Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Lavori preparatori

XIV Legislatura

Legge 11 luglio 2002, n.148

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002 n.173 - Supplemento Ordinario n.151/L

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:


ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997. 2. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XI.2 della Convenzione stessa.


ART. 2.

1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, e' attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.


ART. 3.

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 1, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.


ART. 4.

1. L'applicazione dell'articolo VI.5 della Convenzione e' disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


ART. 5.

1. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell'articolo 2, e' operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.


ART. 6.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri, provvede alla designazione del rappresentante italiano nell'ambito del Comitato previsto dall'articolo X.1 della Convenzione.


ART. 7.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del dipartimento e dei servizi previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, ed ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvede all'istituzione del centro nazionale di informazione, di cui all'articolo IX.2 della Convenzione.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono altresì determinati le modalità ed i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti ed istituzioni da assegnare al centro nazionale di informazione di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può destinare alle attività del centro nazionale di informazione di cui al comma 1 fino a tre esperti per le esigenze operative che necessitino di specifiche capacita' professionali. Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per le finalità di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 203.484 euro a decorrere dall'anno 2002.


ART. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 274.240 euro per l'anno 2002 ed in 230.855 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


ART. 9.

1. Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 170 e l'articolo 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 11 luglio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli


LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 753):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero) il 18 ottobre 2001.
Assegnato alle commissioni riunite 3a (Affari esteri) e 7a (Istruzione), in sede referente, il 27 novembre 2001 con il parere delle commissioni 1a, 2a, 5a e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.
Esaminato dalle commissioni riunite 3a e 7a il 24 gennaio 2002; il 7 e 12 febbraio 2002.
Presentata relazione il 1 marzo 2002 (atto n. 753/A - relatore sen. Gaburro).
Esaminato in aula ed approvato il 21 marzo 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2556):
Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura), in sede referente, il 26 marzo 2002 con il parere delle commissioni I, II, V, XI e XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite III e VII il 14, 15, 18 giugno 2002.
Esaminato in aula il 1 luglio 2002 ed approvato il 2 luglio 2002.