LEGGE 8 novembre 2013, n. 128

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca. (13G00172) (GU Serie Generale n.264 del 11-11-2013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2013

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
   1. Il decreto-legge 12 settembre  2013,  n.  104,  recante  misure
urgenti  in  materia  di  istruzione,  universita'  e   ricerca,   e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 8 novembre 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Carrozza,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
 
          Avvertenza: 
              Il decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          214 del 12 settembre 2013. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le
          modifiche apportate dalla  presente  legge  di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 15. 
 

 
 
                   MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE 
                   DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 
                      12 SETTEMBRE 2013, N. 104 
 
    All'articolo 1: 
    al comma 1, dopo le parole: «degli  studenti»  sono  inserite  le
seguenti: «, anche con disabilita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»; 
    al comma 2: 
    la lettera a) e' soppressa; 
    alla lettera b),  le  parole:  «ristorazione  o  trasporto»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «trasporto  e  assistenza  specialistica
anche con riferimento alle  peculiari  esigenze  degli  studenti  con
disabilita' di cui al comma 1 del  presente  articolo  ai  sensi  del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,»; 
    al comma 3: 
    al primo periodo, le parole:  «entro  60  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione»; 
    i periodi secondo e terzo  sono  sostituiti  dal  seguente:  «Nei
successivi trenta giorni ciascuna  regione  provvede,  con  eventuale
pubblicazione di un bando, a  definire  la  natura  e  l'entita'  dei
benefici per gli  studenti,  da  erogare  fino  a  esaurimento  delle
risorse, e a individuarne i beneficiari». 
    All'articolo 2: 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
secondo modalita' da definire con  successivo  decreto  ministeriale,
invia entro il 31 marzo di ciascun anno a tutti gli studenti iscritti
agli ultimi due anni di corso  delle  scuole  secondarie  di  secondo
grado, per via telematica, un opuscolo  informativo  sulle  borse  di
studio di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione dei
criteri e delle modalita' per accedervi, nonche' degli indirizzi  web
di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio. 
    2-ter. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo  le  parole:  "delle  regioni"
sono inserite le seguenti: ", oltre al gettito di  cui  alla  lettera
b),". 
    2-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del codice delle leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' inserito il seguente: 
    "1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme  di
cui al comma 1 al fondo integrativo statale  per  la  concessione  di
borse di studio, di cui all'articolo 18 del  decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 68"». 
    All'articolo 3: 
    al comma 1: 
    al primo periodo, le parole: «borse di  studio»  sono  sostituite
dalla seguente: «premi»; 
    al  secondo  periodo,  le  parole:  «Il  bando  stabilisce»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «I  bandi  stabiliscono  i  settori  di
intervento,  con  particolare  riguardo  a  progetti  di  ricerca  di
rilevanza nazionale e iniziative nazionali di promozione del  settore
AFAM,» e le parole: «delle singole borse di studio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei singoli premi»; 
    al comma 2, alinea, le  parole:  «primo  comma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 1»; 
    al comma 3: 
    al primo periodo, le parole: «Le borse di studio sono attribuite»
sono sostituite dalle  seguenti:  «I  premi  sono  attribuiti»  e  le
parole: «sono cumulabili con quelle» sono sostituite dalle  seguenti:
«sono cumulabili con le borse di studio»; 
    al secondo periodo, le  parole:  «delle  borse»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei premi» e le  parole:  «30  novembre  2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2014 attraverso il sito internet
istituzionale del medesimo Ministero»; 
    al  comma  4,  le  parole:  «6  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «3 milioni»; 
    alla rubrica, le parole: «Borse di studio» sono sostituite  dalla
seguente: «Premi». 
    All'articolo 4: 
    al comma 1, le parole: «scolastiche  statali  e  paritarie»  sono
sostituite dalle seguenti: «del sistema educativo di istruzione e  di
formazione»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema  educativo  di
istruzione  e  di  formazione  incaricato  dal  dirigente,  a   norma
dell'articolo 4, lettera  b),  della  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto  all'applicazione
del  divieto  non   puo'   rifiutare   l'incarico.   Le   istituzioni
scolastiche,  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a  legislazione  vigente,  attivano  incontri
degli  studenti  con  esperti  delle  aziende  sanitarie  locali  del
territorio sull'educazione alla salute e  sui  rischi  derivanti  dal
fumo»; 
    al comma 2, dopo le parole: «nei locali chiusi» sono inserite  le
seguenti: «e nelle  aree  all'aperto  di  pertinenza»  e  le  parole:
«scolastiche statali e paritarie»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«del sistema educativo di istruzione e di formazione»; 
    il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie  previste
dal comma 3 sono versati all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per
essere successivamente  riassegnati  allo  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.   I
proventi  medesimi  sono  destinati  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, d'intesa, ove necessario,  con  gli
altri Ministeri  interessati,  alle  singole  istituzioni  che  hanno
contestato le violazioni, per essere successivamente  utilizzati  per
la realizzazione di attivita'  formative  finalizzate  all'educazione
alla salute»; 
    al comma 5: 
    al primo periodo, dopo le parole:  «il  consumo  consapevole  dei
prodotti  ortofrutticoli»  sono  inserite   le   seguenti:   «locali,
stagionali e biologici» e dopo  le  parole:  «appositi  programmi  di
educazione  alimentare,»  sono  inserite  le  seguenti:   «anche   in
collaborazione  con  associazioni  e   organizzazioni   di   acquisto
solidale,»; 
    l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «All'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica»; 
    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
    «5-bis. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca adotta specifiche linee guida,  sentito  il  Ministero  della
salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e  grado,  la
somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti
un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi  trans,  oli
vegetali,  zuccheri  semplici  aggiunti,  alto  contenuto  di  sodio,
nitriti o nitrati utilizzati  come  additivi,  aggiunta  di  zuccheri
semplici  e  dolcificanti,  elevato  contenuto  di  teina,  caffeina,
taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti
per tutti coloro che sono affetti da celiachia. 
    5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    5-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 5, nei  bandi
delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei  servizi  di
refezione  scolastica  e  di  fornitura  di   alimenti   e   prodotti
agroalimentari agli  asili  nido,  alle  scuole  dell'infanzia,  alle
scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e
alle altre strutture pubbliche che  abbiano  come  utenti  bambini  e
giovani fino a diciotto anni di eta', i relativi soggetti  appaltanti
devono prevedere che sia  garantita  un'adeguata  quota  di  prodotti
agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera  corta  e
biologica, nonche' l'attribuzione di un punteggio per le  offerte  di
servizi e forniture rispondenti al  modello  nutrizionale  denominato
"dieta  mediterranea",  consistente  in   un'alimentazione   in   cui
prevalgano  i  prodotti  ricchi  di  fibre,  in  particolare  cereali
integrali e semintegrali, frutta fresca  e  secca,  verdure  crude  e
cotte e legumi, nonche' pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte
e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse  e  zuccheri
semplici. I suddetti bandi prevedono altresi'  un'adeguata  quota  di
prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che  sono
affetti da celiachia. 
    5-quinquies. Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  5,  il
Ministero della salute, d'intesa con  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per quanto riguarda le attivita'  da
svolgersi nelle istituzioni  scolastiche,  al  fine  di  favorire  la
consapevolezza dei rischi  connessi  ai  disturbi  del  comportamento
alimentare,  elabora  programmi  di  educazione   alimentare,   anche
nell'ambito di iniziative gia' avviate. 
    5-sexies. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come
modificato, da ultimo,  dal  comma  1  del  presente  articolo,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo del comma 10-bis e' soppresso; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "10-ter. La pubblicita' di marchi  di  liquidi  o  ricariche  per
sigarette elettroniche contenenti nicotina e' consentita a condizione
che riporti, in modo chiaramente visibile: 
    a) la dicitura: 'presenza di nicotina'; 
    b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina. 
    10-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente  disposizione,  le  emittenti  radiotelevisive  pubbliche  e
private e le  agenzie  pubblicitarie,  unitamente  ai  rappresentanti
della produzione, adottano un codice  di  autoregolamentazione  sulle
modalita' e sui contenuti dei  messaggi  pubblicitari  relativi  alle
ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina. 
    10-quinquies. E' vietata la pubblicita' di  liquidi  o  ricariche
per sigarette elettroniche contenenti nicotina che: 
    a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei
quindici minuti  precedenti  e  successivi  alla  trasmissione  degli
stessi; 
    b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano
espressamente riconosciute dal Ministero della salute; 
    c) rappresenti minori di anni diciotto  intenti  all'utilizzo  di
sigarette elettroniche. 
    10-sexies. E' vietata la pubblicita' diretta  o  indiretta  delle
ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina  nei  luoghi
frequentati prevalentemente dai minori. 
    10-septies. E' vietata la pubblicita' radiotelevisiva di  liquidi
o ricariche per  sigarette  elettroniche  contenenti  nicotina  nella
fascia oraria dalle 16 alle 19. 
    10-octies. E'  vietata  in  qualsiasi  forma  la  pubblicita'  di
liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina: 
    a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori; 
    b) nelle sale cinematografiche in occasione della  proiezione  di
film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori. 
    10-novies. La violazione delle disposizioni di cui  ai  commi  da
10-ter  a  10-octies  e'  punita  con  la   sanzione   amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a  euro  25.000.
La sanzione e' raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione. 
    10-decies. La sanzione di  cui  al  comma  10-novies  si  applica
altresi' alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti
radiotelevisive e degli organi di stampa nonche' ai proprietari delle
sale cinematografiche"». 
    All'articolo 5: 
    prima del comma 1 e' inserito il seguente: 
    «01.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, il monitoraggio e la
valutazione  dei  sistemi  di  istruzione  professionale,  tecnica  e
liceale,  come  previsto  dai  regolamenti  di  cui  ai  decreti  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n.  89,  al
fine di garantirne  l'innovazione  permanente,  l'aggiornamento  agli
sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e il  confronto  con
gli  indirizzi  culturali  emergenti,  nonche'   l'adeguamento   alle
esigenze espresse  dalle  universita',  dalle  istituzioni  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica,  dagli  istituti  tecnici
superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il monitoraggio
e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale,  tecnica  e
liceale devono concludersi entro dodici  mesi  dal  loro  avvio  e  i
relativi  risultati  sono  considerati  nella   ridefinizione   degli
indirizzi,  dei  profili  e  dei  quadri  orari  di  cui  ai   citati
regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n.  87,
n. 88 e n. 89 del 2010. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
    al comma 1,  le  parole:  «dai  decreti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dai regolamenti di cui  ai  decreti»  e  le  parole:  «3,3
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,3 milioni»; 
    al comma 2: 
    al primo periodo, dopo le parole: «nell'articolo  119  del»  sono
inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui al» e le parole: «nelle  fondazioni  culturali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nelle istituzioni culturali e scientifiche»; 
    al secondo periodo, le parole: «le accademie di belle arti»  sono
sostituite dalle seguenti: «le istituzioni  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,»; 
    al quinto periodo, le parole: «Ministro per i beni e le attivita'
culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo»  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano»; 
    al sesto periodo, le parole: «30 ottobre» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre»; 
    al settimo periodo, le parole: «accademie  di  belle  arti»  sono
sostituite dalle seguenti: «istituzioni di cui all'articolo 2,  comma
1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, » e dopo le  parole:  «o  di
materiale illustrativo» sono inserite  le  seguenti:  «audio-video  e
multimediale, anche pubblicati con licenze aperte che  ne  permettano
la diffusione e la distribuzione gratuita senza diritti  patrimoniali
di autori o eventuali editori,»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis.  L'amministrazione   scolastica   puo'   promuovere,   in
collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe
a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata  di  tre
mesi, prorogabili  a  otto,  che  prevedono  attivita'  di  carattere
straordinario,  anche  ai  fini  del  contrasto   della   dispersione
scolastica, da realizzare con  personale  docente  e  amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle  graduatorie  provinciali  e
nelle graduatorie d'istituto a seguito della  mancata  disponibilita'
del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali. A tale
fine sono stipulate  specifiche  convenzioni  tra  le  regioni  e  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.  La
partecipazione delle regioni ai progetti di  cui  al  presente  comma
avviene  nell'ambito  delle  risorse   disponibili   in   base   alla
legislazione  vigente.  Al  suddetto  personale  e'  riconosciuta  la
valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio
nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605,
lettera c), della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
negli elenchi provinciali  ad  esaurimento  di  cui  al  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione n. 75 del 19 aprile  2001  nonche'
nelle graduatorie d'istituto. E' riconosciuta la medesima valutazione
del  servizio,  ai  fini  dell'attribuzione  del   punteggio,   nelle
graduatorie  di  istituto   previste   dal   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 62 del 13 luglio
2011 e dal decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca n. 104 del 10 novembre 2011. La disposizione di cui  al
presente comma  si  applica  anche  ai  progetti  promossi  nell'anno
scolastico 2012-2013. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    4-ter. Ai fini dell'implementazione  del  sistema  di  alternanza
scuola-lavoro, delle attivita' di stage, di tirocinio e di  didattica
in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  su  proposta  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sentito
il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  e'  adottato  un
regolamento, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n.  400,  e  successive  modificazioni,  concernente  la
definizione dei diritti  e  dei  doveri  degli  studenti  dell'ultimo
biennio della  scuola  secondaria  di  secondo  grado  impegnati  nei
percorsi di formazione di cui all'articolo 4  della  legge  28  marzo
2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
77. Il regolamento ridefinisce altresi' le modalita' di  applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81, agli  studenti  in  regime  di  alternanza  scuola-lavoro  ovvero
impegnati in attivita' di stage,  di  tirocinio  e  di  didattica  in
laboratorio, senza pregiudizio per la tutela  della  salute  e  della
sicurezza degli stessi nei luoghi di  lavoro  e  nei  laboratori.  Il
regolamento  provvede  altresi'  all'individuazione  analitica  delle
disposizioni legislative con esso incompatibili,  che  sono  abrogate
dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. 
    4-quater. All'articolo 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  19
febbraio 2004, n. 59, dopo le  parole:  "formazione  integrale  delle
bambine  e  dei  bambini"  sono  inserite  le  seguenti:   ",   anche
promuovendo il plurilinguismo  attraverso  l'acquisizione  dei  primi
elementi della lingua inglese,"». 
    All'articolo 6: 
    al comma 1: 
    alla  lettera  a),  le  parole:  «all'articolo  151  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297,» sono sostituite dalle  seguenti:
«all'articolo 151, comma 1, e all'articolo 188, comma  1,  del  testo
unico  delle  disposizioni  legislative   vigenti   in   materia   di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono premesse le seguenti
parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275," e»; 
    alla lettera b): 
    all'alinea,  la  parola:  «al»  e'  sostituita  dalle   seguenti:
«all'articolo 15 del» e le parole:  «,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni» sono soppresse; 
    prima del numero 1) e' inserito il seguente: 
    «01) al comma 1, le parole: "fatta salva  l'autonomia  didattica"
sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve l'autonomia didattica  e
la liberta' di scelta dei docenti"; 
    al numero 1), le parole: «all'articolo 15,» sono sostituite dalla
seguente: «al» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e  dopo
le parole: "dei  libri  di  testo"  sono  inserite  le  seguenti:  "o
nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti,  in  coerenza
con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento  scolastico  e
con il limite di spesa,"»; 
    al numero 2), le parole: «all'articolo 15,» sono sostituite dalla
seguente: «al»; 
    il numero 3) e' soppresso; 
    dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    "2-bis. Al medesimo fine di potenziare  la  disponibilita'  e  la
fruibilita', a costi  contenuti,  di  testi,  documenti  e  strumenti
didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro  famiglie,
nel  termine  di  un  triennio,  a  decorrere  dall'anno   scolastico
2014-2015,  anche  per  consentire  ai  protagonisti   del   processo
educativo di  interagire  efficacemente  con  le  moderne  tecnologie
digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open
source e di sperimentare nuovi contenuti e modalita'  di  studio  con
processo di costruzione dei saperi, gli istituti  scolastici  possono
elaborare il materiale didattico digitale per  specifiche  discipline
da utilizzare come libri  di  testo  e  strumenti  didattici  per  la
disciplina  di  riferimento;  l'elaborazione  di  ogni  prodotto   e'
affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche  avvalendosi
di altri docenti, la qualita' dell'opera sotto il profilo scientifico
e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie  classi
in  orario  curriculare  nel  corso  dell'anno  scolastico.   L'opera
didattica e' registrata con licenza che consenta la condivisione e la
distribuzione gratuite  e  successivamente  inviata,  entro  la  fine
dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole  statali,  anche
adoperando piattaforme digitali gia' preesistenti  prodotte  da  reti
nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del
Piano  Nazionale  Scuola  Digitale  del  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  per  l'azione  'Editoria  Digitale
Scolastica'. 
    2-ter. All'attuazione del comma  2-bis  si  provvede  nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziate a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
    2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della  cultura  digitale,
definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi  digitali  e
favorisce l'alfabetizzazione  informatica  anche  tramite  una  nuova
generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte
che prevedano la possibilita' di azioni  collaborative  tra  docenti,
studenti ed editori, nonche' la ricerca e l'innovazione tecnologiche,
quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di arricchimento
economico, culturale e  civile  come  previsto  dall'articolo  8  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82"»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dal presente articolo,
si applicano a tutte  le  istituzioni  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado»; 
    al comma 2, primo periodo, la  parola:  «ridurre»  e'  sostituita
dalla seguente: «contenere», dopo le parole: «libri  di  testo»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  anche  usati,  di   contenuti   digitali
integrativi» e dopo le parole: «in comodato d'uso» sono  inserite  le
seguenti: «, nel rispetto  dei  diritti  patrimoniali  dell'autore  e
dell'editore connessi all'utilizzo indicato,»; 
    al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e  alle
linee guida per il passaggio  al  nuovo  ordinamento  negli  istituti
tecnici e negli istituti professionali»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Contenimento del  costo
dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi». 
    All'articolo 7: 
    al comma 1, le parole: «con particolare riferimento  alla  scuola
primaria» sono sostituite dalle seguenti:  «per  le  scuole  di  ogni
ordine e grado»; 
    al comma 2: 
    al primo periodo, le parole: «sentita  la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e  tenuto  conto  di
quanto disposto dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  in
materia», le parole:  «i  metodi  didattici»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «le linee guida in materia di metodi didattici» e  dopo  le
parole: «abbandono scolastico» sono inserite le  seguenti:  «,  anche
con percorsi finalizzati all'integrazione scolastica  degli  studenti
stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo
e all'italiano come lingua 2,»; 
    al secondo periodo, dopo le parole: «che possono avvalersi»  sono
inserite le seguenti: «della collaborazione degli enti locali e delle
figure  professionali  ad  essi  collegate,  delle   cooperative   di
educatori professionali,  nonche'»  e  dopo  le  parole:  «fondazioni
private senza scopo di lucro» sono inserite le seguenti:  «,  incluse
le associazioni iscritte al  Forum  delle  associazioni  studentesche
maggiormente rappresentative,»; 
    al comma 3, le parole: «Per le finalita' di cui al comma 1 e  per
quelle» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'attuazione  dei
commi 1 e 2 del presente articolo e  per  le  finalita'»  e  dopo  le
parole: «di euro 11,4 milioni per  l'anno  2014,»  sono  inserite  le
seguenti: «destinabili sia alle spese di funzionamento del  Programma
di cui al comma 1, sia a compenso delle  prestazioni  aggiuntive  del
personale docente coinvolto,»; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis.  Al  fine  di  prevenire  i   fenomeni   di   dispersione
scolastica, si provvede, nei limiti delle risorse  gia'  stanziate  a
legislazione vigente, alla  promozione  della  pratica  sportiva  nel
tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale,  coesione  e
sviluppo  culturale  ed  economico,   e   all'eventuale   inserimento
dell'attivita'   motoria    nel    piano    dell'offerta    formativa
extracurriculare». 
    All'articolo 8: 
    al comma 1: 
    all'alinea, le parole: «alle scuole secondarie di secondo  grado»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all'ultimo  anno  delle   scuole
secondarie di primo  grado  e  agli  ultimi  due  anni  delle  scuole
secondarie di secondo grado» e le parole: «dalla "Garanzia  giovani"»
sono sostituite dalle seguenti: «dal programma europeo Garanzia per i
giovani, di cui alla raccomandazione 2013/C120/01 del Consiglio,  del
22 aprile 2013»; 
    la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) all'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Le attivita' inerenti ai percorsi  di  orientamento,  che
eccedano l'orario d'obbligo, possono essere remunerate con  il  Fondo
delle  istituzioni  scolastiche  nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di contrattazione integrativa"»; 
    alla lettera  b),  le  parole:  «"camere  di  commercio  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «"tra  cui  le  associazioni  iscritte  al
Forum delle associazioni studentesche  maggiormente  rappresentative,
camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura  e»  e  le
parole:  «e  trasparenza"»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «e
trasparenza, ovvero con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie,
attrezzature e laboratori"»; 
    alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e
dopo le  parole:  "secondo  grado"  sono  inserite  le  seguenti:  "e
nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado"»; 
    dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
    «c-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. In presenza di alunni con  disabilita'  certificata  sono
previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti  a
offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la  scelta  del
percorso formativo. Tali  percorsi  di  orientamento  si  inseriscono
strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria  di
primo grado e negli ultimi due anni di corso della scuola  secondaria
di secondo grado"»; 
    al comma 2: 
    al primo periodo, dopo le  parole:  «n.  21,»  sono  inserite  le
seguenti:  «come  modificato  dal  presente  articolo,»,  le  parole:
«organizzazione e programmazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«organizzazione,  programmazione  e  realizzazione»  e   la   parola:
«potranno» e' sostituita dalla seguente: «possono»; 
    al secondo periodo, le parole: «sulla base del numero di studenti
interessati» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base  del  numero
totale degli studenti iscritti all'ultimo anno di corso per le scuole
secondarie di primo grado e agli ultimi due  anni  di  corso  per  le
scuole secondarie di secondo grado»; 
    la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «Percorsi   di
orientamento per gli studenti». 
    Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
    «Art. 8-bis. - (Istruzione e formazione per il lavoro).  -  1.  I
percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 del presente decreto e
i  piani  di  intervento  di  cui  all'articolo  2,  comma  14,   del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, da adottare  entro  il  31  gennaio
2014, comprendono anche misure per: 
    a) far conoscere il valore  educativo  e  formativo  del  lavoro,
anche attraverso giornate di formazione  in  azienda,  agli  studenti
della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento
agli  istituti  tecnici  e  professionali,   organizzati   dai   poli
tecnico-professionali di cui  all'articolo  52  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, come modificato  dall'articolo  14  del  presente
decreto; 
    b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta  formazione
nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso
misure di incentivazione finanziaria  previste  dalla  programmazione
regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli  ITS
nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca e di  quelli  destinati  al  sostegno  all'apprendistato  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
    2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
e' avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di
formazione in azienda per gli studenti degli ultimi  due  anni  delle
scuole secondarie di secondo grado  per  il  triennio  2014-2016.  Il
programma contempla la stipulazione di  contratti  di  apprendistato,
con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori
oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Il  decreto  definisce  la
tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i  loro
requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere  concluse
tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti
coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica  curriculare  e  i
criteri per il riconoscimento dei crediti formativi». 
    All'articolo 9: 
    al comma 1: 
    all'alinea,  le  parole:  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «del  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto»; 
    al capoverso c), dopo le parole: «corso di studio» sono  inserite
le seguenti: «di istituzioni scolastiche, universitarie  e  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica» e sono aggiunte, in fine,
le  seguenti  parole:  «secondo  le  previsioni  del  regolamento  di
attuazione. Il permesso puo' essere prolungato per  ulteriori  dodici
mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto
disposto dall'articolo 22, comma 11-bis;»; 
    al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:  «dall'entrata»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla  data  di  entrata»  e  le  parole:
«regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma  6,  del»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al». 
    All'articolo 10: 
    al comma 1: 
    al primo periodo,  dopo  le  parole:  «di  ristrutturazione,»  e'
inserita la seguente: «miglioramento,», dopo  le  parole:  «messa  in
sicurezza,» sono inserite le seguenti: «adeguamento antisismico,», le
parole: «, nonche' costruzione di nuovi edifici scolastici  pubblici»
sono sostituite dalle seguenti: «e di immobili adibiti ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre nelle  scuole  o  di  interventi  volti  al
miglioramento  delle  palestre  scolastiche  esistenti»,  le  parole:
«Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Ministero dell'economia e delle finanze», dopo le parole: «Ministero
dell'istruzione» sono inserite  le  seguenti:  «,  dell'universita'»,
dopo le parole:  «mutui  trentennali,»  sono  inserite  le  seguenti:
«sulla base di  criteri  di  economicita'  e  di  contenimento  della
spesa,», dopo le parole: «con oneri di ammortamento a» e' inserita la
seguente: «totale», le parole: «, la  Banca»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, con  la  Banca»  e  le  parole:  «la  Cassa  Depositi  e
Prestiti» sono sostituite dalle  seguenti:  «con  la  societa'  Cassa
depositi e prestiti Spa»; 
    dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Ai  sensi
dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  le
rate di ammortamento dei mutui attivati  sono  pagate  agli  istituti
finanziatori direttamente dallo Stato»; 
    al terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono
inserite le seguenti: «, dell'universita'» e sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: «, da adottare  entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformita'  ai  contenuti
dell'intesa, sottoscritta in  sede  di  Conferenza  unificata  il  1º
agosto 2013, tra il Governo, le  regioni,  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei  piani
di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi  da
4-bis  a  4-octies,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  predispongono  congiuntamente  una
relazione da trasmettere  annualmente  alle  Camere  sullo  stato  di
avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e
sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai  sensi
del comma 1 del presente articolo, dell'articolo 18,  commi  da  8  a
8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato  dal
presente   articolo,   dell'articolo   11,   comma   4-sexies,    del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche'  con  riferimento  agli
ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalita' nel bilancio
dello   Stato   ai   sensi   della   normativa   vigente.   Ai   fini
dell'elaborazione della predetta relazione  sono  altresi'  richiesti
elementi   informativi    alle    amministrazioni    territorialmente
competenti. 
    1-ter. Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, nella definizione del decreto attuativo  di  cui  al  quarto
periodo del comma 1, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
tiene  conto  dei  piani  di  edilizia  scolastica  presentati  dalle
regioni»; 
    al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «del  decreto»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di cui al decreto», dopo le parole: «n. 917,» sono  inserite
le seguenti: «in materia di detrazione per oneri,»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole:  "in  relazione  all'articolo  2,
comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244," sono soppresse; 
    b) dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  "Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Capo  del
Dipartimento   della   protezione   civile,   sentito   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono  definiti  le
modalita'  di  individuazione  delle  attivita'  di  cui  al  periodo
precedente nonche' gli istituti cui sono affidate tali attivita'". 
    3-ter. All'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, dopo le parole: "di cui al comma 8,"  sono  inserite  le
seguenti: "per gli interventi finanziati con le  risorse  di  cui  ai
commi 8 e 8-sexies, nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al
presente periodo,"»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Mutui  per  l'edilizia
scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria  e  detrazioni
fiscali». 
    Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 10-bis. - (Disposizioni in  materia  di  prevenzione  degli
incendi negli edifici  scolastici).  -  1.  Le  vigenti  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di prevenzione  degli  incendi
per l'edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Con
decreto del Ministro dell'interno,  ai  sensi  dell'articolo  15  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da emanare entro  sei  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, tenendo conto della  normativa  sulla  costituzione
delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.  81,
sono  definite  e  articolate,   con   scadenze   differenziate,   le
prescrizioni per l'attuazione. 
    2. All'attuazione del presente articolo si  provvede  nel  limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
    Art. 10-ter. - (Interventi  di  edilizia  scolastica).  -  1.  Le
convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi
urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza
e  alla  prevenzione  e   riduzione   del   rischio   connesso   alla
vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali,  degli  edifici
scolastici, di cui alle deliberazioni del Comitato  interministeriale
per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio 2010,  pubblicata
nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n.  215  del
14 settembre 2010, e n. 6  del  20  gennaio  2012,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14  aprile  2012,  in  deroga  a  quanto
disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30  giugno
2014». 
    All'articolo  11,  comma  1,  primo  periodo,  dopo  la   parola:
«prioritariamente» sono inserite le seguenti: «a quelle». 
    All'articolo 12: 
    al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
    "5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per
la definizione del contingente organico dei  dirigenti  scolastici  e
dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonche'  per  la
sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con  decreto,  avente
natura   non    regolamentare,    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,  fermi  restando   gli
obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo.
Le regioni provvedono  autonomamente  al  dimensionamento  scolastico
sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine
dell'anno scolastico nel corso del quale  e'  adottato  l'accordo  si
applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis"»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Per le scuole  con  lingua  di  insegnamento  slovena,  i
criteri di cui al comma 5-ter dell'articolo 19  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, introdotto dalla lettera  c)  del  comma  1  del
presente  articolo,  nonche'  ogni  azione  di  dimensionamento  sono
adottati  previo  parere  vincolante  della  Commissione   scolastica
regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13,
comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38»; 
    al comma 2, le parole: «non  possono  derivare»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non devono derivare»; 
    il comma 3 e' soppresso. 
    All'articolo 13: 
    al comma 1 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «del
sistema educativo di istruzione e di formazione»; 
    al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le  seguenti:
«del presente articolo»; 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. In ottemperanza  all'articolo  10  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, gli enti locali possono accedere ai dati  base
delle anagrafi degli studenti al fine dell'erogazione dei servizi  di
loro competenza nel rispetto della  normativa  sulla  protezione  dei
dati personali. 
    2-ter.  Al  fine  di   consentire   il   costante   miglioramento
dell'integrazione   scolastica   degli   alunni   disabili   mediante
l'assegnazione del personale  docente  di  sostegno,  le  istituzioni
scolastiche  trasmettono  per  via   telematica   alla   banca   dati
dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di  cui
al comma 5 dell'articolo 12 della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
prive di  elementi  identificativi  degli  alunni.  Con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sono definiti, previo parere del Garante per la  protezione  dei
dati personali, i criteri e le modalita' concernenti la  possibilita'
di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e  la
sicurezza  dei  medesimi,   assicurando   nell'ambito   dell'Anagrafe
nazionale degli studenti la separazione tra la partizione  contenente
le diagnosi funzionali e gli altri dati»; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. All'attuazione delle disposizioni del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica». 
    All'articolo 14: 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. All'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. La mancata o parziale attivazione dei  percorsi  previsti
dalla   programmazione   triennale   comporta   la   revoca   e    la
redistribuzione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo
1, comma 875, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio  e  la
valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente
articolo". 
    1-ter. Al fine  di  promuovere  l'esperienza  lavorativa  diretta
degli studenti durante la formazione post-secondaria, le universita',
con esclusione di quelle telematiche, possono  stipulare  convenzioni
con singole imprese o con gruppi di imprese per  realizzare  progetti
formativi congiunti i quali prevedano che  lo  studente,  nell'ambito
del proprio curriculum  di  studi,  svolga  un  adeguato  periodo  di
formazione  presso  le  aziende  sulla  base  di  un   contratto   di
apprendistato.  All'attuazione  del  presente  comma  le  universita'
provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    1-quater. Le convenzioni di cui al  comma  1-ter  stabiliscono  i
corsi di studio interessati, le  procedure  di  individuazione  degli
studenti in apprendistato e dei  tutori,  le  modalita'  di  verifica
delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato  e  il
numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente  entro
il massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all'articolo
2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
    All'articolo 15: 
    al comma 1: 
    al primo periodo, dopo le  parole:  «n.  244»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, come modificato dal presente articolo»; 
    al secondo periodo, le  parole:  «comma  3-bis»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»; 
    al comma 2, la parola: «aggiunto» e' sostituita  dalla  seguente:
«inserito», le parole: «settantacinque  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «75 per cento», le parole: «novanta per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «90 per cento» e  le  parole:  «cento  per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma
2 e' assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare
una  situazione  di  organico  di  diritto  dei  posti  di   sostegno
percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti  risultanti
dall'applicazione del  primo  periodo  non  puo'  comunque  risultare
complessivamente superiore a  quello  derivante  dall'attuazione  del
comma 2»; 
    al comma 3, dopo le parole: «n. 244,» sono inserite le  seguenti:
«come modificato dal presente articolo,» e le parole:  «comma  3-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»; 
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. Anche per le finalita' di cui ai commi 2  e  3,  le  aree
scientifica  (AD01),   umanistica   (AD02),   tecnica   professionale
artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13,  comma
5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del  Ministro
della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al
citato comma 5 dell'articolo 13 della  legge  n.  104  del  1992,  le
parole: ", nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo
dinamico-funzionale    e    del    conseguente    piano     educativo
individualizzato"  sono  soppresse.  Le  suddette  aree  disciplinari
continuano  ad  essere  utilizzate  per   le   graduatorie   di   cui
all'articolo 401 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e successive  modificazioni,  e  per  i  docenti
inseriti negli elenchi  tratti  dalle  graduatorie  di  merito  delle
procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto,
ad esclusione della  prima  fascia  da  effettuare  in  relazione  al
triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4,  del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,  e  successive  modificazioni,  le
aree di cui al comma 3-bis del presente  articolo,  per  le  predette
graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di
istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a  meno  che
non siano  esauriti  all'atto  dell'aggiornamento  da  effettuare  in
relazione al triennio 2014/2015-2016/2017,  sono  unificati  all'atto
dell'aggiornamento per il  successivo  triennio  2017/2018-2019/2020.
Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono  collocati
in un unico  elenco  e  graduati  secondo  i  rispettivi  punteggi  e
rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie»; 
    al comma 5, le parole:  «operanti  presso  le  aziende  sanitarie
locali» sono soppresse; 
    il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente
al 1º gennaio 2014, permanentemente inidoneo  alla  propria  funzione
per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si  applica,  anche
in corso d'anno scolastico, la  procedura  di  cui  all'articolo  19,
commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111,   con
conseguente assunzione, su  istanza  di  parte  da  presentare  entro
trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneita', della qualifica  di
assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di  istanza  o
in ipotesi di istanza non accolta per carenza di  posti  disponibili,
applicazione obbligatoria  della  mobilita'  intercompartimentale  in
ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di
organico, anche in deroga alle facolta' assunzionali  previste  dalla
legislazione  vigente,  con  mantenimento  del  maggior   trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.  Nelle  more
dell'applicazione della  mobilita'  intercompartimentale  e  comunque
fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016, tale  personale
puo' essere utilizzato per le iniziative di cui  all'articolo  7  del
presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione  della
dispersione scolastica ovvero per attivita' culturali e  di  supporto
alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche»; 
    al comma 7, al primo periodo,  le  parole:  «decreto-legge»  sono
sostituite dalla seguente: «decreto» e, al terzo periodo, le  parole:
«del presente articolo» sono soppresse; 
    al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  o  di
permanere  negli  organici  degli   uffici   tecnici   previsti   dai
regolamenti di cui ai decreti  del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 87 e n. 88, se gia' utilizzato in  tali  ambiti  e  in
possesso   del   relativo   titolo   di   studio,    subordinatamente
all'esistenza di posti in organico e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica»; 
    dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
    «9-bis. Il terzo periodo del comma 4-bis  dell'articolo  1  della
legge  10  marzo  2000,  n.  62,  e  successive   modificazioni,   e'
soppresso»; 
    dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
    «10-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo
unico di cui al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e
successive modificazioni, e'  sostituito  dal  seguente:  "I  docenti
destinatari di nomina  a  tempo  indeterminato  possono  chiedere  il
trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in  altra
provincia dopo tre anni di  effettivo  servizio  nella  provincia  di
titolarita'". 
    10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente  decreto,  i  provvedimenti  relativi  al
rinnovo  o  alla  modifica  dei  componenti  del  comitato   di   cui
all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono   adottati   con   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze». 
    All'articolo 16: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Al fine di migliorare  il  rendimento  della  didattica,  con
particolare riferimento alle zone  in  cui  e'  maggiore  il  rischio
socio-educativo,  e  potenziare  le   capacita'   organizzative   del
personale scolastico, e' autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro
10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di  finanziamenti
di programmi europei e internazionali, per attivita' di formazione  e
aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo: 
    a) al  rafforzamento  delle  conoscenze  e  delle  competenze  di
ciascun  alunno,  necessarie  ad  aumentare  l'attesa   di   successo
formativo, anche attraverso la diffusione di innovazioni didattiche e
metodologiche, e per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali
svolte dall'Istituto nazionale di valutazione del  sistema  educativo
di istruzione  e  formazione  (INVALSI)  e  degli  apprendimenti,  in
particolare nelle  scuole  in  cui  tali  esiti  presentano  maggiori
criticita'; 
    b) all'aumento delle competenze  per  potenziare  i  processi  di
integrazione a favore di alunni con disabilita' e  bisogni  educativi
speciali; 
    c) al potenziamento delle competenze nelle aree ad  alto  rischio
socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, rafforzando in
particolare le competenze relative all'integrazione scolastica,  alla
didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano  come  lingua
2; 
    d)   all'aumento   delle   competenze   relative   all'educazione
all'affettivita',  al  rispetto  delle  diversita'   e   delle   pari
opportunita' di genere e al superamento degli stereotipi  di  genere,
in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
ottobre 2013, n. 119; 
    e) all'aumento delle capacita' nella  gestione  e  programmazione
dei sistemi scolastici; 
    f) all'aumento delle  competenze  relativamente  ai  processi  di
digitalizzazione e di innovazione tecnologica; 
    g) all'aumento  delle  competenze  per  favorire  i  percorsi  di
alternanza scuola-lavoro,  anche  attraverso  periodi  di  formazione
presso enti pubblici e imprese»; 
    al comma 2: 
    dopo le parole: «non statali» sono inserite le seguenti:  «e  con
associazioni  professionali  di  docenti  accreditate  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  che  possiedano
specifica esperienza in questo tipo di interventi,»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto disciplina
altresi' lo svolgimento delle iniziative  di  formazione  di  cui  al
comma 1, lettera g), all'interno del contesto aziendale, al  fine  di
promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti,
attraverso l'apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali piu'
avanzati»; 
    al comma 3: 
    al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «personale  docente  della
scuola» sono inserite le  seguenti:  «di  ruolo  e  con  contratto  a
termine». 
    All'articolo 17: 
    al comma 1, capoverso Art. 29, comma 1: 
    al quarto periodo, dopo  le  parole:  «diploma  di  laurea»  sono
inserite le seguenti: «magistrale ovvero di laurea conseguita in base
al previgente ordinamento» e le parole: «dopo la nomina in  ruolo  un
periodo  di  servizio  effettivo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«un'anzianita' complessiva nel ruolo di appartenenza»; 
    al sesto periodo, le parole: «la  preselezione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «l'eventuale preselezione»; 
    al settimo periodo, le parole:  «attivita'  didattica  dei»  sono
sostituite dalle seguenti: «attivita'  didattica  svolta  dai»  e  le
parole: «del  carico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  loro
carico»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis.  Le  graduatorie  di  merito  regionali  del  concorso  a
dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.  56
del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386  posti  complessivi,
sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validita' di  tali
graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e  degli
idonei in esse inseriti, che deve avvenire prima  dell'indizione  del
nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo  sostituito  dal  comma  1  del
presente articolo. E' fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449, e successive modificazioni. 
    1-ter. Contestualmente al concorso  nazionale  viene  bandito  il
corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena
e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della  regione  autonoma
Friuli Venezia Giulia. Esso  viene  bandito  dall'ufficio  scolastico
regionale del Friuli Venezia Giulia, deve prevedere lo svolgimento di
almeno un modulo in  lingua  slovena  e  deve  essere  integrato  con
contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in  lingua
slovena e bilingue.  Nella  relativa  commissione  giudicatrice  deve
essere presente almeno un membro con piena  conoscenza  della  lingua
slovena. La prova selettiva e' prevista solo in presenza di  un  alto
numero di candidati e comprende almeno una prova  scritta  in  lingua
slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui
segue la valutazione  dei  titoli.  Dal  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
    al comma 2,  le  parole:  «dall'entrata»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla data di entrata»; 
    il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, sono abrogati. Ai concorsi per  il
reclutamento dei dirigenti  scolastici  gia'  banditi  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni del citato comma 618 dell'articolo 1 della legge n.  296
del 2006 e del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 140 del 2008, fermo restando quanto previsto dal  comma
8 del presente articolo»; 
    al comma 5, le parole: «del decreto legislativo» sono  sostituite
dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto  legislativo»,  le
parole: «a far data» sono sostituite dalle seguenti:  «a  decorrere»,
le parole: «il suddetto decreto direttoriale» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «i   suddetti   decreti   direttoriali»   e   le   parole:
«indipendentemente  dai  criteri  previsti»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «anche in deroga a quanto previsto»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. In attesa di un nuovo  corso-concorso  di  cui  al  comma
1-bis tale disposizione, in via transitoria, viene estesa anche  alle
istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena  o
bilingue  sloveno-italiano   sprovviste   di   dirigente   scolastico
titolare»; 
    al comma 8: 
    al primo periodo, dopo le parole:  «procedure  concorsuali»  sono
inserite le seguenti: «di cui al decreto del Direttore  generale  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.  56
del 15 luglio 2011,», le parole: «puo' prevedere l'integrazione» sono
sostituite dalle seguenti: «puo' essere integrata» e dopo le  parole:
«frazione di 300» e' inserita la seguente: «candidati»; 
    al quarto periodo, le parole: «nel 2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nell'anno 2014»; 
    dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
    «8-bis.  All'articolo  10,  comma  1,  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo le parole:  "il
processo di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89" sono
aggiunte le seguenti: ", e il processo  in  materia  di  integrazione
scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per  la  garanzia
del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"». 
    All'articolo 18: 
    al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  «ad  assumere»  sono
inserite le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2014,», le parole: «di
dirigente tecnico pubblicata» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di
dirigente tecnico, di cui  al  decreto  del  Direttore  generale  del
Ministero della pubblica istruzione 30 gennaio 2008, pubblicato» e le
parole:  «n.  244,  a  decorrere  dal  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «n. 244, e successive modificazioni»; 
    al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «2007, n.  1,»  sono
inserite le seguenti: «come integrata dall'articolo 1, comma  3,  del
decreto-legge   7   settembre   2007,   n.   147,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176,». 
    All'articolo 19: 
    prima del comma 1 e' inserito il seguente: 
    «01. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto  e'  emanato  il
regolamento previsto dall'articolo 2,  comma  7,  lettera  e),  della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine  di  consentire  le  relative
procedure  di  assunzione  in  tempi  utili  per  l'avvio   dell'anno
accademico 2015/2016»; 
    al comma 1, le parole: «garantire  il  regolare  avvio  dell'anno
accademico 2013-2014,» sono sostituite dalle seguenti: «consentire il
regolare svolgimento delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014»
e  le  parole:  «del  decreto  legislativo»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Il personale docente che non sia gia' titolare di contratto a
tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, che abbia superato  un  concorso  selettivo  ai
fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e  abbia  maturato
almeno  tre  anni  accademici  di  insegnamento  presso  le  suddette
istituzioni alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e'
inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo  2,
comma 7, lettera e),  della  legge  21  dicembre  1999,  n.  508,  in
apposite  graduatorie  nazionali  utili  per   l'attribuzione   degli
incarichi di insegnamento  a  tempo  determinato  in  subordine  alle
graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei  limiti  dei
posti vacanti disponibili. L'inserimento e'  disposto  con  modalita'
definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca»; 
    il comma 3 e' soppresso; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Il personale che abbia superato un concorso pubblico  per
l'accesso all'area "Elevata professionalita'" o all'area terza di cui
all'allegato A al contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  4
agosto 2010, puo' essere assunto con contratto a tempo  indeterminato
al maturare  di  tre  anni  di  servizio,  nel  rispetto  del  regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma
3-bis,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.   449,   e   successive
modificazioni»; 
    al  comma  4,  le  parole:  «3  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «5 milioni»; 
    al  comma  5,  dopo   le   parole:   «Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
sentiti gli enti locali finanziatori,»  e  le  parole:  «che  tengono
conto della spesa storica di ciascun istituto» sono sostituite  dalle
seguenti: «che devono tenere  conto  anche  della  spesa  di  ciascun
istituto nell'ultimo triennio e delle  unita'  di  personale  assunte
secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di  lavoro
del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica»; 
    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
    «5-bis. Al fine di rimediare alle gravi  difficolta'  finanziarie
delle accademie non statali di belle  arti  che  sono  finanziate  in
misura prevalente  dagli  enti  locali,  e'  autorizzata  per  l'anno
finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro. 
    5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di  cui  al  comma
5-bis, sulla base di criteri, definiti con  lo  stesso  decreto,  che
tengano conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo  triennio
e delle unita' di  personale  assunte  secondo  le  disposizioni  del
contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica». 
    All'articolo 20, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. I  partecipanti  agli  esami  di  ammissione  per  l'anno
accademico 2013/2014 ai corsi universitari di medicina  e  chirurgia,
odontoiatria, medicina veterinaria nonche' a quelli finalizzati  alla
formazione di architetto, che avrebbero avuto  diritto  al  punteggio
relativo  alla  valutazione  del   percorso   scolastico   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 3,  lettera  b),  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  12  giugno  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1º luglio 2013, e che,
in assenza  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi  in  quanto
sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero  massimo  di
posti  disponibili  fissato  dai  relativi  decreti  ministeriali  di
programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a
iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto
e  l'ordine  di   preferenza   delle   sedi   indicate   al   momento
dell'iscrizione al test d'accesso, nella sede  alla  quale  avrebbero
potuto iscriversi in base alla graduatoria  di  diritto  che  sarebbe
conseguita all'applicazione  del  suddetto  decreto,  in  assenza  di
rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono
altresi'  scegliere  di   iscriversi   in   sovrannumero,   nell'anno
accademico 2014/2015, al primo o al secondo anno del corso  di  studi
prescelto, secondo  le  previsioni  del  periodo  precedente.  Ove  i
suddetti  partecipanti  scelgano  di   iscriversi   in   sovrannumero
nell'anno accademico 2014/2015, l'ammissione al primo  o  al  secondo
anno di corso e' effettuata con il  riconoscimento,  da  parte  degli
atenei, dei crediti gia' acquisiti nell'anno accademico 2013/2014  in
insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi. 
    1-ter. Coloro che nell'anno accademico 2013/2014 si sono iscritti
ai corsi di cui al comma 1-bis in una sede  diversa  da  quella  alla
quale avrebbero avuto diritto ad iscriversi  ai  sensi  del  medesimo
comma  1-bis  possono  trasferirsi  nella  suddetta  sede   nell'anno
accademico 2014/2015, con il riconoscimento, da parte  degli  atenei,
dei  crediti  gia'  acquisiti  nell'anno  accademico   2013/2014   in
insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi. 
    1-quater.  Ai  fini  dei  commi  1-bis  e  1-ter,  il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al  termine  delle
immatricolazioni  dell'anno  accademico   2013/2014   relative   alla
graduatoria  del  30  settembre  2013,  riapre   la   procedura   per
l'inserimento del voto di maturita' da parte di tutti i candidati che
hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d'accesso e che  non  abbiano
provveduto al predetto  inserimento  entro  i  termini  previsti  dal
citato decreto ministeriale 12 giugno 2013. 
    1-quinquies.  Le  universita'  sedi  di  corsi   di   laurea   in
professioni sanitarie e scienze della formazione primaria ammettono a
iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2013/2014 o nell'anno
accademico 2014/2015, in analogia a quanto previsto dai commi 1-bis e
1-ter, i partecipanti agli esami di ammissione per l'anno  accademico
2013/2014 che, in assenza delle disposizioni di cui al  comma  1  del
presente articolo e secondo quanto previsto dall'articolo  10,  comma
3,  lettera   b),   del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 12  giugno  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1º  luglio  2013,  e  dall'articolo  l,
comma 6,  lettera  b),  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 615  del  15  luglio  2013,  come
recepiti dai rispettivi  bandi,  si  sarebbero  potuti  iscrivere  ai
suddetti corsi in quanto collocati in  graduatoria  entro  il  numero
massimo di posti disponibili». 
    All'articolo 21: 
    al comma 1: 
    alla lettera a), sono premesse le seguenti parole: «all'alinea,»; 
    alla lettera b), le parole: «"all'esito»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «"d) all'esito» e le parole: «del decreto» sono  sostituite
dalle seguenti: «del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Al decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "3-bis.    Con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il  Ministro  della
salute, da emanare entro il 31 marzo 2014, la  durata  dei  corsi  di
formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 1º agosto 2005, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con  l'osservanza  dei
limiti  minimi  previsti  dalla   normativa   europea   in   materia,
riorganizzando  altresi'  le  classi  e  le  tipologie  di  corsi  di
specializzazione     medica.     Eventuali     risparmi     derivanti
dall'applicazione del presente comma  sono  destinati  all'incremento
dei contratti di formazione specialistica medica. 
    3-ter. La durata dei  corsi  di  formazione  specialistica,  come
definita  dal  decreto  di  cui  al  comma  3-bis,  si  applica  agli
specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del
medesimo decreto sono immatricolati al primo anno di corso.  Per  gli
specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al  secondo  o  al
terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della  ricerca   provvede,   con   proprio   decreto,   ad   adeguare
l'ordinamento  didattico  alla  durata  cosi'   definita.   Per   gli
specializzandi che nel medesimo  anno  accademico  sono  iscritti  al
quarto  o  successivo  anno  di  corso,  resta  valido  l'ordinamento
previgente"; 
    b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 35, le parole da:
"determina"  fino  alla  fine  del  periodo  sono  sostituite   dalle
seguenti: "determina il numero globale degli specialisti  da  formare
annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto
dell'obiettivo di migliorare progressivamente la  corrispondenza  tra
il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di  laurea  in
medicina e chirurgia e quello  dei  medici  ammessi  alla  formazione
specialistica, nonche' del quadro epidemiologico, dei flussi previsti
per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle  regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle
attivita' del Servizio sanitario nazionale". 
    2-ter. I periodi  di  formazione  dei  medici  specializzandi  si
svolgono ove ha sede la  scuola  di  specializzazione  e  all'interno
delle aziende del Servizio sanitario nazionale  previste  dalla  rete
formativa, in conformita' agli ordinamenti e ai regolamenti didattici
determinati secondo la normativa vigente in materia  e  agli  accordi
fra le universita' e le aziende  sanitarie  di  cui  all'articolo  6,
comma 2,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive  modificazioni.  L'inserimento  non  puo'  dare  luogo   a
indennita', compensi o emolumenti comunque denominati, diversi  anche
sotto il profilo previdenziale da  quelli  spettanti  a  legislazione
vigente  ai   medici   specializzandi.   I   medici   in   formazione
specialistica assumono una  graduale  responsabilita'  assistenziale,
secondo  gli  obiettivi  definiti  dall'ordinamento   didattico   del
relativo corso di specializzazione e  le  modalita'  individuate  dal
tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione  e
con i dirigenti responsabili delle unita'  operative  presso  cui  si
svolge  la  formazione,  fermo  restando  che  tale  formazione   non
determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro  con  il  Servizio
sanitario nazionale e  non  da'  diritto  all'accesso  ai  ruoli  del
medesimo Servizio sanitario nazionale. Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica». 
    All'articolo 22: 
    al comma 1: 
    alla lettera  a),  dopo  le  parole:  «Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
previo  parere  delle  Commissioni  parlamentari  competenti,»  e  le
parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»; 
    alla lettera  b),  le  parole:  «le  modalita'  di  nomina»  sono
sostituite dalle seguenti: «le modalita' di selezione»; 
    al comma 2,  le  parole:  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del regolamento di cui  al  decreto»  e  le  parole:  «del
citato  decreto»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «del   citato
regolamento di cui al decreto»; 
    al comma 3, capoverso 2-bis, le parole: «un anno» sono sostituite
dalle seguenti: «due anni»; 
    al comma 4, dopo le parole: «n. 213,» sono inserite le  seguenti:
«come modificato dal presente articolo,». 
    All'articolo 23: 
    al comma 1, le parole: «Fondo di finanziamento degli enti  o  del
Fondo  di  finanziamento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fondo
ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento»; 
    al  comma  2,  capoverso  Art.  4,  comma  1,  dopo  le   parole:
«all'articolo 5» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»  e
le  parole:  «della  valutazione   della   qualita'   della   ricerca
scientifica  (VQR),  in  quanto  rilevante,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei  risultati  della  valutazione  della  qualita'  della
ricerca scientifica condotta dall'Agenzia  nazionale  di  valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)». 
    All'articolo 24: 
    al comma 1, prima delle parole:  «4  milioni»,  «6  milioni»,  «8
milioni» e «10 milioni» sono inserite le seguenti: «a euro»; 
    al comma 2, la parola: «disposti» e' sostituita  dalla  seguente:
«disposte»  e  le  parole:  «dall'entrata»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «dalla data di entrata»; 
    al comma 3, le parole:  «determinato  ai  sensi  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 116,» sono sostituite  dalle
seguenti: «determinato ai sensi dell'articolo  1,  comma  116,  della
legge 24 dicembre 2012,  n.  228,»  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «del presente articolo»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Fino al completamento delle  procedure  per  l'assunzione
del personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il  31  dicembre
2018, l'INGV puo' prorogare, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga  puo'
essere disposta, in relazione all'effettivo fabbisogno  dell'Istituto
e alle risorse finanziarie disponibili, in coerenza con  i  requisiti
relativi al medesimo tipo di professionalita'  da  assumere  a  tempo
indeterminato ai sensi del  comma  1  e  comunque  nel  rispetto  dei
vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente»; 
    al comma 4, le parole: «di ricerca di cui all'articolo  1,  comma
1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213» sono  sostituite
dalle seguenti: «pubblici di ricerca». 
    All'articolo 25: 
    al comma 1, alinea, le parole: «e le  relative»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e relative» e le parole:  «approvato  con  il»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al»; 
    al comma 3: 
    all'alinea, le parole: «e  le  relative»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «e  relative»  e  le  parole:  «approvato  con  il»   sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al». 
    All'articolo 27, comma 2: 
    all'alinea, le parole: «17, commi 1 e 8»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «17, commi 1, 8 e 8-bis» e le parole da: «pari a»  fino  a:
«2019» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 13,385 milioni di euro
per l'anno 2013, a 328,556 milioni di euro per l'anno 2014, a 452,394
milioni di euro per l'anno 2015, a 473,845 milioni di euro per l'anno
2016, a 475,845 milioni di euro per l'anno 2017 e a  477,845  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2018»; 
    alla lettera d), le parole: «euro 1 milione euro» sono sostituite
dalle seguenti: «1 milione di euro»; 
    alla lettera  e),  le  parole:  «quanto  a  euro  1,4  milioni  a
decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti:  «quanto  a
385.000 euro per l'anno 2013, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e
a 3,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»; 
    alla lettera f), la parola: «corrispondete» e'  sostituita  dalla
seguente: «corrispondente».