Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Parametri
a) consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;
b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
c) estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile;
d) complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla pluralità di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione, ivi comprese le attività di educazione permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento o specializzazione, nonché alla conduzione di aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificità.
Art. 3 - Piani provinciali di dimensionamento
Art. 4 - Attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia
Art. 5 - Organici pluriennali
a) del numero degli alunni previsti,
distinti per età e per ordine e grado di scuole;
b) del numero degli istituti previsti, delle loro dimensioni e dell'articolazione delle
stesse istituzioni sul territorio;
c) delle caratteristiche demografiche e orografiche di ciascuna regione;
d) degli indici di disagio economico e socio-culturale;
e) degli obiettivi correlati all'economia regionale e all'evoluzione del mercato del
lavoro;
f) della distribuzione per ambiti disciplinari del personale in servizio.
Entro il limite dell'organico provinciale complessivo la dotazione Organica di ciascuna istituzione scolastica è definito dai dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica, in conformità ai criteri e ai parametri generali stabiliti a norma del comma 1, sulla base dei seguenti dati di riferimento ed elementi di valutazione:
a) numero degli alunni e delle classi previste, distinti per anno di corso e indirizzo
di studi;
b) insegnamenti da impartire nelle classi previste in relazione agli obiettivi formativi
previsti dai corrispondenti curricoli;
c) esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;
d) attività didattiche finalizzate al recupero della dispersione scolastica e degli
insuccessi formativi, alla sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuovi
ordinamenti e strutture curricolari, all'adattamento dei percorsi formativi, secondo
criteri di flessibilità e modularità, alle esigenze di personalizzazione dei processi di
apprendimento, alle caratteristiche dell'economia regionale o locale e all'evoluzione del
mercato del lavoro;
e) azioni di supporto socio-psico-pedagogico, organizzativo e gestionale, di ricerca
educativa e scientifica, di orientamento scolastico e professionale e di valutazione dei
processi formativi, tenuto conto anche dell'eventuale articolazione della funzione docente
sulla base di particolari profili di specializzazione;
f) esigenze specifiche delle istituzioni che operano in zone a rischio di devianza
giovanile e criminalità minorile, ovvero nelle comunità montane e nelle piccole isole;
g) prevedibili necessità di copertura dei posti di insegnamento vacanti e di sostituzione
degli insegnanti assenti per periodi di durata inferiore all'intero anno scolastico.
Art. 6 - Dotazione finanziaria di istituto
Art. 7 - Esclusioni
Art. 8 - Abrogazioni