Decreto Legislativo 21 dicembre 1998, n. 492
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999 - Supplemento
Ordinario n. 18
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 12, commi 1, lettere a), n) e q) e 3, nonche' l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, recante trasformazione dell'ente pubblico Centro sperimentale di cinematografia nella fondazione Scuola nazionale di cinema;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 59 del 1997;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, recante trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Societa' di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, recante trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, recante trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997;
Rilevato, in particolare, che l'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 59 del 1997 prevede che: "Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore";
Considerato che appare necessario apportare disposizioni correttive e integrative ai citati decreti legislativi, al fine di meglio definire la struttura degli enti trasformati e consentire una piu' razionale definizione delle competenze e delle procedure dei residui organi collegiali operanti presso il Dipartimento dello spettacolo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998;
Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
" b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalita' istituzionali della
fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con riferimento al Fondo unico dello
spettacolo;";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), la
Scuola nazionale di cinema presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno
antecedente al triennio di riferimento, un programma delle attivita', con relazione
finanziaria ed evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento delle singole
finalita' istituzionali. Il contributo, di misura non inferiore all'8 per cento della
quota del Fondo unico per lo spettacolo destinato al cinema, e' assegnato, sentita la
commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.".
2. In sede di prima applicazione, il programma dell'attivita' di cui all'articolo 9, comma 1 -bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e' presentato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della societa' di cultura nei settori della musica, della danza e del teatro, di cui all'articolo 13, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito delle somme destinate, rispettivamente, alla musica, non riferita alle fondazioni liriche, alla danza ed al teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo.
1-ter. Il contributo, di misura non inferiore all'1 per cento di quanto previsto per ciascuno dei settori di cui al comma 1 -bis, e' assegnato, sentite le competenti commissioni consultive, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione; per l'assegnazione del contributo, la societa' di cultura presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle finalita' nei settori di attivita' indicati al comma 1 -bis.
1-quater. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della societa' di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, e' assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione.".
2. In sede di prima applicazione, i programmi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono presentati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
" b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalita' istituzionali della
Fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con riferimento al Fondo unico dello
spettacolo, nell'ambito delle somme destinate al teatro di prosa;";
b) dopo i1 comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b),
l'Istituto presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio
di riferimento, un programma delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione
delle risorse necessarie al perseguimento delle singole finalita' istituzionali. Il
contributo e' assegnato, in misura non inferiore all'1 per cento delle somme indicate al
comma 1, lettera b), sentita la commissione consultiva per il teatro, con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o
modificazioni.".
2. In sede di prima applicazione, il programma dell'attivita' di cui all'articolo 8, comma 1 -bis, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e' presentato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4.
Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi
1. All'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo
3 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
"c-bis) sulla ammissione o revoca dei benefici, ai sensi dell'articolo 5.";
b) al comma 2, le parole: "dell'Autorita' di Governo competente in materia di
spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, e' presieduta dal capo del Dipartimento dello spettacolo, o da altro
dirigente, ed";
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. La commissione e' integrata, per i fini di cui all'articolo 5, da un esperto
in rappresentanza dei produttori cinematografici dei film di lungometraggio e da un
esperto in rappresentanza degli autori cinematografici.".
2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"L'attestato di qualita' e' rilasciato, per ogni semestre, ad un numero di
lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 18, annualmente stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.";
b) il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"L'accertamento dei predetti requisiti e' effettuato nei casi in cui vi sia
preventiva indicazione della commissione consultiva per il cinema, formulata in sede di
espressione di parere favorevole alla concessione di benefici, ovvero quando vi sia
motivata richiesta del capo del Dipartimento dello spettacolo. Qualora i benefici siano
stati gia' concessi, l'accertamento della mancanza dei requisiti ne comporta la
decadenza.";
c) nel primo comma dell'articolo 11, le parole: "in ciascun trimestre" sono
sostituite dalle seguenti: "in ciascun semestre";
d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Incentivi alla produzione). - 1. A favore dei produttori dei film di cui
agli articoli 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, e' concesso dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il parere della commissione di cui
all'articolo 48, un contributo calcolato in percentuale sull'introito lordo degli
spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, per la durata massima di due anni dalla
sua prima proiezione in pubblico.Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali, sono definiti la misura del contributo, le modalita' di erogazione
del medesimo, le finalita' alle quali lo stesso deve essere destinato, nonche' la misura
di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto
e della sceneggiatura cittadini italiani.";
e) all'articolo 18, primo comma, le parole: "sentito il parere di una delle
commissioni di cui all'articolo 46 se a lungometraggio, e della commissione di cui
all'articolo 49 se a cortometraggio,", sono sostituite dalle seguenti: "sentito
il parere della commissione di cui all'articolo 48,"; al terzo comma, le parole:
"commissione di cui all'articolo 49", sono sostituite dalle seguenti:
"commissione di cui all'articolo 48";
f) il terzo comma dell'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
"L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalita' pubblicitarie,
che devono assumere, con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o
prevalenza nel contesto del film, e' affidato, ove richiesto dal capo del Dipartimento
dello spettacolo, alla commissione di cui all'articolo 48.";
g) l'articolo 46, come da ultimo modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 8
gennaio 1998, n. 3, e' abrogato.
3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, lettera d), fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, e per i film che abbiano avuto la prima proiezione in pubblico anteriormente a tale data.
Art. 5.
Commissione consultiva per il cinema
1. La commissione consultiva per il cinema, di cui all'articolo 1, omma 59, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti
qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di cinema. In
particolare, essa esprime parere:
a) in ordine al riconoscimento della qualifica di: "film di interesse culturale
nazionale", ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 7, della legge 4 novembre 1965, n.
1213;
b) in ordine al riconoscimento dei premi per le sceneggiature, nonche' alla selezione dei
progetti di opere filmiche, di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
c) in ordine alla erogazione del fondo di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, nei casi previsti dalla legge.
2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 4 le parole: "su conforme parere della sottocommissione
di cui all'articolo 30." sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del
capo del Dipartimento dello spettacolo.";
b) all'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"12-bis. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalita' italiana,
per i casi previsti dal presente articolo, e' attestata dal legale rappresentante
dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 2 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta della
presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento dello spettacolo equivale al
riconoscimento di nazionalita' italiana.";
c) all'articolo 19, quarto comma, le parole: "sentito il parere della
sottocommissione istituita nell'ambito della commissione centrale per la cinematografia a
norma dell'articolo 3,", sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimenti del
capo del Dipartimento dello spettacolo;";
d) al terzo comma dell'articolo 28, le parole: "sentita la commissione centrale per
la cinematografia" sono soppresse, ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I premi sono concessi su conforme parere della commissione consultiva per il
cinema."; all'ottavo comma del medesimo articolo 28 le parole: "su proposta
della commissione centrale per la cinematografia" sono soppresse;
e) il nono comma dell'articolo 28 e' sostituito dal seguente:
"La commissione consultiva per il cinema seleziona entro il primo semestre di ciascun
anno, progetti di cui al comma precedente, in numero definito ogni tre anni con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e comunque non inferiore a 15,
con particolare riferimento alle opere prime, a quelle che prevedono la utilizzazione di
sceneggiature premiate ai sensi del presente articolo e a progetti presentati da
diplomati, da non piu' di due anni, della Scuola nazionale di cinema. I progetti
selezionati devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro un anno dalla erogazione
del finanziamento. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali sono fissati i criteri, i requisiti e le modalita' per la concessione dei
benefici di cui al presente comma.";
f) nel comma 1 dell'articolo 44, le parole: "sentita la commissione centrale per la
cinematografia,", sono sostituite dalle seguenti: "sentita la commissione
consultiva per il cinema,";
g) nel primo comma, lettera c), dell'articolo 45, le parole: "delle iniziative
promozionali, culturali e informative", sono soppresse.
Art. 6.
Commissione per il credito cinematografico
1. La commissione per il credito cinematografico, di cui all'articolo 1, comma 59, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine:
a) alla valutazione tecnicofinanziaria dei progetti di opere filmiche assistite dal Fondo
di garanzia, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;
b) alla definizione della misura del contributo in conto interessi sui mutui contratti con
istituti bancari dalle imprese operanti nel settore della cinematografia.
2. L'articolo 19, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' sostituito
dal seguente:
"La quota di partecipazione del coproduttore non puo' essere inferiore al 20 per
cento del costo del film, salvo deroghe concesse con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico. In mancanza di
accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere puo' essere
autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la
commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale
e imprenditoriale.".
3. All'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato e' concesso dalla societa'
concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte
ammortizzato, si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 6-bis.".
Art. 7.
Modifiche al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. L'identificazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, avviene sentito il parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, della regione e del comune nel cui territorio l'ente ha sede.
1-ter. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, gli enti di cui al comma 1-bis possono essere autorizzati a destinare a tale fine una quota non superiore al 4 per cento delle sovvenzioni statali ricevute per i due trienni successivi alla data di emanazione del decreto di identificazione.".
2. L'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Contributi in conto interessi). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, e' istituito un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ricevono contributi statali da almeno quattro anni. La disponibilita' del Fondo e' costituita mediante individuazione delle risorse nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, ed anche avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono disposti i criteri, le modalita' ed i requisiti per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.".
3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gia' modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, la 1ettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n.800, e succesive modificazioni.".
Art. 8.
Commissione consultiva per il teatro
1. La commissione consultiva per la prosa, di cui all'articolo 1, comma 59, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, modifica la propria denominazione in: "commissione consultiva
per il teatro". Essa ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti
qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di teatro. In
particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale, ed erogati annualmente, ai
soggetti operanti nell'ambito del teatro, con le somme a tal fine destinate dal Fondo
unico per lo spettacolo;
b) in ordine ai contributi all'Ente teatrale italiano, alla fondazione "Istituto
nazionale per il dramma antico", alla "Societa' di cultura la Biennale di
Venezia", relativamente al settore teatro, ed alla Accademia nazionale di arte
drammatica "Si1vio d'Amico";
c) in ordine alla concessione di ausili finanziari agli autori e soggetti teatrali
impegnati nella produzione contemporanea, sulla base di criteri stabiliti con regolamento
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9.
Commissione consultiva per la musica
1. La commissione consultiva per la musica, di cui all'articolo 1, comma 59, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti
qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di musica, nei settori
disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. In particolare, essa esprime parere sugli
aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente, ai
soggetti operanti nell'ambito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800;
b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni liricosinfoniche, in
conseguenza della valutazione qualitativa del programma di attivita';
c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore delle composizioni operistiche
e concertistiche, in favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonche' di
orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione musicale, sulla base di criteri
stabiliti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 10.
Commissione consultiva per la danza
1. La commissione consultiva per la danza, di cui all'articolo 1, comma 60, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti
qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di danza. In particolare,
essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente ai
soggetti operanti nel campo della danza; b) unitamente alla commissione consultiva per la
musica, in ordine a quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 9.
2. Anche al fine di definire la percentuale del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attivita' di danza, il Ministro per i beni e le attivita' culturali determina, con efficacia triennale, le percentuali di ripartizione del medesimo Fondo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, con riferimento ai diversi settori dello spettacolo e valutato quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 20 aprile 1985, n. 163.
Art. 11.
Disposizioni finali
1. Per far fronte alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti delle commissioni di cui all'articolo 1, commi 59 e 60 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e della commissione di cui all'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo', con proprio decreto, disporre la utilizzazione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n.163. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'articolo 26, comma 9, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.
2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per consentire il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' conferire ulteriori incarichi, comunque in numero non superiore a sette, presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. La concessione di mutui, a valere sui fondi statali, alle imprese che operano nei settori della cinematografia, e' riferita esclusivamente ai film ammessi al Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153. In tutti gli altri casi, previsti dalla legge, ivi compresi quelli di cui all'articolo 31 -bis della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono erogati esclusivamente contributi in conto interessi, sui mutui contratti con istituti bancari. A tal fine, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono definite le condizioni, la misura e le modalita' di erogazione dei contributi.
4. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"4-bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici
superiori a milletrecento posti, avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore
del presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le disposizioni vigenti al
momento di avvio del procedimento.".
Art. 12
.Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge 4 aprile 1940, n. 406, recante: "Classificazione delle sale
cinematografiche";
b) il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 534, recante:"Provvidenze a favore della
cinematografia a passo ridotto";
c) la legge 14 febbraio 1963, n. 76, recante: "Modifiche alle norme concernenti
provvidenze a favore della cinematografia";
d) la legge 11 agosto 1964, n. 642, recante: "Norme concernenti le provvidenze in
favore della cinematografia";
e) gli articoli 3, 10, 11, undicesimo comma, 13, commi dal primo al quinto, 20, 22, 27,
commi dall'ottavo al quattordicesimo, 28, commi quarto, quinto e sesto, 42, 45, primo
comma, lettere da f) ad o), t) e z), e 54 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
f) la legge 30 novembre 1973, n. 818, recante: "Disposizioni per la nomina dei
componenti del1e commissioni e dei comitati operanti nel settore dello spettacolo";
g) la legge 23 luglio 1980, n. 379, recante: "Integrazione alle disposizioni
dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente finanziamenti a film
ispirati a finalita' artistiche e culturali";
h) la legge 29 dicembre 1988, n. 555, recante: "Disposizioni in materia di interventi
finanziari per i settori dello spettacolo";
i) gli articoli 16, comma 2, 17, comma 5, e 26, commi 3 e 7, del decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.