DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 2006, n.295
Regolamento recante disposizioni correttive e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalita' di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali. (GU n. 298 del 23-12-2006)
      testo in vigore dal: 7-1-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi; Vista la decisione del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, del 17 maggio 2005, n. 4923 con la quale e' stato annullato l'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, nella parte in cui prevede le modalita' di nomina del Presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale; Ravvisata la necessita' di modificare la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, concernente le modalita' di nomina del presidente, annullata con la predetta sentenza, con una nuova norma che garantisca il principio di autodeterminazione ed autonomia delle istituzioni di cui alla citata legge n. 508 del 1999; Considerato che i presidenti sono responsabili della gestione amministrativa per lo svolgimento della quale il regolamento prevede che essi debbano essere dotati di alta qualificazione professionale e manageriale; Acquisito il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3, della legge n. 508 del 1999, reso nell'adunanza del 5 luglio 2006; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'Adunanza del 25 luglio 2006; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2006; Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il presidente e' nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonche' di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale. 3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.».

Art. 2. Norma transitoria 1. I presidenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi presidenti nominati con le modalita' di cui all'articolo 1. A tale fine, il consiglio accademico effettua la designazione della terna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mussi, Ministro dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 253


          Avvertenza:     Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui scritti.
          Note alle premesse:

              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - La   legge  21 dicembre  1999,  n.  508  concernente:
          «Riforma  delle  Accademie  di  belle  arti, dell'Accademia
          nazionale   di  danza,  dell'Accademia  nazionale  di  arte
          drammatica,  degli  Istituti  superiori  per  le  industrie
          artistiche,  dei  Conservatori  di  musica e degli Istituti
          musicali pareggiati» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2000, n. 2».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 febbraio  2003,  n.  132  recante:  «Regolamento recante
          criteri   per   l'autonomia   statutaria,  regolamentare  e
          organizzativa  delle  istituzioni  artistiche e musicali, a
          norma  della  legge 21 dicembre 1999, n. 508» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135».
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario) cosi' recita:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari».
              - Il  decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 concernente:
          «Disciplina  della  proroga  degli  organi amministrativi»,
          convertito,  con modificazioni, della legge 15 luglio 1994,
          n.  444,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
          1994, n. 114.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132:
              «Art.  5.  -  1. Il presidente e' rappresentante legale
          dell'istituzione,   salvo   quanto  previsto  dall'art.  6,
          comma 1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione
          e fissa l'ordine del giorno.
              2. Il presidente e' nominato dal Ministro sulla base di
          una  designazione effettuata dal consiglio accademico entro
          una  terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e
          professionale proposta dallo stesso Ministro.
              3.  Il consiglio accademico effettua la designazione di
          cui  al  comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso
          il  quale  il  Ministro  procede  direttamente  alla nomina
          prescindendo dalla designazione».
              - Il testo dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n.
          508 cosi' recita:
              «Art.  3.  -  1.  E'  costituito,  presso  il Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          il  Consiglio  nazionale  per l'alta formazione artistica e
          musicale   (CNAM),   il  quale  esprime  pareri  e  formula
          proposte:
                a) sugli  schemi  di  regolamento  di  cui al comma 7
          dell'art.  2,  nonche'  sugli  schemi  di decreto di cui al
          comma 5 dello stesso articolo;
                b) sui regolamenti didattici degli istituti;
                c) sul reclutamento del personale docente;
                d) sulla  programmazione  dell'offerta  formativa nei
          settori artistico, musicale e coreutico.
              2.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  previo parere
          delle  competenti  Commissioni  parlamentari, espresso dopo
          l'acquisizione  degli altri pareri previsti per legge, sono
          disciplinati:
                a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
                  1)  almeno i tre quarti dei componenti siano eletti
          in   rappresentanza   del   personale  docente,  tecnico  e
          amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di
          cui all'art. 1;
                  2)  dei restanti componenti, una parte sia nominata
          dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica   e   una  parte  sia  nominata  dal  Consiglio
          universitario nazionale (CUN);
                b) le   modalita'   di   nomina  e  di  elezione  dei
          componenti del CNAM;
                c) il funzionamento del CNAM;
                d) l'elezione  da parte del CNAM di rappresentanti in
          seno   al   CUN,   la   cui   composizione  numerica  resta
          conseguentemente modificata.
              3. In sede di prima applicazione della presente legge e
          fino  alla  prima elezione del CNAM, le relative competenze
          sono esercitate da un organismo composto da:
                a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e
          degli ISIA;
                b) quattro  membri in rappresentanza dei Conservatori
          e degli Istituti musicali pareggiati;
                c) quattro  membri  designati  in  parti  eguali  dal
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica e dal CUN;
                d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art.
          1;
                e) un direttore amministrativo.
              4.  Le  elezioni dei rappresentanti e degli studenti di
          cui  al  comma 3  si  svolgono, con modalita' stabilite con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  da  pubblicare  nella Gazzetta
          Ufficiale,  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, presso il Ministero dell'universita'
          e  della  ricerca  scientifica e tecnologica, sulla base di
          liste  separate, presentate almeno un mese prima della data
          stabilita per le votazioni.
              5.  Per  il  funzionamento del CNAM e dell'organismo di
          cui  al  comma e'  autorizzata  la  spesa annua di lire 200
          milioni».
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Presidente  della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.   5   (Presidente).   -   1.   Il  presidente  e'
          rappresentante   legale   dell'istituzione,   salvo  quanto
          previsto  dall'art.  6,  comma  1.  Convoca  e  presiede il
          consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
              2.  Il  presidente  e'  nominato dal Ministro entro una
          terna  di  soggetti,  designata dal consiglio accademico in
          possesso di alta qualificazione manageriale e professionale
          e  manageriale,  nonche'  di comprovata esperienza maturata
          nell'ambito  di organi di gestione di istituzioni culturali
          ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico
          e culturale.
              3.  Il consiglio accademico effettua la designazione di
          cui   al  comma 2  entro  il  termine  di  sessanta  giorni
          antecedenti   la   scadenza  dell'incarico  del  presidente
          uscente.  Il Ministro provvede alla nomina entro il termine
          di  trenta  giorni  dalla  data di ricezione delle predette
          designazioni».