DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n.212
Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. (GU n. 243 del 18-10-2005)
      testo in vigore dal: 2-11-2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, segnatamente l'articolo 2, comma 7, lettera h), ed in particolare gli ordinamenti didattici, ed il comma 8; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132; Acquisito il parere espresso dal Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del 14 aprile 2003; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 marzo 2004 e del 17 maggio 2004; Visto il parere della VII Commissione della Camera dei deputati, espresso in data 29 settembre 2004; Visto il parere della VII Commissione del Senato, espresso in data 29 settembre 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; E m a n a il seguente regolamento: Nota al presente testo Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende: a) per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) per istituzioni: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati; c) per CNAM: il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale; d) per Comitato: il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; e) per sistema: il sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale; f) per legge: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; g) per regolamenti didattici: i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio; h) per corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master; i) per titoli: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ed il diploma di perfezionamento o master; l) per scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee; m) per dipartimento: la struttura di coordinamento delle attivita' didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti; n) per credito formativo accademico: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; o) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilita' che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato; p) per attivita' formativa: ogni attivita' organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attivita' didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita' di studio individuale e di autoapprendimento; q) per curriculum: l'insieme delle attivita' formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo; r) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio.

Art. 2. Finalita' 1. Le disposizioni del presente capo determinano i criteri generali per 1'ordinamento degli studi e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni. 2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica, le istituzioni disciplinano con i regolamenti di cui all'articolo 10, gli ordinamenti dei corsi di studio in conformita' alle disposizioni della legge, del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e degli statuti.

Art. 3. Titoli e corsi 1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli: a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello; b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello; c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione; d) diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente; e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento. 2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale. 3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonche' l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali. 4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate. 5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici, individuati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 6. 6. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attivita' di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale e' equiparato al dottorato di ricerca universitario. 7. Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente. 8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale. 9. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.

Art. 4. Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata 1. Le istituzioni svolgono attivita' di produzione e di ricerca in campo artistico, in particolare delle belle arti, musicale, coreutico, drammatico e del design, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici e professionali elevati. A tale fine, le istituzioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati. 2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci, attivita' formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, nonche' attivita' formative esterne attraverso contratti e convenzioni. 3. I criteri e le modalita' di svolgimento delle attivita' formative sono disciplinate nel regolamento didattico. 4. Le istituzioni che abbiano gia' attivato al loro interno scuole con peculiari finalita' connesse ad obiettivi formativi di livello non superiore li mantengono attivi secondo criteri e modalita' definite con il regolamento didattico. Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato. Alla attribuzione dei compiti didattici le istituzioni provvedono nell'ambito della programmazione annuale.

Nota all'art. 5

Art. 5. Ordinamento didattico generale e scuole 1. L'offerta formativa delle istituzioni e' articolata nei corsi di vario livello afferenti alle scuole. In sede di prima applicazione le scuole sono individuate nella allegata tabella A. Con successivo regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si provvede alle modifiche ed integrazioni della tabella A, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse a nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e di sviluppo del sistema. 2. I dipartimenti coordinano l'attivita' didattica, di ricerca e di produzione e sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle scuole in essi ricomprese. Le scuole hanno la responsabilita' didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati. All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in piu' indirizzi in relazione a specifici contenuti. 3. In prima applicazione, i corsi di primo livello, salvo quanto previsto al comma 5, sono istituiti nelle scuole individuate nella tabella A, in conformita' ai criteri determinati nel decreto di cui all'articolo 9, mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale e nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dal contributo ministeriale e dal concorso di ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici o privati. Tale trasformazione e' disposta, su proposta delle istituzioni, con decreto del Ministro che verifica la corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 9 e l'adeguatezza delle risorse umane finanziarie e strumentali, sentito il CNAM. 4. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), che disciplina i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, i corsi di secondo livello, i corsi di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con decreto del Ministro che verifica gli obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM. I corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico. 5. I corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinati secondo quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, e dai relativi decreti attuativi della delega.

Nota all'art. 6

Art. 6. Crediti formativi accademici 1. Al credito formativo accademico, di seguito denominato: «credito», corrispondono 25 ore di impegno per studente; con decreto ministeriale possono essere determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento. 2. La quantita' media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, e' convenzionalmente fissata in 60 crediti. 3. I decreti ministeriali determinano, altresi', per ciascuna scuola la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attivita' di laboratorio o ad altre attivita' formative di tipo individuale. Gli stessi decreti assegnano, di norma, rispetto all'impegno complessivo di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30 per cento, alle attivita' teorico-pratiche il 50 per cento ed alle attivita' di laboratorio il 100 per cento. 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico, fermo restando che la valutazione del profitto e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d). 5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o universita' o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, compete alla istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento didattico. 6. Nei regolamenti didattici possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attualita' dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attivita' lavorative. 7. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico, le conoscenze e abilita' professionali maturate nella specifica disciplina. 8. In prima applicazione del presente regolamento, con decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.

Art. 7. Ammissione ai corsi 1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. 2. I regolamenti didattici, ferme restando le attivita' di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera g), richiedono altresi' il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalita' di verifica, anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. 3. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza ammettono altresi' ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacita' e attitudini, ancorche' privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico. 4. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello, occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresi', che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello. 5. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. 6. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. 7. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea. Le istituzioni definiscono le ipotesi nelle quali e' richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale. 8. Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi e' deliberata dalla istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti. 9. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi e' programmato dalla singola istituzione in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonche' alla dotazione di strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche attivita' formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema.

Art. 8. Conseguimento dei titoli e durata dei corsi 1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti. 2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Tale misura puo' essere modificata con il decreto del Ministro di cui all'articolo 10, comma 1, in relazione alle esigenze specifiche di alcune materie artistiche o musicali, anche con riferimento alla necessita' di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli. 3. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. 4. Per ogni corso e' definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60 crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Art. 9. Obiettivi e attivita' formative qualificanti dei corsi 1. Con decreto del Ministro, sentito il CNAM, e' individuato il 60 per cento dei crediti formativi necessari per ciascun corso, conseguiti nelle attivita' formative raggruppate nelle seguenti tipologie: a) attivita' formative relative alla formazione di base; b) attivita' formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso. 2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1, i corsi prevedono: a) attivita' formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, con riferimento al diploma accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera; b) attivita' formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonche' abilita' informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonche' attivita' formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio puo' dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento; c) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. 3. Le attivita' formative comprendono, ove ad esse correlate, attivita' di laboratorio e di produzione artistica. 4. Con il medesimo decreto e', altresi', determinato il numero dei crediti riservati ad attivita' autonomamente scelte dallo studente, comunque non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento.

Art. 10. Regolamenti didattici 1. Le istituzioni disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi nei regolamenti didattici che sono redatti nel rispetto, per ogni corso, delle disposizioni del presente regolamento e dei conseguenti decreti del Ministro e sono approvati dal Ministero. 2. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono adottati con decreto del Direttore dell'istituzione e resi pubblici anche per via telematica. 3. Ogni regolamento didattico determina: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi, indicando le relative scuole di appartenenza; b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula; c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo; e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative; f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa; g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore all'80 per cento della totalita' delle attivita' formative, con esclusione dello studio individuale. 4. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresi' gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivita' formative; b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato; c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; d) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico; f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui all'articolo 7, comma 2; g) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonche' di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2; h) alle istituzioni di uno specifico servizio per il coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche' in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; i) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno; l) alle modalita' di individuazione per ogni attivita', della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilita'; m) alla valutazione della qualita' della didattica; o) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni assunte; p) alle modalita' per il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 8. 5. Le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. 6. Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e dei regolamenti didattici. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni.

Nota all'art. 11

Art. 11. Istituzioni non statali 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali gia' esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale. 2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato e' integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali. 4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.

Art. 12. Norme transitorie 1. Le istituzioni adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi alle disposizioni del presente regolamento. 2. Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresi' la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni riformulano, in termini di crediti, gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti gia' iscritti. 3. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza predispongono specifici progetti di riorganizzazione delle attivita' didattiche in conformita' alle norme del presente regolamento. 4. Fino all'attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza modulano l'offerta dei relativi corsi, disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore. A tale fine, il Ministro, sentito il CNAM, definisce linee guida per la stipula di eventuali convenzioni. 5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle istituzioni per il conseguimento dei diplomi di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 6. Tale disposizione si applica anche ai corsi di diploma accademico attivati in via sperimentale.

Art. 13. Clausola finanziaria 1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nota all'Art. 14

Art. 14. Abrogazione di norme 1. Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 luglio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 232



TABELLA A


CONSERVATORI DI MUSICA




DIPARTIMENTI SCUOLE
Canto e teatro musicale Canto
Musica vocale da camera
Nuove tecnologie e linguaggi musicali Jazz
Musica elettronica
Strumenti a fiato Clarinetto
Corno
Fagotto
Flauto
Oboe
Tromba
Trombone
Saxofono
Basso Tuba
Flauto dolce
Strumenti a tastiera e a percussione Clavicembalo
Organo e Composizione organistica
Pianoforte
Strumenti a percussione
Fisarmonica
Strumenti ad arco e a corda Arpa
Chitarra
Contrabbasso
Viola
Violino
Violoncello
Liuto
Mandolino
Viola da gamba
Teoria e analisi, composizione e direzione Composizione
Composizione Polifonica Vocale
Direzione d'orchestra
Musica Corale e Direzione di Coro
Strumentazione per banda
Prepolifonia
Didattica Didattica della musica e dello strumento







ACCADEMIE DI BELLE ARTI



DIPARTIMENTI

SCUOLE

Arti visive Pittura
Scultura
Grafica
Decorazione
Progettazione e arti applicate Scenografia
Restauro
Nuove tecnologie dell'arte
Comunicazione e didattica dell' arte Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo
Didattica dell' arte


ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (ISIA)


DIPARTIMENTO

SCUOLE

Disegno industriale Design
Ceramica
Progettazione grafica ed editoriale


ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA



DIPARTIMENTO

SCUOLE

Arti del teatro Regia
Recitazione
Teatro di figura



ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA




DIPARTIMENTI

SCUOLE

Arte coreutica Danza classica
Danza contemporanea
Didattica Coreografia
Didattica della danza


          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.10,  comma  3,  del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87  della  Costituzione  stabilisce  che  il
          Presidente  della  Repubblica  e'  il  Capo  dello  Stato e
          rappresenta  l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle
          Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge  e  i  regolamenti. Indice il referendum popolare nei
          casi previsti dalla Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato  di  guerra  deliberato  dalle  Camere.  Presiede  il
          Consiglio  superiore  della  magistratura.  Puo'  concedere
          grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, lettera h),
          e  comma  8  della  legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma
          delle  Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
          danza,  dell'Accademia  nazionale di arte drammatica, degli
          Istituti   superiori   per  le  industrie  artistiche,  dei
          Conservatori   di   musica   e   degli   Istituti  musicali
          pareggiati):
              «7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
          pubblica  istruzione,  sentiti  il  CNAM  e  le  competenti
          Commissioni   parlamentari,  le  quali  si  esprimono  dopo
          l'acquisizione  degli altri pareri previsti per legge, sono
          disciplinati:
                a) i    requisiti    di   qualificazione   didattica,
          scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
                b) - g) omissis;
                h) i    criteri    generali   per   l'istituzione   e
          l'attivazione   dei  corsi,  ivi  compresi  quelli  di  cui
          all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
          programmazione degli accessi.».
              «8.  I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
          base dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) valorizzazione   delle  specificita'  culturali  e
          tecniche  dell'alta formazione artistica e musicale e delle
          istituzioni  del  settore,  nonche' definizione di standard
          qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
                b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione
          di  strutture  e  infrastrutture,  adeguati alle specifiche
          attivita' formative;
                c) programmazione  dell'offerta  formativa sulla base
          della  valutazione  degli  sbocchi  professionali  e  della
          considerazione  del  diverso  ruolo  della  formazione  del
          settore  rispetto  alla formazione tecnica superiore di cui
          all'art.  69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella
          universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di raccordo
          tra i tre sistemi su base territoriale;
                d) previsione,  per le istituzioni di cui all'art. 1,
          della  facolta'  di  attivare, fino alla data di entrata in
          vigore  di  specifiche norme di riordino del settore, corsi
          di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
          modo  da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla
          scuola media e alla scuola secondaria superiore;
                e) possibilita'  di  prevedere,  contestualmente alla
          riorganizzazione  delle  strutture e dei corsi esistenti e,
          comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
          una  graduale  statizzazione,  su  richiesta, degli attuali
          Istituti  musicali  pareggiati  e  delle Accademie di belle
          arti  legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi
          musei  e  riordino  di  musei  esistenti,  di  collezioni e
          biblioteche,  ivi  comprese  quelle musicali, degli archivi
          sonori,  nonche'  delle strutture necessarie alla ricerca e
          alle produzioni artistiche.
              Nell'ambito  della  graduale  statizzazione  si  terra'
          conto,   in   particolare   nei  capoluoghi  sprovvisti  di
          istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali
          e  di  Istituti  pareggiati  o  legalmente riconosciuti che
          abbiano    fatto    domanda,    rispettivamente,   per   il
          pareggiamento  o  il  legale  riconoscimento, ovvero per la
          statizzazione,   possedendone  i  requisiti  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge;
                f) definizione  di  un  sistema  di crediti didattici
          finalizzati  al  riconoscimento reciproco dei corsi e delle
          altre  attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche'
          al  riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
          qualora   lo   studente  intenda  proseguirli  nel  sistema
          universitario  o  della formazione tecnica superiore di cui
          all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
                g) facolta'  di  convenzionamento,  nei  limiti delle
          risorse  attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
          scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
          e  di  formazione  musicale  o  coreutica anche ai fini del
          conseguimento   del   diploma   di   istruzione  secondaria
          superiore  o  del  proseguimento  negli  studi  di  livello
          superiore;
                h) facolta'  di  convenzionamento,  nei  limiti delle
          risorse  attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
          universitarie  per  lo  svolgimento  di attivita' formative
          finalizzate  al  rilascio  di  titoli universitari da parte
          degli  atenei  e  di  diplomi  accademici  da  parte  delle
          istituzioni di cui all'art. 1;
                i) facolta'   di   costituire,   sulla   base   della
          contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
          integrazione   dell'offerta  formativa,  Politecnici  delle
          arti,  nei  quali  possono  confluire le istituzioni di cui
          all'art.   1   nonche'   strutture  delle  universita'.  Ai
          Politecnici  delle  arti  si  applicano le disposizioni del
          presente articolo;
                l) verifica  periodica,  anche  mediante  l'attivita'
          dell'Osservatorio    per   la   valutazione   del   sistema
          universitario,   del   mantenimento   da   parte   di  ogni
          istituzione  degli  standard e dei requisiti prescritti; in
          caso  di  non mantenimento da parte di istituzioni statali,
          con  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica  e  tecnologica  le  stesse sono trasformate in
          sedi  distaccate  di  altre istituzioni e, in caso di gravi
          carenze  strutturali e formative, soppresse; in caso di non
          mantenimento   da   parte   di   istituzioni  pareggiate  o
          legalmente    riconosciute,    il    pareggiamento   o   il
          riconoscimento   e'   revocato  con  decreto  del  Ministro
          dell'universita'    e    della    ricerca   scientifica   e
          tecnologica.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 febbraio 2003, n. 132, concernente: «Regolamento recante
          criteri   per   l'autonomia   statutaria,  regolamentare  e
          organizzativa  delle  istituzioni  artistiche e musicali, a
          norma  della  legge 21 dicembre 1999, n. 508» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135.
          Nota all'art. 1:
              - La  legge  21 dicembre  1999,  n. 508, modificata dal
          decreto-legge  25  settembre  2002, n. 212, convertito, con
          modificazioni,    dalla   legge   22 novembre   2002,   268
          concernente:  «Conversione in legge, con modificazioni, del
          decreto-legge 25  settembre  2002,  n.  212, recante misure
          urgenti   per   la   scuola,   l'universita',   la  ricerca
          scientifica  e  tecnologica e l'alta formazione artistica e
          musicale»    e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          25 novembre 2002, n. 276.

          

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          Nota all'art. 5:
              - La  legge  28 marzo 2003, n. 53, concernente: «Delega
          al   Governo   per  la  definizione  delle  norme  generali
          sull'istruzione  e dei livelli essenziali delle prestazioni
          in  materia  di  istruzione  e formazione professionale» e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77.

          

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          Nota all'art. 6:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  69  della  legge
          17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali):
              «Art.    69    (Istruzione    e    formazione   tecnica
          superiore). - 1.  Per  riqualificare  e  ampliare l'offerta
          formativa  destinata  ai  giovani e agli adulti, occupati e
          non   occupati,   nell'ambito  del  sistema  di  formazione
          integrata  superiore  (FIS),  e' istituito il sistema della
          istruzione  e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale
          si  accede  di  norma con il possesso del diploma di scuola
          secondaria  superiore. Con decreto adottato di concerto dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione,  del  lavoro e della
          previdenza  sociale  e  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e tecnologica, sentita la Conferenza unificata
          di  cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
          definiti  le  condizioni  di accesso ai corsi dell'IFTS per
          coloro  che  non  sono  in  possesso  del diploma di scuola
          secondaria  superiore,  gli  standard  dei diversi percorsi
          dell'IFTS,  le modalita' che favoriscono l'integrazione tra
          i  sistemi  formativi  di  cui  all'art. 68 e determinano i
          criteri   per  l'equipollenza  dei  rispettivi  percorsi  e
          titoli;  con  il  medesimo decreto sono altresi' definiti i
          crediti  formativi  che  vi  si acquisiscono e le modalita'
          della   loro   certificazione   e  utilizzazione,  a  norma
          dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112.
              2.  Le  regioni  programmano  l'istituzione  dei  corsi
          dell'IFTS,   che   sono   realizzati   con   modalita'  che
          garantiscono  l'integrazione  tra  sistemi formativi, sulla
          base  di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
          pubblica  istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
          e   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e
          tecnologica,  la  Conferenza  unificata  di  cui al decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  e le parti sociali
          mediante  l'istituzione  di un apposito comitato nazionale.
          Alla   progettazione   dei   corsi   dell'IFTS   concorrono
          universita',  scuole  medie  superiori,  enti  pubblici  di
          ricerca,  centri  e  agenzie  di  formazione  professionale
          accreditati  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 24 giugno
          1997,  n.  196,  e  imprese  o  loro associazioni, tra loro
          associati anche in forma consortile.
              3.  La  certificazione  rilasciata in esito ai corsi di
          cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
          un  modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
          valida in ambito nazionale.
              4.  Gli  interventi  di  cui  al presente articolo sono
          programmabili  a  valere  sul Fondo di cui all'art. 4 della
          legge  18 dicembre  1997,  n. 440, nei limiti delle risorse
          preordinate   allo   scopo  dal  Ministero  della  pubblica
          istruzione,  nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
          dalle  regioni  nei  limiti delle proprie disponibilita' di
          bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
          pubbliche  e  private.  Alle  finalita'  di cui al presente
          articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano  provvedono,  in  relazione  alle
          competenze  e  alle  funzioni  ad  esse attribuite, secondo
          quanto  disposto  dagli  statuti  speciali e dalle relative
          norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
          presente  comma  e la certificazione rilasciata in esito ai
          corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.».

          

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          Nota all'art. 11:
              - L'art.  1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662  (Misure  di  razionalizzazione della finanza pubblica)
          recita:
              «88.  Per  il  funzionamento dell'osservatorio previsto
          dall'art.  5,  comma  23,  della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,   il   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  su proposta dell'osservatorio
          medesimo,  puo'  nominare esperti a tempo pieno tra persone
          aventi   specifiche  capacita'  professionali,  nel  limite
          dell'apposito  stanziamento  di  bilancio.  Il compenso dei
          componenti   l'osservatorio   e  quello  degli  esperti  e'
          determinato  con  decreto  del  Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
          Ministro   del   tesoro,   anche  in  deroga  alle  vigenti
          disposizioni.    Le   spese   relative   al   funzionamento
          dell'osservatorio,  valutate  in  lire  un  miliardo annue,
          vengono  iscritte  su  un  apposito capitolo dello stato di
          previsione  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica per l'anno 1997, e corrispondenti
          capitoli  per  gli  anni  successivi.  Lo  stanziamento del
          capitolo  1405  del medesimo stato di previsione e' ridotto
          di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.».

          

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          Nota all'art. 14:
              - Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
          «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado».

          

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