DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 89
Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0111) (GU n. 137 del 15-6-2010  - Suppl. Ordinario n.128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2010







testo in vigore dal: 16-6-2010

Allegati

        
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il piano programmatico di interventi predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del sopra citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; Visto l'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme sulla revisione della disciplina del reclutamento del personale docente; Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53; Visto l'articolo 1, commi 605, lettera f), e 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con il quale e' stata sancita l'obbligatorieta' dell'istruzione per almeno dieci anni; Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alla professione e al lavoro; Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che ha abrogato il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; Visto l'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47, relativo alla quota dei curricoli rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione; Vista la Raccomandazione 2006/961/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente; Vista la Raccomandazione, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009; Visto il parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell'Adunanza del 7 ottobre 2009, con il quale il Consiglio medesimo ha condiviso gli aspetti caratterizzanti dei nuovi assetti liceali formulando nel contempo alcune osservazioni relativamente all'introduzione di nuovi insegnamenti ed al potenziamento di altri, ad interventi a sostegno dell'autonomia, alla definizione di modalita' di valutazione dei crediti scolastici, all'inserimento nei percorsi di studio di pratiche laboratoriali centrate sulla flessibilita' organizzativa; Considerato che, delle osservazioni dal predetto Consiglio, alcune sono state accolte, altre sono state parzialmente accolte compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, altre ancora saranno oggetto di distinti provvedimenti; Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e preso atto che, nella seduta del 29 ottobre 2009, le Regioni hanno espresso parere negativo a maggioranza; le regioni Veneto, Molise, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, hanno espresso parere favorevole, con la richiesta da parte delle due ultime regioni che «per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico sia quantificata a livello regionale la previsione di attivare in prima applicazione a livello nazionale 40 sezioni musicali e 10 coreutiche» e considerato, altresi', che ANCI, UPI e UNCEM hanno espresso parere favorevole; Ritenuto che la predetta richiesta delle regioni Lombardia e Friuli-Venezia Giulia puo' trovare accoglimento grazie al combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 13 del presente regolamento, in considerazione della specificita' del percorso liceale in questione, per il quale e' richiesto un attento monitoraggio della fase di avvio e dei limiti di spesa previsti; Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2010; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. I licei sono disciplinati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, e dal presente regolamento in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volto alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico.


          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Si riporta il testo dell'art. 64,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria»: 
              «Art. 64 (Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica). - 1. Ai fini di  una  migliore  qualificazione
          dei  servizi  scolastici  e  di  una  piena  valorizzazione
          professionale del personale docente, a decorrere  dall'anno
          scolastico 2009/2010, sono  adottati  interventi  e  misure
          volti  ad  incrementare,  gradualmente,  di  un  punto   il
          rapporto  alunni/docente,  da  realizzare  comunque   entro
          l'anno scolastico 2011/2012, per un  accostamento  di  tale
          rapporto ai relativi standard europei tenendo  anche  conto
          delle necessita' relative agli alunni diversamente abili. 
              2. Si procede, altresi', alla revisione dei  criteri  e
          dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
          organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio
          2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento  della
          consistenza numerica della dotazione  organica  determinata
          per l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni
          considerati, detto decremento non deve essere inferiore  ad
          un terzo della riduzione complessiva da  conseguire,  fermo
          restando quanto disposto dall'art.  2,  commi  411  e  412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza  Unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni Parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
                a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
                b) ridefinizione dei curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
                c)  revisione  dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi; 
                d)    rimodulazione    dell'attuale    organizzazione
          didattica della scuola primaria ivi compresa la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
                e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti  per
          la  determinazione  della  consistenza  complessiva   degli
          organici del personale docente ed ATA, finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi; 
                f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
                f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita'  per
          la   determinazione   e   articolazione   dell'azione    di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
                f-ter) nel caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti. 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare le risorse disponibili,  all'art.  1,  comma
          622, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  le  parole  da
          "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali  e
          specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  Capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi   sperimentali   di   istruzione   e    formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo". 
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
              4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi  di
          cui al presente articolo, le regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   per   l'anno
          scolastico 2009/2010, assicurano il  dimensionamento  delle
          istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
          fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18  giugno  1998,  n.  233,  da
          realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In  ogni
          caso  per  il  predetto  anno  scolastico  la   consistenza
          numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
          deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
          2008/2009. 
              4-quinquies.  Per  gli  anni  scolastici  2010/2011   e
          2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le   regioni,
          promuovono,  entro  il  15  giugno  2009,  la  stipula   di
          un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
          l'attivita' di dimensionamento della  rete  scolastica,  ai
          sensi  del  comma  4,  lettera  f-ter),   con   particolare
          riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
          Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
          alla   riqualificazione   del   sistema   scolastico,    al
          contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi  e  alle
          modalita'  di  realizzazione,  mediante  la  previsione  di
          appositi protocolli d'intesa tra le regioni  e  gli  uffici
          scolastici regionali. 
              4-sexies. In sede di Conferenza unificata  si  provvede
          al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai  commi  4-quater  e  4-quinquies.  In   relazione   agli
          adempimenti di cui al comma  4-quater  il  monitoraggio  e'
          finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio  2009,
          degli  eventuali  interventi  necessari  per  garantire  il
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  compresi  i  dirigenti
          scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione  di
          cui al presente  articolo,  ne  assicurano  la  compiuta  e
          puntuale realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati,  verificato  e  valutato  sulla  base
          delle vigenti  disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
          l'applicazione delle misure connesse  alla  responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
              6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2,  commi
          411  e  412,  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali   di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di risparmio di cui al comma  6,  si  applica  la
          procedura prevista dall'art.  1,  comma  621,  lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              9. Una quota parte delle economie di spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato  di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti.». 
          Note alle premesse: 
              - Il testo degli articoli 87 e 117  della  Costituzione
          e' il seguente: 
              «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di  Stato,  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  64,  commi  3  e  4,  del
          decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria» si veda la nota al titolo. 
              - Il testo dell'art. 15 della legge 20 maggio 1982,  n.
          270, recante «Revisione della disciplina  del  reclutamento
          del personale docente  della  scuola  materna,  elementare,
          secondaria ed artistica, ristrutturazione  degli  organici,
          adozione di misure  idonee  ad  evitare  la  formazione  di
          precariato e sistemazione del personale precario esistente»
          e' il seguente: 
              «Art. 15 (Conferimento di supplenze annuali). - Per  la
          copertura  delle  cattedre  e  dei  posti  di  insegnamento
          vacanti  entro  il  31  dicembre  e  per  l'intera   durata
          dell'anno scolastico, qualora non sia possibile  provvedere
          mediante il personale  docente  di  ruolo  delle  dotazioni
          aggiuntive,  ai  sensi   del   precedente   art.   14,   il
          provveditore agli studi conferisce supplenze annuali  sulla
          base  delle  graduatorie  provinciali  compilate  ai  sensi
          dell'art. 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463. 
              Per la copertura dei posti  di  personale  non  docente
          vacanti entro  il  31  dicembre  e  per  la  intera  durata
          dell'anno scolastico, il provveditore agli studi conferisce
          supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai
          sensi dell'art. 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463. 
              Le  cattedre  e  i  posti  conferiti,  ai   sensi   dei
          precedenti primo e secondo  comma,  dal  provveditore  agli
          studi per supplenza annuale e rimasti disponibili  dopo  la
          data  del  31  dicembre,  per  rinuncia  o  decadenza   del
          personale  cui  e'  stata  conferita  la  nomina,   saranno
          assegnati dal direttore didattico o preside  in  base  alle
          apposite graduatorie di circolo o di istituto. 
              E' abrogato l'art. 1 della legge 9 agosto 1978, n. 463. 
              Ai docenti supplenti annuali si applica  la  disciplina
          dei congedi e delle assenze prevista dagli articoli da 8  a
          15, legge 19 marzo 1955, n. 160. 
              Al personale non docente supplente annuale  si  applica
          la disciplina  dei  congedi  e  delle  assenze  attualmente
          vigente per il personale non docente non di ruolo. 
              I posti delle dotazioni aggiuntive non  possono  essere
          coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non
          di ruolo. 
              Per l'insegnamento di strumento musicale negli istituti
          magistrali si provvede mediante personale docente di  ruolo
          e non di ruolo di educazione musicale nelle scuole medie in
          possesso del diploma specifico. 
              Per l'insegnamento delle libere attivita' complementari
          e nei corsi per  adulti  finalizzati  al  conseguimento  di
          titoli di studio, ivi  compresi  i  corsi  sperimentali  di
          scuola media per  lavoratori,  si  provvede  esclusivamente
          mediante personale docente di ruolo. 
              I provvedimenti di conferimento di  supplenze  adottati
          in difformita' delle disposizioni contenute nei  precedenti
          commi  sono   privi   di   effetti,   ferma   restando   la
          responsabilita'  diretta   di   coloro   che   li   abbiano
          disposti.». 
              -  Il  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative
          vigenti in materia di istruzione, relative alle  scuole  di
          ogni ordine e grado» approvato con decreto  legislativo  16
          aprile 1994, n. 297, e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              - Il testo  della  legge  21  dicembre  1999,  n.  508,
          recante   «Riforma   delle   Accademie   di   belle   arti,
          dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
          di  arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per   le
          industrie artistiche, dei Conservatori di  musica  e  degli
          Istituti musicali pareggiati»  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. 
              - Il testo del decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.
          76,  recante  «Definizione   delle   norme   generali   sul
          diritto-dovere all'istruzione e alla  formazione,  a  norma
          dell'art. 2, comma 1, lettera  c),  della  legge  28  marzo
          2003, n. 53» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
          maggio 2005, n. 103. 
              - Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante
          «Definizione delle norme generali  relative  all'alternanza
          scuola-lavoro, a norma dell'art. 4  della  legge  28  marzo
          2003, n. 53» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
          maggio 2005, n. 103. 
              - Il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,
          recante  «Norme  generali  e   livelli   essenziali   delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
          28 marzo 2003, n. 53.» e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi  605,  lettera
          f) e 622 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): 
              «605. Per meglio qualificare  il  ruolo  e  l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore    efficacia    ed    efficienza    al     sistema
          dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
                a) - e) (omissis); 
                f)  il  miglioramento  dell'efficienza  ed  efficacia
          degli  attuali  ordinamenti  dell'istruzione  professionale
          anche  attraverso  la  riduzione,  a  decorrere   dall'anno
          scolastico 2007/2008, dei carichi orari  settimanali  delle
          lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'
          elevata professionalizzazione e di funzionale  collegamento
          con il territorio.». 
              «622. L'istruzione impartita per almeno dieci  anni  e'
          obbligatoria   ed   e'   finalizzata   a   consentire    il
          conseguimento di un titolo di studio di  scuola  secondaria
          superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
          triennale entro il diciottesimo anno di  eta'.  L'eta'  per
          l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
          a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai  sensi
          degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
          del  decreto  legislativo  17   ottobre   2005,   n.   226.
          L'adempimento dell'obbligo di istruzione  deve  consentire,
          una volta conseguito il titolo  di  studio  conclusivo  del
          primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e  delle  competenze
          previste dai curricula relativi ai  primi  due  anni  degli
          istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base  di
          un  apposito  regolamento  adottato  dal   Ministro   della
          pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo  di  istruzione  si
          assolve anche  nei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
          professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
          ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a  regime
          delle  disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei   percorsi
          sperimentali di istruzione e  formazione  professionale  di
          cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
          competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
          rispettivi statuti e alle  relative  norme  di  attuazione,
          nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3.
          L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
          scolastico 2007/2008.». 
              - Il testo della legge 11 gennaio 2007, n.  1,  recante
          «Disposizioni in materia di esami di Stato  conclusivi  dei
          corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega
          al Governo in materia  di  raccordo  tra  la  scuola  e  le
          universita'» e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          13 gennaio 2007, n. 10. 
              - Il testo del decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,
          recante «Misure urgenti per la tutela dei  consumatori,  la
          promozione della  concorrenza,  lo  sviluppo  di  attivita'
          economiche, la nascita di nuove imprese, la  valorizzazione
          dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione  di
          autoveicoli.», convertito, con modificazioni, dalla legge 2
          aprile 2007, n. 40,  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 1° febbraio 2007, n. 26. 
              - Il testo del decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,
          recante «Disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato
          avvio dell'anno  scolastico  2007-2008  ed  in  materia  di
          concorsi per ricercatori  universitari.»,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25  ottobre  2007,  n.  176,  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2007,
          n. 208. 
              - Il  decreto  legislativo  14  gennaio  2008,  n.  21,
          recante  «Norme  per  la  definizione   dei   percorsi   di
          orientamento  all'istruzione   universitaria   e   all'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo
          tra la scuola, le universita' e  le  istituzioni  dell'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per  la
          valorizzazione  della  qualita'  dei  risultati  scolastici
          degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi  di  laurea
          universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della
          legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma  1,
          lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1.»  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio  2008,
          n. 32. 
              - Il  decreto  legislativo  14  gennaio  2008,  n.  22,
          recante   «Definizione   dei   percorsi   di   orientamento
          finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art.
          2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007,  n.  1»  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32. 
              - Il testo degli articoli 2 e 3  del  decreto-legge  1°
          settembre 2008, n. 137, recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di  istruzione  e  universita'.»,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 2 (Valutazione del comportamento degli studenti).
          - 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
          n. 249, e successive modificazioni, in materia di  diritti,
          doveri e sistema disciplinare degli studenti  nelle  scuole
          secondarie  di  primo  e  di  secondo  grado,  in  sede  di
          scrutinio   intermedio   e   finale   viene   valutato   il
          comportamento di ogni studente durante tutto il periodo  di
          permanenza nella sede scolastica, anche in  relazione  alla
          partecipazione alle attivita' ed agli interventi  educativi
          realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori  della
          propria sede. 
              1-bis. Le somme iscritte  nel  conto  dei  residui  del
          bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito  di  quanto
          disposto dall'art.  1,  commi  28  e  29,  della  legge  30
          dicembre 2004, n.  311,  e  successive  modificazioni,  non
          utilizzate alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato   per   essere   destinate   al
          finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e  la
          messa in sicurezza  degli  istituti  scolastici  ovvero  di
          impianti e strutture  sportive  dei  medesimi.  Al  riparto
          delle risorse,  con  l'individuazione  degli  interventi  e
          degli  enti  destinatari,  si  provvede  con  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          in  coerenza  con  apposito   atto   di   indirizzo   delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari. 
              2.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2008/2009,  la
          valutazione  del  comportamento  e'   effettuata   mediante
          l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. 
              3.  La  votazione  sul  comportamento  degli  studenti,
          attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
          alla valutazione complessiva dello studente e determina, se
          inferiore a sei decimi, la  non  ammissione  al  successivo
          anno di corso  o  all'esame  conclusivo  del  ciclo.  Ferma
          l'applicazione  della  presente  disposizione   dall'inizio
          dell'anno scolastico di cui al comma  2,  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          sono specificati i criteri per correlare la  particolare  e
          oggettiva gravita' del comportamento al  voto  inferiore  a
          sei decimi, nonche'  eventuali  modalita'  applicative  del
          presente articolo.». 
              «Art. 3 (Valutazione del  rendimento  scolastico  degli
          studenti).  -  1.  Dall'anno  scolastico  2008/2009,  nella
          scuola primaria la valutazione periodica ed  annuale  degli
          apprendimenti  degli  alunni  e  la  certificazione   delle
          competenze  da  essi  acquisite  sono  effettuate  mediante
          l'attribuzione  di  voti  numerici  espressi  in  decimi  e
          illustrate con giudizio analitico sul  livello  globale  di
          maturazione raggiunto dall'alunno. 
              1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con  decisione
          assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla
          classe successive solo in casi eccezionali e comprovati  da
          specifica motivazione. 
              2.  Dall'anno  scolastico   2008/2009,   nella   scuola
          secondaria di  primo  grado  la  valutazione  periodica  ed
          annuale   degli   apprendimenti   degli   alunni    e    la
          certificazione delle competenze da essi  acquisite  nonche'
          la valutazione dell'esame finale del ciclo sono  effettuate
          mediante  l'attribuzione  di  voti  numerici  espressi   in
          decimi. 
              3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi
          alla  classe  successiva,  ovvero  all'esame  di  Stato   a
          conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con
          decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un
          voto non inferiore a sei decimi in  ciascuna  disciplina  o
          gruppo di discipline. 
              3-bis. Il comma 4 dell'art. 185 del testo unico di  cui
          al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituto
          dal seguente: 
              "4. L'esito dell'esame conclusivo del  primo  ciclo  e'
          espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato
          con  una  certificazione   analitica   dei   traguardi   di
          competenza e del livello globale di  maturazione  raggiunti
          dall'alunno;  conseguono  il  diploma  gli   studenti   che
          ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi". 
              4. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto  legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e' abrogato. 
              5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          si provvede al coordinamento delle  norme  vigenti  per  la
          valutazione  degli  studenti,  tenendo  conto   anche   dei
          disturbi specifici di  apprendimento  e  della  disabilita'
          degli  alunni,  e  sono   stabilite   eventuali   ulteriori
          modalita' applicative del presente articolo.». 
              - Il testo del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
          recante «Disposizioni urgenti  per  il  contenimento  della
          spesa sanitaria e in materia di regolazioni  contabili  con
          le autonomie locali», convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          8  marzo  1999,  n.  275,  recante  «Norme  in  materia  di
          autonomia   delle   istituzioni   scolastiche»   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 22  giugno
          2009, n. 122, recante  «Regolamento  recante  coordinamento
          delle norme vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e
          ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi  degli
          articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
          n. 169.» e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          agosto 2009, n. 191. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          25   gennaio   2008   recante   «Linee   guida    per    la
          riorganizzazione del Sistema  di  istruzione  e  formazione
          tecnica superiore e la costituzione degli istituti  tecnici
          superiori.» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
          aprile 2008, n. 86. 
              - Si riporta il testo dell'articolo unico  del  decreto
          del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno  2006,  n.
          47: 
              «Per le considerazioni svolte nelle premesse,  il  D.M.
          28 dicembre 2005, relativo alla quota del 20% dei curricoli
          rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche,  nelle
          more delle procedure di  formalizzazione,  produce  i  suoi
          effetti con  riferimento  agli  ordinamenti  vigenti  e  ai
          relativi quadri orari, nei  singoli  ordini  di  studio  di
          istruzione secondaria superiore.». 
              - Il testo del  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione 22 agosto 2007,  n.  139,  recante  «Regolamento
          recante norme in materia  di  adempimento  dell'obbligo  di
          istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296» e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 31 agosto 2007, n. 202. 
              - Il testo della Raccomandazione del Parlamento Europeo
          e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a  competenze
          chiave  per  l'apprendimento  permanente  (2006/962/CE)  e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
          europea del 30 dicembre 2006. 
              - Il  testo  della  Raccomandazione  del  Parlamento  e
          dell'Unione europea del 23 aprile 2008  sulla  costituzione
          del Quadro europeo  delle  qualifiche  per  l'apprendimento
          permanente e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea del 6 maggio 2008, n. C 111/1. 
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali»  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.  226,
          recante  «Norme  generali  e   livelli   essenziali   delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
          28 marzo 2003, n. 53.» si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 64, comma 3, del decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria» si veda la nota al titolo. 

          
  

                            Art. 2 
 
 
                         Identita' dei licei 
 
  1. I licei sono finalizzati  al  conseguimento  di  un  diploma  di
istruzione secondaria superiore e  costituiscono  parte  del  sistema
dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del  secondo
ciclo del sistema di istruzione e formazione di  cui  all'articolo  1
del decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  e  successive
modificazioni. I licei adottano il  profilo  educativo,  culturale  e
professionale dello studente a  conclusione  del  secondo  ciclo  del
sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'allegato A
del suddetto decreto legislativo. 
  2. I  percorsi  liceali  forniscono  allo  studente  gli  strumenti
culturali e metodologici  per  una  comprensione  approfondita  della
realta',  affinche'  egli  si  ponga,  con  atteggiamento  razionale,
creativo, progettuale  e  critico,  di  fronte  alle  situazioni,  ai
fenomeni  e  ai  problemi,  ed  acquisisca  conoscenze,  abilita'   e
competenze coerenti con le capacita' e le scelte personali e adeguate
al proseguimento degli studi  di  ordine  superiore,  all'inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 
  3. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si  sviluppano  in
due periodi biennali e in un quinto anno  che  completa  il  percorso
disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e
professionale dello studente a  conclusione  del  secondo  ciclo  del
sistema educativo di istruzione e di formazione per  il  sistema  dei
licei di cui all'Allegato A al presente regolamento  con  riferimento
ai piani di studio di cui agli Allegati B, C, D, E, F  e  G  ed  agli
obiettivi specifici di apprendimento di cui  all'articolo  13,  comma
10, lettera a). 
  4. Il primo biennio e' finalizzato all'iniziale  approfondimento  e
sviluppo delle conoscenze e delle abilita' e a una prima  maturazione
delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema
liceale di cui all'articolo 3, nonche' all'assolvimento  dell'obbligo
di istruzione,  di  cui  al  regolamento  adottato  con  decreto  del
Ministro della  pubblica  istruzione  22  agosto  2007,  n.  139.  Le
finalita' del primo biennio, volte a garantire il  raggiungimento  di
una soglia  equivalente  di  conoscenze,  abilita'  e  competenze  al
termine dell'obbligo di  istruzione  nell'intero  sistema  formativo,
nella salvaguardia dell'identita' di ogni  specifico  percorso,  sono
perseguite anche attraverso la verifica  e  l'eventuale  integrazione
delle conoscenze, abilita' e  competenze  raggiunte  al  termine  del
primo  ciclo  di  istruzione,  utilizzando  le   modalita'   di   cui
all'articolo 10, comma 4, del presente regolamento. 
  5. Il secondo biennio e'  finalizzato  all'approfondimento  e  allo
sviluppo delle conoscenze e delle abilita' e alla  maturazione  delle
competenze  caratterizzanti  le  singole  articolazioni  del  sistema
liceale. 
  6. Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione  del  profilo
educativo,  culturale  e  professionale  dello   studente   delineato
nell'Allegato A, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici
di apprendimento, di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), e  si
consolida  il  percorso  di  orientamento  agli  studi  successivi  e
all'inserimento nel mondo del lavoro di cui al comma 7. 
  7. Nell'ambito dei  percorsi  liceali  le  istituzioni  scolastiche
stabiliscono,  a  partire  dal  secondo   biennio,   anche   d'intesa
rispettivamente con le  universita',  con  le  istituzioni  dell'alta
formazione artistica, musicale  e  coreutica  e  con  quelle  ove  si
realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed
i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalita' per
l'approfondimento delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze
richieste  per  l'accesso  ai  relativi  corsi  di   studio   e   per
l'inserimento nel mondo del  lavoro.  L'approfondimento  puo'  essere
realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
di cui  al  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  nonche'
attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative  di  studio-lavoro
per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio. 


          
                      Note all'art. 2: 
              - Per il decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.  226,
          recante  «Norme  generali  e   livelli   essenziali   delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
          28 marzo 2003, n. 53» si vedano le note alle premesse. 
              - Per il decreto del Ministro della pubblica istruzione
          22 agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento recante  norme
          in materia di adempimento dell'obbligo  di  istruzione,  ai
          sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296» si vedano le note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 15  aprile  2005,  n.  77,
          recante  «Definizione   delle   norme   generali   relative
          all'alternanza scuola-lavoro, a  norma  dell'art.  4  della
          legge 28  marzo  2003,  n.  53»  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 

          
    


                               Art. 3 
 
 
                 Articolazione del sistema dei licei 
 
  1. Il sistema dei licei  comprende  i  licei  artistico,  classico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane. 
  2. Alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle
sezioni ad opzione internazionale,  di  liceo  classico  europeo,  di
liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo,  si  provvede  con
distinto regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla
base dei criteri previsti dal presente regolamento. 


          
                      Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          si vedano le note alle premesse. 

          

                               Art. 4 
 
 
                           Liceo artistico 
 
  1. Il percorso del liceo artistico e' indirizzato allo  studio  dei
fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce  l'acquisizione
dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e  la
padronanza dei linguaggi e delle  tecniche  relative.  Fornisce  allo
studente  gli  strumenti  necessari  per  conoscere   il   patrimonio
artistico nel suo  contesto  storico  e  culturale  e  per  coglierne
appieno la presenza e il valore  nella  societa'  odierna.  Guida  lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita' e
a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria
creativita' e capacita' progettuale nell'ambito delle arti. 
  2. Il percorso del liceo  artistico  si  articola,  a  partire  dal
secondo biennio, nei seguenti indirizzi: 
    a. arti figurative; 
    b. architettura e ambiente; 
    c. design; 
    d. audiovisivo e multimediale; 
    e. grafica; 
    f. scenografia. 
  3. Gli indirizzi si caratterizzano rispettivamente per la  presenza
dei seguenti laboratori, nei quali lo studente  sviluppa  la  propria
capacita' progettuale: 
    a.  laboratorio  della  figurazione,  nel   quale   lo   studente
acquisisce  e  sviluppa  la  padronanza  dei  linguaggi  delle   arti
figurative; 
    b. laboratorio di architettura, nel quale lo studente  acquisisce
la   padronanza   di    metodi    di    rappresentazione    specifici
dell'architettura e delle problematiche urbanistiche; 
    c. laboratorio del design, articolato nei distinti settori  della
produzione artistica, nel quale lo studente acquisisce le metodologie
proprie della progettazione di oggetti; 
    d. laboratorio audiovisivo e multimediale, nel quale lo  studente
acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi  e  delle  tecniche
della comunicazione visiva, audiovisiva e multimediale; 
    e. laboratorio di grafica, nel quale lo  studente  acquisisce  la
padronanza delle metodologie proprie di tale disciplina; 
    f. laboratorio di scenografia, nel quale lo  studente  acquisisce
la  padronanza  delle   metodologie   proprie   della   progettazione
scenografica. 
    4.  Le  discipline  e  i  laboratori   sono   organizzati   dalle
istituzioni scolastiche mediante il piano dell'offerta formativa  nel
rispetto  delle  proprie  specificita'  al  fine  di  potenziarne   e
arricchirne le caratteristiche. 
    5.  L'orario  annuale  delle  attivita'  e   degli   insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti e' di 1122 ore nel primo  biennio,
corrispondenti a 34 ore medie settimanali; di 759 ore, corrispondenti
a 23 ore medie  settimanali  nel  secondo  biennio,  e  di  693  ore,
corrispondenti a 21 ore medie settimanali nel quinto  anno.  L'orario
annuale delle attivita' e degli insegnamenti di indirizzo e'  di  396
ore nel secondo biennio, corrispondenti a 12 ore medie settimanali  e
di 462 ore, corrispondenti a 14  ore  medie  settimanali  nel  quinto
anno. 
    6. Il piano degli  studi  del  liceo  artistico  e  dei  relativi
indirizzi e' definito dall'Allegato B al presente regolamento. 
    7. Al fine di corrispondere alle esigenze e alle vocazioni  delle
realta' territoriali il potenziamento e l'articolazione  dell'offerta
formativa dei licei  artistici  possono  essere  assicurati  mediante
specifiche intese con le Regioni, con  particolare  riferimento  alle
attivita' laboratoriali ed alle interazioni con il mondo del lavoro. 


                               Art. 5 
 
 
                           Liceo classico 
 
  1. Il percorso del liceo classico e' indirizzato allo studio  della
civilta'  classica  e  della  cultura   umanistica.   Favorisce   una
formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne  il
ruolo nello sviluppo della civilta' e della tradizione occidentali  e
nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico,  antropologico  e
di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione  dei  metodi  propri
degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale
che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche  e
naturali, consente di cogliere le intersezioni  tra  i  saperi  e  di
elaborare una visione critica della realta'.  Guida  lo  studente  ad
approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilita' e a maturare
le competenze necessarie. 
  2.  L'orario  annuale  delle   attivita'   e   degli   insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti e' di 891 ore nel  primo  biennio,
che mantiene la denominazione di ginnasio, corrispondenti  a  27  ore
medie settimanali, e di 1023 ore nel secondo  biennio  e  nel  quinto
anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali. 
  3.  Il  piano  degli  studi  del   liceo   classico   e'   definito
dall'Allegato C al presente regolamento. 


                               Art. 6 
 
 
                          Liceo linguistico 
 
  1. Il percorso del liceo linguistico e' indirizzato allo studio  di
piu'  sistemi  linguistici  e  culturali.  Guida   lo   studente   ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita',  a  maturare
le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa  di
tre  lingue,  oltre  l'italiano,  e  per   comprendere   criticamente
l'identita' storica e culturale di tradizioni e civilta' diverse. 
  2. Dal primo anno del secondo biennio e'  impartito  l'insegnamento
in lingua straniera  di  una  disciplina  non  linguistica,  prevista
nell'area delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per  tutti
gli  studenti  o  nell'area  degli  insegnamenti   attivabili   dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del  contingente  di  organico  ad
esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e  delle
loro famiglie. Dal secondo  anno  del  secondo  biennio  e'  previsto
inoltre l'insegnamento, in  una  diversa  lingua  straniera,  di  una
disciplina non linguistica,  compresa  nell'area  delle  attivita'  e
degli insegnamenti obbligatori per tutti  gli  studenti  o  nell'area
degli  insegnamenti  attivabili  dalle  istituzioni  scolastiche  nei
limiti del contingente di organico ad esse assegnato e  tenuto  conto
delle  richieste  degli  studenti  e   delle   loro   famiglie.   Gli
insegnamenti previsti dal presente comma  sono  attivati  nei  limiti
degli organici determinati a legislazione vigente. 
  3. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori  per
tutti gli studenti e' di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti  a
27 ore medie settimanali, e di 990 ore  nel  secondo  biennio  e  nel
quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 
  4.  Il  piano  degli  studi  del  liceo  linguistico  e'   definito
dall'Allegato D al presente regolamento. 

                               Art. 7 
 
 
                     Liceo musicale e coreutico 
 
  1. Il percorso del liceo musicale  e  coreutico,  articolato  nelle
rispettive sezioni, e' indirizzato all'apprendimento  tecnico-pratico
della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella  storia
e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare  le
conoscenze e le abilita' e a maturare le  competenze  necessarie  per
acquisire,  anche  attraverso  specifiche  attivita'  funzionali,  la
padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della
composizione,   interpretazione,   esecuzione   e   rappresentazione,
maturando la necessaria  prospettiva  culturale,  storica,  estetica,
teorica e tecnica. Assicura  altresi'  la  continuita'  dei  percorsi
formativi  per  gli  studenti  provenienti  dai  corsi  ad  indirizzo
musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio  1999,
n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 
  2. L'iscrizione al percorso  del  liceo  musicale  e  coreutico  e'
subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del
possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche. 
  3. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori  per
tutti gli studenti e' di 594  ore  nel  primo  biennio,  nel  secondo
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali.
Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale
e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel  secondo  biennio  e  nel
quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali. 
  4. Il piano degli studi del liceo  musicale  e  coreutico  e  delle
relative sezioni e' definito dall'allegato E al presente regolamento. 


          
                      Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 9 della legge
          3 maggio 1999, n. 124,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di personale scolastico»: 
              «9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi
          a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella
          scuola media e funzionanti nell'anno scolastico  1998-1999,
          sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi  lo  specifico
          insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione
          interdisciplinare   ed   arricchimento    dell'insegnamento
          obbligatorio dell'educazione musicale.  Il  Ministro  della
          pubblica  istruzione  con  proprio  decreto  stabilisce  le
          tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli
          orari, le prove d'esame e  l'articolazione  delle  cattedre
          provvedendo anche all'istituzione di una  specifica  classe
          di concorso di strumento  musicale.  I  docenti  che  hanno
          prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento
          sperimentale di strumento musicale nella scuola  media  nel
          periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la  data
          di entrata in vigore della presente legge,  di  cui  almeno
          180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono
          immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a
          decorrere dall'anno scolastico  1999-2000  ai  sensi  della
          normativa  vigente.  A  tal  fine  essi  sono  inseriti,  a
          domanda, nelle graduatorie permanenti di cui  all'art.  401
          del testo unico, come sostituito dal comma  6  dell'art.  1
          della presente legge, da istituire per la nuova  classe  di
          concorso dopo l'espletamento della  sessione  riservata  di
          cui al successivo periodo. Per i docenti che non  siano  in
          possesso dell'abilitazione all'insegnamento  di  educazione
          musicale nella scuola media l'inclusione nelle  graduatorie
          permanenti e' subordinata  al  superamento  della  sessione
          riservata di esami  di  abilitazione  all'insegnamento,  da
          indire per la nuova classe di concorso ai  sensi  dell'art.
          2, comma 4, consistente in una prova analoga  a  quella  di
          cui all'art. 3, comma 2, lettera b).». 

          



                               Art. 8 
 
 
                          Liceo scientifico 
 
  1. Il percorso del liceo scientifico e' indirizzato allo studio del
nesso tra cultura  scientifica  e  tradizione  umanistica.  Favorisce
l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica,
della  fisica  e  delle  scienze  naturali.  Guida  lo  studente   ad
approfondire ed a  sviluppare  le  conoscenze  e  le  abilita'  ed  a
maturare le competenze  necessarie  per  seguire  lo  sviluppo  della
ricerca scientifica e tecnologica e per  individuare  le  interazioni
tra le diverse  forme  del  sapere,  assicurando  la  padronanza  dei
linguaggi,  delle  tecniche  e  delle  metodologie  relative,   anche
attraverso la pratica laboratoriale. 
  2.  Nel  rispetto  della  programmazione   regionale   dell'offerta
formativa, puo' essere attivata, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica, l'opzione «scienze  applicate»  che  fornisce  allo
studente competenze particolarmente avanzate  negli  studi  afferenti
alla cultura  scientifico-tecnologica,  con  particolare  riferimento
alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra,
all'informatica e alle loro applicazioni. 
  3.  L'orario  annuale  delle   attivita'   e   degli   insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti e' di 891 ore nel  primo  biennio,
corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore  nel  secondo
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 
  4. Il piano degli studi del  liceo  scientifico  e  della  relativa
opzione «scienze applicate» e' definito dall'allegato F  al  presente
regolamento. 

                               Art. 9 
 
 
                      Liceo delle scienze umane 
 
  1. Il percorso del liceo delle scienze umane  e'  indirizzato  allo
studio  delle  teorie  esplicative  dei   fenomeni   collegati   alla
costruzione  dell'identita'  personale  e  delle  relazioni  umane  e
sociali. Guida  lo  studente  ad  approfondire  ed  a  sviluppare  le
conoscenze e le abilita' ed a maturare le competenze  necessarie  per
cogliere la complessita' e la specificita'  dei  processi  formativi.
Assicura la padronanza  dei  linguaggi,  delle  metodologie  e  delle
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. 
  2.  Nell'ambito   della   programmazione   regionale   dell'offerta
formativa, puo' essere attivata, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza  pubblica,  l'opzione  economico-sociale  che  fornisce  allo
studente competenze particolarmente avanzate  negli  studi  afferenti
alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 
  3. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori  per
tutti gli studenti e' di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti  a
27 ore medie settimanali e di 990 nel secondo biennio  e  nel  quinto
anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 
  4. Il piano degli studi del  liceo  delle  scienze  umane  e  della
relativa opzione economico-sociale e'  definito  dall'allegato  G  al
presente regolamento. 



                               Art. 10 
 
 
          Orario annuale e attivita' educative e didattiche 
 
  1. I percorsi dei licei sono riordinati secondo i seguenti criteri: 
    a. i risultati di apprendimento  sono  declinati  in  conoscenze,
abilita'  e  competenze  in  relazione   alla   Raccomandazione   del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  23  aprile  2008,  sulla
costituzione del quadro europeo delle qualifiche per  l'apprendimento
permanente (EQF), anche ai fini della  mobilita'  delle  persone  sul
territorio dell'Unione europea; 
    b. l'orario  annuale,  comprensivo  della  quota  riservata  alle
regioni, alle istituzioni scolastiche  autonome  ed  all'insegnamento
della religione cattolica  in  conformita'  all'accordo  che  apporta
modifiche  al  concordato  lateranense  e  al   relativo   protocollo
addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121,  ed  alle
conseguenti  intese,  e'  articolato  in  attivita'  e   insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti e negli insegnamenti eventualmente
previsti dal piano dell'offerta formativa di cui ai commi 2,  lettera
c), e 3; 
    c. la quota dei piani di studio rimessa alle singole  istituzioni
scolastiche nell'ambito degli indirizzi  definiti  dalle  regioni  in
coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale  di  cui
all'articolo 2, comma 3, come determinata nei limiti del  contingente
di organico ad  esse  annualmente  assegnato  e  tenuto  conto  delle
richieste degli studenti e  delle  loro  famiglie,  non  puo'  essere
superiore al 20  per  cento  del  monte  ore  complessivo  nel  primo
biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20  per  cento  nel
quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio
di ciascuna disciplina non puo' essere ridotto in misura superiore  a
un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse
le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di  studio
di cui agli allegati B, C, D, E, F e G. L'utilizzo di tale quota  non
dovra' determinare esuberi di personale. 
  2. Ai fini della realizzazione dei principi di cui al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  e  per   il
conseguimento  degli  obiettivi  formativi   di   cui   al   presente
regolamento,   nell'esercizio   della   loro   autonomia   didattica,
organizzativa e di ricerca, le istituzioni scolastiche: 
    a. possono costituire,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, dipartimenti, quali  articolazioni  funzionali  del
collegio dei docenti, per il sostegno alla progettazione formativa  e
alla didattica; 
    b. possono dotarsi, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica, di un comitato scientifico composto di docenti e di esperti
del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica  e
tecnologica, delle universita' e delle istituzioni di alta formazione
artistica,  musicale  e  coreutica,  con  funzioni  consultive  e  di
proposta  per  l'organizzazione  e  l'utilizzazione  degli  spazi  di
autonomia e flessibilita'; ai componenti del  comitato  non  spettano
compensi a nessun titolo; 
    c.  possono  organizzare,  attraverso   il   piano   dell'offerta
formativa,  nei  limiti  delle  loro  disponibilita'   di   bilancio,
attivita'  ed  insegnamenti  facoltativi  coerenti  con  il   profilo
educativo, culturale e professionale dello studente previsto  per  il
relativo percorso liceale. La scelta di tali attivita' e insegnamenti
e' facoltativa per  gli  studenti.  Gli  studenti  sono  tenuti  alla
frequenza delle attivita' e degli insegnamenti facoltativi prescelti.
Le materie facoltative concorrono alla  valutazione  complessiva.  Al
fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli  istituti  possono
organizzarsi anche in rete e stipulare contratti d'opera con esperti,
nei limiti delle risorse iscritte nel programma annuale  di  ciascuna
istituzione scolastica. 
  3. Le attivita'  e  gli  insegnamenti  obbligatori  per  tutti  gli
studenti sono finalizzati al conseguimento  delle  conoscenze,  delle
abilita' e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in  rapporto
allo  specifico  percorso  liceale.   Nell'ambito   delle   dotazioni
organiche del personale docente definite annualmente con  il  decreto
interministeriale ai sensi dell'articolo 22 della legge  23  dicembre
1998,  n.  448,  e  successive  modificazioni,  fermi   restando   il
conseguimento,  a  regime,  degli   obiettivi   finanziari   di   cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133,   e
subordinatamente alla preventiva  verifica  da  parte  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  circa  la  sussistenza  di
economie aggiuntive, puo' essere previsto un contingente di  organico
da assegnare alle singole  istituzioni  scolastiche  e/o  disponibile
attraverso gli accordi di rete previsti dall'articolo 7  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  con  il  quale
possono essere potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti  gli
studenti  e/o  attivati  ulteriori   insegnamenti,   finalizzati   al
raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal  piano   dell'offerta
formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei  piani
di studio. L'elenco di detti insegnamenti e' compreso nell'allegato H
al presente regolamento. 
  4. Ai fini del conseguimento del successo formativo, le istituzioni
scolastiche attivano gli strumenti di  autonomia  didattica  previsti
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica  8  marzo
1999, n. 275. 
  5. Fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso  del
liceo linguistico, nel quinto anno e'  impartito  l'insegnamento,  in
lingua  straniera,  di  una  disciplina  non   linguistica   compresa
nell'area delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per  tutti
gli  studenti  o  nell'area  degli  insegnamenti   attivabili   dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del  contingente  di  organico  ad
esse annualmente assegnato. Tale insegnamento  e'  attivato  in  ogni
caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente. 
  6.   Attraverso   apposito    decreto    emanato    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono  definite  le
linee guida per l'insegnamento in lingua straniera di una  disciplina
non linguistica e gli specifici requisiti richiesti per impartire  il
predetto insegnamento.  Dall'adozione  di  tale  decreto  non  devono
scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7. Le attivita' e  gli  insegnamenti  relativi  a  «Cittadinanza  e
Costituzione», di cui all'articolo 1 del decreto-legge  1°  settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2008, n. 169, si sviluppano nell'ambito delle aree storico-geografica
e storico-sociale e nel monte ore complessivo in esse  previsto,  con
riferimento all'insegnamento di «Diritto ed economia» o, in  mancanza
di quest'ultimo, all'insegnamento di «Storia e Geografia» e «Storia». 


          
                      Note all'art. 10: 
              -  Per  i   riferimenti   della   Raccomandazione   del
          Parlamento e dell'Unione europea del 23 aprile  2008  sulla
          costituzione  del  Quadro  europeo  delle  qualifiche   per
          l'apprendimento  permanente,  si  vedano   le   note   alle
          premesse. 
              - Il testo della legge 25 marzo 1985, n.  121,  recante
          «Ratifica  ed  esecuzione  dell'accordo,   con   protocollo
          addizionale, firmato  a  Roma  il  18  febbraio  1984,  che
          apporta modificazioni  al  Concordato  lateranense  dell'11
          febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa  Sede»
          e' stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 10 aprile 1985, n. 85. 
              - Per i riferimenti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in  materia
          di autonomia delle istituzioni scolastiche»  si  vedano  le
          note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  22  della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza  pubblica
          per la stabilizzazione e lo sviluppo»: 
              «Art. 22 (Assunzioni di personale). -  1.  All'art.  39
          della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) - d) (Omissis); 
              2. L'art. 4 del regio decreto 27 agosto 1932, n.  1127,
          e' abrogato. 
              3. All'art. 1, comma 3, della legge 26  novembre  1993,
          n. 482 , sono soppresse le parole da: «non puo' avere» fino
          a: «non consecutivi,». 
              4. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma  18
          dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  come  da
          ultimo prorogato dal comma 23, secondo  periodo,  dell'art.
          39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31
          dicembre 1999. 
              5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali  e'
          autorizzato ad assumere, al di fuori  della  previsione  di
          fabbisogno di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449 , nel 1999 e nel 2000, mille unita' di  personale  a
          tempo  determinato,  con  prestazioni  di  lavoro  a  tempo
          parziale,  per  profili  professionali   delle   qualifiche
          funzionali non superiori  alla  settima  e  di  durata  non
          superiore ad un anno, prorogabile a due.  Il  personale  e'
          destinato a  garantire  l'apertura  pomeridiana,  serale  e
          festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichita'
          dello Stato, biblioteche e archivi. Al  relativo  onere  si
          provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge 25
          marzo 1997, n. 78, nei  limiti  di  lire  15  miliardi  per
          ciascuno degli anni 1999 e  2000.  Deve,  comunque,  essere
          assicurato un  sostanziale  equilibrio  nella  dislocazione
          territoriale delle strutture prescelte. 
              6.  Le  assunzioni  di  personale  non  vedente,  quale
          centralinista    telefonico,     massofisioterapista     ed
          insegnante, non possono subire alcun blocco  o  limitazione
          sia  nelle  pubbliche  amministrazioni  sia  nelle  aziende
          private. 
              7. Le disposizioni della legge 29 marzo 1985, n. 113  ,
          si applicano anche  agli  enti  locali,  nelle  cui  piante
          organiche e' previsto il posto di centralinista telefonico. 
              8.  Per  coloro  che  abbiano  gia'  prestato  servizio
          militare obbligatorio, o che siano trattenuti  in  servizio
          per ulteriori dodici mesi oltre la ferma di leva, il limite
          massimo  di  eta',  di  cui  alla  lettera  d)  della  voce
          «Requisiti di stato civile» dell'allegato 2 del decreto del
          Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332  ,  e'
          elevato a ventitre' anni. 
              9. (Omissis)». 
              - Per il  testo  dell'art.  64,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto  2008,
          n. 133,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria» si vedano le note al titolo e alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge  1°  settembre
          2008, n. 137, recante «Disposizioni urgenti in  materia  di
          istruzione e universita'.», convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Cittadinanza e Costituzione). - 1. A decorrere
          dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009,  oltre  ad  una
          sperimentazione  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  11   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono  attivate  azioni  di
          sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
          all'acquisizione  nel  primo  e  nel   secondo   ciclo   di
          istruzione delle conoscenze e delle competenze  relative  a
          «Cittadinanza  e  Costituzione»,  nell'ambito  delle   aree
          storico-geografica  e  storico-sociale  e  del  monte   ore
          complessivo previsto per  le  stesse.  Iniziative  analoghe
          sono avviate nella scuola dell'infanzia. 
              1-bis.  Al  fine  di  promuovere  la   conoscenza   del
          pluralismo    istituzionale,    definito    dalla     Carta
          costituzionale, sono altresi' attivate  iniziative  per  lo
          studio degli statuti regionali delle regioni  ad  autonomia
          ordinaria e speciale. 
              2. All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede
          entro  i  limiti  delle  risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 

          

                               Art. 11 
 
 
                     Valutazione e titoli finali 
 
  1.  La  valutazione  periodica  e  finale  degli  apprendimenti  e'
effettuata secondo  quanto  previsto  dall'articolo  13  del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005,  n.  226,  e  successive  modificazioni,
dall'articolo  2  del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.   137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e
dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. 
  2. I percorsi dei licei  si  concludono  con  un  esame  di  Stato,
secondo   le   vigenti   disposizioni    sugli    esami    conclusivi
dell'istruzione secondaria superiore. 
  3. Al superamento  dell'esame  di  Stato  conclusivo  dei  percorsi
liceali e' rilasciato il titolo  di  diploma  liceale,  indicante  la
tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo, opzione o sezione seguita
dallo studente. Il diploma consente l'accesso all'universita' ed agli
istituti di alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica,  agli
istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione  e  formazione
tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 86  dell'11  aprile  2008,  fermo  restando  il
valore del diploma  medesimo  a  tutti  gli  altri  effetti  previsti
dall'ordinamento   giuridico.   Il   diploma   e'   integrato   dalla
certificazione delle competenze acquisite dallo studente  al  termine
del percorso liceale. 


          
                      Note all'art. 11: 
              - Per il testo dell'art. 13, del decreto legislativo 17
          ottobre 2005, n. 226, recante  «Norme  generali  e  livelli
          essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo  del
          sistema educativo  di  istruzione  e  formazione,  a  norma
          dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», si vedano le
          note alle premesse. 
              - Per  il  testo  dell'art.  2,  del  decreto-legge  1°
          settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge  30  ottobre
          2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in  materia  di
          istruzione e universita'.» si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  il  testo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 giugno 2009,  n.  122,  recante  «Regolamento
          recante  coordinamento   delle   norme   vigenti   per   la
          valutazione degli alunni e ulteriori modalita'  applicative
          in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge
          1° settembre 2008, n. 137, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169» , si  vedano  le  note
          alle premesse. 

          


                               Art. 12 
 
 
                Monitoraggio e valutazione di sistema 
 
  1. I percorsi dei licei sono oggetto  di  costante  monitoraggio  e
valutazione.   A   tal    fine,    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  avvalersi  dell'assistenza
tecnica  dell'Agenzia  nazionale  per  lo   sviluppo   dell'autonomia
scolastica (ANSAS)  e  dell'Istituto  nazionale  di  valutazione  del
sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). 
  2. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e
di formazione per il sistema dei licei, nonche' le indicazioni di cui
all'articolo 13, comma 10, lettera a), sono aggiornati periodicamente
in relazione agli sviluppi culturali emergenti nonche' alle  esigenze
espresse dalle universita', dalle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  dal  mondo  del  lavoro  e  delle
professioni. 
  3. Il raggiungimento, da  parte  degli  studenti,  degli  obiettivi
specifici di apprendimento previsti dalle  indicazioni  nazionali  di
cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), e' oggetto di  valutazione
periodica da parte dell'Istituto nazionale  per  la  valutazione  del
sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione  (INVALSI).  Il
medesimo  Istituto  cura   la   pubblicazione   degli   esiti   della
valutazione. 
  4. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca
ogni tre anni presenta al Parlamento un rapporto avente ad oggetto  i
risultati del monitoraggio e della valutazione. 


                               Art. 13 
 
 
                   Passaggio al nuovo ordinamento 
 
  1. A partire dalle classi prime  funzionanti  nell'anno  scolastico
2010/2011, gli attuali percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo  con
le relative sperimentazioni confluiscono nei nuovi  percorsi  liceali
di cui al presente regolamento, secondo quanto previsto dalla tabella
contenuta nell'allegato I, ferma restando, per le  classi  successive
alla prima, la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi in atto. 
  2. Gli istituti d'arte con le relative sperimentazioni confluiscono
nei licei di cui al presente regolamento secondo quanto previsto  dal
comma 1. 
  3. I percorsi sperimentali musicali  e  coreutici  autorizzati  con
decreto  ministeriale  confluiscono  nei  nuovi  licei   musicali   e
coreutici disciplinati dal presente regolamento a partire dalle prime
classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011. 
  4. La corrispondenza dei titoli di studio rilasciati al termine dei
percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo dell'ordinamento previgente
con i titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali  di
cui al presente regolamento e' individuata  nella  tabella  contenuta
nell'allegato L del presente regolamento. 
  5.  In  rapporto  alla  specificita'  dei   percorsi   di   origine
sperimentale  effettivamente  attuati,  le  istituzioni  scolastiche,
statali  e  paritarie,  possono  presentare  ai   competenti   uffici
scolastici   regionali    motivate    proposte    finalizzate    alla
individuazione di una confluenza diversa  da  quella  indicata  nella
tabella di cui al comma 1, purche' compresa tra quelle indicate nella
tabella  medesima.  Gli  istituti  d'arte   possono   presentare   ai
competenti uffici  scolastici  regionali  proposte  finalizzate  alla
confluenza   negli   istituti   professionali   per   l'industria   e
l'artigianato. Le proposte di confluenza presentate dalle istituzioni
scolastiche statali sono valutate  dalle  regioni  nell'ambito  della
programmazione dell'offerta formativa regionale. 
  6. Le sezioni di liceo musicale  e  coreutico  sono  istituite  nel
quadro della programmazione della rete scolastica di cui all'articolo
138, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112. In prima applicazione del presente regolamento,  sono  istituite
sul territorio nazionale non piu' di quaranta sezioni musicali  e  di
dieci sezioni coreutiche. Alla ripartizione delle sezioni  a  livello
regionale si provvede con riferimento ai criteri fissati in  sede  di
intesa di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. 
  7. Eventuali sezioni  aggiuntive  di  liceo  musicale  e  coreutico
possono essere istituite con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  8. L'istituzione di sezioni di liceo  musicale  e'  subordinata  in
prima  attuazione  alla  stipula  di  apposita  convenzione   con   i
conservatori di musica e gli istituti musicali  pareggiati  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21  dicembre  1999,
n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere  le  modalita'  di
organizzazione   e   svolgimento   della   didattica,   nonche'    di
certificazione  delle  competenze  acquisite  dagli  studenti   nelle
discipline   musicali   previste   nell'allegato   E   del   presente
regolamento. 
  9. Per l'istituzione di sezioni di liceo coreutico e' richiesta, in
prima attuazione, una specifica convenzione con l'Accademia nazionale
di danza. 
  10.  Con   successivi   decreti   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze sono definiti: 
    a. le indicazioni nazionali riguardanti gli  obiettivi  specifici
di apprendimento con riferimento ai profili di  cui  all'articolo  2,
commi 1 e 3, in relazione alle attivita' e agli insegnamenti compresi
nei piani degli studi previsti per  i  percorsi  liceali  di  cui  al
presente regolamento; 
    b. l'articolazione  delle  cattedre  per  ciascuno  dei  percorsi
liceali di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e  9,  in  relazione  alle
classi  di  concorso  del  personale  docente;   le   cattedre   sono
costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali  e  comunque
nel rispetto degli obiettivi di contenimento della finanza pubblica; 
    c. gli indicatori per  la  valutazione  e  l'autovalutazione  dei
percorsi liceali, anche con riferimento  al  quadro  europeo  per  la
garanzia della qualita' dei sistemi di istruzione e formazione. 
  11. Il passaggio al nuovo ordinamento  e'  accompagnato  da  misure
nazionali di sistema idonee a sostenere, anche in collaborazione  con
le   associazioni   professionali   e   disciplinari   di    settore,
l'aggiornamento  dei  dirigenti,  dei   docenti   e   del   personale
amministrativo, tecnico e  ausiliario  dei  licei  e  a  informare  i
giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi. 


          
                      Note all'art. 13: 
              - Il testo dell'art.  138,  comma  1,  lettera  b)  del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112,   recante
          «Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge15 marzo 1997, n. 59» e' il seguente: 
              «Art.  138  (Deleghe  alle  regioni).  -  1.  Ai  sensi
          dell'art. 118,  comma  secondo,  della  Costituzione,  sono
          delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative: 
                a) (omissis); 
                b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti
          delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie,  della
          rete  scolastica,  sulla  base   dei   piani   provinciali,
          assicurando il coordinamento con la programmazione  di  cui
          alla lettera a)». 
              - Per il testo dell'art.  64,  comma  4-quinquies,  del
          decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 113, recante «Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria» si veda la nota al titolo. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8, lettera g),
          della legge 21 dicembre  1999,  n.  508,  recante  «Riforma
          delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale  di
          danza, dell'Accademia nazionale di arte  drammatica,  degli
          Istituti  superiori  per  le  industrie   artistiche,   dei
          Conservatori  di   musica   e   degli   Istituti   musicali
          pareggiati»: 
              «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
          musicale). - 1.-7. (omissis); 
              8. I regolamenti di cui al comma 7 sono  emanati  sulla
          base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) - f) (omissis); 
                g) facolta' di  convenzionamento,  nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
          e di formazione musicale o  coreutica  anche  ai  fini  del
          conseguimento  del   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore  o  del  proseguimento  negli  studi  di  livello
          superiore;». 

          

                               Art. 14 
 
 
           Regioni a statuto speciale e province autonome 
                       di Trento e di Bolzano 
 
  1. All'attuazione del presente regolamento nelle regioni a  statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede
in conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di  attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle
scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve  le  modifiche
ed  integrazioni  per  gli  opportuni  adattamenti   agli   specifici
ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di  1254  ore  annuali
per il liceo artistico e di 1188 per  il  liceo  classico,  il  liceo
linguistico, il liceo musicale e coreutico, il liceo scientifico e il
liceo delle scienze umane. 



                               Art. 15 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 23,  25,
26 e 27, con esclusione dei commi 2 e 7, del decreto  legislativo  17
ottobre 2005, n. 226, e relativi allegati. 


          
                      Note all'art. 15: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  27  del   decreto
          legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante   «Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo  2003,
          n. 53», come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  27  (Passaggio  al  nuovo  ordinamento).  -   1.
          (Soppresso); 
              2.  Il  primo  anno  dei  percorsi  di   istruzione   e
          formazione professionale di cui  al  Capo  III  e'  avviato
          sulla base della disciplina specifica definita da  ciascuna
          Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al  Capo
          III,  previa  definizione   con   accordi   in   Conferenza
          Stato-Regioni ai sensi del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, dei seguenti aspetti: 
                a) individuazione delle figure di differente livello,
          relative ad aree professionali, articolabili  in  specifici
          profili  professionali  sulla  base  dei   fabbisogni   del
          territorio; 
                b) standard minimi formativi relativi alle competenze
          di   base    linguistiche,    matematiche,    scientifiche,
          tecnologiche, storico-sociali ed economiche  necessarie  al
          conseguimento   del   profilo   educativo,   culturale    e
          professionale  dello  studente,  nonche'  alle   competenze
          professionali  proprie   di   ciascuna   specifica   figura
          professionale di cui alla lettera a); 
                c) standard  minimi  relativi  alle  strutture  delle
          istituzioni formative e dei relativi servizi. 
              3. - 6. (Soppresso). 
              7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III,  i
          titoli e le  qualifiche  a  carattere  professionalizzante,
          acquisiti tramite i percorsi  di  istruzione  e  formazione
          professionale,  sono  esclusivamente  di  competenza  delle
          Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta
          attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti
          connessi alle  loro  competenze  esclusive  in  materia  di
          istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di
          istruzione statale continua ad assicurare,  attraverso  gli
          istituti professionali di Stato,  l'offerta  formativa  nel
          settore,  con  lo  svolgimento  dei  relativi  corsi  e  il
          rilascio delle qualifiche. 
              8. - 9. (Soppresso).». 

          



                               Art. 16 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. All'attuazione del presente regolamento si provvede  nei  limiti
delle risorse finanziarie  previste  a  legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  fermi  restando  gli
obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto  2008,  n.
133, da realizzare anche con la successiva emanazione dei regolamenti
di  completamento  della   riforma   concernenti   la   ridefinizione
dell'assetto organizzativo didattico dei Centri per l'istruzione  per
gli adulti, ivi compresi i corsi serali  e  la  razionalizzazione  ed
accorpamento delle classi di  concorso  a  cattedre  ed  i  posti  di
insegnamento, nel quadro generale di riforma del sistema scolastico. 
  2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 15 marzo 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Gelmini, Ministro  dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica
                                  amministrazione e l'innovazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 213 


          
                      Note all'art. 16: 
              - Per il  testo  dell'art.  64,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto  2008,
          n. 113,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria» si veda la nota al titolo. 

          
			


Allegati
  • Allegato A (profilo culturale, educativo e professionale dei Licei)
  • Allegato B (Piani degli Studi dei Licei Artistici)
  • Allegato C (Piani di studio del Liceo Classico)
  • Allegato D (Piani di studio del Liceo Linguistico)
  • Allegato E (Piani di studio del Liceo Musicale e Coreutico)
  • Allegato F (Piani di studio del Liceo Scientifico)
  • Allegato G (Piani di studio del Liceo delle Scienze Umane)
  • Allegato H (Insegnamenti attivabili sulla base del Piano dell'Offerta Formativa)
  • Allegato I (Tabella di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiorie previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi liceali del nuovo ordinamento)
  • Allegato L (Tabella di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali del nuovo ordinamento)