DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2003
(G.U.
n. 301 del 30-12-2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista
la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art.39, come
successivamente modificato ed integrato;
Considerato
che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
per le proprie finalità istituzionali, ha esigenze del tutto specifiche e
peculiari;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 agosto
1999, previsto dall'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, relativo alla individuazione di criteri,
modalità e
termini differenziati delle assunzioni,
in particolare per il settore della scuola;
Visti
i decreti del Presidente della Repubblica 30 novembre 2000 e 4
agosto 2001
pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale
n. 18
del 23 gennaio 2001
e n. 245 del 20 ottobre 2001 che hanno autorizzato, rispettivamente,
per l'anno scolastico
2000-2001 un contingente non superiore a
40.000 unità,
e per
l'anno scolastico 2001-2002 un contingente
non superiore a 35.000
unità di personale della scuola con contratto a tempo indeterminato;
Visto
l'atto di
programmazione delle assunzioni
a tempo indeterminato
adottato dal Ministro della pubblica istruzione in data 16 novembre
2000, con
nota D7/3374, concernente il personale della scuola per gli anni
scolastici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003;
Ravvisata
l'opportunità di
dare corso
al completamento
dell'attuazione della
suindicata programmazione
come previsto dai citati decreti
del Presidente
della Repubblica 30 novembre 2000 e 4 agosto 2001;
Viste
le note
del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della
ricerca (protocollo n. 1481
del 29 maggio 2003, protocollo n.1763 del
26 giugno 2003,
protocollo n.
2081 del 1° agosto 2003, protocollo
n. 2281 del 4 settembre 2003) relative alle assunzioni di personale
del settore
della scuola e riferita al completamento del predetto piano programmatico
di assunzioni;
Considerato
che dette richieste ammontano complessivamente a 21.000 unità
di personale
docente, educativo
ed ATA del settore della
scuola;
Ritenuto
di poter
autorizzare un numero di
assunzioni nell'anno scolastico 2004-2005 idoneo
a sopperire al fabbisogno effettivo di personale
del settore scuola, tenuto conto delle previsioni relative al
turn-over nel
medesimo settore, stimato in
entità superiore a
quella
previsto nel citato atto di programmazione;
Vista
la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;
Sulla
proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e
delle finanze;
Decreta:
Art.
1.
1.
Ai fini della stipulazione
dei contratti a tempo indeterminato è assegnato
al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
a decorrere
dal 1° settembre
2004, sia
agli effetti giuridici
che economici,
un contingente
di personale
docente, educativo ed ATA
per l'anno
scolastico 2004-2005 non superiore a 15.000 unità.
2.
Il contingente
di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e
della ricerca
nel rispetto dei fabbisogni prioritari.
3.
Per le
assunzioni del personale ATA
non puo' essere comunque superato il limite complessivo del relativo turn-over.
4.
Con successivo
atto di
programmazione si procederà ad una quantificazione del fabbisogno
di personale
della scuola
da autorizzare ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato
in relazione agli effetti concreti della riforma dell'istruzione di cui
alla legge 28 marzo 2003, n. 53, ed alle cessazioni dal servizio
correlate alle
modifiche normative
che potranno
intervenire in materia di
quiescenza e previdenza.
Il
presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti,
sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Dato
a Roma, addi' 19 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per
la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze
Registrato
alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003
Ministeri
istituzionali -
Presidenza del
Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 345