DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 marzo 2010, n. 89
Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0111)
(GU n. 137 del 15-6-2010
- Suppl. Ordinario n.128)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2010
testo in vigore dal: 16-6-2010
Allegati
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che
prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di
interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia
ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del
piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi
individuati, l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il piano programmatico di interventi predisposto dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64,
comma 3, del sopra citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
Visto l'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, recante
norme sulla revisione della disciplina del reclutamento del personale
docente;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante
definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.
53;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo
2003, n. 53;
Visto l'articolo 1, commi 605, lettera f), e 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con il quale e' stata
sancita l'obbligatorieta' dell'istruzione per almeno dieci anni;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita';
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle
norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alla professione
e al lavoro;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ed in particolare
l'articolo 3, comma 4, che ha abrogato il comma 3 dell'articolo 13
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Visto l'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita'
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11
aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli
istituti tecnici superiori;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno
2006, n. 47, relativo alla quota dei curricoli rimessa all'autonomia
delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, concernente il regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione;
Vista la Raccomandazione 2006/961/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per
l'apprendimento permanente;
Vista la Raccomandazione, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle
qualifiche per l'apprendimento permanente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 giugno 2009;
Visto il parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, nell'Adunanza del 7 ottobre 2009, con il quale il
Consiglio medesimo ha condiviso gli aspetti caratterizzanti dei nuovi
assetti liceali formulando nel contempo alcune osservazioni
relativamente all'introduzione di nuovi insegnamenti ed al
potenziamento di altri, ad interventi a sostegno dell'autonomia, alla
definizione di modalita' di valutazione dei crediti scolastici,
all'inserimento nei percorsi di studio di pratiche laboratoriali
centrate sulla flessibilita' organizzativa;
Considerato che, delle osservazioni dal predetto Consiglio, alcune
sono state accolte, altre sono state parzialmente accolte
compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, altre
ancora saranno oggetto di distinti provvedimenti;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e preso atto che, nella seduta
del 29 ottobre 2009, le Regioni hanno espresso parere negativo a
maggioranza; le regioni Veneto, Molise, Lombardia e Friuli-Venezia
Giulia, hanno espresso parere favorevole, con la richiesta da parte
delle due ultime regioni che «per quanto riguarda il liceo musicale e
coreutico sia quantificata a livello regionale la previsione di
attivare in prima applicazione a livello nazionale 40 sezioni
musicali e 10 coreutiche» e considerato, altresi', che ANCI, UPI e
UNCEM hanno espresso parere favorevole;
Ritenuto che la predetta richiesta delle regioni Lombardia e
Friuli-Venezia Giulia puo' trovare accoglimento grazie al combinato
disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 13 del presente regolamento,
in considerazione della specificita' del percorso liceale in
questione, per il quale e' richiesto un attento monitoraggio della
fase di avvio e dei limiti di spesa previsti;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. I licei sono disciplinati dal decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e successive modificazioni, e dal presente regolamento
in attuazione del piano programmatico di interventi di cui
all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
volto alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e
strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al
sistema scolastico.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 64, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria»:
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - 1. Ai fini di una migliore qualificazione
dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione
professionale del personale docente, a decorrere dall'anno
scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure
volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il
rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro
l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale
rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto
delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione
didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per
la determinazione della consistenza complessiva degli
organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per
la determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da
"Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e
specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo".
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno
scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di
un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
modalita' di realizzazione, mediante la previsione di
appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede
al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli
adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e'
finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009,
degli eventuali interventi necessari per garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi
411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.».
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 87 e 117 della Costituzione
e' il seguente:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Per il testo dell'art. 64, commi 3 e 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria» si veda la nota al titolo.
- Il testo dell'art. 15 della legge 20 maggio 1982, n.
270, recante «Revisione della disciplina del reclutamento
del personale docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici,
adozione di misure idonee ad evitare la formazione di
precariato e sistemazione del personale precario esistente»
e' il seguente:
«Art. 15 (Conferimento di supplenze annuali). - Per la
copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento
vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata
dell'anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere
mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni
aggiuntive, ai sensi del precedente art. 14, il
provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla
base delle graduatorie provinciali compilate ai sensi
dell'art. 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Per la copertura dei posti di personale non docente
vacanti entro il 31 dicembre e per la intera durata
dell'anno scolastico, il provveditore agli studi conferisce
supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai
sensi dell'art. 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Le cattedre e i posti conferiti, ai sensi dei
precedenti primo e secondo comma, dal provveditore agli
studi per supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la
data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del
personale cui e' stata conferita la nomina, saranno
assegnati dal direttore didattico o preside in base alle
apposite graduatorie di circolo o di istituto.
E' abrogato l'art. 1 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina
dei congedi e delle assenze prevista dagli articoli da 8 a
15, legge 19 marzo 1955, n. 160.
Al personale non docente supplente annuale si applica
la disciplina dei congedi e delle assenze attualmente
vigente per il personale non docente non di ruolo.
I posti delle dotazioni aggiuntive non possono essere
coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non
di ruolo.
Per l'insegnamento di strumento musicale negli istituti
magistrali si provvede mediante personale docente di ruolo
e non di ruolo di educazione musicale nelle scuole medie in
possesso del diploma specifico.
Per l'insegnamento delle libere attivita' complementari
e nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di
titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di
scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente
mediante personale docente di ruolo.
I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati
in difformita' delle disposizioni contenute nei precedenti
commi sono privi di effetti, ferma restando la
responsabilita' diretta di coloro che li abbiano
disposti.».
- Il «Testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado» approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- Il testo della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
recante «Riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
76, recante «Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 2005, n. 103.
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante
«Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo
2003, n. 53» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 2005, n. 103.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
28 marzo 2003, n. 53.» e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 605, lettera
f) e 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) - e) (omissis);
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia
degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale
anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle
lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'
elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento
con il territorio.».
«622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire,
una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricula relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di
un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si
assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007/2008.».
- Il testo della legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante
«Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega
al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le
universita'» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 gennaio 2007, n. 10.
- Il testo del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita'
economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione
dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli.», convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 1° febbraio 2007, n. 26.
- Il testo del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato
avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di
concorsi per ricercatori universitari.», convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2007,
n. 208.
- Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21,
recante «Norme per la definizione dei percorsi di
orientamento all'istruzione universitaria e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo
tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la
valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici
degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea
universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della
legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1,
lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1.» e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008,
n. 32.
- Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22,
recante «Definizione dei percorsi di orientamento
finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art.
2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1» e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32.
- Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, recante «Disposizioni urgenti in
materia di istruzione e universita'.», convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e' il
seguente:
«Art. 2 (Valutazione del comportamento degli studenti).
- 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti,
doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla
partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi
realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della
propria sede.
1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del
bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto
disposto dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non
utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate al
finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la
messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di
impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto
delle risorse, con l'individuazione degli interventi e
degli enti destinatari, si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la
valutazione del comportamento e' effettuata mediante
l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti,
attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
alla valutazione complessiva dello studente e determina, se
inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo
anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma
l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
sono specificati i criteri per correlare la particolare e
oggettiva gravita' del comportamento al voto inferiore a
sei decimi, nonche' eventuali modalita' applicative del
presente articolo.».
«Art. 3 (Valutazione del rendimento scolastico degli
studenti). - 1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella
scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite sono effettuate mediante
l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e
illustrate con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall'alunno.
1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione
assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla
classe successive solo in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola
secondaria di primo grado la valutazione periodica ed
annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite nonche'
la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate
mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in
decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi
alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con
decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un
voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline.
3-bis. Il comma 4 dell'art. 185 del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituto
dal seguente:
"4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e'
espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato
con una certificazione analitica dei traguardi di
competenza e del livello globale di maturazione raggiunti
dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che
ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi".
4. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e' abrogato.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei
disturbi specifici di apprendimento e della disabilita'
degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori
modalita' applicative del presente articolo.».
- Il testo del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della
spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con
le autonomie locali», convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche» e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122, recante «Regolamento recante coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e
ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169.» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
agosto 2009, n. 191.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 gennaio 2008 recante «Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici
superiori.» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
aprile 2008, n. 86.
- Si riporta il testo dell'articolo unico del decreto
del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n.
47:
«Per le considerazioni svolte nelle premesse, il D.M.
28 dicembre 2005, relativo alla quota del 20% dei curricoli
rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche, nelle
more delle procedure di formalizzazione, produce i suoi
effetti con riferimento agli ordinamenti vigenti e ai
relativi quadri orari, nei singoli ordini di studio di
istruzione secondaria superiore.».
- Il testo del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento
recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di
istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296» e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 agosto 2007, n. 202.
- Il testo della Raccomandazione del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze
chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea del 30 dicembre 2006.
- Il testo della Raccomandazione del Parlamento e
dell'Unione europea del 23 aprile 2008 sulla costituzione
del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea del 6 maggio 2008, n. C 111/1.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
28 marzo 2003, n. 53.» si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 64, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria» si veda la nota al titolo.
Art. 2
Identita' dei licei
1. I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di
istruzione secondaria superiore e costituiscono parte del sistema
dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo
ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni. I licei adottano il profilo educativo, culturale e
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'allegato A
del suddetto decreto legislativo.
2. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti
culturali e metodologici per una comprensione approfondita della
realta', affinche' egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilita' e
competenze coerenti con le capacita' e le scelte personali e adeguate
al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
3. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in
due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso
disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei
licei di cui all'Allegato A al presente regolamento con riferimento
ai piani di studio di cui agli Allegati B, C, D, E, F e G ed agli
obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 13, comma
10, lettera a).
4. Il primo biennio e' finalizzato all'iniziale approfondimento e
sviluppo delle conoscenze e delle abilita' e a una prima maturazione
delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema
liceale di cui all'articolo 3, nonche' all'assolvimento dell'obbligo
di istruzione, di cui al regolamento adottato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. Le
finalita' del primo biennio, volte a garantire il raggiungimento di
una soglia equivalente di conoscenze, abilita' e competenze al
termine dell'obbligo di istruzione nell'intero sistema formativo,
nella salvaguardia dell'identita' di ogni specifico percorso, sono
perseguite anche attraverso la verifica e l'eventuale integrazione
delle conoscenze, abilita' e competenze raggiunte al termine del
primo ciclo di istruzione, utilizzando le modalita' di cui
all'articolo 10, comma 4, del presente regolamento.
5. Il secondo biennio e' finalizzato all'approfondimento e allo
sviluppo delle conoscenze e delle abilita' e alla maturazione delle
competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema
liceale.
6. Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo
educativo, culturale e professionale dello studente delineato
nell'Allegato A, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici
di apprendimento, di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), e si
consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e
all'inserimento nel mondo del lavoro di cui al comma 7.
7. Nell'ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche
stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d'intesa
rispettivamente con le universita', con le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si
realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed
i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalita' per
l'approfondimento delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze
richieste per l'accesso ai relativi corsi di studio e per
l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento puo' essere
realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonche'
attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro
per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio.
Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
28 marzo 2003, n. 53» si vedano le note alle premesse.
- Per il decreto del Ministro della pubblica istruzione
22 agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento recante norme
in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai
sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296» si vedano le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77,
recante «Definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della
legge 28 marzo 2003, n. 53» si vedano le note alle
premesse.
Art. 3
Articolazione del sistema dei licei
1. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane.
2. Alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle
sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di
liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo, si provvede con
distinto regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla
base dei criteri previsti dal presente regolamento.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
si vedano le note alle premesse.
Art. 4
Liceo artistico
1. Il percorso del liceo artistico e' indirizzato allo studio dei
fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l'acquisizione
dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo
studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio
artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne
appieno la presenza e il valore nella societa' odierna. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita' e
a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria
creativita' e capacita' progettuale nell'ambito delle arti.
2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal
secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a. arti figurative;
b. architettura e ambiente;
c. design;
d. audiovisivo e multimediale;
e. grafica;
f. scenografia.
3. Gli indirizzi si caratterizzano rispettivamente per la presenza
dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria
capacita' progettuale:
a. laboratorio della figurazione, nel quale lo studente
acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti
figurative;
b. laboratorio di architettura, nel quale lo studente acquisisce
la padronanza di metodi di rappresentazione specifici
dell'architettura e delle problematiche urbanistiche;
c. laboratorio del design, articolato nei distinti settori della
produzione artistica, nel quale lo studente acquisisce le metodologie
proprie della progettazione di oggetti;
d. laboratorio audiovisivo e multimediale, nel quale lo studente
acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche
della comunicazione visiva, audiovisiva e multimediale;
e. laboratorio di grafica, nel quale lo studente acquisisce la
padronanza delle metodologie proprie di tale disciplina;
f. laboratorio di scenografia, nel quale lo studente acquisisce
la padronanza delle metodologie proprie della progettazione
scenografica.
4. Le discipline e i laboratori sono organizzati dalle
istituzioni scolastiche mediante il piano dell'offerta formativa nel
rispetto delle proprie specificita' al fine di potenziarne e
arricchirne le caratteristiche.
5. L'orario annuale delle attivita' e degli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti e' di 1122 ore nel primo biennio,
corrispondenti a 34 ore medie settimanali; di 759 ore, corrispondenti
a 23 ore medie settimanali nel secondo biennio, e di 693 ore,
corrispondenti a 21 ore medie settimanali nel quinto anno. L'orario
annuale delle attivita' e degli insegnamenti di indirizzo e' di 396
ore nel secondo biennio, corrispondenti a 12 ore medie settimanali e
di 462 ore, corrispondenti a 14 ore medie settimanali nel quinto
anno.
6. Il piano degli studi del liceo artistico e dei relativi
indirizzi e' definito dall'Allegato B al presente regolamento.
7. Al fine di corrispondere alle esigenze e alle vocazioni delle
realta' territoriali il potenziamento e l'articolazione dell'offerta
formativa dei licei artistici possono essere assicurati mediante
specifiche intese con le Regioni, con particolare riferimento alle
attivita' laboratoriali ed alle interazioni con il mondo del lavoro.
Art. 5
Liceo classico
1. Il percorso del liceo classico e' indirizzato allo studio della
civilta' classica e della cultura umanistica. Favorisce una
formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il
ruolo nello sviluppo della civilta' e della tradizione occidentali e
nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e
di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri
degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale
che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e
naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di
elaborare una visione critica della realta'. Guida lo studente ad
approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilita' e a maturare
le competenze necessarie.
2. L'orario annuale delle attivita' e degli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti e' di 891 ore nel primo biennio,
che mantiene la denominazione di ginnasio, corrispondenti a 27 ore
medie settimanali, e di 1023 ore nel secondo biennio e nel quinto
anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali.
3. Il piano degli studi del liceo classico e' definito
dall'Allegato C al presente regolamento.
Art. 6
Liceo linguistico
1. Il percorso del liceo linguistico e' indirizzato allo studio di
piu' sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita', a maturare
le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di
tre lingue, oltre l'italiano, e per comprendere criticamente
l'identita' storica e culturale di tradizioni e civilta' diverse.
2. Dal primo anno del secondo biennio e' impartito l'insegnamento
in lingua straniera di una disciplina non linguistica, prevista
nell'area delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti
gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad
esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle
loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio e' previsto
inoltre l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una
disciplina non linguistica, compresa nell'area delle attivita' e
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei
limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto
delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Gli
insegnamenti previsti dal presente comma sono attivati nei limiti
degli organici determinati a legislazione vigente.
3. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti e' di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a
27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel
quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.
4. Il piano degli studi del liceo linguistico e' definito
dall'Allegato D al presente regolamento.
Art. 7
Liceo musicale e coreutico
1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle
rispettive sezioni, e' indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico
della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia
e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilita' e a maturare le competenze necessarie per
acquisire, anche attraverso specifiche attivita' funzionali, la
padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della
composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione,
maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica,
teorica e tecnica. Assicura altresi' la continuita' dei percorsi
formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo
musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. L'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico e'
subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del
possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.
3. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti e' di 594 ore nel primo biennio, nel secondo
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali.
Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale
e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel
quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali.
4. Il piano degli studi del liceo musicale e coreutico e delle
relative sezioni e' definito dall'allegato E al presente regolamento.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 9 della legge
3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico»:
«9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi
a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella
scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999,
sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico
insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione
interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento
obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della
pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le
tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli
orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre
provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe
di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno
prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento
sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel
periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data
di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno
180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono
immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a
decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della
normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a
domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401
del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1
della presente legge, da istituire per la nuova classe di
concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di
cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in
possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione
musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie
permanenti e' subordinata al superamento della sessione
riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da
indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'art.
2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di
cui all'art. 3, comma 2, lettera b).».
Art. 8
Liceo scientifico
1. Il percorso del liceo scientifico e' indirizzato allo studio del
nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce
l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica,
della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad
approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilita' ed a
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni
tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche
attraverso la pratica laboratoriale.
2. Nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta
formativa, puo' essere attivata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, l'opzione «scienze applicate» che fornisce allo
studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti
alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento
alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra,
all'informatica e alle loro applicazioni.
3. L'orario annuale delle attivita' e degli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti e' di 891 ore nel primo biennio,
corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.
4. Il piano degli studi del liceo scientifico e della relativa
opzione «scienze applicate» e' definito dall'allegato F al presente
regolamento.
Art. 9
Liceo delle scienze umane
1. Il percorso del liceo delle scienze umane e' indirizzato allo
studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla
costruzione dell'identita' personale e delle relazioni umane e
sociali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le
conoscenze e le abilita' ed a maturare le competenze necessarie per
cogliere la complessita' e la specificita' dei processi formativi.
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.
2. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta
formativa, puo' essere attivata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, l'opzione economico-sociale che fornisce allo
studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti
alle scienze giuridiche, economiche e sociali.
3. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti e' di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a
27 ore medie settimanali e di 990 nel secondo biennio e nel quinto
anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.
4. Il piano degli studi del liceo delle scienze umane e della
relativa opzione economico-sociale e' definito dall'allegato G al
presente regolamento.
Art. 10
Orario annuale e attivita' educative e didattiche
1. I percorsi dei licei sono riordinati secondo i seguenti criteri:
a. i risultati di apprendimento sono declinati in conoscenze,
abilita' e competenze in relazione alla Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla
costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente (EQF), anche ai fini della mobilita' delle persone sul
territorio dell'Unione europea;
b. l'orario annuale, comprensivo della quota riservata alle
regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento
della religione cattolica in conformita' all'accordo che apporta
modifiche al concordato lateranense e al relativo protocollo
addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle
conseguenti intese, e' articolato in attivita' e insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti e negli insegnamenti eventualmente
previsti dal piano dell'offerta formativa di cui ai commi 2, lettera
c), e 3;
c. la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni
scolastiche nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni in
coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui
all'articolo 2, comma 3, come determinata nei limiti del contingente
di organico ad esse annualmente assegnato e tenuto conto delle
richieste degli studenti e delle loro famiglie, non puo' essere
superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo
biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel
quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio
di ciascuna disciplina non puo' essere ridotto in misura superiore a
un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse
le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio
di cui agli allegati B, C, D, E, F e G. L'utilizzo di tale quota non
dovra' determinare esuberi di personale.
2. Ai fini della realizzazione dei principi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il
conseguimento degli obiettivi formativi di cui al presente
regolamento, nell'esercizio della loro autonomia didattica,
organizzativa e di ricerca, le istituzioni scolastiche:
a. possono costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del
collegio dei docenti, per il sostegno alla progettazione formativa e
alla didattica;
b. possono dotarsi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, di un comitato scientifico composto di docenti e di esperti
del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e
tecnologica, delle universita' e delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, con funzioni consultive e di
proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di
autonomia e flessibilita'; ai componenti del comitato non spettano
compensi a nessun titolo;
c. possono organizzare, attraverso il piano dell'offerta
formativa, nei limiti delle loro disponibilita' di bilancio,
attivita' ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo
educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il
relativo percorso liceale. La scelta di tali attivita' e insegnamenti
e' facoltativa per gli studenti. Gli studenti sono tenuti alla
frequenza delle attivita' e degli insegnamenti facoltativi prescelti.
Le materie facoltative concorrono alla valutazione complessiva. Al
fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono
organizzarsi anche in rete e stipulare contratti d'opera con esperti,
nei limiti delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna
istituzione scolastica.
3. Le attivita' e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, delle
abilita' e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto
allo specifico percorso liceale. Nell'ambito delle dotazioni
organiche del personale docente definite annualmente con il decreto
interministeriale ai sensi dell'articolo 22 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, fermi restando il
conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, circa la sussistenza di
economie aggiuntive, puo' essere previsto un contingente di organico
da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile
attraverso gli accordi di rete previsti dall'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale
possono essere potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti e/o attivati ulteriori insegnamenti, finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta
formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani
di studio. L'elenco di detti insegnamenti e' compreso nell'allegato H
al presente regolamento.
4. Ai fini del conseguimento del successo formativo, le istituzioni
scolastiche attivano gli strumenti di autonomia didattica previsti
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275.
5. Fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del
liceo linguistico, nel quinto anno e' impartito l'insegnamento, in
lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa
nell'area delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti
gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad
esse annualmente assegnato. Tale insegnamento e' attivato in ogni
caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente.
6. Attraverso apposito decreto emanato dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definite le
linee guida per l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina
non linguistica e gli specifici requisiti richiesti per impartire il
predetto insegnamento. Dall'adozione di tale decreto non devono
scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Le attivita' e gli insegnamenti relativi a «Cittadinanza e
Costituzione», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, si sviluppano nell'ambito delle aree storico-geografica
e storico-sociale e nel monte ore complessivo in esse previsto, con
riferimento all'insegnamento di «Diritto ed economia» o, in mancanza
di quest'ultimo, all'insegnamento di «Storia e Geografia» e «Storia».
Note all'art. 10:
- Per i riferimenti della Raccomandazione del
Parlamento e dell'Unione europea del 23 aprile 2008 sulla
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente, si vedano le note alle
premesse.
- Il testo della legge 25 marzo 1985, n. 121, recante
«Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo
addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che
apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11
febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede»
e' stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 10 aprile 1985, n. 85.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche» si vedano le
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo»:
«Art. 22 (Assunzioni di personale). - 1. All'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) - d) (Omissis);
2. L'art. 4 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127,
e' abrogato.
3. All'art. 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993,
n. 482 , sono soppresse le parole da: «non puo' avere» fino
a: «non consecutivi,».
4. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma 18
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da
ultimo prorogato dal comma 23, secondo periodo, dell'art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31
dicembre 1999.
5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di
fabbisogno di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 , nel 1999 e nel 2000, mille unita' di personale a
tempo determinato, con prestazioni di lavoro a tempo
parziale, per profili professionali delle qualifiche
funzionali non superiori alla settima e di durata non
superiore ad un anno, prorogabile a due. Il personale e'
destinato a garantire l'apertura pomeridiana, serale e
festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichita'
dello Stato, biblioteche e archivi. Al relativo onere si
provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge 25
marzo 1997, n. 78, nei limiti di lire 15 miliardi per
ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque, essere
assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione
territoriale delle strutture prescelte.
6. Le assunzioni di personale non vedente, quale
centralinista telefonico, massofisioterapista ed
insegnante, non possono subire alcun blocco o limitazione
sia nelle pubbliche amministrazioni sia nelle aziende
private.
7. Le disposizioni della legge 29 marzo 1985, n. 113 ,
si applicano anche agli enti locali, nelle cui piante
organiche e' previsto il posto di centralinista telefonico.
8. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio
militare obbligatorio, o che siano trattenuti in servizio
per ulteriori dodici mesi oltre la ferma di leva, il limite
massimo di eta', di cui alla lettera d) della voce
«Requisiti di stato civile» dell'allegato 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 , e'
elevato a ventitre' anni.
9. (Omissis)».
- Per il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria» si vedano le note al titolo e alle premesse.
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 1° settembre
2008, n. 137, recante «Disposizioni urgenti in materia di
istruzione e universita'.», convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e' il seguente:
«Art. 1 (Cittadinanza e Costituzione). - 1. A decorrere
dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una
sperimentazione nazionale, ai sensi dell'art. 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di
sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a
«Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale e del monte ore
complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe
sono avviate nella scuola dell'infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del
pluralismo istituzionale, definito dalla Carta
costituzionale, sono altresi' attivate iniziative per lo
studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia
ordinaria e speciale.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede
entro i limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
Art. 11
Valutazione e titoli finali
1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e'
effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni,
dall'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e
dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
2. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato,
secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi
dell'istruzione secondaria superiore.
3. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi
liceali e' rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la
tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo, opzione o sezione seguita
dallo studente. Il diploma consente l'accesso all'universita' ed agli
istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli
istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, fermo restando il
valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti
dall'ordinamento giuridico. Il diploma e' integrato dalla
certificazione delle competenze acquisite dallo studente al termine
del percorso liceale.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 13, del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli
essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», si vedano le
note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2, del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di
istruzione e universita'.» si vedano le note alle premesse.
- Per il testo del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante «Regolamento
recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative
in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge
1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169» , si vedano le note
alle premesse.
Art. 12
Monitoraggio e valutazione di sistema
1. I percorsi dei licei sono oggetto di costante monitoraggio e
valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca puo' avvalersi dell'assistenza
tecnica dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del
sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).
2. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
di formazione per il sistema dei licei, nonche' le indicazioni di cui
all'articolo 13, comma 10, lettera a), sono aggiornati periodicamente
in relazione agli sviluppi culturali emergenti nonche' alle esigenze
espresse dalle universita', dalle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle
professioni.
3. Il raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi
specifici di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali di
cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), e' oggetto di valutazione
periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Il
medesimo Istituto cura la pubblicazione degli esiti della
valutazione.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
ogni tre anni presenta al Parlamento un rapporto avente ad oggetto i
risultati del monitoraggio e della valutazione.
Art. 13
Passaggio al nuovo ordinamento
1. A partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico
2010/2011, gli attuali percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo con
le relative sperimentazioni confluiscono nei nuovi percorsi liceali
di cui al presente regolamento, secondo quanto previsto dalla tabella
contenuta nell'allegato I, ferma restando, per le classi successive
alla prima, la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi in atto.
2. Gli istituti d'arte con le relative sperimentazioni confluiscono
nei licei di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dal
comma 1.
3. I percorsi sperimentali musicali e coreutici autorizzati con
decreto ministeriale confluiscono nei nuovi licei musicali e
coreutici disciplinati dal presente regolamento a partire dalle prime
classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011.
4. La corrispondenza dei titoli di studio rilasciati al termine dei
percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo dell'ordinamento previgente
con i titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali di
cui al presente regolamento e' individuata nella tabella contenuta
nell'allegato L del presente regolamento.
5. In rapporto alla specificita' dei percorsi di origine
sperimentale effettivamente attuati, le istituzioni scolastiche,
statali e paritarie, possono presentare ai competenti uffici
scolastici regionali motivate proposte finalizzate alla
individuazione di una confluenza diversa da quella indicata nella
tabella di cui al comma 1, purche' compresa tra quelle indicate nella
tabella medesima. Gli istituti d'arte possono presentare ai
competenti uffici scolastici regionali proposte finalizzate alla
confluenza negli istituti professionali per l'industria e
l'artigianato. Le proposte di confluenza presentate dalle istituzioni
scolastiche statali sono valutate dalle regioni nell'ambito della
programmazione dell'offerta formativa regionale.
6. Le sezioni di liceo musicale e coreutico sono istituite nel
quadro della programmazione della rete scolastica di cui all'articolo
138, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. In prima applicazione del presente regolamento, sono istituite
sul territorio nazionale non piu' di quaranta sezioni musicali e di
dieci sezioni coreutiche. Alla ripartizione delle sezioni a livello
regionale si provvede con riferimento ai criteri fissati in sede di
intesa di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
7. Eventuali sezioni aggiuntive di liceo musicale e coreutico
possono essere istituite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
8. L'istituzione di sezioni di liceo musicale e' subordinata in
prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i
conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi
dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999,
n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalita' di
organizzazione e svolgimento della didattica, nonche' di
certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle
discipline musicali previste nell'allegato E del presente
regolamento.
9. Per l'istituzione di sezioni di liceo coreutico e' richiesta, in
prima attuazione, una specifica convenzione con l'Accademia nazionale
di danza.
10. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono definiti:
a. le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici
di apprendimento con riferimento ai profili di cui all'articolo 2,
commi 1 e 3, in relazione alle attivita' e agli insegnamenti compresi
nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui al
presente regolamento;
b. l'articolazione delle cattedre per ciascuno dei percorsi
liceali di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, in relazione alle
classi di concorso del personale docente; le cattedre sono
costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque
nel rispetto degli obiettivi di contenimento della finanza pubblica;
c. gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione dei
percorsi liceali, anche con riferimento al quadro europeo per la
garanzia della qualita' dei sistemi di istruzione e formazione.
11. Il passaggio al nuovo ordinamento e' accompagnato da misure
nazionali di sistema idonee a sostenere, anche in collaborazione con
le associazioni professionali e disciplinari di settore,
l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario dei licei e a informare i
giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi.
Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 138, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge15 marzo 1997, n. 59» e' il seguente:
«Art. 138 (Deleghe alle regioni). - 1. Ai sensi
dell'art. 118, comma secondo, della Costituzione, sono
delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) (omissis);
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti
delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della
rete scolastica, sulla base dei piani provinciali,
assicurando il coordinamento con la programmazione di cui
alla lettera a)».
- Per il testo dell'art. 64, comma 4-quinquies, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 113, recante «Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria» si veda la nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8, lettera g),
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati»:
«Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale). - 1.-7. (omissis);
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) - f) (omissis);
g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;».
Art. 14
Regioni a statuto speciale e province autonome
di Trento e di Bolzano
1. All'attuazione del presente regolamento nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede
in conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle
scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche
ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici
ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di 1254 ore annuali
per il liceo artistico e di 1188 per il liceo classico, il liceo
linguistico, il liceo musicale e coreutico, il liceo scientifico e il
liceo delle scienze umane.
Art. 15
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 23, 25,
26 e 27, con esclusione dei commi 2 e 7, del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e relativi allegati.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003,
n. 53», come modificato dal presente decreto:
«Art. 27 (Passaggio al nuovo ordinamento). - 1.
(Soppresso);
2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III e' avviato
sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna
Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo
III, previa definizione con accordi in Conferenza
Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, dei seguenti aspetti:
a) individuazione delle figure di differente livello,
relative ad aree professionali, articolabili in specifici
profili professionali sulla base dei fabbisogni del
territorio;
b) standard minimi formativi relativi alle competenze
di base linguistiche, matematiche, scientifiche,
tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al
conseguimento del profilo educativo, culturale e
professionale dello studente, nonche' alle competenze
professionali proprie di ciascuna specifica figura
professionale di cui alla lettera a);
c) standard minimi relativi alle strutture delle
istituzioni formative e dei relativi servizi.
3. - 6. (Soppresso).
7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i
titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante,
acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione
professionale, sono esclusivamente di competenza delle
Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta
attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti
connessi alle loro competenze esclusive in materia di
istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di
istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli
istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel
settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il
rilascio delle qualifiche.
8. - 9. (Soppresso).».
Art. 16
Disposizioni finali
1. All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti
delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermi restando gli
obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n.
133, da realizzare anche con la successiva emanazione dei regolamenti
di completamento della riforma concernenti la ridefinizione
dell'assetto organizzativo didattico dei Centri per l'istruzione per
gli adulti, ivi compresi i corsi serali e la razionalizzazione ed
accorpamento delle classi di concorso a cattedre ed i posti di
insegnamento, nel quadro generale di riforma del sistema scolastico.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 213
Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 113, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria» si veda la nota al titolo.
Allegati
Allegato A (profilo culturale, educativo e professionale dei Licei)
Allegato B (Piani degli Studi dei Licei Artistici)
Allegato C (Piani di studio del Liceo Classico)
Allegato D (Piani di studio del Liceo Linguistico)
Allegato E (Piani di studio del Liceo Musicale e Coreutico)
Allegato F (Piani di studio del Liceo Scientifico)
Allegato G (Piani di studio del Liceo delle Scienze Umane)
Allegato H (Insegnamenti attivabili sulla base del Piano dell'Offerta Formativa)
Allegato I (Tabella di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiorie previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi liceali del nuovo ordinamento)
Allegato L (Tabella di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali del nuovo ordinamento)