Decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852

Regolamento generale sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica

Art. 1

Il governo delle Accademie e degli Istituti di belle arti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1912, n. 734, è commesso ad un presidente o ad un direttore assistiti dal collegio dei professori e da un collegio costituito secondo le speciali norme stabilite dal presente regolamento per ciascuna categoria di istituti.

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

Governo degli istituti

Art. 2

Nelle Accademie e negli Istituti di belle arti dove il ruolo organico porta un presidente in luogo di un direttore, il presidente ha le funzioni di direttore e s'intende sostituito al direttore in tutte le disposizioni che lo riguardano nel presente regolamento.

Art. 3

La nomina dei presidenti e dei direttori delle Accademie e degli Istituti di belle arti è fatta secondo le norme dei rispettivi statuti o regolamenti organici. In mancanza di tali norme la nomina deve cadere, sopra proposta del Ministro dell'istruzione, di regola fra i professori titolari del rispettivo istituto e, quando circostanze eccezionali lo consiglino, anche fra persone estranee all'istituto, di riconosciuta competenza e cultura nelle speciali discipline; in tal caso potrà essere assegnata al nominato un'indennità maggiore di quella stabilita per l'ufficio direttivo nei singoli ruoli organici.

Art. 4

La nomina dei direttori e degli istituti musicali e delle scuole di recitazione è fatta secondo le norme dei rispettivi statuti o regolamenti organici. In mancanza di tali norme la nomina deve avvenire, sopra proposta del Ministro dell'istruzione, o mediante scelta fra i cultori dell'arte musicale o drammatica di riconosciuto valore ed esperienza, o per pubblico concorso.

Capo II

Personale insegnante

I - Concorsi alle cattedre vacanti

a) Ammissione ai concorsi

Art. 5

I ricorsi alle cattedre vacanti negli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica sono banditi dal Ministero dell'istruzione pubblica (direzione generale per le antichità e le belle arti) con decreto a firma del Ministro o del Sottosegretario di Stato.

Ai concorrenti è assegnato per la presentazione dei titoli e dei documenti richiesti un tempo non inferiore ad un mese dalla data della pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Nessun titolo o documento può essere accettato dopo la scadenza del concorso la quale avrà come ultimo termine le ore 19 del giorno fissato. E' ammesso soltanto che i concorrenti possano, ad invito del Ministero, regolarizzare i documenti legali, già presentati in tempo utile con la domanda.

Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non sono prese in considerazione.

Art. 6

I documenti che debbono accompagnare la domanda, e la cui mancanza produce l'esclusione dal concorso, sono:

1) certificato di nascita dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 né superiore ad anni 40;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di sana costituzione fisica;

4) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

5) certificato di moralità e di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

6) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento se si tratti di personale maschile.

Gli atti debbono essere debitamente legalizzati e, salvi i certificati di cui ai nn. 1 e 6, di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso.

Tutti i concorrenti debbono allegare alla domanda un elenco esatto dei titoli che la corredano e indicare in essa il proprio indirizzo.

Art. 7

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti di cui all'articolo precedente.

b) Procedimento dei concorsi

Art. 8

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre vacanti negli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica sono normalmente composte di tre membri, nominati dal Ministro dell'istruzione pubblica.

E' però in facoltà del Ministro di costituire commissioni esaminatrici di cinque membri invece che di tre.

Delle commissioni farà sempre parte un rappresentante dell'istituto in cui la cattedra è vacante, scelto dal Ministro sopra una terna proposta dal consiglio dell'istituto stesso.

Art. 9

Non può far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi chi è parente o affine di alcuno dei concorrenti, fino al quarto grado civile incluso e, qualora sia stato prescelto, deve avvertire il Ministro per l'opportuna surrogazione. Non possono far parte della stessa commissione membri che siano tra loro parenti od affini nel grado suddetto.

Art. 10

La commissione, prima di intraprendere i suoi lavori, nella prima adunanza elegge nel proprio seno il presidente e il relatore.

Nel caso di impedimento di qualcuno dei membri della commissione, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto dal Ministro. Se il commissario impedito è il rappresentante dell'istituto, sarà sostituito da un altro scelto nella terna di cui all'art. 8.

Un funzionario della direzione generale per le antichità e le belle arti assiste quale segretario la commissione e compila i processi verbali delle adunanze.

Art. 11

La commissione prende in esame i titoli, i lavori e i documenti tecnici e didattici presentati dai concorrenti ed ha facoltà di proporre per la nomina non più di tre candidati in ordine di merito.

Qualora il primo proposto, all'uopo interpellato dal Ministero, dichiari di non accettare la nomina, il Ministro potrà nominare al suo posto il candidato graduato subito dopo di lui nella terna dei proposti; e così il terzo dopo il rifiuto del secondo.

Nel caso di votazione di pari merito fra due concorrenti il Ministero applicherà per la precedenza nell'offerta del posto i criteri di cui all'art. 8 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756 per l'applicazione della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili, salvo che, in riguardo all'età, sarà data la preferenza al concorrente più giovane.

Art. 12

La commissione deve redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonché l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.

Ogni commissario può chiedere che nei verbali delle adunanze si faccia menzione dei motivi del suo giudizio e delle osservazioni da lui fatte sul giudizio della maggioranza. In caso di divergenza di parere la minoranza della commissione ha il diritto di far risultare le proprie ragioni nella relazione della commissione ed anche di esporle al Ministro in separata relazione.

Art. 13

Qualora il concorso sia stato bandito per titoli e per esame la commissione ha l'obbligo di chiamare tutti i concorrenti a sostenere le prove prescritte nel bando di concorso, dando partecipazione agli interessati, per mezzo di telegrammi o di lettere raccomandate, del giorno e dell'ora in cui si inizieranno le prove stesse.

Frattanto la commissione procede all'esame dei titoli e alla loro valutazione, per la quale ciascun commissario dispone di 5 decimi. Ciascuna prova d'esame viene poi classificata dai singoli commissari con punti da 0 a 10, e di tali classificazioni si fa la media.

Dalle medie delle singole classificazioni si ricava poi la media generale delle prove, che per la proposta di nomina al posto vacante non può essere inferiore ad otto decimi.

Per essere designato vincitore del concorso il concorrente deve riportare non meno di undici quindicesimi nella somma della media generale delle prove e della media dei punti assegnati dai singoli commissari ai titoli. In caso di parità nella somma predetta ha la precedenza colui che è superiore nella media delle prove; in caso di parità in entrambi i coefficienti si applicano per la precedenza i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 11 di questo regolamento.

Art. 14

Nel caso in cui il concorso sia stato bandito per titoli e, occorrendo, anche per esame, la commissione deve anzitutto procedere alla valutazione dei titoli dei concorrenti. Quando la commissione sia concorde nel ritenere che i titoli esaminati non diano sufficiente affidamento per la sicura designazione di uno o più candidati meritevoli della nomina, essa delibererà con regolare votazione di procedere all'esperimento dell'esame.

Essa potrà invitare alla prova tutti i concorrenti, od anche soltanto quelli che abbiano presentato titoli più importanti sebbene non sufficienti per il giudizio definitivo.

Di tali deliberazioni sarà subito informato il Ministero, dopo di che, per l'espletamento del concorso, la commissione seguirà la procedura di cui all'articolo precedente.

Art. 15

L'accettazione o il rifiuto della nomina da parte del vincitore di un concorso deve risultare da apposita dichiarazione scritta; ma si considera come avente fatto dichiarazione di rifiuto anche chi risulti irreperibile, o che, ricevuta la comunicazione della nomina, lasci passare venti giorni dalla consegna della lettera senza rispondere.

A tale uopo la comunicazione vien fatta nell'interno dello Stato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ove il vincitore del concorso risieda all'estero è data facoltà al Ministero di concedere un ampio termine per la risposta.

Art. 16

A coloro che sono chiamati a far parte delle commissioni di cui ai precedenti articoli, è corrisposta una diarie di lire diciotto per il tempo durante il quale debbono soggiornare fuori della loro residenza. Ai membri delle commissioni che sono funzionari dello Stato vengono corrisposte le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dai RR.DD. del 14 settembre 1862, n. 840 e 23 maggio 1907, n. 428, ed è loro rimborsata la spesa di viaggio in prima classe, qualunque sia lo stipendio di cui godono.

La diaria è di lire dieci per coloro ai quali sono affidate missioni nel luogo di loro residenza e viene computata per i soli giorni in cui le commissioni stesse tengano adunanze ed essi vi siano intervenuti.

II - Conferma degli insegnanti - Ispezioni

Art. 17

Le ispezioni per l'accertamento dei risultati dell'insegnamento impartito nel triennio di prova dai professori nominati per concorso sono ordinate dal Ministero verso la fine dell'anno scolastico a scuole aperte.

Esse possono essere affidate ad un insegnante della materia di riconosciuto valore appartenente ad altri istituti governativi o non governativi e di grado non inferiore a quello dell'insegnante sottoposto ad ispezione, od anche a persona estranea ad essi ma di indiscutibile competenza, oppure ad una commissione di tre membri, due dei quali almeno specialisti nella materia.

Il direttore dell'istituto può far parte della commissione.

Quando il direttore dell'istituto non faccia parte della commissione, ovvero l'ispezione sia commessa ad una singola persona, il direttore stesso sarà invitato ad esprimere il suo parere motivato in merito alla conferma dell'insegnante.

Art. 18

Ogni qual volta il Ministro, su parere della sezione III del consiglio superiore di belle arti o della competente sezione della commissione permanente per le arti musicale e drammatica, abbia accordato all'insegnante il prolungamento del periodo di prova per un quarto anno, l'ispezione definitiva per l'accertamento dei risultati dell'insegnamento sarà sempre affidata ad una commissione di tre membri e ne farà parte il direttore dell'istituto.

Art. 19

Non è ammesso ricorso sui giudizi di merito emessi dagli ispettori.

L'insegnante però potrà ricorrere al Ministro per irregolarità di procedura, come pure potrà denunciare il caso di grave incompatibilità morale nella persona o in alcuna delle persone delegate a giudicarlo, fornendo le prove del suo asserto. Qualora le ragioni del ricorrente siano riconosciute fondate, se si tratterà di ispezione alla fine del triennio, il Ministro accorderà senz'altro la proroga di un anno; se si tratterà invece di ispezione definitiva alla fine del quadriennio il Ministro potrà annullare l'ispezione e ripeterla affidandola ad altra commissione di cinque membri, compreso il direttore dell'istituto.

Quest'ultimo giudizio sarà considerato definitivo ed inappellabile.

III - Trasferimenti

Art. 20

Il passaggio di un insegnante da uno ad altro istituto ha luogo, di regola, su domanda dell'insegnante medesimo, quando il posto richiesto sia vacante, ovvero quando sia intervenuto accordo per uno scambio di residenza fra due insegnanti della stessa materia ed entrambi ne abbiano fatto domanda al Ministero.

Constatata la possibilità del passaggio di un insegnante da un istituto all'altro, il Ministero, in esecuzione del disposto dell'art. 14 della legge 6 luglio 1912, n. 734, e ove decida di valersi della facoltà di ordinare il trasferimento, interpella il consiglio dell'istituto a cui l'insegnante chiede di essere trasferito e trasmette quindi gli atti alla sezione III del consiglio superiore di belle arti o alla competente sezione della commissione permanente per le arti musicale e drammatica.

Art. 21

Il trasferimento di un insegnante da un istituto all'altro può anche essere ordinato dal Ministro per ragioni di servizio, le quali potranno essere comunicate all'interessato, ove ne faccia domanda.

Art. 22

Tra le ragioni di servizio per le quali può ordinarsi il trasferimento sono compresi tutti i fatti che rendono la permanenza dell'insegnante in una data sede incompatibile col buon andamento didattico e disciplinare dell'istituto, anche se non costituiscano colpa punibile in via disciplinare.

Qualora nei ruoli di altri istituti non siano vacanti cattedre di pari materia e grado e non sia neppur possibile provvedere mediante il cambio con altro professore, il Ministero avrà facoltà, nei casi di grave incompatibilità riconosciuta da un'inchiesta ministeriale, di comandare l'insegnante in altro istituto provvedendo alla temporanea supplenza di lui fino a che si verifichi la possibilità di una sistemazione definitiva.

Art. 23

Salvo il caso di assoluta ed urgente necessità, il passaggio di un professore da uno ad altro istituto si effettuerà soltanto al principio dell'anno scolastico.

L'insegnante trasferito per ragioni di servizio che nel termine prescrittogli non abbia raggiunta la residenza, sarà dichiarato dimissionario, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dal Ministero.

Art. 24

Gli insegnanti trasferiti da un istituto all'altro per effetto di uno speciale concorso da essi vinto e per quelli trasferiti per ragioni di servizio hanno diritto all'indennità di trasferimento.

IV - Collocamento a riposo, in disponibilità, in aspettativa. Dispensa dal servizio. - Dimissioni

Art. 25

Gli insegnanti degli Istituti di belle arti e di musica quando abbiano compiuto il 70° anno di età, saranno collocati a riposo.

L'insegnante potrà esser collocato a riposto anche dopo 30 anni di servizio, pur non avendo raggiunto il 70° anno di età, quando, a giudizio della III sezione del consiglio superiore per le antichità e belle arti e della competente sezione della commissione permanente per le arti musicale e drammatica, non sia più idoneo all'insegnamento.

L'insegnante collocato a riposo potrà essere nominato professore emerito quando abbia acquistato speciali benemerenze.

Art. 26

Agli insegnanti di cui sia stata proposta la dispensa dal servizio in conformità dell'art. 19 della legge, sarà dato preavviso, almeno quindici giorni prima, della riunione della sezione III del consiglio superiore di belle arti o della sezione competente della commissione permanente per le arti musicale e drammatica, ed essi potranno chiedere di essere sentiti personalmente ovvero inviare per iscritto le loro deduzioni nel termine che sarà loro prefisso.

Art. 27

Per quanto concerne il collocamento in disponibilità ed in aspettativa e la dimissione, sia volontaria sia dichiarata di ufficio, i direttori e gli insegnanti degli Istituti di belle arti e di musica sono sottoposti alle disposizioni del Testo Unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili (22 novembre 1908, n. 693) e del relativo regolamento (24 novembre 1908, n. 756).

Art. 28

Il richiamo di un insegnante dall'aspettativa concessa per motivi di famiglia non può aver luogo entro il periodo tra il 1° maggio e il 1° ottobre, salvo che in tale periodo scada il termine massimo per cui l'aspettativa può essere concessa.

V - Congedi e supplenze

Art. 29

Gli insegnanti, godendo il beneficio delle vacanze annuali, non possono normalmente ottenere congedi durante l'anno scolastico.

E' fatta eccezione per il caso di gravi motivi di salute, nel quale il Ministero potrà accordare un congedo non eccedente i due mesi e provvedere alla relativa supplenza.

Art. 30

Il direttore dell'istituto può concedere per giustificati motivi al personale insegnante, amministrativo e di servizio, congedi straordinari di non oltre dieci giorni complessivi durante l'anno scolastico.

Art. 31

L'insegnante che dovesse assentarsi dalle scuole per attendere ad importanti lavori dell'arte sua, potrà eccezionalmente ottenerne il permesso dal Ministero, fino al limite massimo di due mesi, sentito il parere del direttore dell'istituto e quando ciò sia riconosciuto compatibile con le esigenze dell'insegnamento. Qualora le necessità del lavoro intrapreso costringano l'insegnante ad assentarsi per un tempo maggiore di due mesi, potrà essergli concesso oltre detto termine, l'aspettativa per motivi di famiglia, a norma delle disposizioni del Testo Unico sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693 e tenute presenti le disposizioni di cui all'art. 28 di questo regolamento.

L'insegnante, assente per ragioni dell'arte sua, ha l'obbligo di corrispondere al supplente un assegno non inferiore alla metà del proprio stipendio per il tempo in cui egli è in congedo.

Art. 32

Le cattedre, che per qualsiasi ragione si rendano vacanti in un istituto, possono essere affidate a supplenti nominati dal Ministero su proposta del direttore dell'istituto; la durata della supplenza non oltrepasserà in nessun caso il 31 luglio di ciascun anno.

Nello stesso modo si farà luogo alla nomina di un supplente in sostituzione dell'insegnante di ruolo nei casi di congedi superanti i dieci giorni e nei casi di aspettativa.

Ai supplenti è corrisposta una retribuzione non inferiore alla metà dello stipendio del posto di ruolo.

VI - Obblighi e divieti

Art. 33

Tutti gli insegnanti hanno l'obbligo di dimorare nella città dove ha sede l'istituto nel quale insegnano.

Potrà, però, eccezionalmente e per seri motivi, essere un insegnante autorizzato dal Ministero a risiedere in località vicina a quella ove esercita il suo ufficio, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei suoi obblighi di insegnante. L'autorizzazione concessa potrà essere revocata per esigenze di servizio.

Art. 34

Non è consentito ad alcun insegnante di cumulare più di due insegnamenti, siano essi conferiti come incarichi straordinari, o come classi aggiunte o come supplenze.

Art. 35

E' fatto rigoroso divieto a tutti gli insegnanti di impartire agli alunni dell'istituto lezioni private e di rilasciare loro certificati per qualsiasi titolo.

Nel periodo delle vacanze i professori possono impartire lezioni private ai loro alunni. Se però alla fine di tale periodo d'insegnamento alcuno di essi alunni deve dare esami, il professore non può far parte della commissione chiamata a giudicarli.

Il direttore deve invigilare e provvedere a che nessun professore dia alloggio o pensione ad alunni nella propria casa, accetti donativi dagli alunni, venda loro libri, strumenti o qualsiasi altro oggetto.

Quegli insegnanti che danno lezioni private a giovani estranei all'istituto devono dare comunicazione scritta dei loro nomi al direttore, e non potranno far parte della commissione che dovrà esaminarli.

Art. 36

I professori non possono impartire l'insegnamento presso altre scuole artistiche o musicali se non ottengono il consenso del Ministero su parere favorevole del direttore dell'istituto.

VII - Disciplina

Art. 37

All'insegnante sottoposto a procedimento disciplinare è data comunicazione per iscritto, a cura del Ministero, dei fatti che gli sono addebitati, con invito a presentare nel termine prefissogli le proprie giustificazioni. Egli ha inoltre il diritto di esporre al Consesso giudicante le proprie ragioni.

Qualora il Consesso giudicante richieda al Ministero un'inchiesta e da questa emergano nuovi fatti e circostanze, sarà formulato un atto di accusa supplementare ripetendosi la procedura di cui sopra.

Art. 38

Sono applicabili agli insegnanti degli Istituti di belle arti e di musica, in quanto non sia diversamente disposto dalla legge 6 luglio 1912, n. 734 e dal presente regolamento, le disposizioni di cui agli artt. 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 della legge 22 novembre 1908, n. 693 sullo stato giuridico degli impiegati civili e agli artt. 52, 53, 54 e 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

Capo III

Personale di segreteria ed economato

Art. 39

Il personale di segreteria ed economato degli istituti di belle arti e di musica consta dei segretari, degli economi-cassieri e degli aggiunti di segreteria appartenenti ai ruoli organici annessi alla legge 6 luglio 1912 (tab. B) e destinati dal Ministero a ciascun istituto.

Le promozioni di classe nelle singole categorie di detto personale si conferiscono un terzo per merito e due terzi per anzianità accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta. I posti che risultano vacanti nelle ultime classi, in seguito alle promozioni, sono messi a concorso a norma di legge. Il Ministero può anche, per ragioni di servizio e in previsione delle promozioni da farsi, bandire i concorsi per un numero di posti dell'ultima classe eguale a quello dei posti vacanti nelle classi superiori e fare le nuove nomine in soprannumero. Così può fare le promozioni in soprannumero tra le varie classi sempreché resti un egual numero di posti scoperti nelle classi superiori.

Art. 40

Il segretario cura la corrispondenza, ordina e conserva l'archivio, inscrive gli alunni e serba nota delle loro classificazioni, promozioni e licenze, assiste alle sedute del consiglio dell'istituto e del collegio dei professori, ne redige i verbali e gli atti, vigila sulla disciplina degli impiegati subordinati, degli alunni e dei custodi inservienti, eseguisce quanto è deliberato dal direttore dell'istituto, dal consiglio e dal collegio e adempie a tutte le altre funzioni affidategli dal presente regolamento.

Art. 41

Nei maggiori istituti, dove più intenso è il lavoro e dove sono più numerosi gli impiegati, il direttore può separare la segreteria per la parte amministrativa da quella per la parte scolastica ed artistica, affidando la direzione di ciascuna sezione ad un segretario.

Art. 42

L'economo-cassiere tiene la cassa e i registri di contabilità; riscuote i fondi forniti dal Ministero in anticipazione: eseguisce i pagamenti in base a ordini scritti o firmati dal direttore dell'istituto; compila i resoconti; ha la consegna di tutti gli oggetti appartenenti all'istituto, ne tiene esatto inventario e ne risponde. Egli è tenuto a prestare un'adeguata cauzione a norma di legge.

E' dovere dell'economo di preparare lo schema del bilancio preventivo e redigere il consuntivo su ciascun annuale; prendere nota degli impegni di spesa assunti dall'istituto su ciascun capitolo del bilancio; redigere alla fine di ogni trimestre la situazione dei capitoli o vigilare a che non si verifichino eccedenze di spesa al termine dell'esercizio finanziario.

Negli istituti dove manchi l'economo-cassiere, le sue funzioni saranno dal Ministero affidate ad un segretario su proposta del direttore dell'istituto, previo versamento della necessaria e adeguata cauzione a norma di legge.

Art. 43

Il direttore dell'istituto, assistito dal segretario o da un ragioniere di sua fiducia, farà due volte all'anno e senza alcun preavviso il riscontro della cassa.

Art. 44

Gli aggiunti di segreteria eseguiscono il lavoro di copiatura, coadiuvano il segretario e l'economo nelle funzioni di segreteria e di contabilità e nella vigilanza sulle cose e sul personale dell'istituto e adempiono le speciali attribuzioni affidate loro dal direttore.

Art. 45

Gli economi-cassieri non possono cumulare alcun altro incarico retribuito di funzioni amministrative nell'istituto.

I segretari non possono cumulare più di un altro incarico retribuito sia di funzioni amministrative sia di insegnamento (quando ne abbiano i titoli).

Non sono considerate agli effetti del presente articolo le remunerazioni per lavori straordinari eseguiti una volta tanto fuori dell'orario normale, i compensi per la maggior opera prestata in occasione di esami, esercitazioni, saggi, esposizioni e simili. Questi lavori straordinari saranno equamente ripartiti tra i funzionari di segreteria che abbiano le attitudini per compierli.

Art. 46

Negli uffici di segreteria e di economato di ciascun istituto, oltre al giornale di cassa e ai registri relativi all'inventario dei beni mobili e alle anticipazioni, di cui agli artt. 28, 29, 31 e 375 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, devono impiantarsi e tenersi al corrente i seguenti registri: una rubrica o un protocollo generale della corrispondenza ufficiale; un copia-lettere per la corrispondenza minuta e con i capi di famiglia; un registro-matricola degli alunni e un registro matricola degli inscritti alle scuole operaie e alla scuola libera del nudo; i registri per le votazioni di ciascun insegnante sul profitto, sulla frequenza e sulla condotta dei propri allievi; un registro di presenza per il personale insegnante, un altro per il personale amministrativo, disciplinare, di biblioteca e un terzo per il personale di servizio; un libro dei verbali delle adunanze del consiglio dell'istituto e un altro di quelli delle adunanze del collegio dei professori; un registro della dotazione ripartita secondo i capitoli e divisa in articoli con lo stato analitico dei pagamenti e delle rimanenze; un registro dei conti correnti con i fornitori; un repertorio per i contratti; un registro per le tasse scolastiche e per le propine agli esaminatori; le liste elettorali degli artisti e tutti quegli altri documenti che siano richiesti dal presente regolamento e dalle esigenze scolastiche.

In quegli istituti dove si tengono sessioni di esame per il conseguimento del diploma di professore di disegno architettonico e per l'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie, la segreteria deve tenere al corrente anche un registro distinto dei candidati e dei risultati delle prove per ciascuno di detti esami.

Art. 47

Ogni richiesta dei professori o degli impiegati per acquisto di materiale didattico, artistico, scientifico e di cancelleria deve essere scritta su apposito bollettario a madre e figlia, firmata dal richiedente e consegnata al segretario affinché la sottoponga all'approvazione del direttore dell'istituto.

La consegna delle cose soggette a consumo deve risultare dallo stesso bollettario con la firma del ricevente. Gli altri oggetti vengono inventariati, previo collaudo, quando trattisi di istrumenti, macchine e simili. I libri sono immessi e catalogati in biblioteca prima di essere dati in lettura o forniti alle scuole.

Art. 48

L'orario giornaliero cui sono obbligati gli impiegati di segreteria ed economato è di sette ore; esso può essere prolungato in caso di urgente necessità per disposizione del direttore dell'istituto.

L'orario può essere diviso o continuato secondo le disposizioni interne emanate da ciascun direttore per i singoli impiegati, e potrà essere mutato secondo le esigenze del servizio.

Art. 49

Le segreterie non possono rilasciare alcun certificato o copia o estratto d'atti e di registri, se la domanda non sia stata presentata in carta bollata da lire 1 e se il direttore dell'istituto non ne abbia dato l'autorizzazione.

Il segretario può firmare i certificati e attestare che le copie e gli estratti sono conformi agli originali.

Capo IV

Personale di servizio

Art. 50

Il personale di servizio, composto dei custodi-inservienti, è sottoposto al direttore dell'istituto e a chi ne fa le veci.

Il segretario ha la responsabilità della perfetta esecuzione degli ordini del direttore ed esercita anche la sorveglianza diretta sulla disciplina e sul buon andamento del servizio da parte dei custodi-inservienti, eccezion fatta per quegli istituti nei quali tale mansione è affidata ad un ispettore o ad un ispettore capo.

Art. 51

La nomina dei custodi-inservienti è fatta dal Ministero, al quale spetta pure di ordinare la destinazione del personale di servizio ai singoli istituti.

Le promozioni di classe dei custodi-inservienti hanno luogo in ordine di anzianità senza demerito e sono fatte con decreto ministeriale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 61 del presente regolamento.

Art. 52

I custodi-inservienti hanno l'obbligo di provvedere all'ordine, alla pulizia e alla sorveglianza di tutti i locali e di osservare tutte quelle disposizioni che sono contenute nei regolamenti interni di ciascun istituto e che vengono impartite verbalmente o con speciali ordini interni di servizio.

I custodi-inservienti non devono allontanarsi dal posto loro assegnato se non per ragioni di servizio e soltanto dopo averne ottenuto il permesso dal segretario o da quell'altro funzionario che sia stato espressamente incaricato di vigilare sulla disciplina del personale di servizio.

E' vietato ai custodi-inservienti di accettare mance; di fumare nei locali dell'istituto; di recare disturbo nelle scuole con discorsi ad alta voce o in altro modo; di ingerirsi, in qualsiasi modo, per conto degli interessati o di interposte persone negli affari dell'istituto o di darne notizia.

Art. 53

I custodi-inservienti vestono una divisa uniforme per ogni istituto, che viene gratuitamente fornita dall'Amministrazione.

Essi hanno l'obbligo di conservarla in buono stato, dovendo essa normalmente durare non meno di due anni, e nel caso di anticipato deperimento, attribuibile a negligenza, saranno puniti con misure disciplinari e saranno tenuti a rifondere all'Amministrazione il danno.

Art. 54

L'orario quotidiano di servizio effettivo è di nove ore durante l'anno scolastico, di sette ore durante il periodo delle vacanze estive.

Il servizio, nelle domeniche e nelle feste ufficiali, è limitato alle ore antimeridiane, secondo un turno stabilito dal direttore dell'istituto.

Negli altri giorni di vacanze, l'orario del servizio è stabilito dal segretario o dall'ispettore capo secondo le disposizioni interne di ciascun istituto.

Per i custodi-inservienti vi è in ciascun istituto un registro dove essi segnano giornalmente l'ora in cui entrano ed escono dall'istituto apponendovi la loro firma.

Art. 55

Uno dei custodi-inservienti di ciascun istituto è adibito all'ufficio di portinaio ed ha l'alloggio nell'istituto stesso.

Oltre alla custodia del locale, anche nelle ore in cui l'istituto non funziona, è dovere del portinaio:

a) non permettere l'entrata nell'istituto a persone estranee senza essersi informato di ciò che desiderano;

b) non permettere l'uscita di qualsiasi oggetto appartenente all'istituto senza un corrispondente ordine superiore;

c) rispondere alle chiamate telefoniche anche nelle ore e nei giorni in cui gli uffici sono chiusi.

Art. 56

Nel periodo delle vacanze estive possono essere concessi a ciascun custode-inserviente sino a venti giorni di congedo, sempre che non lo vietino le esigenze dell'istituto.

Per causa grave, debitamente comprovata, il congedo potrà essere prolungato sino ad un massimo di due mesi, ed essere concesso anche in altri periodi dell'anno, con disposizione del Ministero, che provvederà alla supplenza sulla proposta del direttore dell'istituto.

Art. 57

Per il personale di servizio sono inviate al Ministero entro il mese di agosto di ogni anno dai direttori degli istituti note informative, secondo i moduli stabiliti dal Ministero medesimo.

Art. 58

Sono estese, in quanto siano applicabili, al personale di servizio degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica le disposizioni del Testo Unico sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693 e del relativo regolamento generale 24 novembre 1908 n. 756, riguardanti le incompatibilità, il cumulo degli impieghi, l'obbligo di residenza, i trasferimenti l'aspettativa, la disponibilità, le dimissioni, la dispensa dal servizio e la riammissione in servizio.

Art. 59

Ai custodi-inservienti sottoposti a procedimento disciplinare viene data comunicazione per iscritto dei fatti che sono loro addebitati, con invito a presentare le proprie giustificazioni nel termine di dieci giorni.

Detto termine potrà essere abbreviato o protratto, in caso di giustificata necessità.

L'incolpato potrà chiedere di esporre personalmente le sue ragioni alla commissione disciplinare, di cui all'art. 61.

Art. 60

Le pene disciplinari per il personale di servizio, a seconda della gravità della mancanza commessa, sono le seguenti:

1) ammonizione verbale o scritta;

2) censura;

3) sospensione dallo stipendio fino a quindici giorni;

4) sospensione dal grado e dallo stipendio per un periodo superiore a quindici giorni;

5) destituzione.

Art. 61

L'ammonizione è inflitta dal direttore dell'istituto.

La censura è inflitta dal Ministro, sentito il parere del consiglio dell'istituto.

Le pene, di cui ai nn. 3, 4 e 5, sono inflitte dal Ministro, su deliberazione di una speciale commissione disciplinare composta del direttore generale per le antichità e le belle arti, presidente del direttore capo della divisione da cui dipende il personale degli istituti d'arte e di un direttore o professore degli istituti suddetti, scelto volta per volta dal Ministro.

Un funzionario della direzione generale per le antichità e le belle arti adempie le funzioni di segretario.

Art. 62

La commissione disciplinare di cui all'articolo precedente ha facoltà di procedere all'interrogatorio dell'incolpato, qualora lo ritenga opportuno ed ogni volta che l'interessato ne faccia espressa domanda al Ministero.

Art. 63

Nei casi di grave mancanza il Ministro può, per assicurare il mantenimento della disciplina e per il decoro dell'istituto, in attesa dei risultati del procedimento disciplinare, sospendere dal grado e dallo stipendio, per un periodo di tempo indeterminato, i custodi-inservienti, salvo a determinare i limiti della sospensione in seguito al parere della commissione disciplinare.

Il Ministro può anche, con disposizione telegrafica, trasferire l'inserviente colpevole di grave mancanza ad altro istituto.

L'inserviente che non ottemperi a quest'ordine nel tempo prescritto sarà dichiarato dimissionario.

Art. 64

Il Ministro sospenderà immediatamente dal grado e dallo stipendio i custodi-inservienti sottoposti a procedimento penale per quei reati che comportino mandato di cattura e per tutti i reati che ledano gravemente l'onore.

Capo V

Tasse scolastiche

Art. 65

Tutti coloro che chiedono di essere inscritti in uno qualunque dei corsi delle Accademie e degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica debbono pagare la tassa di inscrizione annuale fissata dalle tabb. D ed E della legge 6 luglio 1912, n. 734. Tale pagamento può essere eseguito in due rate, da versarsi all'ufficio del registro, la prima del mese di ottobre avanti l'inizio delle lezioni, la seconda non più tardi del 31 marzo.

All'atto dell'inscrizione l'alunno deve presentare al direttore dell'istituto la quietanza del pagamento della prima rata della tassa.

Coloro che entro il 31 marzo non abbiano pagato la seconda rata della tassa di inscrizione, sono inderogabilmente allontanati dall'istituto.

Agli effetti del pagamento delle tasse il corso inferiore degli Istituti di belle arti deve intendersi corrispondente al primo periodo del corso comune e il corso medio al secondo periodo del corso comune.

Art. 66

Tutti gli alunni che intendono di sostenere gli esami di licenza di qualsiasi grado da uno qualunque dei corsi degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica, debbono, per esservi ammessi unire alla domanda la quietanza comprovante il pagamento della tassa stabilita.

Coloro che non abbiano superato tutte le prove d'esame nelle sessioni a cui dà diritto il pagamento delle tasse suindicate, qualora vogliano essere nuovamente ammessi agli esami negli anni successivi, dovranno pagare per intero la tassa relativa.

Art. 67

Nessun alunno è ammesso agli esami di ammissione, revisione, riparazione e licenza se non è in piena regola col pagamento delle tasse scolastiche per l'anno in corso.

Non si accetta la tassa per l'ammissione agli esami di licenza se l'alunno non è in regola con la tassa annuale.

Art. 68

L'alunno il quale abbandona l'istituto senza avere soddisfatto il pagamento della seconda rata della tassa di inscrizione annuale non può essere ammesso né in quell'anno né nei successivi a frequentare le lezioni o a sostenere esami nello stesso od in altro istituto se prima non abbia integrato il pagamento delle tasse dovute per l'anno in cui abbandonò la scuola.

Art. 69

La tassa per l'inscrizione alle scuole libere del nudo negli Istituti di belle arti, fissata nella citata tab. D della legge 6 luglio 1912, n. 734, è pagata soltanto da coloro che non sono regolarmente inscritti come alunni nel terzo anno del corso medio e nei corsi liberi superiori degli istituti medesimi.

Art. 70

Possono essere di anno in anno dispensati dal pagamento delle tasse d'inscrizione e di licenza gli alunni degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica che appartenendo a famiglia di disagiata condizione economica, si siano distinti per valore e diligenza negli studi ed abbiano tenuta buona condotta.

Le domande di esenzione dalla tassa di inscrizione annuale, scritte su carta da bollo da lire 1 debbono essere presentate alla segreteria nella seconda quindicina del mese di settembre, le domande di esenzione dalla tassa di licenza entro il mese di maggio.

Art. 71

La condizione disagiata della famiglia viene valutata, tenuto conto delle condizioni locali, in base ad attestati del Sindaco del Comune ove la famiglia risiede, e nell'agenzia delle imposte, da cui il Comune dipende, nei quali dovranno rispettivamente essere indicati il numero e la professione dei componenti la famiglia e le imposte e tasse che la famiglia paga al Comune, alla provincia e allo Stato. Per le informazioni da richiedersi ai Comuni si adotterà il questionario posto in fine del presente regolamento (si omette).

Tali documenti allegati alle relative domande, debbono essere spediti dal segretario dell'istituto all'Intendenza di finanza della provincia. L'Intendenza, esaminati i documenti ed accertata con ogni mezzo la vera condizione economica di ciascuna famiglia in rapporto alle condizioni del luogo di residenza, restituirà, entro un mese dal ricevimento, le domande e i documenti al direttore dell'istituto concedendo o negando il nulla osta.

Art. 72

La dispensa dal pagamento delle tasse, di cui ai precedenti articoli, è concessa con deliberazione del consiglio dell'istituto, il quale preso atto del nulla osta dell'Intendenza di finanza, delibera sulla base dei risultati delle votazioni annuali e dello scrutinio finale degli esami, nonché delle relazioni dei professori e degli ispettori sulla condotta dell'alunno.

Art. 73

Possono essere dispensati dal pagamento della tassa di inscrizione annuale e di licenza dal corso inferiore a medio negli istituti di belle arti quegli alunni che, oltre ad avere serbato ottima condotta durante l'anno, abbiano riportato dalle prove d'esame e dallo scrutinio finale una media complessiva non inferiore ad 8 decimi nelle materie artistiche e non inferiore a 7 decimi nelle altre materie.

Potrà accordarsi la dispensa dalle tasse anche all'alunno che abbia riportato una media non inferiore a 9 decimi nelle materie artistiche e non meno di 6 decimi in ciascuna delle altre materie.

Art. 74

Per la dispensa dalla tassa di inscrizione al primo anno del corso inferiore negli Istituti di belle arti si richiede, oltre la prova della disagiata condizione economica, che l'alunno abbia ottenuto una media complessiva di punti 8 nella licenza dalla sesta classe della scuola elementare, ed abbia conseguito nell'esame preliminare di ammissione all'istituto, una media complessiva di punti 8 e non meno di 7 punti in ciascuna materia.

Per la dispensa dalla tassa d'inscrizione al primo anno dei corsi liberi superiori negli Istituti di belle arti il profitto negli studi sarà dimostrato dal risultato degli esami di cui all'art. 107. Per la dispensa dalla tassa d'inscrizione al secondo anno si terrà conto del giudizio sul complesso dei lavori compiuti da ciascun alunno durante il primo anno; per la dispensa dalla tassa di licenza varrà il giudizio complessivo sui lavori compiuti nel secondo anno e sulle prove dell'esame di licenza.

Art. 75

Negli Istituti di musica e d'arte drammatica possono essere esonerati dal pagamento della tassa d'inscrizione annuale gli alunni i quali, oltre a comprovare la loro disagiata condizione domestica e ad avere serbato ottima condotta abbiano riportato negli esami e nelle classificazioni bimestrali della materia principale una media complessiva non inferiore ad 8 decimi e una media non inferiore a 7 decimi nelle materie complementari.

Potrà accordarsi la dispensa dalle tasse anche all'alunno che abbia riportato una media non inferiore a 9 decimi nella materia principale e non meno di 6 decimi in ciascuna della materie complementari.

Sono dispensati di diritto dal pagamento delle tasse coloro che godono di una borsa di studio a carico del bilancio dell'istituto.

Art. 76

Possono essere dispensati dal pagamento della tassa di licenza normale e superiore negli istituti musicali e drammatici quegli alunni che, oltre ad avere comprovato la loro disagiata condizione economica o serbato ottima condotta, abbiano riportato nelle classificazioni bimestrali e negli esami le medie complessive indicate nell'articolo precedente.

Per gli alunni che giusta gli artt. 127 e 217 abbiano conseguito la dispensa dagli esami varranno, agli effetti dell'esonero dalle tasse, le medie delle classificazioni bimestrali.

Art. 77

Gli alunni candidati agli esami di licenza di qualsiasi grado debbono pagare la tassa fissata per detti esami non più tardi di otto giorni prima dell'inizio di essi e rilasciare la quietanza presso la segreteria; diversamente non potranno sostenere esame alcuno.

Gli alunni che abbiano presentato domanda per la dispensa dalle tasse di licenza sono egualmente tenuti a pagare la tassa e presentarne, nel termine prescritto, la quietanza alla segreteria, salvo il rimborso della tassa pagata non appena, in base ai risultati degli esami, sia riconosciuto loro il diritto alla chiesta dispensa.

Potrà il direttore, sentito il consiglio, proporre al Ministero di esonerare in via eccezionale dal deposito della tassa qualche alunno di poverissima condizione il cui valore, unito alla buona condotta faccia presumere il conseguimento della dispensa.

Il direttore trasmetterà al Ministero i documenti comprovanti l'assoluta povertà dell'alunno e il parere favorevole del consiglio.

Art. 78

Sono esclusi dalla dispensa dalla tassa d'inscrizione annuale gli alunni degli Istituti musicali ammessi al primo anno del corso fondamentale e quelli ammessi al primo anno di un corso principale che non abbiano ancora superato l'esame di revisione.

Nel caso che il direttore abbia, a termini dell'art. 216, anticipato l'esame di revisione facendolo sostenere all'alunno non oltre il mese di marzo, l'alunno potrà essere dispensato dal pagamento della seconda rata della tassa.

Gli alunni ammessi ad un corso principale sono dispensati dal pagamento della tassa d'inscrizione annuale al corso fondamentale (teoria della musica e solfeggio) pur seguitando a frequentare anche questo corso.

Art. 79

Hanno diritto alla restituzione delle tasse sia d'inscrizione che di licenza coloro che, avendole pagate, ne sono in seguito dispensati.

Hanno parimenti diritto alla restituzione della tassa d'inscrizione coloro che non hanno iniziato il corso annuale di studio o lo hanno frequentato non oltre i primi dieci giorni di lezione, e della tassa di licenza coloro che non si sono presentati al relativo esame.

Hanno anche diritto alla restituzione della tassa già pagata coloro che, avendo chiesta l'ammissione alla scuola libera del nudo, non si siano presentati all'esame, di cui agli artt. 153 e 154 del presente regolamento.

La domanda di restituzione deve essere scritta su carta bollata da lire 1 e per i minori di età dovrà essere fatta dal padre o da chi ne tiene legalmente le veci.

Qualora se ne verifichino le condizioni, la restituzione è disposta mediante dichiarazione scritta dal direttore dell'istituto sulla domanda, di cui al comma precedente, la quale viene trasmessa con la relativa quietanza all'Intendenza di finanza nella cui giurisdizione è posto l'ufficio del registro presso il quale fu fatto il versamento e con l'indicazione della persona autorizzata a ritirare la somma.

Art. 80

Chi, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento per ottenere l'esonero totale o parziale, non possa, per giustificati motivi, frequentare la classe ottenne il titolo di ammissione o di promozione, o sostenere l'esame di licenza, conserva il diritto di domandare l'esonero per l'anno scolastico successivo.

Art. 81

Ai direttori e agli insegnanti che fanno parte delle Commissioni per gli esami di licenza dal corso inferiore e dal corso medio, di licenza dai corsi liberi superiori degli Istituti di belle arti e di licenza di grado normale e di grado superiore negli Istituti musicali sono corrisposte propine di esame nella misura seguente: detratto a favore dell'erario un decimo della tassa per gli esami di licenza di grado inferiore e medio o normale, e due decimi per gli esami di licenza di grado superiore, il rimanente viene diviso in quote fra gli esaminatori appartenenti al ruolo dell'Istituto, proporzionalmente al numero dei giorni in cui hanno partecipato alle sedute di esame.

La ripartizione delle propine è fatta alla fine di ciascuna sessione di esami con deliberazione del Consiglio dell'Istituto da approvarsi dal Ministero.

Art. 82

A ciascun esaminatore spetta una sola propina per ciascun candidato alla licenza, anche se l'esaminatore faccia parte di più di una commissione o sottocommissione. Non è corrisposta alcuna propina per gli esami sostenuti a titolo di riparazione, per i quali non è richiesto il pagamento di una nuova tassa.

Art. 83

(Abrogato)

Capo VI

Anno scolastico e vacanze

Art. 84

L'anno scolastico comincia col 15 ottobre e termina col 15 luglio, compresi di periodi degli esami. Le lezioni incominciano di regola col giorno 3 novembre.

Oltre le domeniche, [i genetliaci del Re e della Regina] e gli altri giorni festivi stabiliti con il R.D. 4 agosto 1913, n. 1207, sono concessi negli Istituti di belle arti e di musica e d'arte drammatica complessivamente 25 giorni di vacanza da distribuirsi dai direttori degli istituti nel periodo delle feste natalizie, di Capodanno, di Carnevale e di Pasqua, e nelle altre occasioni dipendenti da ragioni locali.

Il calendario scolastico comprendente i giorni di lezione e quelli di vacanza viene stabilito annualmente dal direttore dell'istituto in conformità delle disposizioni del presente regolamento ed è inviato entro il mese di novembre al Ministero per la debita approvazione, dopo di che viene pubblicato.

PARTE II

ISTITUTI DI BELLE ARTI

Capo I

Governo dell'istituto

a) Presidente o direttore

Art. 85

Il presidente o direttore, quale capo e rappresentante dell'istituto, provvede al buon andamento didattico, amministrativo e disciplinare di esso, cura la piena ed esatta osservanza di tutte le norme vigenti per l'istituto stesso ed esercita tutte le funzioni affidategli dal presente regolamento.

In caso di breve assenza egli può delegare le sue funzioni ad un professore titolare membro del consiglio.

Art. 86

Al termine dell'anno scolastico il direttore dell'istituto compila una particolareggiata relazione sull'andamento didattico, amministrativo e disciplinare dell'istituto, che viene trasmessa al Ministero entro il mese di agosto insieme con le note informative di tutto il personale, compilate secondo i moduli forniti dal Ministero.

b) Collegio dei professori

Art. 87

Il collegio dei professori è composti di tutti gli insegnanti dell'istituto, titolari, aggiunti e incaricati di ruolo, compresi i maestri dei corsi liberi superiori e, sotto la presidenza del direttore dell'istituto o del professore titolare all'uopo delegato, delibera sulle questioni riguardanti l'ordinario andamento e i bisogni delle scuole.

Il collegio si riunisce ordinariamente una volta al principio e una volta alla fine dell'anno scolastico e straordinariamente tutte le volte che il direttore dell'istituto stimi opportuno di convocarlo o ne riceva domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei professori.

Uno dei segretari a ciò designato dal direttore, funge da segretario del collegio e compila i verbali delle adunanze.

c) Consiglio dell'Accademia o dell'Istituto

Art. 88

Il consiglio dell'Accademia o dell'Istituto, presieduto dal direttore dell'istituto medesimo o in sua assenza dal professore titolare all'uopo delegato, è composto dei professori emeriti, dei professori titolari di ruolo, dei maestri dei corsi liberi superiori e di quattro consiglieri nominati dal Ministro per la P.I. fra gli artisti residenti nella città ove ha sede l'istituto, su designazione di due artisti per ciascun'arte, fatta dal corpo dei professori emeriti e titolari di ruolo dell'istituto medesimo.

I consiglieri non insegnanti durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Art. 89

Per gli istituti aventi sede nelle città minori, il Ministero può disporre che la composizione del consiglio sia limitata nel numero e nel modo di elezione degli artisti liberi. In tal caso gli statuti o i regolamenti di detti istituti conterranno le disposizioni per tale composizione, per la durata in carica e per la rinnovazione dei membri estranei al corpo insegnante.

Art. 90

Il consiglio dell'istituto discute e delibera i bilanci preventivi e consuntivi della spesa, le proposte di nomina degli incaricati temporanei e dei supplenti, le proposte di trasferimento degli insegnanti e si occupa di tutte le questioni d'ordine generale, didattico e disciplinare sottopostegli dal direttore dell'istituto.

Le deliberazioni concernenti i trasferimenti degli insegnanti e tutte quelle che si riferiscono alle persone degli insegnanti e degli altri funzionari dell'istituto, debbono esser prese con votazione a scrutinio segreto, pena la nullità.

Art. 91

Il consiglio si raduna ordinariamente tre volte l'anno, nei mesi di gennaio, giugno e ottobre. Può radunarsi straordinariamente su invito del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, che ne facciano domanda scritta e motivata.

Le riunioni del consiglio saranno valide quando vi assista almeno la metà più uno dei consiglieri.

Il consiglio è assistito dal capo della segreteria, il quale ha voto consultivo nelle questioni amministrative e regolamentari.

Il verbale di ogni seduta viene letto e firmato dal presidente e dal segretario, nella seduta immediatamente susseguente, prima dello svolgimento dell'ordine del giorno.

Art. 92

I consiglieri insegnanti nell'istituto hanno l'obbligo di intervenire alle sedute del consiglio.

I consiglieri non insegnanti, che non intervengano a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti ed immediatamente sostituiti.

Ai consiglieri non insegnanti è assegnata un'indennità di lire 10 per ciascun giorno di adunanza del consiglio a cui intervengano.

Capo II

Insegnamento

Art. 93

L'insegnamento comune per tutte le arti si divide in due periodi:

1) corso inferiore (primo periodo del corso comune);

2) corso medio (secondo periodo del corso comune).

Così il corso inferiore come il medio hanno la durata di tre anni.

Tuttavia i giovani distinti per ingegno e per capacità artistica possono, per deliberazione del consiglio dell'istituto, essere ammessi, alla fine del secondo anno del corso inferiore, a sostenere gli esami di licenza dal corso stesso.

Art. 94

I corsi liberi superiori per l'insegnamento superiore specializzato delle varie arti già funzionanti nell'istituto di belle arti di Roma possono essere estesi anche nelle Accademie e negli Istituti di belle arti di Torino, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Napoli e Palermo, sempre che gli Enti locali s'impegnino a concorrere per due terzi nella spesa d'impianto e mantenimento delle scuole stesse.

Art. 95

Le materie d'insegnamento del corso inferiore sono: il disegno geometrico e di proiezione, la prospettiva e la teoria delle ombre, l'ornato disegnato e dipinto, la figura disegnata, gli elementi di architettura, gli elementi di plastica, di ornato e di figura, l'anatomia (osteologica e morfologica), la storia dell'arte e le materie di cultura generale.

Art. 96

Le materie d'insegnamento del corso medio sono: l'architettura, la figura disegnata e monocroma, la figura dipinta, la figura modellata, l'ornato disegnato e dipinto, l'ornato modellato, la scenografia, l'anatomia (miologia e fisiologia), la storia dell'arte e le materie di cultura generale.

Art. 97

Durante il corso medio è data facoltà agli alunni di dedicarsi anche all'esercizio nelle tecniche dell'arte che intendono eleggere.

Art. 98

I direttori degli istituti, su deliberazione del consiglio dell'istituto, possono proporre al Ministero che, ad integrare l'insegnamento indicato negli articoli precedenti, siano istituiti insegnamenti speciali di materie facoltative.

Detti insegnamenti debbono essere riconfermati anno per anno.

Art. 99

Entro il mese di settembre i professori titolari di ciascuna materia debbono compilare o confermare, per sottoporli all'approvazione del consiglio dell'istituto, i programmi di insegnamento per la propria scuola, sia per le classi da essi tenute, come per quelle affidate agli aggiunti e agli incaricati della stessa materia.

Art. 100

Ogni tre anni almeno dovrà farsi nelle Accademie e negli Istituti di belle arti un'esposizione dei saggi migliori degli alunni.

Capo III

Classi aggiunte

Art. 101

Il numero massimo normale degli alunni in ciascuna classe delle materie artistiche per ciascun anno del corso inferiore è di trenta.

Nelle classi delle materie stesse per ciascun anno del corso medio il numero massimo normale è di quindici.

Nelle classi delle materie di cultura generale e di storia dell'arte il numero massimo normale è di trenta.

Quando i limiti fissati dai commi precedenti siano superati, si fa luogo allo sdoppiamento di ciascuna classe. In ogni caso le classi aggiunte non possono superare il numero di due per ciascuna materia.

Art. 102

Le classi aggiunte sono mantenute sino a che il limite massimo di frequenza resti superato, e ciò anche per gli anni scolastici seguenti a quello in cui le classi aggiunte furono istituite.

In quest'ultimo caso lo sdoppiamento della classe e l'incarico dell'insegnamento nella classe aggiunta decorrono dal primo giorno dell'anno scolastico.

Art. 103

Le proposte per le istituzioni delle classi aggiunte debbono essere inviate al Ministero dal direttore dell'istituto nella seconda quindicina del mese di novembre di ogni anno.

Art. 104

La classe aggiunta può essere affidata all'insegnante della classe normale, sempre che vi sia compatibilità di orario, in relazione così all'orario generale stabilito al principio dell'anno scolastico, come al numero massimo di ore settimanali di lezione che l'insegnante è tenuto ad impartire.

Quando la classe aggiunta venga affidata ad un insegnante di ruolo dell'istituto è corrisposto a detto insegnante un assegno mensile non superiore alla decima parte del terzo dello stipendio dell'insegnante della classe normale.

Agli incaricati straordinari invece è corrisposto un assegno mensile non superiore alla decima parte dei due terzi dello stipendio dell'insegnante della classe normale.

Art. 105

Le nomine degli incaricati delle classi aggiunte sono fatte per decreto ministeriale; esse sono sempre temporanee e non possono essere mantenute oltre il 31 luglio di ciascun anno.

Capo IV

Corsi liberi superiori

Art. 106

Possono essere istituiti dal Ministero nelle Accademie e negli Istituti di belle arti di cui all'art. 94 corsi liberi superiori di pittura, scultura e decorazione, nei quali lo studio si svolgerà liberamente secondo il programma proprio di ciascun docente.

Ciascun corso ha la durata di due anni e vi possono essere ammessi tutti coloro che abbiano ottenuta la licenza del corso medio in un istituto di belle arti e tutti quegli artisti che superino l'esame di cui all'articolo seguente.

Art. 107

Coloro che intendano essere ammessi ad uno dei corsi liberi superiori, siano artisti liberi o licenziati dal corso medio di un istituto di belle arti, debbono fare domanda al direttore dell'istituto su carta bollata da lire 1 non più tardi del 15 novembre di ogni anno, corredandola dei documenti indicati nell'art. 120.

Sono ammessi nei corsi liberi superiori soltanto coloro che hanno superato gli esami seguenti:

1) Per la pittura:

a) saggio di disegno: nudo disegnato dal vero a tutto effetto e relativo particolare anatomico;

b) saggio d'invenzione: figura ornamentale disegnata a memoria e particolare anatomico di detta figura a memoria;

c) tema architettonico in prospettiva;

d) bozzetto in scultura di animali e figura;

e) saggio di pittura: nudo dipinto dal vero;

f) saggio di una impressione di paesaggio dal vero.

I giovani provenienti dal corso medio sono dispensati dalle prove a) e d).

2) Per la scultura:

a) saggio di disegno: nudo disegnato dal vero a contorno o mezza macchia e particolare anatomico del nudo medesimo;

b) tema architettonico: schizzo prospettico e particolare geometrico a contorno;

c) composizione ornamentale policroma;

d) composizione di figura e d'ornamento (bassorilievo);

e) saggio di scultura: nudo in bassorilievo.

I giovani provenienti dal corso medio sono dispensati dalle prove a) e c).

3) Per la decorazione:

a) tema architettonico in prospettiva;

b) composizione figurativa policroma ed ornamentale a memoria;

c) tema di composizione ornamentale di un dato stile;

d) saggio di plastica.

I giovani provenienti dal corso medio sono dispensati dalla prova c).

Art. 108

La commissione giudicatrice degli esami, di cui all'articolo precedente, è composta dei professori titolari di architettura, di plastica della figura, di disegno, di figura e di ornato e decorazione dell'istituto, di due artisti liberi designati dal direttore dell'istituto o dal corpo accademico, laddove esista, e dei maestri dei corsi liberi superiori.

La commissione elegge nel suo seno il presidente; funge da segretario il segretario dell'istituto.

Art. 109

I maestri dei corsi liberi superiori sono nominati con decreto ministeriale per non oltre un quinquennio, su designazione fattane dal consiglio dell'istituto con il concorso degli studenti inscritti nei rispettivi corsi liberi superiori quando il numero degli studenti stessi non sia inferiore a sei.

Per tale designazione il direttore dell'istituto invita in un giorno determinato gli studenti, già inscritti nel corso in cui è vacante la cattedra, a una votazione a scheda segreta.

Il consiglio dell'istituto, convocato nel medesimo giorno alla medesima ora, procede anch'esso per votazione segreta alla designazione del maestro da nominarsi.

Lo scrutinio dei voti è fatto pubblicamente dal direttore dell'istituto, coadiuvato dal segretario, con l'intervento di due scrutatori nominati l'uno dal consiglio e l'altro dagli studenti.

L'artista che abbia raccolto i due terzi almeno dei suffragi dei votanti, viene designato al Ministro per la nomina.

Art. 110

Qualora il numero degli studenti inscritti non raggiunga il minimo stabilito dall'articolo precedente, o nessun artista abbia raccolto i due terzi dei suffragi richiesti dall'ultimo comma, la nomina dei maestri sarà fatta dal Ministro, sentita la terza sezione del consiglio superiore di belle arti. In egual modo sarà provveduto nel caso in cui il Ministro non creda, per gravi ragioni, di accogliere la designazione fatta dagli studenti.

Art. 111

I maestri sono compensati mediante una retribuzione annua, non inferiore alla somma di lire 3.000, pagabile in dieci rate mensili a decorrere dal primo ottobre.

Essi, allo scadere dell'incarico, possono essere rieletti per un altro quinquennio nelle forme indicate dall'articolo precedente.

Art. 112

Nei corsi liberi superiori possono essere ammessi ad insegnare senza rimunerazione anche dei liberi docenti, da nominarsi dal Ministero, limitatamente alle materie complementari od affini alla principale e compatibilmente con la disponibilità dei locali e del personale di servizio.

L'ammissione dei liberi docenti è fatta in base al giudizio di una speciale commissione presieduta dal direttore dell'istituto e composta di due membri designati dal consiglio dell'istituto e di due nominati dal Ministero.

I liberi docenti possono essere annualmente riconfermati dal Ministro, su proposta del capo dell'istituto.

Art. 113

Al termine del biennio di studio gli alunni regolarmente inscritti debbono sottoporsi ad un esame per il conseguimento della licenza.

Tale esame è giudicato da una commissione composta dei maestri del corso libero superiore, dei professori di plastica della figura, di disegno di figura e di ornato e decorazione, di due artisti estranei eletti dai corpi accademici o dai collegi dei professori, e dei consiglieri dell'istituto, di nomina ministeriale, laddove esistono, o in mancanza, di altrettanti artisti estranei designati dal Ministero.

La commissione giudica collegialmente del valore di ciascun candidato, ma può suddividersi in sottocommissioni di cinque membri per l'esame di ciascuna materia.

Ogni commissario dispone di dieci punti ed è dichiarato licenziato quel candidato che abbia conseguita la media complessiva di otto decimi dei punti.

Per i pieni voti legali ed assoluti e per la lode sono applicabili le disposizioni del quinto e sesto comma dell'art. 134 del presente regolamento.

Capo V

Insegnanti

Art. 114

Tutti gli insegnanti hanno l'obbligo di impartire l'insegnamento secondo l'orario debitamente approvato, di partecipare alle sedute del collegio dei professori, alle commissioni d'esame e alle commissioni speciali, nelle quali sono chiamati dal direttore dell'istituto, di vigilare a turno alle scuole libere del nudo.

Art. 115

Nelle materie per le quali esistono in ruolo un professore titolare ed altri insegnanti, il titolare ha la responsabilità dell'andamento didattico di tutte le classi della sua scuola e tutti gli altri insegnanti a lui aggregati per aiuto, debbono confermarsi ai programmi fissati e alle norme da lui emanate per il buon funzionamento della scuola.

Art. 116

L'orario settimanale obbligatorio per gli insegnanti è compreso fra i limiti seguenti: per i professori titolari delle materie artistiche minimo ore 9, massimo ore 18; per gli aggiunti e incaricati delle stesse materie minimo ore 9, massimo ore 18; per gli insegnanti delle altre materie obbligatorie e facoltative minimo ore 6, massimo ore 9. Ove nella compilazione degli orari risultasse un eccessivo sovraccarico per gli studenti, il consiglio potrà ridurre di un'ora o due al più d'orario minimo settimanale di qualche insegnante, sottoponendo la relativa proposta motivata al Ministero per la sua preventiva approvazione.

Art. 117

Nella seconda quindicina del mese di settembre il direttore dell'istituto, sentito il collegio dei professori, compila e invia al Ministero per l'approvazione l'orario settimanale dei singoli insegnamenti per l'anno scolastico. All'orario deve essere unito un prospetto da cui risulti il numero delle ore settimanali di lezione a cui gli scolari di ciascun corso resteranno obbligati.

Al principio dell'anno scolastico il professore titolare propone al direttore dell'istituto la ripartizione, fra i vari insegnanti, dell'insegnamento nelle diverse classi della scuola a lui affidata. Di tale ripartizione viene data comunicazione al consiglio dell'istituto per la debita approvazione.

Capo VI

Alunni

Art. 118

Possono essere ammessi nel corso inferiore degli istituti di belle arti i giovani d'ambo i sessi che provino di aver compiuto gli anni quattordici e di aver superato l'esame della sesta classe elementare e che siano stati approvati in via preliminare in un esame di disegno geometrico e di disegno dal vero. Per gli aspiranti provenienti da scuole le quali non abbiano la sesta classe elementare sarà valido l'attestato di aver superata la quinta classe.

Sono in ogni caso esclusi gli esami di equipollenza a favore di coloro che non provino di aver compiuto gli studi di cui al comma precedente.

Gli stranieri, che chiedono l'ammissione negli istituti di belle arti, debbono provare la loro conoscenza della lingua italiana e presentare titoli di studi equipollenti o superiori al prescritto esame.

Art. 119

Per essere ammessi nel corso medio degli istituti di belle arti è necessario presentare, oltre alla prova di possedere i requisiti di cui al primo comma dell'articolo precedente, anche il diploma di licenza dal corso inferiore, conseguito in un istituto di belle arti del Regno.

Possono essere ammessi negli anni successivi al primo del corso inferiore, o del corso medio coloro che, oltre a possedere i requisiti generali determinati nell'articolo precedente e tenuto conto, per il corso medio, di quanto dispone il primo comma del presente articolo, abbiano superato nell'istituto in cui chiedono l'ammissione, uno speciale esperimento di esame in tutte le materie insegnate negli anni precedenti a quello cui aspirano ad essere inscritti.

Art. 120

La domanda di ammissione negli istituti di belle arti, scritta su carta bollata da lire 1, deve essere presentata alla direzione non avanti il 1° agosto e non più tardi del 30 settembre e corredata, oltreché del titolo prescritto, dell'atto di nascita, dell'attestato di sana costituzione fisica, dell'attestato di buona condotta di data non anteriore a due mesi, e della quietanza di pagamento della prima rata della tassa scolastica.

I suddetti documenti devono essere debitamente legalizzati. Tutti gli alunni regolarmente inscritti sono muniti di una tessera speciale di riconoscimento rilasciata dal direttore dell'istituto.

Art. 121

Possono ottenere il trasferimento da uno ad altro istituto sia a principio che nel corso dell'anno scolastico, quegli alunni che presentino all'istituto dove intendono di inscriversi un certificato di nulla osta del direttore dell'istituto dal quale provengono. Non sono in nessun modo concesse ammissioni agli esami in un istituto di alunni provenienti da altri istituti, se non in casi eccezionali, per ragioni di assoluta necessità e solo quando siano state esplicitamente autorizzate con apposita dichiarazione scritta dal direttore dell'istituto dal quale gli alunni provengono. Sono valide le tasse pagate per l'istituto di origine; però nel caso che le tasse fissate per l'istituto cui l'alunno si trasferisce fossero superiori a quelle stabilite per l'istituto da cui proviene, egli dovrà pagare la differenza.

Art. 122

Gli alunni che senza legittima giustificazione si assentino dalle lezioni per un numero complessivo di quindici giorni durante l'anno scolastico sono radiati dai registri d'inscrizione senza rimborso delle tasse pagate.

Art. 123

Le pene disciplinari per gli alunni sono:

a) ammonizione;

b) interdizione temporanea dalla scuola sino a dieci giorni;

c) interdizione temporanea sino a tre mesi;

d) espulsione dall'istituto.

Le pene indicate in a) e b) sono inflitte dal direttore dell'istituto; quelle in c) con deliberazione del collegio dei professori e quelle in d) dal Ministro per la P.I. su proposta del consiglio dell'istituto.

Capo VII

Esami

a) Sessioni di esame

Art. 124

Gli esami si danno in due sessioni.

La prima sessione si svolge nei mesi di giugno e di luglio e comprende gli esami di licenza dal corso inferiore e dal corso medio e le prove finali di revisione; la seconda si tiene nel mese di ottobre e comprende gli esami di riparazione e di ammissione.

Le due sessioni d'esame per il conseguimento del diploma di professore di disegno architettonico sono tenute nei mesi di ottobre e di aprile.

Art. 125

Nel maggio e nel settembre di ciascun anno la direzione dell'istituto con pubblici avvisi bandisce l'apertura della rispettiva sessione di esami. Le domande per l'inscrizione agli esami di ammissione e quelle degli estranei per l'ammissione agli esami di licenza, scritte su carta bollata da lire 1 (1), debbono essere presentate alla segreteria quindici giorni avanti l'inizio della sessione, corredate della quietanza di pagamento della tassa prescritta.

b) Esami di promozione e di revisione

Art. 126

Le promozioni da un anno all'altro di ciascun corso nelle materie artistiche sono fatte sulla base del giudizio che viene dato dalla commissione esaminatrice sul complesso degli elaborati eseguiti durante l'anno scolastico. Tale giudizio sarà integrato con l'esecuzione di una prova finale di revisione su tema dato dalla commissione esaminatrice. Gli alunni, che non abbiano superato la prova nella prima sessione, possono ripeterla a titolo di riparazione nella sessione di ottobre.

Per l'anatomia, la storia dell'arte e le materie di cultura generale è parimenti richiesta una prova finale di revisione nella prima sessione con diritto alla prova di riparazione nella seconda sessione.

Art. 127

La commissione esaminatrice degli elaborati ha facoltà di esonerare dalla prova di revisione nelle materie artistiche quegli alunni che mostrino di aver raggiunto la maturità necessaria per la promozione all'anno superiore.

Non è concessa alcuna esenzione dalla prova finale di revisione per le materie indicate nel secondo comma dell'articolo precedente. Non possono parimenti concedersi esenzioni dall'esame in alcuna materia nella licenza dal corso inferiore e dal corso medio e negli esami per il conseguimento del diploma di professore di disegno architettonico.

c) Esami di licenza dai corsi inferiore e medio

Art. 128

La licenza dal corso inferiore e quella dal corso medio sono rilasciate in base al risultato di uno speciale esperimento di esame da sostenersi in tutte le materie comprese nel programma del terzo anno rispettivamente del corso inferiore e del corso medio. Agli esami di licenza dal corso inferiore o dal corso medio possono presentarsi anche candidati estranei all'istituto. Coloro degli estranei che si presentano all'esame di licenza dal corso medio debbono però sostenere gli esami di licenza anche nelle materie d'insegnamento che si svolgono nel corso inferiore.

A coloro che non abbiano superato nella prima sessione l'esperimento l'esame è concesso di ripetere nella seconda sessione le prove delle materie in cui sono caduti.

Art. 129

I candidati alle licenze dal corso inferiore e dal corso medio che non ottengano la licenza nelle due sessioni suddette, debbono ripetere l'anno scolastico, ma avranno facoltà, alla fine di esso, di sostenere l'esperimento d'esame nelle sole materie, in cui non conseguirono l'approvazione nell'anno precedente. Debbono parimenti ripetere l'anno scolastico gli alunni che non abbiano ottenuto nelle due sessioni consecutive d'esame la promozione all'anno superiore del medesimo corso, in questo caso essi ripetono la prova finale di revisione in tutte le materie.

L'alunno che per due anni consecutivi non ottenga la promozione alla classe superiore o non superi in due anni gli esami di licenza dal corso inferiore o quelli dal corso medio, o gli esami per il conseguimento del diploma di professore di disegno architettonico, viene definitivamente escluso dall'istituto.

Art. 130

Gli alunni debbono presentarsi agli esami di entrambe le sessioni negli istituti dove sono regolarmente inscritti.

Coloro che non abbiano superato in due sessioni consecutive gli esami di licenza dal corso inferiore o dal corso medio, non possono fruire della facoltà loro concessa dal primo comma dell'articolo precedente, qualora ripetano in altro istituto l'ultimo anno del corso al quale sono inscritti.

Art. 131

Gli alunni, che abbiano superato nella prima sessione tutti gli esami della classe alla quale erano inscritti con una media non inferiore a otto decimi, possono presentarsi nella seconda sessione agli esami dell'anno immediatamente superiore, escluso il passaggio dal corso inferiore al corso medio, purché il collegio dei professori, espressamente interrogato, abbia dato parere favorevole all'ammissione.

Le domande di ammissione agli esami, di cui al comma precedente, scritte su carta da bollo da [lire 1] (1), debbono essere presentate al direttore dell'istituto non avanti il 1° agosto e più tardi del 30 settembre ed essere corredate della quietanza di pagamento della tassa d'inscrizione all'anno di corso del quale chiedono di dare gli esami ed eventualmente anche della prescritta tassa di esame.

d) Commissioni esaminatrici

- Procedimento degli esami

Art. 132

Il giudizio sugli elaborati eseguiti durante l'anno scolastico e sulle prove finali di revisione per la promozione da un anno all'altro del medesimo corso è dato, per ciascuna materia, da una commissione di tre membri compreso il professore della materia, che la presiede; di essa fanno parte, per il corso inferiore, l'aggiunto e l'incaricato della stessa materia o, in mancanza di uno dei due o di entrambi, uno o due insegnanti di ruolo di materie affini, nominati dal direttore dell'istituto; per il corso medio, due insegnanti titolari di ruolo di materie affini, designati dal capo dell'istituto.

In quegli istituti, ove se ne dimostri l'opportunità, i regolamenti interni possono disporre che la commissione, di cui al precedente comma, presieduta dal professore titolare della materia, sia invece costituita di due artisti estranei all'istituto, eletti dal corpo accademico là dove esiste, oppure dal collegio dei professori.

In assenza del professore titolare della materia, lo sostituisce l'insegnante, a cui fu dal Ministro affidata la supplenza alla cattedra stessa, o, in mancanza di questo un insegnante titolare di materia affine, designato dal direttore dell'istituto.

Le commissioni per gli esami di tutte le materie insegnate in un dato anno di corso, debbono tenere una riunione finale plenaria per decidere collegialmente della promozione di ciascun alunno all'anno superiore. Il loro giudizio deve esprimersi mediante punti da 0 a 10; il 6 indica la sufficienza.

Art. 133

Gli esami di licenza dal corso inferiore e dal corso medio sono giudicati da una commissione plenaria composta degli insegnanti di tutte le materie del corso, di due artisti estranei eletti dai corpi accademici o dai collegi dei professori e dei quattro consiglieri dell'istituto di nomina ministeriale, laddove esistono.

Possono essere chiamati a far parte della commissione di esame, in sostituzione dei titolari, anche quei professori aggiunti che abbiano insegnato nell'ultimo anno del corso inferiore e medio.

In quegli istituti, ove esistono professori emeriti od onorari i regolamenti interni possono disporre che in luogo di uno o due degli artisti estranei, di cui al comma precedente, siano chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici, uno o due di essi, eletti dai corpi accademici o dai collegi dei professori.

La commissione plenaria, di cui al presente articolo, si divide in sottocommissioni di tre membri, per ciascuna materia, compreso l'insegnante della materia che la presiede, o in sua mancanza il supplente od un insegnante di materia affine, in analogia a quanto dispone l'articolo precedente.

Il conferimento delle licenze è deliberato in seduta plenaria alla fine degli esami, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 134

Ogni membro della sottocommissione di cui all'articolo precedente, dispone di dieci punti per il giudizio sul merito di ciascun candidato.

Ottiene l'approvazione quel candidato che abbia conseguito non meno di diciotto punti complessivi; può tuttavia essere approvato anche quel candidato che abbia conseguito diciassette punti, quando due degli esaminatori abbiano assegnato sei punti ciascuno.

Sono dichiarati, secondo i casi, promossi o licenziati, quei candidati che abbiano ottenuta l'approvazione in tutte le materie.

Possono tuttavia venire promossi o licenziati, con deliberazione della commissione plenaria, presa con maggioranza di due terzi dei votanti, quei candidati che non abbiano ottenuta l'approvazione nelle materie di cultura generale, purché abbiano conseguita una votazione non minore di quindici trentesimi in ciascuna di esse e abbiano ottenuto una media complessiva di voti non minore di nove decimi in tutte le materie artistiche.

Quei candidati che abbiano conseguito una media complessiva di nove decimi di punti si intendono approvati a pieni voti legali.

Nel caso che un candidato abbia conseguito i pieni voti assoluti, la commissione plenaria può accordare la lode, che deve essere approvata almeno da tre quarti dei votanti. Della lode è fatta menzione sul diploma di licenza.

Art. 135

A tutti gli esami assiste in qualità di segretario, per compilare i verbali e per coadiuvare i commissari nella sorveglianza durante le prove d'esame, il segretario o, in caso di impedimento, un altro funzionario della segreteria designato dal direttore dell'istituto.

Ad esame compiuto, tutti i risultati espressi nei processi verbali, o negli specchietti delle votazioni e in tutti gli altri documenti concernenti i lavori della commissione, debbono essere raccolti e consegnati all'ufficio di segreteria che ne cura la conservazione.

Tutti i risultati degli esami sono trascritti negli appositi registri esistenti nella segreteria.

Art. 136

La sorveglianza nelle aule dove si svolgono gli esami è esercitata per turno dagli insegnanti facenti parte delle commissioni giudicatrici.

Per nessuna ragione la sorveglianza può venire interrotta. In caso di momentanea assenza gli insegnanti vengono sostituiti dal segretario della commissione o da qualcuno dei funzionari della segreteria precedentemente designato dal direttore dell'istituto.

L'opera dei custodi-inservienti è limitata ai servizi materiali e alla vigilanza fuori delle aule.

Capo VIII

Viaggi d'istruzione

Art. 137

E' in facoltà del Ministero di conferire annualmente per ciascun istituto un numero determinato di premi agli alunni, consistenti in viaggi d'istruzione da compiersi nei mesi di agosto, settembre e ottobre.

Tale conferimento vien fatto su proposta del consiglio di ciascun istituto a quelli fra i giovani che si siano resi maggiormente meritevoli per profitto e per disciplina, scelti fra i licenziati dall'ultimo anno scolastico del corso medio e dai corsi liberi superiori, laddove esistano; a parità di merito il premio è assegnato ai più bisognosi.

La determinazione del numero dei premi, dell'ammontare della borsa di viaggio e della meta è fatta attualmente dal Ministero.

Art. 138

L'ammontare complessivo delle borse di viaggio è inscritto nel bilancio preventivo di ciascun istituto sotto la speciale denominazione di "Premi agli studenti: viaggi di istruzione".

L'ammontare di ciascuna borsa è pagato per metà all'inizio del viaggio dall'economo dell'istituto; l'altra metà è pagata dall'economo dell'istituto di belle arti della città scelta a meta del viaggio o, in mancanza dal Sindaco della città medesima.

L'invio di questa seconda metà della borsa viene fatto in precedenza dall'istituto a cui appartiene il giovane premiato, mediante il vaglia bancario.

All'atto del pagamento della seconda rata i giovani premiati debbono presentare la tessera personale di libero ingresso nei musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti nazionali ad essi rilasciata dal Ministero e la tessera di riconoscimento dell'istituto da cui provengono o, in mancanza di quest'ultima, una lettera ufficiale di presentazione del direttore dell'istituto medesimo.

I giovani premiati col viaggio d'istruzione debbono presentare al loro ritorno una relazione del loro viaggio corredata di schizzi e appunti grafici. Di questa relazione il direttore dà loro atto rilevando anche i pregi che essa possa contenere.

Capo IX

Borse di studio

Art. 139

Nei bilanci degli istituti di belle arti sono istituite delle borse di studio, per porgere aiuto ai giovani che attendono agli studi dell'arte o li hanno da breve tempo compiuti.

Tali borse, non superiori a lire 1.000 annue ciascuna, sono conferite per un biennio in seguito ad esame di concorso, da svolgersi entro il mese di luglio presso ciascun istituto, ove esse siano istituite.

Sono esclusi dal concorso i giovani i quali godano già del beneficio di borse di studio di fondazione provinciale, comunale o privata.

Art. 140

Sono ammessi al concorso i giovani italiani, di disagiata condizione economica e di esemplare condotta, che siano stati promossi dal secondo al terzo anno del corso medio o che abbiano, da non oltre due anni, ottenuta la licenza dal corso medio dell'istituto nel quale intendono di concorrere.

La disagiata condizione economica deve essere dimostrata nel modo indicato dall'art. 71, riguardante la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

Art. 141

L'esame di concorso consiste nell'esecuzione di un bozzetto ex-tempore da compiersi in una sola seduta e da svolgersi poi, in sei giorni, in un disegno monocromo, in un dipinto ad olio, in un bassorilievo, in un progetto architettonico o di decorazione, a seconda dell'arte a cui il concorrente intende di dedicarsi.

La misura del lato massimo del lavoro, sia esso un disegno o un dipinto, non deve essere inferiore a sessanta centimetri e non inferiore a centimetri ottanta per un bassorilievo.

Per l'architettura e per la decorazione lo sviluppo dell'ex-tempore potrà farsi per l'intero progetto o per parte di esso, a seconda che verrà indicato dal tema.

Art. 142

I temi degli esami, di cui al precedente articolo, sono dati dalla commissione giudicatrice del concorso, composta dei professori titolari delle arti per le quali sono assegnate le borse di studio, e da tre artisti, un pittore, uno scultore e un architetto, designati per votazione a schede segrete dai giovani che sono stati regolarmente inscritti alla gara.

Per lo scrutinio della suddetta votazione si applicano le norme fissate al quarto comma dell'art. 109 del presente regolamento.

Art. 143

La commissione conferisce le borse di studio a coloro fra i concorrenti i quali si mostrino, in modo assoluto e non soltanto relativo, degni di conseguirle ed ha pure facoltà di assegnare le borse fissate per una determinata arte ai concorrenti per un'arte diversa, qualora fra gli aspiranti a quell'arte determinata nessuno ne sia dalla commissione ritenuto meritevole.

Il conferimento delle borse deve essere approvato dal Ministero entro il mese di agosto.

Art. 144

Il godimento delle borse di studio ha in ogni anno la durata di dieci mesi a decorrere dal 1° settembre e la somma annua è pagata in cinque rate bimestrali posticipate dall'economo dell'istituto sui fondi delle anticipazioni e in base a certificato del direttore dell'istituto, che attesti l'operosità artistica del giovane premiato, durante ciascun bimestre.

Alla fine del primo anno di godimento delle borse dovrà farsi luogo a conferma, in seguito a favorevole risultato dell'apposita ispezione da compiersi entro il mese di luglio dalla medesima commissione giudicatrice del concorso.

Durante il secondo anno di godimento delle borse dovrà compiersi non più tardi del 31 gennaio una nuova ispezione da una commissione di tre professori titolari nominata dal direttore dell'istituto.

Qualora il risultato di tale ispezione riesca sfavorevole al giovane premiato verrà sospeso il pagamento delle tre ultime rate bimestrali, le quali potranno essere pagate soltanto qualora una nuova ispezione, eseguita non oltre il mese di maggio, attesti la rinnovata operosità dell'artista.

Il godimento delle borse di studio potrà essere temporaneamente sospeso od anche definitivamente tolto, nei casi di gravi mancanze disciplinari e di gravi ragioni d'indole morale, per disposizione del Ministero su proposta del consiglio dell'istituto.

Art. 145

I giovani vincitori delle borse di studio devono dimorare in una città ove abbia sede un istituto di belle arti e, qualora siano già licenziati, potranno essere ammessi a frequentare i corsi dell'istituto medesimo e ottenere tutte quelle facilitazioni che il direttore dell'istituto riterrà opportuno di concedere, previa comunicazione al Ministero.

Art. 146

Nel bilancio preventivo di ciascun istituto, ove siano istituite borse di studio, dovrà inscriversi, sotto la speciale denominazione di Borse di studio, l'ammontare complessivo delle borse da pagarsi nel relativo esercizio finanziario.

Esse saranno preferibilmente destinate a quelle arti per le quali non esistano presso il medesimo istituto borse di fondazione privata.

Capo X

Biblioteca

Art. 147

La biblioteca, sotto l'alta sorveglianza del direttore dell'istituto, è affidata alle cure del professore di storia dell'arte che ha le funzioni di bibliotecario e che è il consegnatario responsabile di tutto il materiale ivi raccolto.

Il bibliotecario potrà essere coadiuvato da un distributore, nominato in seguito a concorso, al quale potranno essere ammessi coloro che non abbiano meno di 21 anni, né più di 40 anni di età e possiedano un'adeguata cultura letteraria e artistica e un titolo scolastico non inferiore alla licenza ginnasiale o tecnica o complementare, ovvero il diploma di licenza da un istituto d'arte governativo. Il concorso potrà essere per soli titoli ed anche per titoli ed esame.

Art. 148

In questi istituti dove non esista un distributore di ruolo, il servizio di distribuzione delle opere potrà essere affidato, mediante decreto ministeriale da rinnovarsi ogni anno, ad uno degli impiegati della segreteria, su proposta del direttore, su conforme parere del consiglio dell'istituto.

Tale incarico potrà essere affidato, in via eccezionale, ad un custode-inserviente, qualora questi ne abbia la capacità e le condizioni dell'istituto lo richiedano.

Art. 149

Per la consultazione delle opere devono compilarsi due cataloghi distinti, l'uno per ordine alfabetico degli autori e l'altro per classificazione di materia.

Le stampe e le fotografie sono elencate in un catalogo speciale; un altro catalogo deve essere compilato per la raccolta dei periodici.

Art. 150

Nella biblioteca vi è una sala di lettura, sottoposta alla vigilanza del bibliotecario o del distributore.

Hanno diritto al libero accesso nella biblioteca tutti gli insegnanti e gli alunni regolarmente inscritti in uno dei corsi dell'istituto.

Possono essere ammessi alla lettura in biblioteca anche studiosi estranei che ne ottengano il permesso dal direttore dell'istituto.

Art. 151

E' assolutamente vietato il prestito delle stampe e delle fotografie, il decalco e la lucidazione delle medesime.

Non è ammesso il prestito dei libri ad alunni ed estranei, salvo casi eccezionali, per i quali dovrà rendersi personalmente mallevadore il direttore dell'istituto.

Il prestito dei libri può essere concesso agli insegnanti dell'istituto dietro presentazione di apposita domanda scritta al direttore dell'istituto; la durata del prestito non potrà superare un mese, ma le opere dovranno essere in ogni caso restituite entro il 30 giugno per l'annuale revisione e riordinamento della biblioteca.

La biblioteca rimane chiusa durante i mesi di agosto e di settembre.

Art. 152

Nel regolamento interno di ciascun istituto saranno stabilite le norme per l'acquisto delle opere, per la conservazione e il prestito dei libri e tutte le altre disposizioni che si riterranno utili per il buon funzionamento della biblioteca.

Capo XI

Scuola libera del nudo

Art. 153

Presso ciascun istituto di belle arti funziona la scuola libera del nudo con modelli viventi, alla quale sono ammessi senza esame preliminare gli alunni dei corsi liberi superiori e del corso medio, purché abbiano compiuto i sedici anni. Possono altresì esservi ammessi, in seguito ad esame, artisti estranei all'istituto.

Art. 154

L'esame, di cui all'articolo precedente, consiste:

a) per i pittori, in una prova di disegno dal vero di modello vivente, da eseguirsi in cinque giorni, e in una prova grafica di anatomia del modello stesso, da eseguirsi in una seduta;

b) per gli scultori, nell'esecuzione di un bassorilievo dal modello vivente, da eseguirsi in cinque giorni, e in una prova grafica di anatomia dal modello stesso, da eseguirsi in una seduta.

Tutti devono eseguire un saggio grafico e sostenere una prova orale di osteologia.

Il giudizio su detti esami è dato da una commissione composta del direttore dell'istituto, dei professori titolari e di due artisti liberi, nominati dal direttore dell'istituto. Dove esistano corpi accademici gli artisti liberi potranno essere scelti nel loro seno.

Ai componenti di tale commissione non è corrisposta alcuna propina; ai commissari estranei è assegnata una diaria di lire 10.

Art. 155

Gli estranei all'istituto che chiedono l'ammissione alla scuola libera del nudo, debbono farne domanda al direttore dell'istituto su carta bollata da lire 1, corredandola dei certificati di nascita e di buona condotta, debitamente legalizzati, del certificato penale e della quietanza del pagamento della tassa speciale di lire trenta, versata in un ufficio del registro del Regno.

Il certificato penale e quello di buona condotta debbono essere di data non anteriore a due mesi dalla data della domanda di ammissione.

Art. 156

La vigilanza delle scuole libere del nudo è dal direttore dell'istituto affidata per turno agli insegnanti dell'istituto medesimo, i quali provvedono alla posa e all'azione del modello e al perfetto mantenimento dell'ordine. Tale vigilanza può essere altresì affidata dal direttore ai professori residenti dei corpi accademici e ad artisti liberi.

Art. 157

La scuola libera del nudo si apre nella prima quindicina del mese di novembre e si chiude alla fine di maggio.

L'orario giornaliero è stabilito dal direttore dell'istituto, secondo le stagioni e le esigenze locali.

Capo XII

Scuole serali o festive per gli operai

Art. 158

Potranno essere istituite in quegli istituti dove ancor non esistano e per i quali le esigenze della popolazione lo richiedano, scuole serali o festive per gli operai, rivolte a dare larga ed utile diffusione allo studio elementare dell'arte.

L'organizzazione di dette scuole sarà proposta dal consiglio dell'istituto all'approvazione del Ministero.

Gli insegnamenti saranno affidati agli insegnanti di ruolo degli istituti, e occorrendo anche a incaricati estranei.

Nei regolamenti interni degli istituti, dove le scuole verranno istituite, saranno comprese tutte le disposizioni necessarie per l'organizzazione e il buon andamento delle scuole stesse.

Art. 159

Tutte le somme destinate a provvedere ai bisogni delle scuole per gli operai, siano essere assegnate sul bilancio del Ministero o provenienti da lasciti o da erogazioni di Enti locali e di privati, saranno amministrate dagli economi degli istituti, e delle relative spese sarà compilato annualmente un bilancio preventivo speciale e il conto consuntivo da approvarsi dal Ministero.

PARTE III

COMMISSIONE PERMANENTE PER LE ARTI MUSICALE E DRAMMATICA

Capo unico

Regolamento della Commissione

Art. 160

Presidente della commissione è il Ministro, o per esso il sottosegretario di Stato per la P.I.

Il direttore generale per le antichità e le belle arti, o chi ne fa le veci, interviene alle adunanze della commissione plenaria o delle sezioni, ed ha voto consultivo.

Art. 161

Fra i membri di ciascuna delle due sezioni in cui è ripartita la commissione, il Ministero nominerà un vice presidente. Egli dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Ciascun vice presidente dirige, in assenza del Ministro, i lavori della sezione a cui è preposto. In mancanza del vice presidente ogni sezione può delegare uno dei suoi membri presenti a dirigere la seduta.

Due funzionari della direzione generale per le antichità e le belle arti, nominati con decreto del Ministro, tengono l'ufficio di segretario della commissione permanente, uno per ciascuna sezione.

Art. 162

I consiglieri della sezione per la musica sono scelti fra i più chiari musicisti e cultori dell'arte musicale italiani.

I consiglieri della sezione per l'arte drammatica sono scelti fra i più chiari autori, artisti e cultori d'arte drammatica italiani.

Art. 163

La commissione è convocata in sessione plenaria per lo studio delle questioni generali di maggiore importanza, interessanti così l'arte musicale come l'arte drammatica, nonché di quelle speciali che possono essere ad essa sottoposte dal Ministro o rimandate da voti delle sezioni.

Sono di competenza della commissione plenaria i pareri sopra proposti di legge e regolamenti generali aventi carattere organico, riferibili al funzionamento degli istituti musicali e drammatici.

Art. 164

Le due sezioni, per la musica e per l'arte drammatica, sono convocate separatamente, quando occorra trattare gli oggetti loro spettanti per legge o per regolamento, e tutte le volte che il Ministro ne riconosca l'opportunità.

Art. 165

La sezione per la musica dà parere sulle questioni riferentesi all'arte musicale, agli studi musicali e musicologici, all'ordinamento degli istituti di istruzione musicale, all'incremento del teatro lirico e di ogni altra istituzione atta a favorire l'educazione musicale della Nazione.

Sono di speciale competenza della sezione per la musica:

a) i pareri su proposte di leggi, statuti e regolamenti organici riferibili agli istituti musicali governativi e non governativi, e in generale a tutte le istituzioni musicali, scuole, lasciti, premi, ecc., soggetti alla tutela governativa;

b) i pareri e i giudizi deferiti alla commissione permanente dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, in quanto si riferiscono al personale degli istituti musicali, e cioè:

1) sulle nomine per merito eccezionale, fuori concorso, di direttori e di professori degli istituti suddetti;

2) sulle nomine senza concorso dei professori incaricati;

3) sulla convenienza di prolungare, per i professori di nuova nomina, il periodo di prova oltre il triennio stabilito dalla legge;

4) sui trasferimenti di insegnanti da uno ad altro istituto;

5) sul collocamento a riposo dei professori, che dopo 30 anni di servizio e pur non avendo raggiunto il 70° anno di età, non siano più idonei all'insegnamento;

6) sulla dispensa dal servizio degli insegnanti per ragioni di inabilità o nell'interesse del servizio;

7) sulle pene disciplinari contemplate nell'art. 20 della legge esclusa l'ammonizione.

Art. 166

La sezione per l'arte drammatica dà parere sulle questioni concernenti l'arte drammatica, il teatro drammatico e l'ordinamento delle scuole di recitazione.

Sono di speciale competenza di questa sezione le materie contemplate dai commi a) e b) dell'articolo precedente in quanto abbiano riferimento alle scuole di recitazione e al loro personale.

Art. 167

Per l'esame di determinate questioni tecniche la commissione può, con l'assenso del Ministro, aggregarsi con voto, semplicemente consultivo, quelle persone che, per l'indole dei loro studi, possano efficacemente contribuire alla risoluzione delle questioni stesse.

Art. 168

Per la validità delle adunanze della commissione plenaria è necessaria la presenza di almeno cinque consiglieri; di almeno tre per quelle delle sezioni.

Allorquando però si tratti di dar parere sul collocamento a riposo per inabilità o sulla dispensa dal servizio o sulle pene disciplinari da applicarsi ad insegnanti la sezione giudicante dovrà essere completa.

Quando per l'assenza di qualche consigliere non sia possibile raggiungere il numero legale, e ragioni di urgenza consiglino di non rimandare il provvedimento, il Ministro potrà, con suo decreto, completare la sezione giudicante aggiungendole con diritto di voto un consigliere dell'altra sezione. Qualora il direttore dell'istituto dal quale dipende il professore sottoposto a giudizio, sia membro della commissione permanente, esso si asterrà dal prendere parte alla discussione e al voto e sarà surrogato dal Ministro nel modo dianzi indicato, salvo a riprendere il suo ufficio per la discussione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 169

Alle adunanze delle sezioni, per le attribuzioni demandate alla commissione permanente dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, interviene con voto semplicemente consultivo il direttore capo della divisione da cui dipende il personale delle scuole d'arte, e in mancanza di lui il capo della sezione competente.

Art. 170

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 171

Decade dall'ufficio ed è sostituito quel consigliere il quale in tre successive sessioni non sia intervenuto a nessuna delle adunanze della commissione.

Se per qualsiasi causa viene a mancare un consigliere, la persona chiamata a surrogarlo prende il posto del consigliere sostituito anche rispetto all'anzianità della nomina.

Art. 172

Il Ministro convoca la commissione e le sezioni e ne determina l'ordine del giorno.

E' data facoltà così alla commissione come ai singoli consiglieri di presentare proposte di loro iniziativa; queste però non potranno essere discusse seduta stante, ma saranno poste all'ordine del giorno di una delle adunanze successive, previa comunicazione al Ministro.

Art. 173

I consiglieri residenti nella città ove si riunisce la commissione hanno diritto all'indennità di lire 10 per ogni giorno di riunione; quelli residenti in altra città hanno diritto alla diaria di lire 18 oltre al rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe.

I segretari hanno diritto al rimborso del viaggio in 1ª classe quando debbano accompagnare fuori della loro residenza la commissione od una delegazione di essa.

PARTE IV

ISTITUTI DI MUSICA E D'ARTE DRAMMATICA

Capo I

Governo dell'istituto

a) Direttore

Art. 174

Il direttore, quale capo e rappresentante dell'istituto, provvede al buon andamento didattico, amministrativo e disciplinare di esso, cura la piena ed esatta osservanza di tutte le norme vigenti per l'istituto medesimo ed esercita tutte le funzioni affidategli dal presente regolamento. Egli, sentito il consiglio dell'istituto, compila e sottopone all'approvazione del Ministero il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ed invia al Ministero entro il mese di agosto di ciascun anno una relazione finale sull'andamento dell'istituto, corredata delle note informative di tutto il personale.

Art. 175

Il direttore, sentito il collegio dei professori, stabilisce gli orari e ne controlla l'osservanza; provvede alle brevi supplenze dei professori; determina le esercitazioni interne di orchestra, di coro, di musica d'insieme per istrumenti; stabilisce il numero e le date degli esperimenti pubblici e ne approva i programmi; prende i provvedimenti disciplinari richiesti da casi gravi ed urgenti; designa i supplenti alle cattedre temporaneamente vacanti e i maestri da proporsi al Ministero per le classi aggiunte o per il conferimento di incarichi di speciali insegnamenti.

Art. 176

Tutto il personale insegnante, amministrativo, disciplinare e di servizio deve obbedienza al direttore ed è tenuto ad eseguirne gli ordini.

I professori, gli ispettori, le ispettrici e gli impiegati addetti alla biblioteca e alla segreteria ed economato debbono valersi del tramite del direttore per ogni loro domanda al Ministero.

Art. 177

Tutti gli ordinativi di spese riguardanti l'istituto, compresa la biblioteca e il museo musicale, debbono recare il visto del direttore. Egli provvede ai collaudi degli istrumenti riparati e nuovamente acquistati, e vista tutte le fatture relative.

Il direttore rilascia pure il nulla osta del pagamento delle borse di studio.

b) Collegio dei professori

Art. 178

Il collegio dei professori è composto di tutti gli insegnanti dell'istituto, titolari ed incaricati di ruolo. I professori supplenti prendono il posto dei rispettivi titolari.

Presidente del collegio è il direttore.

Uno dei segretari, a ciò designato dal direttore, funge da segretario del collegio e compila i verbali delle adunanze.

Art. 179

Il collegio si riunisce ordinariamente sotto la presidenza del direttore, una volta al principio ed una volta alla fine dell'anno scolastico, per deliberare sulle questioni riguardanti l'ordinario andamento e i bisogni delle scuole.

Straordinariamente il collegio può essere convocato dal direttore durante l'anno, quando egli ritenga opportuno di sentirlo o quando ne riceva domanda motivata e firmata almeno dal terzo dei professori.

c) Consiglio dell'istituto

Art. 180

Il direttore è coadiuvato dal consiglio dell'istituto, il quale è composto di sette membri, compreso il direttore che lo presiede.

Sono membri di diritto del consiglio i professori di composizione, gli altri sono eletti annualmente dal collegio dei professori fra gli insegnanti titolari dell'istituto e possono essere riconfermati.

Art. 181

Oltre alle varie funzioni attribuitegli dal presente regolamento, sono specialmente deferite al parere del consiglio:

a) l'esame delle domande per dispensa dalle tasse scolastiche annuali e di licenza;

b) l'esame delle domande per ammissioni eccezionali di alunni, con deroga dai limiti di età od altre speciali condizioni, e così pure quelle di prolungamento od abbreviazione di corsi e quelle per l'esercizio del tirocinio;

c) il deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi da sottoporsi all'approvazione del Ministero P.I.

Il consiglio esercita anche la funzione di commissione disciplinare nei riguardi degli alunni, in questo caso partecipa alle adunanze, con voto consultivo, anche l'ispettore, o dove siano più ispettori, l'ispettore capo.

Art. 182

Uno dei consiglieri eletto annualmente dal consiglio assume le funzioni di vice direttore. Il vice direttore sostituisce il direttore nella presidenza del consiglio e nelle altre sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza temporanea.

Art. 183

Il consiglio si riunisce ogni qualvolta il direttore lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta motivata e firmata da tre dei suoi membri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro consiglieri compreso il presidente.

Le deliberazioni concernenti i trasferimenti degli insegnanti e tutte quelle che si riferiscono alle persone degli insegnanti e degli altri funzionari dell'istituto dovranno essere prese con votazione a scrutinio segreto, pena la nullità.

Funge da segretario del consiglio un segretario a ciò designato dal direttore. Egli redige i verbali delle adunanze e li trascrive in apposito registro dopo l'approvazione.

Art. 184

I professori che fanno parte del consiglio e delle altre commissioni indicate nel presente regolamento sono tenuti a prender parte alle adunanze, anche all'infuori del rispettivo orario.

I membri del consiglio che risultino assenti in tre successive riunioni decadono dall'ufficio per l'anno scolastico in corso e sono sostituiti con altri scelti dal collegio dei professori.

Capo II

Insegnamento

Art. 185

L'insegnamento si divide in:

- corso fondamentale;

- corsi principali;

- corsi complementari tecnici e letterari.

Art. 186

Nel corso fondamentale si impartisce l'insegnamento completo della teoria della musica, del solfeggio e della dettatura musicale.

Esso ha la durata di quattro anni.

Art. 187

I corsi principali sono:

- composizione (armonia, contrappunto, fuga, composizione e strumentazione);

- canto;

- organo e composizione per organo;

- arpa (diatonica e cromatica);

- violino e viola;

- violoncello;

- contrabbasso;

- flauto e congeneri;

- oboe e congeneri;

- clarinetto e congeneri;

- fagotto e congeneri;

- corno;

- tromba e trombone e congeneri.

Ciascuno dei corsi principali si divide in due gradi: normale e superiore.

Art. 188

La durata dei corsi principali è determinata come segue:

- composizione: sei anni di grado normale e tre di grado superiore;

- canto: tre anni di grado normale e uno di grado superiore;

- organo e composizione per organo, pianoforte, arpa, violino e viola, violoncello: sette anni di grado normale e due di grado superiore;

- contrabbasso: cinque anni di grado normale e due di grado superiore;

- flauto, oboe, clarinetto e corno: cinque anni di grado normale e uno di grado superiore;

- tromba e trombone: quattro anni di grado normale e uno di grado superiore.

Art. 189

Gli alunni che abbiano conseguita la licenza di grado superiore possono ottenere dal consiglio l'autorizzazione a compiere nell'istituto un anno o due di tirocinio sotto la vigilanza del professore titolare. Essi sono esonerati dal pagamento della tassa scolastica annuale, ma sono obbligati a prestar l'opera loro gratuita come "maestrini" e a prender parte alle esercitazioni, ai saggi e ai concerti dell'istituto su richiesta del direttore.

Del tirocinio compiuto sarà loro rilasciato un attestato speciale.

Art. 190

I corsi complementari tecnici e letterari si dividono in obbligatori e facoltativi. Obbligatori sono i seguenti:

- pianoforte per gli alunni di composizione, di canto e di istrumenti ad arco;

- armonia per gli alunni strumentisti;

- violino e violoncello per gli alunni di composizione;

- arte scenica per gli alunni di canto;

- lingua italiana, storia e geografia per tutti gli alunni;

- organo per gli alunni di composizione;

- canto (fisiologia degli organi vocali, pratica delle voci e dell'accompagnamento) per gli alunni di composizione;

- storia della musica per gli alunni di composizione, d'organo e pianoforte;

- letteratura poetica e drammatica per gli alunni di composizione e di canto;

- letteratura italiana per gli alunni di composizione.

Sono corsi complementari e letterari facoltativi tutti i corsi musicali e letterari cui l'alunno non è obbligato e ai quali può accedere con autorizzazione del direttore e del suo professore del corso principale.

Art. 191

Ciascun istituto di musica determina, secondo le esigenze delle sue scuole, la durata e l'estensione della materia di ciascuno dei corsi complementari e letterari indicati all'articolo precedente.

Tali corsi, laddove non esistano cattedre della materia e non sia possibile provvedere mediante gli insegnanti di ruolo, saranno affidati annualmente ad incaricati straordinari da nominarsi su proposta del consiglio dell'istituto.

Ciascun istituto avrà la facoltà di proporre al Ministero l'istituzione di altri corsi complementari e letterari, non compresi nell'articolo precedente, qualora lo richiedano le tradizioni dell'istituto o il perfezionamento degli studi.

Art. 192

Possono essere dispensati dal frequentare del tutto o in parte il corso fondamentale e i corsi complementari e letterari obbligatori quegli alunni che, a giudizio delle commissioni esaminatrici, abbiano dato prova di essere già completamente o in parte istruiti in quelle materie.

Capo III

Classi aggiunte

Art. 193

Il numero massimo normale degli alunni inscritti in ciascuna classe degli istituti musicali è così determinato:

- corso fondamentale alunni 30

- corsi principali alunni 12

- corsi complementari a lezione individuale alunni 20

- corsi complementari a lezione collettiva alunni 30

Art. 194

Quando gli alunni inscritti in un corso superino il numero massimo di cui all'articolo precedente si fa luogo allo sdoppiamento della classe con l'istituzione di una classe aggiunta.

Sono applicabili alle classi aggiunte degli istituti musicali le disposizioni degli artt. 102, 103, 104 e 105 del presente regolamento riguardanti gli istituti di belle arti.

Art. 195

Nelle classi complementari aggiunte potranno essere adibiti all'insegnamento anche maestri diplomati, ex-allievi dell'istituto stesso o estranei a titolo di tirocinio gratuito d'insegnamento.

Capo IV

Insegnanti

Art. 196

Gli insegnanti, di cui all'art. 2 della legge, hanno l'obbligo d'impartire l'insegnamento secondo l'orario debitamente approvato e per non meno di nove mesi in ciascun anno scolastico, di prestare l'opera loro di assistenti o di esecutori per le esercitazioni collettive, i saggi e i concerti che si terranno nell'istituto anche in giorni ed ore diverse da quelli delle proprie lezioni, di partecipare alle sedute del collegio dei professori, alle commissioni d'esame e alle commissioni speciali, nelle quali siano eventualmente chiamati dal direttore e in generale di conformarsi alle norme del presente regolamento, a quelle del regolamento interno dell'istituto e alle disposizioni impartite dal direttore.

Art. 197

L'orario settimanale dei singoli insegnanti è stabilito secondo la seguente tabella:

- composizione: ore 12;

- canto: ore 18;

- armonia e contrappunto: ore 10;

- organo e composizione organistica: ore 10;

- pianoforte, arpa, violino, viola, violoncello e contrabbasso: ore 10;

- flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba e trombone: ore 10;

- pianoforte complementare: ore 12;

- armonia complementare: ore 12;

- teoria, solfeggio e dettatura musicale: ore 12;

- storia della musica: ore 6;

- arte scenica: ore 8;

- letteratura poetica e drammatica: ore 8;

- lingua italiana: ore 8.

Gli insegnanti delle classi aggiunte sono tenuti allo stesso orario dei rispettivi insegnanti di ruolo.

L'orario settimanale per gli incaricati straordinari di insegnamenti speciali è stabilito dal direttore e ne è data comunicazione al Ministero.

Art. 198

L'istruzione nei corsi principali è esclusivamente affidata ai professori titolari e, durante le loro assenze ai supplenti regolarmente nominati a norma del presente regolamento.

Nei corsi complementari tecnici possono essere adibiti all'insegnamento gli alunni migliori, sotto la responsabilità e la sorveglianza del professore titolare; ad essi viene conferito il titolo di "maestrino" e di tale conferimento è fatta menzione nel diploma di licenza.

Art. 199

Il professore di storia della musica ha l'obbligo di impartire qualche lezione di storia degli strumenti. A queste lezioni debbono assistere tutti gli alunni delle scuole di istrumenti e quelli delle scuole di composizione.

I professori di canto debbono istruire i propri alunni e quelli di composizione di grado superiore nella fisiologia e nell'igiene degli organi vocali.

Capo V

Ispettori ed ispettrici

Art. 200

Gli ispettori e le ispettrici disciplinari sono alla diretta dipendenza del direttore.

Essi debbono trovarsi presenti nell'istituto almeno 20 minuti prima dell'ora fissata per l'apertura della scuola.

Essi mantengono la disciplina degli alunni e vigilano sulla loro condotta, prendono nota delle loro assenze, dandone giornalmente notizia al direttore, riferiscono immediatamente al direttore ogni mancanza commessa dagli alunni, sorvegliano la pulizia dei locali e, in generale, vigilano sul mantenimento dell'ordine e della disciplina da parte del personale di servizio, riferendo ogni infrazione al direttore.

Art. 201

In questi istituti ove esistano più ispettori, ad uno di essi è dato il titolo di ispettore capo, ed è incaricato, sotto l'alta sorveglianza del direttore, della direzione di tutte le mansioni disciplinari e da lui dipendono direttamente gli altri ispettori.

L'ispettore capo soprintende anche al mantenimento dell'ordine e della disciplina del personale di servizio, ed esercita le attribuzioni che gli vengono deferite dai regolamenti interni dei singoli istituti.

Art. 202

Alle ispettrici è particolarmente affidato il mantenimento della disciplina e dell'ordine e la cura della buona educazione nelle scuole femminili.

Dove sono più ispettrici una di esse, designata dal direttore, assume la direzione disciplinare delle alunne col titolo di ispettrice anziana.

Capo VI

Alunni

Art. 203

Possono essere ammessi negli istituti di musica e di arte drammatica tutti coloro che, mostrando di possedere le disposizioni naturali necessarie ad una buona riuscita negli studi musicali o drammatici e di avere l'attitudine fisica ad un dato corso tecnico, si trovino nei limiti di età fissati dall'articolo seguente ed abbiano un'istruzione letteraria adeguata all'anno di corso, in cui chiedono l'inscrizione.

I giovani, che non abbiano ancora superato il decimo anno di età, debbono presentare l'attestato di proscioglimento dalla terza classe elementare; per coloro, che non abbiano superato gli anni tredici, si richiede la prova di aver superato l'esame di maturità; per quelli di età superiore si richiede l'attestato dei maggiori studi letterari compiuti, in ragione dell'età e dell'anno di corso, a cui domandano di essere ammessi.

Il giudizio sulla sufficienza degli studi compiuti dai giovani di età superiore agli anni tredici è dato dalla commissione di cui all'art. 228.

Per essere ammessi nelle scuole di recitazione, occorre presentare almeno la licenza dalla sesta classe elementare.

Possono essere ammessi agli istituti di musica e di arte drammatica anche gli stranieri a condizione che conoscano la lingua italiana e presentino la prova di possedere titoli di istruzione equivalenti a quelli richiesti dal presente articolo.

Art. 204

L'età minima per l'ammissione al corso fondamentale è di anni otto.

L'età massima per l'ammissione al primo anno dei corsi principali è determinata come segue:

- Composizione: anni 15;

- organo e composizione per organo: anni 12;

- pianoforte: anni 12;

- arpa: anni 12;

- violino e viola: anni 11;

- violoncello: anni 12;

- contrabbasso: anni 16;

- flauto, oboe, clarinetto, fagotto e congeneri: anni 15;

- corno: anni 16;

- tromba e trombone e congeneri: anni 16.

Per l'ammissione al corso di canto e alle scuole di recitazione si richiede l'età minima di anni 16 per le donne e di anni 18 per gli uomini, e l'età massima di anni 21 per le donne e di anni 23 per gli uomini.

E' in facoltà del direttore, d'accordo con la commissione esaminatrice e sentito il consiglio scolastico, di derogare alle disposizioni relative all'età quando risulti trattarsi di singolarissime attitudini.

Art. 205

La disposizione naturale agli studi musicali o drammatici, viene determinata mediante un esame preliminare di ammissione, giudicato dalla commissione di cui all'art. 228.

L'ammissione degli alunni non diventa definitiva se non dopo un periodo di esperimento, che non può essere inferiore a tre mesi né superiore a due anni.

Dopo tale esperimento l'alunno è sottoposto all'esame di revisione, e se non confermato viene congedato dall'istituto.

Il giudizio per l'ammissione definitiva è dato dalla commissione medesima, dinanzi alla quale fu sostenuto il primo esame.

Art. 206

Gli alunni distinti per ingegno e per attitudine artistica possono ottenere in casi eccezionali di abbreviare la durata dello studio in ciascuno dei corsi principali.

Le concessioni, di cui al presente articolo, debbono essere proposte dal professore del corso principale a cui l'alunno appartiene, e approvate dal direttore sentito il consiglio dell'istituto.

Art. 207

Sono estese anche agli istituti di musica e arte drammatica, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 120, 121 e 122 del presente regolamento riguardanti l'ammissione degli alunni, le tessere di riconoscimento e i trasferimenti da un istituto ad un altro e le assenze.

E' parimenti esteso agli istituti di musica e di arte drammatica l'art. 123 riguardante le pene disciplinari per gli alunni, alle quali deve aggiungersi l'esclusione dal partecipare ad uno o più saggi come compositori od esecutori, che viene inflitta dal direttore, sentito il consiglio dell'istituto.

Capo VII

Esami

I - Esami in genere

Art. 208

Gli esami sono:

- di ammissione al corso fondamentale;

- di ammissione ai corsi principali;

- di concorso alle borse di studio;

- di revisione;

- di promozione annuale;

- di licenza normale e promozione al corso superiore;

- di licenza superiore;

- di riparazione.

II - Sessioni di esame

Art. 209

Gli esami di revisione, di promozione e di licenza si danno normalmente nella sessione di luglio.

Gli esami di riparazione e di ammissione si danno nella sessione di ottobre.

Gli esami di concorso alle borse di studio si danno nel mese di gennaio.

Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento del canto corale e di licenza nella strumentazione per banda, si danno nelle sessioni di luglio ed ottobre e, occorrendo, anche in una sessione speciale indetta dalla direzione.

Art. 210

Nel maggio e nel settembre di ciascun anno la direzione dell'istituto, con pubblici avvisi, bandisce l'apertura della rispettiva sessione di esame. Le domande per l'iscrizione agli esami di ammissione e quelle degli estranei per l'ammissione agli esami di licenza, scritte su carta bollata da lire 1, debbono essere presentate alla segreteria quindici giorni avanti l'inizio della sessione, corredate dalla quietanza di pagamento della tassa prescritta.

III - Esami di ammissione

a) Al corso fondamentale

Art. 211

I candidati all'esame di ammissione al corso fondamentale devono:

a) dar prova di attitudine alla musica;

b) presentare i documenti degli studi letterari compiuti, in relazione con la loro età.

Art. 212

I candidati al corso fondamentale non sono tenuti a specificare il corso principale a cui aspirano.

Superato l'esame di primo anno del corso fondamentale, essi possono sostenere l'esame di ammissione ad uno dei corsi principali.

Agli alunni che non abbiano potuto conseguire il passaggio ad un corso principale e che abbiano superato l'esame del 4° anno di corso fondamentale, è rilasciato un attestato degli studi fatti.

b) Ai corsi principali

Art. 213

All'esame di ammissione ai corsi principali si presentano tanto gli alunni promossi al 2° anno del corso fondamentale, quanto candidati estranei.

Tutti devono dimostrare l'attitudine al ramo speciale cui vogliono dedicarsi.

I candidati estranei devono inoltre sostenere un esame corrispondente a quello di promozione al secondo anno del corso fondamentale.

Art. 214

L'ammissione di nuovi alunni ai corsi principali è consentita soltanto durante il grado normale, salvo il disposto dell'art. 222 per i candidati estranei che superano gli esami di licenza normale.

Le commissioni, sui risultati dell'esame, possono assegnare il candidato all'anno di corso per il quale lo credano più idoneo.

IV - Esame di concorso alle borse di studio

Art. 215

All'esame di concorso alle borse di studio non possono accedere che i giovani appartenenti a famiglia di disagiata condizione economica e di nazionalità italiana ammessi ad uno dei corsi principali e in esso confermati mediante l'esame di revisione.

Le borse di studio sono assegnate a quei concorrenti che riportino almeno punti 9 nell'esame di corso principale e la media di punti 7 negli esami delle materie complementari tecniche e letterarie.

Nel conferimento delle borse di studio, a parità di merito, sono preferiti i concorrenti di corso più inoltrato e fra concorrenti del medesimo anno di corso i più giovani.

V - Esame di revisione

Art. 216

L'esame di revisione versa sulla materia principale ed ha luogo normalmente alla fine dell'anno in cui l'alunno è stato ammesso al corso principale.

E' però lasciata facoltà al direttore, su proposta del professore insegnante, di concedere tanto l'anticipazione quanto la posticipazione dell'esame di revisione: questa però non oltre il secondo anno dall'ammissione dell'alunno al corso principale.

L'alunno che non ha superato l'esame di revisione è rinviato dall'istituto.

VI - Esami di promozione annuale

Art. 217

L'esame di promozione si dà alla fine di ciascun anno scolastico durante il corso fondamentale.

Nei corsi principali e nelle materie complementari gli esami di promozione si danno alla fine di ciascun anno scolastico durante il corso normale per gli alunni che abbiano riportato nelle votazioni del professore insegnante una media inferiore agli otto decimi.

Art. 218

Gli alunni che non abbiano superato l'esame di promozione annuale nella materia principale hanno diritto a ripetere un solo anno in tutta la durata del corso normale. I ripetenti che falliscano anche all'esame di riparazione sono rinviati dall'istituto.

VII - Esame di licenza normale e di promozione al corso superiore

Art. 219

Al termine del periodo di studi fissati dall'art. 188 per il grado normale di ciascun corso principale tutti gli alunni debbono sostenere l'esame di licenza normale. A coloro che superano tale esame è rilasciato il diploma di licenza normale; a coloro che non lo superano è rilasciato un certificato degli studi fatti e dei punti ottenuti.

Art. 220

Per la promozione al corso superiore occorre:

a) aver superato l'esame di licenza normale in tutte le materie complementari tecniche e letterarie obbligatorie per il corso normale, almeno nella sessione di ottobre dell'anno in cui ha avuto luogo l'esame di promozione al corso superiore;

b) aver raggiunto nella materia principale la sufficienza in tutte le prove d'esame con una media complessiva di almeno otto decimi;

c) aver riportato non meno di sette decimi nella media delle votazioni bimestrali del professore nel corso principale durante l'ultimo anno.

Art. 221

Gli alunni non promossi al grado superiore hanno la facoltà di ripetere l'ultimo anno del corso normale, sottoponendosi poi a congruo esame di integrazione per raggiungere la media di otto decimi. Se non raggiungono tal media, sono definitivamente licenziati dall'istituto.

Art. 222

Agli esami di licenza normale, possono presentarsi anche candidati estranei all'istituto.

Essi debbono sostenere tutte le prove stabilite dagli appositi programmi, così nella materia principale come nelle complementari, tecniche e letterarie.

Questi candidati, ove ottengano otto punti nella materia principale e la sufficienza nelle materie complementari almeno nella sessione di ottobre dello stesso anno, sono ammessi nell'istituto al primo anno di corso superiore.

VII - Esami di licenza superiore

Art. 223

Gli esami di licenza superiore si danno:

a) nelle materie complementari tecniche e letterarie alla fine degli anni a queste rispettivamente assegnati;

b) nelle materie principali alla fine del corso superiore.

Il diploma di licenza superiore viene rilasciato soltanto all'alunno il quale abbia:

a) superato ciascuna delle prove stabilite per l'esame di licenza superiore dal corso principale;

b) ottenuta la licenza nelle materie complementari, tecniche e letterarie obbligatorie per il grado superiore, almeno nella sessione di ottobre dell'anno in cui ha avuto luogo il suo esame di licenza superiore dal corso principale.

Art. 224

Agli esami di licenza superiore dei corsi principali possono presentarsi anche studenti estranei all'istituto.

Essi hanno l'obbligo, oltreché di sostenere le prove stabilite per l'esame di licenza superiore dal corso principale, di ottenere, mediante esame o presentazione di titoli equipollenti, la licenza nelle materie complementari tecniche e letterarie obbligatorie tanto per il grado normale, quanto per il grado superiore del corso stesso.

Art. 225

Gli alunni inscritti ad un corso principale che volessero ottenere il diploma di licenza di grado superiore in altro corso principale o nella istrumentazione per banda o quello di abilitazione all'insegnamento del canto corale, saranno ammessi agli esami insieme con i candidati estranei e soggetti alle stesse norme.

Art. 226

Salvo il caso di forza maggiore, i candidati sono tenuti a presentarsi agli esami nella sessione per la quale sono inscritti. Coloro che non si presentano, siano alunni, siano estranei, decadono da qualunque diritto.

I candidati i quali documentano la propria assenza per caso di forza maggiore, possono presentarsi nella sessione immediatamente successiva lasciando in deposito la tassa pagata.

IX - Esami di riparazione

Art. 227

Gli esami di riparazione sono accordati per le prove fallite nelle materie complementari, tecniche e letterarie e nelle materie principali durante il corso normale con la limitazione di cui all'art. 218.

X - Commissioni esaminatrici

a) per gli esami di ammissione, di revisione e di promozione

Art. 228

Le commissioni per gli esami di ammissione e di revisione, e quelle per gli esami di promozione e di licenza nei corsi complementari e letterari sono nominate dal direttore e formate, in linea normale, di tre membri scelti fra i professori dell'istituto.

E' in facoltà del direttore di chiamare a far parte di tali commissioni anche qualche esaminatore estraneo.

b) per gli esami di concorso alle borse di studio

Art. 229

La commissione per l'esame di concorso alle borse di studio è formata dal consiglio scolastico e dal professore della materia, ove questi non faccia parte del consiglio.

c) per gli esami di licenza di grado normale e superiore

Art. 230

Le commissioni per gli esami di licenza di grado normale e di grado superiore nei corsi principali si compongono del direttore, presidente, e di quattro professori della materia principale, scelti dal direttore fra gli insegnanti dell'istituto e fra gli insegnanti estranei. Almeno uno degli esaminatori deve essere estraneo all'istituto.

XI - Procedimento degli esami

Art. 231

Ciascuna commissione nella sua prima adunanza procede all'elezione del presidente e del segretario. Quando di una commissione fa parte il direttore, egli ne è il presidente di diritto.

I segretari delle commissioni hanno obbligo di compilare i processi verbali di ciascuna seduta di esame.

L'elenco di tutte le commissioni e l'orario degli esami vengono affissi a cura della direzione nei locali dell'istituto.

Art. 232

In tutti gli esami i punti di merito si segnano da zero a dieci, procedono anche per frazione.

Il sei indica la sufficienza.

E' ammesso il compenso nelle materie che richiedono due o più prove di esami, quando in nessuna di esse prove si abbia un voto inferiore a cinque decimi.

Art. 233

Il voto è palese. Esso viene trascritto dal segretario della commissione nel processo verbale, il quale non deve recare correzioni, né cancellature.

Non è esclusa, in casi eccezionali, la lode, che deve essere votata all'unanimità della commissione.

Il direttore e il consiglio dell'istituto hanno facoltà di arrotondare la punteggiatura non oltre i 50 centesimi di punto, quando ne ritengono giustificata la concessione anche in riguardo alla buona condotta dell'alunno.

Capo VIII

Esercitazioni e saggi

Art. 234

Negli istituti musicali si fanno esercitazioni:

- di quartetto;

- di musica d'insieme con pianoforte (trio, quintetto, ecc.);

- di musica d'insieme per strumenti a fiato;

- di orchestra;

- di coro;

secondo norme da stabilirsi nei regolamenti interni.

Art. 235

L'orchestra è composta dei professori e degli alunni dell'istituto a ciò ritenuti idonei dal direttore.

Il direttore ha facoltà di chiamare a completare l'orchestra anche professori estranei all'istituto.

Quando i professori dell'istituto siano chiamati a far parte dell'orchestra, fuori del loro orario d'obbligo, verrà loro corrisposto un equo compenso.

Art. 236

Il coro è composto di tutti gli allievi dell'istituto, ad eccezione di quelli che ne furono esonerati dal direttore. Il direttore ha facoltà di chiamare a completare il corso anche estranei all'istituto.

Art. 237

La direzione delle esercitazioni, quando non venga tenuta personalmente dal direttore, sarà annualmente, sopra proposta del direttore stesso, affidata ad apposito incaricato.

Gli alunni del corso superiore di composizione si addestreranno nella direzione dell'orchestra e del coro.

Art. 238

Gli alunni e le alunne non possono rifiutarsi di prender parte, anche fuori dell'istituto, a quelle manifestazioni artistiche collettive che siano organizzate dalla direzione.

Essi devono accettare nell'orchestra o nei corsi la parte, sia importante o secondaria, che verrà loro assegnata dal direttore.

Art. 239

In ciascun istituto si fanno annualmente saggi di classe e saggi finali. I saggi di classe sono ordinati dal direttore in tutte le scuole nelle quali egli ne riconosca la possibilità. Il direttore ne determina, d'accordo con l'insegnante, il programma.

I programmi dei saggi di classe sono preparati dall'insegnante e sottoposti all'approvazione del direttore. Possono anche cumularsi in un solo saggio quelli di più classi quando il direttore ne riconosca l'opportunità.

Spetta al direttore determinare il numero dei saggi finali e formularne i programmi.

Capo IX

Borse di studio

Art. 240

Nei bilanci degli istituti musicali sono stanziate delle borse di studio che vengono conferite mediante esame di concorso con le norme di cui agli artt. 215 e 229.

Il direttore, sentito il consiglio dell'istituto, stabilisce quali e quante nuove borse di studio possono essere istituite per ciascun anno scolastico, tenuto conto anche della convenienza di incoraggiare la frequenza di taluni corsi. Il bando del concorso viene notificato al Ministero e pubblicato entro il mese di gennaio.

Art. 241

Il conferimento delle borse di studio è soggetto alla preventiva approvazione del Ministero; ottenuta la quale, il pagamento delle borse ai vincitori viene fatto dall'economo-cassiere dell'istituto, in tante rate quanti sono i mesi di scuola, sulla presentazione del nulla osta del direttore.

Art. 242

Gli alunni che godono la borsa di studio debbono essere riconfermati nel beneficio anno per anno riportando almeno punti 9 nel corso principale e punti 7 nella media delle materie complementari e letterarie. Tutti debbono inoltre avere serbato ottima condotta.

Gli alunni che negli esami delle materie complementari della sessione di luglio non ottenessero le prescritte votazioni, sono ammessi a ripetere le prove fallite nella sessione di ottobre.

Art. 243

Il godimento della borsa di studio può essere sospeso per qualche mese od anche revocato del tutto per gli alunni che abbiano commesso qualche grave infrazione della disciplina, a giudizio del consiglio dell'istituto.

Capo X

Biblioteche

Art. 244

Le biblioteche degli istituti musicali governativi sono aperte agli insegnanti e agli alunni degli istituti stessi, ed anche al pubblico durante l'anno scolastico dalle ore 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane.

Art. 245

Il bibliotecario sotto l'alta sorveglianza del direttore, ha la cura di tutto l'andamento della biblioteca, ed è il consegnatario responsabile di tutto il materiale ivi raccolto.

Il bibliotecario è coadiuvato da un distributore ordinatore di ruolo o da un incaricato ai sensi degli artt. 147 e 148 del presente regolamento. Ha anche alla sua dipendenza un custode-inserviente con l'obbligo di attendere a tutti i lavori che gli competono e che gli siano assegnati dal bibliotecario.

Art. 246

Gli acquisti di libri e di musica sono fatti su ordine del direttore.

L'iniziativa degli acquisti spetta anche al bibliotecario e agli insegnanti, e vi sarà pure un registro per raccogliere i desideri degli studiosi: ma l'Amministrazione non darà corso ad alcuna ordinazione che non rechi il visto del direttore.

Art. 247

Il consiglio dell'istituto assistito dal bibliotecario delibera sulle domande per copie di autografi o di documenti e per riproduzione di oggetti di valore artistico e storico posseduti dalla biblioteca.

I permessi di copiare musica saranno accordati compatibilmente col rispetto dei diritti d'autore.

Art. 248

Ciascuna biblioteca musicale deve possedere i seguenti registri:

- un registro d'ingresso distinto per gli acquisti e per i doni;

- un mastro dei creditori con relativo bollettario alfabetico;

- un registro delle opere date a legare;

- un registro per le lettere in arrivo e in partenza;

- un registro per il prestito dei libri e della musica;

- l'inventario generale topografico delle opere a stampa;

- l'inventario generale topografico dei manoscritti (autografi e copie);

- l'inventario dei mobili e quello degli oggetti costituenti il museo della biblioteca.

Art. 249

Il direttore dell'istituto, udito il parere del bibliotecario, assegna una somma annuale alla biblioteca nei limiti consentiti dal bilancio dell'istituto. Questa somma serve all'acquisto di musica e di libri e alla spesa di rilegature.

L'economo dell'istituto, su richiesta firmata dal bibliotecario e col visto del direttore, in apposito registro a madre e figlia provvede la biblioteca di oggetti di cancelleria, del materiale per la pulizia delle sale, di tutto quello, infine, che possa occorrere alla buona e decorosa funzione materiale di essa.

Art. 250

Qualunque opera entri in biblioteca deve essere immediatamente registrata nel registro d'ingresso, e possibilmente data a legare, poi schedata, timbrata col bollo della biblioteca e collocata.

Art. 251

Le collezioni private cedute o donate alla biblioteca avranno uno scaffale a parte, recante il nome del donatore, e un catalogo a parte. Degli oggetti antichi, degli antichi strumenti, dei ricordi e dei ritratti di maestri di musica sarà composto un museo, col relativo inventario redatto secondo le norme d'uso.

Art. 252

Ogni biblioteca di istituto musicale deve avere:

- un catalogo per autori (di musica o di libri);

- un catalogo per materia (di sola musica);

- un catalogo a soggetto (di libri e di musica e di libretti d'opera sacra e profana).

Art. 253

Il prestito fra le biblioteche degli istituti musicali, comprese quelle degli istituti pareggiati, avverrà direttamente fra queste biblioteche, per le vie postali, con pacco raccomandato ed assicurato per quella somma che sarà stabilita dal bibliotecario. Le spese postali saranno rimborsate dal richiedente. Il prestito verrà concesso per qualsiasi opera antica o moderna, esclusi gli autografi o quelle opere preziose che la direzione dell'istituto non reputasse conveniente concedere, ed avrà la durata normale di un mese.

Capo XI

Scuole di recitazione (1)

Art. 254

Le scuole di recitazione di Firenze e di Roma sono annesse rispettivamente all'istituto musicale di Firenze e al liceo musicale di Santa Cecilia in Roma e sono rette dai propri regolamenti interni.

Al personale di esse e al loro funzionamento si applicano le disposizioni della parte generale del presente regolamento e quelle della parte speciale riguardante gli istituti musicali, in quanto sono adattabili alla particolare natura di tali scuole.

(1) La scuola di recitazione di Roma è trasformata in Accademia di arte drammatica.

Art. 255

Per la scuola di recitazione di Firenze le attribuzioni deferite dal presente regolamento ai consigli dei professori sono esercitate dal consiglio dell'istituto musicale, del quale fa parte per la circostanza anche il direttore della scuola con voto deliberativo.

Nella scuola di recitazione di Roma il consiglio è composto del direttore del liceo musicale, presidente, del direttore della scuola e degli insegnanti di essa.

PARTE V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo unico

Art. 256

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento generale saranno riformati gli statuti ed i regolamenti degli istituti d'arte e di musica in relazione ai provvedimenti recati dalla legge 6 luglio 1912, n. 734 ed alle disposizioni del presente regolamento. Gli statuti ed i regolamenti così riformati saranno approvati con decreto del Ministro per la P.I. Le eventuali future modificazioni degli statuti e regolamenti saranno parimenti soggette all'approvazione ministeriale.

Art. 257

Fino a che non siano approvati i nuovi statuti e regolamenti di cui all'articolo precedente seguiteranno ad aver vigore gli statuti ed i regolamenti attuali in quanto non siano contrari alla legge e al presente regolamento generale.

Art. 258

In attesa delle disposizioni speciali con le quali sarà provveduto all'ordinamento dell'insegnamento superiore delle scuole di architettura, si continuerà presso gli istituti di belle arti a conferire per esami il diploma di licenza di professore di disegno architettonico secondo le norme sinora in vigore.

A tali esami saranno ammessi anche candidati estranei. Non è consentito di rilasciare per titoli il diploma di professore di disegno architettonico.

Art. 259

Con regolamento speciale si provvederà, a norma dell'art. 35 della legge 6 luglio 1912, n. 734, all'istituzione dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie e dell'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole elementari e popolari.

Art. 260

Sino a che non saranno emanate le nuove disposizioni di cui al precedente articolo, ai componenti le commissioni esaminatrici degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie e della licenza di professore di disegno architettonico verranno corrisposte per ogni candidato le propine nella misura fissata per il passato.

Art. 261

Sull'ammontare delle tasse di diploma di professore di disegno architettonico e di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie avranno diritto alla restituzione della somma di lire 5 rappresentante il valore del diploma propriamente detto, coloro che, avendo pagato le tasse, non avranno superato i relativi esami nelle due sessioni alle quali possono partecipare.

La restituzione sarà effettuata con la procedura stabilita dall'art. 79 del presente regolamento.

Art. 262

Entro tre mesi dall'applicazione del presente regolamento cesserà ogni concessione gratuita di alloggi o studi a favore di direttori, professori, impiegati, inservienti negli edifici degli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica, fatta eccezione per il portiere od altro inserviente al quale sia affidata la custodia degli istituti medesimi durante la notte.

Art. 263

Nelle Accademie e negli Istituti di belle arti dove vengono istituti i corsi liberi superiori, la nomina dei maestri avverrà la prima volta senza partecipazione degli studenti.

Art. 264

Per il riordinamento degli studi nelle Accademie e negli Istituti di belle arti e per la loro coordinazione con quelli compiuti nelle scuole per le industrie artistiche sarà provveduto caso per caso con speciali decreti a seconda della natura dei vari istituti e delle esigenze locali.