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di
qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto
amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale,
di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di
contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque,
rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono
corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.
- Le indennità di missione e di trasferimento, le indennità
sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di
rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso
programmato di inflazione e con le modalità previste dalle
disposizioni in vigore.
- L'art. 2, comma 4. del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, va
interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del
predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti
di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori
all'11 luglio 1992.
- Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla
ridefinizione delle piante organiche possono indire concorsi di
reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223. In ogni caso per
l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle
amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da
specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di
cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n.
412. Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2
dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. I riferimenti
temporali già prorogati dall'art. 5, comma 2, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno.
- Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di
soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non può svolgere
attività di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilità della
divisione o servizio di cui è titolare per l'intero periodo di
svolgimento delle funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve
essere basata sul possesso di competenze specifiche oggettivamente
attestabili nei settori igienico-sanitari".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 533 (Attuazione della direttiva 91/629/CEE che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli):
"Art. 10.
- Nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto,
i posti vacanti del personale servizi veterinari centrali, regionali
e delle Unità sanitarie locali sono coperti anche attraverso la
mobilità per ragioni di servizio, fra gli uffici interessati.
- Nelle more della definizione normativa sulla mobilità questa si
attua attraverso un piano adottato dal Ministro della sanità di
concerto con la Conferenza delle regioni".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica):
"Art. 3 (Pubblico impiego).
- Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge
9 agosto 1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti
più di trecentoventi magistrati con decorrenza non anteriore al 1°
giugno 1994, nel corso del 1995 non più di trecentodieci magistrati
con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 1995 e non più di altri
trecentodieci con decorrenza non anteriore al 1° dicembre dello
stesso anno.
- Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254,
concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia
penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a
posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del
31 agosto 1993 non possono superare le mille unità nell'anno 1994.
Per le restanti unità le assunzioni non possono superare la quota
del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60
per cento degli stessi nell'anno 1996.
- Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonché
quelle relative ai concorsi già banditi alla data del 31 agosto
1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non
anteriore al 1° marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza
non anteriore al 1° settembre 1994.
- Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli
1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del
Ministero di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di
lire 48 miliardi nel 1994.
- (Abrogato).
- (Abrogato).
- -bis. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento
del personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto
1993, abbiano previsto profili professionali od operato
inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e
successive modificazioni e integrazioni, sono validi ed efficaci.
La disposizione del presente comma si applica agli enti locali
ancorché dissestati i cui organici, per effetto dei provvedimenti
di cui sopra, non superino i rapporti dipendenti-popolazione
previsti dal comma 14 del presente articolo, così come modificato
dall'art. 2 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515.
- Restano comunque salve, nell'ambito del limite complessivo del
10 per cento previsto dal comma 8, le piante organiche previste
dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, e dalla legge 15 ottobre 1986,
n. 664, concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonché dalla legge 9
maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, istitutiva del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1993, n. 106, istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici
nazionali.
- Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui
al comma 5 possono provvedere, previa verifica dei carichi di
lavoro, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni,
mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per
cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove
assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle
cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno.
Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le
disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992,
n. 498.
- Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni
per le quali ha provveduto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.
217, le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi
alla data del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti
indicati nel predetto decreto-legge, integrati, per quanto
riguarda la copertura dei posti disponibili nei ruoli delle stesse
amministrazioni non soggetti ai contingentamenti previsti dal
medesimo decreto-legge, da aliquote determinate annualmente
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto
conto delle complessive esigenze funzionali delle amministrazioni.
- Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'art. 14, ultimo
comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura delle
vacanze al 31 dicembre 1992. Sono altresì prorogate sino al 31
agosto 1994 le graduatorie degli idonei in vigore alla data di
entrata in vigore della presente legge.
- In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali
con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di
lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000
abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione
dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per
la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia
adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne
attesta, nel medesimo atto, la congruità.
Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro
le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
- Le disposizioni di cui all'art. 132 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, si applicano anche al personale degli enti
locali di cui al comma 11.
- Le procedure indicate dall'art. 35 del decreto-legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano al
personale di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730,
e successive modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo
stesso presta servizio. A tal fine detto personale è equiparato a
quello di cui al predetto art. 35, comma 2, lettera a).
- Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero
deliberare lo stato di dissesto di cui all'art. 25 del
decreto-legge n. 66 del 1989 dichiareranno eccedente il personale
comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti
medi, dipendenti-popolazione, fermo restando l'obbligo di
accertare le compatibilità di bilancio:
(omissis)
A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da
47 a 52.
- Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 14 le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) non
ancora privatizzate che svolgano attività di assistenza a favore
di anziani e disabili. Tale deroga, ai sensi dell'art. 31, comma
6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non opera
qualora tali enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui
al medesimo art. 31, comma 1.
- In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del presente
articolo, alla scuola si applica l'art. 4, all'amministrazione
della giustizia si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4
del presente articolo, all'università e agli enti di ricerca si
applica l'art. 5.
In deroga a quanto stabilito dal comma 8 del presente articolo,
alla sanità si applica l'art. 8, commi da 1 a 8.
- E' fatta salva l'applicazione dell'art. 4-bis del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché quella
dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
- Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di
mobilità, è consentita l'assunzione di personale per la copertura
di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non
superi l'unità.
- Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 si applicano, ferma
rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei
ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati,
indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si
verifica la cessazione dal servizio.
- Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 del presente
articolo assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a
tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'art. 36, comma 1,
lettere b) e c), e dall'art. 42 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
- Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti
nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti
degli organi di governo ed elettivi, degli organismi sindacali e
di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono
consentire una adeguata verifica delle capacità e delle
attitudini.
- La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità
competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di
diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con
esclusione delle procedure di concorso relative al personale del
comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami
del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto
1992, conservano validità anche per gli anni scolastici successivi
al 1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un
numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che
risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che, per
effetto della riduzione degli organici, nonché per l'applicazione
dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non
sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994
e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico
1994-1995.
- (Abrogato).
- La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non
si applica al personale della scuola e alle istituzioni
universitarie, al personale militare e a quello
dell'amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia e delle
agenzie per l'impiego di cui all'art. 24, della legge 28 febbraio
1987, n. 56; non si applica inoltre al personale civile necessario
per la formazione del personale militare, per gli accertamenti
sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari ed al
personale a contratto assunto ai sensi della normativa vigente
presso gli uffici diplomatico-consolari e presso le istituzioni
culturali e scolastiche all'estero.
- Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le
autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976, n.
898, così come modificata e integrata dalla legge 2 maggio 1990,
n. 104, sono ridotte per l'anno 1994 di L. 14.700 milioni.
- In relazione alle proprie esigenze funzionali le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono rideterminare,
con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei posti messi
a concorso, ove non risulti già intervenuta l'assegnazione di
sede.
- (Abrogato).
- Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei
commi da 5 a 27 determinano responsabilità personali, patrimoniali
e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di
pieno diritto.
- Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano
al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro
l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo,
comandati o distaccati, nonché dei dipendenti di altre
amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco,
indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio
al quale il dipendente è assegnato, i motivi del provvedimento,
nonché la permanenza di tali motivi .
- Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il
Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i
motivi dei provvedimenti che comportano la sospensione delle
prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono
cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i
provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal
Ministro interessato, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.
- Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti
dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in
atto alla data di entrata in vigore della presente legge,
stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive
modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti):
"Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti)
- Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si
esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:
- provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio
dei Ministri;
- atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei
Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche,
il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le
direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento
dell'azione amministrativa;
- atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione
comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
- provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o
assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie
di cui alle lettere b) e c);
- (abrogata);
- provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio
immobiliare;
- decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello
Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ecu
stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle
procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti
passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore
suindicato;
- decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del
tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi
successivi;
- atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del
Ministro;
- atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda
di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la
Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo
determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di
diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo
successivo".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692 (Regolamento
recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini
della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di
incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato):
"Art. 2 (Requisiti)
- Possono essere nominati dirigenti generali o ricevere un
incarico di dirigente generale con contratto di diritto privato le
persone, estranee all'amministrazione, che abbiano i requisiti
seguenti:
- cittadinanza italiana;
- (abrogata);
- non rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in
partiti politici o in sindacati e non avere incarichi direttivi o
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni; non aver rivestito le suddette cariche ed
assunto i predetti incarichi nel biennio precedente alla nomina;
- (abrogata);
- (abrogata)";
- Si riporta il testo vigente dell'art. 22 della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
"Art. 22 (Personale)
- L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque
giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I del predetto decreto
legislativo. Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze
dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della
settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonché quelle
derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità
delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento
dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.
- Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario
settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo
contrattuale, è funzionale all'orario di servizio e si articola su
cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le
particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1.
- L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura
al pubblico e dell'orario di lavoro è definita, con le procedure di
cui all'art. 10, all'art. 16, comma 1, lettera d), ed all'art. 17,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le
finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da
assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze
dell'utenza. L'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato
mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
- In relazione all'articolazione dell'orario di servizio su cinque
giorni lavorativi, gli stanziamenti ed i fondi comunque utilizzati
nell'anno 1994 per l'erogazione del compenso per lavoro
straordinario al personale del comparto ministeriale, ivi compreso
quello addetto agli uffici cui si applicano i criteri previsti
dall'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del
5 per cento per il secondo semestre dell'anno 1995 e per gli anni
1996 e 1997. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono,
contestualmente all'applicazione dell'orario previsto dai precedenti
commi, alla riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
- E' abrogato l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
- Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono
definite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di
lavoro, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e integrazioni, di assumere personale di
ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente
alle categorie protette.
- Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997,
ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, fatta eccezione per la mobilità che può avvenire per la
copertura del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni
dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia
di mobilità nelle amministrazioni pubbliche. Il personale docente di
ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado in soprannumero o
appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive può essere
utilizzato, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni,
negli istituti di istruzione secondaria superiore per il sostegno ai
portatori di handicap purché risulti in possesso del prescritto
titolo di specializzazione.
- Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma
6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato,
esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente
articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di
concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1°
gennaio 1992, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 1997. Fino
al 31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'art. 89 del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere
banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli
locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano,
nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo
professionale.
- Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al
personale delle amministrazioni di cui all'art. 3, comma 9, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché al personale del Corpo di
polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Per il
personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le
disposizioni contenute nell'art. 4, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, in materia di organici e di assunzione del personale di ruolo e
non di ruolo. Per gli anni scolastici 1995-1996 e 1996-1997 i
criteri di programmazione delle nuove nomine in ruolo del personale
docente sono determinati con il decreto interministeriale previsto
dal comma 15 del suddetto art. 4, in modo tale da contenere le
assunzioni del personale docente sui posti delle dotazioni organiche
provinciali, preordinate alle finalità di cui all'art. 3 del decreto
interministeriale 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1994, entro il limite del 50 per cento
delle predette dotazioni.
- Alle istituzioni e agli enti di ricerca continua ad applicarsi
il comma 26 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano agli
enti locali territoriali che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e comunque, nei limiti delle
disponibilità di bilancio.
- Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano,
altresì, alle camere di commercio che non versino in condizioni di
squilibrio finanziario, e che abbiano rideterminato la propria
dotazione organica, le quali possono assumere personale, nell'ambito
dei posti vacanti e delle relative disponibilità di bilancio,
utilizzando le somme percepite ai sensi dell'art. 34 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive
modificazioni.
- Al fine di consentire l'assegnazione di personale in mobilità, a
decorrere dal 1° luglio 1995, le camere di commercio danno
comunicazione dei posti vacanti alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, il Dipartimento
trasmette a ciascuna camera di commercio l'elenco nominativo del
personale da trasferire mediante le procedure di mobilità. In
mancanza di tale trasmissione nel termine, la camera di commercio
può avviare le procedure di assunzione ai sensi del comma 12.
- Fermo restando quanto disposto dall'art. 24, comma 9, lettera
a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive
modificazioni ed integrazioni, gli enti locali della regione, che
hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto l'approvazione
della pianta organica, del piano di risanamento e del bilancio
riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico non
ricopribili con la riammissione di proprio personale messo in
mobilità, danno parimenti comunicazione di tali vacanze alla
Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, ai
fini del trasferimento, mediante la procedura di mobilità di
ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilità da
altri enti della regione. Qualora non risultasse possibile, entro
novanta giorni dall'avvenuta comunicazione, operare tali
trasferimenti, detti enti possono procedere alla copertura dei posti
vacanti mediante concorsi pubblici con facoltà di riservare una
quota non superiore al 25 per cento dei posti messi a concorso a
dipendenti già in servizio presso gli enti medesimi. In deroga ad
ogni contraria disposizione, la quota del 25 per cento può essere
superata fino a concorrenza del numero totale di posti vacanti in
organico per i concorsi a posti della qualifica di dirigente. Per
tali concorsi si applicano le disposizioni concernenti le prove, i
requisiti per l'ammissione e le commissioni di concorso di cui
all'art. 19, comma 2, ultima parte, all'art. 19, comma 3, ed agli
articoli 3 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 aprile1994, n. 439.
- (Abrogato).
- Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche
amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro, sono
definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale termine la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
di concerto con il Ministero del tesoro, procede d'ufficio per le
amministrazioni indicate nel comma 18.
- L'individuazione delle procedure, la loro razionalizzazione,
semplificazione ed eventuale riduzione di cui alle lettere b) e c)
del comma 15, sono effettuate e comunicate al Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro prima della successiva
verifica biennale dei carichi di lavoro, così da pervenire,
nell'arco del primo anno, all'individuazione delle procedure o
procedimenti e, entro l'anno successivo, alla razionalizzazione,
semplificazione e riduzione degli stessi. Resta, in ogni caso, ferma
la cadenza triennale prevista dall'art. 30, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche delle pubbliche amministrazioni.
- Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di congruità del
Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di
rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni
indicate nel comma 1 dell'art. 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli
enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni.
L'esito delle verifiche di congruità delle metodologie di
rilevazione dei carichi di lavoro è comunicato al Ministero del
tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi
compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di
cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con
deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che
ne attestano nel medesimo atto la congruità.
- Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza i dati della
rilevazione dei carichi di lavoro delle amministrazioni di cui al
comma 18 per monitorare le linee di attività omogenee allo scopo di
definire, di concerto con il Ministero del tesoro, i parametri per
il dimensionamento delle dotazioni organiche.
- I contingenti di personale da destinare a tempo parziale
previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, non possono superare
il limite percentuale del 25 per cento.
- Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla base delle
domande degli interessati, i contingenti di cui al comma 20 entro il
30 giugno di ogni anno. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 8
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989,
n. 117.
- Il primo comma dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
come sostituito dal comma 39 dell'art. 3 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, va interpretato nel senso che l'espressione "primo
giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario , ivi
contenuta, si riferisce anche all'essenza di un solo giorno.
- - 25. (Omissis).
- Il comma 41 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
si interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente
abrogate, o comunque modificate, tutte le disposizioni normative
che disciplinano per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in modo difforme il congedo straordinario o istituti analoghi
comunque denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto
dall'art. 454 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, per lo svolgimento di attività artistiche e sportive da
parte, rispettivamente, del personale ispettivo, direttivo e
docente di materie artistiche degli istituti di istruzione
artistica e dei docenti di educazione fisica.
- Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, per la
determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita
dell'integrità fisica ai sensi dell'art. 68 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, si considera l'importo dello stipendio tabellare in
godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio
del procedimento d'ufficio.
- La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni
dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della tabella
"A" allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella "A" allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.
834, è pari a due volte l'importo dello stipendio tabellare
determinato a norma del comma 27 del presente articolo.
- (Abrogato).
- Le disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29 si applicano per
le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 1995.
- E' abrogato l'art. 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
- L'art. 4, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpreta
nel senso che gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei
profili professionali, ivi previsti, non producono effetti
sull'indennità di servizio all'estero che, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, rimane
stabilita secondo le misure di base previste nella tabella n. 19
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, in
relazione al posto-funzione conferito con provvedimento formale al
personale in servizio all'estero a decorrere dal 1° luglio 1978.
- Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della
disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede,
comunque denominati, spettanti ai dipendenti del Ministero degli
affari esteri in servizio all'estero e comunque non oltre il 31
dicembre 1995, i coefficienti di maggiorazione dell'indennità di
sede previsti dall'art. 171 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, non possono subire variazioni in
aumento rispetto alle misure stabilite dal 1° gennaio 1994, fatta
eccezione per quelle compensative connesse alle eventuali
modifiche dei tassi fissi di ragguaglio di cui all'art. 209 del
medesimo decreto.
- Per l'anno 1995 è fatto divieto a tutte le pubbliche
amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di
decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque
divenute esecutive nella materia del pubblico impiego.
- (Omissis).
- Il regolamento di cui al comma 18 dell'art. 16, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. L'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
si applica anche agli emolumenti di natura retributiva,
pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il
diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai
dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in
quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente
comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
- Le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro
costituiscono norme di indirizzo per le regioni che provvedono
nell'ambito della propria autonomia e capacità di spesa. Le
regioni si avvalgono altresì della disciplina sulle assunzioni
prevista per gli enti locali non in dissesto.
- Le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 71,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si interpretano
autenticamente nel senso della loro applicabilità anche ai
professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di
entrata in vigore del predetto decreto. La restituzione delle
somme indebitamente percepite, ivi compresi gli interessi legali
dovrà essere effettuata secondo un programma di rientro stabilito
dalle amministrazioni eroganti e comunque non oltre la data del 30
giugno 1995.
- La normativa prevista dall'art. 31 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, si interpreta autenticamente
nel senso della sua applicabilità ai dipendenti pubblici eletti
nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli
regionali.
- (Abrogato).
- (Abrogato)".
Aggiornamenti
Avviso di rettifica in G.U. 16/10/2001,
n. 241 (relativo all'art. 53).
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 (in S.O. n. 285/L, relativo alla G.U. 29/12/2001,
n. 301) ha disposto (con gli artt. 17 e 47) la modifica degli artt. 47 e
70 e l'introduzione dell'art. 40-bis.
La L. 15 luglio 2002, n. 145 (in G.U. 24/7/2002, n. 172)
ha disposto (con gli artt. 1, 2, 3, 5 e 7) la modifica degli artt. 1, 15,
17, 19, 21, 22, 23, 28, 40, 53 e 69 e l'introduzione degli
artt. 17-bis e 23-bis.
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 (in G.U. 24/12/2002, n. 301), convertito
con L. 21 febbraio 2003, n. 27 (in S.O. n. 29/L, relativo alla
G.U. 22/2/2003, n. 44) ha disposto (con l'art. 9) la modifica dell'art. 1.
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 (in S.O. n. 240/L, relativo alla G.U. 31/12/2002
n. 305) ha disposto (con l'art. 34) la modifica dell'art. 28.
La L. 16 gennaio 2003, n. 3 (in S.O. n. 5/L, relativo alla G.U. 20/1/2003, n.
15) ha disposto (con l'art. 4, 7, 14) la modifica dell'art. 40-bis e
l'introduzione degli artt. 7-bis e 34-bis.
Il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 (in G.U. 14/7/2003, n.
161) ha disposto (con l'art. 3) la modifica dell'art. 41.
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. n. 123/L,
relativo alla G.U. 29/7/2003, n. 174) ha
disposto (con l'art. 176) la modifica dell'art. 2.
Il D.Lgs. 29 luglio 2003, n. 229 (in G.U. 25/8/2003, n. 196) ha disposto (con
l'art. 14) la modifica degli artt. 23-bis, 28 e 40.
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U.
27/12/2003, n. 299) ha disposto (con l'art. 3) la modifica dell'art. 19.
Il D.L. 28 maggio 2004, n. 136 (in G.U. 28/5/2004, n. 124),
convertito con L. 27 luglio 2004, n. 186 (in G.U. 28/7/2004, n. 175) ha disposto
(con gli artt. 1-ter e 3-bis) la modifica degli artt. 23, 24 e 28.
Il D.L. 21 luglio 2004, n. 168 (in S.O. n. 122/L, relativo alla G.U.
12/7/2004, n. 161), convertito con L. 30 luglio 2004, n. 191 (in S.O. n. 136/L,
relativo alla G.U. 31/7/2004, n. 178) ha disposto (con l'art. 1) la modifica
dell'art. 1.
La L. 30 settembre 2004, n. 252 (in G.U. 12/10/2004, n. 240) ha
disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 3.
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 (in S.O. n. 192/L relativo alla G.U.
31 dicembre 2004, n. 306) ha disposto (con l'art. 1 commi 104, 116, 125, 133,
134) la modifica degli artt. 35, 40, 61, 63-bis e 70.
Il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (in G.U. 31/1/2005 n. 24), convertito e modificato dalla
di conversione Legge 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U.
1/4/2005 n. 75) ha disposto la modifica dell'art. 23-bis, art.
30, art. 34, art. 34-bis, art. 53 e dell' art. 70.
La L. 27 luglio 2005, n. 154 (in G.U. 1/8/2005, n. 177) ha disposto
(con l'art. 2) la modifica dell'art. 3.
Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115 (in G.U. 1/7/2005, n. 151), convertito
con L. 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22/8/2005, n. 194) ha disposto (con gli
artt. 14-sexies, 14-septies e 14-octies) la modifica degli artt. 17-bis, 19, 23
e 60.
Il D. Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 (in S.O. n.170/L, relativo alla G.
U. 25/10/2005, n. 249) ha disposto (con l' art. 73) la modifica dell'art. 21.
La L. 28 novembre 2005, n. 246 (in G.U. 1/12/2005, n. 280) ha
disposto (con l'art. 16) la modifica dell'art. 30.
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (in G.U. 3/10/2005, n. 230),
convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n. 195/L,
relativo alla G.U. 2/12/2005, n. 281) ha disposto (con l'art. 10-bis) la
modifica dell'art. 60.
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 (in S.O. n. 211/L, relativo alla G.U.
29/12/2005, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 230) la modifica dell'art.
35.
Il D.L 10 gennaio 2006, n. 4 (in G.U. 11/1/2006, n. 8), convertito
con modificazioni con L. 9 marzo 2006, n. 80
(in G.U. 11/3/2006, n. 59) ha
disposto (con gli artt. 4 e 11) la modifica degli artt. 6, 35 e 36.
Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181 (in G.U. 18/5/2006, n. 114),
convertito con modificazioni con L. 17 luglio 2006, n. 233 (in G.U. 17/7/2006,
n. 164) ha disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 14.
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 4/7/2006, n. 153), convertito
con modificazioni con L. 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. n. 183/L, relativo alla
G.U. 11/8/2006 n. 186) ha disposto (con gli artt. 29, 32, 34 e 34-quater) la
modifica degli artt. 1, 7, 24, 53 e 60.
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (in G.U. 3/10/2006, n. 230),
convertito con modificazioni con L. 24 novembre 2006, n. 286
(in S.O. n. 223/L,
relativo alla G.U. 28/11/2006, n. 277) ha disposto (con l'art. 2, comma 159) la
modifica dell'art. 19.
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. n. 244/L, relativo alla G.U.
27/12/2006, n. 299) ha disposto (con l'art. 1, commi 548 e 578) la modifica
degli artt. 23-bis e 47.
Ultimo aggiornamento: 29/05/2007